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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 17/11/2025, n. 3213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3213 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 340 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
, quale erede di (C.F. ), Parte_1 Persona_1 C.F._1
, quale erede di (C.F. ), Parte_2 Persona_1 C.F._2
, quale erede di (C.F. Parte_3 Persona_1
), , quale erede di (C.F. C.F._3 Parte_4 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. NARDONE ANTONIO, elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
LD NI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2201/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
30/12/2024 e non notificata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1.- annullare e/o riformare la sentenza n. 2201/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, pubblicata il 30 dicembre 2024
2.- per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nell'interesse del Sig. in Persona_1
primo grado e qui integralmente riproposte, così come dinanzi già riportate, e dunque:
• condannare la Signora [C.F. ; nata a [...] C.F._5
Napoli il 13 aprile 1955 e residente in [...]], in ragione di tutto quanto esposto sopra, a pagare oltre interessi di legge al signor
[...]
la somma di € 350.585,60, in qualità di cofideiussore per le garanzie prestate Per_1 nell'interesse della in favore delle banche che hanno finanziato la società nel Parte_5 periodo di operatività della stessa.
• Condannare la Signora al pagamento delle spese e delle Controparte_1 competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese forfetarie generali, IVA e CPA come per legge.
3.- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA
e compreso il rimborso forfetario delle spese generali.”
Per parte appellata
“- rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre I.V.A. e
C. P. A., con distrazione delle spese ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto difensore per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione ex art.
15 L.P.”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 10.01.2024
[...]
conveniva in giudizio chiedendo che fosse condannata al pagamento Per_1 Controparte_1 nei suoi confronti della somma di euro 350.585,60.
Esponeva che dal 2006 al 2018 e al fine di garantire Persona_1 Controparte_1
l'esposizione debitoria di all'interno della quale gli stessi rivestivano la Parte_5 qualità di soci, si erano entrambi costituiti fideiussori solidali in favore di Banca Nazionale del
Lavoro s.p.a., e Banca Popolare di Milano. Controparte_2
Deduceva che da marzo 2018 a settembre 2019 , in qualità di cofideiussore, Persona_1 aveva effettuato una serie di versamenti sul conto di per la somma Parte_5 complessiva di euro 701.171,20, al fine di ridurre l'indebitamento della società nei confronti degli istituti bancari, consentendo alla società di poter pagare le rate relative ai finanziamenti accesi.
Ciò premesso, esercitava, ai sensi dell'art. 1954 c.c., il proprio diritto di regresso nei confronti della cogarante nella misura della metà delle somme dallo stesso versate Controparte_1 nell'interesse della società nella misura di euro 350.585,60.
2. Con comparsa di risposta si costituiva deducendo che nel febbraio 2018 Controparte_1 la stessa aveva presentato ricorso ex art. 810, c. 4, c.p.c. proponendo azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti di nella sua qualità, oltre che di socio, di Persona_1 amministratore unico della società. Evidenziava che all'esito di tale giudizio, definito con lodo arbitrale in data 11.09.2019, successivamente dichiarato esecutivo, era stata accertata la responsabilità di e dichiarata la sua condanna al pagamento nei confronti di Persona_1 della somma di euro 6.470.528,50. Precisava che erano state in parte Parte_5 dichiarate inammissibili e in parte respinte nel merito le eccezioni di compensazione avanzate dal ricorrente per tutti gli esborsi che egli sosteneva di aver effettuato nell'interesse della società, comprendenti, tra gli altri, quelli effettuati da marzo 2018 a settembre 2019, non risultandone fornita la prova.
3 3. Con note scritte depositate in data 05.04.2024 il ricorrente contestava la rilevanza del giudizio arbitrale rispetto al procedimento pendente davanti al Tribunale di Treviso in quanto afferente ai diversi rapporti tra l'amministratore unico e la società e negava che i crediti esaminati in tale giudizio fossero i medesimi per i quali agiva in questa sede.
4. Con la sentenza n. 2201/2024 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda del ricorrente, condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente.
Il Giudice di prime cure constatava che l'accertamento compiuto in sede arbitrale non aveva rilievo nell'ambito del giudizio in essere, avendo il ricorrente prodotto gli estratti conto della società e fornito la prova dei versamenti dallo stesso effettuati.
Tuttavia, rilevava che alcuni pagamenti, recando causali che esplicitavano la finalità del finanziamento nella qualità di socio, dovevano necessariamente escludersi dal computo dei versamenti effettuati a titolo di garanzia.
Quanto agli altri, recanti diciture che facevano riferimento a pagamenti eseguiti effettivamente nella qualità di cofideiussore con riserva di regresso, il Tribunale riteneva di non poter attribuire valore probatorio esclusivamente dichiarazioni unilaterali provenienti dal medesimo soggetto interessato. Osservava, altresì, che nella nota integrativa al bilancio del 31.12.2018 vi era scritto che “i finanziamenti effettuati nel corso del 2018 sono stati effettuati dal solo socio Per_1
e sono serviti per estinguere o ridurre debiti verso banche e fornitori” e che per la prima
[...] volta compariva in bilancio la voce “debiti verso soci per finanziamenti” pari ad euro
560.414,00. Parimenti riscontrava che dalla nota integrativa al bilancio del 31.12.2019 emergeva che a fronte della riduzione dell'esposizione debitoria verso le banche corrispondeva un aumento dell'esposizione debitoria verso i soci pari ad euro 941.782,00.
Pertanto, il Tribunale di Treviso riteneva che i versamenti effettuati dal ricorrente nei conti corrente della società dovessero considerarsi quali finanziamenti concessi nella sua qualità di socio della stessa, rispetto ai quali egli aveva maturato un credito restitutorio nei confronti di con ciò escludendosi in capo ad la titolarità di un diritto di Parte_5 Persona_1 regresso sia nei confronti della società debitrice sia, ai sensi dell'art. 1954 c.c., nei confronti della cogarante resistente Controparte_1
4 Il giudizio di appello
5. Con atto di appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi di , hanno impugnato la predetta sentenza sulla base del
[...] Persona_1 seguente unico motivo di appello.
5.1 Con l'unico motivo di appello gli appellanti hanno criticato la valutazione effettuata dal
Giudice di prime cure rispetto alla documentazione prodotta dal ricorrente e alla valenza della stessa.
Hanno premesso, innanzitutto, che la domanda da loro formulata ha ad oggetto esclusivamente i versamenti effettuati da in qualità di cofideiussore e non tutti gli altri. Persona_1
Hanno sostenuto che tali accrediti sui conti della società, in prossimità della scadenza delle rate relative ai finanziamenti accesi e di importo pari alle stesse, avevano lo scopo di costituire l'esatta provvista oggetto di addebito da parte delle banche, precisando che tale operazione non rappresentava l'esecuzione di un finanziamento da parte del socio, ma lo strumento tecnico e contabile di più immediato e diretto utilizzo della garanzia fideiussoria sottoscritta.
Hanno evidenziato, infatti, che dalle causali dei versamenti emergeva che Persona_1 agiva nella veste di cofideiussore, specificando il più delle volte che si sarebbe riservato di azionare il proprio diritto di regresso.
Quanto ai bilanci di esercizio, gli appellanti hanno rilevato che l'esistenza della voce “debiti verso soci per finanziamenti” non può essere considerata indicativa dell'effettiva causa alla base dei versamenti effettuati da , essendo tale nomenclatura il risultato di una Persona_1 tecnica redazionale semplificata, sintetica e non analitica, non in grado di rappresentare la circostanza che questi fosse, oltre che socio e legale rappresentante della società, anche garante della stessa.
Secondo gli appellanti, dunque, la causa dei versamenti effettuati sui conti della società doveva essere individuata sulla base dell'analisi degli intenti e delle finalità sottese dietro a tale operazione, nonché del contesto in cui questa era stata attuata.
Hanno, poi, precisato che i versamenti venivano effettuati sul conto della società quale modalità tecnica di adempimento delle obbligazioni fideiussorie allo scopo di evitare che la società
5 debitrice principale potesse essere messa in mora o subire azioni di recupero coattivo, oppure che, a fronte dell'inadempimento della stessa, le banche potessero rivalersi nei confronti dei garanti.
6. Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha riproposto le difese già Controparte_1 formulate nel primo grado di giudizio chiedendo che fosse dichiarato inammissibile e comunque rigettato, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, previa anticipazione dell'udienza e sostituzione del relatore designato e previo deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione.
8.1 Il motivo di impugnazione è infondato.
Occorre precisare che la fideiussione di cui all'art. 1936 c.c. è un contratto consensuale ad effetti obbligatori stipulato tra fideiussore e creditore. Dunque, è un contratto bilaterale e non trilaterale, in quanto il debitore garantito vi è estraneo.
Tale garanzia si contraddistingue per la sua accessorietà: essa esiste in quanto esiste il debito garantito. L'art. 1939 c.c. stabilisce che la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, con la conseguenza che il fideiussore può opporre al creditore le stesse eccezioni che avrebbe potuto sollevargli il debitore principale (art. 1945 c.c.). Inoltre, la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose dell'obbligazione principale (art. 1941 c.c.).
L'accessorietà viene meno, però, in alcune ipotesi particolari in virtù di clausole inserite dalle parti all'interno del contratto, quale la clausola di garanzia a prima richiesta, che possono sostanziarsi nel cd. contratto autonomo di garanzia. In quest'ultimo caso l'autonomia del rapporto di garanzia dal rapporto di valuta prevale sul principio di accessorietà. La Corte di
Cassazione ha recentemente chiarito che la clausola che impone al fideiussore il pagamento “a
6 semplice richiesta scritta” non identifica di per sé il contratto autonomo di garanzia (Cass. n.
31105/2024). Vale, invece, di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta scritta” e “senza eccezioni” (Cass. n. 14704/2025).
L'art. 1944 c.c. stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, ma che le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale.
L'art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore è liberato dalla sua obbligazione se entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione il creditore non ha proposto e continuato le sue istanze contro il debitore principale.
Tutto il sistema della garanzia fideiussoria prevede che il pagamento del debito avvenga da parte del fideiussore nei confronti del creditore principale, con i vincoli e i limiti di accessorietà rispetto al debito del debitore principale e con oneri a carico del creditore per non perdere la garanzia ricevuta.
Nel caso in esame i contratti di fideiussione depositati (doc. 1, 3, 4, 6 e 8 del fascicolo di parte ricorrente) configurano la tipologia della fideiussione (e non del contratto autonomo di garanzia), non contendo la clausola “senza eccezioni” ma solo quella: “a semplice richiesta scritta”.
Prevedono solo eccezioni o deroghe all'operatività dell'art. 1957 c.c., posto che in alcuni il suddetto articolo viene derogato e, in altri, viene prorogata la durata della possibilità di escussione del debitore principale da sei mesi a trentasei mesi.
Ciò premesso, nel caso di specie, la questione dirimente consiste nel verificare se i pagamenti effettuati da configurano pagamenti eseguiti quale fideiussore, unica ipotesi Persona_1 in cui il predetto vanta un diritto di regresso nei confronti degli altri fideiussori.
Orbene, così come risulta dalla documentazione prodotta, si osserva che i versamenti effettuati sono sempre stati destinati alla debitrice di cui il era socio e Parte_5 Per_1 amministratore unico e mai sono consistiti in pagamenti effettuati alle banche creditrici. Gli stessi appellanti, eredi di , hanno dichiarato nel proprio atto di citazione in Persona_1 appello che il medesimo aveva provveduto, di volta in volta, a costituire l'esatta provvista che
7 sarebbe stata a breve scadenza oggetto di addebito da parte delle banche, onde evitare che la società debitrice potesse essere messa in mora o subire azioni di recupero coattivo. Tuttavia, deve ritenersi che tali azioni esulino dagli obblighi posti a carico del fideiussore, il quale ha il dovere di garantire l'obbligazione del debitore principale inadempiente eseguendo la prestazione oggetto di garanzia direttamente in favore del creditore, unico e solo soggetto con il quale egli ha stipulato il contratto di fideiussione.
Inoltre, la circostanza che abbia effettuato i versamenti nei conti corrente Persona_1 della società in data antecedente prossima alla scadenza delle rate relative ai finanziamenti accesi e, pertanto, prima che tali pagamenti divenissero esigibili, quando ancora non può configurarsi un inadempimento da parte del debitore principale e, conseguentemente, non può ancora reputarsi il creditore legittimato a pretendere la prestazione garantita dal fideiussore, stride con l'asserito esercizio del pagamento nella qualità di fideiussore. Oltretutto, nel caso in esame,
ha sempre agito spontaneamente, senza aver ricevuto alcuna richiesta, né Persona_1 scritta né verbale, da parte delle banche creditrici, avendo queste sempre trovato tempestiva soddisfazione dei loro crediti da parte della società debitrice con le somme disponibili nel conto corrente, comprensive di quelle versate da . Persona_1
Non può, poi, attribuirsi rilievo alla circostanza dedotta dagli appellanti relativa al fatto che all'interno delle causali dei bonifici disposti in favore della società avesse, Persona_1 per circa la metà delle somme versate, fatto riferimento alla propria posizione di cofideiussore con riserva del diritto di regresso, perché tali dichiarazioni unilaterali, provenienti dal soggetto direttamente interessato, erano destinate esclusivamente a e non alla cogarante Parte_5
. Pertanto, a quest'ultima non può imputarsi un eventuale tacito assenso di fronte Controparte_1
a tali dichiarazioni rese, di cui la stessa non aveva conoscenza, avendone preso atto soltanto a posteriori. Dunque, non può attribuirsi alcun valore probatorio alle dichiarazioni contenute nelle causali dei bonifici, conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale.
Ancora, va osservato che la corrispondenza tra i versamenti effettuati e l'incremento dell'esposizione debitoria della società nei confronti dei soci, sconfessa la Parte_5 prospettazione della parte ricorrente di aver effettuato dei pagamenti quale fideiussore. Peraltro,
8 anche a voler ammettere che la tecnica redazionale semplificata delle scritture contabili non sempre consenta di cogliere alcune dinamiche patrimoniali tra i soci, alla luce delle plurime considerazioni svolte circa le modalità con le quali sono stati effettuati i versamenti nei conti della società e alle tempistiche degli stessi, nonché conformemente allo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato dagli appellanti che sollecita un'analisi proprio delle concrete modalità di attuazione del rapporto, questa Corte ritiene che la condotta tenuta da
[...]
configuri quella del socio finanziatore, con la conseguenza che lo stesso dovrebbe, Per_1 semmai, ritenersi titolare di un credito restitutorio esclusivamente nei confronti di Parte_5
mentre nulla può pretendere a tale titolo di regresso da parte del cofideiussore dei contratti
[...] di mutuo e finanziamenti stipulati dalla e garantiti dal e dalla Parte_6 Per_1
CP_1
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettato l'appello proposto e confermata l'impugnata sentenza.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico degli appellanti soccombenti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori minimi delle controversie del valore del disputatum - in ragione della limitata attività difensiva espletata dalla parte appellata, anche tenuto conto che la fase decisionale è stata svolta ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito di brevissima nota conclusiva - ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante , , Parte_1 Parte_2 Per_1
9 E al pagamento a favore della parte appellata Pt_3 Parte_4
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro Controparte_1
7.120,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. LD NI, che si è dichiarata antistatario.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle parti appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott. Caterina Passarelli Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. Raffaella Marzocca Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 340 del Ruolo Generale dell'anno 2025
TRA
, quale erede di (C.F. ), Parte_1 Persona_1 C.F._1
, quale erede di (C.F. ), Parte_2 Persona_1 C.F._2
, quale erede di (C.F. Parte_3 Persona_1
), , quale erede di (C.F. C.F._3 Parte_4 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. NARDONE ANTONIO, elettivamente C.F._4 domiciliati presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._5
LD NI, elettivamente domiciliata presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellata
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2201/2024 del Tribunale di Treviso pubblicata in data
30/12/2024 e non notificata.
CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita:
1.- annullare e/o riformare la sentenza n. 2201/2024 emessa dal Tribunale di Treviso, pubblicata il 30 dicembre 2024
2.- per l'effetto, accogliere le conclusioni spiegate nell'interesse del Sig. in Persona_1
primo grado e qui integralmente riproposte, così come dinanzi già riportate, e dunque:
• condannare la Signora [C.F. ; nata a [...] C.F._5
Napoli il 13 aprile 1955 e residente in [...]], in ragione di tutto quanto esposto sopra, a pagare oltre interessi di legge al signor
[...]
la somma di € 350.585,60, in qualità di cofideiussore per le garanzie prestate Per_1 nell'interesse della in favore delle banche che hanno finanziato la società nel Parte_5 periodo di operatività della stessa.
• Condannare la Signora al pagamento delle spese e delle Controparte_1 competenze di entrambi i gradi del giudizio, oltre spese forfetarie generali, IVA e CPA come per legge.
3.- con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, compresi i rimborsi IVA e CPA
e compreso il rimborso forfetario delle spese generali.”
Per parte appellata
“- rigettare le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto;
- condannare il ricorrente al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio oltre I.V.A. e
C. P. A., con distrazione delle spese ex art. 93 C.P.C. in favore del sottoscritto difensore per aver fatto anticipo di spese e non riscosso gli onorari da liquidare con la maggiorazione ex art.
15 L.P.”
2 FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato in data 10.01.2024
[...]
conveniva in giudizio chiedendo che fosse condannata al pagamento Per_1 Controparte_1 nei suoi confronti della somma di euro 350.585,60.
Esponeva che dal 2006 al 2018 e al fine di garantire Persona_1 Controparte_1
l'esposizione debitoria di all'interno della quale gli stessi rivestivano la Parte_5 qualità di soci, si erano entrambi costituiti fideiussori solidali in favore di Banca Nazionale del
Lavoro s.p.a., e Banca Popolare di Milano. Controparte_2
Deduceva che da marzo 2018 a settembre 2019 , in qualità di cofideiussore, Persona_1 aveva effettuato una serie di versamenti sul conto di per la somma Parte_5 complessiva di euro 701.171,20, al fine di ridurre l'indebitamento della società nei confronti degli istituti bancari, consentendo alla società di poter pagare le rate relative ai finanziamenti accesi.
Ciò premesso, esercitava, ai sensi dell'art. 1954 c.c., il proprio diritto di regresso nei confronti della cogarante nella misura della metà delle somme dallo stesso versate Controparte_1 nell'interesse della società nella misura di euro 350.585,60.
2. Con comparsa di risposta si costituiva deducendo che nel febbraio 2018 Controparte_1 la stessa aveva presentato ricorso ex art. 810, c. 4, c.p.c. proponendo azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti di nella sua qualità, oltre che di socio, di Persona_1 amministratore unico della società. Evidenziava che all'esito di tale giudizio, definito con lodo arbitrale in data 11.09.2019, successivamente dichiarato esecutivo, era stata accertata la responsabilità di e dichiarata la sua condanna al pagamento nei confronti di Persona_1 della somma di euro 6.470.528,50. Precisava che erano state in parte Parte_5 dichiarate inammissibili e in parte respinte nel merito le eccezioni di compensazione avanzate dal ricorrente per tutti gli esborsi che egli sosteneva di aver effettuato nell'interesse della società, comprendenti, tra gli altri, quelli effettuati da marzo 2018 a settembre 2019, non risultandone fornita la prova.
3 3. Con note scritte depositate in data 05.04.2024 il ricorrente contestava la rilevanza del giudizio arbitrale rispetto al procedimento pendente davanti al Tribunale di Treviso in quanto afferente ai diversi rapporti tra l'amministratore unico e la società e negava che i crediti esaminati in tale giudizio fossero i medesimi per i quali agiva in questa sede.
4. Con la sentenza n. 2201/2024 il Tribunale di Treviso rigettava la domanda del ricorrente, condannandolo alla rifusione delle spese di lite in favore della resistente.
Il Giudice di prime cure constatava che l'accertamento compiuto in sede arbitrale non aveva rilievo nell'ambito del giudizio in essere, avendo il ricorrente prodotto gli estratti conto della società e fornito la prova dei versamenti dallo stesso effettuati.
Tuttavia, rilevava che alcuni pagamenti, recando causali che esplicitavano la finalità del finanziamento nella qualità di socio, dovevano necessariamente escludersi dal computo dei versamenti effettuati a titolo di garanzia.
Quanto agli altri, recanti diciture che facevano riferimento a pagamenti eseguiti effettivamente nella qualità di cofideiussore con riserva di regresso, il Tribunale riteneva di non poter attribuire valore probatorio esclusivamente dichiarazioni unilaterali provenienti dal medesimo soggetto interessato. Osservava, altresì, che nella nota integrativa al bilancio del 31.12.2018 vi era scritto che “i finanziamenti effettuati nel corso del 2018 sono stati effettuati dal solo socio Per_1
e sono serviti per estinguere o ridurre debiti verso banche e fornitori” e che per la prima
[...] volta compariva in bilancio la voce “debiti verso soci per finanziamenti” pari ad euro
560.414,00. Parimenti riscontrava che dalla nota integrativa al bilancio del 31.12.2019 emergeva che a fronte della riduzione dell'esposizione debitoria verso le banche corrispondeva un aumento dell'esposizione debitoria verso i soci pari ad euro 941.782,00.
Pertanto, il Tribunale di Treviso riteneva che i versamenti effettuati dal ricorrente nei conti corrente della società dovessero considerarsi quali finanziamenti concessi nella sua qualità di socio della stessa, rispetto ai quali egli aveva maturato un credito restitutorio nei confronti di con ciò escludendosi in capo ad la titolarità di un diritto di Parte_5 Persona_1 regresso sia nei confronti della società debitrice sia, ai sensi dell'art. 1954 c.c., nei confronti della cogarante resistente Controparte_1
4 Il giudizio di appello
5. Con atto di appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, quali eredi di , hanno impugnato la predetta sentenza sulla base del
[...] Persona_1 seguente unico motivo di appello.
5.1 Con l'unico motivo di appello gli appellanti hanno criticato la valutazione effettuata dal
Giudice di prime cure rispetto alla documentazione prodotta dal ricorrente e alla valenza della stessa.
Hanno premesso, innanzitutto, che la domanda da loro formulata ha ad oggetto esclusivamente i versamenti effettuati da in qualità di cofideiussore e non tutti gli altri. Persona_1
Hanno sostenuto che tali accrediti sui conti della società, in prossimità della scadenza delle rate relative ai finanziamenti accesi e di importo pari alle stesse, avevano lo scopo di costituire l'esatta provvista oggetto di addebito da parte delle banche, precisando che tale operazione non rappresentava l'esecuzione di un finanziamento da parte del socio, ma lo strumento tecnico e contabile di più immediato e diretto utilizzo della garanzia fideiussoria sottoscritta.
Hanno evidenziato, infatti, che dalle causali dei versamenti emergeva che Persona_1 agiva nella veste di cofideiussore, specificando il più delle volte che si sarebbe riservato di azionare il proprio diritto di regresso.
Quanto ai bilanci di esercizio, gli appellanti hanno rilevato che l'esistenza della voce “debiti verso soci per finanziamenti” non può essere considerata indicativa dell'effettiva causa alla base dei versamenti effettuati da , essendo tale nomenclatura il risultato di una Persona_1 tecnica redazionale semplificata, sintetica e non analitica, non in grado di rappresentare la circostanza che questi fosse, oltre che socio e legale rappresentante della società, anche garante della stessa.
Secondo gli appellanti, dunque, la causa dei versamenti effettuati sui conti della società doveva essere individuata sulla base dell'analisi degli intenti e delle finalità sottese dietro a tale operazione, nonché del contesto in cui questa era stata attuata.
Hanno, poi, precisato che i versamenti venivano effettuati sul conto della società quale modalità tecnica di adempimento delle obbligazioni fideiussorie allo scopo di evitare che la società
5 debitrice principale potesse essere messa in mora o subire azioni di recupero coattivo, oppure che, a fronte dell'inadempimento della stessa, le banche potessero rivalersi nei confronti dei garanti.
