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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/04/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2533/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° grado iscritta al n. R.G. 2533/2024 promossa da:
attore:
, con l'avv. dom. Francesco Coran di Parte_1 C.F._1
Bolzano, giusta procura del 26.08.2024 in calce all'atto di citazione,
contro
parti convenute:
1) , in persona del Parte_2 P.IVA_1
legale rappresentante , con gli avv. dom. Sonia Gasparri, Alfredo Controparte_1
Pischedda, Britta Venturino, Elena Arcangeli e Federica Maurer dell'Ufficio legale dell'ente,
giusta procura depositata;
2) , in persona del legale Parte_3 P.IVA_2
rappresentante Balduzzo dott. Marco, con l'avv. dom. Fabio Pinton di Bolzano, giusta procura depositata;
pagina 1 di 7 In punto: citazione avverso ingiunzione di pagamento;
CONCLUSIONI
dell'attore:
“a) preso atto dell'intervenuto annullamento della posizione debitoria nei confronti di
[...]
dichiarare la cessazione della materia del contendere;
Pt_1
b) in virtù del principio di soccombenza virtuale, condannare le convenute in solido, in via
subordinata la sola , al pagamento in favore dell'attore dei Parte_2
compensi forensi, oltre spese anticipate, generali, CAP e IVA”;
dell' : Parte_2
“dichiarare la cessazione della materia del contendere, considerato l'avvenuto annullamento
della posizione debitoria in capo al Dott. Parte_1
- respingere ogni ulteriore richiesta di condanna della convenuta Parte_2
e in particolare quella per lite temeraria, considerata la mancanza di dolo o colpa
[...]
nell'attività di predisposizione e notifica dell'ingiunzione;
- dichiarare la compensazione delle spese di lite”;
di Parte_3
“chiede all'Ill.mo Giudice del Tribunale, per i motivi sopra esposti, non essendo ravvisabile
alcuna responsabilità in capo al Riscossore, di respingere le richieste di condanna nei suoi
confronti. Chiede altresì la rifusione delle spese di lite”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L'attore si è opposto all'ingiunzione di pagamento n. Parte_1
2024.90000.00007843.002, per l'importo di € 422.102,47, notificatagli in data 06.08.2024 da su incarico dell' , affermando che Parte_3 Parte_2
quale titolo è stata indicata la sentenza di appello Corte dei Conti n. 223 del 09.03.2023; ha pagina 2 di 7 dedotto di essere stato condannato solamente in via sussidiaria, limitatamente a complessivi €
120.000,00, chiedendo di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
L' (d'ora in poi anche ha rappresentato che la Parte_2 Pt_2
richiesta dell'intero importo è dovuta ad una inesattezza materiale/informatica relativa all'inserimento dei dati all'interno del portale telematico di;
la Parte_3
richiesta è dovuta alla necessità di interrompere la prescrizione del credito.
Si è costituita anche (d'ora in poi anche , Parte_3 Controparte_2
affermando la propria assenza di responsabilità per quanto accaduto.
Con ordinanza del 07.10.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione.
Preso atto della pacifica cessazione della materia del contendere, rimanendo controversa l'allocazione delle spese processuali, all'udienza del 31.03.2025 – tenuta in modalità di trattazione scritta – la causa è stata spedita a sentenza, previa assegnazione dei termini per il deposito di conclusioni e di scritti difensivi.
2. Se è pur vero che ha precisato le conclusioni dopo la scadenza del termine Parte_2
perentorio a ciò deputato (ossia in data 12.02.2025, anziché entro il 24.01.2025), tuttavia le stesse, relative unicamente alla cessazione della materia del contendere ed alle spese, sono ammissibili, posto che riguardano incombenti cui si procede d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass., sent. 271/2006; art. 91 c.p.c.).
3. nel corpo della memoria del 12.01.2025 afferma la propria carenza di Controparte_2
legittimazione passiva, pur avendo sia in comparsa di costituzione che nelle conclusioni formulato richiesta di merito (la reiezione delle richieste di condanna) ed omesso di eccepire tale asserita carenza.
Per completezza si osserva che sussiste la legittimazione passiva dell'agente della riscossione, posto che l'individuazione, da parte dell'ingiunto, dell'agente o dell'ente quale destinatario dell'impugnazione non determina l'inammissibilità della domanda, ma può comportare la pagina 3 di 7 chiamata in causa dell'ente creditore nell'ipotesi di azione svolta avverso il concessionario,
onere che, tuttavia, grava su quest'ultimo, senza che il giudice adito debba ordinare l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cass., ordinanza 02.12.2024 n. 30792: “In tema di
impugnazione della cartella di pagamento, l'agente della riscossione ha una
generale legittimazione passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme
di cui è incaricato, anche se riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti
esecutivi; ne consegue che, quando l'azione del contribuente è svolta direttamente nei confronti
dell'ente creditore, l'agente è vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di "adiectus
solutionis causa", mentre, quando la medesima azione è svolta nei confronti dell'agente, questi,
se non vuole rispondere dell'esito eventualmente sfavorevole della lite, è onerato della
chiamata in causa dell'ente titolare del diritto di credito, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 112
del 1999, senza alcun obbligo per il giudice adito di disporre l'integrazione del
contraddittorio”).
