Decreto cautelare 11 agosto 2023
Ordinanza cautelare 21 settembre 2023
Decreto cautelare 26 aprile 2024
Ordinanza cautelare 27 maggio 2024
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4173 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04173/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03691/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3691 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Alcolica Artigianale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Valmassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Napoli, via Mezzocannone n. 31;
contro
Comune di Napoli, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola e Anna Ivana Furnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio fisico eletto in Napoli, p.zza Municipio, Palazzo San Giacomo, presso la segreteria dell’Avvocatura Comunale;
per l'annullamento
previa adozione di idonee misure cautelari, anche ex art. 56 cpa,
1) dell'atto di diffida, ex art. 6 della Legge n. 77/1997, del 13.06.2023, prot. n. 491638, notificato in data 29.06.2023, con cui l''ufficio preposto, nella persona del Dirigente p.t., ha diffidato la società ricorrente a non reiterare l'occupazione (ritenuta) illegittima del suolo pubblico, con l''avvertenza che, diversamente, sarebbe stata inflitta, ope legis, la sanzione della sospensione dell'attività di somministrazione mediante la chiusura della stessa per 3 giorni;
2) per quanto di ragione, del verbale n. CC/22150141198 del 15.05.2023, redatto dalla U.O. Avvocata del Servizio Polizia Locale (impugnato innanzi al Giudice di Pace di Napoli – n. RG 26384/2023) con cui veniva contestata la violazione dell'occupazione abusiva di suolo pubblico;
3) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti.
(per quanto riguarda i motivi aggiunti)
4) del provvedimento di archiviazione della pratica ID 08659811213-02082022-1447, notificato alla ricorrente in data 10/04/2024 unitamente ai motivi ostativi all'occupazione di suolo pubblico;
5) dei predetti motivi ostativi;
6) di tutti i pregiudizievoli atti presupposti, conseguenziali, connessi e, comunque, funzionalmente collegati, anche se non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso introduttivo Alcolica Artigianale s.r.l., titolare di un locale in via Mezzocannone n. 103, ha chiesto annullarsi l’atto del 13/6/2023, prot. n. 491638, notificatole in data 29/6/2023, con cui il SUAP del Comune di Napoli l’ha diffidata ex art. 6 della Legge n. 77/1997 a non reiterare l’occupazione di suolo pubblico (con tavoli, sedie e ombrelloni) nell’anno decorrente dalla violazione di cui al verbale di infrazione del 15/5/2023 (gravato anch’esso), preannunciando, in caso contrario, la sospensione per giorni tre dell’attività.
1.1 - A sostegno dell’impugnativa, la ricorrente ha dedotto, in estrema sintesi:
- la violazione degli artt. 19, 20 e 21 nonies l. n. 214/90, rappresentando che il verbale e la diffida sono intervenuti quando ormai la s.c.i.a. presentata il 2/08/2022 si era consolidata per silenzio assenso;
- che erroneamente la P.M. ha ritenuto configurarsi la violazione dell’art. 20 del Codice della Strada, in quanto l’occupazione (estesa mq. 11,20) è avvenuta in conformità all’art. 15 del regolamento comunale “dehors”.
2 - Costituitosi in resistenza il Comune di Napoli, in accoglimento dell’istanza cautelare, il Tribunale, con ordinanza n. 1562/2023 ha sospeso l’esecutività della diffida e disposto “ altresì che il Comune di Napoli riscontri l’istanza presentata dalla ricorrente in data 2/8/22 nel termine di 90 gg. dalla comunicazione della presente ordinanza ”.
3 - Con ricorso per motivi aggiunti la società ha poi impugnato il provvedimento di “archiviazione” della suddetta istanza di occupazione di suolo pubblico essendo intervenuto parere negativo espresso dall’Unità interdirezionale “deroga all’art. 15 del regolamento dehors” del Comune di Napoli, secondo il quale la proposta progettuale “ risulta in contrasto con l’art. 20 del Codice della strada ed in generale con le norme e i criteri di sicurezza ”.
Nello specifico, il parere afferma:
“ la proposta progettuale di cui all'oggetto prevede l'occupazione della carreggiata di via Mezzocannone, strada con circolazione dei veicoli a doppio senso di marcia;
- i provvedimenti di istituzione della sosta, quali quelli oggetto della potenziale occupazione sono mutevoli, e non strutturali, e sono spesso sospesi o revocati in ragione delle più svariate esigenze di pubblico interesse;
- l'eventuale collocazione di tavolini nella posizione prevista risulterebbe pericolosa per gli utenti della strada perché limiterebbe/o impedirebbe la reciproca visibilità tra i veicoli in transito sulla strada e quelli in uscita dalle aree di sosta, nonché tra veicoli ed i pedoni in attraversamento ”.
