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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1816/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice IT SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1816/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. dott. Parte_1 C.F._1
TT AV, con studio a AN, Via L. da Vinci n. 10, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. dott. Controparte_1 C.F._2
EL TO, con studio in AN, Via Amba Alagi nr. 30, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: restituzione di beni mobili ex art. 533 c.c.; trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc) in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente: “per le motivazioni di cui in narrativa, accertata e dichiarata la qualità di erede universale in capo alla ricorrente e che i beni mobili -sussistenti alla data di apertura della successione nell'unità immobiliare p.m. 13 della p.ed. 800 in P.T. 953/II C.C. AN, sita in
AN, via Leonardo da Vinci n.16/10- rientrano nell'asse ereditario, condannare la convenuta alla restituzione dei beni indicati in narrativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio -e condanna alla refusione delle spese per lo svolgimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale- oltre ad IVA e CPA come per legge, in caso di opposizione, con richiesta altresì di maggiorazione ex art. 4 comma 1- bis del D.M. 10/03/2014 n. 55”;
pagina 1 di 6 di parte convenuta: “in principalità accertare e dichiarare ogni bene mobile, arredo, stoviglia ed accessorio contenuto nell'abitazione pm. 13 di p.ed 800 CC AN, in godimento alla Sig.ra
, è sempre appartenuto ed appartiene in via esclusiva alla convenuta, già Persona_1 prima del decesso del Sig. -in subordine accertare e dichiarare che con Persona_2 testamento dd. 22.12.2014 pubblicato sub Rep. 48.453/Racc. 24.987 Notaio , il Sig. Per_3 ha inteso concedere in godimento alla Sig.ra l'abitazione pm. 13 Persona_2 Persona_1 di p.ed. 800 CC AN, ivi compresi i beni mobili, gli arredi, le stoviglie e gli accessori in esso contenuti, ovvero accertare e dichiarare che il diritto di abitazione intavolato Controparte_2
5260/2023 comprende arredi, stoviglie, accessori ed ogni altro bene mobile in esso
[...] contenuto;
-in ulteriore subordine accertare e dichiarare che la ricorrente risulta inadempiente alle obbligazioni dedotte nel titolo assunto quale fonte dei diritti azionati, per quanto dedotto in narrativa;
per l'effetto -rigettare ogni domanda di parte ricorrente, in ogni sua parte;
- spese e competenze rifuse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. La ricorrente espone di essere nipote ex fratre di nato ad [...] il Persona_2
19.7.1928, deceduto a AN il 29.1.2020, il quale con atto d.d. 22.12.2014 (v. doc. 2 di parte ricorrente) risulta averle donato la nuda proprietà sui propri immobili;
tra gli immobili donati risulta una unità immobiliare sita in AN (p.m. 13 della p.ed. 800 in P.T. 953/II C.C. AN, cfr. doc. 3 di parte ricorrente), pacificamente adibita a residenza dello zio e della odierna convenuta, compagna dello stesso.
Con testamento olografo, pubblicato a seguito del decesso e versato in giudizio (v. doc. 4 della ricorrente) il de cuius risulta aver istituito come propria unica erede la ricorrente, con l'onere di costituire in favore della convenuta il diritto di abitazione vitalizio sulla predetta p.m. 13.
La ricorrente espone di aver acquisito l'universum ius del defunto, spettandole conseguentemente tutti i beni mobili presenti nell'appartamento in questione, tutti a suo dire di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione, salvo quelli per cui possa essere da parte della convenuta dimostrato un proprio titolo o l'acquisto successivo al decesso del de cuius.
