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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2049 dell'anno 2016, del ruolo generale affari contenziosi trattenuta in decisione in data 28.3.2022 e vertente
TRA
(c.f. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. FROIO Giuseppe e C.F._2
dall'avv. Adele Fiaschetti ed elettivamente domiciliati in Pescina, Via S. Rinaldi presso lo studio dell'avv. Paride Sforza per procura a margine dell'atto di citazione;
ATTORI
E
(c.f. ) in persona del sindaco Controparte_1 P.IVA_1
p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Nardi Aldo e Babbo Mario per mandato in calce alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Avezzano, via Trento,
25, presso lo studio del secondo, giusta procura in atti;
CONVENUTO
1 E
(c.f. Controparte_2
) in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso P.IVA_2
dall'avv. Stefania Antidormi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Avezzano, Via Gramsci 7.
CONVENUTO
Oggetto: Altre ipotesi responsabilità di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (art. 2043 c.c. e norme speciali).
Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, dinanzi all'intestato tribunale, il Controparte_1
al fine di sentirlo condannare all'esecuzione delle opere di bonifica e di ripristino del tratto fognario danneggiato a valle della loro proprietà e, di conseguenza, al ristoro dei danni patrimoniali nonché dei danni morali ed alla vita di relazione da loro subiti a causa della mancata manutenzione dello stesso, così come accertati e quantificati all'esito di disponenda CTU, oltre interessi e rivalutazione. Il tutto con vittoria di spese.
Deducevano a sostegno di essere proprietari di un immobile sito nel Comune di
, alla Via La Fonte Vecchia, identificato al N.C.E.U. del suddetto CP_1
Comune al foglio 7, particelle 613 e 614 s.e., edificato con regolare concessione edilizia ed allacciato ai servizi fognari ed idrici della rete pubblica;
che dall'anno 2005 avevano notato la presenza di infiltrazioni di umidità all'interno della loro abitazione;
che, a seguito di verifiche eseguite a cura di un tecnico appositamente designato,
2 avevano accertato che le infiltrazioni in oggetto trovavano origine dalla dispersione,
a valle della proprietà della conduttura comunale della rete idrica e Pt_1
fognante, atteso che, infatti, la cattiva efficienza o, comunque, il danneggiamento delle dette condutture avrebbero cagionato una continua e copiosa perdita idrica con conseguente diffusa dispersione ed infiltrazione nel sottosuolo;
che ai fenomeni di infiltrazioni all'interno dell'abitazione di essi attori si accompagnavano segni evidenti di crepe e distacchi sul muro di recinzione della loro proprietà, accompagnati da fenomeni di scivolamento del terreno reso costantemente molle dal continuo defluire, a cielo aperto, delle acque a valle della proprietà; che, nonostante i ripetuti inviti e solleciti, sia il comune proprietario della condotta, che il Consorzio
Acquedottistico Marsicano (CAM), gestore della rete idrica, rimanevano sostanzialmente inerti;
che da successivo sopralluogo, eseguito anche alla presenza di un tecnico del CAM, verificavano che lungo la loro proprietà, proveniente da altra proprietà posta sul lato ovest, transitava una condotta fognaria secondaria che si diramava sino ad oltre il confine, posto a valle, ove si connetteva ad altra condotta;
che a valle e fuori dalla proprietà degli attori, dalla condotta de qua fuoriusciva acqua;
che, invero, detta condotta, nel frangente esaminata, risultava ostruita nella parte esterna dalla proprietà e più precisamente nella confinante altrui proprietà Pt_1
ove l'acqua si disperdeva nei campi a cielo aperto;
che, ad avviso del geometra CP_3
loro tecnico di fiducia, tale fenomeno stava verosimilmente Controparte_4
determinando una lenta ma inesorabile alterazione del terreno, con scivolamento a valle e conseguente messa in pericolo della proprietà degli attori.
Si costituiva tempestivamente il convenuto, eccependo in via preliminare il CP_1
proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la rete idrica e fognaria gestita dal
C.A.M., nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda attorea, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese.
3 Nelle more si disponeva la riunione al presente, del procedimento n. R.G.
1443/2017, pendente fra gli attori, il e il CAM, avente il Controparte_1
medesimo oggetto.
