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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 4111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4111 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott.ssa AR Antonia GARZIA Presidente dott.ssa Alessandra LUCARINO Consigliere dott.ssa Sara FODERARO Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza del 3 dicembre 2025, mediante lettura in aula di dispositivo e motivazione ai sensi dell'art. 437 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1569 Registro Generale Lavoro dell'anno 2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Maraglino, Parte_1 APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella CP_1 Piergentili,
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza Tribunale di Roma n. 3549/2024 del 21.3.2024
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 31.8.2023, ha chiesto accertarsi il suo diritto ad Parte_2 ottenere l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 dalla decorrenza (1.5.2021 o altra data ritenuta di giustizia) e, per l'effetto, condannarsi l' al pagamento dei ratei maturati e CP_1 maturandi sino al soddisfo, oltre interessi ed accessori, con vittoria di spese, da distrarsi.
A tal fine, ha dedotto: di avere già instaurato dinanzi al Tribunale di Roma il procedimento ex art. 445-bis iscritto al RG n. 4668/2022, all'esito del quale in data 20.4.2023 il medesimo Tribunale 1 aveva pronunciato decreto di omologa, riconoscendo la sussistenza del requisito sanitario di cui all'art. 1, l. n. 18/1980 con decorrenza maggio 2021; di aver notificato il predetto decreto all' in CP_1 data 28.4.2023 ed inoltrato in data 2.5.2023 il modello AP70 debitamente compilato;
di non aver tuttavia ricevuto dall''Istituto la prestazione economica dovuta, benché ne avesse tutti i requisiti.
Ricevuta la notifica del ricorso e del pedissequo decreto nelle date del 3.11.2023, l' si è CP_1 costituito in giudizio l'11.3.2024 in vista dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 21.3.2024, deducendo che la prestazione era stata liquidata con decorrenza 1.6.2021 con provvedimento del 19.9.2023 per un importo di € 14.689,06 a titolo di arretrati, somma esigibile dal 9.10.2023. Ha chiesto pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, ha compensato le spese di lite in ragione della metà e, per il residuo, ha condannato l' al pagamento dell'importo di € 700,00, oltre accessori, da distrarsi. CP_2
Avverso tale pronuncia ha proposto appello il chiedendo esclusivamente la riforma Pt_2 del capo relativo alla regolazione delle spese di lite, essendo state ingiustamente compensate in parte, senza idonea motivazione, ed in violazione di quanto disposto dagli artt. 91 e 92 c.p.c. nonché dai principi enunciati in materia da consolidata giurisprudenza. Ha chiesto dunque condannarsi l' CP_1 al pagamento delle spese di lite di primo grado “nuovamente determinate”, da distrarsi.
Ha resistito l' , chiedendo il rigetto dell'appello, articolando le proprie difese in merito CP_1 alla derogabilità dei minimi tariffari e chiedendo infine la compensazione delle spese di lite del presente grado.
La causa, matura per la decisione senza necessità di istruttoria, è stata definita all'udienza del
3.12.2025 mediante lettura di dispositivo e motivazione della presente sentenza.
2. Con un duplice motivo di gravame, l'odierno appellante si duole esclusivamente dell'erronea parziale compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado, in violazione sia dell'art. 91 che dell'a'art. 92 c.p.c., essendo stata pronunciata in assenza dei necessari presupposti, in contrasto con il principio di soccombenza virtuale ed in forza di motivazione illogica ed insufficiente.
Ed invero, secondo l'appellante, il Tribunale, invece di applicare il principio di causalità sotteso all'art. 91 c.p.c., avrebbe compensato per metà le spese di giudizio in assenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., con motivazione del tutto inidonea. Di conseguenza, l' , pur essendo CP_1 integralmente soccombente ed essendo rimasto a lungo inadempiente, avrebbe ingiustamente beneficiato della compensazione parziale delle spese, in violazione dell'art. 92, co. 2, c.p.c., come interpretato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 77.2018, non ravvisandosi nel caso di specie soccombenza reciproca, né eventuali gravi ed eccezionali ragioni a sostegno della richiamata decisione.
2 2.1 Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi di gravame, da esaminarsi congiuntamente, siano solo parzialmente fondati.
Risulta dagli atti di causa che la materia del contendere sia cessata in conseguenza della comunicazione di liquidazione cui l' ha provveduto in data 19.9.2023 nonché dell'effettivo CP_1 pagamento della prestazione intervenuto in data 9.10.2023, successivamente all'instaurazione del giudizio di primo grado, avvenuto mediante deposito in data 31.8.2023 (nel 121° giorno successivo all'invio del modello AP70 in data 2.5.2023), ma anteriormente alla notifica del ricorso, risalente al
3.11.2023.
