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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15613 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 29403/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29403/2021
Oggi 7 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Martina Parrotto in sostituzione dell'avv. Parte_1 Paolo Maldera la quale comunica che è stata già depositata in atti la richiesta di sanatoria della sig.ra , che, tuttavia, da informazioni assunte, risulta ancora Pt_1 in fase di lavorazione;
si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e chiede l'accoglimento del ricorso;
nessuno è comparso per Parte_2 Il Giudice Trattiene la causa in decisione. Alle ore 17,00, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
N. R.G. 29403/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29403/2021 promossa da:
, nata a [...] [...] ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 Pt_2 in Via Orazio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maldera, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Sindaco elettivamente Parte_2 Controparte_1 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di via del Tempio Pt_2 di Giove n. 21, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Alessandro Leonardi, come da delega in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva CONCLUSIONI: come in atti
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22 aprile 2021 ha proposto Parte_1 opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso la Determinazione Dirigenziale di Ingiunzione n. 8030/2021/8/1/1 del 25/03/2021, notificata in data 18/04/2021, con la quale intimava alla predetta il pagamento a titolo di Parte_2 sanzione dell'importo di €. 25.992,00 oltre ad €. 28,50 per spese, come da verbale di accertamento di violazione n° 73080005857 del 7/04/2017 della polizia municipale di notificato in pari data. Pt_2 A fondamento dell'opposizione deduceva la mancata notifica del verbale presupposto;
la carenza di legittimazione attiva ed incompetenza di
[...]
trattandosi di una sanzione regionale;
la carenza di potere del Pt_2 funzionario che ha provveduto all'emissione del provvedimento impugnato;
la competenza del giudice penale ex art. 24 L. n. 689 del 1981 sulla applicazione della sanzione amministrativa;
la violazione dell'art. 4 della l. n. 689 del 1981; il difetto di motivazione del provvedimento;
l'annullamento dell'ingiunzione per errore sul fatto ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 1981 numero 689; la violazione della ragionevole durata del provvedimento amministrativo;
l'incostituzionalità della norma regionale sanzionatoria trattandosi di sanzione pecuniaria superiore al limite massimo di 15.000 euro previsto dall'art.10 legge 1981 n. 689; la contestazione dell'ammontare della sanzione in quanto non sorretta da alcun provvedimento che la determina. Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e Parte_2 depositando in atti, fra l'altro, il verbale di accertamento della violazione in data 7 aprile 2017 firmato dalla ricorrente. L'opposizione è infondata e non può essere accolta. Va anzitutto dichiarata inammissibile la censura di incostituzionalità fondata sul preteso contrasto tra la disposizione regionale che irroga la sanzione (art. 15 L.R. n. 12 del 1999) e l'art. 10 della L. 24 novembre 1981, n. 689, visto che non sono neanche indicate le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate. Infondata appare l'eccezione relativa alla presunta carenza di legittimazione di all'applicazione della sanzione in oggetto, in quanto, come Parte_2 correttamente osservato da parte resistente, in virtù dell'art.2 della L.R. 05 Luglio 1994, n. 30 le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Regione “sono delegate, a norma dell'art. 118 Costituzione o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del DPR n. 616 del 24.07.1977, ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni”. Parimenti va disattesa l'eccezione afferente la contestata carenza di potere del dirigente firmatario, atteso che ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/00, compete ai dirigenti l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Va respinta anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 24 l. n. 689 del 1981, in quanto la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato rileva esclusivamente nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro (Cass.Sez.1, n.23925 del 9.11.2006); solo in tale ipotesi, infatti, il rapporto di pregiudizialità succitato determina lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale. Nel caso di specie difetta tale
2 presupposto in quanto risultano distinti gli interessi protetti dalle due norme: l'art. 633 c.p. è posto a tutela del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, da atti arbitrari diretti a violare il rapporto tra il bene ed il suo titolare, mentre la disposizione della legge regionale tutela l'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate e garantisce trasparenza nelle assegnazioni. Neppure il motivo relativo al difetto di motivazione merita accoglimento dal momento che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, così come i vizi dell'iter procedimentale che porta alla irrogazione della sanzione, non comportano la nullità del provvedimento, e non determinano quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Infatti, come noto, il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (in questi termini Cass. Sez. Un. n. 1786/2010). Quanto all' eccezione relativa al procedimento amministrativo, occorre osservare che il verbale di accertamento sotteso alla determinazione impugnata risulta contestato alla ricorrente in data 7.04.2017, ed ovvero immediatamente ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 ed anche la determinazione ingiuntiva risulta notificata regolarmente e tempestivamente, ai sensi degli artt. 18 e 28 della legge n. 689 del 1981, in data 18.04.2021 e dunque prima del maturarsi del termine di prescrizione quinquennale. Quanto all'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, il ricorrente non ha neanche dedotto elementi per superare la presunzione di colpa prevista in tema di sanzioni amministrativa dall'art.3 l. 1981 n. 689. Occorre rilevare inoltre con riguardo alla violazione dell'art. 4 legge 1981 n. 689 che la Corte di Cassazione ha più volte rilevato come " in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate” (Cass.pen, II, 16 gennaio 2015 n.9655 e Cass.pen., II, 30 ottobre 2019 n.10694) Con riguardo alla richiesta di stralcio della documentazione prodotta da
[...]
, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel Pt_2 procedimento di opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine previsto dall'art. 6 legge 1981/689 per il deposito dei documenti relativi all'infrazione, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza. (Corte d'Appello Catanzaro, Sez. II, Sent. 11/05/2023, n. 580). Né rileva la generica contestazione di tutta la documentazione prodotta da
[...] : secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, la Pt_2 contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata -a pena di inefficacia
3 - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775). Nel merito, si ritiene che l'attrice non possa vantare alcun titolo a permanere nell'alloggio di cui è attuale occupante e pertanto l'opposizione deve essere rigettata. Al riguardo deve essere precisato che la materia dell'assegnazione e del subentro negli alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata dalla Legge Regionale del Lazio 6 agosto 1999, n. 12 ed in particolare che l'assegnazione con delibera di un immobile ERP è un provvedimento che conclude una rigorosa sequenza procedimentale che consiste nella verifica di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge e che valuta le eventuali precedenze e priorità. Pertanto, nessuno può ritenersi legittimato a considerarsi automaticamente assegnatario definitivo di un immobile di edilizia residenziale pubblica per il solo fatto di avervi trasferito la residenza. La domanda di assegnazione dell'alloggio in regolarizzazione presentata dalla ricorrente ai sensi della L. R. Lazio n°1/2020 non rileva ai fini che qui interessano, dovendosi considerare: che l'assegnazione in regolarizzazione è un provvedimento di natura concessoria che rende lecita l'occupazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica dal momento della sua emissione ma non sana gli illeciti amministrativi e gli eventuali illeciti penali connessi alla pregressa occupazione;
che allo stato, peraltro, nessun provvedimento di assegnazione in regolarizzazione risulta essere stato emesso in favore della ricorrente. La sanzione irrogata, infine, è risultata correttamente quantificata ai sensi dell'art.15 della L. R. Lazio n°12/1999 (che prevede, per chi occupi abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.45.000,00 ad un massimo di €.65.000,00) con applicazione del pagamento ridotto previsto dall'art.16 della legge 689/1981 (pari a un terzo della sanzione massima) e dell'aumento del 20% previsto ai sensi dell'art.18, co.2, lett. b, del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex L.689/1981, approvato dall'Assemblea Comunale con la delibera n°4/2020. Tanto dedotto, l'opposizione della ricorrente deve essere respinta. Al rigetto dell'opposizione non segue la condanna al pagamento degli onorari di avvocato a favore di considerato che parte resistente si è costituita Parte_2 in giudizio attraverso un proprio funzionario, e non ha depositato alcuna nota spese relativa alle spese vive sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione proposta da avverso la Determinazione Parte_1 Dirigenziale di Ingiunzione di n. 8030/2021/8/1/1 del 25/03/2021; Parte_2
2) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 07/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 29403/2021
Oggi 7 novembre 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Faraglia, sono comparsi: per la ricorrente l'avv. Martina Parrotto in sostituzione dell'avv. Parte_1 Paolo Maldera la quale comunica che è stata già depositata in atti la richiesta di sanatoria della sig.ra , che, tuttavia, da informazioni assunte, risulta ancora Pt_1 in fase di lavorazione;
si riporta alle conclusioni rassegnate in atti e chiede l'accoglimento del ricorso;
nessuno è comparso per Parte_2 Il Giudice Trattiene la causa in decisione. Alle ore 17,00, dando atto che nessuna delle parti è presente, dà lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.
