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Sentenza 12 aprile 2025
Sentenza 12 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 12/04/2025, n. 851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 851 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1918/2023 promossa da:
(c.f.: , Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Pansini e Marco Segalla , come da mandato in atti.
Attore
Contro
(c.f. : ), CP_1 CodiceFiscale_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Calvelli, come da mandato in atti.
Convenuta
(c.f.: ), CP_2 C.F._3
Convenuta contumace
(C.F. ) CP_3 C.F._4
Rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CHIARINI, come da mandato in atti.
Convenuta
pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
All'udienza del 06/06/2024 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per l'attore : Parte_1
Nel merito: dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. del testamento olografo redatto dal Sig. in data 7.10.2015, pubblicato il 21.12.2015 e, ON
conseguentemente, dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando la Sig.ra alla restituzione di tutti i beni mobili acquistati in virtù CP_1 dell'invalidità delle disposizioni testamentarie, nonché dei beni immobili così censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Verona:
- Foglio 151, m.n. 58, sub. 12, z.c. 3 cat. A/3, classe 4 consistenza 5,5 vani, sup. cat. tot. 105 mq, rendita € 624,91, sito in Via Jacopo Bonfadio n. 30, piano S1-2;
- Foglio 151, m.n. 59, sub. 3, z.c. 3 cat. C/6, classe 4 consistenza 10 mq., sup. cat. tot. 11 mq, rendita €
36,67 sito in Via Valentino Alberti, piano T.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali e accessori nella misura di legge.
Per la convenuta : CP_1
A) Nel merito: previo accertamento della qualità di delata e di erede della sig.ra , CP_1
rigettarsi le domande attrici, perché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate.
B) Con la rifusione e/o la compensazione delle spese di lite.
C) In via istruttoria: si chiede ammissione di C.T.U. medico-legale sulla capacità di intendere e di volere del sig. ON
Si chiede ammissione di C.T.U. grafologica che accerti che il testamento è stato vergato da soggetto provvisto della capacità di autodeterminarsi.
Ancora, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che dal giugno 2014 la sig.ra lavorò per il sig. per due ore al CP_1 ON
giorno, tra le 12 e le 15, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì?
2) Vero che dal marzo 2015 lavorò tre giorni la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, per 24 ore settimanali e per un corrispettivo di Euro 125,00= a settimana e quindi di Euro 500,00= mensili?
pagina 2 di 8 3) Vero che martedì, giovedì, sabato e domenica (e pure i pomeriggi degli altri giorni) il sig. Per_1
stava solo, provvedeva a sé stesso ed era solito girare in pullman la provincia di Verona,
[...] avendo l'abbonamento dell'ATV?
4) Vero che il sig. era risentito con la sorella, perché prima di Natale 2014, non gli Parte_2
aveva voluto parlare al telefono e perché non andava a trovarlo?
5) Vero che nell'ottobre 2014 si ruppe la Peugeot 206 della sig.ra , la quale fece CP_1
presente al sig. che non avrebbe più potuto andare da lui? ON
6) Vero che il sig. acquistò, allora, una Lancia IL usata del 2004? ON
7) Vero che il sig. intestò tale vettura alla sig.ra il 24 giugno 2015, in ON CP_1
occasione del compleanno della stessa signora?
8) Vero che il sig. disse, più volte, in pubblico, che la sig.ra sarebbe ON CP_1
stata la sua erede?
9) Vero che il sig. fu ricoverato il 4.12.2015 alle 2 di notte, all'insaputa della sig.ra ON
, che lo apprese la mattina successiva? CP_1
10) Vero che al sig. quando era ricoverato, la mattina faceva visita la sig.ra ON CP_1
ed il pomeriggio la sorella?
[...]
11) Vero che il sig. frequentava con gli amici il Circolo 1° Maggio di Montorio, il ON
ristorante-pizzeria Da Leo di Marzana, il ristorante-pizzeria Veneranda di Cerro Veronese ed il
Circolo Alpini di Poiano?
Si indicano a testi, con riserva di altri: domiciliata in Verona;
, residente in [...]
