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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/07/2025, n. 1473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1473 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. 293/2019 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 13.06.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
APPELLANTE
E
- Controparte_1
APPELLATO
NONCHÉ
- CP_2
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. PIANOFORTE DONATO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. GLINNI CARLO FRANCESCO, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado;
non ha depositato note scritte l'appellata CP_2
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 293/2019 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
1 S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 293/2019 r.g.a.c.
TRA
, (c.f.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. PIANOFORTE DONATO, ed elettivamente domiciliato in Maschito (PZ) alla via Dante n. 2;
APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato alla via PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 10 85100 POTENZA presso lo studio dell'Avv. GLINNI CARLO FRANCESCO da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
NONCHÉ
C.F. e P. IVA: , in persona del legale CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MAURO
GUALTIERO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato del 26.09.2024, presso il cui studio elettivamente domicilia in Modena,
Via Antonio Begarelli n. 13.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello;
vendita beni di consumo;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 391/18 del Giudice id Pace di Potenza, pubblicata in data
25.06.2018, con cui veniva dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita tra le parti e riconosciuta la riduzione del prezzo del prodotto venduto nella misura di 700,00 € e rigettata la domanda riconvenzionale, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio originava dalla domanda avanzata da , con atto di Controparte_1
citazione del 03.10.2016, con cui chiedeva “previo accertamento della difformità del materasso modello “Deliso” rispetto a quello presentato e CP_3
2 pubblicizzato allo stesso da parte del venditore, di condannare la Società CP_2
in persona del l.r.p.t., nella qualità di produttore del materasso, e la
[...]
” in persona del legale rapp. pt. alla sostituzione Controparte_4
del prodotto con altro di identica qualità e tipo;
- di condannare la Società CP_2 in persona del l.r.p.t. e la , in persona del
[...] Controparte_4
l.r.p.t., al risarcimento del danno cagionato al sig. in ragione Controparte_1
di almeno € 1000,00 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di giustizia;
In via subordinata, di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento di controparte
e, conseguentemente, condannare la società in persona del legale CP_2
l.r.p.t. e la , in persona del l.r.p.t., alla Controparte_4 restituzione del prezzo di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre il risarcimento del danno cagionato al sig. in ragione di almeno € 1000,00 ovvero del maggiore o minore _1 importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Giudizio”.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, , odierno appellante, CP_4
quale venditore del materasso, che rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 bis c.p.c. e per l'effetto fissare una nuova udienza di discussione nel rispetto dei termini di legge per articolare meglio le proprie difese;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza della parte attrice dalla possibilità di esperire i rimedi previsti dall'art. 130, comma 2, del D.lgs 206/2005, per aver denunciato i vizi del bene oltre il termine di 60 giorni dalla sua scoperta
e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea;
3) Nel merito, accertare e dichiarare la domanda proposta da parte attrice infondata di fatto e di diritto per le causali di cui in narrativa e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea;
4) In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, dichiarare il vizio e/o difetto di lieve entità e attribuirlo al produttore del materasso e per l'effetto CP_2 applicare l'art. 130, comma 10, Cod. Cons. e rigettare la domanda attore per sproporzionalità tra i rimedi richiesto e il pregiudizio patito;
5) In via di ulteriore
3 subordine, dichiarare la unica responsabile per i difetti e vizi del CP_2
bene oggetto di causa e, pertanto, obbligata a manlevare il sig. da Parte_1 ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannare la in nome del suo CP_2
l.r.p.t., alla sostituzione del materasso e al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della parte attrice, ivi incluso le spese di lite;
6) In via riconvenzionale, dichiarare
l'inadempimento del sig. e, per l'effetto, condannarlo al Controparte_1 pagamento del saldo di € 700,00 in favore del sig. in virtù del Parte_1
contratto di compravendita del materasso modello “Delice, oltre ad CP_3 interessi legali;
7) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”; nonché la che chiedeva “dichiararsi CP_2
l'accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo a per i CP_2
motivi meglio indicati in premessa e conseguentemente dichiarare l'estromissione della stessa dal presente giudizio. Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a condannare il sig. CP_2 Controparte_1 risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c.; Nel merito, rigettare le domande tutte ex adverso spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, non essendo provati né gli asseriti vizi lamentati, né tantomeno
l'acquisto del materasso ”. Controparte_5
La causa, istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi, veniva decisa dal Giudice di Pace adito nei termini soprariportati.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto, pertanto, appello il soccombente
, sulla base dei seguenti motivi: PT
- L'errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine all'eccepita decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 132 Cod. Cons.;
- L'insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli obblighi del venditore ex art. 129 cod. cons. e violazione della regola di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.;
- L'errato cumulo dei rimedi della risoluzione e della riduzione del prezzo, tra loro incompatibili;
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
4 - Il vizio di omessa pronuncia rispetto alla domanda avanzata dal nei PT
confronti della in qualità di produttore ex art. 131 cod. cons.; CP_2
Sulla base di tali premesse, ha chiesto: “Nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 391/2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Potenza e dichiarare il prodotto venduto conforme a quello richiesto e per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1
pagamento del saldo del prodotto pari ad € 700,00, stante la domanda riconvenzionale proposta in primo grado;
- In via subordinata, in accoglimento dell'appello sull'azione di regresso, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 391/2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Potenza, e ritenere il sig. Parte_1 garantito e manlevato dalla nella sua qualità di produttore, in ordine CP_2
a tutte le domande spese dall'attrice, e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 700,00, in favore dell'appellante a fronte della riduzione del prezzo del materasso per vizi di conformità;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituito, dunque, la eccependo: la nullità della sentenza nella CP_2
parte in cui ha fondato la decisione su prova per testi ammessa su capitoli evidentemente inammissibili allorché ha ritenuto che “dall'espletamento dell'interrogatorio formale e dall'escussione del testimone (n.d.r. la moglie dell'attore) è emerso che il materasso consegnato non possedeva le stesse caratteristiche strutturali ed organiche di quello mostrato sul catalogo della casa produttrice dal . Inoltre riferivano che, contrariamente a quanto indicato PT dal venditore, il materasso, presentava mancanza di elasticità ed avvallamenti, che non scomparivano con l'utilizzo del prodotto, come aveva rassicurato l'agente durante il sopralluogo per la constatazione dei vizi”; l'errata valutazione delle istanze istruttorie, avendo il giudice di primo grado deciso solo sulla base delle prove orali, senza considerare che l'attore non aveva prodotto a dimostrazione degli asseriti vizi alcun documento (foto e/o perizia); la mancata considerazione che la aveva inviato presso la residenza del un incaricato CP_2 _1 affinché verificasse l'eventuale sussistenza dei difetti lamentati, dalla cui relazione, si evinceva che il materasso non presentava alcun difetto di conformità
5 o vizio (dichiarando “ritengo che il difetto lamentato dal privato è un problema di sensazione personale”), relazione prodotta al documento n. 3 e non considerata affatto dal giudice di pace;
la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'erronea applicazione dell'art. 130 cod. cons. laddove, nonostante la difesa del in sede di conclusioni avesse chiesto in via principale la sostituzione _1
del materasso ed in via subordinata la risoluzione del contratto, il giudice di prime cure, ha dichiarato “la risoluzione del contratto” riconoscendo “la riduzione del prezzo del prodotto venduto corrispondente alla somma di € 700,00”.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “Nel merito riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n. 391/2018 emessa dal Giudice di Pace di Potenza dichiarando il prodotto venduto al esente da vizi e, per l'effetto, rigettare la domanda _1 di manleva formulata dall'appellante nei confronti di In ogni caso con CP_2
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre agli oneri accessori come per legge”.
Si è costituito, quindi, in giudizio sostenendo come la dinamica Controparte_1
dei fatti avesse trovato preciso riscontro nelle risultanze processuali, non sconfessate da prove contrarie, risultando provato tanto il difetto di conformità del bene che la tempestività della denuncia dei vizi riscontrati. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria di spese per entrambi i giudizi.
Il procedimento, assegnato alla scrivente solamente in data 19.12.2023, dopo alcuni differimenti per ragioni di ruolo, veniva rinviato alla presente udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., anche in considerazione della circostanza che alle parti erano già stati assegnati, dal precedente giudice istruttore, i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
*****
§1. Nel merito delle censure della sentenza impugnata, si rileva, preliminarmente,
l'errore manifesto in cui è incorso il giudice di primo grado nel dichiarare la risoluzione del contratto e, cumulativamente, la riduzione di prezzo che presuppone, invece, la permanenza del vincolo contrattuale.
In particolare, l'accoglimento della domanda di risoluzione, comportando il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, avrebbe dovuto
6 condurre il giudice di pace a pronunciarsi sulle restituzioni delle prestazioni già eseguite (restituzione dell'acconto contro restituzione del materasso consegnato).
La sentenza è, inoltre, viziata da ultrapetizione, considerando che l'attore non ha mai avanzato domanda di riduzione del prezzo, limitandosi a chiedere la sostituzione del bene ovvero, in subordine, la risoluzione del contratto di compravendita con restituzione del prezzo già pagato, pari ad € 500,00 (pertanto non poteva certo dichiararsi la riduzione del prezzo, nella misura di € 700,00 pari al corrispettivo ancora dovuto, oggetto della domanda riconvenzionale del venditore).
L'assimilazione tra richiesta risarcitoria e riduzione del prezzo operata dal giudice di primo grado in motivazione [allorché argomenta “tuttavia considerato che il prodotto è stato comunque utilizzato (dall'istruttoria non emergono elementi che facciano ritenere il contrario) di conseguenza risulta evidente che i difetti denunciati non inficiano totalmente l'uso e l'utilizzo dello stesso;
tenuto conto del tempo comunque trascorso tra la data di acquisto del materasso e la data della pronuncia, deve addivenirsi alla conclusione per la quale, la riduzione del prezzo possa considerarsi più che adeguata al risarciemnto del danno subito dalla parte attrice], del resto, non può che considerarsi indebita in ragione dei diversi presupposti delle due domande (pertanto, essendo stata proposta domanda risarcitoria, e non di riduzione del prezzo, il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla fondatezza della prima, ancorché abbia liquidato, per mera coincidenza,
a titolo risarcitorio, una somma pari al corrispettivo ancora dovuto, senza alcun possibile automatismo ritenuto, invece, erroneamente, possibile).
§2. Si evidenzia, ancora, la pretermissione dell'esame dell'eccezione di decadenza ex art. 132 codice del consumo, eccepita dal convenuto nella comparsa di PT costituzione, depositata in concomitanza con la celebrazione della prima udienza, in data 28.11.2016, come risulta dal fascicolo di primo grado debitamente acquisito.
L'eccezione, reiterata in limine dell'atto di citazione in appello, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Invero, non risulta sufficientemente provato che il materasso fosse stato consegnato in data 24.07.2015, in epoca antecedente alla data del 01.09.2015
7 riportata sulla fattura emessa dalla Falegnameria rag. nei confronti Parte_1
dell'acquirente . _1
La circostanza, inoltre, pare sconfessata dalla data riportata sulla fattura dell'Akademia Arreda, da cui l'appellante avrebbe a sua volta acquistato il bene
(che reca la medesima data del 24.07.2015 in cui l'appellante sostiene essere avvenuta la consegna), nonché dal verbale di contestazione del difetto, prodotto dallo stesso appellante, in cui risulta che lo stesso veniva formalmente denunciato già in data 01.09.2015 (si veda documento n. 5 prodotto dallo stesso venditore nel giudizio di primo grado in cui il dichiara “il materasso resta avvallato _1 quando uno ci si siede e stenta a tornare alla forma originale”).
