Articolo 24 della Legge 4 febbraio 1967, n. 37
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 marzo 1967
Art. 24. (Assicurazione volontaria contro la malattia - Finanziamento)

Al finanziamento dell'assicurazione volontaria contro la malattia si provvede:
a) con un contributo personale annuo a carico degli iscritti pari a lire 90.000 e a lire 45.000 rispettivamente per i gruppi di prestazioni indicati alle lettere A) e B) del precedente articolo 22.
Detto contributo potra' essere modificato, tenendo conto anche delle risultanze di gestione, con delibera del Comitato dei delegati da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) con il concorso finanziario della Cassa mediante una quota parte del 20 per cento delle entrate derivanti dal contributo per marche, da determinarsi in rapporto al numero complessivo degli iscritti e dei titolari di pensione diretta a carico della Cassa stessa alla fine dello esercizio precedente ed in proporzione diretta al numero di coloro che si iscrivano volontariamente all'assicurazione contro la malattia.
Il contributo personale annuo di cui alla lettera a) del precedente comma deve essere versato anticipatamente entro il 31 dicembre di ciascun esercizio. Qualora tale contributo non pervenga alla Cassa entro il predetto termine, l'iscrizione s'intendera' come non rinnovata per l'esercizio successivo.
L'assicurazione volontaria contro la malattia e' amministrata in forma autonoma con contabilita' separata, e costituisce una distinta sezione della gestione assistenza.
Entrata in vigore il 1 marzo 1967
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