Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2684 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 32730/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XI Civile
Il Tribunale, nella persona della Giudice dott.ssa Francesca Avancini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 32730/2022 promossa da:
(VAT. N. GB211517354) Ema_1 PAte_1
(C.F. PAte_2 P.IVA_1 in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese giusta procure in atti, dall' Avv. Pietro Pilenga del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Bergamo, Viale Vittorio
Emanuele II n. 21; opponenti contro
(C.F.: ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall' Avv.
Elisa Antongiovanni del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, Via San Calimero n. 3; opposta
Oggetto: trasporto;
Conclusioni:
Per le parti opponenti e PAte_3 PAte_2
pagina 1 di 10
e da , in favore della competenza del Tribunale di Vicenza (sede Pa legale di al tempo della notifica), o di Bergamo quale forum destinatae solutionis, dichiarare l'incompetenza del Tribunale adito e, per l'effetto, dichiarare l'improponibilità della domanda formulata dalla ricorrente. IN VIA PRINCIPALE per tutti i motivi dedotti in atti e allegati nei documenti prodotti, revocarsi e/o annullarsi, dichiararsi nullo, inefficace ovvero improduttivo di effetto giuridico alcuno il decreto ingiuntivo telematico n. 9551/2022 ing. - n. 21474/2022 r.g. emesso dal Tribunale di Milano, dott.ssa Rosa Muscio, in data 1° giugno 2022. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE Accertare l'infondatezza della pretesa creditoria di , per i motivi in fatto e in diritto Controparte_1 dedotti in atti e allegati nei documenti prodotti, per l'effetto, assolvere le attrici da ogni e qualsivoglia domanda svolta nei loro confronti dalla parte opposta. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle memorie di cui all'art.183 VI co. nn. 2 e 3 c.p.c. IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.” Per parte opposta Controparte_1
“Voglia il Tribunale di Milano, ogni contraria istanza reietta, previa ogni opportuna declaratoria e con qualsiasi statuizione, in via gradata e salvo gravame: respingere l'opposizione avversaria, confermare in ogni sua parte il Pa PAt decreto ingiuntivo e comunque condannare e al pagamento, a favore Cont di , della somma capitale di €. 24.9 7, interessi dalle singole scadenze al saldo, al tasso previsto dall'art. 5 del D.L. 231/02; E tanto previa, occorrendo, l'ammissione dei capitoli di prova da 1 a 21 dedotti con la seconda memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. depositata il 26.04.2023, con i testi ivi indicati, da escutersi anche a prova contraria sui capitoli avversari eventualmente ammessi. Con vittoria di spese e competenze, oltre accessori fiscali di legge.” MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia è stata introdotta, con ricorso per decreto ingiuntivo, dalla SO la quale, sul presupposto Controparte_1 dell'esecuzione dei trasporti indicati nel ricorso, ha instato per la condanna delle SO quale asserita committente PAte_4
e shipper, quale asserita proprietaria della merce, PAte_3 [...]
quale destinataria e Controparte_3
quale spedizioniere, al pagamento, in solido tra loro ed Controparte_4
pagina 2 di 10 in proprio favore, della somma di € 24.970,77, a titolo di corrispettivi, oltre interessi, come indicato nelle fatture prodotte in giudizio.
Avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale hanno proposto opposizione, costituendosi con un'unica difesa, le SO
[...]
PA (di seguito per brevità ) e (di PAte_4 PAte_3 seguito per brevità , chiedendone la revoca. Al riguardo, le opponenti Pt_3 hanno in sintesi dedotto: a) l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Vicenza, ovvero del Tribunale di Bergamo;
b)
l'estraneità delle opponenti rispetto ai rapporti contrattuali dedotti quale titolo della pretesa creditoria vantata in monitorio, atteso che non era Pt_3 PA affatto la proprietaria dei beni trasportati e che non aveva conferito alcun mandato a rispetto ai trasporti in questione;
c) che, CP_4 conseguentemente, le opponenti non avevano mai accettato le tariffe applicate dall'opposta nelle fatture azionate in monitorio.
Costituitasi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta, la SO ha insistito per il rigetto dell'opposizione e per la conferma Controparte_1 del decreto ingiuntivo opposto. In particolare, parte opposta ha dedotto: a) che sussisteva la competenza per territorio del tribunale adito, secondo i criteri di collegamento di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c.; b) di aver ricevuto l'incarico di spedire la merce in parola dallo spedizioniere il quale CP_4 PA aveva speso il nome di quale propria mandante, accettando per conto di quest'ultima i costi e le modalità di spedizione, con “resa DAP” al destinatario;
c) che, conseguentemente, essa opposta aveva emesso le House PA Air Way Bill contenenti l'indicazione quale shipper della SO .
