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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 01/07/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1610 del Ruolo Generale lavoro e previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto: risarcimento danni,
TRA in persona dell'amministratore delegato p.t., Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'avv. Consuelo Basile ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento, via M. Foschini, 11;
RICORRENTE
E
e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, AR Controparte_2 dall'avv. Roberto Prozzo, con studio e domicilio eletto in Benevento, via Pietro Nenni, 13;
RESISTENTI
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08.04.2024 la società ricorrente in epigrafe indicata esponeva:
- di occuparsi dell'attività di promozione, ricerca, sviluppo e realizzazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e non, nonché della diffusione della sperimentazione delle tecnologie e delle ricerche nel campo dell'energia elettrica, idroelettrica, eolica, fotovoltaica, geotermica e rinnovabile in genere;
- di aver strutturato nel tempo una adeguata organizzazione, inserendosi come azienda leader nel mercato di riferimento e operando su tutto il territorio nazionale (in particolare Benevento
e Avellino) e comunitario;
- di annoverare tra i suoi clienti società di primaria importanza nel settore dell'energia alternativa e rinnovabile;
- che il sig. , assunto il 22.06.2020 con qualifica di “coordinatore service”, e AR il sig. , assunto il 19.08.2019 con qualifica di “capo squadra”, avevano Controparte_2 lavorato alle sue dipendenze;
- che, a seguito di una serie di circostanze anomale generate dai suindicati dipendenti nel corso dell'anno 2023, in data 27.07.2023 aveva conferito incarico all'investigatore privato dott.
, affinché svolgesse un'attività informativa/investigativa finalizzata ad accertare Persona_1 la presunta infedeltà dei due lavoratori;
1 - che l'attività investigativa aveva confermato l'azione delittuosa posta in essere dai due dipendenti, che con artifici e raggiri sfruttavano dolosamente la potenzialità della
[...]
inducendo in errore i clienti di quest'ultima con l'obiettivo di Parte_1 procurarsi un indebito profitto;
- che, in particolare, il 23.11.2022 il e il avevano costituito una società CP_1 CP_2 denominata “Energy Wind s.r.l.s.”, con oggetto sociale identico a quello della
[...]
avente come amministratore unico e socio il e come Parte_1 CP_1 socio il;
CP_2
- che la prova dell'attività truffaldina era data dal fatto che la società Energy Wind s.r.l.s. realizzava attività produttiva – regolarmente fatturata – senza che la società disponesse di mezzi propri e di personale, risultando inattiva;
- che i due dipendenti, durante le ore lavorative, svolgevano anche attività imprenditoriale per conto della loro società Energy Wind s.r.l.s., utilizzando mezzi e risorse della
[...]
e concludendo contratti con terze società clienti di quest'ultima o Parte_1 potenziali tali, ignare di tutto;
- che i due dipendenti inducevano in errore i clienti della Parte_1 simulando di svolgere correttamente la propria attività lavorativa e interloquendo a tal fine con le società terze clienti della Parte_1
- che l'azienda aveva notificato a entrambi i dipendenti una lettera di contestazione di addebito disciplinare, finalizzata al “licenziamento per mancanza senza preavviso”;
- che tutti e due avevano comunicato, in data 30.11.2023, le proprie dimissioni volontarie, sicché l'azienda aveva ritenuto di non procedere con l'irrogazione della sanzione;
- che in data 10.01.2024 aveva depositato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di
Benevento, tramite l'avv. Domenico Russo, denuncia-querela contro e AR
, per tutti i reati riscontrabili dagli eventi. Controparte_2
Tanto premesso, la società chiedeva di “1. In via principale accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale in capo ai resistenti e per l'effetto condannare in solido i Sig.ri AR
e al pagamento di Euro 250.000,00 per tutti i danni subiti e subendi in Controparte_2 capo alla odierna ricorrente ovvero della misura della somma maggiore o minore ritenuta di
Giustizia dall'On.le Organo Giudicante;
2. Sempre in via principale accertare e dichiarare la responsabilità extra contrattuale dei resistenti e per l'effetto condannare al risarcimento in solido i Sig.ri e l pagamento di Euro 250.000,00 per tutti AR Controparte_2
i danni subiti e subendi in capo alla odierna ricorrente ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia dall'On.le Organo Giudicante;
3. Ordinare ai Sig.ri e AR nonché la società Energy wind S.r.l.s., ai sensi dell'art. 210 c.p.c., Controparte_2
l'esibizione in giudizio di tutte le fatture emesse dalla società Energy wind S.r.l.s., dal 23.11.2022 e fino al 30.11.2023”; con vittoria delle spese di lite. Si costituivano ritualmente in giudizio e , chiedendo il rigetto AR Controparte_2 del ricorso.
