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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
n. RG 617-2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 3 aprile 2023 – R.G. 617/2023,
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Sisto LO (C.F.
– P.E.C. – fax 0523/309871) e dell'Avv. C.F._2 Email_1
ES LO (C.F. – P.E.C. – fax C.F._3 Email_2
0523/309871), entrambi del Foro di Piacenza, con Studio legale in Piacenza, via Scalabrini n. 4, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori.
Appellante
CONTRO
(C.F. , nata in [...] il 1° gennaio 1972, Controparte_1 C.F._4 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Leone Astrua (C.F.
– P.E.C. – fax 0523/1651478) del Foro di C.F._5 Email_3
Piacenza, con Studio legale in Piacenza, via Gerolamo Illica n. 9, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore.
Appellata
pagina 1 di 12 Oggetto: impugnazione della sentenza n. 23 del 24 gennaio 2023, pubblicata in data 25 gennaio 2023,
Tribunale di Piacenza.
Conclusioni parte appellante
“In via principale condannare la sig.ra al pagamento, in favore del sig. , Parte_2 Parte_1 di un indennizzo dell'importo complessivo di €. 150.000,00 di cui €. 100.000,00 versati dal sig.
ai sensi dell'art. 1118 c.c. in forza di compravendita immobiliare a ministero Notaio Parte_1
del 13.04.2017 repertorio 10468 raccolta 6870 ed €. 50.000,00, quale somma versata Persona_1 per la ristrutturazione dell'immobile di , o quella maggiore o minore che risulterà in Parte_2 corso di causa in seguito a CTU volta ad accertare i costi sostenuti per le opere di ristrutturazione ed il maggior valore acquisto dall'unità immobiliare intestata alla signora e censita al NCEU del Pt_2
Comune di Piacenza al foglio - Fg 50, particella 631 sub 2 cat A/2 classe 3, consistenza 6 vani, rendita catastale € 387,34 per quanto attiene all'abitazione e Fg 50 particella 631 sub 9 categoria C/2 classe
4, consistenza mq 18 rendita catastale € 55,78 per quanto attiene al deposito autorimessa-magazzino.
In via subordinata dichiarare la revocazione della donazione indiretta per ingratitudine tra le parti
e contenuto nella compravendita immobiliare a ministero Notaio Parte_1 Parte_2
del 13.04.2017 repertorio 10468 raccolta 6870 e per l'effetto dichiarare: o Persona_1
l'inefficacia della trascrizione dei seguenti immobili in capo alla sig.ra , censita al Controparte_1
NCEU del Comune di Piacenza al foglio - Fg 50, particella 631 sub 2 cat A/2 classe 3, consistenza 6 vani, rendita catastale € 387,34 per quanto attiene all'abitazione e Fg 50 particella 631 sub 9 categoria C/2 classe 4, consistenza mq 18 rendita catastale € 55,78 per quanto attiene al deposito autorimessa-magazzino ed ordinare al Conservatore l'intestazione dei richiamati immobili in capo al sig. con manleva di ogni responsabilità in capo allo Stesso, o condannare Parte_1 [...]
alla restituzione della somma di € 100.000,00 oltre rivalutazione e interessi. Pt_2
In ulteriore subordine, dichiarare nulla la liberalità intervenuta tra il sig. e Parte_1 [...]
per vizio del consenso in forza di dolo ex art. 1427 o 1439 c.c. e per l'effetto o dichiarare Pt_2
l'inefficacia della trascrizione dei seguenti immobili in capo alla sig.ra : 1) Controparte_1
Abitazione - Censita al NCEU del Comune di Piacenza Fg 50, particella 631 sub 2 cat A/2 classe 3, consistenza 6 vani, rendita catastale € 387,34; 2) deposito autorimessa-magazzino - Censito al NCEU del Comune di Piacenza Fg 50 particella 631 sub 9 categoria C/2 classe 4, consistenza mq 18 rendita catastale € 55,78 ed ordinare al Conservatore l'intestazione dei richiamati immobili in capo al sig.
o con manleva di ogni responsabilità in capo allo Stesso, o condannare Parte_1 [...]
alla restituzione della somma di € 100.000,00 oltre rivalutazione e interessi, o condannare Pt_2
al risarcimento dei danni nella misura di €. 100.000,00 con rivalutazione e interessi. Parte_2
pagina 2 di 12 In estremo subordine condannare la signora a rifondere al sig. la somma Parte_2 Parte_1 da questi versata all'Agenzia Immobiliare, al Notaio ed alle maestranze per la ristrutturazione dell'immobile da quantificarsi in €. 50.000,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% forfettario IVA e CPA come per Legge.”
Conclusioni parte appellata
“Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
confermando l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascritta in data 12.03.2019 presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Piacenza, ai nn. 3353 R.G. 2335 R.P;
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite,
e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Piacenza chiedendo di condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento di un indennizzo di € 150.000,00, pari al valore dell'immobile da lui acquistato ed intestato a quest'ultima; in subordine, di dichiarare la revocazione della donazione indiretta per ingratitudine, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione e interessi;
in ulteriore subordine, di dichiarare nulla la liberalità per vizio del consenso in forza di dolo ex artt. 1427 o 1439 c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di €100.000,00, oltre rivalutazione e interessi;
in estremo subordine, di condannare la convenuta a rifondere all'attore le somme pagate per la ristrutturazione dell'immobile, per il Notaio e per l'Agenzia immobiliare pari ad € 50.000,00.
Con comparsa si costituiva , la quale in via preliminare chiedeva di accertare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali e, nel merito, di rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate e comunque non provate, oltre alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
All'udienza del 25 giugno 2019, il Giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta. Concessi i termini di legge e depositate le relative memorie, venivano ammessi alcuni capitoli di prova testimoniale ed i testi venivano escussi all'udienza del 17 dicembre 2021.
pagina 3 di 12 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 novembre 2022, il Giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 23/2023 il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, rigettava le domande attoree, ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Con atto di citazione del 3 aprile 2023 proponeva appello il quale Parte_1 contestava il rigetto della domanda principale diretta ad ottenere la condanna di CP_1 al pagamento di un “indennizzo” pari ad € 150.000,00, di cui € 100.000,00 versati in forza della compravendita immobiliare ed € 50.000,00 corrisposti per la ristrutturazione dell'immobile, a tal fine qualificando la domanda ora come azione generale di arricchimento ora come azione di ripetizione dell'indebito. In subordine, l'appellante chiedeva che la donazione indiretta venisse revocata per ingratitudine della donataria e, in ulteriore subordine, che venisse dichiarata nulla per vizio del consenso in forza di dolo ex art. 1439 c.c. Infine, l'appellante lamentava l'assenza di motivazione nella sentenza di primo grado quanto alla domanda, formulata in estremo subordine, di rifusione delle somme corrisposte all'Agenzia immobiliare, al Notaio ed alle maestranze per la ristrutturazione dell'immobile.