6. Si è costituita in giudizio l'appellata la quale ha riproposto le difese già Controparte_1 formulate nel primo grado di giudizio chiedendo che fosse dichiarato inammissibile e comunque rigettato, in quanto destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto.
7. Depositate da entrambe le parti le note scritte in sostituzione dell'udienza del 28/10/2025, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. in trattazione scritta, previa anticipazione dell'udienza e sostituzione del relatore designato e previo deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi, la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio.
Esame dei motivi di impugnazione
8. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dell'unico motivo di impugnazione.
8.1 Il motivo di impugnazione è infondato.
Occorre precisare che la fideiussione di cui all'art. 1936 c.c. è un contratto consensuale ad effetti obbligatori stipulato tra fideiussore e creditore. Dunque, è un contratto bilaterale e non trilaterale, in quanto il debitore garantito vi è estraneo.
Tale garanzia si contraddistingue per la sua accessorietà: essa esiste in quanto esiste il debito garantito. L'art. 1939 c.c. stabilisce che la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale, con la conseguenza che il fideiussore può opporre al creditore le stesse eccezioni che avrebbe potuto sollevargli il debitore principale (art. 1945 c.c.). Inoltre, la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose dell'obbligazione principale (art. 1941 c.c.).
L'accessorietà viene meno, però, in alcune ipotesi particolari in virtù di clausole inserite dalle parti all'interno del contratto, quale la clausola di garanzia a prima richiesta, che possono sostanziarsi nel cd. contratto autonomo di garanzia. In quest'ultimo caso l'autonomia del rapporto di garanzia dal rapporto di valuta prevale sul principio di accessorietà. La Corte di
Cassazione ha recentemente chiarito che la clausola che impone al fideiussore il pagamento “a
6 semplice richiesta scritta” non identifica di per sé il contratto autonomo di garanzia (Cass. n.
31105/2024). Vale, invece, di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta scritta” e “senza eccezioni” (Cass. n. 14704/2025).
L'art. 1944 c.c. stabilisce che il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale al pagamento del debito, ma che le parti possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell'escussione del debitore principale.
L'art. 1957 c.c. prevede che il fideiussore è liberato dalla sua obbligazione se entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione il creditore non ha proposto e continuato le sue istanze contro il debitore principale.
Tutto il sistema della garanzia fideiussoria prevede che il pagamento del debito avvenga da parte del fideiussore nei confronti del creditore principale, con i vincoli e i limiti di accessorietà rispetto al debito del debitore principale e con oneri a carico del creditore per non perdere la garanzia ricevuta.
Nel caso in esame i contratti di fideiussione depositati (doc. 1, 3, 4, 6 e 8 del fascicolo di parte ricorrente) configurano la tipologia della fideiussione (e non del contratto autonomo di garanzia), non contendo la clausola “senza eccezioni” ma solo quella: “a semplice richiesta scritta”.
Prevedono solo eccezioni o deroghe all'operatività dell'art. 1957 c.c., posto che in alcuni il suddetto articolo viene derogato e, in altri, viene prorogata la durata della possibilità di escussione del debitore principale da sei mesi a trentasei mesi.
Ciò premesso, nel caso di specie, la questione dirimente consiste nel verificare se i pagamenti effettuati da configurano pagamenti eseguiti quale fideiussore, unica ipotesi Persona_1 in cui il predetto vanta un diritto di regresso nei confronti degli altri fideiussori.
Orbene, così come risulta dalla documentazione prodotta, si osserva che i versamenti effettuati sono sempre stati destinati alla debitrice di cui il era socio e Parte_5 Per_1 amministratore unico e mai sono consistiti in pagamenti effettuati alle banche creditrici. Gli stessi appellanti, eredi di , hanno dichiarato nel proprio atto di citazione in Persona_1 appello che il medesimo aveva provveduto, di volta in volta, a costituire l'esatta provvista che
7 sarebbe stata a breve scadenza oggetto di addebito da parte delle banche, onde evitare che la società debitrice potesse essere messa in mora o subire azioni di recupero coattivo. Tuttavia, deve ritenersi che tali azioni esulino dagli obblighi posti a carico del fideiussore, il quale ha il dovere di garantire l'obbligazione del debitore principale inadempiente eseguendo la prestazione oggetto di garanzia direttamente in favore del creditore, unico e solo soggetto con il quale egli ha stipulato il contratto di fideiussione.
