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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/11/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 4.7.2022 al n. 1250 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Parte_1
AN (FI), elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Gianpaolo Rizzo, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_1
MO (SI), elettivamente domiciliata in Pistoia, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Mencarelli
e AR NE, che la rappresentano e difendono come da procure generali alle liti per Notaio Dott. Per_1
in Siena del 21.1.2022 rep. 78312-78313,
[...]
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Dichiarando espressamente di non accettare alcun contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o inammissibilmente modificate dall'appellata, precisa le domande come da atto di appello e quanto alla domanda sub h) ne precisa la misura nella somma di € 28.796,82 accertata con la relazione di CTU”.
Si ritrascrivono le conclusioni di cui all'atto di appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e domanda reietta, in accoglimento del presente appello e previa riforma della sentenza del
Tribunale ordinario di Pistoia n. 1088/2021 pubblicata il
31/12/2021, con cui è stato definito il procedimento civile ivi rubricato al R.G. n. 3924/2017, così giudicare:
a) in via istruttoria, disporre l'integrazione della relazione di CTU di primo grado affinché, fermi i criteri di riliquidazione del dedotto conto corrente ivi adottati, venga rideterminato il saldo di chiusura dello stesso riliquidandolo dalla sua apertura con i seguenti ed ulteriori criteri: i) senza la capitalizzazione degli interessi anche sino al 05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010); ii) con l'individuazione delle rimesse solutorie sui saldi del conto corrente riliquidato (e precisamente dopo la riliquidazione secondo i criteri de quibus) e non con l'individuazione delle stesse sui saldi riportati negli estratti conto bancari;
b) sempre in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale del Dott. (C.F.: Tes_1
), nato a [...] l'[...] e C.F._1 residente in [...], sui seguenti capitoli di prova:
2 1) “DCV che nel mese di Maggio 2017, in Firenze, ha ricevuto incarico dall'Avv. Gianpaolo Rizzo, in qualità di difensore della S.C.A.R.A. Società Commercio Articoli
Regali Affini S.r.l., di provvedere alla riliquidazione del conto corrente n. 36673/07 intrattenuto dalla predetta Società con la ChiantiBanca Credito Cooperativo
Società Cooperativa, secondo i criteri che Le avrebbe fornito l'Avv. Gianpaolo Rizzo”;
2) “DCV, ad evasione dell'incarico conferitole dall'Avv. Gianpaolo Rizzo, in qualità di difensore della
S.C.A.R.A. Società Commercio Articoli Regali Affini
S.r.l., avente ad oggetto la riliquidazione del conto corrente n. 36673/07 intrattenuto dalla predetta Società con la ChiantiBanca Credito Cooperativo Società
Cooperativa, inviava la perizia definitiva che Le si mostra (doc. 37) in data 27/11/2017 solo alla mail dello
Studio dell'Avv. Rizzo, come da mail che le si mostra
(doc. 45)”;
c) nel rito ed in via istruttoria, ammettere l'appellante alla produzione in giudizio di una nuova perizia tecnica di parte di riliquidazione del dedotto conto corrente secondo i criteri di cui alla sottostante domanda sub f), poiché l'appellante non ha potuto produrre in primo grado la stessa per causa ad essa non imputabile, trattandosi di una alternativa e quantitativamente minore ipotesi di riliquidazione rispetto a quella prospettata nell'atto di citazione di primo grado, benché rientrante nelle domande ivi formulate;
d) nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del
3 04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del
24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla previsione ed alla disciplina della commissione di massimo scoperto, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha illegittimamente addebitato, dalla relativa apertura del 17/04/1998 sino al II trimestre 2009 compreso, somme a titolo di commissione di massimo scoperto senza alcuna pattuizione scritta e/o senza alcuna valida e/o efficace pattuizione scritta;
e) nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del
04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del
24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, nonché accertare e dichiarare la nullità sopravvenuta dall'01/01/2014 dei contratti di apertura di credito del 05/07/2010, del 24/11/2010, dell'11/01/2011, del 24/03/2011, del 17/06/2011 e del 27/12/2011 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha praticato dall'apertura del conto corrente – avvenuta il 17/04/1998
– sino al 05/07/2010 una capitalizzazione degli interessi debitori e delle competenze di liquidazione illegittima;
f) nel merito, per effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo
4 finale del dedotto conto corrente n. 36673/07, riliquidando lo stesso – dalla relativa apertura, ovvero dal primo estratto conto in atti, sino alla relativa chiusura, ovvero sino all'ultimo estratto conto in atti – secondo i seguenti criteri: i) senza l'applicazione e la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto;
ii) senza alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale, degli interessi debitori e delle competenze di liquidazione dall'apertura del conto corrente del 17/04/1998 sino al
05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010);
g) nel merito e per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente dedotto in giudizio, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e del saldo finale del conto de quo in conformità alla relativa e disposta riliquidazione;
h) nel merito e per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta alla restituzione e quindi al pagamento in favore dell'attrice del saldo creditore di chiusura del conto corrente dedotto in giudizio, come risulta a seguito della riliquidazione dello stesso secondo i criteri di cui alla superiore domanda sub f), nella misura che verrà dimostrata nel corso dell'espletanda e rinnovata istruttoria, anche in virtù della integrata relazione di consulenza tecnica d'ufficio, nonché nella misura che verrà precisata in corso di causa, detraendo dal saldo così ricalcolato i soli importi che, in linea capitale e per il medesimo titolo, sono stati già corrisposti dalla convenuta al momento della chiusura del conto corrente ed in forza della sentenza di primo grado, il tutto oltre interessi anatocistici e legali ex artt. 1283 e 1284, comma IV
5 c.c., dal dì della domanda giudiziale sino al dì del pagamento;
i) nel merito ed in ogni caso, disporre la compensazione di tutti i crediti e di tutti i debiti accertati come rispettivamente esistenti tra le parti e condannare la convenuta a versare all'attrice la differenza a conguaglio, oltre interessi anatocistici e legali ex artt. 1283 e 1284, comma IV c.c., dal dì della domanda giudiziale sino al dì del pagamento;
l) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e
CAP come per legge, nonché da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario”.
Per : Controparte_1
“In accoglimento delle eccezioni e difese presentate dalla comparente , per la inammissibilità e/o CP_1 il rigetto delle domande proposte in danno della comparente e Controparte_2 quindi la inammissibilità e/o il rigetto dell'appello proposto dalla controparte ed in Parte_1 ipotesi condizionata: per il rigetto dell'appello principale di a seguito del qui Parte_1 richiesto accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla comparente , con riforma della sentenza CP_1 impugnata nelle parti sfavorevoli alla comparente.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1250/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello
6 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1088 del
31.12.2021; parti: c. Parte_1
quest'ultima Controparte_1 altresì appellante incidentale), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. ed espletata altresì in questo grado c.t.u. integrativa, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
Parte_2
in persona del l.r.p.t., (d'ora in poi ) ha
[...] Pt_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Pistoia la
[...] in persona del l.r.p.t., (d'ora in Controparte_3 poi ) e, deducendo di aver intrattenuto con quest'ultima CP_3 il rapporto di conto corrente n. 36673/07, sul quale avevano operato diverse aperture di credito, contestava l'illecito addebito sul conto de quo di interessi ultralegali, della loro capitalizzazione, della commissione di massimo scoperto e di oneri complessivamente usurari, perché avvenuto in assenza di una valida pattuizione, invocando l'accertamento di un diverso e maggiore saldo creditore del conto de quo al momento della sua chiusura, nonché la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla , formulando le seguenti conclusioni CP_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, disattesa e reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del 04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del 24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla previsione ed alla disciplina degli interessi debitori, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha illegittimamente addebitato, dalla relativa apertura del 17/04/1998 sino al 05/07/2010, degli interessi debitori superiori alla misura di legge senza alcuna pattuizione scritta e/o senza alcuna valida e/o efficace pattuizione scritta;
b) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del 04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del 24/09/2009 nelle parti e/o nelle
7 clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla previsione ed alla disciplina della commissione di massimo scoperto, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha illegittimamente addebitato, dalla relativa apertura del 17/04/1998 sino al II trimestre 2009 compreso, somme a titolo di commissione di massimo scoperto senza alcuna pattuizione scritta e/o senza alcuna valida ed efficace pattuizione scritta;
c) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del 04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del 24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, nonché accertare e dichiarare la nullità sopravvenuta dall'01/01/2014 dei contratti di apertura di credito del 05/07/2010, del 24/11/2010, dell'11/01/2011, del 24/03/2011, del 17/06/2011 e del 27/12/2011 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha praticato dall'apertura del conto corrente – avvenuta il 17/04/1998 – sino al 05/07/2010 e, poi, dall'01/01/2014 sino alla chiusura del conto de quo una capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione del tutto illegittima;
d) sempre in via principale, accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio sono stati addebitati e/o percepiti interessi ed oneri economici usurari ai sensi e per gli effetti della Legge 7 Marzo 1996 n. 108, dell'art. 1815, comma II, c.c. e dell'art. 644 c.p., in quanto, nei periodi dedotti in narrativa dall'attrice, il relativo TEG trimestrale è stato eccedente il tasso soglia usura fissato nei decreti ministeriali ratione temporis applicabili ed emanati ai sensi della Legge 7 Marzo 1996 n. 108; e) per effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo del dedotto conto corrente n. 36673/07, riliquidando lo stesso – dalla relativa apertura, ovvero dal primo estratto conto in atti, sino alla relativa chiusura, ovvero sino all'ultimo estratto conto in atti – secondo i seguenti criteri da applicarsi congiuntamente ovvero, in subordine, alternativamente: i) senza l'applicazione e la capitalizzazione degli interessi passivi ultralegali addebitati in conto corrente dalla sua apertura del 17/04/1998 sino al 05/07/2010, ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010, ii) con liquidazione degli interessi debitori, dall'apertura del conto corrente del 17/04/1998 sino al 05/07/2010, ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010, al saggio sostitutivo ex art. 117 TUB ratione temporis applicabile, iii) senza l'applicazione e la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto, iv) senza alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale, degli interessi e delle competenze di liquidazione dall'apertura del
8 conto corrente del 17/04/1998 sino al 05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010) e, poi, dall'01/01/2014 sino alla chiusura del 50 conto de quo, v) senza l'applicazione e la capitalizzazione degli interessi e degli oneri economici usurari e con la riliquidazione del conto, nei trimestri usurati, senza alcun interesse ed onere economico, ovvero, in subordine, al saggio legale ex art. 1284 c.c. o, in ulteriore subordine, al saggio sostitutivo ex art. 117 TUB, ovvero, in via ancor più gradata, con l'applicazione di un tasso di interesse nei limiti del tasso soglia ex art. 1339 c.c.; f) in via subordinata rispetto alla domanda sub e), accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente n. 36673/07 al 30/09/2017, ossia all'ultimo trimestre anteriore alla chiusura del conto de quo, registra il saldo creditore di
€.101.481,14 anziché l'errato ed illegittimo saldo creditore di €.2.331,49 riportato nell'estratto conto della convenuta;
g) per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente dedotti in giudizio, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e del saldo finale del conto de quo;
h) per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta alla restituzione e quindi al pagamento in favore dell'attrice della somma capitale indebitamente percepita di €.99.174,86, ovvero della somma indebitamente percepita, maggiore e/o minore, che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria e/o che verrà precisata in corso di causa, oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria, nonché oltre gli interessi anatocistici dal dì della presente domanda sino al soddisfo;
i) in ogni caso disporre la compensazione di tutti i crediti e di tutti i debiti accertati come rispettivamente esistenti tra le parti e condannare la convenuta a versare all'attrice la differenza a conguaglio, oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria, nonché oltre gli interessi anatocistici dal dì della presente domanda sino al soddisfo;
j) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge”. A sostegno della domanda attorea è stato dedotto 1. che ha intrattenuto un rapporto di conto corrente dal 17 Pt_1 aprile 1998 al 4 ottobre 2017 (cfr. docc. 1 e 2), dapprima con la e Controparte_4 poi con l'incorporante di quest'ultima che è l'odierna convenuta;
2. Alla stregua della documentazione CP_3 consegnata ai sensi dell'art. 119 del D. L.vo n. 385/1993 (di seguito TUB) dalla Banca (cfr. doc. 16), il suddetto rapporto risulta disciplinato, oltre che dal contratto di apertura del conto corrente (cfr. doc. 1) e dal relativo foglio informativo analitico (doc. 3), dai contratti di apertura di credito del 27/12/1999 (doc. 4), del 09/01/2001 (doc. 5), del 04/02/2008 (doc. 6), del 24/07/2009 (doc. 7), del 30/07/2009 (doc. 8), del 24/09/2009 (doc. 9), del 05/07/2010 (doc. 10), del 24/11/2010 (doc. 11), dell'11/01/2011 (doc. 12), del 24/03/2011 (doc. 13), del 17/06/2011 (doc. 14) e del 27/12/2011 (doc. 15); documenti tutti dai quali risulta che la
9 maggior parte degli interessi ultralegali, della loro capitalizzazione e la commissione di massimo scoperto, che sono stati addebitati sul conto de quo, non trovano la loro fonte e disciplina − ovvero una valida fonte e disciplina − in nessuno degli anzidetti contratti;
3. Che dal raffronto dei tassi riportati negli estratti conto (cfr. dal doc. 17 al doc. 36) con quelli riportati nei decreti ministeriali ex art. 1284 c.c. (cfr. doc. 38), sul conto corrente de quo sono stati addebitati interessi ad un saggio superiore alla misura legale di cui al predetto disposto normativo senza l'esistenza di alcuna valida ed efficace pattuizione dovendosi inferire la nullità parziale dei contratti in parola con necessità di restituzione di quanto indebitamente applicato dalla banca;
4. Che la ha illegittimamente applicato e capitalizzato sul CP_3 conto corrente dedotto in giudizio, dalla relativa apertura e sino al II trimestre 2009 compreso, somme a titolo di commissione di massimo scoperto;
5. che la convenuta ha CP_3 praticato sul rapporto di conto corrente n. 36673,07 dedotto in giudizio una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito della nonché di tutti gli oneri Pt_1 economici passivi accessori complessivamente definiti come competenze di liquidazione, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 1283 c.c. e 120 TUB, in guisa che essendo stata illegittimamente praticata la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze di liquidazione dalla convenuta dall'apertura del conto corrente del 17/04/1998 sino al contratto di apertura di credito del 05/07/2010 e, poi, dall'01/01/2014 sino alla chiusura del conto de quo, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole invalide e/o contrarie alla legge, il conto corrente dedotto in giudizio deve essere riliquidato in tali periodi senza alcuna forma di capitalizzazione, nemmeno annuale.; 6. che nel corso del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio la ha illecitamente addebitato CP_3 interessi e competenze usurarie in quanto superiori al tasso soglia pro tempore vigente ex L. 108/96 come rilevato dal perito di parte almeno in 3 periodi (applicando le istruzioni della banca di italia) ossia I, II e III trimestre del 2013, in guisa che, previe le declaratorie di invalidità delle clausole contrattuali nulle e/o contra legem, il conto corrente dedotto in giudizio dovrà essere interamente riliquidato, sin dalla sua apertura, e sino alla chiusura secondi i criteri meglio indicati in atto di citazione e secondo quanto accertato dalla perizia di parte ove è indicato un saldo creditore di €.101.481,14 (cfr. pag. 63-69 del doc. 37) anziché l'errato ed illegittimo saldo creditore di
€.2.331,49 riportato nell'estratto conto della al CP_3 30/09/2017, con la conseguenza che, previa declaratoria di accertamento che il reale saldo del conto corrente dedotto in giudizio al 30/09/2017 era di €.101.481,14, la convenuta CP_3 dovrà essere condannata alla restituzione ed al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma capitale di Pt_1
€.99.174,86 (€.101.481,14 – €.2.306,28 = €.99.174,86).; 7. Di aver dovuto adire le vie legali per la tutela delle proprie ragioni.