Verona, Via Paride da Cerea 12; residente in [...]; Dott. Testimone_3
, domiciliato in Verona, Via Barbarani 16; Dott.ssa domiciliata in Persona_2 Persona_3
Arbizzano, Via Carducci 4/C; , res. in Negrar (VR), Via De Gasperi 8; sig.ra Controparte_4 CP_5
, residente a [...]. Ancora, in via istruttoria: si chiede sia disposta
[...]
l'acquisizione degli atti penali e/o che sia autorizzato l'avv. Lorenzo Calvelli ad acquisire gli atti penali.
Per il convenuto : CP_3
- nel merito: dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. del testamento olografo redatto dal Sig. in data 7.10.2015, pubblicato il 21.12.2015 e, ON
conseguentemente, dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando la Sig.ra alla restituzione di tutti i beni mobili acquistati in virtù CP_1
pagina 3 di 8 dell'invalidità delle disposizioni testamentarie, nonché dei beni immobili così censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Verona:
- Foglio 151, m.n. 58, sub. 12, z.c. 3 cat. A/3, classe 4 consistenza 5,5 vani, sup. cat. tot. 105 mq, rendita € 624,91, sito in Via Jacopo Bonfadio n. 30, piano S1-2;
- Foglio 151, m.n. 59, sub. 3, z.c. 3 cat. C/6, classe 4 consistenza 10 mq., sup. cat. tot. 11 mq, rendita €
36,67 sito in Via Valentino Alberti, piano T.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori
(C.P.A. e I.V.A.) nella misura di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio la sig.ra CP_1
nonché i sigg. e nella qualità di eredi legittimi del sig.
[...] CP_2 CP_3 Per_1
, per sentir dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 comma I c.c.
[...]
del testamento olografo redatto dal sig. in data 07.10.2015 e pubblicato il 21.12.2015 ON con il quale il de cuius ha lasciato alla sig.ra “ l'appartamento sito in Verona, Via CP_1
Jacopo Bonfadio n. 30, di metri q. 90 circa, con garage e cantina ….. Per i miei Beni, Postali Buoni e soldi liquidi che ci saranno voglio che vadano alla stessa persona che di mè dal giugno 2014. Pt_3
Inoltre lascio anche la machina spider…” ).
A tal fine l'attrice ha rappresentato che la scheda testamentaria è stata frutto del reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. commesso dalla sig.ra ai danni del de CP_1
cuius, accertato dalla sentenza di condanna n. 1661/2018 del Tribunale di Verona, confermata dalla
Corte di Appello di Venezia con pronuncia passata in giudicato in seguito alla pronuncia alla sentenza d'inammissibilità n. 4569/2022 della Corte di Cassazione.
La convenuta , nel costituirsi in giudizio, ha contestato la domanda di nullità CP_1
rilevando, in diritto, che se il soggetto incapace negozia a seguito della circonvenzione subita la sanzione è l'annullabilità alle condizioni previste dall'art. 428 cod. civ. e non già la nullità ai sensi dell'art. 1418, comma 1, per violazione dell'art. 643 c.p. che punisce il reato di circonvenzione di incapace.
Sul punto, richiamando dottrina sulla volontà negoziale, ha allegato che un soggetto suggestionabile può essere civilisticamente capace, perché la suggestionabilità non necessariamente si associa ad una minorazione intellettiva e volitiva per poi concludere che, nel caso di specie, dalle pagina 4 di 8 testimonianze assunte nel procedimento penale non sono emersi elementi a sostegno dell'incapacità del testatore. Ha infine contestato di aver circuito il sig. rilevando quindi che non potrà essere Per_1
dichiarata indegna a succedere e che legittimamente dispone dei beni ereditari.
In giudizio si è costituito anche il sig. quale erede legittimo per CP_3
rappresentazione della madre (sorella del de cuius) e si è associato alle difese Persona_4
rilevando che la nullità della schede testamentarie del de cuius deriva dall'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace.
La sig.ra non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_2
Nel corso del giudizio sono state rigettate le prove orali richieste dalla convenuta e con provvedimento del 12.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni dottate dalle parti con le note ex art 127 ter c.p.c. e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda di nullità del testamento è fondata e deve pertanto essere accolta.