La causa, senza assunzione di prove costituende, è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come risulta dall'apposito verbale di udienza e come sopra riportate, all'udienza del 13.11.2024, con concessione alle medesime parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
pagina 3 di 10 PA Tutto ciò premesso, va in primo luogo osservato che la SO ha pacificamente sede nel territorio italiano di guisa che sussiste nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 3, l. n. 218/1995, la giurisdizione italiana.
Sussiste, altresì, la giurisdizione italiana nei confronti dell'altra opponente,
ancorché la stessa abbia la sua sede in Gran Bretagna. Pt_3
Al riguardo, va, innanzitutto, ribadito che la giurisdizione nei confronti dello straniero deve essere riscontrata in base alla prospettazione della domanda, indipendentemente da ogni questione circa il suo fondamento nel merito, non operando tale principio soltanto nel caso in cui la prospettazione della domanda sia artificiosamente finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge (vd. fra molte Cass., sez. un. n. 5765/2012).
Nella specie, ha domandato alle odierne opponenti il Controparte_1 pagamento del nolo del trasporto sull'asserito presupposto che l'una fosse il mittente del trasporto e l'altra il proprietario delle merci medesime, deducendo quale titolo della sua pretesa le condizioni della polizza di carico aerea (House Air Will Bill) dalla stessa emessa.
Ora, posto che, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (vd. Cass. sez. un. 18299/2021; da ultimo Cass. n. 9971/2024)
“in caso di controversia su materie già comprese nel campo di applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, ove il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro dell'UE, la giurisdizione italiana sussiste in base ai criteri stabiliti dal Regolamento (UE) n. 1215 del 2012, che ha sostituito il Regolamento (CE) n. 44 del 2001, a sua volta sostitutivo della predetta convenzione, stante la natura "mobile" del rinvio a quest'ultima ex art. 3, comma 2, l. n. 218 del 1995”, deve osservarsi che, nella specie, la giurisdizione italiana sussiste in base all'art. 8, n. 1, del su citato
Regolamento n. 1215/2012 secondo cui “Una persona domiciliata in uno
Stato membro può inoltre essere convenuta … in caso di pluralità di convenuti, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui uno di essi è domiciliato, sempre che tra le domande esista un collegamento così stretto da rendere
pagina 4 di 10 opportuna una trattazione unica e una decisione unica onde evitare il rischio di giungere a decisioni incompatibili derivanti da una trattazione separata”.
Riferendosi, tale disposizione, all'ipotesi del cumulo soggettivo, per il quale l'art. 33 c.p.c. consente la proposizione di domande contro più persone, che a norma degli artt. 18 e 19 c.p.c., dovrebbero essere proposte davanti a
Giudici diversi, davanti al Giudice del luogo di residenza o di domicilio di una di esse, se si tratta di domande connesse per l'oggetto o per il titolo, per essere decise nello stesso processo ravvisandosi la ratio di siffatta soluzione nell'esigenza di impedire possibili soluzioni fra loro incompatibili (cfr. giurisprudenza formatasi nel vigore dell'art. 6 della Convenzione di
Bruxelles: Cass. sez., un., n. 20998/2005; Cass. sez. un., n. 11526/2003;
CGUE sentenza del 27 settembre 1988, in C – 189/87).
Nella specie, le domande di pagamento proposte da nei Controparte_1 confronti delle odierne opponenti risultano certamente connesse, avendo la parte opposta rivolto ad entrambe la medesima richiesta di pagamento del nolo, sulla base dell'asserito unico titolo costituito dalla House Air Will Bill prodotta in atti. E dovendosi, in ogni caso, escludere, ai fini della giurisdizione, la pretestuosità del cumulo soggettivo, realizzato al solo fine di determinare lo spostamento della competenza giurisdizionale per ragioni di connessione, perché dalla prospettazione della domanda – la cui fondatezza costituisce questione di merito – risulta che ciascun convenuto (odierno opponente) non è estraneo alla pretesa fatta valere in giudizio.
Peraltro, nella specie, è anche pacifico che la prestazione di trasporto in relazione alla quale è stato richiesto il pagamento è iniziata in Italia, luogo in cui è stata ritirata la merce dal vettore, con conseguente operatività anche dell'art. 7, n. 1, lett. b del Regolamento n. 1215/2012 cit.: “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro: 1) a) in materia contrattuale, davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio;
b) ai fini dell'applicazione della presente disposizione e salvo diversa convenzione, il
pagina 5 di 10 luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è … nel caso della prestazione di servizi, il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”.
