TRIB
Sentenza 17 settembre 2024
Sentenza 17 settembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/09/2024, n. 14203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14203 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2024 |
Testo completo
R.G. 50826/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 17.9.2024, aperto il verbale alle ore 10,07, è presente per l'attore l'Avvocato
Ademo Buzzi il quale si riporta alle note conclusive depositate.
Per il Sig. e per il è presente l'Avvocato Giuseppe Piero Siviglia Pt_1 Controparte_1
il quale si riporta a quanto dedotto dal precedente difensore.
Per gli intervenuti è presente l'Avvocato Luca Porfiri il quale si riporta alle note conclusive.
E' presente, ai fini della pratica forense, la Dottoressa Persona_1
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento, del quale dà lettura alle ore 17,06.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 50826/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado,
R.G.A.C. 50826/2021, tra il Sig. (Avvocato Ademo Buzzi); Parte_2
- attore -
il Sig. (Avvocato Giuseppe Piero Siviglia); Parte_3
- convenuto - il Leonardo Umile n.32 – 34, in persona dell'amministratore Controparte_2
pro tempore (Avvocato Giuseppe Piero Siviglia);
- convenuto -
il , in persona dell'amministratore pro Controparte_3
tempore;
- convenuto contumace -
l'Avvocato Luca Porfiri (Avvocato Luca Porfiri);
- intervenuto -
il Dottor (Avvocato Luca Porfiri); CP_4
- intervenuto -
ed il Dottor (Avvocato Luca Porfiri); Controparte_5
- intervenuto -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 17.9.2024, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Il Sig. lamenta l'inclinazione del muro perimetrale al confine con la sua Parte_2
proprietà.
Chiede, pertanto, accertarsi e dichiararsi la responsabilità in ordine al danno subito dal muro di confine insistente sulla proprietà attorea “mediante la verifica degli aventi titolo alla proprietà ed
alla manutenzione del muro medesimo” e, per l'effetto, condannarsi il responsabile o i responsabili
pro quota alla manutenzione o alla ricostruzione del muro in questione, con statuizione su chi sia tenuto a ciò ex lege, anche ai fini della messa in sicurezza del manufatto.
2. Ciò posto, con riferimento alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, deve distinguersi tra legitimatio ad causam e titolarità nel rapporto sostanziale, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte. La prima – quale condizione dell'azione e rilevabile ex officio – consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa,
mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione attorea, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa;
essa va riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale tale rapporto è riconducibile. La seconda riguarda, invece,
l'appartenenza alla parte processuale del diritto controverso, che inerisce alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ., 8.8.2012, n.14243; Cass. civ., 23.5.2012,
n.8175; Cass. civ., SS.UU., 9.2.2012, n.1912; Cass. civ., 27.6.2011, n.14177; Cass. civ., 10.5.2010,
n.11284; Cass. civ., 30.5.2008, n.14468; Cass. civ., 29.9.2006, n.21192; Cass. civ., 27.7.2005,
n.15721; Cass. civ., 1.3.2004, n.4121; Cass. civ., 3.10.1974, n.2564).
3. Ora, ai fini della definizione della presente causa deve, anzitutto, riportarsi il contenuto dell'ordinanza del 15.2.2023, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue.
Nella citazione introduttiva del presente giudizio, l'attore ha chiesto la “verifica degli aventi titolo alla proprietà” del muro de quo, ancorando, tra l'altro, a detto accertamento la richiesta di
declaratoria di responsabilità per i danni al manufatto.
E' evidente che detta verifica in ordine alla proprietà debba essere compiuta con riferimento ai
soggetti nei cui confronti si è instaurato il contraddittorio, non potendosi procedere ad un
accertamento di carattere generale (se non generico).
Ne segue che, in relazione al menzionato capo della domanda attorea, occorrerà stabilire se il
manufatto in questione sia di proprietà del a Via Leonardo Umile nn.32/34, Controparte_2
del a Via Sergio Forti n.67 ovvero del Sig. Controparte_2 Parte_3
In ordine all'accertamento della proprietà in capo ai due condomìni, si deve osservare che la
titolarità del diritto di proprietà su un bene condominiale deve essere verificata in capo non
all'ente, bensì ai singoli condòmini, essendo in discussione l'esistenza di un rapporto plurisoggettivo nonché la titolarità delle singole quote dei partecipanti alla comunione
condominiale (cfr. infra Cass. civ., 11.4.2002, n.5190; infra Cass. civ., 6.10.1997, n.9715; Cass.
civ., 28.11.1996, n.10609).
