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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 16/04/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Proc. n. 1836/2024 R.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni congiunte rassegnate dall'avv. Francesco
Manfredi per parte ricorrente e dall'avv. Leonardo Ciccopiedi per parte resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1836/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di separazione”, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Manfredi;
C.F._2
- ricorrenti -
1 contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo CP_1 C.F._3
Ciccopiedi;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 e hanno dedotto che: a) Parte_1 Parte_2 con decreto del 24.2.2021 il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra i medesimi concordate che, al punto 6, prevedevano espressamente che
“I coniugi si obbligano reciprocamente, di comune accordo, al sostentamento della propria figlia, attualmente studentessa universitaria, sino a quando non raggiungerà un'autosufficienza economica tale da consentire alla stessa di poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, impegnandosi, a tal uopo, a corrispondere alla stessa un assegno di mantenimento pari ad €
550,00 mensili, così suddiviso: Euro 250,00, a carico della IG.ra , ed Euro Parte_2
300,00, a carico del IG. , da versare, entro il giorno cinque di ogni mese, sul c/c Parte_1 acceso presso la Banca MPS - Filiale di Corigliano-Rossano (area urbana Rossano), sul seguente
Cod. Iban: IT 84 A010 3080 9200 00000626617, intestato a;
7. Le spese Parte_2 straordinarie tutte e mediche non mutuabili da sostenersi in favore della propria figlia rimarranno
a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%”; b) ambo gli obbligati hanno sempre regolarmente e puntualmente onorato gli impegni assunti in sede di separazione per quanto attiene al contributo al mantenimento della figlia c) la predetta figlia, oggi studentessa CP_1 universitaria venticinquenne, non abita più all'interno di quella che era la casa familiare sita in
Corigliano-Rossano alla via Isonzo n. 17, per essersi trasferita e stabilmente domiciliata altrove presso l'abitazione del proprio compagno , con cui convive stabilmente dal mese di Persona_1 maggio 2024, venendo dal medesimo sostentata in tutti i suoi bisogni.
Tanto premesso, hanno invocato la modifica delle condizioni di separazione limitatamente alla determinazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore della figlia CP_1 all'uopo invocando la riduzione dello stesso ad € 300,00 (€ 150,00 a carico di Parte_2 ed € 150,00 a carico di ), da versare, entro il giorno cinque di ogni mese, sulla carta Parte_1
Postepay di intestata a (iban: [...]). CP_2 CP_1
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente l'8.4.2025 si è costituita in giudizio la quale ha integralmente aderito alla prospettazione ed alle richieste CP_1 avanzate dai ricorrenti.
All'udienza dell'11.4.2025, celebrata in modalità cartolare in ossequio alla richiesta in tal senso avanzata dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle stesse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 1. Ritiene questo Collegio che la domanda con cui i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno invocato la modifica delle condizioni di separazione, già omologate dall'intestato Tribunale con provvedimento del 24.2.2021 - limitatamente alla determinazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore della figlia maggiorenne - sia fondata e debba, pertanto, CP_1 essere accolta.
In tal senso, infatti, ben può essere recepito nella presente sentenza l'accordo raggiunto dalle parti, giacché non contrario a norme imperative e conforme all'interesse della prole tenuto conto delle confermate vicende personali che hanno interessato la beneficiaria, con conseguente riduzione della misura dell'assegno ad € 300,00 (di cui € 150,00 a carico di ed € 150,00 a Parte_2 carico di ), da versare, entro il giorno cinque di ogni mese, sulla carta Postepay di Parte_1
intestata a (iban: [...]). CP_2 CP_1
2. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, si ritiene che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura necessaria del presente giudizio e dell'accordo intercorso tra i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1836/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, prende atto dell'accordo con cui le parti - a parziale modifica delle condizioni di separazione precedentemente omologate - hanno rideterminato in €
300,00 (di cui € 150,00 a carico di ed € 150,00 a carico di ) Parte_2 Parte_1
l'assegno mensile di mantenimento da corrispondere a beneficio della figlia con CP_1 decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
3
Proc. n. 1836/2024 R.G.