Con comparsa del 21 luglio 2023 si costituiva in giudizio , la quale concludeva Controparte_1 per la reiezione delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con conferma dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
in accoglimento dell'appello incidentale, chiedeva che la sentenza venisse riformata in punto di compensazione delle spese di lite, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
All'udienza del 24 ottobre 2023 la causa veniva rinviata per decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 352 c.p.c. per le difese conclusive.
All'udienza del 17 giugno 2025 la causa veniva rinviata al 18 novembre 2025, disponendo la trattazione cartolare e concedendo termine per note sostitutive d'udienza fino alla medesima data, senza ulteriori termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. I primi tre motivi si possono trattare congiuntamente, trattandosi di questione intimamente connesse l'una all'altra.
pagina 4 di 12 Il Giudice di prime cure correttamente ha rigettato la domanda principale in quanto infondata, ritenendo insussistenti i presupposti sia dell'azione generale di arricchimento che dell'azione di ripetizione dell'indebito, non avendo l'attore espressamente inquadrato normativamente la fattispecie.
Quanto alla prima, l'art. 2041 c.c., come noto, prevede che chi senza una giusta causa si arricchisce in danno di altri deve, nei limiti dell'arricchimento, indennizzare la parte depauperata della correlativa diminuzione patrimoniale.
L'azione presuppone che l'arricchimento e l'impoverimento siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice.
Secondo giurisprudenza consolidata anche di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro, che sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa" (tra le altre Cass. Civ., n.
15243/2018; Cass. Civ., n. 2312/2008). Con maggior impegno esplicativo, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha chiarito che non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa neppure
“qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale” (Cass. Civ. n. 14732/2018).
Orbene, nel caso di specie l'operazione realizzata mediante l'atto di compravendita configurava una liberalità indiretta, in quanto l'odierno appellante spontaneamente decideva di acquistare l'unità immobiliare per cui è causa e di intestarla a . Controparte_1
La donazione indiretta ricorre proprio nell'ipotesi in cui il fine di liberalità, cioè lo scopo liberale di arricchire un'altra persona, non viene raggiunto attraverso il contratto di donazione, bensì attraverso negozi diversi.
Avendo pagato interamente il prezzo dell'immobile acquistato dall'appellata Parte_1 egli conseguiva, seppur indirettamente, il medesimo effetto della donazione, vale a dire l'arricchimento della beneficiaria a fronte di un suo correlato impoverimento. Tale acquisto, peraltro, veniva realizzato spontaneamente, nella consapevolezza di non esservi tenuto in virtù di un vincolo giuridico o extra giuridico, così integrando lo spirito di liberalità quale scopo tipico e costante del negozio.
La qualificazione giuridica in tal senso è confortata da elementi testuali e testimoniali.
Il primo elemento è costituito dall'art. 8 del rogito sottoscritto dalle parti, laddove evidenziava come si trattasse di “liberalità indiretta collegata ad atto concernente il trasferimento di diritti immobiliari assoggettato all'imposta di registro”.
pagina 5 di 12 L'unico significato, inequivocabile, attribuibile a tale inciso, è che ha inteso operare Parte_1 una liberalità indiretta in favore di (con le relative conseguenze in termini di imposta Controparte_1 di registro) non certo che si sia trattato di donazione indiretta per ragioni fiscali.
Ciò non può essere messo in dubbio, anche alla luce delle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, in particolare quella resa dal notaio Dott. . Persona_1
Nell'istruttoria testimoniale, infatti, il Notaio rogante ha confermato che l'operazione posta in essere con l'atto del 13 aprile 2017 era configurabile come una liberalità indiretta e la ragione per la quale ciò
è stato espressamente indicato nell'atto pubblico. Egli ha infatti riferito che l'immobile veniva intestato alla sola , ma pagato con assegni tratti dal conto corrente del cognato, e che Controparte_1 pertanto era doveroso per legge inserire nell'atto non solo le analitiche modalità di pagamento del prezzo, ma anche le ragioni di tale discrepanza. Egli ha inoltre aggiunto di essersi pertanto premurato di spiegare alle parti l'operazione, in termini di conseguenze ed implicazioni fiscali.
Alla luce del rogito e della testimonianza emerge quindi come le parti fossero consapevoli della natura liberale dell'operazione realizzata, essendo state per di più puntualmente informate delle conseguenze giuridiche e fiscali dell'atto.
Tanto premesso, se è vero che l'arricchimento di una parte e il correlato depauperamento dell'altro sono elementi tipici e costanti della donazione (anche indiretta) e che lo spirito di liberalità ne costituisce la causa, allora non è possibile sostenere che l'operazione sia priva di giustificazione causale.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, invero, nella donazione indiretta non difetta la giusta causa (la cui assenza invece è presupposto dell'azione ex art. 2041 c.c.), ma si realizza proprio attraverso la contestuale ricorrenza di un elemento oggettivo (depauperamento del donante e arricchimento del donatario) e soggettivo (lo spirito di liberalità del donante).
In definitiva, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza – come nella specie – di un atto di liberalità, seppur indiretto.
Per tutto quanto esposto, i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa non sono stati provati, ma anzi sono stati smentiti dalla qualificazione giuridica dell'operazione in termini di liberalità indiretta.
Quanto detto assorbe ogni ulteriore prospettazione dell'appellante, anche se – ad abundantiam – con riguardo all'azione di cui all'art. 2033 c.c., si osserva quanto segue.
Si ha pagamento dell'indebito quando un soggetto (solvens) paga un debito senza che tale pagamento sia dovuto;
in tal caso, egli ha diritto di ripetere ciò che ha pagato da chi ha ricevuto la prestazione
(accipiens). pagina 6 di 12 Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, “L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone
l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (in tal senso Cass. Civ., n. 3314/2020).