Con riferimento alla richiesta di integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c., tale istanza può
trovare accoglimento solo ove il contraddittorio si sia instaurato solo parzialmente. Il concetto di
“integrazione”, infatti, presuppone un elemento di incompletezza, ma non di inesistenza.
Ne deriva che in tanto è possibile disporre l'integrazione del contraddittorio, in quanto una parte
di tale contraddittorio si sia (regolarmente) instaurata.
Nel caso in esame il – come osservato – non può essere titolare della (accertanda) CP_2
proprietà del bene, che risulta – eventualmente – in capo ai singoli partecipanti. In questo senso, si
può dire che l'ente è, a tutti gli effetti, “terzo”.
Può, dunque, disporsi l'integrazione del contraddittorio solo nel caso in cui detto contraddittorio
sia stato instaurato limitatamente ad alcuni condòmini.
Ora, alcuni partecipanti al a Via Sergio Forti n.67 hanno spiegato Controparte_2
l'intervento al solo fine di rappresentare l'errore dell'istante nel citare il condominio ai fini
dell'accertamento della titolarità della proprietà del muro, senza, quindi, accettare il
contraddittorio su tale punto.
Non essendosi, dunque, instaurato il contraddittorio nei confronti di alcuno dei partecipanti al
a , non può essere disposta alcuna integrazione. CP_2 CP_2 Controparte_3
Per ciò che attiene ai partecipanti al Condominio in a Via Leonardo Umile nn.32/34, l'attore CP_2
ha dedotto la qualità di condòmino in capo al Sig. il che consentirebbe Parte_3
l'integrazione del contraddittorio per i suesposti motivi. Tale asserzione, peraltro, è stata formulata
solo in sede di note di replica depositate il 10.2.2023, non consentendo al Sig. un'eventuale Pt_1
deduzione sul punto.
Va, infine, sottolineato che – come sopra rilevato – l'attore ha chiesto la verifica della titolarità del
diritto di proprietà come passaggio necessario e propedeutico in relazione alla declaratoria della responsabilità per i danni al muro. di vista della richiesta risarcitoria. Ciò significa che la
ipotizzata rinuncia all'accertamento della proprietà potrebbe – in tesi – travolgere anche la
domanda inerente alla responsabilità e la conseguente pretesa risarcitoria.
P.Q.M.
si rinvia all'udienza del 4 luglio 2023, ore 13,30 per chiarimenti sulla qualità di condòmino
in capo al Sig. riservato ogni altro provvedimento”. Parte_3
4. E' opportuno, inoltre, richiamare il testo dell'ordinanza del 4 – 5.7.2023, nella quale si legge:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue.
Fermo quanto illustrato e disposto nell'ordinanza del 15.2.2023, a seguito della rinuncia, da parte
dell'attore, alla domanda relativa alla condanna del responsabile o dei responsabili pro quota alla
manutenzione o alla ricostruzione del muro per cui è causa, l'attore chiede la prosecuzione del
giudizio al fine di “accertare e dichiarare la responsabilità in ordine al danno subìto dal muro di confine insistente sulla proprietà del Sig. , mediante la verifica degli aventi titolo alla Pt_2
proprietà ed alla manutenzione del muro medesimo”.
Nella citazione introduttiva del presente giudizio, l'istante deduce espressamente che la proprietà
del muro di confine apparterrebbe ai due condomìni, mentre il Sig. sarebbe stato Parte_3
evocato in giudizio non quale proprietario, bensì a motivo di un'attività – presuntivamente svolta
dallo stesso Sig. – che avrebbe determinato il lamentato pregiudizio. Pt_1
Ora, è evidente che, avendo l'attore chiesto l'accertamento della responsabilità per i danni al
manufatto in ragione non di una condotta, ma della titolarità del diritto dominicale (“mediante la verifica degli aventi titolo alla proprietà ed alla manutenzione del muro medesimo”), la domanda
del Sig. esclude, sin dalle sue premesse, che l'indagine de qua sia ancorata ad una verifica Pt_2
in ordine alla sussistenza di comportamento causativo del danno.
