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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/12/2025, n. 17535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17535 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53339 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del
18.11.2025 e vertente
TRA
( Parte_1 Parte_2
[...] in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Polibio n. 15, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Lepore che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- ATTRICE IN REVOCAZIONE - E
Controparte_1 CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in V.le delle Milizie n. 2, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Cignitti che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Michele Mardegan e Cinzia Conti del Foro di Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA IN REVOCAZIONE-
NONCHE'
Controparte_2 elett.te dom.to in Roma, in V.le di Villa Massimo n.21, presso lo studio dell'avv.to Antonio Caliò che lo rappresenta e difende giusta procura speciale 28.5.2019 per rogito del Notaio rep. n. 115827 in atti Persona_1
- CONVENUTO IN REVOCAZIONE-
E
CP_3 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in P.le Clodio n. 32, presso lo studio dell'avv.to Pasquale Bertone che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Giuseppe Lombardi, Lotario Benedetto Dittrich e Renato Bocca, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTA IN REVOCAZIONE-
1 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
E
Controparte_4
- CONVENUTO IN REVOCAZIONE CONTUMACE -
OGGETTO: revocazione ordinaria per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza del 18.11.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per la società attrice: “dichiarare cessata la materia del contendere in quanto la sentenza impugnata per revocazione è stata cassata con sent. 35052/22; chiede la liquidazione delle spese di lite per soccombenza virtuale e in subordine la compensazione integrale delle spese di lite” …”
per la convenuta “dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere in quanto la sentenza impugnata per revocazione è stata cassata con sent. 35052/22; chiede la liquidazione delle spese di lite per soccombenza virtuale con distrazione”
per il convenuto “…revocare la sentenza n. Controparte_2
10113/2021 del Tribunale di Roma … in quanto frutto di errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, con ogni provvedimento consequenziale e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA e oneri accessori tutti di legge”;
per la convenuta “…in rito: dichiararsi inammissibile l'azione CP_3 per revocazione proposta da per difetto dei presupposti di cui all'art. Pt_2
395 n. 4 c.p.c. o, in ogni caso, stante la cessazione della materia del contendere in ragione della sentenza della Corte di Cassazione n. 35052 del 29 novembre 2022; - in subordine, nel merito: rigettarsi la domanda di revocazione proposta da - in ogni caso: condannare al Pt_2 Pt_2 pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge, in favore di CP_3
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con atto di pignoramento notificato in data 12.9.2016 CP_2
(creditore procedente) promuoveva ai danni dello
[...] CP_4
(debitore esecutato) e presso la P.C.D.M., il la
[...] CP_5 [...]
[..
Parte_3 n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
, la la e la (terze CP_6 CP_3 Parte_4 CP_7 pignorate), espropriazione di crediti per la complessiva somma di € 87.824.347,67, per capitale ed interessi, in forza della sent. CA di Firenze n.
1745/2006 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 13.7.2016); che il procedimento esecutivo veniva iscritto al n. 20812/16 RGE;
che in data 6.2.2018 interveniva nella procedura esecutiva la Parte_2 per l'esazione della somma di € 86.833.191,89 in forza del decreto
[...] ingiuntivo Trib. Roma n. 6246/2016; che, all'esito della procedura esecutiva, il G.E. – ritenuta perfezionata la ficta confessio nei confronti della (fino alla concorrenza dell'importo di CP_3
€ 131.736.564,00), preso atto della dichiarazione, parzialmente positiva, resa dalla per € 1.502.490,00) e, infine, ritenuto tardivo l'intervento CP_7 proposto dalla – provvedeva, con ordinanza ex art. 553 Parte_2
c.p.c. del 23/25.9.2018, poi integrata in data 15.10.2018, all'assegnazione:
-) in favore del creditore procedente ( della somma di Controparte_2
€ 105.394.826,80, oltre interessi e successive spese, a totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito fatto valere;
-) in favore della creditrice intervenuta ( della somma di € Parte_2
12.854,40 a totale soddisfo delle spese di esecuzione e della residua somma di € 27.831.372,80 a parziale soddisfo del credito fatto valere con l'atto di intervento;
Considerato che in data 8.4.2019 la – premesso di essere Controparte_8 anch'essa creditrice dello in forza di titolo giudiziale Controparte_4
e di avere già promosso presso la quale terza pignorata, CP_3 espropriazione di crediti iscritta al n. 15445/15 RGE - proponeva opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del 23/25.9.2018, lamentando l'omessa riunione, ai sensi degli artt. 550 e 524 c.p.c., della procedura esecutiva iscritta al n. 20812/16 RGE a quella da essa (precedentemente) iscritta al n.