IL TRIBUNALE
letti gli atti del procedimento in epigrafe richiamato;
esaminata la documentazione prodotta;
preso atto del contenuto delle deduzioni e conclusioni congiunte rassegnate dall'avv. Francesco
Manfredi per parte ricorrente e dall'avv. Leonardo Ciccopiedi per parte resistente, nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di cui all'art. 127-ter c.p.c., depositate per via telematica entro il termine all'uopo precedentemente accordato e qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
pqm
decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione collegiale, nella persona dei Magistrati:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice relatore ed estensore
Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1836/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso per la modifica delle condizioni di separazione”, vertente tra:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Manfredi;
C.F._2
- ricorrenti -
1 contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo CP_1 C.F._3
Ciccopiedi;
- resistente - nonché
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari;
- interveniente necessario -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 4.10.2024 e hanno dedotto che: a) Parte_1 Parte_2 con decreto del 24.2.2021 il Tribunale di Castrovillari aveva omologato le condizioni della separazione consensuale tra i medesimi concordate che, al punto 6, prevedevano espressamente che
“I coniugi si obbligano reciprocamente, di comune accordo, al sostentamento della propria figlia, attualmente studentessa universitaria, sino a quando non raggiungerà un'autosufficienza economica tale da consentire alla stessa di poter provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita, impegnandosi, a tal uopo, a corrispondere alla stessa un assegno di mantenimento pari ad €
550,00 mensili, così suddiviso: Euro 250,00, a carico della IG.ra , ed Euro Parte_2
300,00, a carico del IG. , da versare, entro il giorno cinque di ogni mese, sul c/c Parte_1 acceso presso la Banca MPS - Filiale di Corigliano-Rossano (area urbana Rossano), sul seguente
Cod. Iban: IT 84 A010 3080 9200 00000626617, intestato a;
7. Le spese Parte_2 straordinarie tutte e mediche non mutuabili da sostenersi in favore della propria figlia rimarranno
a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50%”; b) ambo gli obbligati hanno sempre regolarmente e puntualmente onorato gli impegni assunti in sede di separazione per quanto attiene al contributo al mantenimento della figlia c) la predetta figlia, oggi studentessa CP_1 universitaria venticinquenne, non abita più all'interno di quella che era la casa familiare sita in
Corigliano-Rossano alla via Isonzo n. 17, per essersi trasferita e stabilmente domiciliata altrove presso l'abitazione del proprio compagno , con cui convive stabilmente dal mese di Persona_1 maggio 2024, venendo dal medesimo sostentata in tutti i suoi bisogni.
Tanto premesso, hanno invocato la modifica delle condizioni di separazione limitatamente alla determinazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore della figlia CP_1 all'uopo invocando la riduzione dello stesso ad € 300,00 (€ 150,00 a carico di Parte_2 ed € 150,00 a carico di ), da versare, entro il giorno cinque di ogni mese, sulla carta Parte_1
Postepay di intestata a (iban: [...]). CP_2 CP_1
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata telematicamente l'8.4.2025 si è costituita in giudizio la quale ha integralmente aderito alla prospettazione ed alle richieste CP_1 avanzate dai ricorrenti.
All'udienza dell'11.4.2025, celebrata in modalità cartolare in ossequio alla richiesta in tal senso avanzata dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle stesse.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2 1. Ritiene questo Collegio che la domanda con cui i coniugi e Parte_1 Parte_2 hanno invocato la modifica delle condizioni di separazione, già omologate dall'intestato Tribunale con provvedimento del 24.2.2021 - limitatamente alla determinazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore della figlia maggiorenne - sia fondata e debba, pertanto, CP_1 essere accolta.
In tal senso, infatti, ben può essere recepito nella presente sentenza l'accordo raggiunto dalle parti, giacché non contrario a norme imperative e conforme all'interesse della prole tenuto conto delle confermate vicende personali che hanno interessato la beneficiaria, con conseguente riduzione della misura dell'assegno ad € 300,00 (di cui € 150,00 a carico di ed € 150,00 a Parte_2 carico di ), da versare, entro il giorno cinque di ogni mese, sulla carta Postepay di Parte_1
intestata a (iban: [...]). CP_2 CP_1
2. Quanto, poi, alla disciplina delle spese e competenze di lite, si ritiene che possa esserne disposta l'integrale compensazione in ragione della natura necessaria del presente giudizio e dell'accordo intercorso tra i contendenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in ordine al procedimento n. 1836/2024 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda e, per l'effetto, prende atto dell'accordo con cui le parti - a parziale modifica delle condizioni di separazione precedentemente omologate - hanno rideterminato in €
300,00 (di cui € 150,00 a carico di ed € 150,00 a carico di ) Parte_2 Parte_1
l'assegno mensile di mantenimento da corrispondere a beneficio della figlia con CP_1 decorrenza dal mese successivo a quello di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese e competenze di lite.
Così deciso in Castrovillari, in data 15/04/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Matteo Prato Dott. Gaetano Laviola
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