Articolo 15 della Legge 10 ottobre 1986, n. 668
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1 novembre 1986
Art. 15. 1. Le disposizioni dell' articolo 94 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , si applicano anche alla Polizia di Stato, nonche' al personale dell'Amministrazione civile dell'interno autorizzato a guidare veicoli della Polizia di Stato.
Entrata in vigore il 1 novembre 1986