Nel caso in esame, l'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c. non può ritenersi esperibile, in quanto il pagamento effettuato non costituisce indebito oggettivo. L'unità immobiliare, invero, è stata consapevolmente intestata alla odierna appellata, come accertato in corso di causa, realizzando una operazione qualificabile come liberalità indiretta.
Il fondamento della ripetizione dell'indebito è il medesimo che sta alla base dell'istituto dell'arricchimento senza causa, in quanto risiede nel più generale principio immanente nell'ordinamento – di matrice causalistica – secondo il quale ogni spostamento patrimoniale deve avere una giustificazione causale.
Come sopra evidenziato, la donazione indiretta si sostanzia proprio nella volontà del donante di arricchire il donatario non mediante la diretta attribuzione di un bene, bensì attraverso l'attribuzione indiretta dello stesso, attraverso il denaro che serve all'acquisto dell'immobile, alienato da terzi e direttamente intestato al beneficiario. Si ribadisce allora come la causa sottesa all'operazione sia presente, mentre presupposto della condictio indebiti è che la restituzione debba effettuarsi in ragione di un pagamento non dovuto e perciò privo di causa.
Poiché l'azione richiede l'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens e il suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio, spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa che lo giustifichi.
In assenza di prova circa la natura indebita del pagamento, pertanto, l'azione ex art. 2033 c.c. non è configurabile.
3.2. Anche la domanda di revocazione della donazione indiretta per ingratitudine tra le parti risulta infondata.
Tale tipologia di revocazione, che opera nei casi tassativamente indicati dall'art. 801 c.c., riguarda ipotesi in cui il donatario abbia posto in essere comportamenti lesivi del decoro e dell'onore del donante o pregiudizievoli per il suo patrimonio.
L'odierno appellante pretende di desumere la revoca dall'esistenza di contenziosi penali tra le parti nelle more dei quali egli sarebbe stato costretto ad allontanarsi dalla propria abitazione per vivere in locazione altrove, oltre che dall'occupazione abusiva di alcune aree dell'immobile da parte della
Quest'ultima avrebbe posto in essere non meglio precisate azioni dirette a creare CP_1 pregiudizio e turbamento all'appellante, costretto a subire la condotta della cognata. pagina 7 di 12 Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità.
L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante, sicché la revoca per ingratitudine richiede un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “L'ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 del codice civile, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario” (tra le tante, da ultimo Cass. Civ. n. 32682/2024).
Oltre al fatto che il procedimento penale per il reato di truffa si è concluso con l'assoluzione di
, gli episodi allegati dall'appellante sono generici e comunque rimasti sforniti Controparte_1 di prova. Né d'altra parte gli stessi potrebbero assurgere a condotte tipiche integranti l'ingiuria grave nel senso richiesto dall'art. 801 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Le circostanze dedotte, che al più possono essere indicative di rapporti deteriorati tra le parti, non hanno manifestato all'esterno sentimenti di disistima e di irrispettosità verso il donante tali da suscitare ripugnanza nella coscienza collettiva.
3.3. Si rileva altresì l'infondatezza dell'azione di annullamento della liberalità per dolo ex art. 1439 c.c.
Il c.d. dolo determinante consiste in una serie di artifici o raggiri volti a trarre in inganno la controparte negoziale, inducendola a concludere un contratto che non intendeva stipulare.
In questa forma, il dolo è causa di annullamento del contratto e legittima il soggetto raggirato a richiedere il risarcimento del danno subito.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà. Non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (così Cass. Civ., n. 31731/2021).
pagina 8 di 12 A ciò si aggiunga che il dolo, per come delineato dalla norma di cui all'art. 1439 c.c., richiede che la relativa prova sia fornita con particolare rigore.
Sul punto, invece, l'appellante non ha dedotto né provato quali artifici o raggiri siano stati posti in essere da , né come gli stessi abbiano influito causalmente sulla volontà e, Controparte_1 quindi, sul consenso del disponente. A maggior ragione non si può parlare di falsa rappresentazione ovvero di caduta in errore del deceptus, atteso che la liberalità veniva eseguita con consapevolezza dell'atto e delle sue conseguenze.
3.4. Il Giudice di prime cure rigettava infine la richiesta di condanna a restituire quanto pagato dall'appellante all'Agenzia immobiliare, al Notaio ed alle maestranze per la ristrutturazione dell'immobile, da quantificarsi in € 50.000,00.
Preliminarmente si osserva ancora, come, in entrambi i gradi di giudizio, non sia stato qualificato esattamente il titolo per la refusione dell'importo.
Quanto alle spese per la mediazione e per il notaio, dal rogito del 13 aprile 2017 risulta dallo stesso rogito la consapevolezza e la volontà in capo a di effettuare il pagamento del Parte_1 prezzo dell'unità immobiliare intestata a , della mediazione immobiliare, oltre Controparte_1 che dell'onorario notarile e delle imposte.
Ciò risulta testualmente dall'art. 20 dell'atto di compravendita, laddove è appunto precisato che “Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico del signor . Per le Parte_1 spese di mediazione, vi è espressa previsione agli artt. 3 sub b) e 9 dell'atto.
Gli esborsi in parola, pertanto, erano finalizzati all'operazione complessiva di compravendita nell'ambito della quale si inseriva la liberalità indiretta a favore della CP_1
Oltre che per tabulas, a tale conclusione deve giungersi per logica.
Se è vero che le spese di mediazione e notarili si inseriscono e anzi trovano fonte nella stipula dell'atto, allora è evidente il nesso di strumentalità tra tali dazioni e l'operazione negoziale posta in essere. Il che implica che le stesse discendono dalla donazione indiretta realizzatasi mediante l'intestazione dell'immobile alla cognata.
Ne consegue che, per le medesime ragioni sopra esposte, l'azione non possa configurarsi né come ingiustificato arricchimento né come ripetizione dell'indebito.
È peraltro coerente con l'ipotesi della liberalità indiretta che l'appellante abbia pagato anche le spese di ristrutturazione dell'immobile.
Da quanto emerge in atti l'idea di era quella di acquistare un immobile in cui Parte_1 risiedere con la moglie e avere la possibilità di ospitare la suocera nell'appartamento posto al primo pagina 9 di 12 piano (insieme alla cognata, intestataria di tale appartamento, appunto), accollandosi le relative spese di acquisto e di ristrutturazione.
