Art. 1. 1. All'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 . L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti".
2. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Titolo ed esercizio professionale). - Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.
Il dottore commercialista non puo' esercitare la professione se non e' iscritto all'albo.
Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 . L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti".
- La direttiva CEE n. 84/253 (Ottava direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documeti contabili) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 126 del 12 maggio 1984.
"Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 . L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti".
2. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 2 dell'ordinamento della professione di dottore commercialista, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067 , introdotto dal comma 1 del presente articolo, e' emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 2 del D.P.R. n. 1067/1953 (Ordinamento della professione di dottore commercialista), cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 2 (Titolo ed esercizio professionale). - Il titolo professionale di dottore commercialista spetta a coloro che abbiano superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione.
Il dottore commercialista non puo' esercitare la professione se non e' iscritto all'albo.
Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che, dopo il conseguimento di uno dei titoli di cui al numero 4) del primo comma dell'art. 31, hanno compiuto un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.
Il tirocinio, se compiuto presso un dottore commercialista che sia revisore dei conti, e' valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva 84/253/CEE del Consiglio del 10 aprile 1984 . L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'art. 6 della suddetta direttiva, e' sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima.
Le modalita' di svolgimento del tirocinio professionale di cui ai commi terzo e quarto sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti".
- La direttiva CEE n. 84/253 (Ottava direttiva del Consiglio del 10 aprile 1984 basata sull'art. 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documeti contabili) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 126 del 12 maggio 1984.