CA
Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 17/04/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'appello di Catania, composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 557/2022 R.G. promossa
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Mirella Domenica Zito;
Appellante – appellato incidentale
CONTRO
P.I. ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti Arturo Maresca,
Gianclaudio Tribulato, Enzo Morrico, Roberto Morrei e Franco Raimondo Boccia
Appellato – appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: demansionamento – risarcimento danni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, con appello depositato il 20/06/2022, impugnava la sentenza n. 267/2022 Parte_1
del Tribunale di Catania, pubblicata il 25/01/2022, con la quale era stata accolta la domanda dallo stesso proposta volta all'accertamento dell'illegittimità della condotta
1 datoriale per violazione dell'art. 2103 c.c. e del demansionamento dallo stesso patito, con conseguente condanna di al risarcimento del danno Controparte_1
patrimoniale per dequalificazione professionale nella misura del 25% della retribuzione globale mensile contrattualmente prevista per la qualifica ricoperta e all'assegnazione al lavoratore di mansioni equivalenti a quelle svolte fino a dicembre 2003, rientranti nella qualifica riconosciuta con sentenza del Tribunale di Catania n.1706/2009, oltre al pagamento delle spese di lite.
Censurava la sentenza per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, chiedeva il rigetto dell'appello e CP_1
proponeva a sua volta impugnazione incidentale.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico motivo di gravame l'appellante censura la decisione per l'errata liquidazione del danno da dequalificazione professionale. Rileva che il giudice, considerata la gravità e la durata del demansionamento subito da esso dipendente, avrebbe dovuto quantificare il risarcimento in misura maggiore al liquidato 25% della retribuzione.
Evidenzia che con sentenza n. 519/2020 la Corte di Appello di Catania ha accertato il demansionamento subito da esso appellante per il periodo pregresso a quello oggetto del presente giudizio (dall'1.1.2004 al 19.1.2010), rilevandone la gravità e quantificando il risarcimento nella misura del 50% della retribuzione spettante in virtù dell'inquadramento ottenuto con la sentenza del Tribunale di Catania n.1706/2009.
Assume che il demansionamento accertato dalla sentenza impugnata (periodo 2011-
2015) altro non è che il prolungamento di quello accertato con la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 519/2020 e che in ragione della protrazione della condotta illegittima della datrice di lavoro e dell'aggravamento del danno professionale arrecato al lavoratore, era doveroso disporre per gli anni successivi (2011-2015) una liquidazione del danno in misura maggiore a quella disposta nella sentenza gravata.
2 Deduce che nell'ipotesi in cui non dovesse apparire congruo liquidare il danno in misura maggiore, chiede in ogni caso la liquidazione del danno in misura uguale a quella riconosciuta dalla Corte di Appello con la sentenza n. 519/2020.
2. con comparsa di costituzione depositata tempestivamente in Controparte_1
data 23.11.2022 (a fronte dell'udienza di discussione del 6.12.2022) e ritualmente notificata alla controparte, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. 434 c.p.c.; in via incidentale, censura integralmente la decisione ribadendo l'infondatezza delle doglianze sollevate da controparte in ordine alla presunta dequalificazione subita per effetto dell'assegnazione a far data dal mese di gennaio 2011 alla gestione del processo di validazione e coordinamento delle pratiche afferenti ai danni patiti da essa società e provocati da terzi.
Sostiene che la predetta assegnazione ha comportato uno spostamento di tipo orizzontale delle mansioni, nel pieno rispetto dell'art. 2103 c.c., ed è espressione del legittimo esercizio dello ius variandi del datore di lavoro. Evidenzia che tale mutamento si è verificato nell'ambito dello stesso livello di inquadramento professionale attribuito al , ossia il livello 6 del CCNL, e risponde alla necessità di rendere efficace, Pt_1
diversamente dal passato, il processo di gestione dei danni provocati da terzi all'azienda.
Contesta l'affermazione del decidente secondo cui al siano state affidate attività Pt_1
esecutive di inserimento ed inoltro dati e asserisce che al contrario all'appellante è stata attribuita la responsabilità di un processo delicato come quello di validazione e gestione delle pratiche afferenti ai danneggiamenti. Afferma che tale attività rientra perfettamente nella declaratoria del livello 6 sì come definita dalla contrattazione collettiva, in quanto avente natura complessa e svolta in piena autonomia e responsabilità anche in ordine alla tempistica imposta dalla natura delle pratiche gestite.
