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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10156/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10156/2024
avente per oggetto: ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. GALLINATTI PAOLO e dall'avv. SARNO Parte_1
STEFANIA, presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro appresentata e difesa dall'avv. MONTEMURRO ANDREA, presso cui ha eletto CP_1
domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Come da verbale di udienza del 12/11/2024
Per parte resistente:
Come da verbale di udienza del 12/11/2024
Per il P.M.:
Visto, nulla si oppone pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Teheran Parte_1 CP_1
(IRAN) il 02/10/1977 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino (n. 143, parte II, serie C).
Dal matrimonio sono nati i figli nata il [...] e nato il [...] Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/06/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile domandando, altresì, che la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia, decorsi i termini di legge, della sentenza di scioglimento del matrimonio.
In data 10/10/2024 si costitutiva in giudizio parte resistente, nulla opponendo in ordine alla pronuncia della separazione legale dei coniugi nonché, decorsi i termini di legge, della sentenza di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 11/11/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Isabella Messina GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10156/2024
avente per oggetto: ricorso cumulativo per separazione personale e scioglimento del matrimonio promossa da: rappresentato e difeso dall'avv. GALLINATTI PAOLO e dall'avv. SARNO Parte_1
STEFANIA, presso cui ha eletto domicilio come da procura in atti
Parte ricorrente contro appresentata e difesa dall'avv. MONTEMURRO ANDREA, presso cui ha eletto CP_1
domicilio come da procura in atti
Parte resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
Come da verbale di udienza del 12/11/2024
Per parte resistente:
Come da verbale di udienza del 12/11/2024
Per il P.M.:
Visto, nulla si oppone pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Teheran Parte_1 CP_1
(IRAN) il 02/10/1977 trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Torino (n. 143, parte II, serie C).
Dal matrimonio sono nati i figli nata il [...] e nato il [...] Per_1 Per_2
Con ricorso depositato il 06/06/2024, chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile domandando, altresì, che la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia, decorsi i termini di legge, della sentenza di scioglimento del matrimonio.
In data 10/10/2024 si costitutiva in giudizio parte resistente, nulla opponendo in ordine alla pronuncia della separazione legale dei coniugi nonché, decorsi i termini di legge, della sentenza di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 11/11/2024, innanzi al Giudice Relatore, veniva sentita la parte ricorrente;
la parte convenuta, compariva e veniva esperito il tentativo di conciliazione con esito negativo.
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, invitava i difensori alla discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473bis.22 comma 4 c.p.c.
Precisate le conclusioni nei termini in epigrafe indicati, il Giudice Relatore, autorizzava i coniugi a vivere separati e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
È provato che si sono verificati fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza;
i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e ai Parte_1 CP_1 sensi dell'art. 151 co. 1 c.c.,
PROVVEDE con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio.
Spese al definitivo.
pagina 2 di 3 Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 29.11.2024.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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