Pertanto, pur calcolando il termine decadenziale di due mesi dalla data del
24.07.2015, in cui, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe avvenuta la consegna, la denunzia va considerata sicuramente tempestiva (scadendo il relativo termine in data 24.09.2015), rilevato che in tema di contratti del consumatore, la denunzia dei vizi, anche ai sensi del Codice del Consumo , può essere fatta da parte del consumatore con qualunque mezzo idoneo in concreto a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (fr. Cassazione civile, sez. II, 07/02/2022, n. 3695).
§3. Ulteriore vizio che inficia la sentenza impugnata è la mancata considerazione che la domanda di risoluzione veniva avanzata dall'acquirente solo in via subordinata rispetto a quella di sostituzione del bene, in ossequio alla gerarchia prevista dall'art. 130 cod. cons. per i rimedi riconosciuti al consumatore.
§4. Tanto chiarito, le domande avanzate dal sono infondate alla luce _1
delle allegazioni delle parti e delle risultanze dell'istruttoria espletata, non risultando provata la sussistenza di un difetto di conformità del bene ex art. 129 e ss. Cod. cons.
§4.1. Secondo il disposto dell'art. 130 del codice del consumo, se al momento della consegna di un bene si riscontra un difetto di conformità, rispetto all'originale, il consumatore ha diritto a richiedere la sua riparazione o sostituzione ovvero, nel caso in cui queste soluzioni gli arrechino eccessivo disagio o si rivelino impossibili o troppo onerose per il venditore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In caso di riparazione o sostituzione del bene, il venditore ha l'obbligo di adoperarsi, affinché esse siano eseguite entro un termine congruo e senza
8 arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato. Questa tutela specifica, tuttavia, si applica alle sole ipotesi di difetto originario di conformità, mentre, per tutte le altre ipotesi d'inadempimento, resta ferma la necessità che sia allegata e provata la responsabilità del professionista, sia essa di natura contrattuale o ex- tracontrattuale.
L'art. 132 co. 3 pone, inoltre, una presunzione iuris tantum circa la sussistenza dei difetti di conformità del bene che si manifestino entro 6 mesi dalla consegna già a tale data, presunzione superabile attraverso una prova contraria e finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che, ove il difetto si manifesti entro detto te-mine, il consumatore gode di una agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la presenza del vizio e gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di compravendita.
§4.2. Orbene, nel caso in esame, non è in discussione il momento in cui è emerso il difetto di conformità (cioè, se esso possa considerarsi o meno già esistente al momento della consegna), bensì l'esistenza stessa di un difetto.
Invero, il sostiene di aver acquistato il materasso in data 01.09.2015 _1
(data riportata nella fattura di acquisto) e nella medesima data avrebbe denunciato il difetto come risulta dal documento innanzi richiamato (sebbene sia l'acquirente che il venditore facciano riferimento alla successiva data del 28.09.2015, così come confermato dall'istruttoria orale).
Ebbene, già tale considerazione è idonea ad escludere la tutela invocata ove si consideri che l'art. 129 co. 3 stabilisce che “non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore”.
Nella specie, risulta inverosimile che i difetti lamentati (mancanza di elasticità del materasso e avvallamenti dovuti al mancato ritorno del materasso, dopo sollecitazioni, alla condizione iniziale) non fossero conoscibili dall'acquirente, sin dalla consegna, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.
9 §4.3. Invero, a parere della scrivente, vanno condivise le osservazioni mosse dal venditore e dal produttore circa l'assenza di difetti del bene, trattandosi di mere caratteristiche dello stesso dovute alla sua particolare composizione (materasso in memory foam, cioè composto da poliuretano espanso flessibile che modifica la propria forma sotto l'effetto di una pressione, per poi ritornare lentamente alla forma originale).
§4.4. Il giudice di pace, invece, ha ritenuto provato il difetto sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, nonché di quelle rese dalla moglie, ascoltata come teste, nonostante l'evidente carattere valutativo delle domande poste a quest'ultima, oltre all'assenza di qualsivoglia deduzione in ordine all'attendibilità della stessa, vista la relazione familiare, e sulla stessa ammissibilità della testimonianza rilevato che la teste, in sede di audizione, dichiarava di essere in regime di comunione dei beni con il marito e confessava di aver preso parte tanto alla vendita (allorché dichiarava “il sig. – Testimone_1 addetto alla vendita, ndr – mi ha mostrato il catalogo della in CP_3
riferimento al modello “Delica” e m ha illustrato le sue caratteristiche”) che alla consegna (dichiarando che “il materasso era nuovo e mi è stato consegnato ancora incellofanato e con tutta la documentazione della casa produttrice”).
Non ha, di converso, tenuto conto del sopralluogo effettuato dalla produttrice
, in cui l'incaricato concludeva per l'assenza di difetti, ritenendo che le CP_2
lamentele del consumatore fossero frutto di “sensazioni personali”; del precedente sopralluogo del dipendente della ditta venditrice, Testimone_1
documentalmente provato con allegata documentazione fotografica dalla quale non emerge alcun difetto visibile del prodotto (con particolare riferimento ai lamentati avvallamenti); né, ancora, della testimonianza resa dallo stesso addetto alla vendita, che ha confermato la ricorrenza delle circostanze Testimone_1
dedotte dal convenuto venditore nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Né ha considerato che il rischio della mancata prova del difetto di conformità non poteva che ricadere sul compratore-attore ex art. 2697 cod. civ. essendo ormai pacifico il riparto dell'onere della prova in subiecta materia (cfr., di recente,
Cassazione civile, sez. II, 04/07/2022, n. 21084).
10 §4.5. A ben vedere, tuttavia, leggendo la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, il Giudice di Pace finisce per accogliere la domanda ritenendo provata la difformità del bene consegnato rispetto alla descrizione fornita dal venditore al momento dell'acquisto.