15445/2015 RGE: chiedeva, pertanto, la revoca dell'ordinanza di assegnazione per violazione del principio della par condicio creditorum (attesa l'identità del debitore esecutato e del terzo pignorato ).; CP_3
che, instauratosi il contraddittorio, il G.E., all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 17.4.2019 dichiarava, per quanto di interesse, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. proposta dalla
3 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
(perché tardiva); compensava le spese e quindi Controparte_8 assegnava il termine (di gg. 90) per l'introduzione del giudizio di merito;
Considerato che introdotto il giudizio di merito ad iniziativa della e CP_1 ricostituitosi il contraddittorio, questo Tribunale – ritenuta tempestiva l'opposizione agli atti esecutivi e rilevata l'illegittimità dell'omessa riunione dei procedimenti espropriativi iscritti ai nn. 20812/16 RGE e 15445/15 RGE (che, invece, avrebbero dovuto essere trattati in un unico processo siccome entrambi promossi ai danni dello stesso debitore e presso la stessa terza pignorata, – pronunciava sent. n. 10113/2021 con cui revocava, CP_3 per violazione della par condicio creditorum, l'ordinanza di assegnazione del 23/25.09.2018 “… limitatamente alla parte in cui [era] stata disposta in favore di e di Controparte_2 Controparte_9
l'assegnazione delle somme ritenute dovute ex art. 548 c.p.c. dal terzo
[...] pignorato al debitore esecutato ” CP_3 Controparte_4
Considerato che con atto di citazione notificato in data 24.8.2021 la Parte_2 impugnava per revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., la sent. n. 10113/2021 e lamentando come il Giudice a quo avesse revocato l'ordinanza di assegnazione per evidente errore di fatto, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la , Controparte_10
la e lo per ivi Controparte_2 CP_3 Controparte_4 sentir “… revocare la sentenza n. 10113/2021 del Tribunale di Roma … in quanto frutto di errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 …”;
che si costituiva in giudizio la concludendo per la dichiarazione di CP_3 inammissibilità della proposta impugnativa “per difetto dei presupposti di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.”; che si costituiva in giudizio aderendo alle conclusioni Controparte_2 rassegnate dall'attrice e, dunque, chiedendo di “revocare la sentenza n.
10113/2021 del Tribunale di Roma… in quanto frutto di errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 …” che si costituiva in giudizio la concludendo per il rigetto CP_8 dell'impugnativa per insussistenza dell'errore di fatto denunziato dalla società attrice;
che con ordinanza del 12.4.2022 veniva ordinata la rinnovazione della notifica nei confronti dello;
Controparte_4
4 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
che, rinnovata la notifica, lo non si costituiva in Controparte_4 giudizio e all'udienza del 27.9.2022 ne veniva dichiarata la contumacia;
che acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 18.11.2025 (con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art 190 c.p.c.).
………….
Considerato:
che all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno concordemente richiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la sentenza n. 10113/2021, attualmente impugnata per revocazione, era stata, a sua volta, cassata con sent. n. 35052/22 (in atti);
che, in effetti, la Corte di Cassazione - rilevando, per quanto di interesse, che il giudizio a quo si era svolto “in mancanza di almeno un legittimato passivo necessario”, ossia la (terza pignorata/litisconsorte necessario) CP_7
- e che, pertanto, la pronuncia era nulla perché emessa in difetto di contraddittorio - cassava, con rinvio, la sentenza n. 10113/2021 (vd., Cass. n. 35052/22 in atti);
che, dunque, deve essere dichiarata, conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti, la cessazione della materia del contendere sul giudizio di revocazione (per intervenuta cassazione della sentenza impugnata per revocazione);
Considerato
che, invece, per la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di revocazione persiste conflittualità, che va risolta in base al principio di soccombenza c.d. virtuale, in quanto le parti, pur richiedendo la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere, hanno ribadito le proprie originarie, e contrapposte, ragioni difensive (vd., udienza di precisazione delle conclusioni);
che, d'altra parte, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, “senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai 5 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. n. 30251/23);
Considerato
che, come si accennava, con sent. n. 10113/2021 questo Tribunale accoglieva l'opposizione promossa dalla avverso l'ordinanza di CP_8 assegnazione emessa, in data 23/25.9.2018, all'esito del procedimento esecutivo iscritto al n. 20812/16 RGE; e, conseguentemente, revocava l'ordinanza opposta “… limitatamente alla parte in cui [era] stata disposta in favore di e di Controparte_2 Controparte_9
l'assegnazione delle somme ritenute dovute ex art. 548 c.p.c. dal terzo
[...] pignorato al debitore esecutato ” CP_3 Controparte_4
che, in particolare, il Giudice a quo – premesso che l'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla era da ritenere tempestiva (perché CP_8 proposta nel termine di gg. 20 dall'avvenuta conoscenza di fatto dell'ordinanza opposta) – osservava, nel merito, che nel caso di pluralità di pignoramenti presso terzi, gli artt. 550, u.c. e 524 c.p.c. imponevano la riunione delle singole procedure esecutive vertenti “sullo stesso bene” (ossia sullo stesso credito), perché solo mediante la riunione delle procedure esecutive poteva essere garantita l'effettività della tutela esecutiva nei confronti del ceto creditorio, senza la compromissione di diritto alcuno e senza pregiudizio per il debitore;