Ribadisce che nessuna violazione dell'art. 2103 c.c. può essere ascritta ad essa società
e che il giudizio sull'equivalenza delle mansioni deve essere condotto non in termini di mera identità tra le mansioni svolte, ma in termini dinamici per valutare la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza, sotto il profilo della loro equivalenza in concreto rispetto alla competenza richiesta, al livello
3 professionale raggiunto ed alla utilizzazione del patrimonio professionale acquisito dal dipendente.
Sostiene che la condotta tenuta da essa società risponde ai criteri fissati dalla giurisprudenza della Suprema Corte per l'esercizio dello ius variandi (cfr. Cass., sez. lav., n. 10091/2006; Cass., sez. lav., n. 2328/2003) e che la richiesta di risarcimento del danno formulata da controparte, deve essere respinta in ragione della sua assoluta genericità.
Aggiunge che l'onere di provare l'esistenza del danno subito grava sul lavoratore e che, nella specie, difetta ogni allegazione e prova del danno alla professionalità e alla progressione di carriera;
in particolare, deduce che non vi è prova dell'assunto avversario, secondo cui il avrebbe potuto, in caso di regolare svolgimento del Pt_1
rapporto di lavoro, raggiungere i livelli di inquadramento 7 o 7Q e/o avere riconoscimenti “ad personam” in busta paga al raggiungimento degli obiettivi connessi alle attività assegnategli.
Quanto all'appello principale, rileva l'infondatezza di tutte le doglianze avversarie in ordine al presunto impoverimento professionale subito e alla quantificazione del danno.
3. Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dall'appellato di inammissibilità dell'appello principale per inosservanza del disposto di cui all'art. 434
c.p.c, come sostituito dall'art. 54, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con L. 7 agosto
2012, n. 134.
3.1. La censura non merita accoglimento.
3.2. "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris
4 instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”- Cass. n. 27199/2017.
3.3 Non può dunque ritenersi viziato l'atto di appello se, come nel caso di specie è avvenuto, sia possibile evincere le questioni assoggettate a critica, i punti della decisione censurati e gli argomenti posti a sostegno delle domande di revisione.
4. Per ragioni logico-giuridiche i motivi di appello incidentale vanno esaminati prioritariamente;
gli stessi sono in parte inammissibili e in parte infondati e non possono trovare accoglimento.
4.1 Va premesso che il giudice di prime cure ha accertato quanto segue: “Posto, dunque,
l'inquadramento riconosciuto al nel 6° livello del CCNL imprese esercenti Pt_1
servizi di telecomunicazioni, con mansioni di “specialista”, quanto, tuttavia alle mansioni concretamente assegnate al ricorrente, nel periodo oggetto del presente scrutinio (dal gennaio 2011 in poi, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio – come infra si dirà) nel ruolo svolto presso l'Ufficio che si occupa della gestione dei danni provocati da terzi (noti o ignoti), è emerso che esse sono consistite, essenzialmente, nell'inoltro per via telematica al settore amministrativo di dati quali il luogo, la causa e l'entità del danno, sulla scorta di foto o di verbali redatti dai tecnici che hanno operato sul posto, con elementi che denotano la standardizzazione
e la predeterminazione dell'attività svolta o da svolgere, nonché la natura prevalentemente esecutiva della stessa. Invero, avuto riguardo alle dichiarazioni rese dai testi escussi, non è dato rinvenire apprezzabile ambito per l'esercizio di “facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa” nell'attività svolta dal ricorrente dal gennaio
2011 in poi, in relazione all'incarico rivestito”; ha accertato , altresì, che le mansioni assegnate al lavoratore “sono state svolte da lavoratori appartenenti al 5° livello del
CCNL di categoria”; che “Più specificamente, alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e dell'attività istruttoria espletata, le nuove mansioni rivestite dal ricorrente non appaiono comportare “elevata e consolidata preparazione di particolare capacità professionale e gestionale” né lo svolgimento di “funzioni direttive inerenti attività complesse..” svolte con “facoltà di decisione ed autonomia di
5 iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite” ovvero “esercitate attraverso la guida ed il controllo di settori operativi, ovvero attraverso l'esplicazione di funzioni specialistiche che richiedono un contributo professionale autonomo ed innovativo..”, siccome invece previsto per l'inquadramento nel 6° livello e con mansioni di “Specialista” dalle conformi declaratorie contenute nel CCNL delle telecomunicazioni (in atti)”.
Il giudice di prime cure ha dunque accertato in fatto che dal 2011 al sono state Pt_1
assegnate mansioni non riconducibili al livello di inquadramento (livello 6°) e all'esperienza professionale e al bagaglio di conoscenze possedute sino all'anno 2003, prendendo atto sul punto del giudicato sul demansionamento patito dallo stesso dalla predetta data sino al 2011, come da sentenza della Corte di appello n. 519 del
30.07.2020; tale accertamento non è stato censurato dall'appellante incidentale, il quale si è limitato a ribadire le eccezioni sollevate in primo grado (“Prive di pregio, quindi, si palesano le doglianze sollevate da controparte, secondo cui il ruolo affidato al ricorrente non sarebbe compatibile con l'autonomia propria del livello inquadramentale da lui ricoperto… L'attività affidata al ricorrente, infatti, come già evidenziato, aveva natura complessa e veniva da lui svolta in piena autonomia e con piena responsabilità, anche in ordine alla corretta gestione della tempistica imposta dalla natura delle pratiche gestite (risarcimento danni provocati da terzi… Trattasi, pertanto, di un'attività che, in ragione della sua rilevanza e del suo contenuto altamente specialistico, ha consentito e tuttora consente al ricorrente di implementare e perfezionare le competenze già acquisite in ambito aziendale, con indubbio arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto di lavoro…”), senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e le dichiarazioni rese dai testi escussi sì come valutate dallo stesso giudice.
4.2 Sicché a fronte di tale accertamento non rileva la censura della società circa l'assegnazione di mansioni, comunque, riconducili alla qualifica di inquadramento
(secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato in ordine al giudizio sull'equivalenza delle mansioni per cui lo stesso deve essere condotto non in
6 termini di mera identità tra le mansioni svolte, ma in termini dinamici per valutare la omogeneità tra le mansioni successivamente attribuite e quelle di originaria appartenenza); la stessa si scontra con la verifica in fatto compiuta dal giudice, non adeguatamente censurata, circa l'assegnazione al lavoratore di mansioni riconducili al livello 5°.
4.3 Parimenti inaccoglibili sono le doglianze circa la genericità della domanda di risarcimento del danno professionale. Anche con riguardo a tale profilo, la società si limita a richiamare le difese di primo grado senza confrontarsi con la motivazione del giudice di prime cure che sul punto ha così statuito: “Nella fattispecie in esame, il ricorrente non ha potuto esplicare e sviluppare la propria professionalità perché il datore di lavoro non l'ha messo nelle condizioni di farlo, ledendo con ciò il diritto dello stesso alla libera esplicazione della personalità in campo lavorativo. L'esistenza in concreto del danno si desume, alla luce dei principi fissati da Cass. sez. un. n. 6572/06, avendo riguardo alla qualità e quantità della esperienza lavorativa maturata nell'ambito dell'attività specialistica svolta in precedenza, al tipo di professionalità colpita e alla durata del demansionamento in quanto il mancato esercizio di funzioni di gestione e coordinamento di attività e risorse per un apprezzabile periodo di tempo fa venire meno i vantaggi connessi all'esperienza professionale acquisita in ruoli in cui si valorizzano le capacità organizzative e di gestione. In condivisione con le statuizioni della Corte d'Appello (cfr sentenza resa inter partes, in atti) può dirsi che “Ciò ha sicuramente comportato, non soltanto la perdita delle possibilità di ulteriore crescita e arricchimento professionali (da questo punto di vista rilevano le relazioni con colleghi di qualifica superiore o comunque particolarmente esperti), ma anche la difficoltà di tornare ad operare in un ambito sicuramente soggetto a rapidi cambiamenti e mutamenti, con il rischio di ritrovarsi in possesso di una bagaglio divenuto obsoleto”.
La superiore verifica appare scevra da vizi e conforme alla giurisprudenza di legittimità, sì come richiamata dallo stesso giudice di prime cure, secondo cui “In tema di dequalificazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore, che costituiscono oggetto di
7 tutela costituzionale, da accertarsi in base alla persistenza del comportamento lesivo, alla durata e alla reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale, all'inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del prestatore di lavoro, anche a prescindere da uno specifico intento di declassarlo o svilirne i compiti. La relativa prova spetta al lavoratore, il quale tuttavia non deve necessariamente fornirla per testimoni, potendo anche allegare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, quali, ad esempio, la qualità e la quantità dell'attività lavorativa svolta, la natura e il tipo della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento o la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione. (Nella specie, la
S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva omesso qualsiasi indagine in ordine al prospettato danno non patrimoniale, astenendosi dal fare cenno alle circostanze di fatto dedotte dal lavoratore, anche solo al fine di escluderne la sussistenza o il valore sintomatico)”- Sez. 1, Ordinanza n. 24585 del 02/10/2019.
