TRIB
Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/12/2024, n. 2913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2913 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 5019 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5019 /2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI LUCIA e CP_1 C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 13/11/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Castellammare di Stabia il 27.06.1992 CP_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
1992, parte II, serie A, n. 193), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative al mantenimento e domiciliazione della prole , nato a [...], Na, il Per_1
05.05.1993) ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 22.05.2024, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria, all'uopo formulando, invero, una proposta conciliativa, posto che, precedentemente, le parti non avevano raggiunto un accordo sul punto.
Alla succitata udienza del 07.11.2024, tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte (accordo raggiunto in autonomia, recante sottoscrizione delle parti e dei loro procuratori del 19.09.2024), producendo, altresì, rinuncia al mantenimento del figlio , dichiaratosi economicamente indipendente ed il Giudice istruttore ha rimesso Per_1 la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c. stante l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di pagina 2 di 4 comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 294/2023, passata in giudicato, giacché munita di attestazione di mancata proposizione di appello e di passaggio in giudicato) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 19.09.2024 ed in visto telematicamente il 23.09.2024, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, né alla morale familiare.
Va, tuttavia, precisato come il Tribunale, in relazione ai suddetti accordi, si limiterà a prenderne atto, giacché – raggiunta l'autosufficienza economica del figlio , come dichiarato – Per_1 contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica (come l'assegnazione della casa alla ricorrente, ventandone il titolo di proprietà) che, pertanto, esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che parte ricorrente, è parte ammessa al gratuito patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 20.07.2023.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata a [...] il [...] in [...] Parte_1
pagina 3 di 4 e nato a [...] DI STABIA (NA) il [...] in [...] CP_1
DI STABIA (NA) in Castellammare di Stabia il 27.02.1992 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1992, parte II, serie A, n. 193),
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite. dando atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 20.07.2023, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla documentazione economico- reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante sia la proprie condizioni economiche sopra indicate che la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio)
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 07.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig. Magistrati: dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 5019 /2023, avente ad oggetto “Divorzio - Cessazione effetti civili” promossa da:
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESANO Parte_1 C.F._1
GIUSEPPINA e presso il suo studio elettivamente domiciliata, come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente
e
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. SALVATI LUCIA e CP_1 C.F._2 presso il suo studio elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione;
resistente
Nonché
Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 13/11/2023 presso la Cancelleria, ha chiesto al Parte_1
Tribunale di Nocera Inferiore che sia pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con il coniuge , in Castellammare di Stabia il 27.06.1992 CP_1
(come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno
1992, parte II, serie A, n. 193), con varie richieste, soprattutto per quanto concernono le questioni relative al mantenimento e domiciliazione della prole , nato a [...], Na, il Per_1
05.05.1993) ed alle questioni economiche;
con vittoria delle spese di lite.
si è costituito in giudizio e, pur aderendo alla richiesta di divorzio, ha formulate CP_1 avverse richieste, sia sotto il profilo relativo all'affidamento della prole che economico;
con vittoria di spese di lite.
Nella fase istruttoria, in prima udienza, previa fissazione a cura del Presidente del Tribunale con provvedimento del 22.05.2024, il Giudice delegato ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, dettando i provvidenti provvisori ed urgenti ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c.p.c. e disponendo altresì la prosecuzione dell'attività istruttoria, all'uopo formulando, invero, una proposta conciliativa, posto che, precedentemente, le parti non avevano raggiunto un accordo sul punto.
Alla succitata udienza del 07.11.2024, tenutasi davanti al Giudice delegato in forma scritta, le parti hanno presentato conclusioni congiunte (accordo raggiunto in autonomia, recante sottoscrizione delle parti e dei loro procuratori del 19.09.2024), producendo, altresì, rinuncia al mantenimento del figlio , dichiaratosi economicamente indipendente ed il Giudice istruttore ha rimesso Per_1 la causa alla decisione del Collegio ai sensi dell'art. 473 bis n. 22 c. IV c.p.c. stante l'accordo raggiunto.
Sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili, di scioglimento del matrimonio è fondata e va sicuramente accolta.
Ricorre, infatti, il presupposto per lo scioglimento del vincolo matrimoniale previsto dall'art. 3, n.
2, lettera b), l. n. 898/1970, come modificato dal D. lgs n. 149/23022, atteso che dal giorno di pagina 2 di 4 comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale per la separazione, (pronunciata giudizialmente con sentenza n. 294/2023, passata in giudicato, giacché munita di attestazione di mancata proposizione di appello e di passaggio in giudicato) è trascorso il tempo previsto dal novellato disposto dell'art. 3 della legge 898 del 1970, pari ad un anno in caso di separazione giudiziale e sei mesi in caso di separazione consensuale (ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile), e la separazione risulta essersi protratta ininterrottamente da tale momento.
Invero, nessuna delle parti ha allegato – ai sensi dell'art. 5, l. n. 74/1987 – che la separazione sia stata interrotta, atteso che parte resistente ha aderito alla domanda avanzata da parte ricorrente.
Altre questioni
Le parti sono giunte ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, comprese nell'accordo recante sottoscrizione delle parti e dei loro difensori del 19.09.2024 ed in visto telematicamente il 23.09.2024, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie a norme imperative ed all'ordine pubblico, né alla morale familiare.
Va, tuttavia, precisato come il Tribunale, in relazione ai suddetti accordi, si limiterà a prenderne atto, giacché – raggiunta l'autosufficienza economica del figlio , come dichiarato – Per_1 contenenti patti che non sono suscettibili di essere posti alla base di un provvedimento dispositivo e, comunque, concernenti questioni di natura civilistica (come l'assegnazione della casa alla ricorrente, ventandone il titolo di proprietà) che, pertanto, esulano dai petita di cui al presente giudizio e che, per le medesime ragioni poc'anzi evidenziate, non è possibile disporne in conformità.
Sul regime delle spese processuali
In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate, dando tuttavia atto che parte ricorrente, è parte ammessa al gratuito patrocinio a Parte_1 spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio dell'Ordine del 20.07.2023.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra:
nata a [...] il [...] in [...] Parte_1
pagina 3 di 4 e nato a [...] DI STABIA (NA) il [...] in [...] CP_1
DI STABIA (NA) in Castellammare di Stabia il 27.02.1992 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 1992, parte II, serie A, n. 193),
- autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c., al concorrere dei presupposti di legge, ivi previsti;
- prende atto degli accordi raggiunti fra le parti, qui richiamati per relationem e da intendersi parte integrante del presente provvedimento.
Compensa le spese di lite. dando atto che è parte ammessa al gratuito patrocinio Parte_1
a spese dello Stato, con delibera del locale Consiglio del 20.07.2023, dando atto, tuttavia, come agli atti di causa manchi formale istanza di liquidazione, in uno alla documentazione economico- reddituale della parte dall'anno precedente al ricorso e sino alla definizione, lo stato di famiglia aggiornato, nonché pari documentazione reddituale per i conviventi (fatta salva, sia per la beneficiaria che per i conviventi, la dichiarazione di atto notorio attestante sia la proprie condizioni economiche sopra indicate che la persistenza nelle condizioni per l'ammissione al beneficio)
Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003, ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della
Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
Nocera Inferiore, Camera di Consiglio del 07.11.2024
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
pagina 4 di 4