rilevava che, nella specie, sia il pignoramento presso terzi iscritto al n. 20812/16 RGE (promosso da che quello iscritto al n. 15445/15 RGE (promosso Controparte_2 dalla erano stati eseguiti nei confronti dello stesso terzo CP_8 pignorato ( ed il vincolo pignoratizio colpiva lo “… stesso bene CP_3
(nel caso di specie, credito)” il quale, dunque, costituiva “l'oggetto dell'unico procedimento esecutivo nel quale [avrebbero dovuto] confluire ai sensi degli artt. 524, 550 e 561 c.p.c., i procedimenti apertisi a seguito dei diversi pignoramenti”;
che l'omessa riunione delle due procedure esecutive, comportando una irregolarità procedimentale, legittimava il creditore pretermesso ad impugnare l'ordinanza di assegnazione siccome illegittimamente pronunciata inter alios, a favore, cioè, degli altri creditori e determinante la chiusura del processo esecutivo;
che, in conclusione, l'ordinanza opposta andava revocata (nei limiti precisati nel dispositivo della sentenza impugnata) per violazione del principio della par condicio creditorum;
Considerato
6 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
che la ha proposto impugnativa per revocazione della sent. Parte_2
n. 10113/2021 (ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.);
che, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., le sentenze pronunciate in un unico grado possono essere impugnate per revocazione “… se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”;
che, secondo la più autorevole Giurisprudenza, costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica, non già in presenza di un errore di giudizio, ma in presenza della percezione “di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta
o risulta dai documenti di causa” (Cass. n. 9471/25);
che, in particolare, il detto errore di fatto deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr., Cass. n. 16439/21);
Considerato
che la società attrice ha anzitutto denunziato l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice a quo per avere affermato la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla nonostante che il ricorso in CP_8 opposizione fosse stato “incontestabilmente” proposto oltre il termine perentorio imposto dall'art. 617, II co., c.p.c. e decorrente dalla altrettanto
“incontrovertibile” data del 25.9.2018 di pubblicazione dell'ordinanza di assegnazione opposta (vd., atto di citazione, pg. 13);
che, tuttavia, diversamente da quanto adombrato dall'attrice, nel caso in esame, il Giudice ha riscontrato la tempestività del ricorso basando il proprio convincimento sul costante orientamento della più autorevole giurisprudenza secondo cui “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi è tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza dell'atto che intende impugnare, in quanto l'opposizione deve ritenersi tempestiva solo se 7 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
proposta nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto”; ed ha quindi ritenuto che l'opponente avesse acquisito tale conoscenza di fatto soltanto a decorrere dal 20.3.2019, ossia da quando “… l'opponente è venuta a conoscenza della notifica dell'atto di pignoramento eseguito nell'anno 2016 da anche presso nonché CP_2 CP_3 dell'ordinanza di assegnazione emessa del 23.09.2018 e del suo successivo decreto del 15.10.2018. Come sopra detto, a proposto opposizione CP_1 agli atti esecutivi in data 08.04.2019, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi tempestiva e, dunque, ammissibile”;
che, dunque, la società attrice ha censurato non già un errore di fatto – siccome non ha neppure allegato quale difetto di percezione della realtà documentale avesse indotto il Giudice a supporre acquisita la conoscenza di fatto del provvedimento opposto soltanto a decorrere dal 20.3.2019 – ma ha piuttosto denunziato un (preteso) errore di diritto in quanto, a suo giudizio, il Giudice a quo travisando il disposto di cui all'art. 617, II co., c.p.c., aveva escluso che l'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione era “…da incardinare e proporre nei termini, modi e limiti dell'art. 617 c.p.c., ovverosia entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa
…” (vd., atto di citazione, pg. 13);
che, tuttavia, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere, come già si osservava, in una falsa percezione della realtà documentale, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali: ne consegue che l'interpretazione delle norme giuridiche non concreta mai un errore revocatorio (Cass. n. 8828/17)
Considerato
che sorte migliore non merita neppure il secondo (preteso) errore revocatorio denunziato dalla società attrice: ossia che il Giudice avesse ritenuto imprescindibile, ai sensi degli artt. 550 e 524 c.p.c., la riunione delle due procedure esecutive presso terzi – rispettivamente iscritte ai nn. 20812/16 e 15445/15 RGE – nonostante che, dai “documenti della causa”, i crediti pignorati nell'una e nell'altra espropriazione fossero incontestabilmente diversi per causa, titolo e ragione (ancorché riferibili allo stesso terzo pignorato: , così come appunto emergeva ictu oculi dagli atti di CP_3 pignoramento rispettivamente notificati da (n. Controparte_2
20816/16 RGE) e (n. 15445715 RGE); CP_8
che, però, va rilevato, ancora una volta, che l'errore di fatto deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che, tra l'altro, deve risultare con immediatezza ed obiettività dagli atti e dai documenti di causa,
8 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
che, nella specie, il Giudice aveva ritenuto necessaria la riunione delle due procedure esecutive perché i pignoramenti riguardavano lo stesso debitore ( ed erano “diretti sullo stesso bene” – ossia sullo stesso credito – CP_3
e dunque “Lo stesso bene (nel caso di specie, credito), sottoposto ad istanza di diversi creditori a più pignoramenti successivi, costituisce l'oggetto dell'unico procedimento esecutivo nel quale debbono confluire ai sensi degli artt. 524, 550 e 561 c.p.c., i procedimenti apertisi a seguito dei diversi pignoramenti (v., anche, Cass. n. 11695/1992)” (vd., sentenza impugnata);
che, in definitiva, anche in tal caso la società attrice ha denunziato non già un difetto di percezione del Giudice emergente dagli atti o dai documenti di causa, ma piuttosto un errore di valutazione sull'identità del bene pignorato, così come affermata nella sentenza impugnata;
che, peraltro, vale la pena rilevare che tale (preteso) errore di giudizio neppure risultava con immediatezza, obiettività e incontrovertibilità dagli atti dei due procedimenti espropriativi, perché, contrariamente a quanto asserito dalla società attrice, con gli atti esecutivi de quibus si imponeva il vincolo pignoratizio su tutte le somme “dovute e/o debende in favore dello CP_4
” (e non soltanto sulle accise di cui all'art. 5 della L. n. 7/2009) ovvero
[...] su “… qualsiasi altra somma dovuta o che sarà dovuta e/o detenuta anche a titolo di utili e/o dividendi da detti Istituti di credito e Società per conto dello
” (la sottolineatura è del giudice estensore); Controparte_4
che, dunque, era più che discutibile “l'assoluta difformità tra i beni” pignorati ovvero l'incontrovertibile diversità dei crediti pignorati “sia per quantità, che, soprattutto, per causali”, così come affermata con enfasi dalla società attrice (vd., atto di citazione, pg. 17-18);
Considerato
che, per altro verso, la società attrice rilevava come la sentenza impugnata fosse affetta da una evidente carenza di motivazione sulla pretesa identità del credito pignorato in entrambe le procedure esecutive: ma anche in tal caso la doglianza è eccentrica rispetto all'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. (nei termini già definiti);
Considerato
che, infine, anche la (presunta) erronea applicazione dell'art. 524 c.p.c., attesa la dichiarazione negativa resa da nel procedimento n. 15445/15 CP_3
RGE e/o per le diverse fasi delle due procedure esecutive, è questione che esula dal difetto di percezione cui fa riferimento l'errore revocatorio;
9 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
Considerato che in conclusione non sussisteva l'errore di fatto che avrebbe potuto giustificare la revocazione della sentenza ai sensi dell'art 395 n. 4 c.p.c.
Considerato
che le spese seguono la soccombenza (c.d. virtuale) e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art. 93 c.p.c. (ove richiesto); che le spese vanno compensate tra la società attrice e il convenuto Controparte_2
(attese le conclusioni conformi); che le spese non sono invece ripetibili dal convenuto contumace;
che in relazione al valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve rilevarsi che è stata impugnata (per revocazione) una sentenza che, accogliendo un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ha disposto la revoca dell'ordinanza di assegnazione: il valore della presente causa va allora determinato in relazione al "peso" economico della controversia e dunque in base agli effetti economici dell'accoglimento dell'opposizione oggetto di revocazione (cfr., Cass. n. 35878/22)
che allora il valore della presente controversia corrisponde al valore del credito già assegnato alla (€ 27.844.227,20) con Parte_2
l'ordinanza ex art 553 c.p.c. poi annullata in sede di opposizione con la sentenza impugnata per revocazione: tale valore corrisponde esattamente a quello (€ 28.000.000,00) dichiarato dalla stessa società attrice ai fini del pagamento del CU (vd., nota di iscrizione a ruolo)
che in conclusione le spese vanno liquidate secondo lo scaglione di valore da 16.000.001,00 a 32.000.000,00 e in relazione alle fasi di studio e introduttiva/valori medi (e con esclusione della fase di trattazione perché non celebrata) e fase decisionale/valori minimi perché le parti hanno soltanto precisato le conclusioni e rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna la alla rifusione, in favore della Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_8
43.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giuseppe Cignitti, Michele Mardegan e Cinzia Conti;
3. condanna la alla rifusione, in favore della Parte_2 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 43.268,00 CP_3 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. compensa, nel resto, le spese di lite;
5. spese non ripetibili dal convenuto contumace;
Così deciso in Roma il 15.12.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
firma digitale
11 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 53339 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del
18.11.2025 e vertente
TRA
( Parte_1 Parte_2
[...] in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Via Polibio n. 15, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Lepore che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- ATTRICE IN REVOCAZIONE - E
Controparte_1 CP_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in V.le delle Milizie n. 2, presso lo studio dell'avv.to Giuseppe Cignitti che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Michele Mardegan e Cinzia Conti del Foro di Milano, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione
- CONVENUTA IN REVOCAZIONE-
NONCHE'
Controparte_2 elett.te dom.to in Roma, in V.le di Villa Massimo n.21, presso lo studio dell'avv.to Antonio Caliò che lo rappresenta e difende giusta procura speciale 28.5.2019 per rogito del Notaio rep. n. 115827 in atti Persona_1
- CONVENUTO IN REVOCAZIONE-
E
CP_3 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in P.le Clodio n. 32, presso lo studio dell'avv.to Pasquale Bertone che la rappresenta e difende, unitamente agli avv.ti Giuseppe Lombardi, Lotario Benedetto Dittrich e Renato Bocca, giusta procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione.
