Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 09/12/2025, n. 7996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7996 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07996/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3589 del 2025, proposto da
IO SE, rappresentato e difeso dall'avvocato IO SE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arzano, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 6770/2024 relativa al ricorso r.g.n. 3543.2024, pubblicata il 04.12.2024 e notificata il 14.03.2025, con la quale il TAR Campania, ha condannato il Comune di Arzano al pagamento delle spese processuali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 la dott.ssa IO AM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, parte ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe, con il quale il Comune di Arzano è stato condannato al pagamento in suo favore, in qualità di avvocato distrattario nella controversia instaurata innanzi a questo T.A.R. RIC ric. n. 3543/2024, della somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge.
2. Parte ricorrente ha dedotto, altresì, di aver provveduto a notificare il titolo in forma esecutiva presso l’Ente in data 14 marzo 2025. Decorso il termine di giorni 120, ai sensi dell’art. 14 D.L. 669/96, ha introdotto il presente giudizio, con ricorso notificato in data 14 luglio 2025,.
3. Il Comune di Arzano non si è costituito in giudizio.
4. All’udienza camerale del 15 ottobre 2025, dato l’avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. della possibile definizione del giudizio con pronuncia di inammissibilità, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Comune di Arzano, con deliberazione del Consiglio comunale del 5 settembre 2022, ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell’articolo 243- bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, che risulta ancora pendente presso la competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, come da comunicazione della Prefettura di Napoli diretta a questo ufficio, in data 11 luglio 2025, agli atti della Segreteria generale.
6. Ai sensi dell’articolo 243- bis D.Lgs. 267/00, nel caso di ricorso del Comune alla procedura di riequilibrio finanziario: “ 4. Le procedure esecutive intraprese nei confronti dell’ente sono sospese dalla data di deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale fino alla data di approvazione o di diniego di approvazione del piano di riequilibrio pluriennale di cui all'articolo 243-quater, commi 1 e 3 ”.
La norma trova applicazione anche al giudizio di ottemperanza, in quanto “strumento di esecuzione forzata ” (Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza n. 2654 del 2014).
Il ricorso in trattazione è stato incardinato dopo l’avvio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e, dunque, deve dichiararsene l’inammissibilità (cfr. ex multis T.A.R. Campania, Sezione II, sentenza n. 4835 del 22 agosto 2023).
7. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara inammissibile. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA AR, Presidente
Daria Valletta, Primo Referendario
IO AM, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO AM | NA AR |
IL SEGRETARIO