Riuniti i fascicoli, venivano depositate dalle parti - ad eccezione del CAM, costituitosi soltanto prima dell'udienza di p.c., concludendo per l'accoglimento delle conclusioni formulate - le rispettive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., nei termini previsti, come disposto dal G.I., dott. Dell'Orso.
All'esito il G.I. disponeva CTU nominando all'uopo l'ing. cui Persona_1
conferiva l'incarico di rispondere al seguente quesito “Previo sopralluogo sui luoghi oggetto di causa, descriva le condizioni dell'immobile di proprietà degli attori, indicando le cause dei fenomeni di infiltrazione lamentati in citazione;
stimi l'entità e la natura dei lavori necessari per il ripristino dello stato dei luoghi”.
Depositata la CTU nei termini, considerate le proroghe accordate, il G.I., sulla base delle deduzioni promosse dagli attori che, in ordine al dedotto intensificarsi delle infiltrazioni, depositavano anche ricorso cautelare in corso di causa, poi rigettato per carenza di fumus e di periculum, per l'eliminazione della perdita a carico del comune, disponeva sottoporsi al CTU quesito integrativo, così articolato “Il CTU effettui un sopralluogo sui luoghi oggetto di causa, verificando le cause di fenomeni di infiltrazioni lamentati nella nota del 18 ottobre 2019 specificando le cause ed indicando i relativi rimedi ed effettuando le ricerche opportune che si autorizza previo contraddittorio delle parti e favorendo comunque l'opzione economicamente più vantaggiosa e comunque fatte salve all'esito del sopralluogo le conferme delle conclusioni già rassegnate.”
Il CTU, pertanto, depositava nei termini l'integrazione, sostanzialmente confermando le conclusioni già formulate in precedenza.
4 La causa, pertanto, dopo taluni rinvii, precisate le conclusioni era avviata a decisione e trattenuta a tal fine, all'udienza di cui in epigrafe, concessi i termini di cui all'artt.
190, c.p.c., previo rigetto dell'istanza di ricusazione del CTU, avanzata dagli attori.
La domanda è infondata e va rigettata.
Osserva, infatti, il tribunale, che, nonostante le censure mosse dagli attori, il CTU, con motivazione ampia e convincente, compiendo valutazioni logiche e congruenti, supportate da accertamenti adeguati, ha concluso escludendo la sussistenza di danni all'immobile e, in generale, al fondo degli attori, riconducibili ad infiltrazioni correlate alla perdita riscontrata a valle del fondo, lungo la condotta secondaria, già indicata dai sigg.ri nel libello introduttivo. Pt_1
Osserva, invero, il CTU il buono stato di conservazione del fabbricato, rilevando che le condizioni precarie dei muri di contenimento e di recinzione sarebbero da addebitarsi alle cattive tecniche di costruzione adottate, che li rendono inidonei a contenere le spinte ingenerate dal terreno a causa di un movimento franoso dell'intero versante, e perciò non in grado di limitarne i fenomeni degenerativi.
La zona de qua, come accertato sulla base della documentazione esaminata ed anche con l'ausilio di un esperto geologo, risulta, infatti, caratterizzata da una condizione geomorfologica ed idrogeologica del terreno particolare, in quanto, interessata da flussi idrici superficiali e sub-superficiali presenti nel sottosuolo. Più precisamente le numerose falde acquifere generano pressioni interstiziali, accentuate, in certe condizioni meteorologiche come pioggia e neve, causando a loro volta scivolamenti del terreno e perdita di coesione tra le sue particelle.
Dunque deve ritenersi che sia stato tale scivolamento rotazionale/traslativo, che interessa l'intera area, pur valutata come zona bianca nella Carta PAI, a causare i danni lamentati e, ragionevolmente anche la rottura dell'innesto della condotta causa di sversamento.
5 Quanto a quest'ultimo, preme rilevare che si verifica in area esterna al terreno di proprietà a valle dello stesso, che si trova in pendenza, interessando una Pt_1
condotta secondaria del sistema fognario che poi va a innestarsi su altro collettore.
