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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/06/2025, n. 494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 494 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2809/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio-scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPAOLO Parte_1 C.F._1
GALLERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. ricorso introduttivo, di seguito riportate: «Voglia il Tribunale
Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti CONDIZIONI 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto reciprocamente non vi è assegno di mantenimento;
3) i coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non hanno nulla reciprocamente a pretendere. Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso. DOMANDA SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
pagina 1 di 3 Subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed osservate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della convivenza, la ricorrente spiega sin d'ora domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile Alle seguenti condizioni: a) dichiarare loscioglimento del matrimonio contratto a Sassari in data 13 luglio 2002 tra e Parte_1 [...]
trascritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Sassari dell'anno 2002 CP_1
Atto: 114 Parte :1 Serie: -, ordinando all'ufficiale di Stato civile del Comune di Sassari di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanazione della Sentenza;
b) con vittoria di spese ed onorari di giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la separazione giudiziale e il Controparte_1
divorzio-scioglimento del matrimonio contratto a Sassari in data 13.7.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2002 - atto 114 – parte I.
Ha, inoltre, rappresentato che dall'unione coniugale sono nati due figli: e Persona_1 [...]
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ha precisato di essere Persona_2
autosufficiente dal marito.
All'udienza del 21.5.2025 la ricorrente è comparsa personalmente davanti al Giudice relatore ed ha confermato il ricorso.
Il sig. benché ritualmente citato (v. notifica avvenuta a mani del destinatario), Controparte_1
non si è costituito, né è mai comparso davanti al Giudice relatore e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia.
Le allegazioni della ricorrente e la condotta processuale del resistente consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese di lite al definitivo.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di
[...]
legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI – Anno 2002 – Numero 114
– parte I);
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini della procedibilità della domanda di divorzio;
4) Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Sassari il 3.06.2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI SASSARI
Il Tribunale di Sassari nelle persone dei magistrati:
Stefania Deiana Presidente
Elisabetta Carta Giudice
Marta Guadalupi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 2809/2024, avente per oggetto “separazione giudiziale e divorzio-scioglimento del matrimonio”, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GIAMPAOLO Parte_1 C.F._1
GALLERI, presso il cui studio è elettivamente domiciliata,
RICORRENTE;
CONTRO
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE;
con l'intervento di PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SASSARI
*
CONCLUSIONI DELLE PARTI: v. ricorso introduttivo, di seguito riportate: «Voglia il Tribunale
Ill.mo, contrariis reiectis, previa ogni ed opportuna declaratoria del caso e di legge, pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti CONDIZIONI 1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) i coniugi sono economicamente indipendenti e pertanto reciprocamente non vi è assegno di mantenimento;
3) i coniugi hanno già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali e non hanno nulla reciprocamente a pretendere. Le presenti condizioni saranno operanti dal deposito del ricorso. DOMANDA SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO CIVILE
pagina 1 di 3 Subordinatamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ed osservate le condizioni ed i termini della mancata ripresa della convivenza, la ricorrente spiega sin d'ora domanda volta ad ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio civile Alle seguenti condizioni: a) dichiarare loscioglimento del matrimonio contratto a Sassari in data 13 luglio 2002 tra e Parte_1 [...]
trascritto nel Registro degli Atti del Matrimonio del Comune di Sassari dell'anno 2002 CP_1
Atto: 114 Parte :1 Serie: -, ordinando all'ufficiale di Stato civile del Comune di Sassari di procedere alle annotazioni e trascrizioni conseguenti all'emanazione della Sentenza;
b) con vittoria di spese ed onorari di giudizio».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.11.2024, ha convenuto in giudizio davanti Parte_1 all'intestato Tribunale per ottenere la separazione giudiziale e il Controparte_1
divorzio-scioglimento del matrimonio contratto a Sassari in data 13.7.2002, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Sassari per l'anno 2002 - atto 114 – parte I.
Ha, inoltre, rappresentato che dall'unione coniugale sono nati due figli: e Persona_1 [...]
entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti;
ha precisato di essere Persona_2
autosufficiente dal marito.
All'udienza del 21.5.2025 la ricorrente è comparsa personalmente davanti al Giudice relatore ed ha confermato il ricorso.
Il sig. benché ritualmente citato (v. notifica avvenuta a mani del destinatario), Controparte_1
non si è costituito, né è mai comparso davanti al Giudice relatore e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia.
Le allegazioni della ricorrente e la condotta processuale del resistente consentono di ritenere provata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 151 c.c.; in accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta allo stato l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi la separazione personale delle parti del presente giudizio.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art.473-bis 49 cpc, la ricorrente ha chiesto anche lo scioglimento del matrimonio, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b) della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorso un anno- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Spese di lite al definitivo.
pagina 2 di 3
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1) dichiara la contumacia di Controparte_1
2) dichiara la separazione personale dei sigg.ri e Parte_1 Controparte_1
, autorizzando l'Ufficiale dello stato civile del Comune di SASSARI alle trascrizioni di
[...]
legge (v. registro degli atti di matrimonio del Comune di SASSARI – Anno 2002 – Numero 114
– parte I);
3) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice relatore ai fini della procedibilità della domanda di divorzio;
4) Spese di lite al definitivo.
Così deciso in Sassari il 3.06.2025.
IL PRESIDENTE IL GIUDICE EST.
Stefania Deiana Marta Guadalupi
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