Affermata, dunque, la giurisdizione italiana, deve, poi, disattendersi l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalle opponenti, in quanto incompleta. Infatti, premesso che in tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina dettata dall'art. 38
c.p.c. impone al convenuto, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 28
c.p.c., l'onere non solo di indicare in comparsa di risposta il giudice ritenuto competente ma anche di contestare la competenza del giudice adito con riferimento a tutti i criteri concorrenti previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., la cui scelta è rimessa alla discrezione dell'attore, restando, altrimenti, radicata la competenza del giudice adito (cfr., tra molte, Cass. sent. n.
17374/2020), osserva il Tribunale che, nel caso di specie, l'eccezione sollevata dalle opponenti (convenute in senso sostanziale) non risulta completa, non avendo esse, a tacer d'altro, contestato tempestivamente la competenza del Tribunale adito con riferimento al criterio di collegamento previsto dall'art. 19, 1° comma, ultima parte, c.p.c., (relativo alla presenza, nel circondario del Tribunale, di “uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda”), essendosi al PA riguardo limitate a dedurre, per quanto qui rileva, che la sede di era a
Vicenza, di guisa che la stessa deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito (v. tra molte Cass. n.
20597/2018: “In caso di eccezione di incompetenza territoriale sollevata con riguardo a una persona giuridica, la mancata contestazione nella comparsa di risposta della sussistenza del criterio di collegamento indicato dall'art. 19, comma 1, ultima parte, c.p.c. (cioè dell'inesistenza, nel luogo di competenza del giudice adito, di uno stabilimento e di un rappresentante autorizzato a stare in giudizio con riferimento all'oggetto della domanda) comporta
l'incompletezza dell'eccezione, rilevabile d'ufficio anche in sede di regolamento
pagina 6 di 10 di competenza, sicché l'eccezione deve ritenersi come non proposta, con radicamento della competenza del giudice adito”; vd. anche Cass. n.
17374/2020: “In tema di competenza territoriale nelle cause relative a diritti di obbligazione, la disciplina di cui all'art. 38, comma 1, c.p.c., come sostituito dall'art. 45 della l. n. 69 del 2009 - la quale, con riguardo a detta specie di competenza, ha riproposto i contenuti del terzo comma del testo previgente dell'art. 38, sia in punto di necessaria formulazione dell'eccezione "a pena di decadenza" nella comparsa di risposta, sia quanto alla completezza dell'eccezione - comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire
l'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (e, nel caso di cumulo soggettivo, ai sensi dell'art. 33 c.p.c., in relazione a tutti i convenuti), indicando specificamente, in relazione ai criteri medesimi, quale sia il giudice che ritenga competente, senza che, verificatasi la suddetta decadenza o risultata comunque inefficace l'eccezione, il giudice possa rilevare d'ufficio profili di incompetenza non proposti, restando la competenza del medesimo radicata in base al profilo non (o non efficacemente) contestato. Vertendosi in tema di eccezione di rito ed in senso stretto, l'attività di formulazione dell'eccezione richiede un'attività argomentativa esplicita sotto entrambi gli indicati profili”).
Venendo ora ad esaminare i motivi di opposizione sollevati da deve Pt_3 osservarsi che gli stessi sono fondati e, pertanto, meritevoli di accoglimento.
Come sopra cennato, parte opposta ha agito nei confronti della predetta deducendo a fondamento della sua pretesa a conseguire i Pt_3 corrispettivi per i servizi di trasporto effettuati, il fatto che la predetta Pt_3 fosse intestataria delle fatture pro-forma allegate alla dichiarazione alla libera esportazione rilasciata dal venditore della merce.
L'assunto difensivo dell'opposta non può essere accolto.
Infatti, in disparte l'invero decisivo rilievo per cui non è stato allegato dall'opposta alcun titolo idoneo a fondare l'asserita titolarità passiva di pagina 7 di 10 non avendo la medesima opposta dedotto specifici elementi fattuali Pt_3 in base ai quali reputare che la predetta le abbia, seppure Pt_3 indirettamente mediante lo spedizioniere conferito l'incarico di CP_4 trasporto, di guisa da risultare, la SO in parola, completamente estranea al contratto in forza del quale l'opposta ha agito per il pagamento dei corrispettivi, deve in ogni caso osservarsi che neppure può dirsi provata l'asserita proprietà della merce da parte della medesima risultando Pt_3 in proposito certamente insufficiente la sola intestazione delle fatture pro- forma emesse dal venditore e allegate alla dichiarazione per l'esportazione della merce, trattandosi di documenti – peraltro privi di natura fiscale – provenienti da altro soggetto e, dunque, inidonei a fornire la prova della proprietà della merce in capo alla suddetta Pt_3 PA PAimenti vanno accolte le ragioni di opposizione proposte da .
