TRIB
Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/03/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 6514/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Pierdicca ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Ancona, Corso Mazzini n. 156;
contro
, nato il [...] a [...]. Parte_2
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - SCIOGLIMENTO
MATRIMONIO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1. Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2
; matrimonio celebrato con rito civile nel Comune di Polverigi (AN) Parte_1
in data 29/07/2019,
2. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il di loro figlio nato in [...], il [...], avrà Per_1
- 1 - Pt_ residenza abituale presso la casa di lui madre nel Comune di Manfredonia, Via Orto
Sdanga, n.29, ove risiedono anche i di lui nonni e Controparte_1 Persona_2
3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: Il signor , potrà fra scorrere con il figlio , durante l'anno, un periodo Parte_2 Per_1
continuativo di almeno quindici giorni corrispondente con le vacanze scolastiche e con lo stesso criterio ad anni alternati, fra i due genitori, le festività natalizie.
4. Disporre che il padre di , Signor concorra e provveda al Per_1 Parte_2
mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante versamento alla Signora Parte_1
dell'importo di Euro 350,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese. La detta somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo.
5. Disporre che il Signor provveda al pagamento del 50% delle spese Parte_2
mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
6. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Polverigi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Polverigi il Parte_1
29/07/2019 e di regolamentare le modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente al figlio Per_1
2. non si è costituito in giudizio, ma è personalmente comparso all'udienza Parte_2
del 12.3.2025.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 12.3.2025, all'esito della quale poiché il convenuto non si è opposto all'accoglimento delle condizioni prospettate dalla
- 2 - ricorrente, il difensore della signora ha chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di Parte_1
rimettere la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 14.10.2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Polverigi il 29/07/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Polverigi al n. 3, parte 1 dell'anno
2019.
6. Le condizioni di divorzio prospettate dalla ricorrente sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, per cui preso atto della mancata opposizione da parte del convenuto meritano di essere recepite.
7. Il comportamento del convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dal difensore all'udienza del 12.3.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Polverigi il 29/07/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
Polverigi al n. 3, parte 1 dell'anno 2019; prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni prospettate dalla ricorrente e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polverigi di procedere alle annotazioni di legge;
- 3 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso iscritto al n. r.g. 6514/2024 promosso da:
nata il [...] a [...], Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Marcello Pierdicca ed elettivamente domiciliata nel suo studio legale in Ancona, Corso Mazzini n. 156;
contro
, nato il [...] a [...]. Parte_2
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - SCIOGLIMENTO
MATRIMONIO/CESSAZIONE EFFETTI CIVILI MATRIMONIO.
CONCLUSIONI:
“1. Dichiarare con sentenza lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_2
; matrimonio celebrato con rito civile nel Comune di Polverigi (AN) Parte_1
in data 29/07/2019,
2. Affidare il figlio minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. Il di loro figlio nato in [...], il [...], avrà Per_1
- 1 - Pt_ residenza abituale presso la casa di lui madre nel Comune di Manfredonia, Via Orto
Sdanga, n.29, ove risiedono anche i di lui nonni e Controparte_1 Persona_2
3. Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figli come a seguire: Il signor , potrà fra scorrere con il figlio , durante l'anno, un periodo Parte_2 Per_1
continuativo di almeno quindici giorni corrispondente con le vacanze scolastiche e con lo stesso criterio ad anni alternati, fra i due genitori, le festività natalizie.
4. Disporre che il padre di , Signor concorra e provveda al Per_1 Parte_2
mantenimento del figlio, in via indiretta, mediante versamento alla Signora Parte_1
dell'importo di Euro 350,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 20 di ogni mese. La detta somma è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat purché l'indice sia positivo.
5. Disporre che il Signor provveda al pagamento del 50% delle spese Parte_2
mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse della prole, previo accordo e documentate.
6. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al Primo Capo, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Polverigi, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
9. Condannare la parte resistente alle spese del processo, da liquidare come da nota spese.”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. ha chiesto lo scioglimento del matrimonio contratto a Polverigi il Parte_1
29/07/2019 e di regolamentare le modalità di affidamento, visita e mantenimento relativamente al figlio Per_1
2. non si è costituito in giudizio, ma è personalmente comparso all'udienza Parte_2
del 12.3.2025.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi ex art. 71 c.p.c. al Pubblico Ministero, come risulta dallo storico del fascicolo telematico.
4. Le parti sono comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 12.3.2025, all'esito della quale poiché il convenuto non si è opposto all'accoglimento delle condizioni prospettate dalla
- 2 - ricorrente, il difensore della signora ha chiesto ai sensi dell'art. 473 bis.21 c.p.c. di Parte_1
rimettere la causa in decisione, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
* * *
5. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto del 14.10.2022 il Tribunale di Ancona ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a Polverigi il 29/07/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Polverigi al n. 3, parte 1 dell'anno
2019.
6. Le condizioni di divorzio prospettate dalla ricorrente sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi del figlio, per cui preso atto della mancata opposizione da parte del convenuto meritano di essere recepite.
7. Il comportamento del convenuto giustifica la compensazione delle spese di lite, come peraltro richiesto dal difensore all'udienza del 12.3.2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
a Polverigi il 29/07/2019 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
[...]
Polverigi al n. 3, parte 1 dell'anno 2019; prende atto degli accordi raggiunti dalle parti alle condizioni prospettate dalla ricorrente e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Polverigi di procedere alle annotazioni di legge;
- 3 - compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/03/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -