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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 979/2020, pubblicata il 29 aprile 2020, iscritto al n. 3905/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e pendente
TRA
l' (c.f.: ), con sede in Cardito (Na), alla via Isaac Parte_1 P.IVA_1
Rabin n. 6, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Mirra (c.f. e Andrea C.F._1
Ferraro (c.f. ) APPELLANTE C.F._2
E
l' (c.f. ), con sede in lla via Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Mesco (c.f. ) C.F._3
APPELLATA
Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
FATTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo l' (d'ora in poi, Parte_1
per comodità, anche solo società), chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di ordinare all' di pagarle la somma di 21.884,55 €, a saldo della fattura n. 1418 Parte_2
del 10.11.2016, emessa ai fini della contabilizzazione degli interessi asseritamente maturati a seguito del ritardato pagamento della fornitura agli assistiti del di Pt_3
protesi ed ausili ortopedici di cui alla L. 833/1978 nel periodo dal 21 gennaio 2013 al 12 marzo 2014, “oltre interessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. 231/02 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, dalla data di scadenza della fattura azionata fino al soddisfo”.
2. Con decreto ingiuntivo n. 1678/2017 il citato Tribunale accoglieva il ricorso condannando l'ingiunta a pagare alla ricorrente la somma richiesta, “oltre interessi Par come da domanda”. Tale decreto veniva notificato all' l 27 marzo 2017.
Con atto di citazione notificato a controparte il 26 aprile 2017, l' pponeva Pt_4
al citato decreto ingiuntivo, eccependo, per quanto è d'interesse in questa sede, che
“gli interessi di mora post 2013 non sono dovuti, poiché il mancato pagamento del fornitore da parte di una azienda sanitaria entro la scadenza dei 90 giorni, anche se contrattualmente prevista, non produce interessi fino alla formale costituzione in mora, prevalendo la disciplina speciale prevista per gli enti pubblici (Cfr. Cass. 11905/14)” .
3. L' costituitasi il 6 novembre 2017, resisteva Parte_1
all'opposizione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 979 del 29 aprile 2020, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo. In particolare: osservava che
“dall'esame del prospetto allegato alla fattura n. FE/1418 del 10.11.2016 (cfr. doc. prodotto da parte opposta), emerge che la somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva ad oggetto la differenza tra gli interessi legali (già liquidati con altro decreto ingiuntivo) e gli interessi da ritardato pagamento calcolati secondo il dlgs.231/02 per complessivi €. 21.884,55” ; alla luce della sentenza della Corte di
Cassazione n. 5042 del 28 febbraio 2017, affermava che il “rapporto che si instaura fra Pt_ il Servizio sanitario nazionale ) e la farmacia in occasione dell'erogazione
Par n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Pag. 2 di 12 Parte_1 Controparte_1 Pa REPUBBLICA ITA NA
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dell'assistenza farmaceutica (cui è assimilabile la fornitura di protesi ortopediche svolta dalla creditrice-opposta) non ha natura di transazione commerciale perché trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (art. 8, comma 2, d. Igs. n. 502 del 1992)”, concludendo “nel senso dell'inapplicabilità del saggio di interessi previsto dal d. Igs. n. 231 del 2002 stante Par l'estraneità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle al paradigma della transazione commerciale e la riconducibilità del rapporto alla fonte legale ed amministrativa, ossia all'art. 8, comma 2, d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 502 ed al relativo regolamento” .
Pertanto, negava la sussistenza del credito vantato per interessi moratori dall' condannandola al pagamento delle spese di lite del Parte_1
primo grado.
4. Contro tale sentenza con atto di citazione notificato alla controparte il 3 novembre 2020 ha proposto appello l' ribadendo Parte_1 Parte_1
l'applicabilità alla fattispecie in contenzioso degli interessi moratori di cui al d. lgs.
231/2002. Nello specifico, essa, con un unico motivo:
A) ha sostenuto, in primo luogo, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ricondurre la fattispecie in esame alla normativa di cui al d. Lgs. n. 502/1992, benché
“il settore delle forniture di ausili, protesi ed ortesi fosse regolamentato dai D.M.
n°332/1999 e D.M. n°321/2001” , ritenendo “incomprensibili le ragioni che hanno indotto l'On. Tribunale di Napoli Nord a dichiarare l'equiparazione tra assistenza protesica (caso di specie) e quella farmaceutica, atteso che i due ambiti sono assolutamente separati e disciplinati da differenti normative”;
B) in secondo luogo, ha affermato che “il Giudicante ha completamente omesso
i motivi che lo hanno indotto ad affermare la suddetta assimilabilità tra assistenza protesica e quella farmaceutica”. Inoltre, ha richiamato la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 6827 del 2010, secondo cui “la scheda progetto [c.d. scheda FIOTO] redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti”;
n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . 1 Centro Pag. 3 di 12 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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C) in terzo luogo, ha ribadito le osservazioni, già svolte in primo grado, secondo cui: nell'ambito del d. lgs. 231/2002 non era prevista la costituzione in mora del Par debitore, richiamata dall' che peraltro non aveva contestato l'invocato ritardo nel pagamento delle fatture contenute nel prospetto di calcolo degli interessi moratori richiesti.
Infine, ha concluso chiedendo a questa Corte di: “− in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'appello, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 348bis, comma I, c.p.c., in quanto l'impugnativa risulta sostenuta da giurisprudenza prevalente conforme, tale da rendere assai probabile l'accoglimento; − nel merito, in riforma dei punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza impugnata, accertare l'applicabilità al caso di specie degli interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. n°231/2002 (come modificato dal
D. Lgs. n°192/2012) e dichiarare la fondatezza del diritto di credito azionato con la procedura monitoria, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n°1678/2017, reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22.3.2017; − porre a carico dell' Parte_2
, in persona del legale rappre-sentante pro tempore, le spese processuali di
[...]
primo grado, nonché di spese e competenze, derivanti dal presente giudizio di appello, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
5. Con comparsa di costituzione e ha resisteva al dispiegato appello chiedendo Par a questa Corte di “- rigettare le domande formulate nei confronti della e quindi confermare la sentenza n.9792/020 del Tribunale di Napoli Nord;
- condannare la parte attrice, o chi di ragione, alla rifusione delle spese di giustizia e con vittoria dei diritti ed onorari del secondo grado”.
6. A seguito della prima udienza svoltasi nella forma cartolare, con ordinanza del 30 marzo 2021, la Corte ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 22 ottobre 2024, al termine della quale la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per le memorie conclusionali e di replica.
Le parti non hanno modificato le proprie conclusioni.
DIRITTO
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I. Con un unico ed articolato motivo l'appellante si lamenta che il Tribunale- negando la sussistenza di un contratto nel procedimento di fornitura per conto Part dell' dei dispositivi protesici in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale- abbia ritenuto non applicabili gli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 reclamati dall per il ritardato pagamento dei corrispettivi di tali Parte_1
forniture.
Secondo la tesi di tale società, invece, la fornitura di dispositivi protesici ha natura contrattuale rinvenendosi la sua natura pattizia con effetti in favore di terzi
(utilizzatori protesi), stante la facoltà, normativamente riconosciuta al privato, di concludere contratti pubblici per corrispondenza con l'amministrazione pubblica, considerato che la stessa Cassazione, con la citata sentenza n. 6827 del 2010, aveva osservato che “il D.M. Sanità 28 dicembre 1992, n. 197100, art. 5, il quale, nel disciplinare la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi prevede: a) che "le aziende abilitate alla fornitura dei presidi su misura […] sono tenute a redigere una dettagliata scheda - progetto di costruzione con sviluppo a codice […] b) che l'unità sanitaria locale nel cui territorio risiede l'invalido autorizza la fornitura del presidio sulla base della prescrizione redatta dal medico specialista dell'unità sanitaria locale stessa o di un presidio sanitario pubblico, sulla base dell'eventuale scheda - progetto di costruzione” conseguendone “che la scheda progetto redatta dal costruttore e
l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti”.
Inoltre, l' ha sostenuto che, siccome tale procedura è Parte_1
diversa da quella a cui sono sottoposte le farmacie, il Tribunale aveva errato ad equiparare l'assistenza farmaceutica e quella relativa alla fornitura dei dispositivi protesici e ad omettere di motivare tale risoluzione.
Tale motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Fermo restando che la fornitura di dispositivi protesici è disciplinata dal decreto Part ministeriale n. 332/1999 - secondo cui: “[l]'azienda proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I
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contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito” (art. 4, co. 13); “[n]el rispetto delle disposizioni di cui all'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità
e le condizioni delle forniture”(art. 9) - è noto che l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr.
App. Napoli, 1127/2012).
Tale soluzione ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., tra le tante ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017,
8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019, 20391/2016) secondo la quale “[n]el caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”.
Il criterio discretivo, come è evidente, risiede nella natura contrattuale o legale della fonte del rapporto. Se, infatti, la fonte del rapporto di fornitura è il contratto, ne deriva la applicazione del d. lgs 231/2002, che disciplina il riconoscimento di specifici interessi a corredo del pagamento per una prestazione definibile “transazione commerciale”, quindi fondata espressamente su un contratto. Se, invece, un contratto n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Centro Pag. 6 di 12 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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non vi sia stato ma la fonte del rapporto va ricercata nella legge, ne deriva che non potrà farsi applicazione degli interessi in parola.
Con riferimento alla seconda ipotesi (fonte legale), è stato affermato dalla
Corte di legittimità che in materia di farmaci distribuiti agli assistiti dalle farmacie i giudici di legittimità ritengono che “è nel caso propriamente da ravvisarsi non già in un negozio bensì nel regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, così escludendo la sussistenza dì una transazione commerciale” (Cass. S.U.26496/2020; Cass. 5042/2017).
A fondamento della decisione le Sezioni unite hanno affermato che la fornitura di farmaci costituisce un segmento del servizio di cura affidato al SSN onde l'attività di distribuzione dei medicinali da parte dei farmacisti costituisce esecuzione del rapporto Part concessorio con l' di natura pubblicistica teso alla tutela della salute collettiva, incompatibile dunque con il paradigma della transazione commerciale.
Il principio è stato poi ribadito in un successivo arresto delle SS.UU. (Cass.
S.U.35092/2023, invocato dalla stessa appellante, ma a fini divergenti) con cui è stata spiegata la correttezza della distinzione tra fonte contrattuale e fonte normativa ai fini del riconoscimento degli interessi de quibus, precisando che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti;
per le farmacie la fonte del rapporto è, invece, normativa, essendo fondata su accordi che vengono recepiti e normativizzati (art. 8, co 2, d. lgs. 502/1992 e relativo regolamento), essendo l'accordo collettivo nazionale stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, sicché il rapporto resta sottratto all'autonomia privata.
A parere della Corte, i suddetti principi possono essere applicati anche nel caso della fornitura di dispositivi protesici (concettualmente assimilabile al caso della fornitura di farmaci); ed infatti, come ritenuto in plurime pronunzie di questa stessa
Corte (App. Napoli, 4086/2018; App. Napoli 2332/2023; App. Napoli 7/2024;App.
Napoli 3098/2024), la fonte del rapporto di fornitura agli assistiti dei dispositivi n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Pag. 7 di 12 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Part ortopedici e protesici da parte dell'azienda privata a spese dell' non si rinviene nella negoziazione privata.
Infatti, a differenza di quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999 e nella delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020 con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate;
detto accordo prevede, in particolare, l'applicazione della tariffa, per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore di cui al D.M.; si può ritenere, quindi, che l'accordo suddetto rappresenti non altro che una modalità specificamente destinata a fissare i prezzi delle protesi all'esito di un procedimento condiviso.
Poi l'art. 4 del D.M., rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica Part procedura amministrativa per la fornitura delle protesi a carico della che si articola nelle seguenti fasi: 1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del Part dispositivo protesico specifico con indicazione del prezzo da parte della competente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
4) collaudo del dispositivo da parte Part dell' Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Un eventuale momento contrattuale potrebbe - in tesi - realizzarsi a norma del successivo art. 9 del decreto del Ministro della Salute n. 332/1999, rubricato “Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori”, che prevede che “
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture.
2. Le modalità
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di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità”.
Tuttavia, poichè compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta,(cfr. Cass. 19006/2022; Cass. 11617/2011), esaminando i documenti allegati e prodotti nel presente giudizio, risulta che l' Parte_1
non ha offerto nessuna prova dell'avvenuta attuazione della disposizione tramite
[...]
stipula di un'apposita convenzione in conformità del decreto stesso e della delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020 con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate, accordo teso solo all'individuazione di una tariffa per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore di cui al D.M..
Deve ritenersi, quindi, che, in difetto di una specifica convenzione con i produttori/venditori privati, può parlarsi di una fonte costituita dal procedimento amministrativo, peraltro diverso da quello adottato nell'ambito delle forniture Part contrattuali commissionate dalla per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo Part nelle strutture sanitarie pubbliche, forniture per le quali l' segue, essendovi tenuta, le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, ciò che nella specie non è avvenuto e non avviene.
L'inquadramento delle forniture di protesi in termini di transazioni commerciali presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto Part dell' in capo ai soggetti che autorizzano la fornitura, ossia in capo al responsabile dell'“unità operativa riabilitazione” ma di tale potere non vi è prova;
resta, quindi, Part assodato e non oggetto di alcuna deroga il fatto che la rappresentanza legale dell' spetta per legge al suo direttore generale (cfr. art. 3, co. 6, del d. lgs. n. 502 del 1992).
Ed infatti, l'appellante non ha allegato la presenza di un potere delegato e non ha prodotto l'atto di organizzazione aziendale di diritto privato, previsto dal comma 1- bis dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del quale i poteri rappresentativi potrebbero, in ipotesi, essere stati delegati ad altri soggetti facenti parte dell'organico aziendale, circostanza che nel processo non viene affrontata.
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Secondo la procedura relativa alla fornitura degli apparecchi protesici, ottenuta Part la prescrizione del medico dell' – specialista nella materia di interesse - il paziente sottopone la prescrizione personalizzata al fornitore, il quale redige in sostanza un preventivo del costo del presidio protesico in conformità del tariffario nomenclatore.
Questo preventivo, incorporato nella stessa scheda, viene poi dal paziente sottoposto Part all'autorizzazione della interessata. Questa autorizzazione viene firmata da un Part
“responsabile del servizio” identificato in un medico della stessa, facente parte della “Unità Operativa Riabilitazione”.
Tanto premesso, a parere della Corte non può ritenersi che l'autorizzazione del Part medico dell' equivalga ad una manifestazione di volontà contrattuale dell'Ente, la quale, pur esplicitata “a distanza”, va ad incontrarsi e combinarsi con l'offerta contrattuale del fornitore in tal modo generando un contratto, secondo lo schema dettato dall'art. 1326 c.c.
Part Ed infatti, nessun potere di impegnare contrattualmente l' sussiste né in capo al medico “prescrittore” – che esprime solo un parere tecnico medico sulla patologia sofferta e sull'indicazione terapeutica dello strumento protesico – né in capo al medico “autorizzatore” che esprime un doppio parere tecnico, di conformità della protesi fornita alla prescrizione effettuata dallo specialista e di congruità del prezzo rispetto al tariffario regionale.
Ne consegue che non è possibile ritenere che la natura contrattuale del rapporto di fornitura dei presidi protesici derivi dalle schede FIOTO, e cioè Part dall'autorizzazione del medico della che avrebbe funzione di raccordo negoziale Part tra l' stessa e il fornitore.
In particolare, non può farsi applicazione del principio affermato nel risalente precedente di legittimità citato dall'appellante per il quale “la scheda progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma di questi particolari contratti della Pubblica Amministrazione” (Cass. SS.UU
6827/2010). Nel nostro caso, infatti, l' non ha provato, come Parte_1
già spiegato, la stipula di un'apposita convenzione in conformità del D.M. n. 332 del n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Pag. 10 di 12 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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27.08.1999 e della delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020 – sopravvenuta alla giurisprudenza citata - con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate, accordo che non potrebbe essere assimilato ad un atto a contenuto negoziale in quanto limitato alla predisposizione di un prezzario dei vari strumenti protesici inseriti nel nomenclatore.
In definitiva, la sentenza appellata, seppure per diversi motivi, va confermata, in quanto questa Corte, a prescindere dalla correttezza o meno dell'equiparazione rilevata dal Tribunale tra le farmacie e i fornitori di dispositivi protesici, ritiene che in ogni caso l'appello è infondato, poiché l'appellante non ha adempiuto al proprio onere di provare alcun titolo contrattuale del credito in oggetto, che è uno dei pilastri – unitamente all'autorizzazione ed all'accreditamento – su cui si fonda l'inquadramento delle prestazioni sanitarie garantite da soggetti privati nell'ambito della categoria suddetta (cfr. Cass. n. 29472/2024).
II. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, nel complessivo importo di 5.809,00 €, di cui
921,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.134,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.834,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 1.911,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo e [(921 + 1.134 + 1.834 + 1.911) x 15% =] 871,35 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, che non è possibile né necessario liquidare in questa sede.
III. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società
n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Pag. 11 di 12 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...] Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 979/2020, pubblicata il 29
[...]
aprile 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.680,35 €, di cui 5.809,00 € per i compensi e 871,35 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02, le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Centro Pag. 12 di 12 Parte_1 Parte_2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio in persona dei Magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 979/2020, pubblicata il 29 aprile 2020, iscritto al n. 3905/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 22 ottobre 2024 e pendente
TRA
l' (c.f.: ), con sede in Cardito (Na), alla via Isaac Parte_1 P.IVA_1
Rabin n. 6, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Mirra (c.f. e Andrea C.F._1
Ferraro (c.f. ) APPELLANTE C.F._2
E
l' (c.f. ), con sede in lla via Controparte_1 P.IVA_2 CP_1
Comunale del Principe n.13/A, in persona in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Gianpiero Mesco (c.f. ) C.F._3
APPELLATA
Con REPU CA ITA LIA NA
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima Sezione Civile Bis)
FATTO
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo l' (d'ora in poi, Parte_1
per comodità, anche solo società), chiedeva al Tribunale di Napoli Nord di ordinare all' di pagarle la somma di 21.884,55 €, a saldo della fattura n. 1418 Parte_2
del 10.11.2016, emessa ai fini della contabilizzazione degli interessi asseritamente maturati a seguito del ritardato pagamento della fornitura agli assistiti del di Pt_3
protesi ed ausili ortopedici di cui alla L. 833/1978 nel periodo dal 21 gennaio 2013 al 12 marzo 2014, “oltre interessi ai sensi e per gli effetti degli artt. 4, 5 e 6 del D.lgs. 231/02 così come modificato dal D.Lgs. 192/2012, dalla data di scadenza della fattura azionata fino al soddisfo”.
2. Con decreto ingiuntivo n. 1678/2017 il citato Tribunale accoglieva il ricorso condannando l'ingiunta a pagare alla ricorrente la somma richiesta, “oltre interessi Par come da domanda”. Tale decreto veniva notificato all' l 27 marzo 2017.
Con atto di citazione notificato a controparte il 26 aprile 2017, l' pponeva Pt_4
al citato decreto ingiuntivo, eccependo, per quanto è d'interesse in questa sede, che
“gli interessi di mora post 2013 non sono dovuti, poiché il mancato pagamento del fornitore da parte di una azienda sanitaria entro la scadenza dei 90 giorni, anche se contrattualmente prevista, non produce interessi fino alla formale costituzione in mora, prevalendo la disciplina speciale prevista per gli enti pubblici (Cfr. Cass. 11905/14)” .
3. L' costituitasi il 6 novembre 2017, resisteva Parte_1
all'opposizione chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
All'esito del giudizio il Tribunale, con la sentenza n. 979 del 29 aprile 2020, accoglieva l'opposizione revocando il decreto ingiuntivo. In particolare: osservava che
“dall'esame del prospetto allegato alla fattura n. FE/1418 del 10.11.2016 (cfr. doc. prodotto da parte opposta), emerge che la somma richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo aveva ad oggetto la differenza tra gli interessi legali (già liquidati con altro decreto ingiuntivo) e gli interessi da ritardato pagamento calcolati secondo il dlgs.231/02 per complessivi €. 21.884,55” ; alla luce della sentenza della Corte di
Cassazione n. 5042 del 28 febbraio 2017, affermava che il “rapporto che si instaura fra Pt_ il Servizio sanitario nazionale ) e la farmacia in occasione dell'erogazione
Par n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Pag. 2 di 12 Parte_1 Controparte_1 Pa REPUBBLICA ITA NA
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dell'assistenza farmaceutica (cui è assimilabile la fornitura di protesi ortopediche svolta dalla creditrice-opposta) non ha natura di transazione commerciale perché trattasi di rapporto la cui disciplina non è affidata al contratto, ma alla legge ed al regolamento che rende esecutivo l'accordo collettivo nazionale stipulato in base ed in conformità alla legge (art. 8, comma 2, d. Igs. n. 502 del 1992)”, concludendo “nel senso dell'inapplicabilità del saggio di interessi previsto dal d. Igs. n. 231 del 2002 stante Par l'estraneità dell'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle al paradigma della transazione commerciale e la riconducibilità del rapporto alla fonte legale ed amministrativa, ossia all'art. 8, comma 2, d. Igs. 30 dicembre 1992, n. 502 ed al relativo regolamento” .
Pertanto, negava la sussistenza del credito vantato per interessi moratori dall' condannandola al pagamento delle spese di lite del Parte_1
primo grado.
4. Contro tale sentenza con atto di citazione notificato alla controparte il 3 novembre 2020 ha proposto appello l' ribadendo Parte_1 Parte_1
l'applicabilità alla fattispecie in contenzioso degli interessi moratori di cui al d. lgs.
231/2002. Nello specifico, essa, con un unico motivo:
A) ha sostenuto, in primo luogo, che il Giudice di prime cure aveva errato nel ricondurre la fattispecie in esame alla normativa di cui al d. Lgs. n. 502/1992, benché
“il settore delle forniture di ausili, protesi ed ortesi fosse regolamentato dai D.M.
n°332/1999 e D.M. n°321/2001” , ritenendo “incomprensibili le ragioni che hanno indotto l'On. Tribunale di Napoli Nord a dichiarare l'equiparazione tra assistenza protesica (caso di specie) e quella farmaceutica, atteso che i due ambiti sono assolutamente separati e disciplinati da differenti normative”;
B) in secondo luogo, ha affermato che “il Giudicante ha completamente omesso
i motivi che lo hanno indotto ad affermare la suddetta assimilabilità tra assistenza protesica e quella farmaceutica”. Inoltre, ha richiamato la sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 6827 del 2010, secondo cui “la scheda progetto [c.d. scheda FIOTO] redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti”;
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C) in terzo luogo, ha ribadito le osservazioni, già svolte in primo grado, secondo cui: nell'ambito del d. lgs. 231/2002 non era prevista la costituzione in mora del Par debitore, richiamata dall' che peraltro non aveva contestato l'invocato ritardo nel pagamento delle fatture contenute nel prospetto di calcolo degli interessi moratori richiesti.
Infine, ha concluso chiedendo a questa Corte di: “− in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'appello, non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 348bis, comma I, c.p.c., in quanto l'impugnativa risulta sostenuta da giurisprudenza prevalente conforme, tale da rendere assai probabile l'accoglimento; − nel merito, in riforma dei punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza impugnata, accertare l'applicabilità al caso di specie degli interessi moratori, ai sensi del D. Lgs. n°231/2002 (come modificato dal
D. Lgs. n°192/2012) e dichiarare la fondatezza del diritto di credito azionato con la procedura monitoria, e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n°1678/2017, reso dal Tribunale di Napoli Nord in data 22.3.2017; − porre a carico dell' Parte_2
, in persona del legale rappre-sentante pro tempore, le spese processuali di
[...]
primo grado, nonché di spese e competenze, derivanti dal presente giudizio di appello, con attribuzione ai procuratori costituiti”.
5. Con comparsa di costituzione e ha resisteva al dispiegato appello chiedendo Par a questa Corte di “- rigettare le domande formulate nei confronti della e quindi confermare la sentenza n.9792/020 del Tribunale di Napoli Nord;
- condannare la parte attrice, o chi di ragione, alla rifusione delle spese di giustizia e con vittoria dei diritti ed onorari del secondo grado”.
6. A seguito della prima udienza svoltasi nella forma cartolare, con ordinanza del 30 marzo 2021, la Corte ha rinviato la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni tenutasi il 22 ottobre 2024, al termine della quale la causa è stata introitata in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per le memorie conclusionali e di replica.
Le parti non hanno modificato le proprie conclusioni.
DIRITTO
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I. Con un unico ed articolato motivo l'appellante si lamenta che il Tribunale- negando la sussistenza di un contratto nel procedimento di fornitura per conto Part dell' dei dispositivi protesici in favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale- abbia ritenuto non applicabili gli interessi moratori di cui al d. lgs. 231/2002 reclamati dall per il ritardato pagamento dei corrispettivi di tali Parte_1
forniture.
Secondo la tesi di tale società, invece, la fornitura di dispositivi protesici ha natura contrattuale rinvenendosi la sua natura pattizia con effetti in favore di terzi
(utilizzatori protesi), stante la facoltà, normativamente riconosciuta al privato, di concludere contratti pubblici per corrispondenza con l'amministrazione pubblica, considerato che la stessa Cassazione, con la citata sentenza n. 6827 del 2010, aveva osservato che “il D.M. Sanità 28 dicembre 1992, n. 197100, art. 5, il quale, nel disciplinare la prescrizione di presidi tecnici e di protesi per invalidi prevede: a) che "le aziende abilitate alla fornitura dei presidi su misura […] sono tenute a redigere una dettagliata scheda - progetto di costruzione con sviluppo a codice […] b) che l'unità sanitaria locale nel cui territorio risiede l'invalido autorizza la fornitura del presidio sulla base della prescrizione redatta dal medico specialista dell'unità sanitaria locale stessa o di un presidio sanitario pubblico, sulla base dell'eventuale scheda - progetto di costruzione” conseguendone “che la scheda progetto redatta dal costruttore e
l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti”.
Inoltre, l' ha sostenuto che, siccome tale procedura è Parte_1
diversa da quella a cui sono sottoposte le farmacie, il Tribunale aveva errato ad equiparare l'assistenza farmaceutica e quella relativa alla fornitura dei dispositivi protesici e ad omettere di motivare tale risoluzione.
Tale motivo è infondato per le seguenti ragioni.
Fermo restando che la fornitura di dispositivi protesici è disciplinata dal decreto Part ministeriale n. 332/1999 - secondo cui: “[l]'azienda proprietaria degli apparecchi di cui all'elenco 3 del nomenclatore è tenuta ad assicurarne la perfetta funzionalità e la sicurezza ed a fornire all'assistito le istruzioni previste dalla normativa vigente. I
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contratti stipulati con i fornitori dei suddetti apparecchi prevedono la manutenzione e la tempestiva riparazione per tutto il periodo di assegnazione in uso all'assistito” (art. 4, co. 13); “[n]el rispetto delle disposizioni di cui all'art.
8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità
e le condizioni delle forniture”(art. 9) - è noto che l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d. lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (cfr.
App. Napoli, 1127/2012).
Tale soluzione ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., tra le tante ad es., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017,
8668/2017, 12479/2017, 28824/2017, 17591/2018 e 17665/2019, 20391/2016) secondo la quale “[n]el caso di prestazioni sanitarie erogate, in favore dei fruitori del servizio, da strutture private accreditate con lo Stato, il diritto di queste ultime a vedersi corrispondere dal soggetto pubblico gli interessi di mora, nella misura prevista dal d.lgs. n. 231 del 2002, sorge soltanto qualora, in data successiva all'8 agosto 2002, sia stato concluso, tra l'Ente pubblico competente e la struttura, un contratto avente forma scritta a pena di nullità, con il quale l'Ente abbia assunto l'obbligo, nei confronti della struttura privata, di retribuire, alle condizioni e nei limiti ivi indicati, determinate prestazioni di cura da essa erogate”.
Il criterio discretivo, come è evidente, risiede nella natura contrattuale o legale della fonte del rapporto. Se, infatti, la fonte del rapporto di fornitura è il contratto, ne deriva la applicazione del d. lgs 231/2002, che disciplina il riconoscimento di specifici interessi a corredo del pagamento per una prestazione definibile “transazione commerciale”, quindi fondata espressamente su un contratto. Se, invece, un contratto n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Centro Pag. 6 di 12 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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non vi sia stato ma la fonte del rapporto va ricercata nella legge, ne deriva che non potrà farsi applicazione degli interessi in parola.
Con riferimento alla seconda ipotesi (fonte legale), è stato affermato dalla
Corte di legittimità che in materia di farmaci distribuiti agli assistiti dalle farmacie i giudici di legittimità ritengono che “è nel caso propriamente da ravvisarsi non già in un negozio bensì nel regolamento che ha reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private, così escludendo la sussistenza dì una transazione commerciale” (Cass. S.U.26496/2020; Cass. 5042/2017).
A fondamento della decisione le Sezioni unite hanno affermato che la fornitura di farmaci costituisce un segmento del servizio di cura affidato al SSN onde l'attività di distribuzione dei medicinali da parte dei farmacisti costituisce esecuzione del rapporto Part concessorio con l' di natura pubblicistica teso alla tutela della salute collettiva, incompatibile dunque con il paradigma della transazione commerciale.
Il principio è stato poi ribadito in un successivo arresto delle SS.UU. (Cass.