10 Si è costituita la ha contestato tutto quanto ex CP_3 adverso dedotto e prodotto e chiesto “accogliere le difese ed eccezioni spiegate dalla comparente Controparte_3 Cooperativo Società Cooperativa e comunque respingere le domande formulate dalla parte attrice contro e in danno della medesima;
-accogliere le eccezioni di prescrizione e/o CP_3 decadenza come sollevate nella presente comparsa di risposta;
-accogliere le difese relative ai fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi fatti valere dalla comparente convenuta Con vittoria di Controparte_3 spese, e competenze legali di causa”. Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, concesse e depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e la relazione del consulente tecnico d'ufficio. Con istanza del 30.4.2021, parte attrice ha chiesto “Voglia disporre l'integrazione della relazione di CTU con una riliquidazione, anche in ipotesi alternativa, del dedotto conto corrente, che preveda: i) l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale anche sino al 05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010); ii) la riliquidazione delle movimentazioni eseguite in dipendenza del contratto di apertura di credito dell'04/02/2008 senza interessi debitori, ovvero, in via ulteriormente gradata, ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
iii) l'individuazione delle rimesse solutorie sui saldi del conto corrente riliquidato (e precisamente dopo la riliquidazione secondo i criteri invocati in via principale e/o subordinata dall'attrice) e non l'individuazione delle stesse sui saldi riportati negli estratti conto bancari”; parte convenuta ha chiesto un termine per poter prendere posizione sull'istanza; termine che è stato concesso alla parte convenuta con ordinanza del 6.5.2021 e autorizzazione al deposito di note scritte con rinvio all'udienza del 10.6.2021. Alla predetta udienza, tenutasi in forma cartolare per il permanere della c.d. Emergenza Covid 19, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.. La domanda attorea è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che di seguito si esporranno. In via preliminare va rilevato che, dall'analisi della documentazione in atti e dalla lettura dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e delle memorie ex art. 183 c.p.c., è incorso tra le parti in causa un unico rapporto, le cui condizioni economiche sono di seguito dettagliate. Il conto corrente n. 36673 risulta essere stato acceso in data 17.4.1998 presso la filiale di Corso Silvano Fedi – Pistoia della poi Controparte_5
, ed estinto in data 22.3.2018, è stato regolato CP_1 dal contratto sottoscritto in data 17.4.1998 e successive modifiche e/o integrazioni rispettivamente del 27.12.1999, 9.1.2001, 1.2.2008, 4.2.2008, 24.7.2009, 30.7.2009, 24.9.2009, 5.7.2010, 24.11.2010, 10.1.2011, 11.1.2011, 24.3.2011, 17.6.2011 e 27.12.2011. Come appurato dal ctu, in ordine al predetto rapporto sono presenti agli atti tutti gli estratti conto, gli scalari ed i prospetti competenze, “ad eccezione
11 degli scalari relativi al periodo 1.1.2003 – 30.9.2003, circostanza che comunque, stante la presenza degli estratti conto del periodo, non è apparsa ostativa alla ricostruzione delle movimentazioni e del saldo del conto corrente alla data di estinzione. Alla data di introduzione del giudizio (27.11.2017 – data di notifica dell'atto di citazione) il rapporto mostrava un saldo creditore di (+) euro 6,28 (pari al saldo positivo riportato dall'estratto conto al 30.9.2017 di euro 2.331,49, detratti gli addebiti di euro 25,21 ed euro 2.300,00 avvenuti nelle date del 2.10 e 5.10.2017 rilevabili dall'estratto conto del 4^ trimestre 2017), mentre alla chiusura occorsa il 22.3.2018 il rapporto mostra un saldo pari a . Dal dettaglio delle condizioni economiche rilevabili CP_6 dalla documentazione contrattuale in atti è evincibile, quanto al contratto di apertura del conto corrente del 17.4.1998 e relativo “Foglio informativo analitico delle condizioni per operazioni di conto corrente di corrispondenza, recupero spese e valute” un Tasso creditore pari al 2,00%, Tasso debitore per apertura di credito: 8,75%, Tasso debitore per scoperto di conto: 11,75%, CMS: 500%, per la quale il contratto non indica purtuttavia le modalità di calcolo, Capitalizzazione interessi creditori: semestrale, Capitalizzazione interessi debitori: trimestrale, Capitalizzazione CMS: trimestrale. Come evidenziato dal CTU è emerso che,” con riferimento alla CMS, dall'esame degli estratti conto bancari emerge nei fatti l'applicazione di una percentuale dello 0,500% (anziché del 500% come indicato nel contratto) e che, ancorchè il contratto prevedesse una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori (trimestrale) e creditori (semestrale), sempre dall'analisi degli estratti conto risulta come gli interessi creditori siano stati accreditati sul conto corrente trimestralmente sebbene calcolati ad un valore equivalente al tasso annuo previsto nel contratto”. Quanto alla lettera di concessione di affidamento del 27.12.1999 era previsto esclusivamente uno Scoperto di c/c: lire 350.000.000 mentre non era presente alcuna condizione economica. Analogamente a quanto previsto dalla lettera di concessione di affidamento del 9.1.2001 che prevedeva uno scoperto di c/c: lire 100.000.000 ma nessuna condizione economica. Il documento di sintesi relativo agli affidamenti in conto corrente (aperture di credito) del 1.2.2008 prevedeva i seguenti tassi: Tasso annuo debitore per apertura di credito: euribor 3mesi + 6,85%, Tasso annuo debitore per scoperto di conto: euribor 3mesi + 9,50%, CMS entro il limite dell'affidamento: 0,40%, CMS oltre il limite dell'affidamento: 0,625%, Capitalizzazione interessi debitori: non inferiore al trimestre, e comunque all'atto di estinzione del rapporto. Come osservato dal CTU “il parametro
“Euribor 3 mesi”, al quale risulta ancorato il tasso variabile debitore del conto corrente, non permette di essere rilevato in maniera certa, poichè il contratto non ne evidenzia né la modalità di rilevazione, né la base (360 o 365) nè il tipo di indice (giornaliero, media mese precedente, etc.)”. In ordine alla concessione di affidamento del 4.2.2008 Fido temporaneo in c/c: euro 200.000 fino al 31.12.2008 con decorrenza 29.1.2008 nessuna condizione economica era presente. La lettera integrativa del contratto di apertura di credito in
12 conto corrente del 24.7.2009 prevedeva una apertura di credito per euro 100.000,00 a decorrere dal 1.7.2009 e sino al 31.7.2009 ed una commissione sull'accordato (trimestrale): calcolata dividendo in scaglioni l'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per le seguenti aliquote: 1% per saldo dare da euro 0,01 a 15.000,00 euro, 0,50% per saldo dare da euro 15.000,01 a 30.000,00 euro, 0,35% per saldo dare da euro 30.000,01 a 100.000,00 euro, 0,15% per saldo dare oltre 100.000,01 euro, min. euro 20,00 e max euro 5.000,00, Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro, euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro, euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro, euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La lettera integrativa del contratto di apertura di credito in conto corrente del 24.7.2009 prevedeva: Penale per sconfinamento (trimestrale): con decorrenza 1.7.2009 ed a valere sui passaggi a debito del c/c n. 36673 in assenza di affidamenti;
calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre ossia: euro 15,00 per saldo dare da euro 0,01 a 1.500,00 euro;
euro 50,00 per saldo dare da euro 1.500,01 a 10.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 10.000,01 a 30.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare oltre 30.000,01 euro. La concessione di affidamento del 30.7.2009 prevedeva un Fido temporaneo in c/c: euro 100.000 fino al 20.9.2009 con decorrenza 29.7.2009 e non conteneva alcuna condizione economica. Analogamente alla concessione di affidamento del 24.9.2009 che aveva ad oggetto un Fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 30.6.2010 con decorrenza 23.9.2009 ma senza indicare alcuna condizione economica. La lettera – contratto di apertura di credito n. 112375 del 5.7.2010 aveva ad oggetto un Fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 15.11.2010 con le seguenti condizioni: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 8,85%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 11,50%; Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre così determinato: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La concessione di affidamento del 5.7.2010 aveva ad oggetto un Fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 15.11.2010 con decorrenza 1.7.2010 senza precedere alcuna condizione economica. La lettera – contratto di apertura di credito n. 113216 del 24.11.2010 aveva ad oggetto un fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 31.12.2010 convenendo: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 9,60%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 11,50%; Commissione sull'accordato (trimestrale): calcolata dividendo in scaglioni l'importo; medio dell'affidamento concesso nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per le seguenti aliquote: 0,5% per saldo dare da euro 0,01 a 30.000,00 euro;
0,35% per saldo dare da euro 30.000,01 a 100.000,00 euro;
0,15% per saldo dare oltre 100.000,01 euro;
min. euro 20,00 e max euro 5.000,00;
13 Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La concessione di affidamento del 24.11.2010 aveva ad oggetto un fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 31.12.2010 con decorrenza 18.11.2010 senza prevedere alcuna condizione economica. Analogamente la concessione di affidamento del 10.1.2011 aveva ad oggetto un fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 28.2.2011 con decorrenza 30.12.2010 senza condizioni economiche pattuite. La lettera – contratto di apertura di credito n. 113489 del 11.1.2011 avente ad oggetto Fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 28.2.2011 prevedeva i seguenti tassi: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 9,60%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 11,50%; Commissione sull'accordato (trimestrale): calcolata dividendo in scaglioni l'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per le seguenti aliquote: 0,5% per saldo dare da euro 0,01 a 30.000,00 euro;
0,35% per saldo dare da euro 30.000,01 a 100.000,00 euro;
0,15% per saldo dare oltre 100.000,01 euro;
min. euro 20,00 e max euro 5.000,00; Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La lettera – contratto di apertura di credito n. 113967 del 24.3.2011 avente ad oggetto Fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 31.5.2011 aveva le seguenti condizioni: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 9,60%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 11,50%; Commissione sull'accordato (trimestrale): calcolata dividendo in scaglioni l'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per le seguenti aliquote: 0,5% per saldo dare da euro 0,01 a 30.000,00 euro;
0,35% per saldo dare da euro 30.000,01 a 100.000,00 euro;
0,15% per saldo dare oltre 100.000,01 euro;
min. euro 20,00 e max euro 5.000,00; Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La concessione di affidamento del 24.3.2011 avente ad oggetto fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 31.5.2011 con decorrenza 14.3.2011 non prevedeva alcuna condizione economica. La lettera – contratto di apertura di credito - accettazione del 17.6.2011 avente ad oggetto fido temporaneo in c/c: euro 160.000,00 fino al 31.10.2011 aveva le seguenti condizioni: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 9,60%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 11,50%; Commissione sull'accordato (trimestrale): 0,00%; Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più
14 elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La concessione di affidamento del 17.6.2011 che aveva accordato un fido temporaneo in c/c: euro 160.000,00 fino al 31.10.2011 con decorrenza 8.6.2011 non conteneva alcuna condizione economica. La lettera – contratto di apertura di credito - accettazione del 27.12.2011 aveva accordato un fido temporaneo in c/c: euro 150.000,00 fino al 15.1.2013 con le seguenti condizioni: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 10,60%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 12,50%; Commissione sull'accordato (trimestrale): 0,00%; Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro” (v. CTU p. 30 e ss.). Venendo ad esaminare le doglianze mosse dalla parte attrice reputa il Tribunale di condividere la metodologica e le conclusioni cui è pervenuto il CTU con motivazione adeguata e tecnicamente supportata, avendo peraltro preso posizione sulle osservazioni dei CTP di entrambe le parti, con le precisazioni che si andranno di seguito a dettagliare, considerando che il perito di ufficio ha puntualmente svolto il suo incarico rispondendo al quesito postole e sul quale le parti nulla avevano rilevato. In particolare il Tribunale reputa di condividere e far propria “la metodica di calcolo individuata per il ricalcolo del saldo del conto corrente di corrispondenza n. 36673 alla data di estinzione (23.3.2018)” come specificata dal ctu ovvero partendo dalla “ricostruzione del rapporto in assenza di accertamenti in ordine all'effetto della prescrizione (punto f e g del quesito)” precisando che
“per la ricostruzione del rapporto e l'evasione del punto G) del quesito, nel rispetto dei principi indicati dal G.I. nei punti A), B), C), D), E) e F), la scrivente ha operato come segue: - analisi del rapporto di conto corrente ordinario n. 36673 dal 17.4.1998 sino alla chiusura mediante estrapolazione dei dati risultanti dagli scalari e dai “prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze” ovvero dagli estratti conto bancari;
- riscontro e trascrizione dei saldi valuta rilevabili dagli estratti scalari trimestrali su un foglio di calcolo sviluppato in ambiente Excel a struttura variabile, appositamente predisposto, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche problematiche del rapporto investigato;
- riclassificazione del conto corrente sulla base della data valuta e conseguente calcolo dei giorni e dei relativi numeri debitori e creditori. in ordine all'anatocismo ed ai tassi di interesse applicati (punti a, b e c del quesito) Per quanto concerne l'effetto anatocistico, rilevato che il conto corrente veniva acceso in data antecedente il 30.6.2000, e che per il periodo successivo al 30.6.2000 la ha capitalizzato gli interessi debitori e creditori con CP_3 la medesima periodicità trimestrale, si è proceduto: - all'epurazione dei saldi progressivi per data valuta del conto
15 corrente dagli addebiti per interessi e CMS risultanti dagli estratti conto e dai relativi riepiloghi competenze sino al 30.6.2000, e conseguente ricalcolo dei numeri debitori e creditori rettificati;
- ricalcolo degli interessi debitori e creditori secondo i tassi contrattuali ovvero i tassi di interesse riportati sui prospetti competenze, qualora più favorevoli al correntista, con riferimento ai numeri debitori/creditori come sopra ricalcolati;
- capitalizzazione al 30.6.2000 degli interessi creditori e debitori ricalcolati per il periodo antecedente al 30.6.2000, e di lì innanzi con periodicità trimestrale sino all'estinzione del rapporto, in quanto nel periodo 1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3.8.2016, sul conto corrente in analisi risultano maturati esclusivamente interessi creditori. Applicando la metodica sopra descritta (Allegato 3) la scrivente, epurato progressivamente il conto corrente ordinario, nei limiti sopraddetti da tutti gli addebiti per interessi e CMS analiticamente individuati sotto le colonne
“Rettifiche” del foglio Excel, e di lì, rideterminato il
“Saldo per data valuta rettificato”, in stretta aderenza alla metodica tracciata nel quesito, ha ricalcolato i numeri dei singoli trimestri sotto le colonne “PARZIALI numeri debitori rettificati”/“PARZIALI numeri creditori rettificati” ed i conseguenti interessi debitori/creditori ai tassi di interesse pro tempore correnti sotto la colonna “tassi”, addebitando i medesimi alle sopraddette date. In ordine all'accertamento dell'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/1996 (punto d del quesito) al fine di accertare la conformità delle condizioni applicate dalla alla normativa di cui alla Legge 108/1996, al CP_3 momento della pattuizione degli interessi ovvero al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, nel rispetto dei principi tracciati dal G.I., si è provveduto ad elaborare un prospetto di calcolo che prevede la determinazione del TEG secondo le formule evidenziate nelle
“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” diramate dalla Banca d'Italia. Per la predisposizione del conteggio sono state pertanto applicate le metodologie di calcolo ed i relativi criteri operativi secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia pro tempore vigenti, nonchè in ossequio ai principi dettati dalla sentenza della Cassazione n. 16303 del 20.6.2018. In merito si è proceduto come segue: - riscontro e trascrizione delle competenze bancarie (interessi debitori/CMS/commissioni bancarie collegate all'erogazione del credito) addebitate in ciascun trimestre - rilevabili sia dal prospetto “Elementi per il conteggio delle competenze” sia dagli estratti conto bancari relativi al periodo - nonché dei relativi numeri debitori;
- per il periodo fino al 31.12.2009, calcolo del Tasso effettivo Globale applicato dalla CP_3 secondo la seguente formula individuata nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”: TEG = Interessi x 36.500/ numeri debitori + Oneri x 100 / Accordato - per il periodo dal 1.1.2010, calcolo del Tasso effettivo Globale applicato dalla Banca secondo la seguente formula individuata nelle
16 “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”: TEG = Interessi x 36.500 /Numeri Debitori + (Oneri su base annua) x 100
/Accordato Interessi: interessi di competenza del trimestre di riferimento. Numeri debitori: derivanti dal prodotto tra il capitale ed i giorni. Oneri: commissioni, remunerazioni e spese escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito, registrati nel periodo (trimestre). Oneri su base annua: commissioni, remunerazioni e spese escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito, moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali, a meno che gli stessi siano previsti contrattualmente una tantum nell'anno. Alla luce delle indicazioni fornite dalle istruzioni della Banca d'Italia fra gli oneri sono state considerate tutte le spese relative all'erogazione del credito e non anche le spese ordinarie relative alla tenuta del conto corrente. Nel caso di specie si evidenzia infine come sono state altresì in particolare inserite fra gli oneri tutte le spese relative al finanziamento nella sua accezione più amplia, con particolare riferimento alle voci “spese rinnovo fidi”, “spese istruttoria fidi”, “commissione sull'accordato” e “commissione istruttoria veloce”, ad esclusione della CMS. Accordato: in presenza di affidamento documentato, limite massimo del credito concesso dalla direttamente utilizzabile dal cliente in quanto CP_3 derivante da un contratto perfezionato e pienamente efficace ovvero, in assenza di contratti sottoscritti ovvero di affidamenti rilevabili dalla documentazione bancaria in atti, la massima esposizione debitoria di periodo. - confronto del TEG (tasso effettivo globale applicato dalla Banca) risultante dalla formula in precedenza indicata con il Tasso Soglia dato dal TEGM rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia, incrementato secondo la normativa pro tempore corrente, per la categoria APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE oltre lire 10.000.000/euro 5.000,00, nonché per la categoria SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO (dal 1.1.2010) qualora il rapporto non sia assistito da alcun fido;