Il giudice di pace, infatti, osserva, a pagina 4, “appare evidente che, tenuto conto degli obblighi del venditore, così come riportati nella norma richiamata, deve considerarsi sicuramente scorretto, se non illegittimo il comportamento della parte venditrice che, garantendo determinate caratteristiche del materasso compravenduto, abbia erroneamente indotto la parte acquirente ad acquistare un prodotto piuttosto che un prodotto diverso. Dall'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e dall'escussione del testimone, è emerso che il materasso consegnato non possedeva caratteristiche strutturali ed organiche di quello mostrato sul catalogo della casa produttrice, dal . PT
Inoltre, riferivano che contrariamente a quanto indicato dal venditore, il materasso, presentava mancanza di elasticità ed avvallamenti, che non scomparivano con l'utilizzo del prodotto, come aveva assicurato l'agente durante il sopralluogo per la contestazione dei vizi. Conseguentemente, deve ritenersi che, in virtù della non esatta informazione resa dalla parte venditrice, l'acquirente è stato orientato all'acquisto di un prodotto risultato diverso da quello che avrebbe voluto acquistare, per tale ragione, la domanda così come proposta va ritenuta ammissibile e fondata”.
§4.6. In realtà tale circostanza (oltre a non essere stata sufficientemente provata nel corso dell'istruttoria, dalla quale è emerso, altresì, che l'addetto alla vendita,
aveva consigliato l'acquisto di una diversa tipologia di Testimone_1
materasso, con molle insacchettate ed uno strato di memory, che avrebbe garantito un maggior sostegno e un'ottima capacità di adattamento alle forme del corpo, come riconosciuto anche dall'acquirente in sede di interrogatorio formale), non sarebbe comunque idonea ad integrare un “difetto di conformità” del prodotto, atteso che la coincidenza tra la descrizione del bene fatta dal venditore e le qualità che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello determina una presunzione di conformità del bene, al ricorrere delle altre condizioni previste dall'art. 129 co. 2 cod. cons.
11 Per cui l'eventuale difformità tra la descrizione del prodotto ed il bene consegnato
(anch'essa comunque non provata nella fattispecie in esame) non determina un difetto di conformità del prodotto ove questo presenti, comunque, le tipiche qualità
e prestazioni di un bene del medesimo tipo.
A ben vedere, l'eventuale difformità del prodotto consegnato, rispetto alle dichiarazioni rese sulle sue caratteristiche dal venditore, avrebbe potuto determinare una responsabilità di quest'ultimo a titolo precontrattuale, piuttosto che la possibilità di invocare i rimedi previsti dal consumatore in presenza di difetti di conformità.
È, del resto, a tale conclusione sembrerebbe giungere il giudice di pace allorché discorre di “induzione in errore dell'acquirente”, da parte del venditore, che gli avrebbe venduto un materasso diverso da quello che questi avrebbe acquistato se correttamente informato, sebbene l'attore non avesse, in realtà, avanzato una domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale che risulterebbe, in ogni caso, completamente sfornita di prova (non avendo l'acquirente nemmeno dedotto l'esistenza, in concreto, di danni risarcibili, a nessun titolo).
§5. Per tutto quanto sin qui osservato non può che concludersi per il rigetto delle domande, restate assorbite tutte le ulteriori eccezioni.
§6. Conseguentemente, va accolta la domanda riconvenzionale reiterata dal nel presente grado di appello per il pagamento della residua parte di PT
corrispettivo per € 700,00 oltre interessi legali dalla domanda del 28.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo.
§7. Considerata la complessiva vicenda, la manifesta erroneità della sentenza non imputabile alle parti, la qualità di consumatore dell'appellato, l'esistenza di una giurisprudenza dei giudici di pace piuttosto oscillante in materia, si ritiene di confermare la statuizione di compensazione delle spese del giudizio contenuta nella sentenza impugnata;
mentre quelle di appello vengono liquidate in ragione del principio della soccombenza, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del modesto valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase, con compensazione delle stesse nella misura del 50% considerata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza reiterata dall'appellante, nonché la modesta attività difensiva svolta dalla produttrice CP_2
12
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n.
391/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 391/2018, rigetta le domande avanzate da _1
;
[...]
2. Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e per Parte_1
l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 700,00 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda;
3. Nulla per le spese del giudizio di primo grado;
4. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 PT
, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente
[...] in € 703,50, di cui 639,00 per onorari e 64,50 per spese, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
5. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in
[...] euro 639,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 15/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
13
Tribunale Ordinario di Potenza
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il giorno 13.06.2025, nella sezione prima civile del Tribunale di Potenza, dinanzi al
Giudice dott.ssa Rachele Dumella De Rosa è trattata la causa
TRA
- Parte_1
APPELLANTE
E
- Controparte_1
APPELLATO
NONCHÉ
- CP_2
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
Hanno depositato note scritte:
Per l'appellante l'Avv. PIANOFORTE DONATO che conclude per l'accoglimento dell'appello; per l'appellato l'Avv. GLINNI CARLO FRANCESCO, che conclude chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza del giudice di primo grado;
non ha depositato note scritte l'appellata CP_2
All'esito, il Giudice del Tribunale di Potenza, I sez. civile, dott.ssa Rachele Dumella
De Rosa, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 293/2019 R.G., lette le conclusioni delle parti e la discussione cartolare decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Rachele Dumella De Rosa, pronunzia la seguente
1 S E N T E N Z A nella causa di appello iscritta al n. 293/2019 r.g.a.c.
TRA
, (c.f.: , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in calce all'atto di appello, dall'Avv. PIANOFORTE DONATO, ed elettivamente domiciliato in Maschito (PZ) alla via Dante n. 2;
APPELLANTE
E
, c.f. , elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato alla via PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 10 85100 POTENZA presso lo studio dell'Avv. GLINNI CARLO FRANCESCO da cui è rappresentato e difeso giusta procura in calce della comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATO
NONCHÉ
C.F. e P. IVA: , in persona del legale CP_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. MAURO
GUALTIERO, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo avvocato del 26.09.2024, presso il cui studio elettivamente domicilia in Modena,
Via Antonio Begarelli n. 13.
APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appello;
vendita beni di consumo;
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza n. 391/18 del Giudice id Pace di Potenza, pubblicata in data
25.06.2018, con cui veniva dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita tra le parti e riconosciuta la riduzione del prezzo del prodotto venduto nella misura di 700,00 € e rigettata la domanda riconvenzionale, con compensazione delle spese di lite.
Il giudizio originava dalla domanda avanzata da , con atto di Controparte_1
citazione del 03.10.2016, con cui chiedeva “previo accertamento della difformità del materasso modello “Deliso” rispetto a quello presentato e CP_3
2 pubblicizzato allo stesso da parte del venditore, di condannare la Società CP_2
in persona del l.r.p.t., nella qualità di produttore del materasso, e la
[...]
” in persona del legale rapp. pt. alla sostituzione Controparte_4
del prodotto con altro di identica qualità e tipo;
- di condannare la Società CP_2 in persona del l.r.p.t. e la , in persona del
[...] Controparte_4
l.r.p.t., al risarcimento del danno cagionato al sig. in ragione Controparte_1
di almeno € 1000,00 ovvero del maggiore o minore importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di giustizia;
In via subordinata, di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita tra le parti per inadempimento di controparte
e, conseguentemente, condannare la società in persona del legale CP_2
l.r.p.t. e la , in persona del l.r.p.t., alla Controparte_4 restituzione del prezzo di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento a quella della restituzione, oltre il risarcimento del danno cagionato al sig. in ragione di almeno € 1000,00 ovvero del maggiore o minore _1 importo, quantificato anche in via equitativa, che sarà ritenuto di Giustizia;
In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente Giudizio”.
Si costituivano in giudizio entrambi i convenuti, , odierno appellante, CP_4
quale venditore del materasso, che rassegnava le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 bis c.p.c. e per l'effetto fissare una nuova udienza di discussione nel rispetto dei termini di legge per articolare meglio le proprie difese;
2) Sempre in via preliminare, accertare e dichiarare la decadenza della parte attrice dalla possibilità di esperire i rimedi previsti dall'art. 130, comma 2, del D.lgs 206/2005, per aver denunciato i vizi del bene oltre il termine di 60 giorni dalla sua scoperta
e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda attorea;
3) Nel merito, accertare e dichiarare la domanda proposta da parte attrice infondata di fatto e di diritto per le causali di cui in narrativa e per l'effetto rigettare integralmente la domanda attorea;
4) In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda formulata da parte attrice, dichiarare il vizio e/o difetto di lieve entità e attribuirlo al produttore del materasso e per l'effetto CP_2 applicare l'art. 130, comma 10, Cod. Cons. e rigettare la domanda attore per sproporzionalità tra i rimedi richiesto e il pregiudizio patito;
5) In via di ulteriore
3 subordine, dichiarare la unica responsabile per i difetti e vizi del CP_2
bene oggetto di causa e, pertanto, obbligata a manlevare il sig. da Parte_1 ogni pretesa attorea e, per l'effetto, condannare la in nome del suo CP_2
l.r.p.t., alla sostituzione del materasso e al pagamento di quelle somme eventualmente accertate e/o liquidate in corso di causa in favore della parte attrice, ivi incluso le spese di lite;
6) In via riconvenzionale, dichiarare
l'inadempimento del sig. e, per l'effetto, condannarlo al Controparte_1 pagamento del saldo di € 700,00 in favore del sig. in virtù del Parte_1
contratto di compravendita del materasso modello “Delice, oltre ad CP_3 interessi legali;
7) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”; nonché la che chiedeva “dichiararsi CP_2
l'accertamento della carenza di legittimazione passiva in capo a per i CP_2
motivi meglio indicati in premessa e conseguentemente dichiarare l'estromissione della stessa dal presente giudizio. Accertata e dichiarata la carenza di legittimazione passiva in capo a condannare il sig. CP_2 Controparte_1 risarcimento dei danni ai sensi dell'art.96 c.p.c.; Nel merito, rigettare le domande tutte ex adverso spiegate in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di cui in narrativa, non essendo provati né gli asseriti vizi lamentati, né tantomeno
l'acquisto del materasso ”. Controparte_5
La causa, istruita mediante interrogatorio formale e prova per testi, veniva decisa dal Giudice di Pace adito nei termini soprariportati.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto, pertanto, appello il soccombente
, sulla base dei seguenti motivi: PT
- L'errata valutazione delle risultanze istruttorie in ordine all'eccepita decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 132 Cod. Cons.;
- L'insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione agli obblighi del venditore ex art. 129 cod. cons. e violazione della regola di riparto dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.;
- L'errato cumulo dei rimedi della risoluzione e della riduzione del prezzo, tra loro incompatibili;
violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
4 - Il vizio di omessa pronuncia rispetto alla domanda avanzata dal nei PT
confronti della in qualità di produttore ex art. 131 cod. cons.; CP_2
Sulla base di tali premesse, ha chiesto: “Nel merito, in accoglimento dell'appello, riformare totalmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 391/2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Potenza e dichiarare il prodotto venduto conforme a quello richiesto e per l'effetto condannare il sig. al Controparte_1
pagamento del saldo del prodotto pari ad € 700,00, stante la domanda riconvenzionale proposta in primo grado;
- In via subordinata, in accoglimento dell'appello sull'azione di regresso, riformare parzialmente, per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 391/2018, pronunciata dal Giudice di Pace di Potenza, e ritenere il sig. Parte_1 garantito e manlevato dalla nella sua qualità di produttore, in ordine CP_2
