Versione
1 marzo 1967
1 marzo 1967
Art. 24. (Assicurazione volontaria contro la malattia - Finanziamento)
Al finanziamento dell'assicurazione volontaria contro la malattia si provvede:
a) con un contributo personale annuo a carico degli iscritti pari a lire 90.000 e a lire 45.000 rispettivamente per i gruppi di prestazioni indicati alle lettere A) e B) del precedente articolo 22.
Detto contributo potra' essere modificato, tenendo conto anche delle risultanze di gestione, con delibera del Comitato dei delegati da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) con il concorso finanziario della Cassa mediante una quota parte del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche, da determinarsi in rapporto al numero complessivo degli iscritti e dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa alla fine dello esercizio precedente ed in proporzione diretta al numero di coloro che si iscrivano volontariamente all'assicurazione contro la malattia.
Il contributo personale annuo di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun esercizio. Qualora tale contributo non pervenga alla Cassa entro il predetto termine, l'iscrizione s'intendera' come non rinnovata per l'esercizio successivo.
L'assicurazione volontaria contro la malattia e' amministrata in forma autonoma con contabilita' separata, e costituisce una distinta sezione della gestione assistenza.
Al finanziamento dell'assicurazione volontaria contro la malattia si provvede:
a) con un contributo personale annuo a carico degli iscritti pari a lire 90.000 e a lire 45.000 rispettivamente per i gruppi di prestazioni indicati alle lettere A) e B) del precedente articolo 22.
Detto contributo potra' essere modificato, tenendo conto anche delle risultanze di gestione, con delibera del Comitato dei delegati da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) con il concorso finanziario della Cassa mediante una quota parte del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche, da determinarsi in rapporto al numero complessivo degli iscritti e dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa alla fine dello esercizio precedente ed in proporzione diretta al numero di coloro che si iscrivano volontariamente all'assicurazione contro la malattia.
Il contributo personale annuo di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun esercizio. Qualora tale contributo non pervenga alla Cassa entro il predetto termine, l'iscrizione s'intendera' come non rinnovata per l'esercizio successivo.
L'assicurazione volontaria contro la malattia e' amministrata in forma autonoma con contabilita' separata, e costituisce una distinta sezione della gestione assistenza.
Giurisprudenza • 30
- 1. TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 29/09/2025, n. 2113Provvedimento: Pubblicato il 29/09/2025 N. 02113/2025 REG.PROV.COLL. N. 00253/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 253 del 2025, proposto da LB AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Marta Savoca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile …Leggi di più...
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