- confronto della CMS addebitata dalla con la CMS Soglia data dalla CMS rilevata CP_3 trimestralmente dalla Banca d'Italia, incrementata secondo la normativa pro tempore corrente. All'esito degli accertamenti eseguiti, la scrivente non ha rinvenuto alcun superamento dei Tassi (Allegato 4). IN ORDINE ALLA CMS ED ALLA Per_2 COMMISSIONE SULL'ACCORDATO (o CDF) (punto E del quesito) Rilevato che dai contratti in atti risulta convenuta la CMS, determinata nella misura percentuale ma non nella modalità di calcolo ovvero applicata sulla somma utilizzata dal correntista, nel rispetto delle indicazioni fornite dal G.I. si è proceduto per l'epurazione del conto da tutti gli addebiti per CMS non procedendo al relativo ricalcolo. Per quanto concerne viceversa la CDF (commissione disponibilità fondi), ancorché addebitata a decorrere dal 30.6.2009, essendo purtuttavia la stessa convenuta per la prima volta nella
“Lettera integrativa del contratto di apertura di credito” del 24.7.2009, si è proceduto al relativo ricalcolo e addebito con decorrenza dal 1.7.2009, computando la medesima con le aliquote convenute in rapporto al fido risultante dalla
17 documentazione contrattuale ovvero dagli estratti conto bancari, ovvero nella misura applicata dall'Istituto, laddove più favorevole al Correntista. Con riferimento invece al periodo successivo al 17.6.2011, prevedendo il contratto sottoscritto in data 17.6.2011 una CDF pari allo 0,00%, la scrivente ha proceduto all'epurazione di tutti gli addebiti per CDF”. Correttamente il CTU nulla ha previsto in ordine alle valute (punto H del quesito), posto che nessuna eccezione o doglianza sul punto ha mosso parte attrice. Parimenti corretta è stata la metodologica seguita dal ctu e le conclusioni cui è pervenuta in ordine alla “prescrizione dell'azione di ripetizione (punto i del quesito): Per l'accertamento in ordine all'eventuale prescrizione dell'azione di ripetizione per gli addebiti operati dall'Istituto di Credito dall'apertura del rapporto e sino al decennio antecedente la data introduzione del giudizio (27.11.2017), la scrivente ha proceduto a sviluppare il calcolo (Allegato 5) fondato, con riferimento agli affidamenti, sui contratti versati in atti ovvero su quanto risultante dagli estratti conto bancari, e più precisamente sugli elementi presuntivi precisi quali la presenza di tassi d'interesse per operazioni extra o fuori fido od altre annotazioni risultanti dai prospetti per il calcolo delle competenze purché convergenti nella presenza e nella univoca quantificabilità di un affidamento. Nella fattispecie una lettura sistematica dei prospetti per il conteggio delle competenze mostrano tassi d'interesse differenziati per supero fido o maggiorazioni di tasso per superamento fido ovvero l'indicazione degli affidamenti operanti nonché la relativa data di decorrenza. Per la ricerca delle rimesse solutorie e della conseguente prescrizione degli addebiti operati in pendenza del rapporto dalla si è proceduto come segue: CP_3
- analisi del rapporto di conto corrente ordinario n. 36673 sino alla 27.11.2007 mediante estrapolazione dei dati risultanti dagli estratti conto bancari, nonché dagli scalari e dai “prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze”; - riscontro e trascrizione delle singole operazioni annotate sugli estratti conto con data valuta e data contabile (compresi gli addebiti per competenze trimestrali) su un foglio di calcolo sviluppato in ambiente Excel a struttura variabile, appositamente predisposto, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche problematiche del rapporto investigato;
- riorganizzazione dei saldi progressivi sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca;
- ricalcolo del saldo di conto corrente sulla base della disponibilità, ossia secondo le seguenti date per ogni operazione bancaria: ADDEBITI: data contabile ACCREDITI: Effetti SBF: data contabile;
Bonifici: data contabile;
Versamento contanti: data contabile;
Versamento assegni circolari fuori piazza: data valuta;
Versamento assegni circolari su piazza: data contabile;
Versamento assegni bancari stesso istituto: data contabile;
Versamento assegni bancari altro istituto: data valuta;
- confronto del saldo disponibile con i fidi correnti, ove presenti, al fine di rilevare saldo extra-fido o in assenza di fido;
- individuazione degli addebiti periodici per competenze;
-
18 ricerca di accrediti successivi che, per importi eccedenti il fido concesso, possano in ipotesi assorbire l'importo degli addebiti (allegato 5 – nella colonna “Versamenti rientro fido
” le rimesse solutorie sono state evidenziate in Pt_3 verde). Applicando la metodica sopra descritta la scrivente ha accertato che sussistono rimesse solutorie di importi tali da coprire tutti gli addebiti operati dall'Istituto nel periodo antecedente il 27.11.2007, ed in particolare le competenze bancarie maturate fino al 30.9.2007. Premesso quanto sopra, è stata sviluppata una ulteriore ricostruzione del saldo di conto corrente alla data di estinzione (Allegato 6) che, nel rispetto dei principi indicati dal G.I. ed in precedenza descritti, parte dalla data del 30.9.2007 sino alla data di estinzione del rapporto di conto corrente ordinario”. Devo poi condividersi l'operato del CTU avendo questi espressamente e correttamente preso posizione sulle osservazioni dei ctp specie quello di parte attrice, essendo quindi la perizia completa e non abisognando di alcuna integrazione. In particolare quanto alle “osservazioni di parte S.C.A.R.A. S.R.L. IN LIQ. – Allegato 7” ed all' “ANATOCISMO” è dato leggere che “Il CTP, ritenendo che la successivamente al CP_3 contratto del 17.4.1998 non abbia adeguato le condizioni contrattuali - in ordine alla uniforme periodicità di capitalizzazione degli interessi - a quanto previsto dalla Delibera CICR del 9.2.2000, chiede che il CTU provveda alla
“eliminazione della capitalizzazione trimestrale dal 1.7.2000 sino al 5.7.2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore al 30.6.2010), e poi dall'1.1.2014 sino alla chiusura del conto de quo”, in quanto solo nel contratto del 5.7.2010 vi sarebbe l'espressa approvazione da parte del correntista in merito alla periodicità di capitalizzazione degli interessi” condivisibilmente non è stato effettuato alcun ricalcolo posto che il conto nei periodi in esame aveva maturato solo poste attive con una condotta della quindi favorevole al CP_3 correntista (v. “Preliminarmente occorre ribadire che nell'ipotesi di calcolo di cui all'allegato 3, in ossequio all'indicazione di cui al punto A - 1 del quesito, in merito alla capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 30.6.2000, osservando che dall'esame degli estratti conto emerge l'applicazione da parte della di CP_3 una medesima periodicità nell'addebito degli interessi, la scrivente ha proceduto a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori/creditori, ancorchè il contratto del 17.4.1998 ne preveda una diversa reciprocità. Ad avviso della scrivente il quesito (“Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: …….. -ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB…”) richiede l'espunzione - per il periodo successivo al 1.7.2000 - della capitalizzazione degli interessi solo qualora la medesima sia stata operata dalla Banca in assenza di periodicità paritetica e quindi in violazione del Testo Unico Bancario. Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale effettuata dalla scrivente (così come effettuata dalla e rilevabile dagli CP_3
19 estratti conto bancari) per il periodo dal 1.1.2014 alla chiusura del conto, si fa presente che - in entrambe le ipotesi di calcolo - il conto corrente nel detto periodo ha maturato unicamente interessi creditori e quindi la scrivente ha ritenuto, conformemente al comportamento della , di CP_3 effettuare una capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi, operando quindi a favore del .”). Parte_4 Quanto poi all'osservazione relativa alla “mancata pattuizione del tasso di interesse passivo, Il CTP, ritenendo che non vi siano valide pattuizioni fra le parti in relazione al tasso di interesse debitore fino al contratto del 5.7.2010, chiede che il CTU provveda alla “riliquidazione del conto corrente dalla sua apertura e sino alle movimentazioni poste in essere in virtù del suddetto contratto del 5.7.2010, al tasso sostitutivo e ratione temporis applicabile previsto dall'art. 117 TUB” parimenti non appare necessaria alcuna rimessione in istruttoria della causa avendo il ctu compiutamente risposto al quesito come formulato dalla scrivente. In particolare va condivisa la risposta offerta al CTP laddove è stato affermato che “In via preliminare preme precisare che la scrivente, non rilevando alcuna invalidità nella pattuizione degli interessi passivi di cui ai contratti versati in atti e sottoscritti nelle date 17.4.1998, 5.7.2010, 24.11.2010, 11.1.2011, 24.3.2011, 17.6.2011 e 27.12.2011, ha provveduto alla rideterminazione del saldo di conto corrente, in entrambe le ipotesi prospettate, ricalcolando gli interessi debitori e creditori secondo i tassi indicati nei detti contratti ovvero i tassi di interesse riportati sui prospetti competenze, qualora più favorevoli al correntista, con riferimento ai numeri debitori/creditori rettificati. Come già riferito nel corpo della presente (a pagina 30), invece, nel contratto del 1.2.2008 risultano convenuti tassi debitori (pari ad Euribor 3 mesi +6,85% entro l'affidamento ed Euribor 3 mesi +9,50% oltre il fido) a parere della scrivente indeterminabili nella loro misura, essendo ancorati ad un parametro non rilevabile in maniera certa;
per tale motivazione si è ritenuto di applicare dal 1.2.2008 il medesimo tasso previsto nel contratto del 17.4.1998 ovvero quello concretamente applicato dalla se più favorevole CP_3 al correntista. Infine si precisa che quale tasso creditore è stato assunto il saggio del 2% indicato nel contratto di apertura del conto corrente del 17.4.1998, per tutta la durata del rapporto, in quanto non rinvenuta alcuna modifica contrattuale in merito. In conclusione, a parere della scrivente le indicazioni fornite dal Giudice al punto B) - “Mancata pattuizione del tasso di interesse passivo” del quesito (In caso di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto: 1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale;
2) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); 3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui
20 all'art.117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10) si riferiscono non alle variazioni contrattuali intercorse fra le parti nel corso del rapporto, ma in maniera univoca al contratto di apertura del rapporto bancario, che nel caso specifico risulta versato in atti e sottoscritto dalle parti il 17.4.1998 unitamente al “Foglio informativo analitico delle condizioni per operazioni di conto corrente di corrispondenza, recupero spese e valute”, dal quale si rilevano sia il tasso creditore sia il tasso debitore”. Ne discende che è proprio detto tasso come originariamente pattuito tra le parti che è stato applicato a tutto il rapporto in quanto validamente sottoscritto e vigente per tutto il rapporto negoziale de quo. Quanto poi alle osservazioni di parte attrice (ossia del CTP) in ordine alla prescrizione ove il “CTP, sulla base di un orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cassazione civile n. 9141/2020 e Corte di Appello di Milano n. 176/2020, chiede che il CTU provveda alla “quantificazione delle rimesse solutorie sul saldo ricalcolato epurato degli addebiti indebitamente percepiti non sul saldo contabile, e precisamente dopo la riliquidazione secondo i criteri di cui ai precedenti punto 1-Anatocismo,e punto 2-Interessi ultralegali” deve evidenziarsi che il ctu ha operato in ossequio al quesito e secondo metodologica che il Tribunale ha già avuto modo di condividere e fare propria. Peraltro proprio le risultanze della perizia di ufficio, come dianzi indicate, ossia la presenza di rimesse solutorie che hanno sostanzialmente coperto gli addebiti e le competenze della sino al 2007, data di operatività della prescrizione, CP_3 come risultanti dai prospetti allegati alla ctu, rendono la doglianza sostanzialmente inutile, posto che seppure il ricalcolo fosse rimesso al perito già incaricato, lo stesso risulterebbe ininfluente e non muterebbe i calcoli già operati, Ne consegue la superfluità della doglianza attorea e l'inutilità di far sviluppare al ctu il predetto calcolo che non muterebbe le condivisibili conclusioni già raggiunte dal perito incaricato. Quanto infine alle questioni sollevate in ordine all'usura, “Il CTP di parte attrice, reputando il rapporto bancario assistito da apertura di credito per il periodo 1.1 – 30.9.2013, chiede che il CTU provveda alla “applicazione del tasso soglia pro tempore vigente delle aperture di credito in conto corrente” parimenti corretta da vizi logici e giuridici neppure dedotti è la conclusione cui è pervenuto il ctu laddove ha osservato “che con riferimento alle CATEGORIE DI OPERAZIONI per le quali vengono rilevati i TEG, l'art. 2, comma 2 Legge 7 marzo 1996 n. 108 ha delegato il Ministero del Tesoro ad effettuare periodicamente la “classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie” e che, nel tempo sono cambiate alcune categorie oggetto di rilevazione: a decorrere infatti dal 1.1.2010 viene rilevato il tasso medio e, dunque, quella soglia delle operazioni relative agli SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO FINO E OLTRE EURO 1.500,00. Ai fini dell'accertamento di eventuale applicazione da parte della di condizioni economiche CP_3 usurarie nel 1^, 2^ e 3^ trimestre 2013, si è provveduto al
21 confronto del TEG (tasso effettivo globale applicato dalla
– risultante dalla formula in precedenza indicata) con CP_3 il Tasso Soglia dato dal TEGM rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia, incrementato secondo la normativa vigente, per la categoria SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO, in quanto dall'esame sistematico degli estratti conto bancari risulta che il conto corrente nel periodo oggetto di verifica a far data dal 15.1.2013 non fosse assistito da alcun affidamento (vedasi prospetto “elementi per il conteggio delle competenze del 1^ trimestre 2013 dal quale risulta un fido di conto di euro 40.000,00 fino al 14.1.2013 e pari a zero dal 15.1.2013). L'assenza di affidamenti a decorrere dal 15.1.2013 è altresì confermata dalla mancata applicazione da parte della CP_3 della commissione sull'accordato nel periodo oggetto di analisi, ad eccezione dell'addebito nel 1^ trimestre 2013 dell'importo per commissione sull'accordato di euro 33,33 relativa al fido di euro 40.000,00, ragguagliata al periodo di operatività (14 gg) di tale apertura di credito. Nella formula del calcolo del TEG è stato inserito quale “accordato” la massima esposizione debitoria del periodo” ed ovviamente fra gli “oneri su base annua” è stato inserito l'importo di euro 33,33 addebitato per commissione sull'accordato. Ritenendo quindi che l'operazione e la relativa classe di importo cui far riferimento per la rilevazione del Tasso Soglia nel periodo 1.1.2013 – 30.9.2013 sia compresa nella categoria SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO OLTRE EURO 1.500,00, stante l'assenza di affidamenti documentati ovvero rilevabili dagli estratti conto in atti e visto il saldo contabile massimo del periodo, non si ritiene di dar corso alla richiesta del consulente di parte”. Analoghe considerazioni valgono per le osservazioni del CTP della parte convenuta a cui parimenti il CTU ha dato compiuta risposta ed alle quali si rimanda posto peraltro che la detta parte neppure ha reiterato le medesime negli scritti successivi onde inferire una conclusione diversa da quella raggiunta dal perito incaricato dal Tribunale. Devono quindi farsi proprie le conclusioni del ctu quindi che ha così affermato “fra le parti è intercorso un unico rapporto contrattuale e nello specifico il rapporto di conto corrente ordinario n. 36673, acceso in data 17.4.1998 ed estinto in data 22.3.2018. Alla data di introduzione del giudizio (27.11.2017 – data di notifica dell'atto di citazione) il rapporto mostrava un saldo creditore di (+) euro 6,28, mentre alla chiusura occorsa il 22.3.2018 il rapporto mostra un saldo pari a ACCERTAMENTO DELL'USURARIETA' CP_6 DELLE CONDIZIONI APPLICATE (punto D del quesito - Allegato 4) La scrivente non ha rinvenuto alcun superamento dei Per_3 al momento della pattuizione degli interessi o
[...] dell'esercizio dello ius variandi da parte della Banca. ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA PRESCRIZIONE (punto I del quesito
- Allegato 5) All'esito degli accertamenti esperiti nei punti che precedono, per il periodo antecedente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione (27.11.2017), la scrivente ha individuato pagamenti solutori degli addebiti per competenze bancarie addebitate fino al 27.11.2007, e quindi per interessi e CMS maturati fino alla data del 30.9.2007. RICALCOLO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE NR.
22 36673 ALLA DATA DEL 22.3.2018 (punto G del quesito – Allegati 3 e 6) All'esito degli accertamenti esperiti nei punti che precedono, in ossequio ai principi indicati nei punti A, B, C, D, E ed F del quesito, atteso che dall'estratto conto bancario alla data di estinzione risulta un saldo pari zero, il saldo del conto corrente ordinario oggetto di analisi deve rideterminarsi come segue: - Saldo del c/c nr. 36673, in assenza di prescrizione dell'azione di ripetizione, con ricalcolo del medesimo dal 17.4.1998 al 22.3.2018: Allegato 3 (+) euro 57.560,61; - Saldo del c/c nr. 36673, considerando prescritta l'azione di ripetizione per gli addebiti operati dalla per competenze fino al 27.11.2007, con ricalcolo CP_3 del medesimo dal 30.9.2007 al 22.3.2018: Allegato 6 (+) euro 15.985,28”. Ne consegue che il saldo del conto corrente per cui è causa alla data di sua chiusura va rideterminato nell'importo di euro 15.985,28 a favore del correntista odierno attore. Posto che come dalla parte attrice prospettato alla data di chiusura del rapporto invece la aveva reputato esistente CP_3 un saldo creditorio pari ad €.2.331,49 (v. conclusioni dianzi trascritte), importo effettivamente restituito dall'istituto convenuto e dalla trattenuto in conto maggior avere, il Pt_1 saldo finale va quindi determinato detraendo detta somma da quella determinata dal ctu, per un totale quindi di euro 13.653,79. In ragione di ciò, il saldo del conto corrente alla data di chiusura dello stesso, così come ricalcolato, deve essere rideterminato nella misura appena indicata a credito del correntista, con diritto della di ottenere dalla Pt_1
il pagamento di detto importo oltre interessi dalla CP_3 domanda giudiziale al saldo, ed esclusa la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta. Quanto al governo delle spese, reputa il Tribunale che le stesse vadano compensate per la metà tenuto conto dell'accoglimento in misura così ridotta della domanda attorea e del sopravvenuto mutamento di giurisprudenza di legittimità, la residua metà invece segue la parziale soccombenza dell'istituto convenuto e vanno liquidate come in dispositivo in presenza di notula corretta nello scaglione indicato e nelle singole voci. Per le medesime ragioni le spese di CTU già liquidate in corso di causa vanno poste a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara per i titoli e le causali di cui in motivazione che il saldo contabile del conto corrente per cui è causa è pari ad euro 13.653,79 a credito per la parte attrice e per l'effetto:
2. Condanna la parte convenuta a pagare alla parte attrice la somma di cui al punto 1) oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al saldo;
3. Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la residua metà che liquida, per tale quota, in €6.715,00 per
23 compensi professionali, euro 272,50 per esborsi non imponibili, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
4. pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna“.