La ricorrente chiede quindi la restituzione dei beni mobili ed arredi così elencati nel ricorso:
“SOGGIORNO e CUCINA: divano in pelle ad angolo azzurro cerulo grande, mobiletti in laccato bianco con doppia anta,·tavolino in vetro basso ovale, tavolo in legno in soggiorno: con 6 sedie in pagina 2 di 6 legno e tessuto azzurro + tavolo in legno in cucina con 4 sedie, cucina a muro bianca con legno e pianali in marmo nero, 2 tappeti persiani (circa 140cm x 200cm), e Parte_2
: · armadio a muro bianco con 4 ante e specchio centrale grande, letto matrimoniale ( Pt_3 tessuto + base legno), 2 comodini con cassettoni bianco laccato, due mobili Parte_4 in legno azzurro opaco con una specchiera, PIANO SUPERIORE: letto matrimoniale, armadi a muro in legno bianco opaco, oltre che di alcuni altri beni di famiglia, in particolare cristalleria e tappeti, ovvero: set bicchieri cristallo calice circa 24 pezzi in tre grandezze, due vasi in cristallo lavorato, tre ciotole in cristallo, candelabro a tre punte argento, set bicchieri da tavola in cristallo circa 12 pezzi di 2 diverse dimensioni, bracciale in oro lavorato uomo, 3 tappeti persiani, d cui 2 grandi -circa 250 x 350- e uno più piccolo -circa 100 x160.”
1.2. La convenuta, costituendosi, chiede il rigetto delle domande della ricorrente, esponendo di essere stata la convivente del de cuius per 40 anni, fino alla sua morte, e di aver sempre vissuto nell'immobile oggetto di causa, nel quale ancora vivrebbe;
il de cuius avrebbe messo a disposizione la casa, mentre la convenuta avrebbe provveduto a tutto il resto, acquistando anche i beni ed arredi dell'appartamento comune, comprese le stoviglie, la cristalleria ed ogni altra cosa presente (ad eccezione del dedotto “bracciale in oro lavorato uomo”, la cui sorte sarebbe ignota).
Gli unici beni di proprietà del de cuius presenti nell'appartamento sarebbero stati già consegnati alla ricorrente (cfr. verbale consegna 17.11.2022 sub doc. 6 della ricorrente) e altro non le spetterebbe.
La convenuta sostiene, inoltre, l'infondatezza della domanda della ricorrente, in quanto il proprio diritto di abitazione andrebbe comunque esteso ad arredi e beni mobili e, inoltre, vi sarebbe un inadempimento della ricorrente ai doveri ad essa imposti quale erede.
2. In diritto.
2.1. Sull'interpretazione delle domande delle parti.
2.1.1. Parte ricorrente chiede la restituzione dei beni mobili oggetto di causa nella sua dichiarata qualità di erede, proponendo quindi azione di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c., con conseguente onere suo di provare non solo la qualità di erede, ma anche l'appartenenza all'asse ereditario dei beni di cui chiede la restituzione (cfr. tra le altre sent. Tribunale Roma n.
21267/2019).
2.1.2. Anche la convenuta, costituendosi, ha formulato domande relative all'appartenenza dei beni di cui è causa ad essa, che vanno però interpretate, alla luce dell'art. 100 cpc, come mere pagina 3 di 6 eccezioni riconvenzionali, tese al rigetto delle domande principali della parte ricorrente;
infatti, il giudice deve considerare il contenuto sostanziale delle domande (cfr. Cass n. 13602/2019) e in concreto appare dirimente il fine perseguito dalla convenuta, che risulta essere di mero rigetto delle domande della ricorrente (cfr. ord. Cass. civ. n. 31010/2023), a parte che la convenuta ha dichiarato espressamente, nella propria comparsa, di non svolgere domanda riconvenzionale.
2.2. Nel merito.
2.2.1. La ricorrente è venuta meno al proprio onere di prova ex art. 2697 c.c., per cui le sue domande vanno rigettate, con assorbimento delle (mere) eccezioni della convenuta, tranne per quanto riguarda la restituzione del letto matrimoniale al piano superiore, in ordine al quale la convenuta ha ammesso, in corso di causa, l'appartenenza al de cuius (v. infra).
2.2.2. Va tenuto conto che la giurisprudenza ha affermato più volte, in modo del tutto condivisibile, che l'azione ex art. 533 c.c. non si trasforma in quella di rivendicazione, neanche nel caso che parte convenuta non contesti la qualità di erede della parte attrice, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario (come nel presente caso), ma un tanto produce effetti soltanto sul piano probatorio, esonerando l'attore della prova di detta sua qualità, fermo restando però l'onere della dimostrazione dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (cfr. ex multis Tribunale Termini Imerese n. 424/2021).
2.2.3. Nel presente caso la qualità di erede della ricorrente non è stata contestata, ma è stata contestata l'appartenenza della maggior parte dei beni all'asse ereditario;
ciononostante, la ricorrente si è limitata a sostenere l'esclusione dei beni mobili e di arredo dal diritto di abitazione riconosciuto alla convenuta, ritenendo gli stessi di proprietà del de cuius soltanto in quanto presenti nella abitazione di suo proprietà, nonostante sia pacifico tra le parti che la convenuta abbia convissuto con il de cuius per un lunghissimo periodo, per cui i beni mobili oggetto di causa potrebbero essere, ragionevolmente, di proprietà sia del de cuius, sia della convenuta.
2.2.4. Parte ricorrente ha offerto quale prova, oltre all'interrogatorio formale della convenuta, soltanto la testimonianza del proprio marito, il quale peraltro non era in grado di confermare con la dovuta precisione e certezza, l'appartenenza dei beni oggetto di causa, all'asse ereditario.
Infatti, seppure il teste ha affermato in un primo momento che i beni oggetto di causa sarebbero stati di proprietà del de cuius, ha dichiarato, a domanda, che lo saprebbe soltanto “in quanto erano cose che ho sempre visto in casa, non è che lui mi ha detto direttamente che erano cose sue, lo ho visto usarle;
a d.r. è vero che lì abitava anche la resistente, io non posso dire con
pagina 4 di 6 sicurezza chi ha comprato cosa, so solo dire che la resistente ultimamente ha detto di aver comprato solo il letto matrimoniale. A.d.r non posso dire per esempio chi abbia comprato i bicchieri cristallo.”
2.2.5. Appare ovvio che la mera supposizione del teste non equivale ad una prova certa, di fronte alla totale mancanza di ulteriori elementi, anche indiziari, che potrebbero confermare l'appartenenza, anche di soltanto alcuni dei beni elencati in ricorso, all'asse ereditario.
2.2.6. Né la convenuta, in sede di suo interrogatorio formale ha reso confessione, negando invece in modo circostanziato che i beni mobili oggetto di causa appartengano all'asse, per cui non vi è nessuna valida prova, da fornire dalla sola parte ricorrente, in ordine alla inclusione dei beni oggetto di causa, tra la massa ereditaria;
il tutto con esclusione del letto matrimoniale al piano superiore, tenuto conto della dichiarazione della convenuta, comparsa personalmente, in sede di udienza del 3.10.2024, secondo la quale “il solo letto matrimoniale che si trova al piano superiore, è stato acquistato con mezzi del de cuius”, per cui si è dichiarata disposta alla relativa consegna (escludendo quindi ogni altro diritto a sua favore a riguardo), dichiarazione che ha valore confessorio ex art. 229 cpc, anche in quanto confermata espressamente in sede di comparsa conclusionale (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale della convenuta).
2.2.7. La ricorrente non ha poi offerto idonea prova in ordine all'esistenza, nell'asse ereditario, al momento della morte, e alla presenza, nell'appartamento di residenza della convenuta, del
“bracciale in oro lavorato uomo”, con riguardo al quale la convenuta ha negato, sin dalla sua costituzione, il possesso, per cui anche a riguardo le domande della ricorrente vanno senz'altro rigettate.
