Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00034/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 34 del 2023, proposto da
Comdata S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabrizio Daverio, Vincenzo Ferrante, Salvatore Florio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
per l'annullamento
del verbale di disposizione prot. 019133 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro dell'Aquila, con il quale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004, è stata dichiarata illegittima la riduzione proporzionale degli istituti contrattuali (ferie) operata, durante il ricorso all'ammortizzatore sociale e sulla scorta delle previsioni collettive di cui all'accordo sottoscritto in data 15.12.2021 presso il Ministero del lavoro, nei confronti dei dipendenti indicati nel prospetto allegato alla Disposizione, occupati nella sede operativa di L'Aquila della società ricorrente nel periodo da gennaio a maggio 2022, nonché di tutti gli atti presupposti, collegati connessi e consequenziali rispetto a quelli specificamente impugnati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 17 aprile 2026, svoltasi con modalità di cui all’art. art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. UC Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
La società premette di aver svolto attività di contact center e servizi di back – office presso la sede operativa di L’Aquila su commesse dell’Agenzia delle Entrate Riscossione e dell’Inps.
Espone che, in seguito al recesso di una delle predette committenti (Agenzia delle Entrate Riscossione) e all’esito di un confronto sindacale svoltosi presso il Ministero del lavoro, sottoscriveva un accordo con le organizzazioni sindacali di categoria che, a fronte del contestuale intervento della integrazione salariale, prevedeva la riduzione concordata della prestazione di lavoro pari a 2,5 giorni di media mensile.
A fronte di tale riduzione le parti stabilivano inoltre che “Gli istituti contrattuali saranno maturati proporzionalmente all’attività lavorativa in conformità di quanto previsto dal CCNL vigente”.
A partire dal 2022, la società cessava la propria attività in seguito al recesso anche del secondo committente di cui sopra.
Tanto premesso, con il ricorso in esame è impugnato il verbale di disposizione ex art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 datato 29.11.2022 con cui l’Ispettorato Territoriale del Lavoro dell’Aquila ha contestato l’inesatta applicazione dell’art. 31 del “CCNL Telecomunicazioni” relativamente alla contabilizzazione delle ferie maturate dai dipendenti in cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) dell’unità locale nel periodo di accertamento da gennaio a maggio 2022.
In sintesi, è stato rilevato che “la società ha operato illegittimamente una riduzione proporzionale degli istituti contrattuali (ferie) durante il ricorso all’ammortizzatore sociale”, pertanto è stato allegato un nuovo prospetto contenente i ratei delle ferie maturati dal personale senza la riduzione operata dalla società durante la CIGS, utilizzando i seguenti dati: i) divisore CCNL 160 ore; ii) ferie mensili: 160:12=13,34. In base a tali dati sono state poi parametrate le ferie tenendo conto della percentuale di part time goduta dai lavoratori, dal 100% (corrispondente, quindi, a 13,34 ferie maturate mensili), al 40% (corrispondente a 5,34 ferie maturate mensili).
Avverso tale verbale la società propone ricorso con cui deduce i seguenti motivi di diritto:
- l’art. 14 del D.Lgs. n. 124/2004 non potrebbe trovare applicazione nei casi di violazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, poiché in tale ipotesi l’unico strumento esperibile è quello dell’azione ordinaria di inadempimento, ma solo nei casi di mera irregolarità, cioè di difformità rispetto alla fattispecie legale, priva di espressa sanzione giuridica ovvero, in ogni ipotesi di violazione non presidiata da specifici rimedi; richiamando una pronuncia del T.A.R. Friuli Venezia-Giulia (n. 155/2021), l’istante osserva che tale ermeneutica risulterebbe confermata dal raffronto con l’art. 13 che, al comma 2, disciplina proprio l’ipotesi della violazione del contratto collettivo (“In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l’eventuale obbligato in solido, ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4”);
- il verbale avrebbe illegittimamente negato l’applicazione del principio di proporzionalità di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2015 (“Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro”) che varrebbe a riproporzionare, in caso di prestazione ridotta rispetto all’orario pieno previsto dal CCNL, tutti i diritti retributivi diretti ed indiretti in quanto correlati ai giorni di assenza per ferie;
- la società avrebbe correttamente ridotto le ferie maturate su base annua, per i soli periodi di concessione della CIGS, tenendo conto della più breve prestazione lavorativa effettivamente resa, in applicazione della lett. h) del verbale di accordo del 15.12.2021 presso il Ministero del lavoro (“Gli istituti contrattuali saranno maturati proporzionalmente all’attività lavorativa in conformità di quanto previsto dal CCNL vigente”) con l’ulteriore precisazione che, come riferisce la società, la riparametrazione in questione ha effetto solamente sul corrispettivo che i lavoratori si troveranno in busta paga, all’atto del godimento delle ferie loro riconosciute per legge.