- CONVENUTA IN REVOCAZIONE-
1 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
E
Controparte_4
- CONVENUTO IN REVOCAZIONE CONTUMACE -
OGGETTO: revocazione ordinaria per errore di fatto (art. 395 n. 4 c.p.c.)
CONCLUSIONI all'udienza del 18.11.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per la società attrice: “dichiarare cessata la materia del contendere in quanto la sentenza impugnata per revocazione è stata cassata con sent. 35052/22; chiede la liquidazione delle spese di lite per soccombenza virtuale e in subordine la compensazione integrale delle spese di lite” …”
per la convenuta “dichiarare cessata la materia del CP_1 contendere in quanto la sentenza impugnata per revocazione è stata cassata con sent. 35052/22; chiede la liquidazione delle spese di lite per soccombenza virtuale con distrazione”
per il convenuto “…revocare la sentenza n. Controparte_2
10113/2021 del Tribunale di Roma … in quanto frutto di errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4, con ogni provvedimento consequenziale e con vittoria di spese e compensi professionali, oltre CPA ed IVA e oneri accessori tutti di legge”;
per la convenuta “…in rito: dichiararsi inammissibile l'azione CP_3 per revocazione proposta da per difetto dei presupposti di cui all'art. Pt_2
395 n. 4 c.p.c. o, in ogni caso, stante la cessazione della materia del contendere in ragione della sentenza della Corte di Cassazione n. 35052 del 29 novembre 2022; - in subordine, nel merito: rigettarsi la domanda di revocazione proposta da - in ogni caso: condannare al Pt_2 Pt_2 pagamento delle spese e delle competenze professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge, in favore di CP_3
FATTO e DIRITTO
Considerato
che con atto di pignoramento notificato in data 12.9.2016 CP_2
(creditore procedente) promuoveva ai danni dello
[...] CP_4
(debitore esecutato) e presso la P.C.D.M., il la
[...] CP_5 [...]
[..
Parte_3 n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
, la la e la (terze CP_6 CP_3 Parte_4 CP_7 pignorate), espropriazione di crediti per la complessiva somma di € 87.824.347,67, per capitale ed interessi, in forza della sent. CA di Firenze n.
1745/2006 e pedissequo atto di precetto (notificato in data 13.7.2016); che il procedimento esecutivo veniva iscritto al n. 20812/16 RGE;
che in data 6.2.2018 interveniva nella procedura esecutiva la Parte_2 per l'esazione della somma di € 86.833.191,89 in forza del decreto
[...] ingiuntivo Trib. Roma n. 6246/2016; che, all'esito della procedura esecutiva, il G.E. – ritenuta perfezionata la ficta confessio nei confronti della (fino alla concorrenza dell'importo di CP_3
€ 131.736.564,00), preso atto della dichiarazione, parzialmente positiva, resa dalla per € 1.502.490,00) e, infine, ritenuto tardivo l'intervento CP_7 proposto dalla – provvedeva, con ordinanza ex art. 553 Parte_2
c.p.c. del 23/25.9.2018, poi integrata in data 15.10.2018, all'assegnazione:
-) in favore del creditore procedente ( della somma di Controparte_2
€ 105.394.826,80, oltre interessi e successive spese, a totale soddisfo delle spese di esecuzione e del credito fatto valere;
-) in favore della creditrice intervenuta ( della somma di € Parte_2
12.854,40 a totale soddisfo delle spese di esecuzione e della residua somma di € 27.831.372,80 a parziale soddisfo del credito fatto valere con l'atto di intervento;
Considerato che in data 8.4.2019 la – premesso di essere Controparte_8 anch'essa creditrice dello in forza di titolo giudiziale Controparte_4
e di avere già promosso presso la quale terza pignorata, CP_3 espropriazione di crediti iscritta al n. 15445/15 RGE - proponeva opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione del 23/25.9.2018, lamentando l'omessa riunione, ai sensi degli artt. 550 e 524 c.p.c., della procedura esecutiva iscritta al n. 20812/16 RGE a quella da essa (precedentemente) iscritta al n.