E' lo stesso istante, in altri termini, ad aver limitato la richiesta di accertamento della
responsabilità al solo àmbito della titolarità della proprietà, escludendo, quindi, la necessità di svolgere qualsiasi verifica sulla condotta del Sig. al quale non è stata attribuita dall'attore Pt_1
la proprietà del manufatto.
Al riguardo, va rettificato quanto scritto da questo giudicante nell'ordinanza resa all'sito
dell'udienza del 4.7.2023, secondo cui il Sig. sarebbe stato “stato evocato in giudizio quale Pt_1
proprietario esclusivo e non quale condòmino”, atteso che, in realtà, la ragione del suo
coinvolgimento nella presente causa consiste esclusivamente in una (presunta) attività
pregiudizievole.
Per quanto osservato sia qui, sia in precedenza – anche nella richiamata ordinanza del 15.2.2023 –
deve ritenersi superflua qualsiasi attività istruttoria nella presente causa.
P.Q.M.
rinvia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, la discussione
e la decisione all'udienza del 3 settembre 2024, ore 10,30, con termine fino al 30.4.2024 per
il deposito tempestivo – necessario ai fini della pronuncia della sentenza per la suindicata
udienza – di note conclusive”.
5. Confermati in questa sede i precedenti provvedimenti, a questo punto, giova qui riassumere quanto delineato con i due richiamati provvedimenti.
A) Come richiesto espressamente dall'attore, l'accertamento della responsabilità deve passare attraverso la “verifica degli aventi titolo alla proprietà” del muro de quo.
B) E' noto che titolari del diritto di proprietà su un bene condominiale sono i singoli condòmini e non l'ente condominiale, trattandosi dell'esistenza di un rapporto plurisoggettivo e della titolarità delle singole quote dei partecipanti alla comunione condominiale (cfr. infra
Cass. civ., 11.4.2002, n.5190 cit.; infra Cass. civ., 6.10.1997, n.9715 cit.; Cass. civ.,
28.11.1996, n.10609 cit.).
C) Ne segue la carenza di legittimazione dei due condomìni evocati in giudizio, non potendo gli stessi essere titolari della proprietà su beni condominiali e, quindi, non potendo rispondere quali proprietari. D) Diversamente, il Sig. risulta convenuto nella presente causa non quale Parte_3
proprietario, bensì a motivo di un'attività (presuntivamente) pregiudizievole.
E) L'Avvocato Luca Porfiri,, il Dottor ed il Dottor pur essendo CP_4 Controparte_5
condòmini del Condominio di Via Sergio Forti n.67, sono intervenuti al solo fine di sottolineare l'errore dell'attore nel citare il condominio ai fini dell'accertamento della titolarità della proprietà
del muro, senza, quindi, accettare il contraddittorio su tale punto.
F) Poiché in tanto è possibile disporre l'integrazione del contraddittorio, in quanto una parte di tale contraddittorio si sia (regolarmente) instaurata, nel caso in esame tale integrazione non appare ammissibile, non essendosi il contraddittorio originariamente radicato nei confronti di alcun
(asserito) titolare della proprietà del bene in esame.
G) Nel corso del giudizio, l'istante ha rinunciato al capo della domanda relativo alla condanna del responsabile o dei responsabili pro quota alla manutenzione o alla ricostruzione del muro per cui è
causa, chiedendo la prosecuzione del giudizio al fine di “accertare e dichiarare la responsabilità in
ordine al danno subìto dal muro di confine insistente sulla proprietà del Sig. , mediante la Pt_2
verifica degli aventi titolo alla proprietà ed alla manutenzione del muro medesimo”
Avendo l'attore espressamente dedotto, nella citazione, la proprietà del muro di confine in capo i due condomìni e che, invece, il Sig. sarebbe stato evocato in giudizio non quale Parte_3
proprietario, bensì per aver esercitato un'attività asseritamente pregiudizievole ed avendo, altresì, il
Sig. chiesto l'accertamento della responsabilità per i danni al manufatto in ragione non di Pt_2
una condotta, ma della titolarità del diritto dominicale (“mediante la verifica degli aventi titolo alla
proprietà ed alla manutenzione del muro medesimo”), la domanda attorea esclude in radice
l'accertamento di una responsabilità ancorata ad un ipotetico comportamento causativo del danno.
E' lo stesso istante, quindi, ad aver richiesto l'accertamento della responsabilità limitatamente alla titolarità della proprietà del bene, escludendo, pertanto, ogni indagine con riferimento ad un'eventuale condotta del Sig. al quale non è stata attribuita dall'attore la proprietà del Pt_1
manufatto. 6. Da quanto fin qui esposto deriva, da un lato, la carenza di legittimazione degli enti condominiali,
non potendo essere titolari del diritto di proprietà sul bene in questione e, quindi, non potendo rispondere come proprietari, secondo l'allegazione attorea;
dall'altro, la medesima carenza di legittimazione in capo al Sig. evocato in un giudizio diretto all'accertamento della Pt_1
responsabilità solo in relazione alla titolarità del diritto, senza alcun riferimento a detta titolarità, ma solo ad una condotta.
7. Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'attore ai sensi dell'art.96 c.c..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Devono, peraltro, compensarsi integralmente le spettanze del giudizio tra l'attore e gli intervenuti,
risultando la loro iniziativa svolta – almeno in apparenza – ai sensi del secondo comma, dell'art.105
c.p.c., sebbene quali portatori di un proprio interesse, in qualità di partecipanti alla comunione condominiale.
Nulla in favore del contumace. CP_2
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili tutti i capi della domanda attorea;
- respinge la richiesta di condanna dell'istante ex art.96 c.p.c.;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore del Parte_2 Controparte_6
, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del
[...]
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore del Sig. delle spese Parte_2 Parte_3
del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra il Sig.
Avvocato Luca Porfiri, Dottor e Dottor CP_4
- nulla in favore Controparte_3
pro tempore;
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 17 settembre 2024
, da una parte, ed i Sigg.ri Parte_2
dall'altra; Controparte_5
, in persona dell'amministratore
Il G.O.P. Simone Tablò
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
- SEZIONE V CIVILE -
All'udienza del 17.9.2024, aperto il verbale alle ore 10,07, è presente per l'attore l'Avvocato
Ademo Buzzi il quale si riporta alle note conclusive depositate.
Per il Sig. e per il è presente l'Avvocato Giuseppe Piero Siviglia Pt_1 Controparte_1
il quale si riporta a quanto dedotto dal precedente difensore.
Per gli intervenuti è presente l'Avvocato Luca Porfiri il quale si riporta alle note conclusive.
E' presente, ai fini della pratica forense, la Dottoressa Persona_1
Il Giudice,
all'esito della discussione, si ritira in camera di consiglio e decide la causa come da separato provvedimento, del quale dà lettura alle ore 17,06.
Il G.O.P. Simone Tablò
R.G. 50826/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Roma
- Sezione V civile -
in persona del Giudice Unico, G.O.P. Simone Tablò, nella causa civile in primo grado,
R.G.A.C. 50826/2021, tra il Sig. (Avvocato Ademo Buzzi); Parte_2
- attore -
il Sig. (Avvocato Giuseppe Piero Siviglia); Parte_3
- convenuto - il Leonardo Umile n.32 – 34, in persona dell'amministratore Controparte_2
pro tempore (Avvocato Giuseppe Piero Siviglia);
- convenuto -
il , in persona dell'amministratore pro Controparte_3
tempore;
- convenuto contumace -
l'Avvocato Luca Porfiri (Avvocato Luca Porfiri);
- intervenuto -
il Dottor (Avvocato Luca Porfiri); CP_4
- intervenuto -
ed il Dottor (Avvocato Luca Porfiri); Controparte_5
- intervenuto -
ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., ha emesso e pubblicato, all'udienza del 17.9.2024, dando lettura del dispositivo e della presente motivazione – quali parti integranti del verbale di udienza – la seguente
SENTENZA
1. Il Sig. lamenta l'inclinazione del muro perimetrale al confine con la sua Parte_2
proprietà.
Chiede, pertanto, accertarsi e dichiararsi la responsabilità in ordine al danno subito dal muro di confine insistente sulla proprietà attorea “mediante la verifica degli aventi titolo alla proprietà ed
alla manutenzione del muro medesimo” e, per l'effetto, condannarsi il responsabile o i responsabili
pro quota alla manutenzione o alla ricostruzione del muro in questione, con statuizione su chi sia tenuto a ciò ex lege, anche ai fini della messa in sicurezza del manufatto.
2. Ciò posto, con riferimento alla sollevata eccezione di carenza di legittimazione passiva, deve distinguersi tra legitimatio ad causam e titolarità nel rapporto sostanziale, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte. La prima – quale condizione dell'azione e rilevabile ex officio – consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa,
mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione attorea, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa;
essa va riscontrata mediante la comparazione tra l'allegazione di un rapporto ed il paradigma giuridico, nel profilo soggettivo, al quale tale rapporto è riconducibile. La seconda riguarda, invece,
l'appartenenza alla parte processuale del diritto controverso, che inerisce alla effettiva titolarità del rapporto sostanziale dedotto in giudizio (cfr. Cass. civ., 8.8.2012, n.14243; Cass. civ., 23.5.2012,
n.8175; Cass. civ., SS.UU., 9.2.2012, n.1912; Cass. civ., 27.6.2011, n.14177; Cass. civ., 10.5.2010,
n.11284; Cass. civ., 30.5.2008, n.14468; Cass. civ., 29.9.2006, n.21192; Cass. civ., 27.7.2005,
n.15721; Cass. civ., 1.3.2004, n.4121; Cass. civ., 3.10.1974, n.2564).
3. Ora, ai fini della definizione della presente causa deve, anzitutto, riportarsi il contenuto dell'ordinanza del 15.2.2023, con la quale questo giudicante ha così motivato e disposto:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue.
Nella citazione introduttiva del presente giudizio, l'attore ha chiesto la “verifica degli aventi titolo alla proprietà” del muro de quo, ancorando, tra l'altro, a detto accertamento la richiesta di
declaratoria di responsabilità per i danni al manufatto.
E' evidente che detta verifica in ordine alla proprietà debba essere compiuta con riferimento ai
soggetti nei cui confronti si è instaurato il contraddittorio, non potendosi procedere ad un
accertamento di carattere generale (se non generico).
Ne segue che, in relazione al menzionato capo della domanda attorea, occorrerà stabilire se il
manufatto in questione sia di proprietà del a Via Leonardo Umile nn.32/34, Controparte_2
del a Via Sergio Forti n.67 ovvero del Sig. Controparte_2 Parte_3
In ordine all'accertamento della proprietà in capo ai due condomìni, si deve osservare che la
titolarità del diritto di proprietà su un bene condominiale deve essere verificata in capo non
all'ente, bensì ai singoli condòmini, essendo in discussione l'esistenza di un rapporto plurisoggettivo nonché la titolarità delle singole quote dei partecipanti alla comunione
condominiale (cfr. infra Cass. civ., 11.4.2002, n.5190; infra Cass. civ., 6.10.1997, n.9715; Cass.
civ., 28.11.1996, n.10609).
Con riferimento alla richiesta di integrazione del contraddittorio ex art.102 c.p.c., tale istanza può
trovare accoglimento solo ove il contraddittorio si sia instaurato solo parzialmente. Il concetto di
“integrazione”, infatti, presuppone un elemento di incompletezza, ma non di inesistenza.
Ne deriva che in tanto è possibile disporre l'integrazione del contraddittorio, in quanto una parte
di tale contraddittorio si sia (regolarmente) instaurata.
Nel caso in esame il – come osservato – non può essere titolare della (accertanda) CP_2
proprietà del bene, che risulta – eventualmente – in capo ai singoli partecipanti. In questo senso, si
può dire che l'ente è, a tutti gli effetti, “terzo”.
Può, dunque, disporsi l'integrazione del contraddittorio solo nel caso in cui detto contraddittorio
sia stato instaurato limitatamente ad alcuni condòmini.
Ora, alcuni partecipanti al a Via Sergio Forti n.67 hanno spiegato Controparte_2
l'intervento al solo fine di rappresentare l'errore dell'istante nel citare il condominio ai fini
dell'accertamento della titolarità della proprietà del muro, senza, quindi, accettare il
contraddittorio su tale punto.
Non essendosi, dunque, instaurato il contraddittorio nei confronti di alcuno dei partecipanti al
a , non può essere disposta alcuna integrazione. CP_2 CP_2 Controparte_3
Per ciò che attiene ai partecipanti al Condominio in a Via Leonardo Umile nn.32/34, l'attore CP_2
ha dedotto la qualità di condòmino in capo al Sig. il che consentirebbe Parte_3
l'integrazione del contraddittorio per i suesposti motivi. Tale asserzione, peraltro, è stata formulata
solo in sede di note di replica depositate il 10.2.2023, non consentendo al Sig. un'eventuale Pt_1
deduzione sul punto.
Va, infine, sottolineato che – come sopra rilevato – l'attore ha chiesto la verifica della titolarità del
diritto di proprietà come passaggio necessario e propedeutico in relazione alla declaratoria della responsabilità per i danni al muro. di vista della richiesta risarcitoria. Ciò significa che la
ipotizzata rinuncia all'accertamento della proprietà potrebbe – in tesi – travolgere anche la
domanda inerente alla responsabilità e la conseguente pretesa risarcitoria.
P.Q.M.
si rinvia all'udienza del 4 luglio 2023, ore 13,30 per chiarimenti sulla qualità di condòmino
in capo al Sig. riservato ogni altro provvedimento”. Parte_3
4. E' opportuno, inoltre, richiamare il testo dell'ordinanza del 4 – 5.7.2023, nella quale si legge:
“Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta, osserva quanto segue.
Fermo quanto illustrato e disposto nell'ordinanza del 15.2.2023, a seguito della rinuncia, da parte
dell'attore, alla domanda relativa alla condanna del responsabile o dei responsabili pro quota alla
manutenzione o alla ricostruzione del muro per cui è causa, l'attore chiede la prosecuzione del
giudizio al fine di “accertare e dichiarare la responsabilità in ordine al danno subìto dal muro di confine insistente sulla proprietà del Sig. , mediante la verifica degli aventi titolo alla Pt_2
proprietà ed alla manutenzione del muro medesimo”.
Nella citazione introduttiva del presente giudizio, l'istante deduce espressamente che la proprietà
del muro di confine apparterrebbe ai due condomìni, mentre il Sig. sarebbe stato Parte_3
evocato in giudizio non quale proprietario, bensì a motivo di un'attività – presuntivamente svolta
dallo stesso Sig. – che avrebbe determinato il lamentato pregiudizio. Pt_1
Ora, è evidente che, avendo l'attore chiesto l'accertamento della responsabilità per i danni al
manufatto in ragione non di una condotta, ma della titolarità del diritto dominicale (“mediante la verifica degli aventi titolo alla proprietà ed alla manutenzione del muro medesimo”), la domanda
del Sig. esclude, sin dalle sue premesse, che l'indagine de qua sia ancorata ad una verifica Pt_2
in ordine alla sussistenza di comportamento causativo del danno.
E' lo stesso istante, in altri termini, ad aver limitato la richiesta di accertamento della
responsabilità al solo àmbito della titolarità della proprietà, escludendo, quindi, la necessità di svolgere qualsiasi verifica sulla condotta del Sig. al quale non è stata attribuita dall'attore Pt_1
la proprietà del manufatto.
Al riguardo, va rettificato quanto scritto da questo giudicante nell'ordinanza resa all'sito
dell'udienza del 4.7.2023, secondo cui il Sig. sarebbe stato “stato evocato in giudizio quale Pt_1
proprietario esclusivo e non quale condòmino”, atteso che, in realtà, la ragione del suo
coinvolgimento nella presente causa consiste esclusivamente in una (presunta) attività
pregiudizievole.
Per quanto osservato sia qui, sia in precedenza – anche nella richiamata ordinanza del 15.2.2023 –
deve ritenersi superflua qualsiasi attività istruttoria nella presente causa.
P.Q.M.
rinvia, ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni, la discussione
e la decisione all'udienza del 3 settembre 2024, ore 10,30, con termine fino al 30.4.2024 per
il deposito tempestivo – necessario ai fini della pronuncia della sentenza per la suindicata
udienza – di note conclusive”.
5. Confermati in questa sede i precedenti provvedimenti, a questo punto, giova qui riassumere quanto delineato con i due richiamati provvedimenti.
A) Come richiesto espressamente dall'attore, l'accertamento della responsabilità deve passare attraverso la “verifica degli aventi titolo alla proprietà” del muro de quo.
B) E' noto che titolari del diritto di proprietà su un bene condominiale sono i singoli condòmini e non l'ente condominiale, trattandosi dell'esistenza di un rapporto plurisoggettivo e della titolarità delle singole quote dei partecipanti alla comunione condominiale (cfr. infra
Cass. civ., 11.4.2002, n.5190 cit.; infra Cass. civ., 6.10.1997, n.9715 cit.; Cass. civ.,
28.11.1996, n.10609 cit.).