a tutte le domande spese dall'attrice, e per l'effetto condannare quest'ultima al pagamento della somma di € 700,00, in favore dell'appellante a fronte della riduzione del prezzo del materasso per vizi di conformità;
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Si è costituito, dunque, la eccependo: la nullità della sentenza nella CP_2
parte in cui ha fondato la decisione su prova per testi ammessa su capitoli evidentemente inammissibili allorché ha ritenuto che “dall'espletamento dell'interrogatorio formale e dall'escussione del testimone (n.d.r. la moglie dell'attore) è emerso che il materasso consegnato non possedeva le stesse caratteristiche strutturali ed organiche di quello mostrato sul catalogo della casa produttrice dal . Inoltre riferivano che, contrariamente a quanto indicato PT dal venditore, il materasso, presentava mancanza di elasticità ed avvallamenti, che non scomparivano con l'utilizzo del prodotto, come aveva rassicurato l'agente durante il sopralluogo per la constatazione dei vizi”; l'errata valutazione delle istanze istruttorie, avendo il giudice di primo grado deciso solo sulla base delle prove orali, senza considerare che l'attore non aveva prodotto a dimostrazione degli asseriti vizi alcun documento (foto e/o perizia); la mancata considerazione che la aveva inviato presso la residenza del un incaricato CP_2 _1 affinché verificasse l'eventuale sussistenza dei difetti lamentati, dalla cui relazione, si evinceva che il materasso non presentava alcun difetto di conformità
5 o vizio (dichiarando “ritengo che il difetto lamentato dal privato è un problema di sensazione personale”), relazione prodotta al documento n. 3 e non considerata affatto dal giudice di pace;
la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'erronea applicazione dell'art. 130 cod. cons. laddove, nonostante la difesa del in sede di conclusioni avesse chiesto in via principale la sostituzione _1
del materasso ed in via subordinata la risoluzione del contratto, il giudice di prime cure, ha dichiarato “la risoluzione del contratto” riconoscendo “la riduzione del prezzo del prodotto venduto corrispondente alla somma di € 700,00”.
Ha concluso, pertanto, chiedendo: “Nel merito riformare per i motivi sopra esposti la sentenza n. 391/2018 emessa dal Giudice di Pace di Potenza dichiarando il prodotto venduto al esente da vizi e, per l'effetto, rigettare la domanda _1 di manleva formulata dall'appellante nei confronti di In ogni caso con CP_2
vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre agli oneri accessori come per legge”.
Si è costituito, quindi, in giudizio sostenendo come la dinamica Controparte_1
dei fatti avesse trovato preciso riscontro nelle risultanze processuali, non sconfessate da prove contrarie, risultando provato tanto il difetto di conformità del bene che la tempestività della denuncia dei vizi riscontrati. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello con vittoria di spese per entrambi i giudizi.
Il procedimento, assegnato alla scrivente solamente in data 19.12.2023, dopo alcuni differimenti per ragioni di ruolo, veniva rinviato alla presente udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ., anche in considerazione della circostanza che alle parti erano già stati assegnati, dal precedente giudice istruttore, i termini per il deposito degli scritti conclusionali.
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§1. Nel merito delle censure della sentenza impugnata, si rileva, preliminarmente,
l'errore manifesto in cui è incorso il giudice di primo grado nel dichiarare la risoluzione del contratto e, cumulativamente, la riduzione di prezzo che presuppone, invece, la permanenza del vincolo contrattuale.
In particolare, l'accoglimento della domanda di risoluzione, comportando il venir meno della causa giustificatrice delle attribuzioni patrimoniali, avrebbe dovuto
6 condurre il giudice di pace a pronunciarsi sulle restituzioni delle prestazioni già eseguite (restituzione dell'acconto contro restituzione del materasso consegnato).
La sentenza è, inoltre, viziata da ultrapetizione, considerando che l'attore non ha mai avanzato domanda di riduzione del prezzo, limitandosi a chiedere la sostituzione del bene ovvero, in subordine, la risoluzione del contratto di compravendita con restituzione del prezzo già pagato, pari ad € 500,00 (pertanto non poteva certo dichiararsi la riduzione del prezzo, nella misura di € 700,00 pari al corrispettivo ancora dovuto, oggetto della domanda riconvenzionale del venditore).
L'assimilazione tra richiesta risarcitoria e riduzione del prezzo operata dal giudice di primo grado in motivazione [allorché argomenta “tuttavia considerato che il prodotto è stato comunque utilizzato (dall'istruttoria non emergono elementi che facciano ritenere il contrario) di conseguenza risulta evidente che i difetti denunciati non inficiano totalmente l'uso e l'utilizzo dello stesso;
tenuto conto del tempo comunque trascorso tra la data di acquisto del materasso e la data della pronuncia, deve addivenirsi alla conclusione per la quale, la riduzione del prezzo possa considerarsi più che adeguata al risarciemnto del danno subito dalla parte attrice], del resto, non può che considerarsi indebita in ragione dei diversi presupposti delle due domande (pertanto, essendo stata proposta domanda risarcitoria, e non di riduzione del prezzo, il giudice avrebbe dovuto motivare in ordine alla fondatezza della prima, ancorché abbia liquidato, per mera coincidenza,
a titolo risarcitorio, una somma pari al corrispettivo ancora dovuto, senza alcun possibile automatismo ritenuto, invece, erroneamente, possibile).
§2. Si evidenzia, ancora, la pretermissione dell'esame dell'eccezione di decadenza ex art. 132 codice del consumo, eccepita dal convenuto nella comparsa di PT costituzione, depositata in concomitanza con la celebrazione della prima udienza, in data 28.11.2016, come risulta dal fascicolo di primo grado debitamente acquisito.
L'eccezione, reiterata in limine dell'atto di citazione in appello, tuttavia, non può trovare accoglimento.