Con successivo decreto del 17.1.2022 la sentenza è stata integrata, su ricorso congiunto delle parti, con la previsione della distrazione delle spese in favore dell'officiato procuratore antistatario della parte attrice.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello formulando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e domanda reietta, in accoglimento del presente appello e previa riforma della sentenza del
Tribunale ordinario di Pistoia n. 1088/2021 pubblicata il
31/12/2021, con cui è stato definito il procedimento civile ivi rubricato al R.G. n. 3924/2017, così giudicare:
a) in via istruttoria, disporre l'integrazione della relazione di CTU di primo grado affinché, fermi i criteri di riliquidazione del dedotto conto corrente ivi adottati, venga rideterminato il saldo di chiusura dello stesso riliquidandolo dalla sua apertura con i seguenti ed ulteriori criteri: i) senza la capitalizzazione degli interessi anche sino al 05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010); ii) con l'individuazione delle rimesse solutorie sui saldi del conto corrente riliquidato (e precisamente dopo la riliquidazione secondo i criteri de quibus) e non con l'individuazione delle stesse sui saldi riportati negli estratti conto bancari;
b) sempre in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale del Dott. (C.F.: Tes_1
), nato a [...] l'[...] e C.F._1
24 residente in [...], sui seguenti capitoli di prova:
1) “DCV che nel mese di Maggio 2017, in Firenze, ha ricevuto incarico dall'Avv. Gianpaolo Rizzo, in qualità di difensore della S.C.A.R.A. Società Commercio Articoli
Regali Affini S.r.l., di provvedere alla riliquidazione del conto corrente n. 36673/07 intrattenuto dalla predetta Società con la ChiantiBanca Credito Cooperativo
Società Cooperativa, secondo i criteri che Le avrebbe fornito l'Avv. Gianpaolo Rizzo”;
2) “DCV, ad evasione dell'incarico conferitole dall'Avv. Gianpaolo Rizzo, in qualità di difensore della
S.C.A.R.A. Società Commercio Articoli Regali Affini
S.r.l., avente ad oggetto la riliquidazione del conto corrente n. 36673/07 intrattenuto dalla predetta Società con la ChiantiBanca Credito Cooperativo Società
Cooperativa, inviava la perizia definitiva che Le si mostra (doc. 37) in data 27/11/2017 solo alla mail dello
Studio dell'Avv. Rizzo, come da mail che le si mostra
(doc. 45)”;
c) nel rito ed in via istruttoria, ammettere l'appellante alla produzione in giudizio di una nuova perizia tecnica di parte di riliquidazione del dedotto conto corrente secondo i criteri di cui alla sottostante domanda sub f), poiché l'appellante non ha potuto produrre in primo grado la stessa per causa ad essa non imputabile, trattandosi di una alternativa e quantitativamente minore ipotesi di riliquidazione rispetto a quella prospettata nell'atto di citazione di primo grado, benché rientrante nelle domande ivi formulate;
d) nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio
25 informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del
04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del
24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla previsione ed alla disciplina della commissione di massimo scoperto, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha illegittimamente addebitato, dalla relativa apertura del 17/04/1998 sino al II trimestre 2009 compreso, somme a titolo di commissione di massimo scoperto senza alcuna pattuizione scritta e/o senza alcuna valida e/o efficace pattuizione scritta;
e) nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del
04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del
24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, nonché accertare e dichiarare la nullità sopravvenuta dall'01/01/2014 dei contratti di apertura di credito del 05/07/2010, del 24/11/2010, dell'11/01/2011, del 24/03/2011, del 17/06/2011 e del 27/12/2011 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha praticato dall'apertura del conto corrente – avvenuta il 17/04/1998
– sino al 05/07/2010 una capitalizzazione degli interessi debitori e delle competenze di liquidazione illegittima;
26 f) nel merito, per effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo finale del dedotto conto corrente n. 36673/07, riliquidando lo stesso – dalla relativa apertura, ovvero dal primo estratto conto in atti, sino alla relativa chiusura, ovvero sino all'ultimo estratto conto in atti – secondo i seguenti criteri: i) senza l'applicazione e la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto;
ii) senza alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale, degli interessi debitori e delle competenze di liquidazione dall'apertura del conto corrente del 17/04/1998 sino al
05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010);
g) nel merito e per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente dedotto in giudizio, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e del saldo finale del conto de quo in conformità alla relativa e disposta riliquidazione;
h) nel merito e per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta alla restituzione e quindi al pagamento in favore dell'attrice del saldo creditore di chiusura del conto corrente dedotto in giudizio, come risulta a seguito della riliquidazione dello stesso secondo i criteri di cui alla superiore domanda sub f), nella misura che verrà dimostrata nel corso dell'espletanda e rinnovata istruttoria, anche in virtù della integrata relazione di consulenza tecnica d'ufficio, nonché nella misura che verrà precisata in corso di causa, detraendo dal saldo così ricalcolato i soli importi che, in linea capitale e per il medesimo titolo, sono stati già corrisposti dalla convenuta al momento della chiusura del conto corrente ed in forza
27 della sentenza di primo grado, il tutto oltre interessi anatocistici e legali ex artt. 1283 e 1284, comma IV
c.c., dal dì della domanda giudiziale sino al dì del pagamento;
i) nel merito ed in ogni caso, disporre la compensazione di tutti i crediti e di tutti i debiti accertati come rispettivamente esistenti tra le parti e condannare la convenuta a versare all'attrice la differenza a conguaglio, oltre interessi anatocistici e legali ex artt. 1283 e 1284, comma IV c.c., dal dì della domanda giudiziale sino al dì del pagamento;
l) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e
CAP come per legge, nonché da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale condizionato,
a sua volta così Controparte_1 concludendo:
“propone assieme alle altre difese ed eccezioni, appello incidentale condizionato avverso la sentenza n.
1088 pubblicata il 31.12.2021 del Tribunale di Pistoia, a definizione del giudizio civile n. 3924/2017 r.g. di primo grado, e relativa correzione con provvedimento 136 del 17.1.2022 Tribunale di Pistoia, e conclude in accoglimento delle eccezioni e difese presentate dalla comparente , per la inammissibilità e/o il CP_1 rigetto delle domande proposte in danno della comparente e quindi la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e/o il rigetto dell'appello proposto dalla controparte ed in ipotesi Parte_1
28 condizionata: per il rigetto dell'appello principale di a seguito del qui richiesto Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla comparente , con riforma della sentenza CP_1 impugnata nelle parti sfavorevoli alla comparente.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello principale con cui, in sintesi, parte appellante muove censura all'impugnata decisione nella parte in cui non vi è stato, da parte del primo Giudice, accertamento dell'illegittimità dell'anatocismo per il periodo successivo al 30.6.2000
(data di entrata in vigore della Deliberazione CICR del
9.2.2000) e fino a tutto il 5.7.2010 (data in cui vi è stata espressa pattuizione di pari periodicità trimestrale dell'anatocismo) è fondato.
Deve al riguardo prendersi in esame anche il connesso e contrapposto primo motivo di appello incidentale, con cui la appellata muove censura all'impugnata CP_3 decisione nella parte in cui non ricollega l'espressa pattuizione per iscritto dell'anatocismo a foglio di sintesi 1.2.2008 sottoscritto dalla correntista.
In detto foglio di sintesi è testualmente riportato:
“Periodicità di capitalizzazione degli interessi liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento. Gli interessi creditori per il cliente vengono liquidati secondo i criteri e con la periodicità riportati nel foglio informativo riguardante i conti correnti. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
29 La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, viene stabilita la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno. settembre e dicembre di ciascun anno”.
Trattasi per questa Corte di espressione alquanto generica ed insufficiente a comprovare l'avvenuta pattuizione di pari periodicità fra anatocismo attivo e passivo, posto che:
- non viene indicato nel resto del documento quale sia il tasso creditore
- non è in particolare allegato il contenuto del menzionato foglio informativo riguardante i conti correnti
- la pur menzionata “stessa periodicità” non è riferita ad un ben definito arco temporale;
donde, nell'ipotesi di espressa menzione di archi temporali distinti (per il conteggio di interessi a credito da un lato e a debito dall'altro), è incomprensibile a quale di essi debba farsi riferimento.
Tornando al motivo di appello principale, è consolidato oramai il principio per il quale, successivamente all'entrata in vigore della Deliberazione
CICR del 9.2.2000, occorresse l'espressa pattuizione per iscritto della pari periodicità nei termini sopra evidenziati, risultando insufficiente la mera e generale menzione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
o la semplice comunicazione al correntista di detta pari periodicità (cfr. vd. Cass. 21.10.2019, n. 26769; Cass.
21.10.2019, n. 26779; Cass. 12.3.2020, n. 7105; Cass.
19.5.2020, n. 9140; Cass. 27.10.2020, n. 23476; Cass.
29.10.2020, n. 23853; Cass., 23.12.2020 n. 29420; Cass.
4.3.2021 n. 5931; Cass., 21.6. 2021 n. 17634;
Cass.,26.8.2021 n. 23489; Cass. 1.3.2023, n. 19396; Cass.
30 18.10.2023, n. 35210; Cass., 4 11.2024, n. 28215; Cass.
14.10.2025, n. 27460 - pronunce tutte che hanno escluso
“la possibilità per le banche di procedere mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultime e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale” -).
Deve pertanto essere espunto ogni anatocismo passivo anche per il periodo 1.7.2000-5.7.2010.
Il secondo motivo dell'appello principale, con cui in sintesi viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui da questa non è stata accolta l'eccezione di prescrizione in ragione della rettifica dei saldi cui rapportare la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, è altresì parzialmente fondato.
In ragione del ricalcolo e della rettifica dei diversi saldi la c.t.u integrativa disposta in questo giudizio di appello ha retrodatato il periodo di avvenuta maturazione della prescrizione al 30.9.2006 (o più correttamente, atteso che nel lasso fra le due date non vi è stato riscontro di addebiti illegittimi, al
17.12.2006, data quest'ultima in cui è divenuto operativo il fido di Euro 75.000,00 su saldo allora passivo rettificato di Euro 53.567,05 – vd. pag. 2 di cui all'allegato 5, richiamato nelle conclusioni della c.t.u. suppletiva -).
In ragione di quanto sopra risulta delibata, e rigettata, anche l'eccezione di prescrizione riproposta
31 dalla con riferimento alla più recente data finale CP_3 del 27.11.2007 (vale a dire il periodo precedente al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione in primo grado della società correntista), presa in considerazione dalla c.t.u. in primo grado e recepita dalla impugnata decisione.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha dato rilevanza alle tacite approvazioni tempo per tempo degli estratti conto di periodo e al saldo finale, cui è seguita la corresponsione in favore della società correntista della residua somma finale risultata a credito.
Il motivo è infondato, atteso che per principio costante, la mancata impugnazione degli estratti conto di periodo, così come del saldo finale, attiene a profili strettamente contabili e non preclude l'accertamento della validità delle singole operazioni che risultano registrate (cfr. per tutte Cass., ord., sez. VI,
20.1.2022, n. 1825; Cass., ord., sez. VI, 20.11.2018, n.
30000).
Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto illegittimi gli addebiti per commissione di massimo scoperto e commissione disponibilità fondi, in particolare evidenziandosi come sia stata espressamente pattuita la percentuale utile ai fini del calcolo e che comunque eventuali lacune potevano essere integrate secondo il principio di buona fede.
Il motivo è infondato, atteso che nel caso di specie
è risultato del tutto insufficiente il riferimento alla sola percentuale, senza alcuna precisa indicazione della base di calcolo, che non può pertanto essere desunta
32 mediante alcun procedimento di integrazione, non ricavabile nemmeno implicitamente dal contenuto letterale degli accordi contrattuali.
Con il quarto motivo di appello incidentale condizionato viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha negato la sussistenza di una condotta della società correntista idonea a comprovare una convalida della condotta manifestata da essa CP_3
Il motivo è infondato, atteso che nel caso in esame è stata dedotta ed accertata la nullità delle operazioni che hanno condotto agli addebiti ritenuti illegittimi.
Non vi è spazio pertanto per una convalida che è normativamente preclusa, salvo strettissime ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso in esame, dal disposto di cui all'art. 1423 c.c.
Con il quinto motivo di appello incidentale condizionato viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha negato rilevanza alla condotta anche del c.t. della correntista all'esito delle operazioni peritali in primo grado, che nessun rilievo aveva mosso alle conclusioni raggiunte dal c.t.u.
Il motivo è infondato, essendo evidente che, in difetto di espressa formale delega (insussistente nel caso in esame), i cc.tt. di parte non avevano alcun potere di transigere o rinunciare alla lite.
Conseguentemente, in ragione delle conclusioni contenute a pag. 22 della relazione di c.t.u. in appello e dell'ivi richiamato All. 5, l'importo di cui la società già correntista, attrice in primo grado ed odierna appellante, è stata dichiarata creditrice viene rideterminato nel maggiore ammontare di Euro 28.796,82, dal quale devono essere detratti, come accertato dal primo Giudice, Euro 2.331,49 già corrisposti, ottenendosi
33 quindi Euro 26.465,33, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal Tribunale, vengono pertanto compensate per un terzo del loro ammontare e per i residui due terzi poste a carico della odierna appellata, risultata CP_3 soccombente in misura più ampia, con distrazione, come richiesto, in favore dell'officiato procuratore dichiaratosi antistatario.
Per le medesime ragioni le spese della c.t.u. espletata in primo grado vengono poste per un terzo a carico della società correntista e per i residui due terzi a carico della CP_3
Analogamente sono ripartite le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo
(secondo valore indeterminabile di complessità media, con aliquote medie), con distrazione, come richiesto, in favore dell'officiato procuratore dichiaratosi antistatario, e della c.t.u. integrativa espletata in questo grado.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale
[...]
, la cui impugnazione incidentale Controparte_1
è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale condizionato rispettivamente proposti da e Parte_1 avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Pistoia n. 1088 del 31.12.2021,
34 1. accerta e dichiara per i titoli e le causali di cui in motivazione che il saldo contabile del conto corrente per cui è causa è pari ad euro 26.465,33 e pertanto
2. ridetermina la condanna a carico di
[...] ed in favore di Controparte_1 [...]
nel maggiore importo di Euro Parte_1
26.465,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. dichiara compensate per un terzo del loro ammontare le spese di lite del primo grado di giudizio sopportate come Parte_1 liquidate dal Tribunale di Pistoia;
4. dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di
[...] Parte_1
in liquidazione dei residui due terzi, con
[...] distrazione in favore dell'officiato procuratore dichiaratosi antistatario;
5. pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado per due terzi a carico di Controparte_1
e per un terzo a carico di
[...] [...]
; Parte_1
6. rigetta l'appello incidentale condizionato di
Controparte_1
7. liquida le spese di lite del presente grado del giudizio sopportate da Parte_1
in Euro 12.156,00 per compensi di avvocato
[...] ed Euro 804,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed
IVA come per legge;
8. dichiara le stesse compensate per un terzo del loro ammontare;
9. dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di
[...] [...] dei residui due terzi con Parte_1
35 distrazione in favore dell'officiato procuratore dichiaratosi antistatario;
10. pone le spese della c.t.u. integrativa espletata nel presente grado di giudizio per due terzi a carico di e per un terzo a Controparte_1 carico di Parte_1
11. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale
Controparte_1
Così deciso in Firenze il 3 novembre 2025.
Il Presidente rel.est.
36
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 4.7.2022 al n. 1250 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Parte_1
AN (FI), elettivamente domiciliata in Firenze, presso e nello studio dell'avv. Gianpaolo Rizzo, che la rappresenta e difende, come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro corrente in Controparte_1
MO (SI), elettivamente domiciliata in Pistoia, presso e nello studio degli avv.ti Alessandro Mencarelli
e AR NE, che la rappresentano e difendono come da procure generali alle liti per Notaio Dott. Per_1
in Siena del 21.1.2022 rep. 78312-78313,
[...]
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE
All'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Dichiarando espressamente di non accettare alcun contraddittorio su domande e/o eccezioni nuove e/o inammissibilmente modificate dall'appellata, precisa le domande come da atto di appello e quanto alla domanda sub h) ne precisa la misura nella somma di € 28.796,82 accertata con la relazione di CTU”.
