TRIB
Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/11/2025, n. 11188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11188 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA II SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro MA ES NS, nella causa iscritta al numero 47690 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da (Avv. DEL GAUDIO Parte_1
GE ) contro , ha Controparte_1 pronunciato la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
rassegnando le seguenti conclusioni: Controparte_1
1. di accertare e dichiarare, in favore della ricorrente, l'accertamento della sussistenza al diritto per il pensionamento per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01 CP_ settembre 2025; per l'effetto ordinarsi all' in persona del Direttore p.t. ovvero alle sedi competenti e/o ulteriori Uffici Competenti l'accertamento del diritto al trattamento pensionistico sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale, dandone immediato riscontro al , in persona del Controparte_3 ministro p.t., entro il termine ultimo, indicato dal legislatore, del 22 aprile 2025 ovvero altra data che permetta alla ricorrente il pensionamento per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01 settembre 2025; per l'effetto, si chiede, altresì, ordinarsi al
, in persona del Ministro p.t., una volta ricevuto Controparte_3 CP_ riscontro dall' in persona del Direttore p.t., di comunicare, alla ricorrente, immediatamente, l'accoglimento della domanda di pensionamento per dimissioni volontarie;
si chiede, altresì, ordinarsi alle Pubbliche Amministrazioni resistenti a porre in essere ogni misura, anche di carattere organizzativo, al fine di garantire il massimo rispetto dei tempi indicati nel Decreto Ministeriale, note esplicative e circolari ministeriali, allegate nel presente atto di ricorso;
2. in subordine, si chiede ordinarsi al , in persona Controparte_3 del nonché all' , in persona del Direttore p.t. CP_4 Controparte_5
e organi competenti all'immediata rettifica e pedissequo accoglimento della domanda di pensionamento, al fine di permettere, in favore della ricorrente, il completamento dell'iter della domanda di pensionamento per dimissioni volontarie, da eseguirsi nella tempistica adeguata, tenuto conto del termine del 22 aprile 2025 per la comunicazione dell'accoglimento al personale, nonché all'effettivo esercizio del diritto al pensionamento per dimissioni volontarie con decorrenza dal 01 settembre 2025; 3. si chiede condannare il , in persona del Controparte_3 ministro p.t. al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, in favore dell'Avvocato che si dichiara antistatario.
La parte convenuta non si è costituita in giudizio e all'odierna udienza nessuna delle parti è comparsa. Osserva il giudicante che parte ricorrente, non comparendo all'odierna udienza ex art. 420 c.p.c., non ha dato prova di aver notificato il ricorso introduttivo e il decreto di fissazione dell'udienza alla parte convenuta, la quale non si è per altro costituita in giudizio;
nelle controversie soggette al rito del lavoro, in caso di mancata comparizione all'udienza di almeno una delle parti in causa il giudice non può fissare d'ufficio altra udienza per il prosieguo del giudizio, difettando allo scopo il necessario impulso di parte (Cass. civ., sez. lav., 5.3.2003 n. 3251: “la mancata notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, da parte del ricorrente che abbia ritualmente depositato l'atto introduttivo, può essere sanata mediante assegnazione di un nuovo termine per la notifica, ex art. 291 c.p.c., a condizione che almeno una delle parti sia comparsa all'udienza originariamente fissata, non potendo il giudice, in caso contrario, disporre d'ufficio la prosecuzione del giudizio contro il disinteresse della parte”); pertanto, tale omissione è qualificabile alla stregua di una rinuncia implicita agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c., che non necessita dell'accettazione della controparte nel caso in cui, come nella specie, quest'ultima non si sia costituita in giudizio. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass. SS.UU. 30 luglio 2008 n. 20604) hanno espresso il seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro l'appello pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta non essendo consentito - alla stregua di una interpretazione costituzionalmente orientata (art. 111 Cost., comma 2) - al giudice di assegnare ex art. 421 c.p.c. all'appellante, previa fissazione di una altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.. Principio questo che deve ritenersi applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo - per identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione”.
2 Tale conclusione non può mutare neppure alla luce della recente pronuncia della Suprema Corte secondo la quale nel rito del lavoro, nel caso di omessa o inesistente notifica del ricorso introduttivo del giudizio e del decreto di fissazione dell'udienza, è ammessa la concessione di un nuovo termine, perentorio, per la rinnovazione della notifica (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1483 del 27/01/2015), in quanto l'applicazione di tale principio presuppone pur sempre un impulso di parte, situazione preclusa nel presente procedimento non essendo parte ricorrente neppure comparsa all'udienza al fine di chiedere la concessione di un nuovo termine per eseguire la notifica. Ne consegue che il processo deve essere dichiarato improcedibile e il giudizio estinto.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, dichiara improcedibile il ricorso ed estinto il processo.
Roma, 05/11/2025
Il Giudice
MA ES NS
3