Inoltre, la circostanza che abbia effettuato i versamenti nei conti corrente Persona_1 della società in data antecedente prossima alla scadenza delle rate relative ai finanziamenti accesi e, pertanto, prima che tali pagamenti divenissero esigibili, quando ancora non può configurarsi un inadempimento da parte del debitore principale e, conseguentemente, non può ancora reputarsi il creditore legittimato a pretendere la prestazione garantita dal fideiussore, stride con l'asserito esercizio del pagamento nella qualità di fideiussore. Oltretutto, nel caso in esame,
ha sempre agito spontaneamente, senza aver ricevuto alcuna richiesta, né Persona_1 scritta né verbale, da parte delle banche creditrici, avendo queste sempre trovato tempestiva soddisfazione dei loro crediti da parte della società debitrice con le somme disponibili nel conto corrente, comprensive di quelle versate da . Persona_1
Non può, poi, attribuirsi rilievo alla circostanza dedotta dagli appellanti relativa al fatto che all'interno delle causali dei bonifici disposti in favore della società avesse, Persona_1 per circa la metà delle somme versate, fatto riferimento alla propria posizione di cofideiussore con riserva del diritto di regresso, perché tali dichiarazioni unilaterali, provenienti dal soggetto direttamente interessato, erano destinate esclusivamente a e non alla cogarante Parte_5
. Pertanto, a quest'ultima non può imputarsi un eventuale tacito assenso di fronte Controparte_1
a tali dichiarazioni rese, di cui la stessa non aveva conoscenza, avendone preso atto soltanto a posteriori. Dunque, non può attribuirsi alcun valore probatorio alle dichiarazioni contenute nelle causali dei bonifici, conformemente a quanto già ritenuto dal Tribunale.
Ancora, va osservato che la corrispondenza tra i versamenti effettuati e l'incremento dell'esposizione debitoria della società nei confronti dei soci, sconfessa la Parte_5 prospettazione della parte ricorrente di aver effettuato dei pagamenti quale fideiussore. Peraltro,
8 anche a voler ammettere che la tecnica redazionale semplificata delle scritture contabili non sempre consenta di cogliere alcune dinamiche patrimoniali tra i soci, alla luce delle plurime considerazioni svolte circa le modalità con le quali sono stati effettuati i versamenti nei conti della società e alle tempistiche degli stessi, nonché conformemente allo stesso orientamento giurisprudenziale richiamato dagli appellanti che sollecita un'analisi proprio delle concrete modalità di attuazione del rapporto, questa Corte ritiene che la condotta tenuta da
[...]
configuri quella del socio finanziatore, con la conseguenza che lo stesso dovrebbe, Per_1 semmai, ritenersi titolare di un credito restitutorio esclusivamente nei confronti di Parte_5
mentre nulla può pretendere a tale titolo di regresso da parte del cofideiussore dei contratti
[...] di mutuo e finanziamenti stipulati dalla e garantiti dal e dalla Parte_6 Per_1
CP_1
Conclusioni e spese di lite
9. Va, dunque, rigettato l'appello proposto e confermata l'impugnata sentenza.
10. Le spese di lite devono essere poste a carico degli appellanti soccombenti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. nei valori minimi delle controversie del valore del disputatum - in ragione della limitata attività difensiva espletata dalla parte appellata, anche tenuto conto che la fase decisionale è stata svolta ex art. 281 sexies c.p.c., con deposito di brevissima nota conclusiva - ed esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
11. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, va, poi, dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, in ragione del rigetto del gravame.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) Rigetta l'appello principale e per l'effetto conferma la sentenza impugnata.
2) Condanna parte appellante , , Parte_1 Parte_2 Per_1
9 E al pagamento a favore della parte appellata Pt_3 Parte_4
delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro Controparte_1
7.120,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. LD NI, che si è dichiarata antistatario.
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delle parti appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, in ragione del rigetto del gravame.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
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