Invero, non risulta sufficientemente provato che il materasso fosse stato consegnato in data 24.07.2015, in epoca antecedente alla data del 01.09.2015
7 riportata sulla fattura emessa dalla Falegnameria rag. nei confronti Parte_1
dell'acquirente . _1
La circostanza, inoltre, pare sconfessata dalla data riportata sulla fattura dell'Akademia Arreda, da cui l'appellante avrebbe a sua volta acquistato il bene
(che reca la medesima data del 24.07.2015 in cui l'appellante sostiene essere avvenuta la consegna), nonché dal verbale di contestazione del difetto, prodotto dallo stesso appellante, in cui risulta che lo stesso veniva formalmente denunciato già in data 01.09.2015 (si veda documento n. 5 prodotto dallo stesso venditore nel giudizio di primo grado in cui il dichiara “il materasso resta avvallato _1 quando uno ci si siede e stenta a tornare alla forma originale”).
Pertanto, pur calcolando il termine decadenziale di due mesi dalla data del
24.07.2015, in cui, secondo la prospettazione dell'appellante, sarebbe avvenuta la consegna, la denunzia va considerata sicuramente tempestiva (scadendo il relativo termine in data 24.09.2015), rilevato che in tema di contratti del consumatore, la denunzia dei vizi, anche ai sensi del Codice del Consumo , può essere fatta da parte del consumatore con qualunque mezzo idoneo in concreto a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati (fr. Cassazione civile, sez. II, 07/02/2022, n. 3695).
§3. Ulteriore vizio che inficia la sentenza impugnata è la mancata considerazione che la domanda di risoluzione veniva avanzata dall'acquirente solo in via subordinata rispetto a quella di sostituzione del bene, in ossequio alla gerarchia prevista dall'art. 130 cod. cons. per i rimedi riconosciuti al consumatore.
§4. Tanto chiarito, le domande avanzate dal sono infondate alla luce _1
delle allegazioni delle parti e delle risultanze dell'istruttoria espletata, non risultando provata la sussistenza di un difetto di conformità del bene ex art. 129 e ss. Cod. cons.
§4.1. Secondo il disposto dell'art. 130 del codice del consumo, se al momento della consegna di un bene si riscontra un difetto di conformità, rispetto all'originale, il consumatore ha diritto a richiedere la sua riparazione o sostituzione ovvero, nel caso in cui queste soluzioni gli arrechino eccessivo disagio o si rivelino impossibili o troppo onerose per il venditore, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto. In caso di riparazione o sostituzione del bene, il venditore ha l'obbligo di adoperarsi, affinché esse siano eseguite entro un termine congruo e senza
8 arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenuto conto della natura del bene e dello scopo per cui è stato acquistato. Questa tutela specifica, tuttavia, si applica alle sole ipotesi di difetto originario di conformità, mentre, per tutte le altre ipotesi d'inadempimento, resta ferma la necessità che sia allegata e provata la responsabilità del professionista, sia essa di natura contrattuale o ex- tracontrattuale.
L'art. 132 co. 3 pone, inoltre, una presunzione iuris tantum circa la sussistenza dei difetti di conformità del bene che si manifestino entro 6 mesi dalla consegna già a tale data, presunzione superabile attraverso una prova contraria e finalizzata ad agevolare la posizione del consumatore: ne deriva che, ove il difetto si manifesti entro detto te-mine, il consumatore gode di una agevolazione probatoria, dovendo semplicemente allegare la presenza del vizio e gravando sulla controparte l'onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di compravendita.
§4.2. Orbene, nel caso in esame, non è in discussione il momento in cui è emerso il difetto di conformità (cioè, se esso possa considerarsi o meno già esistente al momento della consegna), bensì l'esistenza stessa di un difetto.
Invero, il sostiene di aver acquistato il materasso in data 01.09.2015 _1
(data riportata nella fattura di acquisto) e nella medesima data avrebbe denunciato il difetto come risulta dal documento innanzi richiamato (sebbene sia l'acquirente che il venditore facciano riferimento alla successiva data del 28.09.2015, così come confermato dall'istruttoria orale).
Ebbene, già tale considerazione è idonea ad escludere la tutela invocata ove si consideri che l'art. 129 co. 3 stabilisce che “non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto, non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore”.
Nella specie, risulta inverosimile che i difetti lamentati (mancanza di elasticità del materasso e avvallamenti dovuti al mancato ritorno del materasso, dopo sollecitazioni, alla condizione iniziale) non fossero conoscibili dall'acquirente, sin dalla consegna, con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.
9 §4.3. Invero, a parere della scrivente, vanno condivise le osservazioni mosse dal venditore e dal produttore circa l'assenza di difetti del bene, trattandosi di mere caratteristiche dello stesso dovute alla sua particolare composizione (materasso in memory foam, cioè composto da poliuretano espanso flessibile che modifica la propria forma sotto l'effetto di una pressione, per poi ritornare lentamente alla forma originale).
§4.4. Il giudice di pace, invece, ha ritenuto provato il difetto sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso attore, in sede di interrogatorio formale, nonché di quelle rese dalla moglie, ascoltata come teste, nonostante l'evidente carattere valutativo delle domande poste a quest'ultima, oltre all'assenza di qualsivoglia deduzione in ordine all'attendibilità della stessa, vista la relazione familiare, e sulla stessa ammissibilità della testimonianza rilevato che la teste, in sede di audizione, dichiarava di essere in regime di comunione dei beni con il marito e confessava di aver preso parte tanto alla vendita (allorché dichiarava “il sig. – Testimone_1 addetto alla vendita, ndr – mi ha mostrato il catalogo della in CP_3
riferimento al modello “Delica” e m ha illustrato le sue caratteristiche”) che alla consegna (dichiarando che “il materasso era nuovo e mi è stato consegnato ancora incellofanato e con tutta la documentazione della casa produttrice”).
Non ha, di converso, tenuto conto del sopralluogo effettuato dalla produttrice
, in cui l'incaricato concludeva per l'assenza di difetti, ritenendo che le CP_2
lamentele del consumatore fossero frutto di “sensazioni personali”; del precedente sopralluogo del dipendente della ditta venditrice, Testimone_1
documentalmente provato con allegata documentazione fotografica dalla quale non emerge alcun difetto visibile del prodotto (con particolare riferimento ai lamentati avvallamenti); né, ancora, della testimonianza resa dallo stesso addetto alla vendita, che ha confermato la ricorrenza delle circostanze Testimone_1
dedotte dal convenuto venditore nella propria comparsa di costituzione e risposta.