In relazione ai medesimi fatti per cui è causa la sig.ra è stata dichiarata CP_1 responsabile del reato di cui all'art 643 c.p. perché, per procurare a sé e ad altri un profitto ed abusando dello stato di deficienza psichica di , induceva questi a compiere atti che comportassero ON
un effetto giuridico dannoso per sé o per altri (redazione di testamento, modifica del beneficiario di polizze sulla vita, prelievo di denaro) e per questo è stata condannata alla pena della reclusione e al risarcimento dei danni a favore dell'odierna attrice, , che si era costituita quale parte Parte_1
civile.
In sede penale è stata specificamente sottoposta al vaglio del giudice l'avvenuta redazione delle schede testamentarie per effetto dell'induzione da parte della convenuta e delle peculiari CP_1
condizioni soggettive del che si prestavano all'attività di suggestione e di pressione da parte Per_1 dell'imputata. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, confermata in appello, si legge espressamente che “indubbio lo stato di vulnerabilità psicologica del de cuius e la consapevolezza di tale stato da parte dell'imputata che sempre lo accompagnava … dimostrando con ciò la sua volontà di incidere sulla capacità decisionale del , e ancora “i negozi posti in essere dal sono Per_1 Per_1 risultati l'esito dello sfruttamento da parte dell'imputata della manifesta fragilità e dell'evidente bisogno di conforto del ”. CP_6
pagina 5 di 8 Come accertato in maniera irrevocabile in sede penale, le ultime disposizioni di volontà sono stati frutto della circonvenzione di incapace compiuta dalla convenuta in danno del testatore e ne va dichiarata la nullità per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Non colgono nel segno le difese di parte convenuta secondo cui in caso di circonvenzione d'incapaci il testamento potrebbe, al più, essere annullabile nella sola ipotesi in cui si accertasse lo stato di incapacità di intendere assoluta, stato che, secondo la convenuta , sarebbe nello specifico da CP_1
escludersi.
Come costantemente precisato dalla Corte di Cassazione “… il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n.
10609 del 28/04/2017; Cass. n. 17568/2022, con generico riferimento all'ipotesi di contratto concluso in violazione di una norma penale, ove il bene giuridico protetto dalla norma violata abbia una connotazione pubblicistica, con riferimento al reato di estorsione;
Cass. n. 2860/2008; Cass. n.
1427/2004)” (cfr. Cass. 3523 del 2023; nello stesso senso Cass. n. 8948 del 1994 cui sono seguite le conformi 1427 del 2004; 12126 del 2006 e 2860 del 2008 e da ultimo Cass. 16422 del 2024).
Non è necessario, nel caso in esame, verificare se la condizione psicofisica del sig. oltre Per_1
a ridurne la capacità volitiva, inficiasse anche la sua capacità d'intendere; il reato di circonvenzione con l'art. 428 cod. civ. tutela infatti un bene giuridico differente rispetto al sistema civilistico di tutela dell'incapacità.
Con una sentenza molto puntuale sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che “La differenza si coglie nella maggiore ampiezza dell'offensività del delitto di circonvenzione d'incapace, in quanto lesivo, non in forma statica ma dinamica, del libero esercizio dell'autodeterminazione nella cura dei propri interessi e nella conseguente corretta ed affidabile circolazione dei beni. … non sussiste neppure omogeneità - dal lato passivo - tra la fattispecie dell'art. 643 cod. pen. e quella dell'art. 428 cod. civ., posto che il concetto di deficienza psichica, nella prima ipotesi, è stato, dalla giurisprudenza della S.C. esteso fino a ricomprendere qualsiasi menomazione del potere di critica, qualsiasi indebolimento della funzione volitiva o affettiva che agevolino la suggestionabilità e diminuiscano i poteri difesa del soggetto passivo (situazioni che sono state ricollegate ai più diversi fattori, quali il sesso, l'età, la debolezza di carattere, la carenza di cultura e di rapporti interpersonali:
pagina 6 di 8 cfr. Cass. n. 439 del 1970; n. 64 del 1972; n. 4824 del 1979), mentre per l'incapacità naturale di cui all'art. 428 cod. civ. si è richiesto una menomazione della sfera intellettiva e volitiva di particolare gravità. (...) pari a quella necessaria l'interdizione pur se momentanea e transitoria" (Cass. 10329 del
2016). La Corte, nel richiamare i propri precedenti, ha replicato alla critica sollevata da parte della dottrina alla configurazione del rapporto tra le due fattispecie secondo cui ad uno stadio di deficienza psichica meno grave conseguirebbe la sanzione della nullità radicale dell'atto mentre per l'incapacità naturale, che richiede un grado di compromissione elevato o una condizione analoga a quella che determina l'interdizione o l'inabilitazione, la conseguenza è soltanto quella dell'annullabilità dell'atto.