Quanto alle specifiche motivazioni sottese a tale operazione (se cioè se sia stata fatta per consentire il rilascio alla suocera del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con le figlie), l'assunto dell'attore è rimasto sfornito di prova, anche se da un lato non pare determinante (in quanto ciò non escluderebbe comunque la volontà liberale da parte del cognato); dall'altro è scarsamente credibile, posto che non si vede perché – allora – non abbia provveduto ad intestare l'appartamento Parte_1 alla propria moglie, per consentire alla suocera di operare con lei il ricongiungimento familiare. Appare in effetti senz'altro più credibile e logico l'assunto dell'appellata, la quale sostiene che il cognato le avrebbe intestato la casa perché lei potesse tenere con sé la madre, occupandosene, senza gravare l'attore della presenza della suocera nella propria abitazione. In ogni modo l'esito della vicenda non è noto, non essendo stato riferito dalle parti, neppure a livello di deduzioni e allegazioni, se in concreto la suocera si sia trasferita in Italia e da chi sia stata accudita.
Tanto premesso, e tornando alle fatture del cui pagamento si chiede la restituzione, non può che evidenziarsi la contestualità temporale tra l'atto di compravendita e l'emissione delle stesse, risalenti ai primi di maggio del 2017.
Le fatture allegate riguardavano l'intera unica operazione negoziale;
unicità dell'operazione di acquisto che si evinceva, altresì, dal contratto preliminare del 16 marzo 2017.
A ciò si aggiunga che, ad eccezione di una, le stesse erano intestate a che si Parte_1 faceva carico – ed è questa circostanza incontestata – del pagamento integrale delle opere.
Purtuttavia, la documentazione inerente alle fatture appare generica e non prova con esattezza su quali unità siano intervenuti i lavori né quale sia l'importo riferibile a ciascun immobile intestato alle parti.
A fronte di una mera allegazione, i lavori di ristrutturazione non sono stati documentati e specificati nel senso sopra descritto, e da tanto deriva l'impossibilità di fondare, nell'an e nel quantum, una richiesta di restituzione di somme – il cui titolo peraltro non è stato dettagliatamente dedotto con riguardo alle singole voci – correlate agli esborsi effettuati.
Nell'ambito del contesto sopra descritto, peraltro, l'attore oggi appellante non ha neppure specificamente dedotto le ragioni per le quali egli avrebbe provveduto al pagamento di tutti i lavori e tanto meno ha comprovato che ciò sia stato concordato con la cognata, previo accordo di restituzione.
Gravando sull'attore l'onere di comprovare i propri assunti, la domanda di restituzione non può che essere respinta.
4. Va invece accolto l'appello incidentale.
pagina 10 di 12 Vero è che la compensazione delle spese processuali è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve indicare esplicitamente in motivazione della sentenza (cfr. Cass. Civ. n.
1950/2022).
Secondo giurisprudenza consolidata, la locuzione “gravi ed eccezionali ragioni”, pur riconducibile nell'alveo delle c.d. “norme elastiche”, necessita di una giustificazione fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto.
In altri termini, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (tra le altre Cass. Civ. n. 41742/2021; Cass. Civ. n. 22310/2017).
Nella specie, non può ritenersi idonea e giustificata la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti disposta dalla sentenza di prime cure, motivata “in ragione del rapporto di parentela sussistente tra le stesse nonché dei peculiari rapporti affettivi che hanno dato luogo alla liberalità oggetto di causa”.
Il riferimento ai vincoli di parentela e ai rapporti affettivi costituisce infatti circostanza non correlata alla materia controversa. La motivazione posta a fondamento della pronuncia di compensazione appare generica e fondata su rapporti – peraltro difficilmente sondabili in questa sede – estranei alla questione decisa.
Né d'altra parte tali ragioni possono ritenersi gravi ed eccezionali e neppure analoghe alle due ipotesi codificate dall'art. 92, co. 2 c.p.c., nel senso richiesto dalla norma come interpretata alla luce della costante giurisprudenza, non ricorrendo l'ipotesi di novità della questione e di mutamento della giurisprudenza.
va quindi condannato a rifondere a le spese di lite del primo grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, sulla scorta dei valori medi dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (150.000 euro) per le attività difensive svolte.
5. Al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento dell'appello incidentale non può che seguire, in questo grado, l'applicazione del principio di soccombenza.
Anche tali spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
6- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis pagina 11 di 12 del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n. 23 del 24 gennaio 2023, pubblicata in data 25 gennaio 2023, Tribunale di Piacenza, condanna al pagamento, Parte_1 in favore di delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro Controparte_1
14.103,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3)condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Prima Civile
La Corte d'Appello di Bologna, riunita in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
dott. Giuseppe de Rosa Presidente dott.ssa Antonella Allegra Consigliere relatore dott. Rosario Lionello Rossino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con atto di citazione del 3 aprile 2023 – R.G. 617/2023,
TRA
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Sisto LO (C.F.
– P.E.C. – fax 0523/309871) e dell'Avv. C.F._2 Email_1
ES LO (C.F. – P.E.C. – fax C.F._3 Email_2
0523/309871), entrambi del Foro di Piacenza, con Studio legale in Piacenza, via Scalabrini n. 4, ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dei difensori.
Appellante
CONTRO
(C.F. , nata in [...] il 1° gennaio 1972, Controparte_1 C.F._4 residente in [...], con il patrocinio dell'Avv. Leone Astrua (C.F.
– P.E.C. – fax 0523/1651478) del Foro di C.F._5 Email_3
Piacenza, con Studio legale in Piacenza, via Gerolamo Illica n. 9, ed elettivamente domiciliata presso lo
Studio del difensore.
Appellata
pagina 1 di 12 Oggetto: impugnazione della sentenza n. 23 del 24 gennaio 2023, pubblicata in data 25 gennaio 2023,
Tribunale di Piacenza.
Conclusioni parte appellante
“In via principale condannare la sig.ra al pagamento, in favore del sig. , Parte_2 Parte_1 di un indennizzo dell'importo complessivo di €. 150.000,00 di cui €. 100.000,00 versati dal sig.
ai sensi dell'art. 1118 c.c. in forza di compravendita immobiliare a ministero Notaio Parte_1
del 13.04.2017 repertorio 10468 raccolta 6870 ed €. 50.000,00, quale somma versata Persona_1 per la ristrutturazione dell'immobile di , o quella maggiore o minore che risulterà in Parte_2 corso di causa in seguito a CTU volta ad accertare i costi sostenuti per le opere di ristrutturazione ed il maggior valore acquisto dall'unità immobiliare intestata alla signora e censita al NCEU del Pt_2
Comune di Piacenza al foglio - Fg 50, particella 631 sub 2 cat A/2 classe 3, consistenza 6 vani, rendita catastale € 387,34 per quanto attiene all'abitazione e Fg 50 particella 631 sub 9 categoria C/2 classe
4, consistenza mq 18 rendita catastale € 55,78 per quanto attiene al deposito autorimessa-magazzino.
In via subordinata dichiarare la revocazione della donazione indiretta per ingratitudine tra le parti
e contenuto nella compravendita immobiliare a ministero Notaio Parte_1 Parte_2
del 13.04.2017 repertorio 10468 raccolta 6870 e per l'effetto dichiarare: o Persona_1
l'inefficacia della trascrizione dei seguenti immobili in capo alla sig.ra , censita al Controparte_1
NCEU del Comune di Piacenza al foglio - Fg 50, particella 631 sub 2 cat A/2 classe 3, consistenza 6 vani, rendita catastale € 387,34 per quanto attiene all'abitazione e Fg 50 particella 631 sub 9 categoria C/2 classe 4, consistenza mq 18 rendita catastale € 55,78 per quanto attiene al deposito autorimessa-magazzino ed ordinare al Conservatore l'intestazione dei richiamati immobili in capo al sig. con manleva di ogni responsabilità in capo allo Stesso, o condannare Parte_1 [...]
alla restituzione della somma di € 100.000,00 oltre rivalutazione e interessi. Pt_2
In ulteriore subordine, dichiarare nulla la liberalità intervenuta tra il sig. e Parte_1 [...]
per vizio del consenso in forza di dolo ex art. 1427 o 1439 c.c. e per l'effetto o dichiarare Pt_2
l'inefficacia della trascrizione dei seguenti immobili in capo alla sig.ra : 1) Controparte_1
Abitazione - Censita al NCEU del Comune di Piacenza Fg 50, particella 631 sub 2 cat A/2 classe 3, consistenza 6 vani, rendita catastale € 387,34; 2) deposito autorimessa-magazzino - Censito al NCEU del Comune di Piacenza Fg 50 particella 631 sub 9 categoria C/2 classe 4, consistenza mq 18 rendita catastale € 55,78 ed ordinare al Conservatore l'intestazione dei richiamati immobili in capo al sig.
o con manleva di ogni responsabilità in capo allo Stesso, o condannare Parte_1 [...]
alla restituzione della somma di € 100.000,00 oltre rivalutazione e interessi, o condannare Pt_2
al risarcimento dei danni nella misura di €. 100.000,00 con rivalutazione e interessi. Parte_2
pagina 2 di 12 In estremo subordine condannare la signora a rifondere al sig. la somma Parte_2 Parte_1 da questi versata all'Agenzia Immobiliare, al Notaio ed alle maestranze per la ristrutturazione dell'immobile da quantificarsi in €. 50.000,00 o quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa.
Con vittoria di spese e compensi professionali oltre 15% forfettario IVA e CPA come per Legge.”
Conclusioni parte appellata
“Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate, in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
confermando l'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, trascritta in data 12.03.2019 presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Piacenza, ai nn. 3353 R.G. 2335 R.P;
Riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite,
e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA ed IVA”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
dinanzi al Tribunale di Piacenza chiedendo di condannare la convenuta al Controparte_1 pagamento di un indennizzo di € 150.000,00, pari al valore dell'immobile da lui acquistato ed intestato a quest'ultima; in subordine, di dichiarare la revocazione della donazione indiretta per ingratitudine, con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di € 100.000,00, oltre rivalutazione e interessi;
in ulteriore subordine, di dichiarare nulla la liberalità per vizio del consenso in forza di dolo ex artt. 1427 o 1439 c.c., con conseguente condanna della convenuta alla restituzione della somma di €100.000,00, oltre rivalutazione e interessi;
in estremo subordine, di condannare la convenuta a rifondere all'attore le somme pagate per la ristrutturazione dell'immobile, per il Notaio e per l'Agenzia immobiliare pari ad € 50.000,00.
Con comparsa si costituiva , la quale in via preliminare chiedeva di accertare Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per difetto di mediazione obbligatoria in materia di diritti reali e, nel merito, di rigettare tutte le domande avversarie in quanto infondate e comunque non provate, oltre alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
All'udienza del 25 giugno 2019, il Giudice rigettava l'eccezione di improcedibilità formulata dalla convenuta. Concessi i termini di legge e depositate le relative memorie, venivano ammessi alcuni capitoli di prova testimoniale ed i testi venivano escussi all'udienza del 17 dicembre 2021.
pagina 3 di 12 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 novembre 2022, il Giudice tratteneva la causa in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e di replica.
Con sentenza n. 23/2023 il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, rigettava le domande attoree, ordinava la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale e compensava integralmente le spese di lite tra le parti.
2. Con atto di citazione del 3 aprile 2023 proponeva appello il quale Parte_1 contestava il rigetto della domanda principale diretta ad ottenere la condanna di CP_1 al pagamento di un “indennizzo” pari ad € 150.000,00, di cui € 100.000,00 versati in forza della compravendita immobiliare ed € 50.000,00 corrisposti per la ristrutturazione dell'immobile, a tal fine qualificando la domanda ora come azione generale di arricchimento ora come azione di ripetizione dell'indebito. In subordine, l'appellante chiedeva che la donazione indiretta venisse revocata per ingratitudine della donataria e, in ulteriore subordine, che venisse dichiarata nulla per vizio del consenso in forza di dolo ex art. 1439 c.c. Infine, l'appellante lamentava l'assenza di motivazione nella sentenza di primo grado quanto alla domanda, formulata in estremo subordine, di rifusione delle somme corrisposte all'Agenzia immobiliare, al Notaio ed alle maestranze per la ristrutturazione dell'immobile.
Con comparsa del 21 luglio 2023 si costituiva in giudizio , la quale concludeva Controparte_1 per la reiezione delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, con conferma dell'ordine di cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale;
in accoglimento dell'appello incidentale, chiedeva che la sentenza venisse riformata in punto di compensazione delle spese di lite, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio.