S.U.35092/2023, invocato dalla stessa appellante, ma a fini divergenti) con cui è stata spiegata la correttezza della distinzione tra fonte contrattuale e fonte normativa ai fini del riconoscimento degli interessi de quibus, precisando che essa discende dalla fonte dell'attività svolta, che è contrattuale per le strutture accreditate, per le quali l'accordo contrattuale costituisce l'ultimo e decisivo passaggio per dar vita al rapporto tra le parti e all'attività di assistenza, e anche i pagamenti vengono eseguiti sulla base di tali contratti;
per le farmacie la fonte del rapporto è, invece, normativa, essendo fondata su accordi che vengono recepiti e normativizzati (art. 8, co 2, d. lgs. 502/1992 e relativo regolamento), essendo l'accordo collettivo nazionale stato reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, sicché il rapporto resta sottratto all'autonomia privata.
A parere della Corte, i suddetti principi possono essere applicati anche nel caso della fornitura di dispositivi protesici (concettualmente assimilabile al caso della fornitura di farmaci); ed infatti, come ritenuto in plurime pronunzie di questa stessa
Corte (App. Napoli, 4086/2018; App. Napoli 2332/2023; App. Napoli 7/2024;App.
Napoli 3098/2024), la fonte del rapporto di fornitura agli assistiti dei dispositivi n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Pag. 7 di 12 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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Part ortopedici e protesici da parte dell'azienda privata a spese dell' non si rinviene nella negoziazione privata.
Infatti, a differenza di quanto avviene nell'ambito del rapporto di accreditamento ex art. 8-quater del D. Lgs. n. 502 del 1992, la fornitura di protesi trova la sua completa regolamentazione nel decreto ministeriale n. 332 del 27.08.1999 e nella delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020 con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate;
detto accordo prevede, in particolare, l'applicazione della tariffa, per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore di cui al D.M.; si può ritenere, quindi, che l'accordo suddetto rappresenti non altro che una modalità specificamente destinata a fissare i prezzi delle protesi all'esito di un procedimento condiviso.
Poi l'art. 4 del D.M., rubricato “modalità di erogazione”, prevede una specifica Part procedura amministrativa per la fornitura delle protesi a carico della che si articola nelle seguenti fasi: 1) prescrizione del presidio ortopedico da parte del medico specialista del servizio sanitario nazionale;
2) autorizzazione alla fornitura del Part dispositivo protesico specifico con indicazione del prezzo da parte della competente;
3) fornitura del dispositivo al paziente da parte di azienda iscritta nell'apposito elenco di quelle convenzionate;
4) collaudo del dispositivo da parte Part dell' Soltanto a seguito di collaudo positivo, sorge il diritto della fornitrice al pagamento del corrispettivo.
Un eventuale momento contrattuale potrebbe - in tesi - realizzarsi a norma del successivo art. 9 del decreto del Ministro della Salute n. 332/1999, rubricato “Rapporti tra Regioni, aziende Usl e fornitori”, che prevede che “
1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, le regioni, anche in forma associata, e le aziende Usl, nel rispetto dei piani annuali preventivi individuati dalle regioni sentite le organizzazioni dei fornitori di assistenza protesica, contrattano con i fornitori dei dispositivi di cui all'elenco 1 del nomenclatore operanti sul proprio territorio le modalità e le condizioni delle forniture.
2. Le modalità
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di fatturazione e pagamento dei dispositivi protesici di cui al presente regolamento sono stabilite dalle regioni nel rispetto della normativa vigente in materia di contabilità”.
Tuttavia, poichè compito del giudice è infatti quello di decidere sulla base della documentazione prodotta,(cfr. Cass. 19006/2022; Cass. 11617/2011), esaminando i documenti allegati e prodotti nel presente giudizio, risulta che l' Parte_1
non ha offerto nessuna prova dell'avvenuta attuazione della disposizione tramite
[...]
stipula di un'apposita convenzione in conformità del decreto stesso e della delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020 con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate, accordo teso solo all'individuazione di una tariffa per ogni dispositivo erogato, nella misura indicata nell'elenco 1 del nomenclatore di cui al D.M..
Deve ritenersi, quindi, che, in difetto di una specifica convenzione con i produttori/venditori privati, può parlarsi di una fonte costituita dal procedimento amministrativo, peraltro diverso da quello adottato nell'ambito delle forniture Part contrattuali commissionate dalla per i propri fabbisogni e per il diretto utilizzo Part nelle strutture sanitarie pubbliche, forniture per le quali l' segue, essendovi tenuta, le regole in materia di evidenza pubblica a tutela della concorrenza, ciò che nella specie non è avvenuto e non avviene.
L'inquadramento delle forniture di protesi in termini di transazioni commerciali presupporrebbe la sussistenza del potere di concludere contratti in nome e per conto Part dell' in capo ai soggetti che autorizzano la fornitura, ossia in capo al responsabile dell'“unità operativa riabilitazione” ma di tale potere non vi è prova;
resta, quindi, Part assodato e non oggetto di alcuna deroga il fatto che la rappresentanza legale dell' spetta per legge al suo direttore generale (cfr. art. 3, co. 6, del d. lgs. n. 502 del 1992).