“L'obiezione - scrive la Corte - non considera la complessità delle condotte che integrano la fattispecie delittuosa. L'accertamento della menomazione della facoltà di autodeterminarsi liberamente non esaurisce la pluralità degli elementi costitutivi del reato. Ad essa, deve accompagnarsi una - anomala dinamica relazionale" quale quella che si determina tra l'incube ed il succube. La creazione, il potenziamento o anche il solo approfittamento della relazione di superiorità costituisce il quid pluris del delitto di circonvenzione d'incapace perché ne sottolinea e ne stigmatizza la potenzialità offensiva non limitata al singolo atto. Nella fattispecie civilistica della causa di annullamento del contratto per incapacità naturale, invece, la finalità della norma è la salvaguardia del processo autodeterminativo in ordine ad un solo atto”.
Calati i principi sopra espressi al caso di specie va pronunciata la nullità del testamento impugnato stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere dal ricorrente in danno del in occasione della redazione di tale atto. Per_1
Per effetto della nullità del testamento suddetto, va dichiarata l'apertura della successione legittima di in favore della sorella e di e ON Parte_1 Controparte_7 CP_8
questi ultimi due per rappresentazione della madre deceduta il 20.9.1997.
[...] Persona_4
Va infine accolta la domanda di restituzione dei beni facenti parte della massa ereditaria e specificamente delgli immobili così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Verona:
- Foglio 151, m.n. 58, sub. 12, z.c. 3 cat. A/3, classe 4 consistenza 5,5 vani, sup. cat. tot. 105 mq, rendita € 624,91, sito in Via Jacopo Bonfadio n. 30, piano S1-2;
- Foglio 151, m.n. 59, sub. 3, z.c. 3 cat. C/6, classe 4 consistenza 10 mq., sup. cat. tot. 11 mq, rendita € 36,67 sito in Via Valentino Alberti, piano T.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la convenuta deve quindi essere CP_1 condannata alla rifusione delle lite a favore dell'attrice e del convenuto costituito.
pagina 7 di 8
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità del testamento olografo redatto del testamento olografo redatto dal Sig. in data 7.10.2015, pubblicato il 21.12.2015; ON
2) dichiara l'apertura della successione legittima di in favore della sorella ON Pt_1
e di e , questi ultimi due per rappresentazione della
[...] Controparte_7 Controparte_8
madre deceduta il 20.9.1997; Persona_4
condanna a restituire agli eredi i beni immobili così censiti al Catasto Fabbricati CP_1
del Comune di Verona:
- Foglio 151, m.n. 58, sub. 12, z.c. 3 cat. A/3, classe 4 consistenza 5,5 vani, sup. cat. tot. 105 mq, rendita € 624,91, sito in Via Jacopo Bonfadio n. 30, piano S1-2;
- Foglio 151, m.n. 59, sub. 3, z.c. 3 cat. C/6, classe 4 consistenza 10 mq., sup. cat. tot. 11 mq, rendita € 36,67 sito in Via Valentino Alberti, piano T.
3) condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice e CP_1 Parte_1 del convenuto che liquida per ciascuno in € 7.616,00 per compenso e 545,00, CP_3
oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in camera di consiglio dell'8.4.2025
La Giudice La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Antonella Guerra Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto Giudice rel. dott.ssa Virginia Manfroni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1918/2023 promossa da:
(c.f.: , Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Andrea Pansini e Marco Segalla , come da mandato in atti.
Attore
Contro
(c.f. : ), CP_1 CodiceFiscale_2
Rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Calvelli, come da mandato in atti.
Convenuta
(c.f.: ), CP_2 C.F._3
Convenuta contumace
(C.F. ) CP_3 C.F._4
Rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca CHIARINI, come da mandato in atti.