In particolare, i lavoratori deducevano di essere esperti e conosciuti nel settore già prima di essere assunti alle dipendenze della avendo lavorato per oltre 10 anni Pt_1 Parte_1 con la , di essere stati assunti proprio in ragione delle loro specifiche professionalità, di CP_3 non aver nascosto la costituzione della Energy Wind e di aver preannunciato al datore di lavoro la loro intenzione di dimettersi per svolgere la propria attività imprenditoriale. 2 Rappresentavano, inoltre, che la Energy Wind, pur operando nel settore delle energie rinnovabili, aveva svolto attività diverse da quelle della , dedicandosi essenzialmente alla Parte_1 rigenerazione delle turbine, non effettuata dalla Euroglobalservice, e aveva ricevuto e accettato commissioni a proprio nome, che aveva eseguito ricorrendo a servizi di terzi e a materiali propri, regolarmente acquistati.
Eccepivano, infine, l'assenza di prova in ordine ai danni di cui era chiesto il risarcimento.
Ritenuta inammissibile la prova articolata in ricorso, in quanto vertente in parte su circostanze documentali o ininfluenti ai fini della decisione e in parte su fatti dedotti in maniera generica e non circostanziata, la causa veniva rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Contr La – di seguito anche solo – agisce nei confronti dei resistenti, Parte_1 suoi ex dipendenti, per ottenere il risarcimento dei danni, deducendo che nel corso del rapporto lavorativo avrebbero costituito una società, la Energy Wind s.r.l.s., esercente la medesima attività della datrice di lavoro, avrebbero svolto, durante le ore lavorative, attività imprenditoriale per Contr conto della loro società, utilizzando mezzi e risorse della e avrebbero concluso contratti con società clienti di quest'ultima o potenziali tali.
La ricorrente chiede – senza alcuna graduazione fra le domande – la condanna dei resistenti sia a titolo di responsabilità contrattuale, in dipendenza dalla dedotta violazione dell'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c., che a titolo di responsabilità extracontrattuale, in dipendenza da atti di concorrenza sleale.
L'art. 2105 c.c. stabilisce che “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”. L'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c., integrato dai generali doveri di correttezza e buona fede nello svolgimento del rapporto contrattuale di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., “deve intendersi come divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi o come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (nella specie, la lesione dell'obbligo di fedeltà aveva assunto le forme della prestazione d'opera a favore di terzi concorrenti, che costituisce ipotesi paradigmatica di violazione degli artt. 2105, 1175 e 1375 c.c.)” (Cassazione civile sez. lav., 29/03/2017, n. 8131).
La norma dell'art. 2105 c.c. pone uno specifico obbligo del prestatore di lavoro di non trattare affari né per conto proprio né per conto di terzi in concorrenza con l'imprenditore. La violazione dell'obbligo costituisce dunque titolo di responsabilità contrattuale per gli eventuali danni che ne siano derivati al datore di lavoro. L'azione di responsabilità fondata sulla violazione dell'obbligo ex art. 2105 cc. ha infatti natura autonoma rispetto alla azione per concorrenza sleale;
la prima ha carattere contrattuale ed oggetto ampio, abbracciando ogni attività concorrenziale e non soltanto quelle costituenti illecito aquiliano ex articolo 2598 c.c. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 2239 del
30/01/2017). In termini, si veda Cassazione civile, sez. lav., 05/04/1990, n. 2822: “Il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività: rientra, pertanto, nella 3 sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità o meno di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli art. 2592,
2593 e 2598 c.c.” (conf. Cassazione civile sez. lav. 26 agosto 2003 n. 12489; Cassazione civile sez. lav. 18 luglio 2006 n. 16377; Cassazione civile sez. lav. 28 aprile 2009 n. 9925).