Risulta altresì che, mentre con il ricorso di primo grado, l'odierno appellante aveva chiesto condannarsi l' al pagamento della prestazione con decorrenza 1.5.2023 o dalla diversa data di CP_1 giustizia, l' ha invece riconosciuto la prestazione con la diversa decorrenza del 1.6.2023, senza CP_1 che sul punto l'allora ricorrente abbia sollevato contestazione alcuna, chiedendo anzi dichiararsi cessata la materia del contendere.
Ciò posto, rileva il Collegio che, da un lato, non vi è soccombenza integrale dell' e, CP_1 dall'altro, che l' si è attivato per la liquidazione della prestazione ed il pagamento, seppur in CP_2 ritardo rispetto al termine di cui all'art. 445-bis c.p.c., tuttavia a prescindere dalla conoscenza dell'instaurazione del giudizio, che ha acquisito solo successivamente, alla data della notifica.
D'altro canto, rileva ancora il Collegio che l'odierno appellante, pur essendo stato costretto ad agire in giudizio a causa dell'inerzia dell' nel liquidare e pagare la prestazione, tanto abbia CP_1 fatto tuttavia depositando il ricorso in un momento in cui l'inadempimento dell' non poteva CP_1 ancora considerarsi grave (essendo appena scaduto il termine di 120 gg. di cui all'art. 445-bis c.p.c.)
e, per di più, notificando il ricorso medesimo quando ormai aveva ricevuto non solo la comunicazione di liquidazione ma anche il pagamento della prestazione.
Ora, ritiene il Collegio che la notifica del ricorso sia stata necessaria al recupero delle spese di lite relative alla fase di studio della controversia ed introduttiva del giudizio, spese il cui presupposto era già maturato nel momento in cui l' ha finalmente liquidato e pagato la CP_2 prestazione, e che l'allora ricorrente non avrebbe potuto recuperare se non instaurando ritualmente il contraddittorio e comparendo innanzi al Tribunale adito, mediante deposito di note a trattazione scritta, alla prima udienza di discussione fissata ex art. 127-ter c.p.c.
Cionondimeno, non ritiene il Collegio che, nella specie, ferma l'assenza della fase istruttoria, sia dovuta la liquidazione delle spese relative alla fase decisionale, considerato che: l' , seppur CP_1 in ritardo, ha liquidato e pagato la prestazione a prescindere dalla contezza della pendenza del giudizio, acquisita solo successivamente;
parte appellante, avendo già ottenuto il pagamento prima della notifica del ricorso, si è limitata, in fase decisionale, a dare atto dell'intervenuto pagamento
3 mediante brevissime note conclusionali di trattazione scritta;
infine, la stessa parte appellante ha chiesto dichiararsi l'integrale cessazione della materia del contendere benché la prestazione fosse stata liquidata dall' con decorrenza successiva rispetto alla domanda (dal 1.6.2023 anziché dal CP_2
1.5.2023, come richiesto in ricorso), con conseguente soccombenza virtuale non integrale dell' . CP_1
2.2. Pertanto, tenuto conto del valore della causa (individuato, all'esito del giudizio, nella somma liquidata dall' in € 14.689,06 a titolo di arretrati), ed applicate – in ragione della CP_2 semplicità e serialità della controversia – le tariffe minime vigenti pro tempore (ex d.m. 147/2022) per le cause di natura previdenziale, ritiene il Collegio di liquidare in favore dell'allora ricorrente €
465,00 per la fase di studio della controversia ed € 389,00 per la fase introduttiva del giudizio, per un totale di € 854,00, e di compensare le spese della fase decisionale, in assenza di fase istruttoria.
Le somme liquidate vanno maggiorate degli oneri accessori come per legge e distratte in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
3. Le spese di lite del presente grado vanno invece poste a carico dell' secondo il CP_1 principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., anche al fine di non gravare l'appellante dell'onere di ulteriori esborsi resisi necessari per ottenere la dovuta refusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La liquidazione tiene tuttavia conto del valore della causa nel presente grado, da individuarsi nella differenza tra l'ammontare delle spese liquidate dal giudice di primo grado (€ 700,00) e quelle dovute e qui liquidate per il medesimo grado (€ 854,00), con esclusione della fase istruttoria, parimenti non celebrata.
P.Q.M.
La Corte, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto:
1. compensa le spese di lite della fase decisionale del giudizio di primo grado e, per le ulteriori fasi, condanna l' alla refusione in favore di delle spese di lite del CP_1 Parte_2 giudizio di primo grado, che liquida in € 854,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario;
2. condanna l' al pagamento in favore dell'appellante delle spese del presente grado di CP_1 giudizio, che liquida in € 300,00, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Roma, lì 3.12.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE dott.ssa Sara Foderaro LA PRESIDENTE
dott.ssa AR Antonia Garzia 4