Convenuta
pagina 1 di 8 Avente ad oggetto: Cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
All'udienza del 06/06/2024 le parti hanno precisato le seguenti:
CONCLUSIONI
Per l'attore : Parte_1
Nel merito: dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. del testamento olografo redatto dal Sig. in data 7.10.2015, pubblicato il 21.12.2015 e, ON
conseguentemente, dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando la Sig.ra alla restituzione di tutti i beni mobili acquistati in virtù CP_1 dell'invalidità delle disposizioni testamentarie, nonché dei beni immobili così censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Verona:
- Foglio 151, m.n. 58, sub. 12, z.c. 3 cat. A/3, classe 4 consistenza 5,5 vani, sup. cat. tot. 105 mq, rendita € 624,91, sito in Via Jacopo Bonfadio n. 30, piano S1-2;
- Foglio 151, m.n. 59, sub. 3, z.c. 3 cat. C/6, classe 4 consistenza 10 mq., sup. cat. tot. 11 mq, rendita €
36,67 sito in Via Valentino Alberti, piano T.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre rimborso spese generali e accessori nella misura di legge.
Per la convenuta : CP_1
A) Nel merito: previo accertamento della qualità di delata e di erede della sig.ra , CP_1
rigettarsi le domande attrici, perché inammissibili, improcedibili e, comunque, infondate.
B) Con la rifusione e/o la compensazione delle spese di lite.
C) In via istruttoria: si chiede ammissione di C.T.U. medico-legale sulla capacità di intendere e di volere del sig. ON
Si chiede ammissione di C.T.U. grafologica che accerti che il testamento è stato vergato da soggetto provvisto della capacità di autodeterminarsi.
Ancora, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che dal giugno 2014 la sig.ra lavorò per il sig. per due ore al CP_1 ON
giorno, tra le 12 e le 15, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì?
2) Vero che dal marzo 2015 lavorò tre giorni la settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, per 24 ore settimanali e per un corrispettivo di Euro 125,00= a settimana e quindi di Euro 500,00= mensili?
pagina 2 di 8 3) Vero che martedì, giovedì, sabato e domenica (e pure i pomeriggi degli altri giorni) il sig. Per_1
stava solo, provvedeva a sé stesso ed era solito girare in pullman la provincia di Verona,
[...] avendo l'abbonamento dell'ATV?
4) Vero che il sig. era risentito con la sorella, perché prima di Natale 2014, non gli Parte_2
aveva voluto parlare al telefono e perché non andava a trovarlo?
5) Vero che nell'ottobre 2014 si ruppe la Peugeot 206 della sig.ra , la quale fece CP_1
presente al sig. che non avrebbe più potuto andare da lui? ON
6) Vero che il sig. acquistò, allora, una Lancia IL usata del 2004? ON
7) Vero che il sig. intestò tale vettura alla sig.ra il 24 giugno 2015, in ON CP_1
occasione del compleanno della stessa signora?
8) Vero che il sig. disse, più volte, in pubblico, che la sig.ra sarebbe ON CP_1
stata la sua erede?
9) Vero che il sig. fu ricoverato il 4.12.2015 alle 2 di notte, all'insaputa della sig.ra ON
, che lo apprese la mattina successiva? CP_1
10) Vero che al sig. quando era ricoverato, la mattina faceva visita la sig.ra ON CP_1
ed il pomeriggio la sorella?
[...]
11) Vero che il sig. frequentava con gli amici il Circolo 1° Maggio di Montorio, il ON
ristorante-pizzeria Da Leo di Marzana, il ristorante-pizzeria Veneranda di Cerro Veronese ed il
Circolo Alpini di Poiano?
Si indicano a testi, con riserva di altri: domiciliata in Verona;
, residente in [...]
Verona, Via Paride da Cerea 12; residente in [...]; Dott. Testimone_3
, domiciliato in Verona, Via Barbarani 16; Dott.ssa domiciliata in Persona_2 Persona_3
Arbizzano, Via Carducci 4/C; , res. in Negrar (VR), Via De Gasperi 8; sig.ra Controparte_4 CP_5
, residente a [...]. Ancora, in via istruttoria: si chiede sia disposta
[...]
l'acquisizione degli atti penali e/o che sia autorizzato l'avv. Lorenzo Calvelli ad acquisire gli atti penali.