La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel senso di ritenere la violazione dell'obbligo anche nella sola costituzione di un'azienda che tra le sue attività annoveri anche quella esplicata dal datore di lavoro (così Cassazione civile, sez. lav., 18/01/1997, n. 512, che richiama Cass. n. 535 del 1967, n. 1142 del 1973, n. 645 del 1986, 3301 del 1985, 3719 del 1988); la fedeltà, infatti, prima ed oltre che in atti non infedeli, consiste in un atteggiamento psicologico coerente con le finalità dell'azienda: è evidente che la predisposizione di atti diretti alla concorrenza integra un comportamento infedele, che mina irreparabilmente la fiducia che sottende al rapporto di lavoro subordinato. Quel che rileva non è l'attività concreta e la sua lesività attuale ma la sua natura sintomatica di un atteggiamento mentale del dipendente contrastante con quella leale collaborazione che costituisce l'essenza del rapporto di lavoro subordinato.
Ancora, “L'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato va collegato ai principi generali di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 cod. civ., e, pertanto, impone al lavoratore di tenere un comportamento leale nei confronti del proprio datore di lavoro, astenendosi da qualsiasi atto idoneo a nuocergli anche potenzialmente, per cui, ai fini della violazione dell'obbligo di fedeltà incombente sul lavoratore ex art. 2105 cod. civ., è sufficiente la mera preordinazione di una attività contraria agli interessi del datore di lavoro anche solo potenzialmente produttiva di danno” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12489 del 26/08/2003: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto costituire violazione dell'obbligo di fedeltà l'attività del dipendente volta alla costituzione di una società, o anche di una impresa individuale, avente ad oggetto la medesima attività economica - commerciale svolta dal datore di lavoro); “Integra violazione del dovere di fedeltà di cui all'art. 2105 cod. civ., ed è potenzialmente produttiva di danno, la costituzione, da parte di un lavoratore dipendente, di una società per lo svolgimento della medesima attività economica svolta dal datore di lavoro” (si vedano Cass. Sez. L, Sentenza
n. 6654 del 05/04/2004, e la giurisprudenza ivi richiamata;
Cass. Sez. L, Sentenza n. 16377 del
18/07/2006, la quale in motivazione nota che “Questa violazione è più rilevante, con diretto inadempimento dell'obbligo, stabilito dall'art. 2105 c.c., di non trattare affari in concorrenza, quando la nuova compagine non sia una società ordinaria, in cui i soci (a meno che non rivestano cariche o responsabilità particolari) si limitano a versare la loro quota di capitale sociale, ma - come nel caso in esame - una cooperativa di lavoro in cui, invece, i soci - e perciò anche l'attuale ricorrente - si impegnano a prestare personalmente la propria attività di lavoro per la società, e perciò a svolgere un'attività oggettivamente incompatibile con l'obbligo di prestare quella medesima attività in favore del datore di lavoro”; Cass. Sez.
6 - L, Ord. n. 24916 del 2018).
Venendo al caso concreto, è incontestato e documentalmente provato che, nel corso del rapporto Contr lavorativo alle dipendenze della i resistenti abbiano costituito la Energy Wind s.r.l.s., società che, dall'oggetto sociale riportato nella visura CCIAA, risulta operare nello stesso settore dell'odierna ricorrente. Contr L'attività prevalente della consiste, secondo quanto riportato nella visura, in promozione, ricerca, sviluppo, realizzazione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e non, nonché diffusione della sperimentazione delle tecnologie e delle ricerche nel 4 campo dell'energia, anche idroelettrica, eolica, fotovoltaica, geotermica, e rinnovabili in genere. Nell'oggetto sociale figurano anche “commercializzazione, installazione e manutenzione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile”; “studio di fattibilità, progettazione, acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione, costruzione, gestione, esercizio e manutenzione di centrali di produzione di energia elettrica”; “la consulenza a imprese, enti pubblici e privati e circuiti produttivi in generale, in merito all'impatto economico e ambientale producibile con le diverse forme di energia utilizzabili”; “realizzazione e sfruttamento di impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, anche prodotta da fonti alternative e rinnovabili”; “commercio di energia elettrica e di certificati verdi”. L'oggetto della Energy Wind comprende invece, in via esemplificativa, “la progettazione, la produzione e la commercializzazione – sia all'ingrosso che al dettaglio e, in generale, in tutte le forme consentite dalla legge – l'import-export – nonché la realizzazione, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la revisione, l'installazione, la messa in opera ed ogni altra attività riguardante prodotti dell'energia alternativa, quali pannelli solari, impianti fotovoltaici, impianti eolici, pellet e biomasse in genere, pale eoliche, nonché la vendita di know-how in ambito energetico”; la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili e non, sia in impianti propri che presso impianti di proprietà di terzi…”; “attività connesse alla ricerca, produzione, cogenerazione, approvvigionamento, importazione, esportazione, acquisto, vendita, utilizzo e recupero delle energie provenienti da fonti rinnovabili, esauribili e non, ivi compresi gli idrocarburi in genere e i loro derivati, nonché lo smaltimento ed il riciclo di rifiuti e materiale in genere finalizzati alla produzione di energia”; “attività di studio, consulenza e progettazione inerenti gli ambiti sopra specificati…”; “servizi di consulenza energetica tipici delle E.S.C.O. (energy service companies)…”; “la realizzazione, l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti tecnologici e speciali, ed in particolare: - impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atrmosferiche, centrali idrauliche, termiche, impianti elettrici per centrali, cabine di trasformazione, linee di alta tensione, linee di media e bassa tensione, apparati vari, impianti esterni di illuminazione, linee telefoniche ed opere connesse…; - produzione di energia elettrica;
- gestione di impianti di produzione di energia elettrica di qualsiasi origine: termica, nucleare, idroelettrica, da turbine a gas, diesel e fonti rinnovabili;
- rigenerazione di turbine eoliche e componenti;
…”.