All'udienza del 24 ottobre 2023 la causa veniva rinviata per decisione, con concessione dei termini massimi di cui all'art. 352 c.p.c. per le difese conclusive.
All'udienza del 17 giugno 2025 la causa veniva rinviata al 18 novembre 2025, disponendo la trattazione cartolare e concedendo termine per note sostitutive d'udienza fino alla medesima data, senza ulteriori termini per conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. L'appello è infondato e va rigettato.
3.1. I primi tre motivi si possono trattare congiuntamente, trattandosi di questione intimamente connesse l'una all'altra.
pagina 4 di 12 Il Giudice di prime cure correttamente ha rigettato la domanda principale in quanto infondata, ritenendo insussistenti i presupposti sia dell'azione generale di arricchimento che dell'azione di ripetizione dell'indebito, non avendo l'attore espressamente inquadrato normativamente la fattispecie.
Quanto alla prima, l'art. 2041 c.c., come noto, prevede che chi senza una giusta causa si arricchisce in danno di altri deve, nei limiti dell'arricchimento, indennizzare la parte depauperata della correlativa diminuzione patrimoniale.
L'azione presuppone che l'arricchimento e l'impoverimento siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice.
Secondo giurisprudenza consolidata anche di legittimità, “l'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro, che sia avvenuta senza giusta causa, sicché, qualora essa sia invece conseguenza di un contratto o di altro rapporto compiutamente regolato, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa" (tra le altre Cass. Civ., n.
15243/2018; Cass. Civ., n. 2312/2008). Con maggior impegno esplicativo, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha chiarito che non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa neppure
“qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale” (Cass. Civ. n. 14732/2018).
Orbene, nel caso di specie l'operazione realizzata mediante l'atto di compravendita configurava una liberalità indiretta, in quanto l'odierno appellante spontaneamente decideva di acquistare l'unità immobiliare per cui è causa e di intestarla a . Controparte_1
La donazione indiretta ricorre proprio nell'ipotesi in cui il fine di liberalità, cioè lo scopo liberale di arricchire un'altra persona, non viene raggiunto attraverso il contratto di donazione, bensì attraverso negozi diversi.
Avendo pagato interamente il prezzo dell'immobile acquistato dall'appellata Parte_1 egli conseguiva, seppur indirettamente, il medesimo effetto della donazione, vale a dire l'arricchimento della beneficiaria a fronte di un suo correlato impoverimento. Tale acquisto, peraltro, veniva realizzato spontaneamente, nella consapevolezza di non esservi tenuto in virtù di un vincolo giuridico o extra giuridico, così integrando lo spirito di liberalità quale scopo tipico e costante del negozio.
La qualificazione giuridica in tal senso è confortata da elementi testuali e testimoniali.
Il primo elemento è costituito dall'art. 8 del rogito sottoscritto dalle parti, laddove evidenziava come si trattasse di “liberalità indiretta collegata ad atto concernente il trasferimento di diritti immobiliari assoggettato all'imposta di registro”.
pagina 5 di 12 L'unico significato, inequivocabile, attribuibile a tale inciso, è che ha inteso operare Parte_1 una liberalità indiretta in favore di (con le relative conseguenze in termini di imposta Controparte_1 di registro) non certo che si sia trattato di donazione indiretta per ragioni fiscali.
Ciò non può essere messo in dubbio, anche alla luce delle testimonianze assunte nel giudizio di primo grado, in particolare quella resa dal notaio Dott. . Persona_1
Nell'istruttoria testimoniale, infatti, il Notaio rogante ha confermato che l'operazione posta in essere con l'atto del 13 aprile 2017 era configurabile come una liberalità indiretta e la ragione per la quale ciò
è stato espressamente indicato nell'atto pubblico. Egli ha infatti riferito che l'immobile veniva intestato alla sola , ma pagato con assegni tratti dal conto corrente del cognato, e che Controparte_1 pertanto era doveroso per legge inserire nell'atto non solo le analitiche modalità di pagamento del prezzo, ma anche le ragioni di tale discrepanza. Egli ha inoltre aggiunto di essersi pertanto premurato di spiegare alle parti l'operazione, in termini di conseguenze ed implicazioni fiscali.
Alla luce del rogito e della testimonianza emerge quindi come le parti fossero consapevoli della natura liberale dell'operazione realizzata, essendo state per di più puntualmente informate delle conseguenze giuridiche e fiscali dell'atto.
Tanto premesso, se è vero che l'arricchimento di una parte e il correlato depauperamento dell'altro sono elementi tipici e costanti della donazione (anche indiretta) e che lo spirito di liberalità ne costituisce la causa, allora non è possibile sostenere che l'operazione sia priva di giustificazione causale.
Contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, invero, nella donazione indiretta non difetta la giusta causa (la cui assenza invece è presupposto dell'azione ex art. 2041 c.c.), ma si realizza proprio attraverso la contestuale ricorrenza di un elemento oggettivo (depauperamento del donante e arricchimento del donatario) e soggettivo (lo spirito di liberalità del donante).
In definitiva, non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza – come nella specie – di un atto di liberalità, seppur indiretto.
Per tutto quanto esposto, i presupposti dell'azione di arricchimento senza causa non sono stati provati, ma anzi sono stati smentiti dalla qualificazione giuridica dell'operazione in termini di liberalità indiretta.
Quanto detto assorbe ogni ulteriore prospettazione dell'appellante, anche se – ad abundantiam – con riguardo all'azione di cui all'art. 2033 c.c., si osserva quanto segue.
Si ha pagamento dell'indebito quando un soggetto (solvens) paga un debito senza che tale pagamento sia dovuto;
in tal caso, egli ha diritto di ripetere ciò che ha pagato da chi ha ricevuto la prestazione
(accipiens). pagina 6 di 12 Secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, “L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone
l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta, derivante dall'assenza originaria di un titolo negoziale che la giustifichi o dal suo successivo venir meno a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (in tal senso Cass. Civ., n. 3314/2020).
Nel caso in esame, l'azione ai sensi dell'art. 2033 c.c. non può ritenersi esperibile, in quanto il pagamento effettuato non costituisce indebito oggettivo. L'unità immobiliare, invero, è stata consapevolmente intestata alla odierna appellata, come accertato in corso di causa, realizzando una operazione qualificabile come liberalità indiretta.