N. R.G. 29403/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lucia Faraglia, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29403/2021 promossa da:
, nata a [...] [...] ed ivi elettivamente domiciliata Parte_1 Pt_2 in Via Orazio n. 3, presso lo studio dell'Avv. Paolo Maldera, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
RICORRENTE contro
, in persona del Sindaco elettivamente Parte_2 Controparte_1 domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale di via del Tempio Pt_2 di Giove n. 21, rappresentata e difesa dal Funzionario Delegato Alessandro Leonardi, come da delega in atti;
RESISTENTE OGGETTO: opposizione a determinazione dirigenziale ingiuntiva CONCLUSIONI: come in atti
1 Ragioni di fatto e diritto della decisione Con ricorso depositato in data 22 aprile 2021 ha proposto Parte_1 opposizione dinanzi al Tribunale di Roma avverso la Determinazione Dirigenziale di Ingiunzione n. 8030/2021/8/1/1 del 25/03/2021, notificata in data 18/04/2021, con la quale intimava alla predetta il pagamento a titolo di Parte_2 sanzione dell'importo di €. 25.992,00 oltre ad €. 28,50 per spese, come da verbale di accertamento di violazione n° 73080005857 del 7/04/2017 della polizia municipale di notificato in pari data. Pt_2 A fondamento dell'opposizione deduceva la mancata notifica del verbale presupposto;
la carenza di legittimazione attiva ed incompetenza di
[...]
trattandosi di una sanzione regionale;
la carenza di potere del Pt_2 funzionario che ha provveduto all'emissione del provvedimento impugnato;
la competenza del giudice penale ex art. 24 L. n. 689 del 1981 sulla applicazione della sanzione amministrativa;
la violazione dell'art. 4 della l. n. 689 del 1981; il difetto di motivazione del provvedimento;
l'annullamento dell'ingiunzione per errore sul fatto ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 1981 numero 689; la violazione della ragionevole durata del provvedimento amministrativo;
l'incostituzionalità della norma regionale sanzionatoria trattandosi di sanzione pecuniaria superiore al limite massimo di 15.000 euro previsto dall'art.10 legge 1981 n. 689; la contestazione dell'ammontare della sanzione in quanto non sorretta da alcun provvedimento che la determina. Si costituiva contestando la fondatezza dell'opposizione e Parte_2 depositando in atti, fra l'altro, il verbale di accertamento della violazione in data 7 aprile 2017 firmato dalla ricorrente. L'opposizione è infondata e non può essere accolta. Va anzitutto dichiarata inammissibile la censura di incostituzionalità fondata sul preteso contrasto tra la disposizione regionale che irroga la sanzione (art. 15 L.R. n. 12 del 1999) e l'art. 10 della L. 24 novembre 1981, n. 689, visto che non sono neanche indicate le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali che si assumono violate. Infondata appare l'eccezione relativa alla presunta carenza di legittimazione di all'applicazione della sanzione in oggetto, in quanto, come Parte_2 correttamente osservato da parte resistente, in virtù dell'art.2 della L.R. 05 Luglio 1994, n. 30 le funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza della Regione “sono delegate, a norma dell'art. 118 Costituzione o subdelegate, a norma dell'articolo 7 del DPR n. 616 del 24.07.1977, ai Sindaci dei Comuni nel cui territorio sono commesse le violazioni”. Parimenti va disattesa l'eccezione afferente la contestata carenza di potere del dirigente firmatario, atteso che ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/00, compete ai dirigenti l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. Va respinta anche l'eccezione relativa alla violazione dell'art. 24 l. n. 689 del 1981, in quanto la connessione obiettiva dell'illecito amministrativo con un reato rileva esclusivamente nel caso in cui l'accertamento del primo costituisca l'antecedente logico necessario per l'esistenza dell'altro (Cass.Sez.1, n.23925 del 9.11.2006); solo in tale ipotesi, infatti, il rapporto di pregiudizialità succitato determina lo spostamento della competenza all'applicazione della sanzione dall'organo amministrativo al giudice penale. Nel caso di specie difetta tale
2 presupposto in quanto risultano distinti gli interessi protetti dalle due norme: l'art. 633 c.p. è posto a tutela del patrimonio immobiliare, sia pubblico che privato, da atti arbitrari diretti a violare il rapporto tra il bene ed il suo titolare, mentre la disposizione della legge regionale tutela l'assistenza abitativa per i nuclei familiari in condizioni disagiate e garantisce trasparenza nelle assegnazioni. Neppure il motivo relativo al difetto di motivazione merita accoglimento dal momento che i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa, così come i vizi dell'iter procedimentale che porta alla irrogazione della sanzione, non comportano la nullità del provvedimento, e non determinano quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa. Infatti, come noto, il giudizio di opposizione non ha ad oggetto l'atto ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà (e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto (in questi termini Cass. Sez. Un. n. 1786/2010). Quanto all' eccezione relativa al procedimento amministrativo, occorre osservare che il verbale di accertamento sotteso alla determinazione impugnata risulta contestato alla ricorrente in data 7.04.2017, ed ovvero immediatamente ai sensi dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 ed anche la determinazione ingiuntiva risulta notificata regolarmente e tempestivamente, ai sensi degli artt. 18 e 28 della legge n. 689 del 1981, in data 18.04.2021 e dunque prima del maturarsi del termine di prescrizione quinquennale. Quanto all'insussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito, il ricorrente non ha neanche dedotto elementi per superare la presunzione di colpa prevista in tema di sanzioni amministrativa dall'art.3 l. 1981 n. 689. Occorre rilevare inoltre con riguardo alla violazione dell'art. 4 legge 1981 n. 689 che la Corte di Cassazione ha più volte rilevato come " in tema di illecita occupazione di un alloggio popolare, lo stato di necessità può essere invocato solo per un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di trovare un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa, tanto più che l'edilizia popolare è destinata a risolvere le esigenze abitative dei non abbienti, attraverso procedure pubbliche e regolamentate” (Cass.pen, II, 16 gennaio 2015 n.9655 e Cass.pen., II, 30 ottobre 2019 n.10694) Con riguardo alla richiesta di stralcio della documentazione prodotta da
[...]