3. Spese di lite.
3.1. Avendo parte convenuta ammesso la fondatezza parziale delle domande di parte ricorrente in ordine al solo letto matrimoniale (che si trova al piano superiore), un tanto esclude la soccombenza totale della parte ricorrente, ma comunque comporta una soccombenza reciproca per le restanti domande, ben più consistenti, avanzate dalla ricorrente e rigettate, per cui le spese tra le parti vanno compensate (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, come da motivazione, così dispone: in accoglimento, in parte qua delle domande della ricorrente, ordina alla convenuta di pagina 5 di 6 consegnare alla ricorrente, nella sua qualità di erede, il letto matrimoniale che si trova al piano superiore della p.m. 13 della p.ed. 800 in P.T. 953/II C.C. AN;
rigetta tutte le altre domande della ricorrente, con assorbimento delle relative istanze ed eccezioni della convenuta;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
AN, 28 novembre 2025
La Giudice
IT SC
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice IT SC ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1816/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. dott. Parte_1 C.F._1
TT AV, con studio a AN, Via L. da Vinci n. 10, presso il quale ha eletto domicilio;
RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. dott. Controparte_1 C.F._2
EL TO, con studio in AN, Via Amba Alagi nr. 30, presso il quale ha eletto domicilio;
CONVENUTA in punto: restituzione di beni mobili ex art. 533 c.c.; trattenuta in decisione all'udienza del 27.11.2025, a seguito di discussione orale (art. 281 sexies cpc) in ordine alle seguenti
CONCLUSIONI di parte ricorrente: “per le motivazioni di cui in narrativa, accertata e dichiarata la qualità di erede universale in capo alla ricorrente e che i beni mobili -sussistenti alla data di apertura della successione nell'unità immobiliare p.m. 13 della p.ed. 800 in P.T. 953/II C.C. AN, sita in
AN, via Leonardo da Vinci n.16/10- rientrano nell'asse ereditario, condannare la convenuta alla restituzione dei beni indicati in narrativa;
con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio -e condanna alla refusione delle spese per lo svolgimento della procedura di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale- oltre ad IVA e CPA come per legge, in caso di opposizione, con richiesta altresì di maggiorazione ex art. 4 comma 1- bis del D.M. 10/03/2014 n. 55”;
pagina 1 di 6 di parte convenuta: “in principalità accertare e dichiarare ogni bene mobile, arredo, stoviglia ed accessorio contenuto nell'abitazione pm. 13 di p.ed 800 CC AN, in godimento alla Sig.ra
, è sempre appartenuto ed appartiene in via esclusiva alla convenuta, già Persona_1 prima del decesso del Sig. -in subordine accertare e dichiarare che con Persona_2 testamento dd. 22.12.2014 pubblicato sub Rep. 48.453/Racc. 24.987 Notaio , il Sig. Per_3 ha inteso concedere in godimento alla Sig.ra l'abitazione pm. 13 Persona_2 Persona_1 di p.ed. 800 CC AN, ivi compresi i beni mobili, gli arredi, le stoviglie e gli accessori in esso contenuti, ovvero accertare e dichiarare che il diritto di abitazione intavolato Controparte_2
5260/2023 comprende arredi, stoviglie, accessori ed ogni altro bene mobile in esso
[...] contenuto;
-in ulteriore subordine accertare e dichiarare che la ricorrente risulta inadempiente alle obbligazioni dedotte nel titolo assunto quale fonte dei diritti azionati, per quanto dedotto in narrativa;
per l'effetto -rigettare ogni domanda di parte ricorrente, in ogni sua parte;
- spese e competenze rifuse.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. In fatto e cenni processuali.
1.1. La ricorrente espone di essere nipote ex fratre di nato ad [...] il Persona_2
19.7.1928, deceduto a AN il 29.1.2020, il quale con atto d.d. 22.12.2014 (v. doc. 2 di parte ricorrente) risulta averle donato la nuda proprietà sui propri immobili;
tra gli immobili donati risulta una unità immobiliare sita in AN (p.m. 13 della p.ed. 800 in P.T. 953/II C.C. AN, cfr. doc. 3 di parte ricorrente), pacificamente adibita a residenza dello zio e della odierna convenuta, compagna dello stesso.
Con testamento olografo, pubblicato a seguito del decesso e versato in giudizio (v. doc. 4 della ricorrente) il de cuius risulta aver istituito come propria unica erede la ricorrente, con l'onere di costituire in favore della convenuta il diritto di abitazione vitalizio sulla predetta p.m. 13.
La ricorrente espone di aver acquisito l'universum ius del defunto, spettandole conseguentemente tutti i beni mobili presenti nell'appartamento in questione, tutti a suo dire di proprietà del de cuius al momento dell'apertura della successione, salvo quelli per cui possa essere da parte della convenuta dimostrato un proprio titolo o l'acquisto successivo al decesso del de cuius.
La ricorrente chiede quindi la restituzione dei beni mobili ed arredi così elencati nel ricorso:
“SOGGIORNO e CUCINA: divano in pelle ad angolo azzurro cerulo grande, mobiletti in laccato bianco con doppia anta,·tavolino in vetro basso ovale, tavolo in legno in soggiorno: con 6 sedie in pagina 2 di 6 legno e tessuto azzurro + tavolo in legno in cucina con 4 sedie, cucina a muro bianca con legno e pianali in marmo nero, 2 tappeti persiani (circa 140cm x 200cm), e Parte_2
: · armadio a muro bianco con 4 ante e specchio centrale grande, letto matrimoniale ( Pt_3 tessuto + base legno), 2 comodini con cassettoni bianco laccato, due mobili Parte_4 in legno azzurro opaco con una specchiera, PIANO SUPERIORE: letto matrimoniale, armadi a muro in legno bianco opaco, oltre che di alcuni altri beni di famiglia, in particolare cristalleria e tappeti, ovvero: set bicchieri cristallo calice circa 24 pezzi in tre grandezze, due vasi in cristallo lavorato, tre ciotole in cristallo, candelabro a tre punte argento, set bicchieri da tavola in cristallo circa 12 pezzi di 2 diverse dimensioni, bracciale in oro lavorato uomo, 3 tappeti persiani, d cui 2 grandi -circa 250 x 350- e uno più piccolo -circa 100 x160.”
1.2. La convenuta, costituendosi, chiede il rigetto delle domande della ricorrente, esponendo di essere stata la convivente del de cuius per 40 anni, fino alla sua morte, e di aver sempre vissuto nell'immobile oggetto di causa, nel quale ancora vivrebbe;
il de cuius avrebbe messo a disposizione la casa, mentre la convenuta avrebbe provveduto a tutto il resto, acquistando anche i beni ed arredi dell'appartamento comune, comprese le stoviglie, la cristalleria ed ogni altra cosa presente (ad eccezione del dedotto “bracciale in oro lavorato uomo”, la cui sorte sarebbe ignota).
Gli unici beni di proprietà del de cuius presenti nell'appartamento sarebbero stati già consegnati alla ricorrente (cfr. verbale consegna 17.11.2022 sub doc. 6 della ricorrente) e altro non le spetterebbe.
La convenuta sostiene, inoltre, l'infondatezza della domanda della ricorrente, in quanto il proprio diritto di abitazione andrebbe comunque esteso ad arredi e beni mobili e, inoltre, vi sarebbe un inadempimento della ricorrente ai doveri ad essa imposti quale erede.
2. In diritto.
2.1. Sull'interpretazione delle domande delle parti.
2.1.1. Parte ricorrente chiede la restituzione dei beni mobili oggetto di causa nella sua dichiarata qualità di erede, proponendo quindi azione di petizione ereditaria ai sensi dell'art. 533 c.c., con conseguente onere suo di provare non solo la qualità di erede, ma anche l'appartenenza all'asse ereditario dei beni di cui chiede la restituzione (cfr. tra le altre sent. Tribunale Roma n.
21267/2019).
2.1.2. Anche la convenuta, costituendosi, ha formulato domande relative all'appartenenza dei beni di cui è causa ad essa, che vanno però interpretate, alla luce dell'art. 100 cpc, come mere pagina 3 di 6 eccezioni riconvenzionali, tese al rigetto delle domande principali della parte ricorrente;
infatti, il giudice deve considerare il contenuto sostanziale delle domande (cfr. Cass n. 13602/2019) e in concreto appare dirimente il fine perseguito dalla convenuta, che risulta essere di mero rigetto delle domande della ricorrente (cfr. ord. Cass. civ. n. 31010/2023), a parte che la convenuta ha dichiarato espressamente, nella propria comparsa, di non svolgere domanda riconvenzionale.
2.2. Nel merito.
2.2.1. La ricorrente è venuta meno al proprio onere di prova ex art. 2697 c.c., per cui le sue domande vanno rigettate, con assorbimento delle (mere) eccezioni della convenuta, tranne per quanto riguarda la restituzione del letto matrimoniale al piano superiore, in ordine al quale la convenuta ha ammesso, in corso di causa, l'appartenenza al de cuius (v. infra).
2.2.2. Va tenuto conto che la giurisprudenza ha affermato più volte, in modo del tutto condivisibile, che l'azione ex art. 533 c.c. non si trasforma in quella di rivendicazione, neanche nel caso che parte convenuta non contesti la qualità di erede della parte attrice, ma si limiti a negare l'appartenenza del bene all'asse ereditario (come nel presente caso), ma un tanto produce effetti soltanto sul piano probatorio, esonerando l'attore della prova di detta sua qualità, fermo restando però l'onere della dimostrazione dell'appartenenza del bene all'asse ereditario al momento dell'apertura della successione (cfr. ex multis Tribunale Termini Imerese n. 424/2021).
2.2.3. Nel presente caso la qualità di erede della ricorrente non è stata contestata, ma è stata contestata l'appartenenza della maggior parte dei beni all'asse ereditario;
ciononostante, la ricorrente si è limitata a sostenere l'esclusione dei beni mobili e di arredo dal diritto di abitazione riconosciuto alla convenuta, ritenendo gli stessi di proprietà del de cuius soltanto in quanto presenti nella abitazione di suo proprietà, nonostante sia pacifico tra le parti che la convenuta abbia convissuto con il de cuius per un lunghissimo periodo, per cui i beni mobili oggetto di causa potrebbero essere, ragionevolmente, di proprietà sia del de cuius, sia della convenuta.
2.2.4. Parte ricorrente ha offerto quale prova, oltre all'interrogatorio formale della convenuta, soltanto la testimonianza del proprio marito, il quale peraltro non era in grado di confermare con la dovuta precisione e certezza, l'appartenenza dei beni oggetto di causa, all'asse ereditario.
Infatti, seppure il teste ha affermato in un primo momento che i beni oggetto di causa sarebbero stati di proprietà del de cuius, ha dichiarato, a domanda, che lo saprebbe soltanto “in quanto erano cose che ho sempre visto in casa, non è che lui mi ha detto direttamente che erano cose sue, lo ho visto usarle;
a d.r. è vero che lì abitava anche la resistente, io non posso dire con
pagina 4 di 6 sicurezza chi ha comprato cosa, so solo dire che la resistente ultimamente ha detto di aver comprato solo il letto matrimoniale. A.d.r non posso dire per esempio chi abbia comprato i bicchieri cristallo.”
2.2.5. Appare ovvio che la mera supposizione del teste non equivale ad una prova certa, di fronte alla totale mancanza di ulteriori elementi, anche indiziari, che potrebbero confermare l'appartenenza, anche di soltanto alcuni dei beni elencati in ricorso, all'asse ereditario.
2.2.6. Né la convenuta, in sede di suo interrogatorio formale ha reso confessione, negando invece in modo circostanziato che i beni mobili oggetto di causa appartengano all'asse, per cui non vi è nessuna valida prova, da fornire dalla sola parte ricorrente, in ordine alla inclusione dei beni oggetto di causa, tra la massa ereditaria;
il tutto con esclusione del letto matrimoniale al piano superiore, tenuto conto della dichiarazione della convenuta, comparsa personalmente, in sede di udienza del 3.10.2024, secondo la quale “il solo letto matrimoniale che si trova al piano superiore, è stato acquistato con mezzi del de cuius”, per cui si è dichiarata disposta alla relativa consegna (escludendo quindi ogni altro diritto a sua favore a riguardo), dichiarazione che ha valore confessorio ex art. 229 cpc, anche in quanto confermata espressamente in sede di comparsa conclusionale (cfr. pag. 3 della comparsa conclusionale della convenuta).
2.2.7. La ricorrente non ha poi offerto idonea prova in ordine all'esistenza, nell'asse ereditario, al momento della morte, e alla presenza, nell'appartamento di residenza della convenuta, del
“bracciale in oro lavorato uomo”, con riguardo al quale la convenuta ha negato, sin dalla sua costituzione, il possesso, per cui anche a riguardo le domande della ricorrente vanno senz'altro rigettate.
3. Spese di lite.
3.1. Avendo parte convenuta ammesso la fondatezza parziale delle domande di parte ricorrente in ordine al solo letto matrimoniale (che si trova al piano superiore), un tanto esclude la soccombenza totale della parte ricorrente, ma comunque comporta una soccombenza reciproca per le restanti domande, ben più consistenti, avanzate dalla ricorrente e rigettate, per cui le spese tra le parti vanno compensate (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, come da motivazione, così dispone: in accoglimento, in parte qua delle domande della ricorrente, ordina alla convenuta di pagina 5 di 6 consegnare alla ricorrente, nella sua qualità di erede, il letto matrimoniale che si trova al piano superiore della p.m. 13 della p.ed. 800 in P.T. 953/II C.C. AN;
rigetta tutte le altre domande della ricorrente, con assorbimento delle relative istanze ed eccezioni della convenuta;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
AN, 28 novembre 2025
La Giudice
IT SC
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