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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 11/08/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 204/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 204/2025 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
NEGRO EMANUELA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
legale in Cuneo, Via XXVII Aprile n. 12;
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. LOPEZ FRANCESCO (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso il suo studio legale in Cuneo, Corso IV Novembre n. 18;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza:
“
1. Dichiarare l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre Per_1
in Cuneo, via Alba 22 e, con la facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, pur sempre compatibilmente con le sue prioritarie esigenze psicofisiche e scolastiche, nel seguente modo:
- a settimane alternate dalle ore 18.30 del venerdì allorquando il padre preleverà la bambina dall'abitazione della casa materna alle ore 19,30 della domenica allorquando lo stesso riaccompagnerà la bambina presso la casa materna,
- oltre ai giorni infrasettimali di lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 19,30 quando la bimba non è con lui il weekend mentre quando rimane con lui il weekend i giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.30, questa modalità sino a quando non avrà trovato un nuovo lavoro, nel qual caso verranno rivisti i giorni infrasettimanali sulla scorta dell'orario lavorativo del padre;
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive nel mese di luglio o quello di agosto ad anni alterni previo preavviso alla madre del periodo prescelto entro e non oltre il 31 maggio,
- per una settimana durante le vacanze scolastiche di fine anno, comprendente, ad anni alterni, il
Natale o il Capodanno (iniziando quest'anno il Natale dalla madre), e infine per tre giorni durante le vacanze di Pasqua e ciò ad anni alterni;
2. dichiarare il signor tenuto al versamento della somma di € 200,00 mensili rivalutabili Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat per il mantenimento della figlia minore oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF .
3. Il sig. si impegna a rendersi immediatamente reperibile nel caso in cui, come accaduto Parte_1
recentemente, la sig.ra si trovi in difficoltà per motivi a lei non imputabili ad accudire e gestire CP_1
la figlia minore.
4. Compensare integralmente le spese del giudizio e i compensi del giudizio tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 31/01/2025, ha proposto domanda volta Parte_1
alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 Controparte_1
.
[...]
pagina 2 di 3 Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 15/04/2025 si è costituita in giudizio , svolgendo contestazioni unicamente in merito all'assegno Controparte_1
di mantenimento ed al calendario di frequentazione padre-figlia.
Alla prima udienza del 10/06/2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti (comparse personalmente ed assistite dai rispettivi difensori) hanno raggiunto un accordo e, alla successiva udienza figurata del 09/07/2025 (di remissione al Collegio), i relativi difensori hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
1) Dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle Per_1
condizioni di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Roberta Bonaudi PRESIDENTE
Dott.ssa Elisa Einaudi GIUDICE
Dott.ssa Giusy Ciampa GIUDICE RELATORE est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 204/2025 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Parte_1 C.F._1
NEGRO EMANUELA (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2
legale in Cuneo, Via XXVII Aprile n. 12;
RICORRENTE contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, come da Controparte_1 C.F._3 procura in atti, dall'avv. LOPEZ FRANCESCO (c.f. ) ed elettivamente CodiceFiscale_4
domiciliata presso il suo studio legale in Cuneo, Corso IV Novembre n. 18;
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della prole
CONCLUSIONI
pagina 1 di 3 Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte, come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza:
“
1. Dichiarare l'affido condiviso della minore con collocamento prevalente presso la madre Per_1
in Cuneo, via Alba 22 e, con la facoltà per il padre di vederla e tenerla con sé, pur sempre compatibilmente con le sue prioritarie esigenze psicofisiche e scolastiche, nel seguente modo:
- a settimane alternate dalle ore 18.30 del venerdì allorquando il padre preleverà la bambina dall'abitazione della casa materna alle ore 19,30 della domenica allorquando lo stesso riaccompagnerà la bambina presso la casa materna,
- oltre ai giorni infrasettimali di lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 19,30 quando la bimba non è con lui il weekend mentre quando rimane con lui il weekend i giorni di martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 19.30, questa modalità sino a quando non avrà trovato un nuovo lavoro, nel qual caso verranno rivisti i giorni infrasettimanali sulla scorta dell'orario lavorativo del padre;
- per due settimane, anche non consecutive, durante le vacanze estive nel mese di luglio o quello di agosto ad anni alterni previo preavviso alla madre del periodo prescelto entro e non oltre il 31 maggio,
- per una settimana durante le vacanze scolastiche di fine anno, comprendente, ad anni alterni, il
Natale o il Capodanno (iniziando quest'anno il Natale dalla madre), e infine per tre giorni durante le vacanze di Pasqua e ciò ad anni alterni;
2. dichiarare il signor tenuto al versamento della somma di € 200,00 mensili rivalutabili Parte_1
annualmente secondo gli indici Istat per il mantenimento della figlia minore oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie come da protocollo del CNF .
3. Il sig. si impegna a rendersi immediatamente reperibile nel caso in cui, come accaduto Parte_1
recentemente, la sig.ra si trovi in difficoltà per motivi a lei non imputabili ad accudire e gestire CP_1
la figlia minore.
4. Compensare integralmente le spese del giudizio e i compensi del giudizio tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 31/01/2025, ha proposto domanda volta Parte_1
alla regolamentazione delle condizioni di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...] dalla relazione more uxorio con Per_1 Controparte_1
.
[...]
pagina 2 di 3 Con comparsa di risposta ex art. 473 bis 16 c.p.c. depositata in data 15/04/2025 si è costituita in giudizio , svolgendo contestazioni unicamente in merito all'assegno Controparte_1
di mantenimento ed al calendario di frequentazione padre-figlia.
Alla prima udienza del 10/06/2025, esperito il tentativo di conciliazione, le parti (comparse personalmente ed assistite dai rispettivi difensori) hanno raggiunto un accordo e, alla successiva udienza figurata del 09/07/2025 (di remissione al Collegio), i relativi difensori hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento delle conclusioni congiunte depositate dalle parti.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ritenersi disattesa o assorbita:
1) Dispone sull'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della figlia minore nata a [...] il [...], nonché sulle ulteriori questioni connesse, in conformità alle Per_1
condizioni di cui alle conclusioni congiunte, condizioni che qui si hanno per integralmente trascritte;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di procedura.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 17/07/2025
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Giusy Ciampa
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Bonaudi
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