Per il convenuto : CP_3
- nel merito: dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418, comma 1, c.c. del testamento olografo redatto dal Sig. in data 7.10.2015, pubblicato il 21.12.2015 e, ON
conseguentemente, dichiarare aperta la successione ab intestato con ogni effetto di legge, condannando la Sig.ra alla restituzione di tutti i beni mobili acquistati in virtù CP_1
pagina 3 di 8 dell'invalidità delle disposizioni testamentarie, nonché dei beni immobili così censiti al Catasto
Fabbricati del Comune di Verona:
- Foglio 151, m.n. 58, sub. 12, z.c. 3 cat. A/3, classe 4 consistenza 5,5 vani, sup. cat. tot. 105 mq, rendita € 624,91, sito in Via Jacopo Bonfadio n. 30, piano S1-2;
- Foglio 151, m.n. 59, sub. 3, z.c. 3 cat. C/6, classe 4 consistenza 10 mq., sup. cat. tot. 11 mq, rendita €
36,67 sito in Via Valentino Alberti, piano T.
Con vittoria di spese e compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali e degli accessori
(C.P.A. e I.V.A.) nella misura di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice ha convenuto in giudizio la sig.ra CP_1
nonché i sigg. e nella qualità di eredi legittimi del sig.
[...] CP_2 CP_3 Per_1
, per sentir dichiarare la nullità per contrarietà a norme imperative ex art. 1418 comma I c.c.
[...]
del testamento olografo redatto dal sig. in data 07.10.2015 e pubblicato il 21.12.2015 ON con il quale il de cuius ha lasciato alla sig.ra “ l'appartamento sito in Verona, Via CP_1
Jacopo Bonfadio n. 30, di metri q. 90 circa, con garage e cantina ….. Per i miei Beni, Postali Buoni e soldi liquidi che ci saranno voglio che vadano alla stessa persona che di mè dal giugno 2014. Pt_3
Inoltre lascio anche la machina spider…” ).
A tal fine l'attrice ha rappresentato che la scheda testamentaria è stata frutto del reato di circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p. commesso dalla sig.ra ai danni del de CP_1
cuius, accertato dalla sentenza di condanna n. 1661/2018 del Tribunale di Verona, confermata dalla
Corte di Appello di Venezia con pronuncia passata in giudicato in seguito alla pronuncia alla sentenza d'inammissibilità n. 4569/2022 della Corte di Cassazione.
La convenuta , nel costituirsi in giudizio, ha contestato la domanda di nullità CP_1
rilevando, in diritto, che se il soggetto incapace negozia a seguito della circonvenzione subita la sanzione è l'annullabilità alle condizioni previste dall'art. 428 cod. civ. e non già la nullità ai sensi dell'art. 1418, comma 1, per violazione dell'art. 643 c.p. che punisce il reato di circonvenzione di incapace.
Sul punto, richiamando dottrina sulla volontà negoziale, ha allegato che un soggetto suggestionabile può essere civilisticamente capace, perché la suggestionabilità non necessariamente si associa ad una minorazione intellettiva e volitiva per poi concludere che, nel caso di specie, dalle pagina 4 di 8 testimonianze assunte nel procedimento penale non sono emersi elementi a sostegno dell'incapacità del testatore. Ha infine contestato di aver circuito il sig. rilevando quindi che non potrà essere Per_1
dichiarata indegna a succedere e che legittimamente dispone dei beni ereditari.
In giudizio si è costituito anche il sig. quale erede legittimo per CP_3
rappresentazione della madre (sorella del de cuius) e si è associato alle difese Persona_4
rilevando che la nullità della schede testamentarie del de cuius deriva dall'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace.
La sig.ra non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace. CP_2
Nel corso del giudizio sono state rigettate le prove orali richieste dalla convenuta e con provvedimento del 12.11.2024 la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni dottate dalle parti con le note ex art 127 ter c.p.c. e con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
* * *
La domanda di nullità del testamento è fondata e deve pertanto essere accolta.
In relazione ai medesimi fatti per cui è causa la sig.ra è stata dichiarata CP_1 responsabile del reato di cui all'art 643 c.p. perché, per procurare a sé e ad altri un profitto ed abusando dello stato di deficienza psichica di , induceva questi a compiere atti che comportassero ON
un effetto giuridico dannoso per sé o per altri (redazione di testamento, modifica del beneficiario di polizze sulla vita, prelievo di denaro) e per questo è stata condannata alla pena della reclusione e al risarcimento dei danni a favore dell'odierna attrice, , che si era costituita quale parte Parte_1
civile.