Si ritrascrivono le conclusioni di cui all'atto di appello:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e domanda reietta, in accoglimento del presente appello e previa riforma della sentenza del
Tribunale ordinario di Pistoia n. 1088/2021 pubblicata il
31/12/2021, con cui è stato definito il procedimento civile ivi rubricato al R.G. n. 3924/2017, così giudicare:
a) in via istruttoria, disporre l'integrazione della relazione di CTU di primo grado affinché, fermi i criteri di riliquidazione del dedotto conto corrente ivi adottati, venga rideterminato il saldo di chiusura dello stesso riliquidandolo dalla sua apertura con i seguenti ed ulteriori criteri: i) senza la capitalizzazione degli interessi anche sino al 05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010); ii) con l'individuazione delle rimesse solutorie sui saldi del conto corrente riliquidato (e precisamente dopo la riliquidazione secondo i criteri de quibus) e non con l'individuazione delle stesse sui saldi riportati negli estratti conto bancari;
b) sempre in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale del Dott. (C.F.: Tes_1
), nato a [...] l'[...] e C.F._1 residente in [...], sui seguenti capitoli di prova:
2 1) “DCV che nel mese di Maggio 2017, in Firenze, ha ricevuto incarico dall'Avv. Gianpaolo Rizzo, in qualità di difensore della S.C.A.R.A. Società Commercio Articoli
Regali Affini S.r.l., di provvedere alla riliquidazione del conto corrente n. 36673/07 intrattenuto dalla predetta Società con la ChiantiBanca Credito Cooperativo
Società Cooperativa, secondo i criteri che Le avrebbe fornito l'Avv. Gianpaolo Rizzo”;
2) “DCV, ad evasione dell'incarico conferitole dall'Avv. Gianpaolo Rizzo, in qualità di difensore della
S.C.A.R.A. Società Commercio Articoli Regali Affini
S.r.l., avente ad oggetto la riliquidazione del conto corrente n. 36673/07 intrattenuto dalla predetta Società con la ChiantiBanca Credito Cooperativo Società
Cooperativa, inviava la perizia definitiva che Le si mostra (doc. 37) in data 27/11/2017 solo alla mail dello
Studio dell'Avv. Rizzo, come da mail che le si mostra
(doc. 45)”;
c) nel rito ed in via istruttoria, ammettere l'appellante alla produzione in giudizio di una nuova perizia tecnica di parte di riliquidazione del dedotto conto corrente secondo i criteri di cui alla sottostante domanda sub f), poiché l'appellante non ha potuto produrre in primo grado la stessa per causa ad essa non imputabile, trattandosi di una alternativa e quantitativamente minore ipotesi di riliquidazione rispetto a quella prospettata nell'atto di citazione di primo grado, benché rientrante nelle domande ivi formulate;
d) nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del
3 04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del
24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla previsione ed alla disciplina della commissione di massimo scoperto, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha illegittimamente addebitato, dalla relativa apertura del 17/04/1998 sino al II trimestre 2009 compreso, somme a titolo di commissione di massimo scoperto senza alcuna pattuizione scritta e/o senza alcuna valida e/o efficace pattuizione scritta;
e) nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del
04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del
24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, nonché accertare e dichiarare la nullità sopravvenuta dall'01/01/2014 dei contratti di apertura di credito del 05/07/2010, del 24/11/2010, dell'11/01/2011, del 24/03/2011, del 17/06/2011 e del 27/12/2011 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha praticato dall'apertura del conto corrente – avvenuta il 17/04/1998
– sino al 05/07/2010 una capitalizzazione degli interessi debitori e delle competenze di liquidazione illegittima;
f) nel merito, per effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo
4 finale del dedotto conto corrente n. 36673/07, riliquidando lo stesso – dalla relativa apertura, ovvero dal primo estratto conto in atti, sino alla relativa chiusura, ovvero sino all'ultimo estratto conto in atti – secondo i seguenti criteri: i) senza l'applicazione e la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto;
ii) senza alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale, degli interessi debitori e delle competenze di liquidazione dall'apertura del conto corrente del 17/04/1998 sino al
05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010);
g) nel merito e per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente dedotto in giudizio, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e del saldo finale del conto de quo in conformità alla relativa e disposta riliquidazione;
h) nel merito e per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta alla restituzione e quindi al pagamento in favore dell'attrice del saldo creditore di chiusura del conto corrente dedotto in giudizio, come risulta a seguito della riliquidazione dello stesso secondo i criteri di cui alla superiore domanda sub f), nella misura che verrà dimostrata nel corso dell'espletanda e rinnovata istruttoria, anche in virtù della integrata relazione di consulenza tecnica d'ufficio, nonché nella misura che verrà precisata in corso di causa, detraendo dal saldo così ricalcolato i soli importi che, in linea capitale e per il medesimo titolo, sono stati già corrisposti dalla convenuta al momento della chiusura del conto corrente ed in forza della sentenza di primo grado, il tutto oltre interessi anatocistici e legali ex artt. 1283 e 1284, comma IV
5 c.c., dal dì della domanda giudiziale sino al dì del pagamento;
i) nel merito ed in ogni caso, disporre la compensazione di tutti i crediti e di tutti i debiti accertati come rispettivamente esistenti tra le parti e condannare la convenuta a versare all'attrice la differenza a conguaglio, oltre interessi anatocistici e legali ex artt. 1283 e 1284, comma IV c.c., dal dì della domanda giudiziale sino al dì del pagamento;
l) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e
CAP come per legge, nonché da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario”.
Per : Controparte_1
“In accoglimento delle eccezioni e difese presentate dalla comparente , per la inammissibilità e/o CP_1 il rigetto delle domande proposte in danno della comparente e Controparte_2 quindi la inammissibilità e/o il rigetto dell'appello proposto dalla controparte ed in Parte_1 ipotesi condizionata: per il rigetto dell'appello principale di a seguito del qui Parte_1 richiesto accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla comparente , con riforma della sentenza CP_1 impugnata nelle parti sfavorevoli alla comparente.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g.
1250/2022 di questa Corte (avente ad oggetto: appello
6 avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia n. 1088 del
31.12.2021; parti: c. Parte_1
quest'ultima Controparte_1 altresì appellante incidentale), esperiti gli adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. ed espletata altresì in questo grado c.t.u. integrativa, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
Parte_2
in persona del l.r.p.t., (d'ora in poi ) ha
[...] Pt_1 convenuto dinanzi al Tribunale di Pistoia la
[...] in persona del l.r.p.t., (d'ora in Controparte_3 poi ) e, deducendo di aver intrattenuto con quest'ultima CP_3 il rapporto di conto corrente n. 36673/07, sul quale avevano operato diverse aperture di credito, contestava l'illecito addebito sul conto de quo di interessi ultralegali, della loro capitalizzazione, della commissione di massimo scoperto e di oneri complessivamente usurari, perché avvenuto in assenza di una valida pattuizione, invocando l'accertamento di un diverso e maggiore saldo creditore del conto de quo al momento della sua chiusura, nonché la restituzione di quanto indebitamente percepito dalla , formulando le seguenti conclusioni CP_3
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Pistoia, disattesa e reietta ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, a) in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del 04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del 24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla previsione ed alla disciplina degli interessi debitori, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha illegittimamente addebitato, dalla relativa apertura del 17/04/1998 sino al 05/07/2010, degli interessi debitori superiori alla misura di legge senza alcuna pattuizione scritta e/o senza alcuna valida e/o efficace pattuizione scritta;
b) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del 04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del 24/09/2009 nelle parti e/o nelle
7 clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla previsione ed alla disciplina della commissione di massimo scoperto, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha illegittimamente addebitato, dalla relativa apertura del 17/04/1998 sino al II trimestre 2009 compreso, somme a titolo di commissione di massimo scoperto senza alcuna pattuizione scritta e/o senza alcuna valida ed efficace pattuizione scritta;
c) sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del 04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del 24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, nonché accertare e dichiarare la nullità sopravvenuta dall'01/01/2014 dei contratti di apertura di credito del 05/07/2010, del 24/11/2010, dell'11/01/2011, del 24/03/2011, del 17/06/2011 e del 27/12/2011 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha praticato dall'apertura del conto corrente – avvenuta il 17/04/1998 – sino al 05/07/2010 e, poi, dall'01/01/2014 sino alla chiusura del conto de quo una capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione del tutto illegittima;
d) sempre in via principale, accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio sono stati addebitati e/o percepiti interessi ed oneri economici usurari ai sensi e per gli effetti della Legge 7 Marzo 1996 n. 108, dell'art. 1815, comma II, c.c. e dell'art. 644 c.p., in quanto, nei periodi dedotti in narrativa dall'attrice, il relativo TEG trimestrale è stato eccedente il tasso soglia usura fissato nei decreti ministeriali ratione temporis applicabili ed emanati ai sensi della Legge 7 Marzo 1996 n. 108; e) per effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo del dedotto conto corrente n. 36673/07, riliquidando lo stesso – dalla relativa apertura, ovvero dal primo estratto conto in atti, sino alla relativa chiusura, ovvero sino all'ultimo estratto conto in atti – secondo i seguenti criteri da applicarsi congiuntamente ovvero, in subordine, alternativamente: i) senza l'applicazione e la capitalizzazione degli interessi passivi ultralegali addebitati in conto corrente dalla sua apertura del 17/04/1998 sino al 05/07/2010, ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010, ii) con liquidazione degli interessi debitori, dall'apertura del conto corrente del 17/04/1998 sino al 05/07/2010, ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010, al saggio sostitutivo ex art. 117 TUB ratione temporis applicabile, iii) senza l'applicazione e la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto, iv) senza alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale, degli interessi e delle competenze di liquidazione dall'apertura del
8 conto corrente del 17/04/1998 sino al 05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010) e, poi, dall'01/01/2014 sino alla chiusura del 50 conto de quo, v) senza l'applicazione e la capitalizzazione degli interessi e degli oneri economici usurari e con la riliquidazione del conto, nei trimestri usurati, senza alcun interesse ed onere economico, ovvero, in subordine, al saggio legale ex art. 1284 c.c. o, in ulteriore subordine, al saggio sostitutivo ex art. 117 TUB, ovvero, in via ancor più gradata, con l'applicazione di un tasso di interesse nei limiti del tasso soglia ex art. 1339 c.c.; f) in via subordinata rispetto alla domanda sub e), accertare e dichiarare che il saldo del conto corrente n. 36673/07 al 30/09/2017, ossia all'ultimo trimestre anteriore alla chiusura del conto de quo, registra il saldo creditore di
€.101.481,14 anziché l'errato ed illegittimo saldo creditore di €.2.331,49 riportato nell'estratto conto della convenuta;
g) per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente dedotti in giudizio, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e del saldo finale del conto de quo;
h) per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta alla restituzione e quindi al pagamento in favore dell'attrice della somma capitale indebitamente percepita di €.99.174,86, ovvero della somma indebitamente percepita, maggiore e/o minore, che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria e/o che verrà precisata in corso di causa, oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria, nonché oltre gli interessi anatocistici dal dì della presente domanda sino al soddisfo;
i) in ogni caso disporre la compensazione di tutti i crediti e di tutti i debiti accertati come rispettivamente esistenti tra le parti e condannare la convenuta a versare all'attrice la differenza a conguaglio, oltre interessi ed oltre rivalutazione monetaria, nonché oltre gli interessi anatocistici dal dì della presente domanda sino al soddisfo;
j) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014, oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e CAP come per legge”. A sostegno della domanda attorea è stato dedotto 1. che ha intrattenuto un rapporto di conto corrente dal 17 Pt_1 aprile 1998 al 4 ottobre 2017 (cfr. docc. 1 e 2), dapprima con la e Controparte_4 poi con l'incorporante di quest'ultima che è l'odierna convenuta;
2. Alla stregua della documentazione CP_3 consegnata ai sensi dell'art. 119 del D. L.vo n. 385/1993 (di seguito TUB) dalla Banca (cfr. doc. 16), il suddetto rapporto risulta disciplinato, oltre che dal contratto di apertura del conto corrente (cfr. doc. 1) e dal relativo foglio informativo analitico (doc. 3), dai contratti di apertura di credito del 27/12/1999 (doc. 4), del 09/01/2001 (doc. 5), del 04/02/2008 (doc. 6), del 24/07/2009 (doc. 7), del 30/07/2009 (doc. 8), del 24/09/2009 (doc. 9), del 05/07/2010 (doc. 10), del 24/11/2010 (doc. 11), dell'11/01/2011 (doc. 12), del 24/03/2011 (doc. 13), del 17/06/2011 (doc. 14) e del 27/12/2011 (doc. 15); documenti tutti dai quali risulta che la
9 maggior parte degli interessi ultralegali, della loro capitalizzazione e la commissione di massimo scoperto, che sono stati addebitati sul conto de quo, non trovano la loro fonte e disciplina − ovvero una valida fonte e disciplina − in nessuno degli anzidetti contratti;
3. Che dal raffronto dei tassi riportati negli estratti conto (cfr. dal doc. 17 al doc. 36) con quelli riportati nei decreti ministeriali ex art. 1284 c.c. (cfr. doc. 38), sul conto corrente de quo sono stati addebitati interessi ad un saggio superiore alla misura legale di cui al predetto disposto normativo senza l'esistenza di alcuna valida ed efficace pattuizione dovendosi inferire la nullità parziale dei contratti in parola con necessità di restituzione di quanto indebitamente applicato dalla banca;
4. Che la ha illegittimamente applicato e capitalizzato sul CP_3 conto corrente dedotto in giudizio, dalla relativa apertura e sino al II trimestre 2009 compreso, somme a titolo di commissione di massimo scoperto;
5. che la convenuta ha CP_3 praticato sul rapporto di conto corrente n. 36673,07 dedotto in giudizio una illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito della nonché di tutti gli oneri Pt_1 economici passivi accessori complessivamente definiti come competenze di liquidazione, in violazione del disposto normativo di cui all'art. 1283 c.c. e 120 TUB, in guisa che essendo stata illegittimamente praticata la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze di liquidazione dalla convenuta dall'apertura del conto corrente del 17/04/1998 sino al contratto di apertura di credito del 05/07/2010 e, poi, dall'01/01/2014 sino alla chiusura del conto de quo, previa declaratoria di nullità e/o inefficacia delle clausole invalide e/o contrarie alla legge, il conto corrente dedotto in giudizio deve essere riliquidato in tali periodi senza alcuna forma di capitalizzazione, nemmeno annuale.; 6. che nel corso del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio la ha illecitamente addebitato CP_3 interessi e competenze usurarie in quanto superiori al tasso soglia pro tempore vigente ex L. 108/96 come rilevato dal perito di parte almeno in 3 periodi (applicando le istruzioni della banca di italia) ossia I, II e III trimestre del 2013, in guisa che, previe le declaratorie di invalidità delle clausole contrattuali nulle e/o contra legem, il conto corrente dedotto in giudizio dovrà essere interamente riliquidato, sin dalla sua apertura, e sino alla chiusura secondi i criteri meglio indicati in atto di citazione e secondo quanto accertato dalla perizia di parte ove è indicato un saldo creditore di €.101.481,14 (cfr. pag. 63-69 del doc. 37) anziché l'errato ed illegittimo saldo creditore di
€.2.331,49 riportato nell'estratto conto della al CP_3 30/09/2017, con la conseguenza che, previa declaratoria di accertamento che il reale saldo del conto corrente dedotto in giudizio al 30/09/2017 era di €.101.481,14, la convenuta CP_3 dovrà essere condannata alla restituzione ed al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma capitale di Pt_1
€.99.174,86 (€.101.481,14 – €.2.306,28 = €.99.174,86).; 7. Di aver dovuto adire le vie legali per la tutela delle proprie ragioni.