Si è costituita l’amministrazione che replica alle censure e chiede il rigetto del ricorso.
All’udienza di smaltimento del 17.4.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
In via preliminare, va affermata la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, poiché il ricorso è volto sostanzialmente a contestare l'illegittimo esercizio, da parte dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro, del potere dispositivo di cui all'art. 14, comma 1, del D.Lgs. n. 124 del 2004.
Al riguardo, il Consiglio di Stato ha precisato che "il potere esercitato dagli Ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 14, D.Lgs. n. 124 del 2004 si manifesta con un provvedimento amministrativo che ha i connotati della definitività e della immediata lesività per la parte alla quale lo stesso è indirizzato e che, in quanto tale, è impugnabile dinanzi al giudice amministrativo. Il provvedimento, infatti, fa scattare immediatamente l'obbligo del datore di lavoro di mettersi in regola e chiude il procedimento e … incide sulla sfera giuridica del destinatario imponendogli un facere, pena la comminatoria di una sanzione. La lesione, dunque, è insita nel comando di mettersi in regola con le norme violate" (Consiglio di Stato, sez. III, 21 marzo 2024, n. 2778)
Passando al merito, è infondato il primo motivo di diritto.
Al fine di circoscrivere l’ambito di operatività del potere attribuito agli ispettori del lavoro dall’art. 14 del D.Lgs. n. 124 del 2004, vale rilevare che la norma lo estende a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale”, purché tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative. La tecnica legislativa sembra cambiare, dunque, rispetto al precedente art. 13 (che attribuisce all’Ispettore e agli organi ispettivi previdenziali il potere di adottare un “verbale di primo accesso ispettivo”), nel quale si fa espresso riferimento alla “inosservanza di norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislativo”, sempre che da tali inadempimenti derivino sanzioni amministrative. Il riferimento, nell’art. 14 è alla materia oggetto della irregolarità; nell’art. 13 alle norme violate per effetto di tale inosservanza; nel primo caso l’irregolarità non deve essere già oggetto di sanzioni amministrative o penali (evidentemente perché per tali ipotesi è la mancanza riscontrata ad essere sanzionata, senza che sia offerta prima la possibilità di mettersi in regola), nel secondo caso, al contrario, l’inosservanza deve essere già oggetto di sanzione amministrativa.
Ebbene, la tesi del T.A.R. Friuli Venezia-Giulia n. 155/2021 circa l’ambito di applicazione dell’art. 14 del D.lgs. 124/2004 – sul quale la parte ricorrente fonda il proprio costrutto argomentativo – non è stata condivisa dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 2778/2024 sulla base delle seguenti argomentazioni:
“4.1 In primo luogo il tenore letterale della norma che individua espressamente – come il precedente art. 13 – i limiti dei “poteri di disposizione” ai casi in cui le irregolarità siano già oggetto di previsioni sanzionatorie. Come si è detto, il precedente art. 13 individua (al comma 2) anche in positivo le norme (di legge o del Contratto collettivo) la cui violazione porta ad infliggere la sanzione ai sensi del comma 3, mentre l’art. 14 fa riferimento alla materia (di lavoro e legislazione sociale) alla quale la disposizione si applica; nonostante tale diversa tecnica redazionale si deve ritenere, ad avviso del Collegio, che anche l’art. 14 si riferisca alle norme della legge o del Contratto collettivo atteso che il decreto n. 124, laddove abbia inteso delimitare il proprio ambito di applicazione, lo ha chiarito espressamente, con la conseguenza che nel silenzio della disposizione pare poter estendere ai “poteri di disposizione” nelle “materie di lavoro e legislazione sociale” lo stesso ambito di applicazione dei “poteri di diffida” dell’art. 13. Non sembra ostare a tale conclusione la circostanza – sulla quale il Tar fonda una delle ragioni della reiezione del ricorso – che l’art. 14 faccia riferimento alle “irregolarità”, termine con il quale, sempre secondo il giudice di primo grado, si è soliti definire una difformità rispetto alla fattispecie legale, priva di espressa sanzione giuridica, mentre il non corretto inquadramento di un lavoratore dà luogo ad un “inadempimento” ad un obbligo sancito dall’art. 2103 c.c., a fronte del quale la stessa norma introduce una forma di tutela (“…trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva”).