In sede penale è stata specificamente sottoposta al vaglio del giudice l'avvenuta redazione delle schede testamentarie per effetto dell'induzione da parte della convenuta e delle peculiari CP_1
condizioni soggettive del che si prestavano all'attività di suggestione e di pressione da parte Per_1 dell'imputata. Nelle motivazioni della sentenza di primo grado, confermata in appello, si legge espressamente che “indubbio lo stato di vulnerabilità psicologica del de cuius e la consapevolezza di tale stato da parte dell'imputata che sempre lo accompagnava … dimostrando con ciò la sua volontà di incidere sulla capacità decisionale del , e ancora “i negozi posti in essere dal sono Per_1 Per_1 risultati l'esito dello sfruttamento da parte dell'imputata della manifesta fragilità e dell'evidente bisogno di conforto del ”. CP_6
pagina 5 di 8 Come accertato in maniera irrevocabile in sede penale, le ultime disposizioni di volontà sono stati frutto della circonvenzione di incapace compiuta dalla convenuta in danno del testatore e ne va dichiarata la nullità per contrarietà a norma imperativa ai sensi dell'art. 1418 c.c.
Non colgono nel segno le difese di parte convenuta secondo cui in caso di circonvenzione d'incapaci il testamento potrebbe, al più, essere annullabile nella sola ipotesi in cui si accertasse lo stato di incapacità di intendere assoluta, stato che, secondo la convenuta , sarebbe nello specifico da CP_1
escludersi.
Come costantemente precisato dalla Corte di Cassazione “… il contratto stipulato per effetto diretto del reato di circonvenzione d'incapace è nullo, ai sensi dell'art. 1418 c.c., per contrasto con norma imperativa, dovendosi ravvisare una violazione di disposizioni di ordine pubblico in ragione delle esigenze d'interesse collettivo sottese alla tutela penale, trascendenti quelle di mera salvaguardia patrimoniale dei singoli contraenti perseguite dalla disciplina sull'annullabilità dei contratti (Cass. n.
10609 del 28/04/2017; Cass. n. 17568/2022, con generico riferimento all'ipotesi di contratto concluso in violazione di una norma penale, ove il bene giuridico protetto dalla norma violata abbia una connotazione pubblicistica, con riferimento al reato di estorsione;
Cass. n. 2860/2008; Cass. n.
1427/2004)” (cfr. Cass. 3523 del 2023; nello stesso senso Cass. n. 8948 del 1994 cui sono seguite le conformi 1427 del 2004; 12126 del 2006 e 2860 del 2008 e da ultimo Cass. 16422 del 2024).
Non è necessario, nel caso in esame, verificare se la condizione psicofisica del sig. oltre Per_1
a ridurne la capacità volitiva, inficiasse anche la sua capacità d'intendere; il reato di circonvenzione con l'art. 428 cod. civ. tutela infatti un bene giuridico differente rispetto al sistema civilistico di tutela dell'incapacità.
Con una sentenza molto puntuale sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che “La differenza si coglie nella maggiore ampiezza dell'offensività del delitto di circonvenzione d'incapace, in quanto lesivo, non in forma statica ma dinamica, del libero esercizio dell'autodeterminazione nella cura dei propri interessi e nella conseguente corretta ed affidabile circolazione dei beni. … non sussiste neppure omogeneità - dal lato passivo - tra la fattispecie dell'art. 643 cod. pen. e quella dell'art. 428 cod. civ., posto che il concetto di deficienza psichica, nella prima ipotesi, è stato, dalla giurisprudenza della S.C. esteso fino a ricomprendere qualsiasi menomazione del potere di critica, qualsiasi indebolimento della funzione volitiva o affettiva che agevolino la suggestionabilità e diminuiscano i poteri difesa del soggetto passivo (situazioni che sono state ricollegate ai più diversi fattori, quali il sesso, l'età, la debolezza di carattere, la carenza di cultura e di rapporti interpersonali:
pagina 6 di 8 cfr. Cass. n. 439 del 1970; n. 64 del 1972; n. 4824 del 1979), mentre per l'incapacità naturale di cui all'art. 428 cod. civ. si è richiesto una menomazione della sfera intellettiva e volitiva di particolare gravità. (...) pari a quella necessaria l'interdizione pur se momentanea e transitoria" (Cass. 10329 del
2016). La Corte, nel richiamare i propri precedenti, ha replicato alla critica sollevata da parte della dottrina alla configurazione del rapporto tra le due fattispecie secondo cui ad uno stadio di deficienza psichica meno grave conseguirebbe la sanzione della nullità radicale dell'atto mentre per l'incapacità naturale, che richiede un grado di compromissione elevato o una condizione analoga a quella che determina l'interdizione o l'inabilitazione, la conseguenza è soltanto quella dell'annullabilità dell'atto.