10 Si è costituita la ha contestato tutto quanto ex CP_3 adverso dedotto e prodotto e chiesto “accogliere le difese ed eccezioni spiegate dalla comparente Controparte_3 Cooperativo Società Cooperativa e comunque respingere le domande formulate dalla parte attrice contro e in danno della medesima;
-accogliere le eccezioni di prescrizione e/o CP_3 decadenza come sollevate nella presente comparsa di risposta;
-accogliere le difese relative ai fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi fatti valere dalla comparente convenuta Con vittoria di Controparte_3 spese, e competenze legali di causa”. Esperito inutilmente il tentativo di mediazione, concesse e depositate le memorie ex art. 183, comma VI, c.p.c.., la causa è stata istruita mediante produzioni documentali e la relazione del consulente tecnico d'ufficio. Con istanza del 30.4.2021, parte attrice ha chiesto “Voglia disporre l'integrazione della relazione di CTU con una riliquidazione, anche in ipotesi alternativa, del dedotto conto corrente, che preveda: i) l'eliminazione della capitalizzazione trimestrale anche sino al 05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010); ii) la riliquidazione delle movimentazioni eseguite in dipendenza del contratto di apertura di credito dell'04/02/2008 senza interessi debitori, ovvero, in via ulteriormente gradata, ai tassi sostitutivi ex art. 117 TUB;
iii) l'individuazione delle rimesse solutorie sui saldi del conto corrente riliquidato (e precisamente dopo la riliquidazione secondo i criteri invocati in via principale e/o subordinata dall'attrice) e non l'individuazione delle stesse sui saldi riportati negli estratti conto bancari”; parte convenuta ha chiesto un termine per poter prendere posizione sull'istanza; termine che è stato concesso alla parte convenuta con ordinanza del 6.5.2021 e autorizzazione al deposito di note scritte con rinvio all'udienza del 10.6.2021. Alla predetta udienza, tenutasi in forma cartolare per il permanere della c.d. Emergenza Covid 19, le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ed il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.. La domanda attorea è solo parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini che di seguito si esporranno. In via preliminare va rilevato che, dall'analisi della documentazione in atti e dalla lettura dell'atto di citazione, della comparsa di costituzione e delle memorie ex art. 183 c.p.c., è incorso tra le parti in causa un unico rapporto, le cui condizioni economiche sono di seguito dettagliate. Il conto corrente n. 36673 risulta essere stato acceso in data 17.4.1998 presso la filiale di Corso Silvano Fedi – Pistoia della poi Controparte_5
, ed estinto in data 22.3.2018, è stato regolato CP_1 dal contratto sottoscritto in data 17.4.1998 e successive modifiche e/o integrazioni rispettivamente del 27.12.1999, 9.1.2001, 1.2.2008, 4.2.2008, 24.7.2009, 30.7.2009, 24.9.2009, 5.7.2010, 24.11.2010, 10.1.2011, 11.1.2011, 24.3.2011, 17.6.2011 e 27.12.2011. Come appurato dal ctu, in ordine al predetto rapporto sono presenti agli atti tutti gli estratti conto, gli scalari ed i prospetti competenze, “ad eccezione
11 degli scalari relativi al periodo 1.1.2003 – 30.9.2003, circostanza che comunque, stante la presenza degli estratti conto del periodo, non è apparsa ostativa alla ricostruzione delle movimentazioni e del saldo del conto corrente alla data di estinzione. Alla data di introduzione del giudizio (27.11.2017 – data di notifica dell'atto di citazione) il rapporto mostrava un saldo creditore di (+) euro 6,28 (pari al saldo positivo riportato dall'estratto conto al 30.9.2017 di euro 2.331,49, detratti gli addebiti di euro 25,21 ed euro 2.300,00 avvenuti nelle date del 2.10 e 5.10.2017 rilevabili dall'estratto conto del 4^ trimestre 2017), mentre alla chiusura occorsa il 22.3.2018 il rapporto mostra un saldo pari a . Dal dettaglio delle condizioni economiche rilevabili CP_6 dalla documentazione contrattuale in atti è evincibile, quanto al contratto di apertura del conto corrente del 17.4.1998 e relativo “Foglio informativo analitico delle condizioni per operazioni di conto corrente di corrispondenza, recupero spese e valute” un Tasso creditore pari al 2,00%, Tasso debitore per apertura di credito: 8,75%, Tasso debitore per scoperto di conto: 11,75%, CMS: 500%, per la quale il contratto non indica purtuttavia le modalità di calcolo, Capitalizzazione interessi creditori: semestrale, Capitalizzazione interessi debitori: trimestrale, Capitalizzazione CMS: trimestrale. Come evidenziato dal CTU è emerso che,” con riferimento alla CMS, dall'esame degli estratti conto bancari emerge nei fatti l'applicazione di una percentuale dello 0,500% (anziché del 500% come indicato nel contratto) e che, ancorchè il contratto prevedesse una diversa periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori (trimestrale) e creditori (semestrale), sempre dall'analisi degli estratti conto risulta come gli interessi creditori siano stati accreditati sul conto corrente trimestralmente sebbene calcolati ad un valore equivalente al tasso annuo previsto nel contratto”. Quanto alla lettera di concessione di affidamento del 27.12.1999 era previsto esclusivamente uno Scoperto di c/c: lire 350.000.000 mentre non era presente alcuna condizione economica. Analogamente a quanto previsto dalla lettera di concessione di affidamento del 9.1.2001 che prevedeva uno scoperto di c/c: lire 100.000.000 ma nessuna condizione economica. Il documento di sintesi relativo agli affidamenti in conto corrente (aperture di credito) del 1.2.2008 prevedeva i seguenti tassi: Tasso annuo debitore per apertura di credito: euribor 3mesi + 6,85%, Tasso annuo debitore per scoperto di conto: euribor 3mesi + 9,50%, CMS entro il limite dell'affidamento: 0,40%, CMS oltre il limite dell'affidamento: 0,625%, Capitalizzazione interessi debitori: non inferiore al trimestre, e comunque all'atto di estinzione del rapporto. Come osservato dal CTU “il parametro
“Euribor 3 mesi”, al quale risulta ancorato il tasso variabile debitore del conto corrente, non permette di essere rilevato in maniera certa, poichè il contratto non ne evidenzia né la modalità di rilevazione, né la base (360 o 365) nè il tipo di indice (giornaliero, media mese precedente, etc.)”. In ordine alla concessione di affidamento del 4.2.2008 Fido temporaneo in c/c: euro 200.000 fino al 31.12.2008 con decorrenza 29.1.2008 nessuna condizione economica era presente. La lettera integrativa del contratto di apertura di credito in
12 conto corrente del 24.7.2009 prevedeva una apertura di credito per euro 100.000,00 a decorrere dal 1.7.2009 e sino al 31.7.2009 ed una commissione sull'accordato (trimestrale): calcolata dividendo in scaglioni l'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per le seguenti aliquote: 1% per saldo dare da euro 0,01 a 15.000,00 euro, 0,50% per saldo dare da euro 15.000,01 a 30.000,00 euro, 0,35% per saldo dare da euro 30.000,01 a 100.000,00 euro, 0,15% per saldo dare oltre 100.000,01 euro, min. euro 20,00 e max euro 5.000,00, Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro, euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro, euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro, euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La lettera integrativa del contratto di apertura di credito in conto corrente del 24.7.2009 prevedeva: Penale per sconfinamento (trimestrale): con decorrenza 1.7.2009 ed a valere sui passaggi a debito del c/c n. 36673 in assenza di affidamenti;
calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre ossia: euro 15,00 per saldo dare da euro 0,01 a 1.500,00 euro;
euro 50,00 per saldo dare da euro 1.500,01 a 10.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 10.000,01 a 30.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare oltre 30.000,01 euro. La concessione di affidamento del 30.7.2009 prevedeva un Fido temporaneo in c/c: euro 100.000 fino al 20.9.2009 con decorrenza 29.7.2009 e non conteneva alcuna condizione economica. Analogamente alla concessione di affidamento del 24.9.2009 che aveva ad oggetto un Fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 30.6.2010 con decorrenza 23.9.2009 ma senza indicare alcuna condizione economica. La lettera – contratto di apertura di credito n. 112375 del 5.7.2010 aveva ad oggetto un Fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 15.11.2010 con le seguenti condizioni: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 8,85%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 11,50%; Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre così determinato: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La concessione di affidamento del 5.7.2010 aveva ad oggetto un Fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 15.11.2010 con decorrenza 1.7.2010 senza precedere alcuna condizione economica. La lettera – contratto di apertura di credito n. 113216 del 24.11.2010 aveva ad oggetto un fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 31.12.2010 convenendo: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 9,60%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 11,50%; Commissione sull'accordato (trimestrale): calcolata dividendo in scaglioni l'importo; medio dell'affidamento concesso nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per le seguenti aliquote: 0,5% per saldo dare da euro 0,01 a 30.000,00 euro;
0,35% per saldo dare da euro 30.000,01 a 100.000,00 euro;
0,15% per saldo dare oltre 100.000,01 euro;
min. euro 20,00 e max euro 5.000,00;
13 Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La concessione di affidamento del 24.11.2010 aveva ad oggetto un fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 31.12.2010 con decorrenza 18.11.2010 senza prevedere alcuna condizione economica. Analogamente la concessione di affidamento del 10.1.2011 aveva ad oggetto un fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 28.2.2011 con decorrenza 30.12.2010 senza condizioni economiche pattuite. La lettera – contratto di apertura di credito n. 113489 del 11.1.2011 avente ad oggetto Fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 28.2.2011 prevedeva i seguenti tassi: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 9,60%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 11,50%; Commissione sull'accordato (trimestrale): calcolata dividendo in scaglioni l'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per le seguenti aliquote: 0,5% per saldo dare da euro 0,01 a 30.000,00 euro;
0,35% per saldo dare da euro 30.000,01 a 100.000,00 euro;
0,15% per saldo dare oltre 100.000,01 euro;
min. euro 20,00 e max euro 5.000,00; Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La lettera – contratto di apertura di credito n. 113967 del 24.3.2011 avente ad oggetto Fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 31.5.2011 aveva le seguenti condizioni: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 9,60%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 11,50%; Commissione sull'accordato (trimestrale): calcolata dividendo in scaglioni l'importo medio dell'affidamento concesso nel trimestre e moltiplicando ogni scaglione per le seguenti aliquote: 0,5% per saldo dare da euro 0,01 a 30.000,00 euro;
0,35% per saldo dare da euro 30.000,01 a 100.000,00 euro;
0,15% per saldo dare oltre 100.000,01 euro;
min. euro 20,00 e max euro 5.000,00; Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La concessione di affidamento del 24.3.2011 avente ad oggetto fido temporaneo in c/c: euro 100.000,00 fino al 31.5.2011 con decorrenza 14.3.2011 non prevedeva alcuna condizione economica. La lettera – contratto di apertura di credito - accettazione del 17.6.2011 avente ad oggetto fido temporaneo in c/c: euro 160.000,00 fino al 31.10.2011 aveva le seguenti condizioni: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 9,60%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 11,50%; Commissione sull'accordato (trimestrale): 0,00%; Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più
14 elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro. La concessione di affidamento del 17.6.2011 che aveva accordato un fido temporaneo in c/c: euro 160.000,00 fino al 31.10.2011 con decorrenza 8.6.2011 non conteneva alcuna condizione economica. La lettera – contratto di apertura di credito - accettazione del 27.12.2011 aveva accordato un fido temporaneo in c/c: euro 150.000,00 fino al 15.1.2013 con le seguenti condizioni: Tasso annuo debitore per apertura di credito: 10,60%; Tasso annuo debitore per scoperto di conto: 12,50%; Commissione sull'accordato (trimestrale): 0,00%; Penale per sconfinamento (trimestrale): calcolata sullo sconfinamento più elevato verificatosi nel trimestre: euro 40,00 per saldo dare da euro 0,01 a 5.000,00 euro;
euro 150,00 per saldo dare da euro 5.000,01 a 20.000,00 euro;
euro 250,00 per saldo dare da euro 20.000,01 a 50.000,00 euro;
euro 350,00 per saldo dare oltre 50.000,01 euro” (v. CTU p. 30 e ss.). Venendo ad esaminare le doglianze mosse dalla parte attrice reputa il Tribunale di condividere la metodologica e le conclusioni cui è pervenuto il CTU con motivazione adeguata e tecnicamente supportata, avendo peraltro preso posizione sulle osservazioni dei CTP di entrambe le parti, con le precisazioni che si andranno di seguito a dettagliare, considerando che il perito di ufficio ha puntualmente svolto il suo incarico rispondendo al quesito postole e sul quale le parti nulla avevano rilevato. In particolare il Tribunale reputa di condividere e far propria “la metodica di calcolo individuata per il ricalcolo del saldo del conto corrente di corrispondenza n. 36673 alla data di estinzione (23.3.2018)” come specificata dal ctu ovvero partendo dalla “ricostruzione del rapporto in assenza di accertamenti in ordine all'effetto della prescrizione (punto f e g del quesito)” precisando che
“per la ricostruzione del rapporto e l'evasione del punto G) del quesito, nel rispetto dei principi indicati dal G.I. nei punti A), B), C), D), E) e F), la scrivente ha operato come segue: - analisi del rapporto di conto corrente ordinario n. 36673 dal 17.4.1998 sino alla chiusura mediante estrapolazione dei dati risultanti dagli scalari e dai “prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze” ovvero dagli estratti conto bancari;
- riscontro e trascrizione dei saldi valuta rilevabili dagli estratti scalari trimestrali su un foglio di calcolo sviluppato in ambiente Excel a struttura variabile, appositamente predisposto, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche problematiche del rapporto investigato;
- riclassificazione del conto corrente sulla base della data valuta e conseguente calcolo dei giorni e dei relativi numeri debitori e creditori. in ordine all'anatocismo ed ai tassi di interesse applicati (punti a, b e c del quesito) Per quanto concerne l'effetto anatocistico, rilevato che il conto corrente veniva acceso in data antecedente il 30.6.2000, e che per il periodo successivo al 30.6.2000 la ha capitalizzato gli interessi debitori e creditori con CP_3 la medesima periodicità trimestrale, si è proceduto: - all'epurazione dei saldi progressivi per data valuta del conto
15 corrente dagli addebiti per interessi e CMS risultanti dagli estratti conto e dai relativi riepiloghi competenze sino al 30.6.2000, e conseguente ricalcolo dei numeri debitori e creditori rettificati;
- ricalcolo degli interessi debitori e creditori secondo i tassi contrattuali ovvero i tassi di interesse riportati sui prospetti competenze, qualora più favorevoli al correntista, con riferimento ai numeri debitori/creditori come sopra ricalcolati;
- capitalizzazione al 30.6.2000 degli interessi creditori e debitori ricalcolati per il periodo antecedente al 30.6.2000, e di lì innanzi con periodicità trimestrale sino all'estinzione del rapporto, in quanto nel periodo 1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 3.8.2016, sul conto corrente in analisi risultano maturati esclusivamente interessi creditori. Applicando la metodica sopra descritta (Allegato 3) la scrivente, epurato progressivamente il conto corrente ordinario, nei limiti sopraddetti da tutti gli addebiti per interessi e CMS analiticamente individuati sotto le colonne
“Rettifiche” del foglio Excel, e di lì, rideterminato il
“Saldo per data valuta rettificato”, in stretta aderenza alla metodica tracciata nel quesito, ha ricalcolato i numeri dei singoli trimestri sotto le colonne “PARZIALI numeri debitori rettificati”/“PARZIALI numeri creditori rettificati” ed i conseguenti interessi debitori/creditori ai tassi di interesse pro tempore correnti sotto la colonna “tassi”, addebitando i medesimi alle sopraddette date. In ordine all'accertamento dell'applicazione di tassi di interesse superiori al tasso soglia di cui alla legge 108/1996 (punto d del quesito) al fine di accertare la conformità delle condizioni applicate dalla alla normativa di cui alla Legge 108/1996, al CP_3 momento della pattuizione degli interessi ovvero al momento dell'esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, nel rispetto dei principi tracciati dal G.I., si è provveduto ad elaborare un prospetto di calcolo che prevede la determinazione del TEG secondo le formule evidenziate nelle
“Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura” diramate dalla Banca d'Italia. Per la predisposizione del conteggio sono state pertanto applicate le metodologie di calcolo ed i relativi criteri operativi secondo le indicazioni fornite dalla Banca d'Italia pro tempore vigenti, nonchè in ossequio ai principi dettati dalla sentenza della Cassazione n. 16303 del 20.6.2018. In merito si è proceduto come segue: - riscontro e trascrizione delle competenze bancarie (interessi debitori/CMS/commissioni bancarie collegate all'erogazione del credito) addebitate in ciascun trimestre - rilevabili sia dal prospetto “Elementi per il conteggio delle competenze” sia dagli estratti conto bancari relativi al periodo - nonché dei relativi numeri debitori;
- per il periodo fino al 31.12.2009, calcolo del Tasso effettivo Globale applicato dalla CP_3 secondo la seguente formula individuata nelle “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”: TEG = Interessi x 36.500/ numeri debitori + Oneri x 100 / Accordato - per il periodo dal 1.1.2010, calcolo del Tasso effettivo Globale applicato dalla Banca secondo la seguente formula individuata nelle
16 “Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura”: TEG = Interessi x 36.500 /Numeri Debitori + (Oneri su base annua) x 100
/Accordato Interessi: interessi di competenza del trimestre di riferimento. Numeri debitori: derivanti dal prodotto tra il capitale ed i giorni. Oneri: commissioni, remunerazioni e spese escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito, registrati nel periodo (trimestre). Oneri su base annua: commissioni, remunerazioni e spese escluse quelle per imposte e tasse collegate all'erogazione del credito, moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali, a meno che gli stessi siano previsti contrattualmente una tantum nell'anno. Alla luce delle indicazioni fornite dalle istruzioni della Banca d'Italia fra gli oneri sono state considerate tutte le spese relative all'erogazione del credito e non anche le spese ordinarie relative alla tenuta del conto corrente. Nel caso di specie si evidenzia infine come sono state altresì in particolare inserite fra gli oneri tutte le spese relative al finanziamento nella sua accezione più amplia, con particolare riferimento alle voci “spese rinnovo fidi”, “spese istruttoria fidi”, “commissione sull'accordato” e “commissione istruttoria veloce”, ad esclusione della CMS. Accordato: in presenza di affidamento documentato, limite massimo del credito concesso dalla direttamente utilizzabile dal cliente in quanto CP_3 derivante da un contratto perfezionato e pienamente efficace ovvero, in assenza di contratti sottoscritti ovvero di affidamenti rilevabili dalla documentazione bancaria in atti, la massima esposizione debitoria di periodo. - confronto del TEG (tasso effettivo globale applicato dalla Banca) risultante dalla formula in precedenza indicata con il Tasso Soglia dato dal TEGM rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia, incrementato secondo la normativa pro tempore corrente, per la categoria APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE oltre lire 10.000.000/euro 5.000,00, nonché per la categoria SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO (dal 1.1.2010) qualora il rapporto non sia assistito da alcun fido;