15445/2015 RGE: chiedeva, pertanto, la revoca dell'ordinanza di assegnazione per violazione del principio della par condicio creditorum (attesa l'identità del debitore esecutato e del terzo pignorato ).; CP_3
che, instauratosi il contraddittorio, il G.E., all'esito della fase cautelare, con ordinanza del 17.4.2019 dichiarava, per quanto di interesse, l'inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 2, c.p.c. proposta dalla
3 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
(perché tardiva); compensava le spese e quindi Controparte_8 assegnava il termine (di gg. 90) per l'introduzione del giudizio di merito;
Considerato che introdotto il giudizio di merito ad iniziativa della e CP_1 ricostituitosi il contraddittorio, questo Tribunale – ritenuta tempestiva l'opposizione agli atti esecutivi e rilevata l'illegittimità dell'omessa riunione dei procedimenti espropriativi iscritti ai nn. 20812/16 RGE e 15445/15 RGE (che, invece, avrebbero dovuto essere trattati in un unico processo siccome entrambi promossi ai danni dello stesso debitore e presso la stessa terza pignorata, – pronunciava sent. n. 10113/2021 con cui revocava, CP_3 per violazione della par condicio creditorum, l'ordinanza di assegnazione del 23/25.09.2018 “… limitatamente alla parte in cui [era] stata disposta in favore di e di Controparte_2 Controparte_9
l'assegnazione delle somme ritenute dovute ex art. 548 c.p.c. dal terzo
[...] pignorato al debitore esecutato ” CP_3 Controparte_4
Considerato che con atto di citazione notificato in data 24.8.2021 la Parte_2 impugnava per revocazione ordinaria, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., la sent. n. 10113/2021 e lamentando come il Giudice a quo avesse revocato l'ordinanza di assegnazione per evidente errore di fatto, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la , Controparte_10
la e lo per ivi Controparte_2 CP_3 Controparte_4 sentir “… revocare la sentenza n. 10113/2021 del Tribunale di Roma … in quanto frutto di errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 …”;
che si costituiva in giudizio la concludendo per la dichiarazione di CP_3 inammissibilità della proposta impugnativa “per difetto dei presupposti di cui all'art. 395, n. 4 c.p.c.”; che si costituiva in giudizio aderendo alle conclusioni Controparte_2 rassegnate dall'attrice e, dunque, chiedendo di “revocare la sentenza n.
10113/2021 del Tribunale di Roma… in quanto frutto di errore di fatto ex art. 395 c.p.c., n. 4 …” che si costituiva in giudizio la concludendo per il rigetto CP_8 dell'impugnativa per insussistenza dell'errore di fatto denunziato dalla società attrice;
che con ordinanza del 12.4.2022 veniva ordinata la rinnovazione della notifica nei confronti dello;
Controparte_4
4 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
che, rinnovata la notifica, lo non si costituiva in Controparte_4 giudizio e all'udienza del 27.9.2022 ne veniva dichiarata la contumacia;
che acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), all'udienza del 18.11.2025 (con rinuncia delle parti ai termini di cui all'art 190 c.p.c.).
………….
Considerato:
che all'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti hanno concordemente richiesto che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere in quanto la sentenza n. 10113/2021, attualmente impugnata per revocazione, era stata, a sua volta, cassata con sent. n. 35052/22 (in atti);
che, in effetti, la Corte di Cassazione - rilevando, per quanto di interesse, che il giudizio a quo si era svolto “in mancanza di almeno un legittimato passivo necessario”, ossia la (terza pignorata/litisconsorte necessario) CP_7
- e che, pertanto, la pronuncia era nulla perché emessa in difetto di contraddittorio - cassava, con rinvio, la sentenza n. 10113/2021 (vd., Cass. n. 35052/22 in atti);
che, dunque, deve essere dichiarata, conformemente alle conclusioni rassegnate dalle parti, la cessazione della materia del contendere sul giudizio di revocazione (per intervenuta cassazione della sentenza impugnata per revocazione);
Considerato
che, invece, per la regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio di revocazione persiste conflittualità, che va risolta in base al principio di soccombenza c.d. virtuale, in quanto le parti, pur richiedendo la pronuncia di intervenuta cessazione della materia del contendere, hanno ribadito le proprie originarie, e contrapposte, ragioni difensive (vd., udienza di precisazione delle conclusioni);
che, d'altra parte, la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, “senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai 5 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
fini della regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese” (Cass. n. 30251/23);
Considerato
che, come si accennava, con sent. n. 10113/2021 questo Tribunale accoglieva l'opposizione promossa dalla avverso l'ordinanza di CP_8 assegnazione emessa, in data 23/25.9.2018, all'esito del procedimento esecutivo iscritto al n. 20812/16 RGE; e, conseguentemente, revocava l'ordinanza opposta “… limitatamente alla parte in cui [era] stata disposta in favore di e di Controparte_2 Controparte_9
l'assegnazione delle somme ritenute dovute ex art. 548 c.p.c. dal terzo
[...] pignorato al debitore esecutato ” CP_3 Controparte_4
che, in particolare, il Giudice a quo – premesso che l'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla era da ritenere tempestiva (perché CP_8 proposta nel termine di gg. 20 dall'avvenuta conoscenza di fatto dell'ordinanza opposta) – osservava, nel merito, che nel caso di pluralità di pignoramenti presso terzi, gli artt. 550, u.c. e 524 c.p.c. imponevano la riunione delle singole procedure esecutive vertenti “sullo stesso bene” (ossia sullo stesso credito), perché solo mediante la riunione delle procedure esecutive poteva essere garantita l'effettività della tutela esecutiva nei confronti del ceto creditorio, senza la compromissione di diritto alcuno e senza pregiudizio per il debitore;