3.1 - A sostegno del gravame, la ricorrente ha dedotto:
- Incompetenza del Gruppo di Lavoro, che peraltro non risulta aver svolto sopralluoghi;
- Eccesso di potere per travisamento dei fatti, poiché la pedana occupa un’area di sosta e non la carreggiata;
- Difetto di motivazione con riferimento al paventato pericolo per la circolazione;
- Violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90, stante l’omessa comunicazione dei motivi ostativi.
4 - Il Comune di Napoli ha resistito all’impugnativa.
5 -Accolta l’istanza cautelare, alla pubblica udienza del 17/4/2025 la causa è stata assunta in decisione.
6 – L’eccezione di improcedibilità per carenza di interesse sollevata dalla difesa comunale non ha pregio, atteso che per costante giurisprudenza: “ L'improcedibilità per carenza sopravvenuta d’interesse è resa possibile, traducendosi altrimenti in una sostanziale elusione del dovere di pronuncia sul merito della domanda, soltanto quando, alla stregua di un criterio rigoroso e restrittivo, sia chiaro e certo che l'esito del giudizio non potrebbe arrecare alcuna utilità al ricorrente, allorché sussista una situazione in fatto o in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale, per il ricorrente” (Consiglio di Stato, sez. V, 21/10/2021 , n. 7077) ” - Consiglio di Stato, sez. IV, sent. n. 1961/2025.
Nella fattispecie, non solo il Comune non ha dato conto della normativa locale attualmente vigente in materia, ma soprattutto non può escludersi – a priori - che l’esito del presente giudizio possa incidere sulla causa civile relativa alla legittimità delle sanzioni irrogate con il verbale in data 18/5/2023.
7 - In conformità agli avvisi ex art. 73 co. 3 c.p.a. dati in udienza, il ricorso introduttivo va dichiarato:
A) inammissibile per difetto di giurisdizione con riferimento all’impugnativa del verbale di Polizia Municipale del 18/5/2023: in proposito si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ Ai sensi dell'art. 22, l. n. 689/1981, la contestazione del verbale di accertamento di una violazione amministrativa esula dalla giurisdizione del G.A., dal momento che la situazione giuridica di cui si chiede la tutela assume la consistenza di diritto soggettivo e l'esercizio di attività sanzionatoria è espressione non di attività discrezionale ma di attività vincolata dell'Amministrazione, perché retta da rigidi presupposti di legge, sicché ove l'autorità accerti che un comportamento integri gli estremi di un illecito amministrativo previsto da una norma, deve applicare la correlativa sanzione pecuniaria, senza alcun margine di scelta ” - Tar Campania, Napoli, sez. III, 4 aprile 2023, n.2106;
B) improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse per quanto concerne l’impugnativa della diffida: l’art. 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77 dispone che “In caso di recidiva nella utilizzazione di mezzi pubblicitari e nella occupazione di suolo pubblico in violazione delle norme di legge e del regolamento comunale, l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di vendita in sede fissa e su area pubblica di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e alla legge 28 marzo 1991, n. 112, nonché per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, dispone, previa diffida, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre giorni”; in base all’art. 13 co. 6 del Regolamento di Polizia di Sicurezza Urbana del Comune di Napoli, la sospensione viene disposta in caso di recidiva nei dodici mesi. Allo stato, pertanto, in mancanza di successivi atti sanzionatori intervenuti nel suindicato arco temporale, non si ravvisa la sussistenza di un attuale interesse alla caducazione della diffida.
8 - Il ricorso per motivi aggiunti va accolto.
8.1 - La ricorrente, già titolare della SCIA n. 514365 del 01/07/2021, per 10 l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ha versato in atti l’istanza in data 2/8/2022 in cui – a pag. 6 risulta dichiarato nello spazio relativo alle modalità di occupazione del suolo pubblico che trattasi di “ occupazione di suolo semplificata in deroga all’art. 15 del regolamento dehors ”. Alla richiesta risulta allegato anche il modello “permesso utilizzo temporaneo spazi emergenza covid” in cui è barrata, invece, la casella corrispondente alla richiesta di permesso “ in conformità all’art. 15 del regolamento dehors ”. La pratica risulta quindi composta da documenti contenenti dichiarazioni contrastanti, rispetto alle quali non può parte ricorrente invocare – in sede processuale- la prevalenza di quella a sé più favorevole.
