Art. 4. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 4 della Legge 6 aprile 2016, n. 56
Articolo 3
- Legge 6 aprile 2016, n. 56
Articolo 4 della Legge 6 aprile 2016, n. 56
Versione
30 aprile 2016
30 aprile 2016