Dal raffronto fra gli oggetti sociali risulta dunque che le due società operano nel medesimo settore ed espletano attività almeno in parte sovrapponibili.
Di nessuna rilevanza è il fatto che una singola e specifica attività (rigenerazione delle turbine) Contr figuri nell'oggetto sociale della Energy Wind e non sia invece presente in quello della anche qualora corrispondesse al vero – ma i resistenti non ne hanno dato prova – che la Energy Wind si dedicasse esclusivamente ad essa.
Risulta, inoltre, del tutto pacifico che – sebbene al registro delle imprese la Energy Wind apparisse
“inattiva” – la stessa svolgeva attività imprenditoriale. Gli stessi resistenti hanno infatti dedotto che la Energy si occupava essenzialmente di rigenerazione delle turbine, aveva ricevuto ed accettato commissioni a proprio nome, aveva eseguito le prestazioni ricorrendo a servizi di terzi, aveva utilizzato materiali propri, regolarmente acquistati.
Facendo applicazione dei principi dianzi enunciati, deve quindi ritenersi realizzato l'inadempimento all'obbligo di fedeltà, a fronte della provata costituzione e gestione, in costanza 5 di rapporto, di una società non solo formalmente attiva nel medesimo settore della datrice di lavoro, ma anche concretamente operante.
Non vi è, invece, prova né che i resistenti abbiano svolto le proprie attività in orario di lavoro, Contr avvalendosi di mezzi e manodopera della né che abbiano posto in essere attività di Contr concorrenza sleale traendo in inganno i clienti della
L'unica prova fornita dalla società ricorrente consiste nel report investigativo depositato in atti, che costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valoro probatorio (Cass.,
18/10/2018, n. 26305; Cass., 14/06/2017, n. 14802; Cass. 06/08/2020, n. 16735), posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di un atto difensivo (Cass., 06/08/2015, n. 16552; Cass. Sez. U., 03/06/2013, n. 13902; Cass 26305/2018).
Il predetto report è stato espressamente contestato, sia nella forma che nel contenuto, dai due convenuti e la società non ha neanche chiesto di escutere l'investigatore come teste, al fine di confermare e precisare, sotto il vincolo del giuramento, le circostanze ivi riportate.
Ad ogni modo, la consulenza fa genericamente riferimento a spostamenti effettuati dal
CP_1 con un'auto aziendale a suo esclusivo uso, ma tale circostanza è stata espressamente contestata dal e non provata dalla società; vi è il riferimento ad interventi che sarebbero stati svolti
CP_1 Contr dal presso “un cliente” della nella zona di Ponte, ma il cliente non viene
CP_1 identificato e, tra l'altro, dell'intervento, asseritamente svolto al di fuori dell'orario di lavoro, non viene data alcuna prova, essendo state prodotte solo foto della pala e una successiva foto che ritrae il lavoratore in un bar;
si fa riferimento a dati estratti da un pc aziendale, ma non vi è prova che fosse quello assegnato al;
le tabelle di confronto degli orari di ingresso e uscita del
CP_1
con gli spostamenti dallo stesso effettuati sono del tutto irrilevanti, non potendosi CP_1 dedurre dalla mera indicazione delle località, in tesi, raggiunte nel corso della giornata – oltretutto Per molte indicate in maniera generica: ”, ”, Marco dei Cavoti” – che il Per_2 Per_3 dipendente stesse svolgendo attività concorrenziale. Infine, va rilevato come la relazione investigativa faccia esclusivo riferimento al e non contenga alcun elemento a carico CP_1 del . CP_2
La prova per testi richiesta dalla ricorrente non è stata ammessa in quanto, nelle parti possibilmente rilevanti ai fini della decisione e non pacifiche e/o documentali, risulta essere formulata in termini assolutamente generici, in violazione del disposto dell'art. 244 c.p.c.