4. E' pacifico che è intervenuto l'annullamento della posizione debitoria nei confronti di
[...]
(cfr. corrispondenza e-mail tra l'Ufficio legale dell' ed Pt_1 Parte_2 [...]
doc. n. 5 fascicolo;
le parti concordano sulla cessazione della materia del CP_2 Pt_2
contendere.
È pertanto venuto meno l'interesse in capo a tutte le parti di coltivazione delle proprie domande inerenti l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sopra indicata (sulla cessazione della materia del contendere cfr. Cass., sent. 07.05.2009 n. 10553:
"La cessazione della materia del contendere - che, se si verifichi in sede d'impugnazione,
giustifica non l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì la rimozione
delle sentenze già emesse, perché prive di attualità - si ha per effetto della sopravvenuta
carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel
corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e
pagina 4 di 7 da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia
di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o
infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi
sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai
fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal
genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la
compensazione delle spese"; nello stesso senso anche Cass., ordinanza del 31.10.2023 n.
30251).
5. Rimane da decidere sulle spese di lite, atteso che sia parte attrice che Controparte_2
chiedono la rifusione delle stesse, mentre insiste per la compensazione. Pt_2
Per quanto riguarda il provvedimento sulle spese di lite, lo stesso richiede una valutazione circa la fondatezza dell'azione intrapresa, ai fini dell'applicazione del principio della soccombenza cosiddetta “virtuale” (si rimanda a Cass. cit.).
L'ingiunzione di pagamento oggetto dell'opposizione ha intimato al sig. il pagamento di € Pt_1
422.102,47, in base a “recupero somme di cui a sentenza di appello Corte dei Conti n. 223 del
09.03.2023” (doc. 2 attore). Scrutinando la sentenza, emerge che, mentre è stata CP_3
condannata in via principale a pagare tale somma, la condanna per è in via Parte_1
sussidiaria, per complessivi € 120.000,00 (doc. 3).
Nulla quaestio, quindi, sull'erroneità dell'ingiunzione intimata a in quanto di importo Pt_1
superiore a quanto recato dal titolo e carente dell'accertata sussidiarietà rispetto all'obbligata principale.
Non è contestata l'affermazione di di non ricevere mai, dall'ente creditore, la Controparte_2
documentazione comprovante il credito, essendo essa destinataria unicamente, tramite un portale dedicato, dei dati alfanumerici essenziali per il recupero dell'entrata; la gestione del credito rimane sempre in capo all'ente titolare dell'entrata.
pagina 5 di 7 L' ha riferito di essere stata sollecitata dalla Procuratrice regionale della Corte dei Pt_2
Conti “ad attivare la riscossione mediante iscrizione a ruolo...nei confronti di ambedue i condannati, dott.ssa e dott. (cfr. lettera dell'11.03.2024, doc. 4). CP_3 Parte_1
Deduce di avere inserito i dati all'interno del software di il quale in Controparte_2
automatico avrebbe creato e notificato l'ingiunzione anche al dott. per l'intero importo;
Pt_1
precisa di avere ritenuto che, fino all'escussione preventiva della debitrice principale,
[...]
avrebbe tenuto in sospeso la posizione di Con e-mail del 04.10.2024 essa, CP_2 Pt_1
infine, ha richiesto l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento (doc. 1 . CP_2
Da quanto precede risulta che è il soggetto che ha caricato la posizione del Parte_2
dott. senza avere verificato la possibilità di inserire la posizione sussidiaria di Pt_1
quest'ultimo, e per un importo minore, ma confidando su uno stato di “sospensione” da parte di la quale non ha però alcun potere di controllo sulla documentazione Controparte_2
comprovante il credito.
L'iscrizione a riscossione della posizione del dott. è all'evidenza avvenuta erroneamente, Pt_1
come riconosciuto dalla stessa Azienda, che ha proposto “richiesta di annullamento di un
coobbligato erroneamente iscritto in Prunes Enti” (doc. 1 cit.). CP_2
deve quindi considerarsi virtualmente soccombente, e deve corrispondere Parte_2
alle controparti le spese di lite.
L'estrema semplicità della vertenza impone di liquidare le spese secondo i parametri minimi previsti per cause comprese nello scaglione corrispondente all'importo oggetto dell'ingiunzione, senza riconoscere fase istruttoria (non si è tenuta), per un totale di € 6.023,00.
Nulla può riconoscersi per la sospensiva dell'efficacia esecutiva del provvedimento, non trattandosi di un procedimento cautelare in corso di causa, ma di una specifica previsione inerente al rito applicabile.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, assorbita o dichiarata inammissibile,
1) accerta e dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla citazione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2024.90000.00007843.002, proposta da Parte_1
2) condanna a rifondere le seguenti spese processuali: Parte_2
• per € 6.023,00 per compenso di avvocato, € 1.214,00 per anticipazioni, Parte_1
oltre al rimborso spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie;
• per : € 6.023,00 per compenso di avvocato, oltre al rimborso Parte_3
spese forfettario per la quota del 15%, oltre ad IVA e CAP come per legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 01/04/2025
la Giudice
Elena Covi
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