Orbene, ai sensi della d.G.C. n. 168/2020 (recante la proposta poi approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22/06/2020), “ In deroga all’art. 15 del vigente regolamento dehors, le occupazioni di cui al punto 1, esonerate dal pagamento di cui al punto 3, potranno essere installate quando lo spazio antistante e prospiciente l'attività sia tale da non consentire l'ampliamento dell'occupazione già rilasciata o una nuova occupazione, previa espressa verifica della compatibilità della richiesta con l'area individuata:
- nelle strade adibite al transito dei veicoli con velocità ammessa non superiore a 30 km orari, in carreggiata e nelle aree dedicate alla sosta dei veicoli;
- [omissis]
In tali ipotesi il richiedente potrà installare e/o posizionare gli arredi solo previa acquisizione dell'autorizzazione che sarà rilasciata dal servizio SUAP, denominata “permesso utilizzo temporaneo spazio emergenza COVID”, solo successivamente all'esito favorevole dell'accertamento tecnico in merito alla compatibilità della richiesta con l’area individuata. Il suddetto accertamento sarà effettuato da un gruppo interdirezionale istituito ad hoc con la partecipazione dei servizi interni all'Amministrazione coinvolti nell'endoprocedimento ovvero Servizio Autonomo Polizia Locale e Servizio Viabilità e Traffico ”.
L’acquisizione del parere del Gruppo di lavoro è, quindi, legittima.
8.2 - Passando alle censure relative alla motivazione del diniego, va rimarcato che l’atto impugnato è fondato su una pluralità di ragioni.
In particolare, il parere negativo del Gruppo di Lavoro espresso l’8/4/2024 muove dalla premessa che la proposta progettuale prevede l'occupazione della carreggiata, a doppio senso di marcia, per poi indugiare sulla “mutevolezza” dei provvedimenti di istituzione della sosta ed, infine, sul pericolo a cui sarebbero esposti gli utenti della strada, in ragione dell’ostacolo alla visibilità che la pedana rappresenterebbe.
Tanto premesso, il Tribunale è dell’avviso che sia fondata la censura di carenza di istruttori e motivazione formulata in ricorso.
8.2.1 - Va innanzitutto considerato che l’occupazione per la quale è causa non si colloca sulla carreggiata di via Mezzocannone, bensì su uno spazio destinato alla sosta. I due spazi (carreggiata e spazio destinato alla sosta) sono distintamente definiti all'articolo 3 del codice della strada (Definizioni stradali e di traffico), nel quale, al comma 1, si precisa:
al punto 7: CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine
e al punto 23: FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.
Il successivo art. 7 (Regolamentazione della circolazione nei centri abitati) dispone al comma 6: “Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico”.
Come emerge chiaramente dai grafici allegati all’istanza, l’arredo in parola è destinato ad essere collocato su un'area esterna alla carreggiata (a doppio senso di circolazione), che fiancheggia il marciapiede.
8.2.2 - Non dirimente appare, poi, il richiamo alla “mutevolezza” dei provvedimenti di istituzione della sosta.
Al di là della contraddittorietà di tale richiamo rispetto all’occupazione della carreggiata che solo un rigo prima il Comune menziona, si osserva che la “mutevolezza” dei provvedimenti in tema di sosta non può – di per sé - costituire un ostacolo al rilascio di un permesso quale quello richiesto, che – naturalmente - va emesso se ed in quanto compatibile con la vigente regolamentazione della sosta, ferma restando la successiva revoca ove, per effetto di eventuale nuova regolamentazione della sosta, l’interesse pubblico lo richieda.
8.2.3 - Quanto, invece, al prospettato pericolo per gli utenti della strada, l'Amministrazione non spiega in che modo tavoli e sedie collocati sul margine esterno della strada impediscano la reciproca visibilità tra i veicoli in transito, né perché – in assenza di una struttura con elementi fissi – sarebbe limitata la visibilità dei conducenti dei mezzi in uscita delle aree di sosta più di quanto accadrebbe ove vi fosse un veicolo in sosta ordinaria (in tal senso, in fattispecie sovrapponibile, questa Sezione, con sent. n. 8096/2022). Parimenti inconsistente è la motivazione che fa leva sul pericolo per i pedoni in attraversamento, non risultando dagli atti di causa (foto allegate all’istanza) la presenza di un attraversamento pedonale in prossimità dell’area di sosta considerata.
8.3 - Per le suesposte assorbenti ragioni, il diniego impugnato va annullato, con salvezza della riedizione del potere amministrativo emendato dai riscontrati vizi.
9 - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti:
a) dichiara il ricorso introduttivo – in parte – inammissibile per difetto di giurisdizione e – in parte – improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto annulla il provvedimento di archiviazione della pratica ID 08659811213-02082022-1447, notificato alla ricorrente in data 10/04/2024.
Condanna il Comune di Napoli alla refusione delle spese di lite nei confronti del procuratore antistatario della società ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori come legge e C.U.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO