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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 14/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
SEZIONE CIVILE
TRATTAZIONE EX ART.127 TER C.P.C.
Il Giudice, dott.ssa Antonella Tedesco, all'esito della trattazione cartolare del 13 maggio 2025 ; rilevato che l'udienza era fissata per la discussione;
rilevato che il provvedimento di sostituzione dell'udienza risulta essere stato comunicato a tutte le parti costituite le quali non hanno fatto pervenire, entro il termine previsto dalla legge, opposizione alla suddetta modalità di trattazione;
lette le note di trattazione scritta depositate nell'interesse di tutte le parti
P.Q.M.
- decide la controversia ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 127 ter c.p.c.,
con sentenza allegata al presente provvedimento.
Lagonegro, 14 maggio 2025
Si comunichi.
Dott.ssa Antonella Tedesco REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice Dott.ssa Antonella Tedesco ha pronunciato ex art.127 ter e 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 295 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusto mandato in atti, dall'Avv. Giuseppe Arbia, presso il cui studio in Senise, alla via
Alianelli, n. 15 è elettivamente domiciliato
- APPELLANTE -
E
(C.F ), in persona del Prefetto in carica, Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di CP_1
presso i cui uffici in Corso XVIII agosto n. 46 è elettivamente domiciliata CP_1
-APPELLATO-
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 153/2020 del Giudice di Pace di Chiaromonte;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto depositato in data 13.12.2019, il sig. proponeva Parte_1
opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 0061498 del 10.09.2019 emessa dal Prefetto di a seguito di rigetto del ricorso in via amministrativa avverso i CP_1
verbali di accertamento n. 939964423 e n. 939964325 e il verbale di sequestro amministrativo, redatti tutti il 05.02.2019 dai Carabinieri della Compagnia di
Chiaromonte, con i quali si contestava rispettivamente: violazione art. 80, comma 14
C.d.S. (circolazione del veicolo privo di revisione periodica) e violazione dell'art. 193, comma 2 del C.d.S. (circolazione del veicolo privo di polizza assicurativa).
In particolare, i predetti verbali venivano elevati dai Carabinieri di Chiaromonte durante un servizio di controllo effettuato il 05.02.2019, lungo la S.P. 104 Sapri-Ionio, al bivio “Sammarella”, quando alle ore 7.50 circa i militari intimavano l'alt all'autovettura Fiat Panda (Tg. AVV641ZJ), condotta dal sig. , ma Parte_1
di proprietà della moglie Dalle verifiche compiute, i militari appuravano Parte_2
che il conducente circolava con un veicolo sprovvisto di periodica revisione, scaduta il
30.09.2017, e di copertura assicurativa, scaduta in data 12.10.2017. Nel verbale gli accertatori davano atto delle sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni, quali: decurtazione di punti sulla patente e sequestro amministrativo dell'autovettura oltre al pagamento delle rispettive sanzioni pecuniarie. Il veicolo veniva poi trasportato nel luogo indicato dal , non soggetto a pubblico passaggio, dove venivano apposti Pt_1
i sigilli con avviso dello stato di sequestro dell'autovettura.
L'odierno appellante presentava in data 2.04.2019 ricorso al Prefetto, chiedendo l'annullamento dei verbali di accertamento, eccependo presunte difformità degli stessi rispetto ai modelli legali prescritti. Il ricorso in via amministrativa veniva rigettato, cosicché il sig. in data 13.12.2019 depositava ricorso in opposizione Pt_1
all'ordinanza-ingiunzione n.0061498/2019 dinanzi al Giudice di Pace di Chiaromonte. A sostegno dell'opposizione eccepiva l'illegittimità del provvedimento prefettizio per non aver preso in considerazione i motivi di ricorso avverso i verbali per cui è causa attinenti a vizi formali e/o amministrativi, limitandosi a confermare le violazioni nel merito. Pertanto, chiedeva all'adito Giudice di Pace di annullare ai sensi dell'art. 205
C.d.S. il provvedimento prefettizio n. 0061498 del 10.09.2019 e per l'effetto i verbali di accertamento.
Con memoria del 21.04.2020 si costituiva in giudizio la , Controparte_1
contestando l'avversa opposizione, deducendo l'irrilevanza dei rilievi addotti nel ricorso dal trasgressore e la completezza di tutti gli elementi essenziali ex art. 383 Reg. dell'esecuzione CdS. Per queste ragioni chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto infondata con vittoria di spese di lite.
Con la sentenza impugnata n. 153/2020 del 18.07.2020 il Giudice di Pace di
Chiaromonte accoglieva parzialmente il ricorso, annullando l'ordinanza ingiunzione n.
0061498 del 10.09.2019 nella parte relativa al verbale n. 939964423, annullando per l'effetto anche quest'ultimo e confermando per il resto ogni parte dell'ordinanza ingiunzione con riguardo alla sanzione di euro 1736,00 posta a carico del ricorrente per la violazione di cui al verbale n. 939964325 e alle spese di notifica di euro 17,10.