Al riguardo, deve osservarsi che, secondo la stessa prospettazione PA dell'opposta, l'indicazione della quale SO mittente del trasporto è stata effettuata dalla SO la quale, sempre secondo la CP_4 medesima prospettazione, avrebbe agito quale spedizioniere/mandatario con PA rappresentanza della predetta .
Ora, dalla documentazione depositata in giudizio dall'opposta risulta chiaramente che l'incarico di trasportare la merce ritirandola dal magazzino PA di sito in Bergamo e consegnandola al destinatario Insight BA
Supply IN Management (Shangai) Co. ltd presso ON International
Logistic a è stato affidato a dalla SO CP_3 Controparte_1 CP_4 la quale ha dichiarato di agire quale spedizioniere per conto terzi. Sempre dalla documentazione in parola risulta poi la spendita da parte della PA del nome, quale sua rappresentata, della SO (cfr. e-mail CP_4 inviata da a in data 22.7.2021 -in relazione alla CP_4 Controparte_1 prima delle due spedizioni per cui è causa- sub doc. 3d di parte opposta).
pagina 8 di 10 PA Con l'opposizione de qua, ha espressamente contestato di aver mai conferito a l'incarico di spedire le merci in parola, contestando, CP_4 altresì, l'esistenza di qualsivoglia rapporto contrattuale con Controparte_1
A fronte di ciò, gravava sull'opposta l'onere di provare il conferimento PA dell'incarico di trasporto da parte di , sia pure indirettamente, mediante il conferimento di apposita procura in favore di CP_4
Osserva il Tribunale che siffatto onere probatorio non è stato assolto dall'opposta, non avendo quest'ultima addotto specifici elementi fattuali in base ai quali poter effettivamente reputare che abbia gito quale CP_4 PA rappresentante di .
Risulta, infatti, al riguardo, insufficiente la corrispondenza versata in atti dall'opposta, essendo essa intercorsa soltanto tra e CP_4 CP_1 PA ed essendo ad essa rimasta estranea proprio .
[...] PA PAimenti inidonea a dimostrare il conferimento dell'incarico da parte di risulta la House Air Will Bill pure prodotta in giudizio dall'opposta, avendo quest'ultima espressamente ammesso trattarsi di documento emesso da essa stessa – e la circostanza risulta anche dallo stesso documento ove si legge “HAWB issued by IN EL BE Milano s.p.a.” - sulla base delle informazioni fornite da e, dunque, per sua natura assolutamente CP_4 PA inidonea a vincolare la .
E dovendosi, al riguardo, ancora rilevare l'inidoneità delle “condictions of contract” apposte sul retro della HAWB a fondare in capo alle odierne opponenti l'asserito obbligo di pagamento dei corrispettivi del trasporto, non risultando esse sottoscritte da queste ultime né alle stesse in alcun modo riferibili.
Neppure, infine, a diverse conclusioni potrebbe addivenirsi sulla base delle istanze istruttorie avanzate dall'opposta atteso che i capitoli di prova all'uopo formulati dalla predetta opposta vertono sul contenuto della su citata corrispondenza intercorsa tra e CP_4 Controparte_1
pagina 9 di 10 appalesandosi pertanto irrilevanti rispetto alla prova, qui richiesta, della PA titolarità passiva della SO .
Pertanto, per tutto quanto detto, in assenza di prova della titolarità passiva delle opponenti, la domanda di pagamento avanzata nei loro confronti da con il ricorso monitorio va rigettata e il decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto va revocato.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo avuto riguardo al valore della domanda, all'unicità della difesa per entrambe le opponenti e all'attività processuale effettivamente svolta da queste ultime, seguono la soccombenza della parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie l'opposizione proposta da e PAte_4
e, per l'effetto, revoca nei loro confronti il decreto ingiuntivo PAte_3 opposto;
- condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 [...]
e , in solido tra loro, delle spese di lite, PAte_4 PAte_3 liquidate in € 145,50 per esborsi ed € 4.900,00 per compensi professionali, oltre accessori, come per legge dovuti.
Milano, 31 Marzo 2025
La Giudice
Francesca Avancini
pagina 10 di 10