Ed infatti, l'appellante non ha allegato la presenza di un potere delegato e non ha prodotto l'atto di organizzazione aziendale di diritto privato, previsto dal comma 1- bis dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502 del 1992, nell'ambito del quale i poteri rappresentativi potrebbero, in ipotesi, essere stati delegati ad altri soggetti facenti parte dell'organico aziendale, circostanza che nel processo non viene affrontata.
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Secondo la procedura relativa alla fornitura degli apparecchi protesici, ottenuta Part la prescrizione del medico dell' – specialista nella materia di interesse - il paziente sottopone la prescrizione personalizzata al fornitore, il quale redige in sostanza un preventivo del costo del presidio protesico in conformità del tariffario nomenclatore.
Questo preventivo, incorporato nella stessa scheda, viene poi dal paziente sottoposto Part all'autorizzazione della interessata. Questa autorizzazione viene firmata da un Part
“responsabile del servizio” identificato in un medico della stessa, facente parte della “Unità Operativa Riabilitazione”.
Tanto premesso, a parere della Corte non può ritenersi che l'autorizzazione del Part medico dell' equivalga ad una manifestazione di volontà contrattuale dell'Ente, la quale, pur esplicitata “a distanza”, va ad incontrarsi e combinarsi con l'offerta contrattuale del fornitore in tal modo generando un contratto, secondo lo schema dettato dall'art. 1326 c.c.
Part Ed infatti, nessun potere di impegnare contrattualmente l' sussiste né in capo al medico “prescrittore” – che esprime solo un parere tecnico medico sulla patologia sofferta e sull'indicazione terapeutica dello strumento protesico – né in capo al medico “autorizzatore” che esprime un doppio parere tecnico, di conformità della protesi fornita alla prescrizione effettuata dallo specialista e di congruità del prezzo rispetto al tariffario regionale.
Ne consegue che non è possibile ritenere che la natura contrattuale del rapporto di fornitura dei presidi protesici derivi dalle schede FIOTO, e cioè Part dall'autorizzazione del medico della che avrebbe funzione di raccordo negoziale Part tra l' stessa e il fornitore.
In particolare, non può farsi applicazione del principio affermato nel risalente precedente di legittimità citato dall'appellante per il quale “la scheda progetto redatta dal costruttore e l'autorizzazione rilasciata dall'unità sanitaria sono documenti scritti idonei a manifestare la volontà delle parti, con modalità corrispondenti alle esigenze di forma di questi particolari contratti della Pubblica Amministrazione” (Cass. SS.UU
6827/2010). Nel nostro caso, infatti, l' non ha provato, come Parte_1
già spiegato, la stipula di un'apposita convenzione in conformità del D.M. n. 332 del n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Pag. 10 di 12 Parte_1 Parte_2 REPUBBLICA ITA LIA NA
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27.08.1999 e della delibera della Regione Campania n. 315 dell'1.02.2020 – sopravvenuta alla giurisprudenza citata - con cui è stato recepito l'accordo raggiunto tra i tecnici incaricati dalle Regioni e i rappresentanti delle categorie interessate, accordo che non potrebbe essere assimilato ad un atto a contenuto negoziale in quanto limitato alla predisposizione di un prezzario dei vari strumenti protesici inseriti nel nomenclatore.
In definitiva, la sentenza appellata, seppure per diversi motivi, va confermata, in quanto questa Corte, a prescindere dalla correttezza o meno dell'equiparazione rilevata dal Tribunale tra le farmacie e i fornitori di dispositivi protesici, ritiene che in ogni caso l'appello è infondato, poiché l'appellante non ha adempiuto al proprio onere di provare alcun titolo contrattuale del credito in oggetto, che è uno dei pilastri – unitamente all'autorizzazione ed all'accreditamento – su cui si fonda l'inquadramento delle prestazioni sanitarie garantite da soggetti privati nell'ambito della categoria suddetta (cfr. Cass. n. 29472/2024).
II. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l'appellante va condannata a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio – alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri fissati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile
2014, n. 55, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello relativo al valore della controversia, da collocare nello scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00, nel complessivo importo di 5.809,00 €, di cui
921,00 € per il compenso relativo alla fase di studio, 1.134,00 € per il compenso relativo alla fase introduttiva, 1.834,00 € per il compenso relativo alla fase di trattazione, 1.911,00 € per il compenso relativo alla cd. fase decisoria del presente processo e [(921 + 1.134 + 1.834 + 1.911) x 15% =] 871,35 € per il rimborso forfettario delle relative spese generali, oltre al contributo previdenziale e all'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuti, che non è possibile né necessario liquidare in questa sede.
III. Infine, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società
n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Pag. 11 di 12 Parte_1 Parte_2 Con REPU CA ITA LIA NA
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appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della
[...] Parte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 979/2020, pubblicata il 29
[...]
aprile 2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di 6.680,35 €, di cui 5.809,00 € per i compensi e 871,35 € per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
3) dà atto che ricorrono, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/02, le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da essa proposto.
Così deciso in Napoli l'11 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giuseppa D'Inverno dott.ssa Caterina Molfino
n. 3905/2020 r.g.a.c.c. . Centro Pag. 12 di 12 Parte_1 Parte_2