Compensava integralmente le spese di lite.
Avverso tale sentenza il sig. ha proposto appello, deducendo i Parte_1
seguenti motivi:
1) arbitraria ed erronea interpretazione della documentazione prodotta e delle risultanze istruttorie, per aver annullato soltanto uno dei due verbali di accertamento, omettendo di motivare la scelta della contestazione differita di entrambi i verbali;
2)generica descrizione dell'illecito contenuta nei verbali di accertamento, in violazione dell'art. 201 C.d.S.;
3)difetto di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione ex art. 3, L. 241/1990 e conseguente illegittimità per non aver considerato gli scritti difensivi del . Pt_1
Pertanto, l'appellante ha concluso per l'accoglimento dell'appello, in riforma della sentenza n. 286/2019 (in realtà trattasi della sentenza n. 153/2020) del Giudice di Pace di Chiaromonte e per il rigetto integrale della domanda svolta in primo grado dall'odierno appellato con condanna dell'appellato al pagamento per intero delle spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Con decreto dell'8.3.2021 il Giudice titolare fissava udienza di comparizione delle parti e la discussione, ai sensi dell'art. 435 c.p.c. e ordinava la notifica a controparte.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito L'U.T.G., , Controparte_1
eccependo in via del tutto preliminare l'inammissibilità dell'appello per tardività dell'impugnazione e l'infondatezza nel merito, riportandosi alla comparsa di risposta di primo grado e alla relazione della Prefettura del 25.05.2021. Ha chiesto, quindi, al
Tribunale adito di dichiarare inammissibile il ricorso e rigettarlo, in quanto privo di fondamento in fatto ed in diritto.
Acquisito il fascicolo del primo grado, è stata fissata l'udienza per la discussione, poi rinviata per esigenze di ruolo.
In via del tutto preliminare occorre analizzare l'eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione sollevata dall'appellato.
Si osserva che l'appello avverso le sentenze rese a definizione di giudizi di opposizione a verbali di accertamento di violazioni stradali, così come quello di opposizione a decreto ingiunzione, va proposto con ricorso ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs.
150/2011 e nelle modalità di cui all'art. 434 c.p.c..
Nel caso in cui l'appello sia stato erroneamente introdotto con citazione, quest'ultima deve essere non solo notificata, ma anche depositata nel termine di sei mesi (Cass. sent n. 1020/2017).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere che “Per i giudizi di opposizione a ordinanza ingiunzione e per quelli di opposizione al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada, introdotti prima del 6.10.2011
(data di entrata in vigore del d.lg. 150/2011) l'appello deve essere introdotto con atto di citazione e, viceversa, per quelli introdotti successivamente, il gravame deve assumere la forma del ricorso. Nel caso di erronea introduzione del giudizio di appello con la citazione in luogo del ricorso, sebbene si ritenga costantemente ammissibile la sanatoria dell'impugnazione introdotta mediante citazione (invece che con ricorso), occorre che la stessa sia non solo notificata, ma anche depositata in cancelleria nel termine perentorio di cui all'art. 325 ovvero 327 c.p.c.”; ancora “È stato affermato il principio secondo cui il giudizio di opposizione a verbale di accertamento di violazione di norme del codice della strada, instaurato successivamente all'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 150 del 2011, è soggetto al rito del lavoro, sicchè l'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso, è inammissibile ove l'atto sia stato depositato in cancelleria (oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza o, in caso di mancata notifica) oltre il termine lungo di cui all'art. 327
c.p.c., senza che incida a tal fine che l'appello sia stato irritualmente proposto con citazione, assumendo comunque rilievo solo la data di deposito di quest'ultima”
(Cass.,n. 25061/2015; Cass. ord. n. 19298/2017; Cass. n.13736/2018).
Ciò posto, nel caso che qui ci occupa, la sentenza impugnata è stata pubblicata in data
24.07.2020 mediante deposito in cancelleria e mai notificata, mentre l'atto di appello, notificato in data 23.02.2021, è stato poi depositato in cancelleria il 05.03.2021 e quindi oltre il termine semestrale previsto dall'articolo 327 c.p.c., decorrente dalla pubblicazione della sentenza, scaduto il 24.02.2021.
Alla luce di tali principi, per verificare la tempestività dell'impugnazione, è necessario considerare la data in cui è avvenuto il deposito in cancelleria dell'atto introduttivo.
Ne deriva, quindi, l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivamente proposto.
Fermo restando l'inammissibilità dell'atto di appello, il Giudice osserva che l'appello nel merito è comunque infondato, essendo condivisibile la pronuncia del Giudice di prime cure.
Quanto al primo motivo di doglianza del , il Giudicante di primo grado ha Pt_1
correttamente annullato il verbale n. 939964423 del 05.02.2019 elevato per violazione dell'art. 80, comma 14 C.d.S., in quanto lo stesso risultava essere stato redatto alle ore
12.20 negli uffici del Comando della Stazione Carabinieri di Chiaromonte senza alcuna indicazione delle ragioni della contestazione e verbalizzazione differita, pertanto in violazione dell'art. 201 del C.d.S.. Al contrario, dal verbale di accertamento n. 939964325 del 05.02.2019, elevato per violazione dell'art. 193, comma 2 C.d.S., si evince una contestazione, nonché una verbalizzazione immediata e contestuale, avvenuta alle ore 8.00, dunque conformemente a quanto stabilito dall'art. 201 del C.d.S.
Destituito di ogni fondamento è anche il secondo motivo di appello, in cui l'appellante deduce una generica descrizione dell'illecito, la mancata conformità al modello legale, la mancata indicazione dell'esatta località dove sarebbero avvenuti gli illeciti, la mancata annotazione della sanzione accessoria del sequestro amministrativo e la mancata indicazione che gli operanti non fossero visibili a distanza. A parere dell'appellante tutte queste ragioni renderebbero nulli i verbali di accertamento opposti.
In primo luogo, si precisa che i verbali di accertamento risultano essere stati redatti sui modelli previsti dalla legge. Tutti riportano una numerazione con una serie annuale, volti all'identificazione degli stessi, l'orario della contestazione ed il luogo preciso in cui è stata effettuata. L'omessa indicazione della numerazione chilometrica in cui sarebbero state commesse le infrazioni, non rileva, essendo stato sufficientemente indicato il luogo, tale da renderlo perfettamente individuabile.
La sanzione accessoria del sequestro amministrativo è stata correttamente indicata sul verbale n. 939964325 nella sezione “sanzioni accessorie”, in basso a destra.
Tanto precisato, i verbali risultano completi ai sensi dell'art. 383 del Regolamento
C.d.S..
Va disatteso anche l'ultimo motivo di appello in ordine alla ritenuta illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione. Si rammenta che la motivazione del provvedimento amministrativo ex art. 3, L. 241/1990 è strumento finalizzato a garantire la trasparenza delle scelte dell'Amministrazione e risponde ad un'esigenza di democraticità dell'azione amministrativa, nonché di garanzia del diritto di difesa del privato, il quale attraverso l'impianto motivazionale potrà conoscere le ragioni di fatto e di diritto che hanno determinato le decisioni dell'amministrazione, approntando eventualmente le sue più ampie difese ex art. 24 Cost. La valutazione circa la corretta motivazione del provvedimento amministrativo deve effettuarsi, peraltro, alla luce dell'art. 3, comma terzo, l. 241/90, il quale ha positivizzato la prassi giurisprudenziale della motivazione per relationem. In questo caso, i motivi della decisione, pur non presenti nel provvedimento expressis verbis, possono essere rintracciati in altro atto del procedimento, oggetto di apposito rinvio, purché, lo stesso sia “indicato e reso disponibile”. L'interpretazione dominante traduce il concetto di disponibilità, in termini di conoscibilità da parte del privato del contenuto dell'atto oggetto di rinvio senza che, dunque, sia necessario che l'atto cui si rinvia sia
“unito imprescindibilmente al documento, o che il suo contenuto debba essere riportato testualmente nel corpo motivazionale, [essendo sufficiente] bensì che esso sia reso disponibile per l'interessato a norma di legge, vale a dire che possa essere acquisito utilizzando il procedimento di accesso ai documenti amministrativi” (Cons. di St.,
n.1537/2015 n. 1537).
Nella fattispecie, in ossequio ai principi appena enunciati, l'ordinanza-ingiunzione n.
0061498 del 10.09.2019 emessa dal Prefetto, può ritenersi congruamente motivata, in quanto nonostante faccia rinvio ad atti esterni, questi sono già conosciuti e in ogni caso conoscibili dal privato-opponente, quali verbali di accertamento contestati.
Pertanto, il provvedimento prefettizio è legittimo sotto il profilo motivazionale.
Orbene, alla luce di quanto rappresentato, l'atto di appello deve essere dichiarato inammissibile e rigettato, in quanto infondato.
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo secondo i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al
D.M. 147/2022.
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13 co 1 quater D.P.R
20-05-2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1 co17 legge 24-12-2012 n. 228 per la condanna dell'appellante al doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• Dichiara l'appello inammissibile;
• Condanna il sig. al pagamento delle spese di lite in favore Parte_1
dell'appellato che si liquidano in euro 852,00 per compensi professionali ,oltre il 15% rimborso forfettario , IVA, CPA, come per legge, se dovuti;
• Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso, in Lagonegro,
14 maggio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Tedesco