rilevava che, nella specie, sia il pignoramento presso terzi iscritto al n. 20812/16 RGE (promosso da che quello iscritto al n. 15445/15 RGE (promosso Controparte_2 dalla erano stati eseguiti nei confronti dello stesso terzo CP_8 pignorato ( ed il vincolo pignoratizio colpiva lo “… stesso bene CP_3
(nel caso di specie, credito)” il quale, dunque, costituiva “l'oggetto dell'unico procedimento esecutivo nel quale [avrebbero dovuto] confluire ai sensi degli artt. 524, 550 e 561 c.p.c., i procedimenti apertisi a seguito dei diversi pignoramenti”;
che l'omessa riunione delle due procedure esecutive, comportando una irregolarità procedimentale, legittimava il creditore pretermesso ad impugnare l'ordinanza di assegnazione siccome illegittimamente pronunciata inter alios, a favore, cioè, degli altri creditori e determinante la chiusura del processo esecutivo;
che, in conclusione, l'ordinanza opposta andava revocata (nei limiti precisati nel dispositivo della sentenza impugnata) per violazione del principio della par condicio creditorum;
Considerato
6 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
che la ha proposto impugnativa per revocazione della sent. Parte_2
n. 10113/2021 (ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c.);
che, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., le sentenze pronunciate in un unico grado possono essere impugnate per revocazione “… se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”;
che, secondo la più autorevole Giurisprudenza, costituisce errore di fatto deducibile come motivo di revocazione della sentenza ex art. 395, n. 4, c.p.c. quello che si verifica, non già in presenza di un errore di giudizio, ma in presenza della percezione “di una falsa realtà documentale, in conseguenza della quale il giudice sia stato indotto ad affermare l'esistenza o l'inesistenza di un fatto o di una dichiarazione che, invece, incontrastabilmente non risulta
o risulta dai documenti di causa” (Cass. n. 9471/25);
che, in particolare, il detto errore di fatto deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (cfr., Cass. n. 16439/21);
Considerato
che la società attrice ha anzitutto denunziato l'errore di fatto in cui sarebbe incorso il Giudice a quo per avere affermato la tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi promossa dalla nonostante che il ricorso in CP_8 opposizione fosse stato “incontestabilmente” proposto oltre il termine perentorio imposto dall'art. 617, II co., c.p.c. e decorrente dalla altrettanto
“incontrovertibile” data del 25.9.2018 di pubblicazione dell'ordinanza di assegnazione opposta (vd., atto di citazione, pg. 13);
che, tuttavia, diversamente da quanto adombrato dall'attrice, nel caso in esame, il Giudice ha riscontrato la tempestività del ricorso basando il proprio convincimento sul costante orientamento della più autorevole giurisprudenza secondo cui “colui il quale propone opposizione agli atti esecutivi è tenuto ad allegare e dimostrare quando, di fatto, ha avuto conoscenza dell'atto che intende impugnare, in quanto l'opposizione deve ritenersi tempestiva solo se 7 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
proposta nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta conoscenza di fatto”; ed ha quindi ritenuto che l'opponente avesse acquisito tale conoscenza di fatto soltanto a decorrere dal 20.3.2019, ossia da quando “… l'opponente è venuta a conoscenza della notifica dell'atto di pignoramento eseguito nell'anno 2016 da anche presso nonché CP_2 CP_3 dell'ordinanza di assegnazione emessa del 23.09.2018 e del suo successivo decreto del 15.10.2018. Come sopra detto, a proposto opposizione CP_1 agli atti esecutivi in data 08.04.2019, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi tempestiva e, dunque, ammissibile”;
che, dunque, la società attrice ha censurato non già un errore di fatto – siccome non ha neppure allegato quale difetto di percezione della realtà documentale avesse indotto il Giudice a supporre acquisita la conoscenza di fatto del provvedimento opposto soltanto a decorrere dal 20.3.2019 – ma ha piuttosto denunziato un (preteso) errore di diritto in quanto, a suo giudizio, il Giudice a quo travisando il disposto di cui all'art. 617, II co., c.p.c., aveva escluso che l'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione era “…da incardinare e proporre nei termini, modi e limiti dell'art. 617 c.p.c., ovverosia entro venti giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza stessa
…” (vd., atto di citazione, pg. 13);
che, tuttavia, l'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., deve consistere, come già si osservava, in una falsa percezione della realtà documentale, concretatasi in una svista materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti con carattere di assoluta immediatezza e semplice e concreta rilevabilità, con esclusione di ogni apprezzamento in ordine alla valutazione in diritto delle risultanze processuali: ne consegue che l'interpretazione delle norme giuridiche non concreta mai un errore revocatorio (Cass. n. 8828/17)
Considerato
che sorte migliore non merita neppure il secondo (preteso) errore revocatorio denunziato dalla società attrice: ossia che il Giudice avesse ritenuto imprescindibile, ai sensi degli artt. 550 e 524 c.p.c., la riunione delle due procedure esecutive presso terzi – rispettivamente iscritte ai nn. 20812/16 e 15445/15 RGE – nonostante che, dai “documenti della causa”, i crediti pignorati nell'una e nell'altra espropriazione fossero incontestabilmente diversi per causa, titolo e ragione (ancorché riferibili allo stesso terzo pignorato: , così come appunto emergeva ictu oculi dagli atti di CP_3 pignoramento rispettivamente notificati da (n. Controparte_2
20816/16 RGE) e (n. 15445715 RGE); CP_8
che, però, va rilevato, ancora una volta, che l'errore di fatto deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che, tra l'altro, deve risultare con immediatezza ed obiettività dagli atti e dai documenti di causa,
8 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive;
che, nella specie, il Giudice aveva ritenuto necessaria la riunione delle due procedure esecutive perché i pignoramenti riguardavano lo stesso debitore ( ed erano “diretti sullo stesso bene” – ossia sullo stesso credito – CP_3
e dunque “Lo stesso bene (nel caso di specie, credito), sottoposto ad istanza di diversi creditori a più pignoramenti successivi, costituisce l'oggetto dell'unico procedimento esecutivo nel quale debbono confluire ai sensi degli artt. 524, 550 e 561 c.p.c., i procedimenti apertisi a seguito dei diversi pignoramenti (v., anche, Cass. n. 11695/1992)” (vd., sentenza impugnata);
che, in definitiva, anche in tal caso la società attrice ha denunziato non già un difetto di percezione del Giudice emergente dagli atti o dai documenti di causa, ma piuttosto un errore di valutazione sull'identità del bene pignorato, così come affermata nella sentenza impugnata;
che, peraltro, vale la pena rilevare che tale (preteso) errore di giudizio neppure risultava con immediatezza, obiettività e incontrovertibilità dagli atti dei due procedimenti espropriativi, perché, contrariamente a quanto asserito dalla società attrice, con gli atti esecutivi de quibus si imponeva il vincolo pignoratizio su tutte le somme “dovute e/o debende in favore dello CP_4
” (e non soltanto sulle accise di cui all'art. 5 della L. n. 7/2009) ovvero
[...] su “… qualsiasi altra somma dovuta o che sarà dovuta e/o detenuta anche a titolo di utili e/o dividendi da detti Istituti di credito e Società per conto dello
” (la sottolineatura è del giudice estensore); Controparte_4
che, dunque, era più che discutibile “l'assoluta difformità tra i beni” pignorati ovvero l'incontrovertibile diversità dei crediti pignorati “sia per quantità, che, soprattutto, per causali”, così come affermata con enfasi dalla società attrice (vd., atto di citazione, pg. 17-18);
Considerato
che, per altro verso, la società attrice rilevava come la sentenza impugnata fosse affetta da una evidente carenza di motivazione sulla pretesa identità del credito pignorato in entrambe le procedure esecutive: ma anche in tal caso la doglianza è eccentrica rispetto all'errore revocatorio di cui all'art. 395 n. 4 c.p.c. (nei termini già definiti);
Considerato
che, infine, anche la (presunta) erronea applicazione dell'art. 524 c.p.c., attesa la dichiarazione negativa resa da nel procedimento n. 15445/15 CP_3
RGE e/o per le diverse fasi delle due procedure esecutive, è questione che esula dal difetto di percezione cui fa riferimento l'errore revocatorio;
9 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
Considerato che in conclusione non sussisteva l'errore di fatto che avrebbe potuto giustificare la revocazione della sentenza ai sensi dell'art 395 n. 4 c.p.c.
Considerato
che le spese seguono la soccombenza (c.d. virtuale) e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art. 93 c.p.c. (ove richiesto); che le spese vanno compensate tra la società attrice e il convenuto Controparte_2
(attese le conclusioni conformi); che le spese non sono invece ripetibili dal convenuto contumace;
che in relazione al valore della presente controversia, ai fini della liquidazione delle spese di lite, deve rilevarsi che è stata impugnata (per revocazione) una sentenza che, accogliendo un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ha disposto la revoca dell'ordinanza di assegnazione: il valore della presente causa va allora determinato in relazione al "peso" economico della controversia e dunque in base agli effetti economici dell'accoglimento dell'opposizione oggetto di revocazione (cfr., Cass. n. 35878/22)
che allora il valore della presente controversia corrisponde al valore del credito già assegnato alla (€ 27.844.227,20) con Parte_2
l'ordinanza ex art 553 c.p.c. poi annullata in sede di opposizione con la sentenza impugnata per revocazione: tale valore corrisponde esattamente a quello (€ 28.000.000,00) dichiarato dalla stessa società attrice ai fini del pagamento del CU (vd., nota di iscrizione a ruolo)
che in conclusione le spese vanno liquidate secondo lo scaglione di valore da 16.000.001,00 a 32.000.000,00 e in relazione alle fasi di studio e introduttiva/valori medi (e con esclusione della fase di trattazione perché non celebrata) e fase decisionale/valori minimi perché le parti hanno soltanto precisato le conclusioni e rinunciato ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
10 dr. Alessandro CENTO n. 53339/2021 R.G.A.C.C.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara cessata la materia del contendere;
2. condanna la alla rifusione, in favore della Parte_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € CP_8
43.268,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore degli avv.ti Giuseppe Cignitti, Michele Mardegan e Cinzia Conti;
3. condanna la alla rifusione, in favore della Parte_2 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 43.268,00 CP_3 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. compensa, nel resto, le spese di lite;
5. spese non ripetibili dal convenuto contumace;
Così deciso in Roma il 15.12.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
firma digitale
11 dr. Alessandro CENTO