Né ha considerato che il rischio della mancata prova del difetto di conformità non poteva che ricadere sul compratore-attore ex art. 2697 cod. civ. essendo ormai pacifico il riparto dell'onere della prova in subiecta materia (cfr., di recente,
Cassazione civile, sez. II, 04/07/2022, n. 21084).
10 §4.5. A ben vedere, tuttavia, leggendo la contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, il Giudice di Pace finisce per accogliere la domanda ritenendo provata la difformità del bene consegnato rispetto alla descrizione fornita dal venditore al momento dell'acquisto.
Il giudice di pace, infatti, osserva, a pagina 4, “appare evidente che, tenuto conto degli obblighi del venditore, così come riportati nella norma richiamata, deve considerarsi sicuramente scorretto, se non illegittimo il comportamento della parte venditrice che, garantendo determinate caratteristiche del materasso compravenduto, abbia erroneamente indotto la parte acquirente ad acquistare un prodotto piuttosto che un prodotto diverso. Dall'espletamento dell'interrogatorio formale dell'attore e dall'escussione del testimone, è emerso che il materasso consegnato non possedeva caratteristiche strutturali ed organiche di quello mostrato sul catalogo della casa produttrice, dal . PT
Inoltre, riferivano che contrariamente a quanto indicato dal venditore, il materasso, presentava mancanza di elasticità ed avvallamenti, che non scomparivano con l'utilizzo del prodotto, come aveva assicurato l'agente durante il sopralluogo per la contestazione dei vizi. Conseguentemente, deve ritenersi che, in virtù della non esatta informazione resa dalla parte venditrice, l'acquirente è stato orientato all'acquisto di un prodotto risultato diverso da quello che avrebbe voluto acquistare, per tale ragione, la domanda così come proposta va ritenuta ammissibile e fondata”.
§4.6. In realtà tale circostanza (oltre a non essere stata sufficientemente provata nel corso dell'istruttoria, dalla quale è emerso, altresì, che l'addetto alla vendita,
aveva consigliato l'acquisto di una diversa tipologia di Testimone_1
materasso, con molle insacchettate ed uno strato di memory, che avrebbe garantito un maggior sostegno e un'ottima capacità di adattamento alle forme del corpo, come riconosciuto anche dall'acquirente in sede di interrogatorio formale), non sarebbe comunque idonea ad integrare un “difetto di conformità” del prodotto, atteso che la coincidenza tra la descrizione del bene fatta dal venditore e le qualità che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello determina una presunzione di conformità del bene, al ricorrere delle altre condizioni previste dall'art. 129 co. 2 cod. cons.
11 Per cui l'eventuale difformità tra la descrizione del prodotto ed il bene consegnato
(anch'essa comunque non provata nella fattispecie in esame) non determina un difetto di conformità del prodotto ove questo presenti, comunque, le tipiche qualità
e prestazioni di un bene del medesimo tipo.
A ben vedere, l'eventuale difformità del prodotto consegnato, rispetto alle dichiarazioni rese sulle sue caratteristiche dal venditore, avrebbe potuto determinare una responsabilità di quest'ultimo a titolo precontrattuale, piuttosto che la possibilità di invocare i rimedi previsti dal consumatore in presenza di difetti di conformità.
È, del resto, a tale conclusione sembrerebbe giungere il giudice di pace allorché discorre di “induzione in errore dell'acquirente”, da parte del venditore, che gli avrebbe venduto un materasso diverso da quello che questi avrebbe acquistato se correttamente informato, sebbene l'attore non avesse, in realtà, avanzato una domanda risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale che risulterebbe, in ogni caso, completamente sfornita di prova (non avendo l'acquirente nemmeno dedotto l'esistenza, in concreto, di danni risarcibili, a nessun titolo).
§5. Per tutto quanto sin qui osservato non può che concludersi per il rigetto delle domande, restate assorbite tutte le ulteriori eccezioni.
§6. Conseguentemente, va accolta la domanda riconvenzionale reiterata dal nel presente grado di appello per il pagamento della residua parte di PT
corrispettivo per € 700,00 oltre interessi legali dalla domanda del 28.11.2016 e fino all'effettivo soddisfo.
§7. Considerata la complessiva vicenda, la manifesta erroneità della sentenza non imputabile alle parti, la qualità di consumatore dell'appellato, l'esistenza di una giurisprudenza dei giudici di pace piuttosto oscillante in materia, si ritiene di confermare la statuizione di compensazione delle spese del giudizio contenuta nella sentenza impugnata;
mentre quelle di appello vengono liquidate in ragione del principio della soccombenza, in applicazione dei parametri minimi, tenuto conto del modesto valore della causa e dell'assenza di attività istruttoria nella presente fase, con compensazione delle stesse nella misura del 50% considerata l'infondatezza dell'eccezione di decadenza reiterata dall'appellante, nonché la modesta attività difensiva svolta dalla produttrice CP_2
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Potenza n.
391/2018, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Potenza n. 391/2018, rigetta le domande avanzate da _1
;
[...]
2. Accoglie la domanda riconvenzionale avanzata da e per Parte_1
l'effetto condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 700,00 oltre interessi legali dalla Parte_1
domanda;
3. Nulla per le spese del giudizio di primo grado;
4. Condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 PT
, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente
[...] in € 703,50, di cui 639,00 per onorari e 64,50 per spese, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge;
5. condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 CP_2
delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in
[...] euro 639,00, oltre rimborso Iva, cpa e spese generali come per legge.
Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.
Potenza lì, 15/07/2025.
Il Giudice
dott.ssa Rachele Dumella De Rosa
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