Per le ragioni che precedono, l'appello incidentale va rigettato.
5. A questo punto va esaminato l'appello principale proposto dal lavoratore in ordine alla quantificazione del danno professionale, come operata dal giudice di prime cure, che sotto tale profilo ha così motivato: “Nel caso in esame si ritiene ragionevole ed equo utilizzare come parametro di riferimento per la determinazione del quantum la retribuzione mensile (comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive) prevista contrattualmente per la qualifica rivestita dal ricorrente nel periodo dal gennaio 2011 sino alla data di deposito del ricorso (21/01/2015). Ciò posto, appare equo tenuto conto, da un lato, del lasso di tempo durante il quale il ricorrente ha svolto le non equivalenti mansioni (per quanto qui rileva), parametrare il danno da dequalificazione professionale al 25% della retribuzione globale sopra indicata relativamente al periodo gennaio 2011 sino al 21/01/2015”.
5.1 Come evidenziato dall'appellante, questa Corte nella già richiamata sentenza n.
519/2020, con la quale ha accertato il demansionamento subito dal dal Pt_1
1.01.2004 sino alla data di deposito del ricorso (2011) per essere stato “assegnato a lavori esterni di riparazione presso i clienti su impianti router per l'eventuale CP_1
8 sostituzione di elementi danneggiati o non funzionanti”, non confacenti alle ultime mansioni espletate, ha così motivato in ordine alla quantificazione del danno patito dal lavoratore: “Nel caso in esame, come già evidenziato, il demansionamento è stato particolarmente grave, in quanto la complessità, la ricchezza, la varietà, l'elevata tecnicità delle mansioni espletate dal (come accertate dalla sentenza passata Pt_1
in giudicato) hanno subito un drastico mutamento in peius, con l'affidamento di compiti meramente esecutivi. Ciò ha sicuramente comportato, non soltanto la perdita delle possibilità di ulteriore crescita e arricchimento professionali (da questo punto di vista rilevano le relazioni con colleghi di qualifica superiore o comunque particolarmente esperti), ma anche la difficoltà di tornare ad operare in un ambito sicuramente soggetto
a rapidi cambiamenti e mutamenti, con il rischio di ritrovarsi in possesso di un bagaglio divenuto obsoleto. In relazione alla gravità del demansionamento e alla durata nel tempo (dall'1.1.2004 al deposito del ricorso sono trascorsi 6 anni) si può affermare che un danno professionale si sia verificato e che sia stato anche grave, per cui il risarcimento va quantificato nel 50% della retribuzione spettante al in virtù Pt_1
dell'inquadramento ottenuto con la sentenza del 2009. Sulle somme così quantificate sono dovuti gli accessori ai sensi dell'art. 429 c.p.c.”.
Tale motivazione e le circostanze di fatto poste a suo fondamento sono condivise da questo collegio, in quanto aderenti anche alla situazione fattuale qui accertata dal giudice di prime cure, evidenziandosi quanto alla gravità della lesione e alla sua durata, che il demansionamento accertato in questa sede, come evidenziato dallo stesso appellante, costituisce una prosecuzione, sia pure attraverso l'assegnazione di nuove mansioni, comunque inferiori, del pregresso demansionamento patito dal lavoratore nel periodo 2003-2011; sicché l'afflittività della condotta datoriale deve ritenersi altrettanto grave in considerazione dalla persistenza dell'inadempimento e della durata di esso.
5.2 Per le ragioni che precedono, in riforma parziale della sentenza impugnata, che per il resto va confermata, si stima equo quantificare il risarcimento del danno professionale patito dal nella misura del 50% della retribuzione globale mensile Pt_1
contrattualmente prevista per la qualifica ricoperta (compresi i ratei delle mensilità
9 aggiuntive) per ciascun mese nel periodo dal gennaio 2011 al 21.01.2015, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo.
6. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo in relazione al valore della causa e all'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione incidentale a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02 determina il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza impugnata, che per il resto conferma, condanna al risarcimento del Controparte_1
danno professionale mediante pagamento in favore di di una somma pari Parte_1
al 50% della retribuzione globale mensile contrattualmente prevista per la qualifica ricoperta (compresi i ratei delle mensilità aggiuntive) per ciascun mese nel periodo dall'1.1.2011 al 21.01.2015, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del diritto al soddisfo;
rigetta l'appello incidentale;
condanna la società appellata al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro
5.000,00 quanto al giudizio di primo grado ed in euro 5.500,00 quanto al presente grado di appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 10 aprile 2025.
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Elvira Maltese
10