Rileva il Collegio che l’art. 14 non ha inteso introdurre una ulteriore limitazione alla propria applicazione, da aggiungere “ai casi in cui la fattispecie sia già oggetto di sanzione amministrativa e penale”, id est le ipotesi in cui per il lavoratore sia prevista una forma di tutela. Al contrario, la scelta di includere tra le “irregolarità” che possono formare oggetto del “Provvedimento di disposizione” anche le violazioni dei contratti e accordi collettivi di lavoro esprime una valutazione dell’ordinamento di rilevanza pubblicistica dell’esigenza di una piena ed effettiva applicazione degli stessi, tale da meritare attenzione a livello amministrativo anche indipendentemente dalle reazioni e iniziative civilistiche dei singoli lavoratori interessati.
4.2. Non sono neanche condivisibili le argomentazioni che si basano sulle ragioni di opportunità che, ad avviso del giudice di primo grado, dovrebbero indurre ad escludere dal campo di applicazione dell’art. 14 le irregolarità nell’applicazione dei Contratti collettivi. La possibilità che sullo stessa questione intervenga il giudice amministrativo (sull’impugnazione proposta dal datore di lavoro per l’annullamento del “Provvedimento di disposizione”) decidendo sulla questione lavoristica che ne è alla base, nonché il giudice del lavoro (sull’impugnazione proposta dal lavoratore che, nonostante la reiezione del ricorso sul “Provvedimento di disposizione”, non ha avuto tutela) porterebbe, al più, a dubitare della giurisdizione del giudice amministrativo sul “Provvedimento di disposizione”, giurisdizione, invece, ammessa dallo stesso Tar Friuli Venezia Giulia. Aggiungasi che ove anche tali valutazioni di opportunità fossero condivisibili, le stesse non potrebbero fondare una interpretazione della norma diversa da quella alla quale si perviene dall’esame della sua formulazione letterale.
Inoltre, è evidente che il meccanismo di cui all’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004, incentrato sulla sollecitazione di una attività “collaborativa” da parte del datore di lavoro, che può concludersi con l’eliminazione spontanea delle irregolarità riscontrate, può svolgere anche un’importante funzione preventiva e deflattiva del contenzioso giuslavoristico”.
Va rigettato il secondo motivo di gravame.
Il ragionamento della parte ricorrente si fonda su un presupposto non condivisibile poiché rapporta le ferie ad un monte orario annuo di 160 ore distinguendo, quindi, tra ore lavorate e non in una stessa giornata. Tuttavia, tale assunto collide con il CCNL di categoria che prevede un calcolo su base giornaliera, disponendo che le stesse sono misurate in 24 giorni ai fini del diritto annuale (art. 31, comma 1), un dodicesimo per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (art. 31, comma 6) e che non possono essere concessi periodi inferiori alla giornata ai fini della fruizione (art. 31, comma 9).
Ne consegue che, come riportato nella relazione dell’Ispettorato territoriale del lavoro dell’Aquila, il diritto alla maturazione delle ferie è sospeso solo in caso di cassa integrazione guadagni pari a 0 ore, mentre, ove la prestazione lavorativa sia stata resa, sebbene con riduzione oraria, non è ammissibile una discriminazione tra ore lavorate e non in una stessa giornata ai fini del calcolo del servizio prestato quale presupposto delle ferie spettanti al singolo lavoratore, tenuto conto che per ogni settimana vi è stata comunque prestazione lavorativa.
Nella sede di L’Aquila, si è quindi accertato che l’intervento dell’ammortizzatore sociale ha operato con una riduzione dell’orario giornaliero ed in ogni caso tutti i lavoratori interessati dall’accertamento hanno prestato mensilmente almeno 15 giorni di servizio.
Tanto in applicazione del CCNL che, a differenza di quanto previsto dagli articoli 26 e 28 CCNL per altri istituti contrattuali (ROL e festività soppresse), non contempla la possibilità di maturazione proporzionale delle ferie.
Tanto in applicazione:
- dell’art. 31 CCNL, secondo cui “Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie spetterà per ogni mese di servizio prestato un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di mese superiore a quindici giorni sarà considerata a questi effetti come mese intero”;
- dell’art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 ove si prevede ai primi due commi che:
“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.18
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”.
In conclusione, il ricorso va rigettato pur potendosi disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite ad una valutazione complessiva dei fatti di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, L’Aquila (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
UC Di Vita, Presidente, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UC Di Vita |
IL SEGRETARIO