Il fondamento della ripetizione dell'indebito è il medesimo che sta alla base dell'istituto dell'arricchimento senza causa, in quanto risiede nel più generale principio immanente nell'ordinamento – di matrice causalistica – secondo il quale ogni spostamento patrimoniale deve avere una giustificazione causale.
Come sopra evidenziato, la donazione indiretta si sostanzia proprio nella volontà del donante di arricchire il donatario non mediante la diretta attribuzione di un bene, bensì attraverso l'attribuzione indiretta dello stesso, attraverso il denaro che serve all'acquisto dell'immobile, alienato da terzi e direttamente intestato al beneficiario. Si ribadisce allora come la causa sottesa all'operazione sia presente, mentre presupposto della condictio indebiti è che la restituzione debba effettuarsi in ragione di un pagamento non dovuto e perciò privo di causa.
Poiché l'azione richiede l'avvenuta esecuzione di una prestazione da parte del solvens e il suo carattere non dovuto in ragione della invalidità o dell'inesistenza del vincolo obbligatorio, spetta a chi agisce in ripetizione dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia l'assenza di una causa che lo giustifichi.
In assenza di prova circa la natura indebita del pagamento, pertanto, l'azione ex art. 2033 c.c. non è configurabile.
3.2. Anche la domanda di revocazione della donazione indiretta per ingratitudine tra le parti risulta infondata.
Tale tipologia di revocazione, che opera nei casi tassativamente indicati dall'art. 801 c.c., riguarda ipotesi in cui il donatario abbia posto in essere comportamenti lesivi del decoro e dell'onore del donante o pregiudizievoli per il suo patrimonio.
L'odierno appellante pretende di desumere la revoca dall'esistenza di contenziosi penali tra le parti nelle more dei quali egli sarebbe stato costretto ad allontanarsi dalla propria abitazione per vivere in locazione altrove, oltre che dall'occupazione abusiva di alcune aree dell'immobile da parte della
Quest'ultima avrebbe posto in essere non meglio precisate azioni dirette a creare CP_1 pregiudizio e turbamento all'appellante, costretto a subire la condotta della cognata. pagina 7 di 12 Ai fini della revoca di una donazione per ingratitudine, l'ingiuria grave deve manifestarsi con un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare di rispetto alla sua dignità.
L'ingiuria deve essere espressione di un'avversione profonda e radicata verso il donante, sicché la revoca per ingratitudine richiede un comportamento che susciti la ripugnanza della coscienza sociale.
La Suprema Corte ha al riguardo chiarito che “L'ingiuria grave richiesta, ex articolo 801 del codice civile, quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, pur mutuando dal diritto penale la sua natura di offesa all'onore ed al decoro della persona, si caratterizza per la manifestazione esteriorizzata, ossia resa palese ai terzi, mediante il comportamento del donatario, di un durevole sentimento di disistima delle qualità morali e di irrispettosità della dignità del donante, contrastanti con il senso di riconoscenza che, secondo la coscienza comune, aperta ai mutamenti dei costumi sociali, dovrebbero invece improntarne l'atteggiamento. Peraltro, in presenza di tali presupposti, resta indifferente la legittimità del comportamento del donatario” (tra le tante, da ultimo Cass. Civ. n. 32682/2024).
Oltre al fatto che il procedimento penale per il reato di truffa si è concluso con l'assoluzione di
, gli episodi allegati dall'appellante sono generici e comunque rimasti sforniti Controparte_1 di prova. Né d'altra parte gli stessi potrebbero assurgere a condotte tipiche integranti l'ingiuria grave nel senso richiesto dall'art. 801 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.
Le circostanze dedotte, che al più possono essere indicative di rapporti deteriorati tra le parti, non hanno manifestato all'esterno sentimenti di disistima e di irrispettosità verso il donante tali da suscitare ripugnanza nella coscienza collettiva.
3.3. Si rileva altresì l'infondatezza dell'azione di annullamento della liberalità per dolo ex art. 1439 c.c.
Il c.d. dolo determinante consiste in una serie di artifici o raggiri volti a trarre in inganno la controparte negoziale, inducendola a concludere un contratto che non intendeva stipulare.
In questa forma, il dolo è causa di annullamento del contratto e legittima il soggetto raggirato a richiedere il risarcimento del danno subito.
Sul punto, la Suprema Corte ha statuito che “Il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel “deceptus” una rappresentazione alterata della realtà. Non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima” (così Cass. Civ., n. 31731/2021).
pagina 8 di 12 A ciò si aggiunga che il dolo, per come delineato dalla norma di cui all'art. 1439 c.c., richiede che la relativa prova sia fornita con particolare rigore.
Sul punto, invece, l'appellante non ha dedotto né provato quali artifici o raggiri siano stati posti in essere da , né come gli stessi abbiano influito causalmente sulla volontà e, Controparte_1 quindi, sul consenso del disponente. A maggior ragione non si può parlare di falsa rappresentazione ovvero di caduta in errore del deceptus, atteso che la liberalità veniva eseguita con consapevolezza dell'atto e delle sue conseguenze.
3.4. Il Giudice di prime cure rigettava infine la richiesta di condanna a restituire quanto pagato dall'appellante all'Agenzia immobiliare, al Notaio ed alle maestranze per la ristrutturazione dell'immobile, da quantificarsi in € 50.000,00.
Preliminarmente si osserva ancora, come, in entrambi i gradi di giudizio, non sia stato qualificato esattamente il titolo per la refusione dell'importo.
Quanto alle spese per la mediazione e per il notaio, dal rogito del 13 aprile 2017 risulta dallo stesso rogito la consapevolezza e la volontà in capo a di effettuare il pagamento del Parte_1 prezzo dell'unità immobiliare intestata a , della mediazione immobiliare, oltre Controparte_1 che dell'onorario notarile e delle imposte.
Ciò risulta testualmente dall'art. 20 dell'atto di compravendita, laddove è appunto precisato che “Le spese del presente atto e sue conseguenziali sono a carico del signor . Per le Parte_1 spese di mediazione, vi è espressa previsione agli artt. 3 sub b) e 9 dell'atto.
Gli esborsi in parola, pertanto, erano finalizzati all'operazione complessiva di compravendita nell'ambito della quale si inseriva la liberalità indiretta a favore della CP_1
Oltre che per tabulas, a tale conclusione deve giungersi per logica.