- confronto della CMS addebitata dalla con la CMS Soglia data dalla CMS rilevata CP_3 trimestralmente dalla Banca d'Italia, incrementata secondo la normativa pro tempore corrente. All'esito degli accertamenti eseguiti, la scrivente non ha rinvenuto alcun superamento dei Tassi (Allegato 4). IN ORDINE ALLA CMS ED ALLA Per_2 COMMISSIONE SULL'ACCORDATO (o CDF) (punto E del quesito) Rilevato che dai contratti in atti risulta convenuta la CMS, determinata nella misura percentuale ma non nella modalità di calcolo ovvero applicata sulla somma utilizzata dal correntista, nel rispetto delle indicazioni fornite dal G.I. si è proceduto per l'epurazione del conto da tutti gli addebiti per CMS non procedendo al relativo ricalcolo. Per quanto concerne viceversa la CDF (commissione disponibilità fondi), ancorché addebitata a decorrere dal 30.6.2009, essendo purtuttavia la stessa convenuta per la prima volta nella
“Lettera integrativa del contratto di apertura di credito” del 24.7.2009, si è proceduto al relativo ricalcolo e addebito con decorrenza dal 1.7.2009, computando la medesima con le aliquote convenute in rapporto al fido risultante dalla
17 documentazione contrattuale ovvero dagli estratti conto bancari, ovvero nella misura applicata dall'Istituto, laddove più favorevole al Correntista. Con riferimento invece al periodo successivo al 17.6.2011, prevedendo il contratto sottoscritto in data 17.6.2011 una CDF pari allo 0,00%, la scrivente ha proceduto all'epurazione di tutti gli addebiti per CDF”. Correttamente il CTU nulla ha previsto in ordine alle valute (punto H del quesito), posto che nessuna eccezione o doglianza sul punto ha mosso parte attrice. Parimenti corretta è stata la metodologica seguita dal ctu e le conclusioni cui è pervenuta in ordine alla “prescrizione dell'azione di ripetizione (punto i del quesito): Per l'accertamento in ordine all'eventuale prescrizione dell'azione di ripetizione per gli addebiti operati dall'Istituto di Credito dall'apertura del rapporto e sino al decennio antecedente la data introduzione del giudizio (27.11.2017), la scrivente ha proceduto a sviluppare il calcolo (Allegato 5) fondato, con riferimento agli affidamenti, sui contratti versati in atti ovvero su quanto risultante dagli estratti conto bancari, e più precisamente sugli elementi presuntivi precisi quali la presenza di tassi d'interesse per operazioni extra o fuori fido od altre annotazioni risultanti dai prospetti per il calcolo delle competenze purché convergenti nella presenza e nella univoca quantificabilità di un affidamento. Nella fattispecie una lettura sistematica dei prospetti per il conteggio delle competenze mostrano tassi d'interesse differenziati per supero fido o maggiorazioni di tasso per superamento fido ovvero l'indicazione degli affidamenti operanti nonché la relativa data di decorrenza. Per la ricerca delle rimesse solutorie e della conseguente prescrizione degli addebiti operati in pendenza del rapporto dalla si è proceduto come segue: CP_3
- analisi del rapporto di conto corrente ordinario n. 36673 sino alla 27.11.2007 mediante estrapolazione dei dati risultanti dagli estratti conto bancari, nonché dagli scalari e dai “prospetti di liquidazione trimestrale delle competenze”; - riscontro e trascrizione delle singole operazioni annotate sugli estratti conto con data valuta e data contabile (compresi gli addebiti per competenze trimestrali) su un foglio di calcolo sviluppato in ambiente Excel a struttura variabile, appositamente predisposto, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche problematiche del rapporto investigato;
- riorganizzazione dei saldi progressivi sulla base delle originarie annotazioni contabili della banca;
- ricalcolo del saldo di conto corrente sulla base della disponibilità, ossia secondo le seguenti date per ogni operazione bancaria: ADDEBITI: data contabile ACCREDITI: Effetti SBF: data contabile;
Bonifici: data contabile;
Versamento contanti: data contabile;
Versamento assegni circolari fuori piazza: data valuta;
Versamento assegni circolari su piazza: data contabile;
Versamento assegni bancari stesso istituto: data contabile;
Versamento assegni bancari altro istituto: data valuta;
- confronto del saldo disponibile con i fidi correnti, ove presenti, al fine di rilevare saldo extra-fido o in assenza di fido;
- individuazione degli addebiti periodici per competenze;
-
18 ricerca di accrediti successivi che, per importi eccedenti il fido concesso, possano in ipotesi assorbire l'importo degli addebiti (allegato 5 – nella colonna “Versamenti rientro fido
” le rimesse solutorie sono state evidenziate in Pt_3 verde). Applicando la metodica sopra descritta la scrivente ha accertato che sussistono rimesse solutorie di importi tali da coprire tutti gli addebiti operati dall'Istituto nel periodo antecedente il 27.11.2007, ed in particolare le competenze bancarie maturate fino al 30.9.2007. Premesso quanto sopra, è stata sviluppata una ulteriore ricostruzione del saldo di conto corrente alla data di estinzione (Allegato 6) che, nel rispetto dei principi indicati dal G.I. ed in precedenza descritti, parte dalla data del 30.9.2007 sino alla data di estinzione del rapporto di conto corrente ordinario”. Devo poi condividersi l'operato del CTU avendo questi espressamente e correttamente preso posizione sulle osservazioni dei ctp specie quello di parte attrice, essendo quindi la perizia completa e non abisognando di alcuna integrazione. In particolare quanto alle “osservazioni di parte S.C.A.R.A. S.R.L. IN LIQ. – Allegato 7” ed all' “ANATOCISMO” è dato leggere che “Il CTP, ritenendo che la successivamente al CP_3 contratto del 17.4.1998 non abbia adeguato le condizioni contrattuali - in ordine alla uniforme periodicità di capitalizzazione degli interessi - a quanto previsto dalla Delibera CICR del 9.2.2000, chiede che il CTU provveda alla
“eliminazione della capitalizzazione trimestrale dal 1.7.2000 sino al 5.7.2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore al 30.6.2010), e poi dall'1.1.2014 sino alla chiusura del conto de quo”, in quanto solo nel contratto del 5.7.2010 vi sarebbe l'espressa approvazione da parte del correntista in merito alla periodicità di capitalizzazione degli interessi” condivisibilmente non è stato effettuato alcun ricalcolo posto che il conto nei periodi in esame aveva maturato solo poste attive con una condotta della quindi favorevole al CP_3 correntista (v. “Preliminarmente occorre ribadire che nell'ipotesi di calcolo di cui all'allegato 3, in ossequio all'indicazione di cui al punto A - 1 del quesito, in merito alla capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 30.6.2000, osservando che dall'esame degli estratti conto emerge l'applicazione da parte della di CP_3 una medesima periodicità nell'addebito degli interessi, la scrivente ha proceduto a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori/creditori, ancorchè il contratto del 17.4.1998 ne preveda una diversa reciprocità. Ad avviso della scrivente il quesito (“Ricalcoli il CTU l'esatto ammontare del rapporto dare/avere tra le parti, eliminando la capitalizzazione degli interessi: …….. -ed altresì qualora dall'1.7.2000 risulti essere stata applicata la capitalizzazione degli interessi in assenza di reciprocità tra le parti, e quindi in violazione dell'art. 120 TUB…”) richiede l'espunzione - per il periodo successivo al 1.7.2000 - della capitalizzazione degli interessi solo qualora la medesima sia stata operata dalla Banca in assenza di periodicità paritetica e quindi in violazione del Testo Unico Bancario. Con riferimento alla capitalizzazione trimestrale effettuata dalla scrivente (così come effettuata dalla e rilevabile dagli CP_3
19 estratti conto bancari) per il periodo dal 1.1.2014 alla chiusura del conto, si fa presente che - in entrambe le ipotesi di calcolo - il conto corrente nel detto periodo ha maturato unicamente interessi creditori e quindi la scrivente ha ritenuto, conformemente al comportamento della , di CP_3 effettuare una capitalizzazione trimestrale degli interessi attivi, operando quindi a favore del .”). Parte_4 Quanto poi all'osservazione relativa alla “mancata pattuizione del tasso di interesse passivo, Il CTP, ritenendo che non vi siano valide pattuizioni fra le parti in relazione al tasso di interesse debitore fino al contratto del 5.7.2010, chiede che il CTU provveda alla “riliquidazione del conto corrente dalla sua apertura e sino alle movimentazioni poste in essere in virtù del suddetto contratto del 5.7.2010, al tasso sostitutivo e ratione temporis applicabile previsto dall'art. 117 TUB” parimenti non appare necessaria alcuna rimessione in istruttoria della causa avendo il ctu compiutamente risposto al quesito come formulato dalla scrivente. In particolare va condivisa la risposta offerta al CTP laddove è stato affermato che “In via preliminare preme precisare che la scrivente, non rilevando alcuna invalidità nella pattuizione degli interessi passivi di cui ai contratti versati in atti e sottoscritti nelle date 17.4.1998, 5.7.2010, 24.11.2010, 11.1.2011, 24.3.2011, 17.6.2011 e 27.12.2011, ha provveduto alla rideterminazione del saldo di conto corrente, in entrambe le ipotesi prospettate, ricalcolando gli interessi debitori e creditori secondo i tassi indicati nei detti contratti ovvero i tassi di interesse riportati sui prospetti competenze, qualora più favorevoli al correntista, con riferimento ai numeri debitori/creditori rettificati. Come già riferito nel corpo della presente (a pagina 30), invece, nel contratto del 1.2.2008 risultano convenuti tassi debitori (pari ad Euribor 3 mesi +6,85% entro l'affidamento ed Euribor 3 mesi +9,50% oltre il fido) a parere della scrivente indeterminabili nella loro misura, essendo ancorati ad un parametro non rilevabile in maniera certa;
per tale motivazione si è ritenuto di applicare dal 1.2.2008 il medesimo tasso previsto nel contratto del 17.4.1998 ovvero quello concretamente applicato dalla se più favorevole CP_3 al correntista. Infine si precisa che quale tasso creditore è stato assunto il saggio del 2% indicato nel contratto di apertura del conto corrente del 17.4.1998, per tutta la durata del rapporto, in quanto non rinvenuta alcuna modifica contrattuale in merito. In conclusione, a parere della scrivente le indicazioni fornite dal Giudice al punto B) - “Mancata pattuizione del tasso di interesse passivo” del quesito (In caso di mancata pattuizione per iscritto del tasso di interesse passivo nel contratto sottoscritto dalle parti, calcoli il CTU gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto: 1) per i contratti stipulati prima del 9.7.92 (entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338) il tasso legale;
2) per i contratti stipulati tra il 9.7.92 e il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (nel testo antecedente il D.L.vo n.141/10); 3) per i contratti stipulati dopo il 2.1.2011, il tasso sostitutivo di cui
20 all'art.117 TUB (così come modificato dal D.L.vo n.141/10) si riferiscono non alle variazioni contrattuali intercorse fra le parti nel corso del rapporto, ma in maniera univoca al contratto di apertura del rapporto bancario, che nel caso specifico risulta versato in atti e sottoscritto dalle parti il 17.4.1998 unitamente al “Foglio informativo analitico delle condizioni per operazioni di conto corrente di corrispondenza, recupero spese e valute”, dal quale si rilevano sia il tasso creditore sia il tasso debitore”. Ne discende che è proprio detto tasso come originariamente pattuito tra le parti che è stato applicato a tutto il rapporto in quanto validamente sottoscritto e vigente per tutto il rapporto negoziale de quo. Quanto poi alle osservazioni di parte attrice (ossia del CTP) in ordine alla prescrizione ove il “CTP, sulla base di un orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito (Cassazione civile n. 9141/2020 e Corte di Appello di Milano n. 176/2020, chiede che il CTU provveda alla “quantificazione delle rimesse solutorie sul saldo ricalcolato epurato degli addebiti indebitamente percepiti non sul saldo contabile, e precisamente dopo la riliquidazione secondo i criteri di cui ai precedenti punto 1-Anatocismo,e punto 2-Interessi ultralegali” deve evidenziarsi che il ctu ha operato in ossequio al quesito e secondo metodologica che il Tribunale ha già avuto modo di condividere e fare propria. Peraltro proprio le risultanze della perizia di ufficio, come dianzi indicate, ossia la presenza di rimesse solutorie che hanno sostanzialmente coperto gli addebiti e le competenze della sino al 2007, data di operatività della prescrizione, CP_3 come risultanti dai prospetti allegati alla ctu, rendono la doglianza sostanzialmente inutile, posto che seppure il ricalcolo fosse rimesso al perito già incaricato, lo stesso risulterebbe ininfluente e non muterebbe i calcoli già operati, Ne consegue la superfluità della doglianza attorea e l'inutilità di far sviluppare al ctu il predetto calcolo che non muterebbe le condivisibili conclusioni già raggiunte dal perito incaricato. Quanto infine alle questioni sollevate in ordine all'usura, “Il CTP di parte attrice, reputando il rapporto bancario assistito da apertura di credito per il periodo 1.1 – 30.9.2013, chiede che il CTU provveda alla “applicazione del tasso soglia pro tempore vigente delle aperture di credito in conto corrente” parimenti corretta da vizi logici e giuridici neppure dedotti è la conclusione cui è pervenuto il ctu laddove ha osservato “che con riferimento alle CATEGORIE DI OPERAZIONI per le quali vengono rilevati i TEG, l'art. 2, comma 2 Legge 7 marzo 1996 n. 108 ha delegato il Ministero del Tesoro ad effettuare periodicamente la “classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie” e che, nel tempo sono cambiate alcune categorie oggetto di rilevazione: a decorrere infatti dal 1.1.2010 viene rilevato il tasso medio e, dunque, quella soglia delle operazioni relative agli SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO FINO E OLTRE EURO 1.500,00. Ai fini dell'accertamento di eventuale applicazione da parte della di condizioni economiche CP_3 usurarie nel 1^, 2^ e 3^ trimestre 2013, si è provveduto al
21 confronto del TEG (tasso effettivo globale applicato dalla
– risultante dalla formula in precedenza indicata) con CP_3 il Tasso Soglia dato dal TEGM rilevato trimestralmente dalla Banca d'Italia, incrementato secondo la normativa vigente, per la categoria SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO, in quanto dall'esame sistematico degli estratti conto bancari risulta che il conto corrente nel periodo oggetto di verifica a far data dal 15.1.2013 non fosse assistito da alcun affidamento (vedasi prospetto “elementi per il conteggio delle competenze del 1^ trimestre 2013 dal quale risulta un fido di conto di euro 40.000,00 fino al 14.1.2013 e pari a zero dal 15.1.2013). L'assenza di affidamenti a decorrere dal 15.1.2013 è altresì confermata dalla mancata applicazione da parte della CP_3 della commissione sull'accordato nel periodo oggetto di analisi, ad eccezione dell'addebito nel 1^ trimestre 2013 dell'importo per commissione sull'accordato di euro 33,33 relativa al fido di euro 40.000,00, ragguagliata al periodo di operatività (14 gg) di tale apertura di credito. Nella formula del calcolo del TEG è stato inserito quale “accordato” la massima esposizione debitoria del periodo” ed ovviamente fra gli “oneri su base annua” è stato inserito l'importo di euro 33,33 addebitato per commissione sull'accordato. Ritenendo quindi che l'operazione e la relativa classe di importo cui far riferimento per la rilevazione del Tasso Soglia nel periodo 1.1.2013 – 30.9.2013 sia compresa nella categoria SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO OLTRE EURO 1.500,00, stante l'assenza di affidamenti documentati ovvero rilevabili dagli estratti conto in atti e visto il saldo contabile massimo del periodo, non si ritiene di dar corso alla richiesta del consulente di parte”. Analoghe considerazioni valgono per le osservazioni del CTP della parte convenuta a cui parimenti il CTU ha dato compiuta risposta ed alle quali si rimanda posto peraltro che la detta parte neppure ha reiterato le medesime negli scritti successivi onde inferire una conclusione diversa da quella raggiunta dal perito incaricato dal Tribunale. Devono quindi farsi proprie le conclusioni del ctu quindi che ha così affermato “fra le parti è intercorso un unico rapporto contrattuale e nello specifico il rapporto di conto corrente ordinario n. 36673, acceso in data 17.4.1998 ed estinto in data 22.3.2018. Alla data di introduzione del giudizio (27.11.2017 – data di notifica dell'atto di citazione) il rapporto mostrava un saldo creditore di (+) euro 6,28, mentre alla chiusura occorsa il 22.3.2018 il rapporto mostra un saldo pari a ACCERTAMENTO DELL'USURARIETA' CP_6 DELLE CONDIZIONI APPLICATE (punto D del quesito - Allegato 4) La scrivente non ha rinvenuto alcun superamento dei Per_3 al momento della pattuizione degli interessi o
[...] dell'esercizio dello ius variandi da parte della Banca. ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLA PRESCRIZIONE (punto I del quesito
- Allegato 5) All'esito degli accertamenti esperiti nei punti che precedono, per il periodo antecedente al decennio dalla data di notifica dell'atto di citazione (27.11.2017), la scrivente ha individuato pagamenti solutori degli addebiti per competenze bancarie addebitate fino al 27.11.2007, e quindi per interessi e CMS maturati fino alla data del 30.9.2007. RICALCOLO DEL SALDO DI CONTO CORRENTE NR.
22 36673 ALLA DATA DEL 22.3.2018 (punto G del quesito – Allegati 3 e 6) All'esito degli accertamenti esperiti nei punti che precedono, in ossequio ai principi indicati nei punti A, B, C, D, E ed F del quesito, atteso che dall'estratto conto bancario alla data di estinzione risulta un saldo pari zero, il saldo del conto corrente ordinario oggetto di analisi deve rideterminarsi come segue: - Saldo del c/c nr. 36673, in assenza di prescrizione dell'azione di ripetizione, con ricalcolo del medesimo dal 17.4.1998 al 22.3.2018: Allegato 3 (+) euro 57.560,61; - Saldo del c/c nr. 36673, considerando prescritta l'azione di ripetizione per gli addebiti operati dalla per competenze fino al 27.11.2007, con ricalcolo CP_3 del medesimo dal 30.9.2007 al 22.3.2018: Allegato 6 (+) euro 15.985,28”. Ne consegue che il saldo del conto corrente per cui è causa alla data di sua chiusura va rideterminato nell'importo di euro 15.985,28 a favore del correntista odierno attore. Posto che come dalla parte attrice prospettato alla data di chiusura del rapporto invece la aveva reputato esistente CP_3 un saldo creditorio pari ad €.2.331,49 (v. conclusioni dianzi trascritte), importo effettivamente restituito dall'istituto convenuto e dalla trattenuto in conto maggior avere, il Pt_1 saldo finale va quindi determinato detraendo detta somma da quella determinata dal ctu, per un totale quindi di euro 13.653,79. In ragione di ciò, il saldo del conto corrente alla data di chiusura dello stesso, così come ricalcolato, deve essere rideterminato nella misura appena indicata a credito del correntista, con diritto della di ottenere dalla Pt_1
il pagamento di detto importo oltre interessi dalla CP_3 domanda giudiziale al saldo, ed esclusa la rivalutazione, trattandosi di debito di valuta. Quanto al governo delle spese, reputa il Tribunale che le stesse vadano compensate per la metà tenuto conto dell'accoglimento in misura così ridotta della domanda attorea e del sopravvenuto mutamento di giurisprudenza di legittimità, la residua metà invece segue la parziale soccombenza dell'istituto convenuto e vanno liquidate come in dispositivo in presenza di notula corretta nello scaglione indicato e nelle singole voci. Per le medesime ragioni le spese di CTU già liquidate in corso di causa vanno poste a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. In parziale accoglimento della domanda di parte attrice, accerta e dichiara per i titoli e le causali di cui in motivazione che il saldo contabile del conto corrente per cui è causa è pari ad euro 13.653,79 a credito per la parte attrice e per l'effetto:
2. Condanna la parte convenuta a pagare alla parte attrice la somma di cui al punto 1) oltre interessi nella misura legale dalla domanda giudiziale al saldo;
3. Compensa le spese di lite tra le parti per la metà e condanna la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice la residua metà che liquida, per tale quota, in €6.715,00 per
23 compensi professionali, euro 272,50 per esborsi non imponibili, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
4. pone le spese di CTU a carico di entrambe le parti per la metà ciascuna“.