Il CTU ha rilevato che trattasi di condotta con portata limitata, tale da non poter essere causa di apprezzabili fenomeni di dissesto;
sulla stessa convergono limitati scarichi, in gran parte provenienti dal sistema di drenaggio delle acque di falda realizzato dagli attori (peraltro, a quanto emerso, non conforme al progetto) – il che conferma, peraltro, le valutazioni della CTU sul carattere del terreno - e, in parte ridotta, da scarico fognario che si produce in misura apprezzabile, in quanto di carattere periferico, soltanto in presenza di precipitazioni consistenti.
Osserva a riguardo l'ing. che la vena d'acqua proveniente dal pozzetto e Per_1
che fuoriesce dal terreno poco più sotto, presenta un flusso idrico limitato al solo punto di rottura ispezionato e quindi non in grado di interessare l'intero pendio che si estende in direzione est su tutta la p.lla 623 limitrofa, per un fronte di circa 60,00 ml, su cui si notano i segni di instabilità sopramenzionati.
L'impossibilità che l'instabilità del terreno dipenda da tale perdita emergerebbe non solo da carattere non ingente della stessa, ma altresì da quanto rimarcato dal geologo incaricato, il quale, invero, specifica che la natura litotecnica dei terreni di cui trattasi, essendo prettamente argilloso-limosa, e quindi con basso grado di permeabilità k, fa sì che le acque sversate non siano in grado di infiltrarsi nel terreno e quindi scorrano superficialmente, anche in ragione dell'elevata pendenza dell'area in oggetto.
Le circostanze de quibus sono state confermate dal tecnico anche in sede di integrazione della CTU, all'esito di ulteriore sopralluogo, in base al quale si dà atto del fatto che sul pozzetto, l'intervento degli attori, avvenuto nelle more, potrebbe, peraltro, aver alterato lo stato dei luoghi ( anche se tale circostanza, si ritiene, sia di scarso interesse ai fini della decisione).
I rilievi in ordine alla localizzazione della perdita d'acqua (peraltro non contestata), alla natura del terreno ed alla non riconducibilità dei danni lamentati alla detta
6 circostanza sono pienamente condivisibili e, peraltro, confermati dalla logica e dalla comune esperienza.
Invero non appare possibile che siano presenti sull'immobile degli attori e sulle sue pertinenze danni riconducibili alla perdita d'acqua presente sulla condotta, non solo in ragione della sua portata limitata e della natura poco permeabile del terreno, quanto, ancor prima in ragione della conformazione stessa del sito, che evidenzia una notevole pendenza. Orbene, il fatto stesso che la perdita avvenga a valle, addirittura al di fuori dei confini della proprietà degli attori, rende assolutamente inverosimile che l'acqua e l'umidità relativa possano risalire sino all'immobile e alle relative pertinenze, poste molti più in alto, in aperto contrasto con la legge di gravità, come invece dedotto nell'atto introduttivo.
La domanda risarcitoria è pertanto infondata.
Va rigettata altresì la richiesta di condanna delle parti convenute al ripristino della condotta, trattandosi di richiesta evidentemente incompatibile con il contenuto della domanda stessa, che trovava fondamento nella lesione del diritto di proprietà dei sigg.ri (originata dalle infiltrazioni di umidità e dai correlati danni Pt_1
all'immobile, dei quali si è chiesto, infatti, il ristoro).
A quanto, emerso, tuttavia, la perdita di acqua - peraltro, a quanto sembra, in gran parte riconducibile a flussi idrici provenienti da condotta privata di captazione delle acque di falda, di proprietà dei due attori - avviene al di fuori della proprietà dei medesimi, e non risulta in base a quanto allegato, arrecare loro alcun pregiudizio diretto.
Quanto appena affermato ovviamente non esclude l'assoluta necessità di provvedere, nell'interesse pubblico, al ripristino della canalizzazione de qua, eventualmente coercibile in diversa sede e con diversi strumenti.
7 Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Devono, sulla base del medesimo criterio, porsi a carico degli attori anche le spese di
CTU, già liquidate nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA le domande attoree;
2) CONDANNA gli attori alla rifusione in favore del Controparte_1
e del delle spese di lite, che si liquidano, in favore del primo in € Parte_3
3.200 per compensi, oltre accessori come per legge e, in favore del secondo, in euro 1.453,00, oltre accessori come per legge;
3) PONE definitivamente a carico degli attori le spese di CTU.
Così deciso in Avezzano il 22.12.2024.
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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