A questo proposito si rammenta che la richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa (cfr. Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 18453 del 21/09/2015, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20997 del 12/10/2011, Sez. 3,
Sentenza n. 9547 del 22/04/2009). Si è altresì precisato che “la facoltà del giudice di chiedere chiarimenti e precisazioni ex art. 253 c.p.c., di natura esclusivamente integrativa, non può tradursi in una inammissibile sanatoria della genericità e delle deficienze dell'articolazione probatoria”
(Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14364 del 05/06/2018).
Nessuno dei capitoli articolati dalla ricorrente riveste tali caratteristiche, essendo formulati in termini assolutamente vaghi, privi della specifica indicazione delle circostanze di tempo e di luogo nonché dei soggetti coinvolti (facendo genericamente riferimento a non meglio specificati
“clienti”, ovvero ad “alcuni clienti”).
6 Fatte queste premesse, si osserva che, se il mero l'esercizio di attività imprenditoriale in concorrenza con quella del datore di lavoro costituisce violazione dell'obbligo di fedeltà e può legittimare l'adozione di provvedimenti disciplinari, non è tuttavia sufficiente a pervenire a una condanna dei resistenti al risarcimento del danno, oggetto del presente giudizio.
Ed invero, non vertendosi in tema di responsabilità disciplinare, ma di risarcimento del danno, seppure anche a titolo contrattuale, gravava sulla ricorrente l'onere probatorio relativo al pregiudizio che afferma essere derivato dall'inadempimento posto in essere dai suoi (ex) dipendenti, e del quale chiede il risarcimento.
Al riguardo, si osserva che, se anche può ammettersi il ricorso alle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. per fornire la prova del danno subito e della sua entità, è comunque ineludibile l'obbligo,
a monte, di allegare circostanze di fatto precise.
La carenza di dimostrazione, anche solo in via presuntiva, della sussistenza e della natura dei presunti pregiudizi patiti preclude anche il ricorso a una liquidazione equitativa del danno, conformemente al consolidato principio per cui la liquidazione in via equitativa è consentita, ai sensi dell'art. 1226 c.c., soltanto quando il creditore – sul quale grava il relativo onere – abbia allegato e dimostrato la sussistenza del danno, ma si trovi nella impossibilità di determinarne il preciso ammontare.
È noto, infatti, che alla liquidazione dei danni in via equitativa può addivenirsi tanto nell'ipotesi in cui sia mancata interamente la prova del loro preciso ammontare, per l'impossibilità della parte di fornire congrui ed idonei elementi al riguardo, quanto nell'ipotesi di notevole difficoltà di una precisa quantificazione (Cass., Sez. I, 19 novembre 1994, n. 9838; Sez. 3, Sentenza n. 10271 del
16/07/2002). In altre parole, il giudice del merito, una volta accertata la sussistenza del danno, può procedere alla liquidazione con criterio equitativo quando la prova del suo preciso ammontare sia impossibile, ovvero allorché essa presenti notevoli difficoltà (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1382 del 11/02/1998; Sez. 3, Ordinanza n. 2831 del 05/02/2021): non anche quando difetti del tutto la prova del fatto che l'inadempimento abbia cagionato un pregiudizio, di natura patrimoniale o non patrimoniale, che ne costituisca conseguenza immediata e diretta.
Come anche recentemente ribadito, infatti, la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. (richiamato, per la responsabilità extracontrattuale, dall'art. 2056 c.c.) consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale
(Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8941 del 18/03/2022).
Inoltre, per principio generale, ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore, verso il datore di lavoro, per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, grava sul datore di lavoro la prova che l'evento dannoso sia causalmente correlato ad una condotta del lavoratore per violazione degli obblighi di fedeltà e di diligenza (artt. 2104 e
2105 c.c.), restando al lavoratore la dimostrazione della non imputabilità dell'inadempimento
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 8435 del 24/09/1996; Sez. L, Sentenza n. 1365 del 02/02/2002).
Ancora, “ai fini dell'affermazione della responsabilità del lavoratore verso il datore di lavoro per un evento dannoso verificatosi nel corso dell'espletamento delle mansioni affidategli, è, anzitutto, onere del datore di lavoro fornire la prova che l'evento dannoso è da riconnettere ad una condotta colposa del lavoratore per violazione degli obblighi di diligenza, e cioè in rapporto di derivazione causale da tale condotta. Solo una volta che risulti assolto tale onere, il lavoratore è tenuto a 7 provare la non imputabilità a sé dell'inadempimento” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 18375 del
23/08/2006).
Nel caso di specie, la società lamenta una perdita di clientela e individua il danno nella sottoscrizione di accordi/acquisizione di commesse con società del settore, alcune delle quali già sue clienti, da parte della Energy Wind, assumendo che tali accordi costituiscano mancati guadagni per lei. Lamenta, inoltre, la perdita derivante dal fatto che l'attività concorrenziale sarebbe stata svolta dai resistenti in orario lavorativo, avvalendosi dei suoi mezzi e della sua manodopera, con conseguenti costi a suo carico. Infine, deduce di avere dovuto porre in essere interventi a titolo gratuito a favore di alcuni clienti vittima della condotte dei resistenti.
Soltanto alcuni dei contratti prodotti in allegato al report investigativo recano la data di sottoscrizione e la sottoscrizione di entrambe le parti contraenti, sicché per gli altri non vi è, a rigore, nemmeno la prova della effettiva stipulazione.
Nemmeno vi è prova che le società che vi figurano come clienti della Energy Wind o verso le Contr quali quest'ultima ha emesso fatture fossero, in precedenza, clienti della circostanza che avrebbe necessitato quanto meno di un principio di prova documentale (fornita invece solo per quanto concerne la . Controparte_5
Difetta, inoltre, qualsiasi prova che, ove la Energy Wind non avesse sottoscritto i contratti richiamati nella relazione investigativa, le società avrebbero proceduto, almeno con un'alta Contr probabilità, alla sottoscrizione dei medesimi contratti con
La società non ha offerto alcun elemento da cui desumere, anche solo in via presuntiva, tale circostanza.
Il fatto che e abbiano operato in maniera surrettizia, ingenerando nei clienti CP_1 CP_2 Contr della la convinzione di rapportarsi con quest'ultima, o che abbiano comunque conseguito le Contr commesse con l'inganno, a danno della è del tutto sfornita di prova.
Non vi è pertanto alcuna dimostrazione che gli introiti derivanti dei suddetti contratti e accordi sarebbero stati conseguiti, in mancanza della condotta illecita dei resistenti, sarebbe con certezza,
o quanto meno con elevata probabilità, proprio dalla ricorrente.
Rispetto alle ulteriori voci di danno (perdite subite a causa dello svolgimento dell'attività concorrenziale in orario di lavoro, con mezzi della datrice e con suo personale;
costi sostenuti per interventi a titolo gratuito a favore di clienti “vittime” della condotta dei resistenti) difetta qualsivoglia specifica allegazione, e prova, dei pregiudizi effettivamente sofferti, oltre che – quanto al secondo aspetto – la prova stessa dell'esecuzione di tali non meglio identificati interventi
(circostanza rispetto alla quale la società non ha offerto prova documentale e ha articolato un unico capitolo di prova del seguente, generico tenore: vero che a seguito delle condotte poste in essere dal e la ricorrente ha dovuto elargire 30 interventi di manutenzione ad CP_2 CP_1 alcuni clienti a titolo gratuito).
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
Ricorrono eccezionali ragioni, tenuto conto delle ragioni della decisione e dell'accertamento di una condotta comunque inadempiente a carico dei resistenti, per compensare le spese di lite in ragione della metà; la restante metà segue la soccombenza della ricorrente e si liquida in dispositivo secondo i parametri minimi dello scaglione di valore della controversia, tenuto conto dell'assenza di particolari questioni di fatto e di diritto e della ridotta attività difensiva espletata, con incremento del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 2, D.M. 55/2014.
P.Q.M.
8 Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa le spese in ragione della metà e condanna la al Parte_1 pagamento in favore dei resistenti della restante metà, che liquida in € 4.354,35, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 1° luglio 2025.
Il Giudice
Cecilia Angela Ilaria Cassinari
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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