, si osserva che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, nel Pt_2 procedimento di opposizione all'ordinanza- ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, l'inosservanza, da parte dell'autorità che ha emesso il provvedimento opposto, del termine previsto dall'art. 6 legge 1981/689 per il deposito dei documenti relativi all'infrazione, indipendentemente dalla tempestività della sua costituzione, non implica, in difetto di espressa previsione di sua perentorietà, alcuna decadenza. (Corte d'Appello Catanzaro, Sez. II, Sent. 11/05/2023, n. 580). Né rileva la generica contestazione di tutta la documentazione prodotta da
[...] : secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, la Pt_2 contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, ma va operata -a pena di inefficacia
3 - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (v., ex plurimis, Cass., 20 giugno 2019, n. 16557; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27633; Cass., 13 dicembre 2017, n. 29993; Cass., 3 aprile 2014, 7775). Nel merito, si ritiene che l'attrice non possa vantare alcun titolo a permanere nell'alloggio di cui è attuale occupante e pertanto l'opposizione deve essere rigettata. Al riguardo deve essere precisato che la materia dell'assegnazione e del subentro negli alloggi di edilizia residenziale pubblica è disciplinata dalla Legge Regionale del Lazio 6 agosto 1999, n. 12 ed in particolare che l'assegnazione con delibera di un immobile ERP è un provvedimento che conclude una rigorosa sequenza procedimentale che consiste nella verifica di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge e che valuta le eventuali precedenze e priorità. Pertanto, nessuno può ritenersi legittimato a considerarsi automaticamente assegnatario definitivo di un immobile di edilizia residenziale pubblica per il solo fatto di avervi trasferito la residenza. La domanda di assegnazione dell'alloggio in regolarizzazione presentata dalla ricorrente ai sensi della L. R. Lazio n°1/2020 non rileva ai fini che qui interessano, dovendosi considerare: che l'assegnazione in regolarizzazione è un provvedimento di natura concessoria che rende lecita l'occupazione di un immobile di edilizia residenziale pubblica dal momento della sua emissione ma non sana gli illeciti amministrativi e gli eventuali illeciti penali connessi alla pregressa occupazione;
che allo stato, peraltro, nessun provvedimento di assegnazione in regolarizzazione risulta essere stato emesso in favore della ricorrente. La sanzione irrogata, infine, è risultata correttamente quantificata ai sensi dell'art.15 della L. R. Lazio n°12/1999 (che prevede, per chi occupi abusivamente un alloggio di edilizia residenziale pubblica, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €.45.000,00 ad un massimo di €.65.000,00) con applicazione del pagamento ridotto previsto dall'art.16 della legge 689/1981 (pari a un terzo della sanzione massima) e dell'aumento del 20% previsto ai sensi dell'art.18, co.2, lett. b, del regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ex L.689/1981, approvato dall'Assemblea Comunale con la delibera n°4/2020. Tanto dedotto, l'opposizione della ricorrente deve essere respinta. Al rigetto dell'opposizione non segue la condanna al pagamento degli onorari di avvocato a favore di considerato che parte resistente si è costituita Parte_2 in giudizio attraverso un proprio funzionario, e non ha depositato alcuna nota spese relativa alle spese vive sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1)Rigetta l'opposizione proposta da avverso la Determinazione Parte_1 Dirigenziale di Ingiunzione di n. 8030/2021/8/1/1 del 25/03/2021; Parte_2
2) nulla dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Roma, in data 07/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Lucia Faraglia
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