“L'obiezione - scrive la Corte - non considera la complessità delle condotte che integrano la fattispecie delittuosa. L'accertamento della menomazione della facoltà di autodeterminarsi liberamente non esaurisce la pluralità degli elementi costitutivi del reato. Ad essa, deve accompagnarsi una - anomala dinamica relazionale" quale quella che si determina tra l'incube ed il succube. La creazione, il potenziamento o anche il solo approfittamento della relazione di superiorità costituisce il quid pluris del delitto di circonvenzione d'incapace perché ne sottolinea e ne stigmatizza la potenzialità offensiva non limitata al singolo atto. Nella fattispecie civilistica della causa di annullamento del contratto per incapacità naturale, invece, la finalità della norma è la salvaguardia del processo autodeterminativo in ordine ad un solo atto”.
Calati i principi sopra espressi al caso di specie va pronunciata la nullità del testamento impugnato stante l'avvenuto accertamento della commissione del reato di circonvenzione di incapace posto in essere dal ricorrente in danno del in occasione della redazione di tale atto. Per_1
Per effetto della nullità del testamento suddetto, va dichiarata l'apertura della successione legittima di in favore della sorella e di e ON Parte_1 Controparte_7 CP_8
questi ultimi due per rappresentazione della madre deceduta il 20.9.1997.
[...] Persona_4
Va infine accolta la domanda di restituzione dei beni facenti parte della massa ereditaria e specificamente delgli immobili così censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Verona:
- Foglio 151, m.n. 58, sub. 12, z.c. 3 cat. A/3, classe 4 consistenza 5,5 vani, sup. cat. tot. 105 mq, rendita € 624,91, sito in Via Jacopo Bonfadio n. 30, piano S1-2;
- Foglio 151, m.n. 59, sub. 3, z.c. 3 cat. C/6, classe 4 consistenza 10 mq., sup. cat. tot. 11 mq, rendita € 36,67 sito in Via Valentino Alberti, piano T.
Le spese di lite seguono la soccombenza e la convenuta deve quindi essere CP_1 condannata alla rifusione delle lite a favore dell'attrice e del convenuto costituito.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara la nullità del testamento olografo redatto del testamento olografo redatto dal Sig. in data 7.10.2015, pubblicato il 21.12.2015; ON
2) dichiara l'apertura della successione legittima di in favore della sorella ON Pt_1
e di e , questi ultimi due per rappresentazione della
[...] Controparte_7 Controparte_8
madre deceduta il 20.9.1997; Persona_4
condanna a restituire agli eredi i beni immobili così censiti al Catasto Fabbricati CP_1
del Comune di Verona:
- Foglio 151, m.n. 58, sub. 12, z.c. 3 cat. A/3, classe 4 consistenza 5,5 vani, sup. cat. tot. 105 mq, rendita € 624,91, sito in Via Jacopo Bonfadio n. 30, piano S1-2;
- Foglio 151, m.n. 59, sub. 3, z.c. 3 cat. C/6, classe 4 consistenza 10 mq., sup. cat. tot. 11 mq, rendita € 36,67 sito in Via Valentino Alberti, piano T.
3) condanna al pagamento delle spese di lite a favore dell'attrice e CP_1 Parte_1 del convenuto che liquida per ciascuno in € 7.616,00 per compenso e 545,00, CP_3
oltre il 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in camera di consiglio dell'8.4.2025
La Giudice La Presidente dott.ssa Silvia Rizzuto dott.ssa Antonella Guerra
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