Con successivo decreto del 17.1.2022 la sentenza è stata integrata, su ricorso congiunto delle parti, con la previsione della distrazione delle spese in favore dell'officiato procuratore antistatario della parte attrice.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello formulando le Parte_1 seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Firenze, ogni contraria eccezione e domanda reietta, in accoglimento del presente appello e previa riforma della sentenza del
Tribunale ordinario di Pistoia n. 1088/2021 pubblicata il
31/12/2021, con cui è stato definito il procedimento civile ivi rubricato al R.G. n. 3924/2017, così giudicare:
a) in via istruttoria, disporre l'integrazione della relazione di CTU di primo grado affinché, fermi i criteri di riliquidazione del dedotto conto corrente ivi adottati, venga rideterminato il saldo di chiusura dello stesso riliquidandolo dalla sua apertura con i seguenti ed ulteriori criteri: i) senza la capitalizzazione degli interessi anche sino al 05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010); ii) con l'individuazione delle rimesse solutorie sui saldi del conto corrente riliquidato (e precisamente dopo la riliquidazione secondo i criteri de quibus) e non con l'individuazione delle stesse sui saldi riportati negli estratti conto bancari;
b) sempre in via istruttoria, ammettere la prova testimoniale del Dott. (C.F.: Tes_1
), nato a [...] l'[...] e C.F._1
24 residente in [...], sui seguenti capitoli di prova:
1) “DCV che nel mese di Maggio 2017, in Firenze, ha ricevuto incarico dall'Avv. Gianpaolo Rizzo, in qualità di difensore della S.C.A.R.A. Società Commercio Articoli
Regali Affini S.r.l., di provvedere alla riliquidazione del conto corrente n. 36673/07 intrattenuto dalla predetta Società con la ChiantiBanca Credito Cooperativo
Società Cooperativa, secondo i criteri che Le avrebbe fornito l'Avv. Gianpaolo Rizzo”;
2) “DCV, ad evasione dell'incarico conferitole dall'Avv. Gianpaolo Rizzo, in qualità di difensore della
S.C.A.R.A. Società Commercio Articoli Regali Affini
S.r.l., avente ad oggetto la riliquidazione del conto corrente n. 36673/07 intrattenuto dalla predetta Società con la ChiantiBanca Credito Cooperativo Società
Cooperativa, inviava la perizia definitiva che Le si mostra (doc. 37) in data 27/11/2017 solo alla mail dello
Studio dell'Avv. Rizzo, come da mail che le si mostra
(doc. 45)”;
c) nel rito ed in via istruttoria, ammettere l'appellante alla produzione in giudizio di una nuova perizia tecnica di parte di riliquidazione del dedotto conto corrente secondo i criteri di cui alla sottostante domanda sub f), poiché l'appellante non ha potuto produrre in primo grado la stessa per causa ad essa non imputabile, trattandosi di una alternativa e quantitativamente minore ipotesi di riliquidazione rispetto a quella prospettata nell'atto di citazione di primo grado, benché rientrante nelle domande ivi formulate;
d) nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio
25 informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del
04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del
24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla previsione ed alla disciplina della commissione di massimo scoperto, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha illegittimamente addebitato, dalla relativa apertura del 17/04/1998 sino al II trimestre 2009 compreso, somme a titolo di commissione di massimo scoperto senza alcuna pattuizione scritta e/o senza alcuna valida e/o efficace pattuizione scritta;
e) nel merito e sempre in via principale, accertare e dichiarare la nullità parziale del dedotto contratto di conto corrente, come integrato anche nel relativo foglio informativo analitico, nonché dei contratti di apertura di credito del 27/12/1999, del 09/01/2001, del
04/02/2008, del 24/07/2009, del 30/07/2009 e del
24/09/2009 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, nonché accertare e dichiarare la nullità sopravvenuta dall'01/01/2014 dei contratti di apertura di credito del 05/07/2010, del 24/11/2010, dell'11/01/2011, del 24/03/2011, del 17/06/2011 e del 27/12/2011 nelle parti e/o nelle clausole, anche contenute in documenti di sintesi, ivi dedicate alla capitalizzazione degli interessi e delle competenze di liquidazione, ovvero in ogni caso accertare e dichiarare che sul conto corrente dedotto in giudizio la convenuta ha praticato dall'apertura del conto corrente – avvenuta il 17/04/1998
– sino al 05/07/2010 una capitalizzazione degli interessi debitori e delle competenze di liquidazione illegittima;
26 f) nel merito, per effetto delle superiori domande, ovvero in ogni caso, accertare e dichiarare il saldo finale del dedotto conto corrente n. 36673/07, riliquidando lo stesso – dalla relativa apertura, ovvero dal primo estratto conto in atti, sino alla relativa chiusura, ovvero sino all'ultimo estratto conto in atti – secondo i seguenti criteri: i) senza l'applicazione e la capitalizzazione della commissione di massimo scoperto;
ii) senza alcuna capitalizzazione, nemmeno annuale, degli interessi debitori e delle competenze di liquidazione dall'apertura del conto corrente del 17/04/1998 sino al
05/07/2010 (ovvero sino all'ultimo trimestre anteriore del 30/06/2010);
g) nel merito e per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta ad apportare le conseguenti rettifiche nei suoi documenti contabili e negli estratti conto del conto corrente dedotto in giudizio, con conseguente rideterminazione dei saldi periodici e del saldo finale del conto de quo in conformità alla relativa e disposta riliquidazione;
h) nel merito e per effetto delle superiori domande, condannare la convenuta alla restituzione e quindi al pagamento in favore dell'attrice del saldo creditore di chiusura del conto corrente dedotto in giudizio, come risulta a seguito della riliquidazione dello stesso secondo i criteri di cui alla superiore domanda sub f), nella misura che verrà dimostrata nel corso dell'espletanda e rinnovata istruttoria, anche in virtù della integrata relazione di consulenza tecnica d'ufficio, nonché nella misura che verrà precisata in corso di causa, detraendo dal saldo così ricalcolato i soli importi che, in linea capitale e per il medesimo titolo, sono stati già corrisposti dalla convenuta al momento della chiusura del conto corrente ed in forza
27 della sentenza di primo grado, il tutto oltre interessi anatocistici e legali ex artt. 1283 e 1284, comma IV
c.c., dal dì della domanda giudiziale sino al dì del pagamento;
i) nel merito ed in ogni caso, disporre la compensazione di tutti i crediti e di tutti i debiti accertati come rispettivamente esistenti tra le parti e condannare la convenuta a versare all'attrice la differenza a conguaglio, oltre interessi anatocistici e legali ex artt. 1283 e 1284, comma IV c.c., dal dì della domanda giudiziale sino al dì del pagamento;
l) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi ai sensi del D. M. n. 55/2014 e s.m.i., oltre spese forfettarie ex art. 2 D. M. n. 55/2014, oltre IVA e
CAP come per legge, nonché da distrarsi in favore dell'Avv. Gianpaolo Rizzo il quale, ex art. 93 c.p.c., si dichiara procuratore antistatario”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello e proponendo altresì appello incidentale condizionato,
a sua volta così Controparte_1 concludendo:
“propone assieme alle altre difese ed eccezioni, appello incidentale condizionato avverso la sentenza n.
1088 pubblicata il 31.12.2021 del Tribunale di Pistoia, a definizione del giudizio civile n. 3924/2017 r.g. di primo grado, e relativa correzione con provvedimento 136 del 17.1.2022 Tribunale di Pistoia, e conclude in accoglimento delle eccezioni e difese presentate dalla comparente , per la inammissibilità e/o il CP_1 rigetto delle domande proposte in danno della comparente e quindi la CP_1 Controparte_2 inammissibilità e/o il rigetto dell'appello proposto dalla controparte ed in ipotesi Parte_1
28 condizionata: per il rigetto dell'appello principale di a seguito del qui richiesto Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla comparente , con riforma della sentenza CP_1 impugnata nelle parti sfavorevoli alla comparente.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello principale con cui, in sintesi, parte appellante muove censura all'impugnata decisione nella parte in cui non vi è stato, da parte del primo Giudice, accertamento dell'illegittimità dell'anatocismo per il periodo successivo al 30.6.2000
(data di entrata in vigore della Deliberazione CICR del
9.2.2000) e fino a tutto il 5.7.2010 (data in cui vi è stata espressa pattuizione di pari periodicità trimestrale dell'anatocismo) è fondato.
Deve al riguardo prendersi in esame anche il connesso e contrapposto primo motivo di appello incidentale, con cui la appellata muove censura all'impugnata CP_3 decisione nella parte in cui non ricollega l'espressa pattuizione per iscritto dell'anatocismo a foglio di sintesi 1.2.2008 sottoscritto dalla correntista.
In detto foglio di sintesi è testualmente riportato:
“Periodicità di capitalizzazione degli interessi liquidati con periodicità non inferiore al trimestre, e comunque all'atto dell'estinzione del rapporto, e portati in conto con valuta data di regolamento. Gli interessi creditori per il cliente vengono liquidati secondo i criteri e con la periodicità riportati nel foglio informativo riguardante i conti correnti. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.
29 La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, viene stabilita la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno. settembre e dicembre di ciascun anno”.
Trattasi per questa Corte di espressione alquanto generica ed insufficiente a comprovare l'avvenuta pattuizione di pari periodicità fra anatocismo attivo e passivo, posto che:
- non viene indicato nel resto del documento quale sia il tasso creditore
- non è in particolare allegato il contenuto del menzionato foglio informativo riguardante i conti correnti
- la pur menzionata “stessa periodicità” non è riferita ad un ben definito arco temporale;
donde, nell'ipotesi di espressa menzione di archi temporali distinti (per il conteggio di interessi a credito da un lato e a debito dall'altro), è incomprensibile a quale di essi debba farsi riferimento.
Tornando al motivo di appello principale, è consolidato oramai il principio per il quale, successivamente all'entrata in vigore della Deliberazione
CICR del 9.2.2000, occorresse l'espressa pattuizione per iscritto della pari periodicità nei termini sopra evidenziati, risultando insufficiente la mera e generale menzione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
o la semplice comunicazione al correntista di detta pari periodicità (cfr. vd. Cass. 21.10.2019, n. 26769; Cass.
21.10.2019, n. 26779; Cass. 12.3.2020, n. 7105; Cass.
19.5.2020, n. 9140; Cass. 27.10.2020, n. 23476; Cass.
29.10.2020, n. 23853; Cass., 23.12.2020 n. 29420; Cass.
4.3.2021 n. 5931; Cass., 21.6. 2021 n. 17634;
Cass.,26.8.2021 n. 23489; Cass. 1.3.2023, n. 19396; Cass.
30 18.10.2023, n. 35210; Cass., 4 11.2024, n. 28215; Cass.
14.10.2025, n. 27460 - pronunce tutte che hanno escluso
“la possibilità per le banche di procedere mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al correntista non già in ragione di una valutazione comparativa espressiva del carattere peggiorativo delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, esito della nullità di queste ultime e, dunque, dell'assenza di una valida ed efficace pattuizione anatocistica, quanto in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale” -).
Deve pertanto essere espunto ogni anatocismo passivo anche per il periodo 1.7.2000-5.7.2010.
Il secondo motivo dell'appello principale, con cui in sintesi viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui da questa non è stata accolta l'eccezione di prescrizione in ragione della rettifica dei saldi cui rapportare la natura ripristinatoria o solutoria delle rimesse, è altresì parzialmente fondato.
In ragione del ricalcolo e della rettifica dei diversi saldi la c.t.u integrativa disposta in questo giudizio di appello ha retrodatato il periodo di avvenuta maturazione della prescrizione al 30.9.2006 (o più correttamente, atteso che nel lasso fra le due date non vi è stato riscontro di addebiti illegittimi, al
17.12.2006, data quest'ultima in cui è divenuto operativo il fido di Euro 75.000,00 su saldo allora passivo rettificato di Euro 53.567,05 – vd. pag. 2 di cui all'allegato 5, richiamato nelle conclusioni della c.t.u. suppletiva -).
In ragione di quanto sopra risulta delibata, e rigettata, anche l'eccezione di prescrizione riproposta
31 dalla con riferimento alla più recente data finale CP_3 del 27.11.2007 (vale a dire il periodo precedente al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione in primo grado della società correntista), presa in considerazione dalla c.t.u. in primo grado e recepita dalla impugnata decisione.
Con il secondo motivo di appello incidentale condizionato viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha dato rilevanza alle tacite approvazioni tempo per tempo degli estratti conto di periodo e al saldo finale, cui è seguita la corresponsione in favore della società correntista della residua somma finale risultata a credito.
Il motivo è infondato, atteso che per principio costante, la mancata impugnazione degli estratti conto di periodo, così come del saldo finale, attiene a profili strettamente contabili e non preclude l'accertamento della validità delle singole operazioni che risultano registrate (cfr. per tutte Cass., ord., sez. VI,
20.1.2022, n. 1825; Cass., ord., sez. VI, 20.11.2018, n.
30000).
Con il terzo motivo di appello incidentale condizionato viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha ritenuto illegittimi gli addebiti per commissione di massimo scoperto e commissione disponibilità fondi, in particolare evidenziandosi come sia stata espressamente pattuita la percentuale utile ai fini del calcolo e che comunque eventuali lacune potevano essere integrate secondo il principio di buona fede.
Il motivo è infondato, atteso che nel caso di specie
è risultato del tutto insufficiente il riferimento alla sola percentuale, senza alcuna precisa indicazione della base di calcolo, che non può pertanto essere desunta
32 mediante alcun procedimento di integrazione, non ricavabile nemmeno implicitamente dal contenuto letterale degli accordi contrattuali.
Con il quarto motivo di appello incidentale condizionato viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha negato la sussistenza di una condotta della società correntista idonea a comprovare una convalida della condotta manifestata da essa CP_3
Il motivo è infondato, atteso che nel caso in esame è stata dedotta ed accertata la nullità delle operazioni che hanno condotto agli addebiti ritenuti illegittimi.
Non vi è spazio pertanto per una convalida che è normativamente preclusa, salvo strettissime ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso in esame, dal disposto di cui all'art. 1423 c.c.
Con il quinto motivo di appello incidentale condizionato viene in sintesi mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa ha negato rilevanza alla condotta anche del c.t. della correntista all'esito delle operazioni peritali in primo grado, che nessun rilievo aveva mosso alle conclusioni raggiunte dal c.t.u.
Il motivo è infondato, essendo evidente che, in difetto di espressa formale delega (insussistente nel caso in esame), i cc.tt. di parte non avevano alcun potere di transigere o rinunciare alla lite.
Conseguentemente, in ragione delle conclusioni contenute a pag. 22 della relazione di c.t.u. in appello e dell'ivi richiamato All. 5, l'importo di cui la società già correntista, attrice in primo grado ed odierna appellante, è stata dichiarata creditrice viene rideterminato nel maggiore ammontare di Euro 28.796,82, dal quale devono essere detratti, come accertato dal primo Giudice, Euro 2.331,49 già corrisposti, ottenendosi
33 quindi Euro 26.465,33, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese del giudizio di primo grado, come liquidate dal Tribunale, vengono pertanto compensate per un terzo del loro ammontare e per i residui due terzi poste a carico della odierna appellata, risultata CP_3 soccombente in misura più ampia, con distrazione, come richiesto, in favore dell'officiato procuratore dichiaratosi antistatario.
Per le medesime ragioni le spese della c.t.u. espletata in primo grado vengono poste per un terzo a carico della società correntista e per i residui due terzi a carico della CP_3
Analogamente sono ripartite le spese di lite del presente grado di giudizio, come liquidate in dispositivo
(secondo valore indeterminabile di complessità media, con aliquote medie), con distrazione, come richiesto, in favore dell'officiato procuratore dichiaratosi antistatario, e della c.t.u. integrativa espletata in questo grado.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale
[...]
, la cui impugnazione incidentale Controparte_1
è stata integralmente respinta.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello principale e sull'appello incidentale condizionato rispettivamente proposti da e Parte_1 avverso la sentenza Controparte_1 del Tribunale di Pistoia n. 1088 del 31.12.2021,
34 1. accerta e dichiara per i titoli e le causali di cui in motivazione che il saldo contabile del conto corrente per cui è causa è pari ad euro 26.465,33 e pertanto
2. ridetermina la condanna a carico di
[...] ed in favore di Controparte_1 [...]
nel maggiore importo di Euro Parte_1
26.465,33, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. dichiara compensate per un terzo del loro ammontare le spese di lite del primo grado di giudizio sopportate come Parte_1 liquidate dal Tribunale di Pistoia;
4. dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di
[...] Parte_1
in liquidazione dei residui due terzi, con
[...] distrazione in favore dell'officiato procuratore dichiaratosi antistatario;
5. pone le spese della c.t.u. espletata in primo grado per due terzi a carico di Controparte_1
e per un terzo a carico di
[...] [...]
; Parte_1
6. rigetta l'appello incidentale condizionato di
Controparte_1
7. liquida le spese di lite del presente grado del giudizio sopportate da Parte_1
in Euro 12.156,00 per compensi di avvocato
[...] ed Euro 804,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed
IVA come per legge;
8. dichiara le stesse compensate per un terzo del loro ammontare;
9. dichiara tenuta e condanna Controparte_1 alla refusione in favore di
[...] [...] dei residui due terzi con Parte_1
35 distrazione in favore dell'officiato procuratore dichiaratosi antistatario;
10. pone le spese della c.t.u. integrativa espletata nel presente grado di giudizio per due terzi a carico di e per un terzo a Controparte_1 carico di Parte_1
11. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R.
115/2002 nei confronti dell'appellante incidentale
Controparte_1
Così deciso in Firenze il 3 novembre 2025.
Il Presidente rel.est.
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