Se è vero che le spese di mediazione e notarili si inseriscono e anzi trovano fonte nella stipula dell'atto, allora è evidente il nesso di strumentalità tra tali dazioni e l'operazione negoziale posta in essere. Il che implica che le stesse discendono dalla donazione indiretta realizzatasi mediante l'intestazione dell'immobile alla cognata.
Ne consegue che, per le medesime ragioni sopra esposte, l'azione non possa configurarsi né come ingiustificato arricchimento né come ripetizione dell'indebito.
È peraltro coerente con l'ipotesi della liberalità indiretta che l'appellante abbia pagato anche le spese di ristrutturazione dell'immobile.
Da quanto emerge in atti l'idea di era quella di acquistare un immobile in cui Parte_1 risiedere con la moglie e avere la possibilità di ospitare la suocera nell'appartamento posto al primo pagina 9 di 12 piano (insieme alla cognata, intestataria di tale appartamento, appunto), accollandosi le relative spese di acquisto e di ristrutturazione.
Quanto alle specifiche motivazioni sottese a tale operazione (se cioè se sia stata fatta per consentire il rilascio alla suocera del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare con le figlie), l'assunto dell'attore è rimasto sfornito di prova, anche se da un lato non pare determinante (in quanto ciò non escluderebbe comunque la volontà liberale da parte del cognato); dall'altro è scarsamente credibile, posto che non si vede perché – allora – non abbia provveduto ad intestare l'appartamento Parte_1 alla propria moglie, per consentire alla suocera di operare con lei il ricongiungimento familiare. Appare in effetti senz'altro più credibile e logico l'assunto dell'appellata, la quale sostiene che il cognato le avrebbe intestato la casa perché lei potesse tenere con sé la madre, occupandosene, senza gravare l'attore della presenza della suocera nella propria abitazione. In ogni modo l'esito della vicenda non è noto, non essendo stato riferito dalle parti, neppure a livello di deduzioni e allegazioni, se in concreto la suocera si sia trasferita in Italia e da chi sia stata accudita.
Tanto premesso, e tornando alle fatture del cui pagamento si chiede la restituzione, non può che evidenziarsi la contestualità temporale tra l'atto di compravendita e l'emissione delle stesse, risalenti ai primi di maggio del 2017.
Le fatture allegate riguardavano l'intera unica operazione negoziale;
unicità dell'operazione di acquisto che si evinceva, altresì, dal contratto preliminare del 16 marzo 2017.
A ciò si aggiunga che, ad eccezione di una, le stesse erano intestate a che si Parte_1 faceva carico – ed è questa circostanza incontestata – del pagamento integrale delle opere.
Purtuttavia, la documentazione inerente alle fatture appare generica e non prova con esattezza su quali unità siano intervenuti i lavori né quale sia l'importo riferibile a ciascun immobile intestato alle parti.
A fronte di una mera allegazione, i lavori di ristrutturazione non sono stati documentati e specificati nel senso sopra descritto, e da tanto deriva l'impossibilità di fondare, nell'an e nel quantum, una richiesta di restituzione di somme – il cui titolo peraltro non è stato dettagliatamente dedotto con riguardo alle singole voci – correlate agli esborsi effettuati.
Nell'ambito del contesto sopra descritto, peraltro, l'attore oggi appellante non ha neppure specificamente dedotto le ragioni per le quali egli avrebbe provveduto al pagamento di tutti i lavori e tanto meno ha comprovato che ciò sia stato concordato con la cognata, previo accordo di restituzione.
Gravando sull'attore l'onere di comprovare i propri assunti, la domanda di restituzione non può che essere respinta.
4. Va invece accolto l'appello incidentale.
pagina 10 di 12 Vero è che la compensazione delle spese processuali è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni, che il giudice deve indicare esplicitamente in motivazione della sentenza (cfr. Cass. Civ. n.
1950/2022).
Secondo giurisprudenza consolidata, la locuzione “gravi ed eccezionali ragioni”, pur riconducibile nell'alveo delle c.d. “norme elastiche”, necessita di una giustificazione fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto.
In altri termini, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (tra le altre Cass. Civ. n. 41742/2021; Cass. Civ. n. 22310/2017).
Nella specie, non può ritenersi idonea e giustificata la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti disposta dalla sentenza di prime cure, motivata “in ragione del rapporto di parentela sussistente tra le stesse nonché dei peculiari rapporti affettivi che hanno dato luogo alla liberalità oggetto di causa”.
Il riferimento ai vincoli di parentela e ai rapporti affettivi costituisce infatti circostanza non correlata alla materia controversa. La motivazione posta a fondamento della pronuncia di compensazione appare generica e fondata su rapporti – peraltro difficilmente sondabili in questa sede – estranei alla questione decisa.
Né d'altra parte tali ragioni possono ritenersi gravi ed eccezionali e neppure analoghe alle due ipotesi codificate dall'art. 92, co. 2 c.p.c., nel senso richiesto dalla norma come interpretata alla luce della costante giurisprudenza, non ricorrendo l'ipotesi di novità della questione e di mutamento della giurisprudenza.
va quindi condannato a rifondere a le spese di lite del primo grado Parte_1 Controparte_1 di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del DM 147/2022, oggi in vigore, sulla scorta dei valori medi dello scaglione di riferimento in relazione al valore della controversia (150.000 euro) per le attività difensive svolte.
5. Al rigetto dell'appello principale e all'accoglimento dell'appello incidentale non può che seguire, in questo grado, l'applicazione del principio di soccombenza.
Anche tali spese sono liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, oggi in vigore, secondo lo scaglione di riferimento, considerata l'attività effettivamente svolta.
6- Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per l'appello, a norma dell'art. 13, comma 1 bis pagina 11 di 12 del DPR suddetto (Cass. civ. S.U. n. 23535 del 20.09.2019; Cass. civ. S.U. 4315 del 20.04.2020
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bologna, Sezione I^ Civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1
2) accoglie l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza n. 23 del 24 gennaio 2023, pubblicata in data 25 gennaio 2023, Tribunale di Piacenza, condanna al pagamento, Parte_1 in favore di delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in complessivi euro Controparte_1
14.103,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
3)condanna a rifondere a le spese di lite del presente grado, che Parte_1 Controparte_1 liquida in complessivi euro 9.991,00, oltre spese generali ed accessori di legge;
4) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma dell'art. 13, comma 1 bis del DPR citato.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 21 novembre 2025
Il Consigliere estensore dott. Antonella Allegra
Il Presidente
Dott. Giuseppe De Rosa
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