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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/06/2025, n. 2759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2759 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10263/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice Relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10263/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALERMO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CESARE (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: accertare e dichiarare, che il sig. (c.f. Controparte_1 [...]
), nato a [...] l'[...], è il padre naturale della minore C.F._4 Pt_1 pagina 1 di 3 (c.f. ), nata a [...] l'[...]; per l'effetto, pronunciarsi la Per_1 CodiceFiscale_5 dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 Codice Civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Brescia di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, aggiungendo il cognome al nome e cognome della minore CP_1 Persona_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 269 c.c. affinché fosse Parte_1 Controparte_1 accertato che , nata in data [...], sia figlia di quest'ultimo. Persona_2
nonostante rituale notifica, non si costituiva. Controparte_1
La causa, istruita mediante consulenza tecnica genetica e prove orali (compreso l'interpello del resistente), veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 17.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, viene in rilievo l'esito dell'accertamento tecnico compiuto dal CTU nominato, dott.ssa il cui elaborato peritale si concludeva come segue: “ dal confronto tra le due Persona_3 suddette ipotesi emerge che la probabilità che sia il padre di risulta Controparte_1 Persona_2 pari al 99,99999466%, a fronte di una probabilità dello 0,00000534% che un altro uomo, non imparentato con i soggetti esaminati, sia il padre di . Anche tale valore probabilistico è Persona_2 da ritenersi pienamente idoneo nel supportare l'ipotesi che il Signor sia il padre di Controparte_1
”. Persona_2
In secondo luogo, le risultanze delle prove orali. Lo stesso , chiamato a rendere CP_1
l'interrogatorio formale (udienza del 30.6.2022) riferiva di avere avuto rapporti sessuali con la ricorrente. Gli altri testimoni dichiaravano di aver visto la coppia insieme, in atteggiamenti affettivi, anche in occasioni pubbliche.
Da tali elementi, dunque, non può che desumersi che sia figlia di Persona_2 Controparte_1
Visto l'art. 269 c.c., nulla osta all'aggiunta del cognome paterno, con l'effetto che la minore assumerà il nome di . Controparte_2
pagina 2 di 3 Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono quindi poste interamente a carico di
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
accerta che nata a [...] in data [...], è figlia di nato a [...] Persona_2 Controparte_1
(Nigeria) in data 1.11.1979, e per l'effetto, dispone che la minore assuma il nome di
[...]
; Controparte_2
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 Controparte_1 Parte_1 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Andrea Tinelli Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice Relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10263/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALERMO Parte_1 C.F._1
FRANCESCO CESARE (C.F. ) C.F._2
RICORRENTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: accertare e dichiarare, che il sig. (c.f. Controparte_1 [...]
), nato a [...] l'[...], è il padre naturale della minore C.F._4 Pt_1 pagina 1 di 3 (c.f. ), nata a [...] l'[...]; per l'effetto, pronunciarsi la Per_1 CodiceFiscale_5 dichiarazione giudiziale di paternità ex art. 269 Codice Civile, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Brescia di procedere alla prescritta annotazione nel relativo atto di nascita, aggiungendo il cognome al nome e cognome della minore CP_1 Persona_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
conveniva in giudizio ai sensi dell'art. 269 c.c. affinché fosse Parte_1 Controparte_1 accertato che , nata in data [...], sia figlia di quest'ultimo. Persona_2
nonostante rituale notifica, non si costituiva. Controparte_1
La causa, istruita mediante consulenza tecnica genetica e prove orali (compreso l'interpello del resistente), veniva rimessa al Collegio per la decisione in data 17.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Ciò premesso, il ricorso merita accoglimento per le seguenti ragioni.
In primo luogo, viene in rilievo l'esito dell'accertamento tecnico compiuto dal CTU nominato, dott.ssa il cui elaborato peritale si concludeva come segue: “ dal confronto tra le due Persona_3 suddette ipotesi emerge che la probabilità che sia il padre di risulta Controparte_1 Persona_2 pari al 99,99999466%, a fronte di una probabilità dello 0,00000534% che un altro uomo, non imparentato con i soggetti esaminati, sia il padre di . Anche tale valore probabilistico è Persona_2 da ritenersi pienamente idoneo nel supportare l'ipotesi che il Signor sia il padre di Controparte_1
”. Persona_2
In secondo luogo, le risultanze delle prove orali. Lo stesso , chiamato a rendere CP_1
l'interrogatorio formale (udienza del 30.6.2022) riferiva di avere avuto rapporti sessuali con la ricorrente. Gli altri testimoni dichiaravano di aver visto la coppia insieme, in atteggiamenti affettivi, anche in occasioni pubbliche.
Da tali elementi, dunque, non può che desumersi che sia figlia di Persona_2 Controparte_1
Visto l'art. 269 c.c., nulla osta all'aggiunta del cognome paterno, con l'effetto che la minore assumerà il nome di . Controparte_2
pagina 2 di 3 Le spese seguono il criterio della soccombenza e vengono quindi poste interamente a carico di
Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
accerta che nata a [...] in data [...], è figlia di nato a [...] Persona_2 Controparte_1
(Nigeria) in data 1.11.1979, e per l'effetto, dispone che la minore assuma il nome di
[...]
; Controparte_2
condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in € 7.616,00 Controparte_1 Parte_1 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Brescia, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice estensore
Costanza Teti
Il Presidente
Andrea Tinelli
pagina 3 di 3