C) Ne segue la carenza di legittimazione dei due condomìni evocati in giudizio, non potendo gli stessi essere titolari della proprietà su beni condominiali e, quindi, non potendo rispondere quali proprietari. D) Diversamente, il Sig. risulta convenuto nella presente causa non quale Parte_3
proprietario, bensì a motivo di un'attività (presuntivamente) pregiudizievole.
E) L'Avvocato Luca Porfiri,, il Dottor ed il Dottor pur essendo CP_4 Controparte_5
condòmini del Condominio di Via Sergio Forti n.67, sono intervenuti al solo fine di sottolineare l'errore dell'attore nel citare il condominio ai fini dell'accertamento della titolarità della proprietà
del muro, senza, quindi, accettare il contraddittorio su tale punto.
F) Poiché in tanto è possibile disporre l'integrazione del contraddittorio, in quanto una parte di tale contraddittorio si sia (regolarmente) instaurata, nel caso in esame tale integrazione non appare ammissibile, non essendosi il contraddittorio originariamente radicato nei confronti di alcun
(asserito) titolare della proprietà del bene in esame.
G) Nel corso del giudizio, l'istante ha rinunciato al capo della domanda relativo alla condanna del responsabile o dei responsabili pro quota alla manutenzione o alla ricostruzione del muro per cui è
causa, chiedendo la prosecuzione del giudizio al fine di “accertare e dichiarare la responsabilità in
ordine al danno subìto dal muro di confine insistente sulla proprietà del Sig. , mediante la Pt_2
verifica degli aventi titolo alla proprietà ed alla manutenzione del muro medesimo”
Avendo l'attore espressamente dedotto, nella citazione, la proprietà del muro di confine in capo i due condomìni e che, invece, il Sig. sarebbe stato evocato in giudizio non quale Parte_3
proprietario, bensì per aver esercitato un'attività asseritamente pregiudizievole ed avendo, altresì, il
Sig. chiesto l'accertamento della responsabilità per i danni al manufatto in ragione non di Pt_2
una condotta, ma della titolarità del diritto dominicale (“mediante la verifica degli aventi titolo alla
proprietà ed alla manutenzione del muro medesimo”), la domanda attorea esclude in radice
l'accertamento di una responsabilità ancorata ad un ipotetico comportamento causativo del danno.
E' lo stesso istante, quindi, ad aver richiesto l'accertamento della responsabilità limitatamente alla titolarità della proprietà del bene, escludendo, pertanto, ogni indagine con riferimento ad un'eventuale condotta del Sig. al quale non è stata attribuita dall'attore la proprietà del Pt_1
manufatto. 6. Da quanto fin qui esposto deriva, da un lato, la carenza di legittimazione degli enti condominiali,
non potendo essere titolari del diritto di proprietà sul bene in questione e, quindi, non potendo rispondere come proprietari, secondo l'allegazione attorea;
dall'altro, la medesima carenza di legittimazione in capo al Sig. evocato in un giudizio diretto all'accertamento della Pt_1
responsabilità solo in relazione alla titolarità del diritto, senza alcun riferimento a detta titolarità, ma solo ad una condotta.
7. Non ricorrono le condizioni per la condanna dell'attore ai sensi dell'art.96 c.c..
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Devono, peraltro, compensarsi integralmente le spettanze del giudizio tra l'attore e gli intervenuti,
risultando la loro iniziativa svolta – almeno in apparenza – ai sensi del secondo comma, dell'art.105
c.p.c., sebbene quali portatori di un proprio interesse, in qualità di partecipanti alla comunione condominiale.
Nulla in favore del contumace. CP_2
P.Q.M.
il Giudice Unico, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara inammissibili tutti i capi della domanda attorea;
- respinge la richiesta di condanna dell'istante ex art.96 c.p.c.;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore del Parte_2 Controparte_6
, in persona dell'amministratore pro tempore, delle spese del
[...]
presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- condanna il Sig. al pagamento, in favore del Sig. delle spese Parte_2 Parte_3
del presente giudizio, che si liquidano in complessivi euro 2.400,00.= per compensi, oltre spese forfettarie, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- compensa integralmente le spese di lite tra il Sig.
Avvocato Luca Porfiri, Dottor e Dottor CP_4
- nulla in favore Controparte_3
pro tempore;
Sentenza esecutiva ex lege.
Roma, 17 settembre 2024
, da una parte, ed i Sigg.ri Parte_2
dall'altra; Controparte_5
, in persona dell'amministratore
Il G.O.P. Simone Tablò