Ordinanza cautelare 27 agosto 2015
Decreto decisorio 8 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 08/04/2021, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 08/04/2021
N. 01123/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandra Del Giudice, con domicilio eletto presso lo studio Elena ES in Mestre, via Ospedale, 9;
contro
-OMISSIS- -OMISSIS- "-OMISSIS-", in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Elisa Tomasella, con domicilio eletto presso lo studio Antonio EB in Venezia-Mestre, via Einaudi, 42;
Consiglio di Classe 5^ A - Anno 2014/2015 -OMISSIS-Liceo Scientifico, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per Veneto non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento, emesso dal Consiglio di Classe 5^ A - Liceo Scientifico del -OMISSIS-del 10.06.2015, per il quale il ricorrente non veniva ammesso all'esame di Sato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 31 luglio 2015;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza.
P.Q.M.
Dichiara perento il ricorso indicato in epigrafe.
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese nel giudizio.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Ai sensi dell'art. 85, co. 3, cod. proc. amm., nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al -OMISSIS-, con atto notificato a tutte le parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.
Così deciso in Venezia il giorno 8 aprile 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.