Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
L'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 1326 cod. civ. secondo cui un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta, ricorre, anche ai fini della determinazione del "Forum contractus", anche quando le modifiche richieste in sede di accettazione siano di valore secondario.
Commentario • 1
- 1. La fonte primaria del rapporto obbligatorio: il contrattoStefanelli Eleonora · https://www.diritto.it/ · 5 ottobre 2017
I. Premessa: brevi cenni introduttivi Quando si parla di obbligazioni e, più nello specifico, di fonti da cui ha origine un rapporto di natura obbligatoria il dato normativo da tenere a mente è l'art. 1173 c.c.. Quest'ultimo statuisce espressamente che le obbligazioni possono derivare da “contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico”. Nonostante la chiarezza espositiva della norma in commento, non si è fatto attendere l'intervento della giurisprudenza, il cui intento è stato quello di definirne non solo i confini interpretativi ma anche l'ambito applicativo. In particolare, i giudici di legittimità hanno inteso porre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/03/1999, n. 2472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2472 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso per REGOLAMENTO Di COMPETENZA proposto da:
AMERICAN EAGLE SRL in persona del legale rapp.te Sig. Odorico Marchetti, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO PIERO, che la difende unitamente all'avvocato FABRIZIO MANTOVANI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CALZATURIFICIO DUEDY SRL in persona del Sig. De Luca Otello, legale rapp.te e Amm.re Unico, elettivamente, domiciliato in ROMA VIA A. BAIAMONTI 10, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA SANTORO, difeso dall'avvocato MASSIMO FASANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 129/97 del Tribunale di VIGEVANO, depositata il 27/06/97;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 11/11/98 dal Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO;
lette le conclusioni dal Sostituto Procuratore Generale Dott. RAFFAELE PALMIERI con le quali si chiede che la Suprema Corte di Cassazione, in Camera di Consiglio, voglia rigettare il ricorso, confermando la competenza del Tribunale di Lecce anche quale forum contractus;
con le pronunce seguenti per legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Vigevano, decidendo sulla domanda di risarcimento danni per inadempimento di un contratto di compravendita di un quantitativo di calzature, proposta con atto di citazione notificato il 5 febbraio 1993 dalla American Eagle s.r.l., con sede in Vigevano, nei confronti della s.r.l. FI DY, con sede in Casarano, con sentenza resa in data 27 giugno 1997, in accoglimento dell'eccezione d'incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio, per essere competente il Tribunale di Lecce, innanzi al quale ha rimesso le parti.
Il Tribunale ha ritenuto che l'eccezione fosse fondata sia con riferimento al foro generale delle persone giuridiche, avendo, la convenuta, la propria sede sociale in Casarano, che è compresa nel circondario del Tribunale di Lecce, sia con riferimento ai fori speciali del luogo di adempimento del contratto e del luogo di conclusione dello stesso, poiché il contratto doveva ritenersi concluso in Casarano ed ivi era stata adempiuta l'obbligazione di consegnare la merce.
In particolare, con riferimento al forman contractus, il Tribunale ha ritenuto che il contratto si era concluso, non quando a Vigevano era giunta l'accettazione, da parte della convenuta, della proposta di acquisto inviatale dall'attrice, bensì quando, in data 2 luglio 1992, alla convenuta era pervenuta in Casarano l'accettazione, da parte dell'attrice, della sua controproposta, trasmessa per fax il giorno precedente, con la quale condizionava l'accettazione dell'ordine all'invio, da parte della destinatario, di tutto il materiale occorrente per apporre sulla merce il marchio personalizzato richiesto, il cui costo doveva, inoltre, gravare sulla stessa acquirente.
Avverso tale decisione la American Eagle s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza, fondato su di un unico motivo, cui la s.r.l. FI DY resiste con memoria difensiva. Il P.M. ha concluso per il rigetto dell'istanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo formulato la ricorrente censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto concluso in Casarano il contratto, adducendo che il contratto si era concluso invece il 2 luglio 1992, quando in Vigevano l'acquirente ebbe conoscenza del fax contenente l'accettazione, da parte della venditrice, della sua proposta d'acquisto.
Ad avviso della ricorrente, le "ulteriori precisazione" contenute in detto fax, in ordine all'onere dell'invio e della spesa di acquisto del materiale necessario a personalizzare il marchio da apporre sulla merce, non erano tali da configurare una controproposta e, comunque, il fax conteneva una prima ed incondizionata accettazione anche di tali "prestazioni".
Peraltro, secondo la ricorrente, il Tribunale di Vigevano ha omesso di prendere in esame il fax da essa spedito alla controparte il 2 luglio 1992, col quale si ponevano ulteriori condizioni (forniture scatole;
marcatura cartoni;
nastro adesivo;
quantitativo richiesto), la cui accettazione fu conosciuta in Vigevano. Del pari, in Vigevano essa ebbe conoscenza del fax datato 2 settembre 1992, col quale la venditrice accettava di consegnare la merce tra il 15 ed il 20 settembre 1992.
Da ultimo, la ricorrente lamenta che il Tribunale non abbia esaminato le sue richieste istruttorie volte a provare che il contratto si era concluso in Vigevano.
Il ricorso è privo di fondamento, avendo, il Tribunale di Vigevano, correttamente declinato la propria competenza per territorio a favore di quella del Tribunale di Lecce. La individuazione del forum contractus operata dal Tribunale di Vigevano costituisce puntuale applicazione del disposto dell'ultimo comma dell'art. 1326 cod. civ., secondo cui "un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta".
Per vero, l'accettazione della proposta operata col fax del 1^ luglio 1992 dalla s.r.l. FI DY non era incondizionatamente aderente alla proposta trasmessale dalla American Eagle s.r.l., essendo condizionata sia all'invio, da parte della American Eagle s.r.l., del materiale occorrente per personalizzare il marchio da apporre sulla merce sia all'accettazione dell'onere della relativa spesa da parte della stessa società proponente. Nè vale addurre, come si fa dalla ricorrente, che, dal momento che già la sua proposta conteneva la richiesta di personalizzare il marchio, l'accettazione operata dalla destinataria conteneva, in sostanza, anche l'adesione alla richiesta di personalizzare il marchio, essendo evidente che, poiché tale accettazione non era incondizionata, bensì subordinata alle suddette condizioni, affinché il contratto potesse dirsi concluso era necessaria l'accettazione di tali ulteriori condizioni da parte della American Eagle s.r.l.; con l'ulteriore conseguenza che, intervenuta l'accettazione della controproposta, il forum contractus si radicava in Casarano, dove ha sede la s.r.l. FI DY, perché, a prescindere dalla considerazione che tali modifiche incidevano indirettamente sul prezzo della merce, è noto il condiviso insegnamento giurisprudenziale, secondo cui si ha nuova proposta, abbisognevole di accettazione dell'altra parte, anche quando le modifiche proposte in sede di accettazione abbiano valore secondario (cfr. Cass., 7 gennaio 1993, n. 77). Quanto, poi, all'omesso esame del fax del 2 luglio 1992, che, ad avviso della ricorrente, avrebbe contenuto nuove condizioni contrattuali, ed al fax del 2 settembre 1992, col quale la venditrice accettava di consegnare la merce tra il 15 ed il 20 settembre 1992, si osserva che entrambe dette comunicazioni, come esattamente ritiene il P.M., attenevano alla fase di esecuzione di un rapporto contrattuale già concluso, poiché la prima non faceva che confermare, in sostanza, l'accettazione della controproposta, precisando in dettaglio come sarebbe pervenuto alla venditrice il materiale necessario a personalizzare il marchio, la seconda valeva a chiarire le perplessità sorte in ordine alla consegna della merce. Inammissibile, infine, si rivela la doglianza di omesso esame delle richieste istruttorie formulate in sede di precisazione delle conclusioni dalla convenuta al fine di accertare che il contratto si era concluso in Vigevano, perché la ricorrente, in violazione del principio dell'autosufficienza ed autonomia del ricorso, omette di riportare nel ricorso il contenuto dei mezzi di prova richiesti, così impedendo di verificarne l'ammissibilità e rilevanza. Le considerazioni esposte esonerano dall'esame delle altre ragioni esposte dalla resistente a sostegno della dichiarazione di competenza territoriale del Tribunale di Lecce.
Al rigetto del ricorso segue, secondo l'ordinario criterio, la condanna della ricorrente al rimborso, a favore della resistente, delle spese processuali relative al presente regolamento, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigettando il ricorso, dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Lecce, innanzi al quale rimette le parti, e condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del presente regolamento, che liquida in complessive L. 2.161.600, di cui L.
2.000.000 per onorari.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 11 novembre 1998. Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999