Sentenza 28 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Marche, sentenza 28/04/2026, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Marche |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE
in composizione monocratica nella persona del Consigliere dott.
Guido Petrigni, in data 14 aprile 2026, ha pronunciato la seguente
Sentenza sul ricorso avanzato nel giudizio di pensione, iscritto nel registro di segreteria al n. 24061 proposto da: AR AR, nato a [...]
Via Augugliano n. 1/A contro il Ministero della Difesa- Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, in persona del Direttore Generale pro tempore Esaminati tutti gli atti e documenti di causa;
personalmente e, per il Ministero della Difesa, il Ten. Col. Roberto Sulli.
Fatto e Diritto Il sig. EL AR ricorreva avverso il Ministero della Difesa per infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio e ha chiesto di valutare le ulteriori patologie lombosacrale, caviglia sinistra, caviglia destra, ginocchio destro, cefalea di origine traumatica insorte quali concausa della invalidità primaria.
14/12/1966, venendo posto in congedo a decorrere dal 15/12/1966.
In data 14 gennaio 1966, durante una esercitazione presso il Poligono di San Prisco, -tarsica privilegiata ordinaria in relazione alla grave distorsione tibio-tarsica sx.
La CMO di Bologna, con verbale mod. B n. 1911 del 12/12/1967 giudicava la predetta infermità non ascrivibile a categoria.
Con decreto n. 119/4 del 22/7/1968 la domanda formulata dal sig.
EL veniva respinta.
In data 10 settembre 1973 il sig. EL presentava domanda di aggravamento in relazione alla patologia anzidetta.
Con verbale mod. B n. 2253 del 5 novembre 1973 la CMO di Bologna giudicava la infermità ascrivibile alla tabella B con diritto alla concessione della indennità una tantum privilegiata pari a quattro annualità di VIII.
Con decreto n. 1 del 29 gennaio 1976, in favore del EL, veniva liquidata la indennità una tantum privilegiata pari a quattro annualità di VIII categoria.
Con istanza del 17/3/1979 il ricorrente formulava ulteriore domanda di aggravamento in relazione alla grave distorsione tibio-tarsica sx.
Con verbale mod. B. n. 883 del 6 maggio 1982 la CMO di Bologna non riscontrava alcun aggravamento e giudicava la predetta infermità non ascrivibile ad alcuna categoria di pensione di cui alla tabella A e B perché già sufficientemente indennizzato.
Con decreto n. 297 del 3/11/1983 il Ministero della Difesa respingeva detta istanza di aggravamento.
Ancora, con istanza del 23 marzo 1983, il ricorrente formulava domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e conseguente attribuzione della pensione privilegiata per la infermità Con decreto n. 208 del 3/11/1983 la domanda di pensione privilegiata formulato domanda di dipendenza da causa di servizio decorsi più di cinque anni dalla cessazione del servizio.
Con ulteriore istanza del 12 gennaio 1984 il ricorrente formula ulteriore distorsione tibio- tarsica sx con note artrorsiche post traumatiche .
Con decreto n. 46 del 20 marzo 1985 la domanda di aggravamento veniva respinta.
Ancora una volta, con istanza del 2 maggio 2006, il ricorrente formulava domanda di aggravamento in relazione alla infermità
- tarsica sx con note artrorsiche post traumatiche.
Con successive istanze integrative del 2/11/2006 e del 10/4/2007, il predetto inviava al Ministero della Difesa e alla CMO di Chieti accertamenti sanitari specialistici relativi a infermità artrorsiche a carico della caviglia sx e della colonna.
Con ricorso del 12/9/2007, iscritto al numero 20582, il ricorrente adiva questa Sezione giurisdizionale avverso il silenzio assenso in ordine alla domanda di interdipendenza (silenzio della CMO di Chieti).
Con altro successivo ricorso del 21/12/2007, iscritto al n. 20581, il EL presentava un nuovo altro ricorso, impugnando il verbale della CMO di Chieti n. BL/B n. N1061717 del 26/7/2007, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata per la infermità pregressa distorsione tibio-tarsica sx con note artrorsiche post- traumatiche, nonché per le ulteriori infermità fatte oggetto di interdipendenza del 10/7/2007.
Il Giudice monocratico di questa Sezione Giurisdizionale disponeva CTU, incaricando il Collegio medico legale del Ministero della Difesa, integrato con la partecipazione di uno specialista in ortopedia, al fine no della infermità distorsione tibio- tarsica sinistro. con note artrorsiche post traumatiche;
seguenti patologie tibio tarsica destra, artrosi diffusa del rachide con spondiloartrosi e spondilolestesi di L4- L 5 con indicazione delle esatte diagnosi e classificazione delle patologie, singolarmente considerate ai fini pensionistici.
Con sentenza n. 270/20029 il Giudice adito respingeva il ricorso, facendo proprie le conclusioni della CML che rispondeva ai quesiti con quesiti posti, questo collegio medico legale è del parere che il sig.
EL è affetto , alla data della visita di riferimento (26/7/2007 presso la CMO di Chieti) da : 1)esiti di distorsione tibio-tarsica sinistra con artrosi secondaria: 2) artrosi tibiotarsica destra, artrosi diffusa del rachide con spondilolisi e spondilolistesi di L4n. 1 non aggravata e non ascrivibile a miglior classifica rispetto a quanto già fruito (indennità una tantum di tabella B, pari a quattro annualit
interdipendente da quella già indennizzata e ascrivibile ai soli fini di classifica alla VII categoria di tabella A.
La sentenza passava in giudicato.
Con istanza del 3 giugno 2024 il EL ha chiesto di essere sottoposto tarsica sx., con note artrorsiche post- traumatiche riconosciuta si dipendente da causa di servizio ha provocato gravi patologie quali artrosi caviglia sx e dx, artrosi ginocchio sx e dx, artrosi colonna vertebrale L%
Con verbale modello BL/B N. RM125004894 del 5 maggio 2025 la DMl di Roma giudicava non aggravata la infermità pregressa distorsione tibio- tarsica sc con note artrorsiche post- traumatiche.
Con decreto PP0225 000 1376 del 5/8/2025 veniva respinta la domanda di aggravamento della infermità già indennizzata.
Ciò premesso è noto che il riconoscimento del diritto al trattamento privilegiato vitalizio sia subordinato alle condizioni rigorose stabilite dagli artt. 64 e 67 D.P.R. n. 1092/73.
In particolare, in virtù di un rapporto di causalità diretta ed immediata o quantomeno, come confermato dalla giurisprudenza costante, di concausalità preponderante e necessaria.
Tali infermità, inoltre, devono risultare ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968 n. 313 e non suscettibili di miglioramento.
L'art. 70 poi stabilisce che l'interessato, qualora ritenga che sia sopravvenuto aggravamento delle infermità pensionate, può chiedere in ogni tempo la revisione dei relativi provvedimenti.
Nel caso di specie tali presupposti non sembra sussistano.
pregressa distorsione tibio tarsica sx con note artrosiche post traumatiche lussazione, distorsione e distrazione di articolazioni e di legamenti del ginocchio), è stata giudicata non aggravata dalla DML di Roma con verbale modello BL/B - N° RM125004894 del 05/05/2025;
problemi alla colonna dorsale e alla colonna lombo-sacrale sono state a più riprese valutate con non interdipendenti con sentenza n. 270/2009.
artrosi tibiotarsica destra, artrosi diffusa del rachide con spondilolisi e spondilolistesi di L4- da quella già indennizzata e ascrivibile, ai soli fini di classifica, ad una VII categoria di tabella A Si evidenzia, peraltro, che la citata sentenza risulta, per quanto consta già passata in giudicato.
Per tali profili, certamente non è possibile ritornare sulle conclusioni già raggiunte da altro giudice con sentenza passata in giudicato.
Per quanto concerne la richiesta di aggravamento, la stessa è certamente plausibile, nel senso che il EL ha certamente il diritto di chiedere.
Tuttavia, nulla lo stesso per contestare le conclusioni della Commissione medica.
Né questo Giudice potrebbe disporre una ulteriore consulenza medico Il rimedio istruttorio non può diventare un mezzo per consentire un riesame della fattispecie amministrativa già valutata in sede amministrativa da parte della PA.
e documentare la sussistenza del nesso causale fra la patologia sofferta obblighi di servizio La parte chiede pure che il Giudice si esprima Sulla cefalea di origine traumatica .
Si osserva, tuttavia, che tale infermità è già oggetto di diniego con decreto n. 208 del 03/11/1983 per intervenuta decadenza quinquennale.
decorre dalla cessazione dal servizio.
Nella fattispecie, il ricorrente ha chiesto di essere sottoposto ad accertamenti sanitari per accertamento della dipendenza da causa di servizio e conseguenti benefici di legge, ivi compreso il trattamento di à in parola in data 23/03/1983, ben oltre il termine quinquennale dalla cessazione dal
.
169 D.P.R n. 1092/1973.
Al riguardo si osserva che tentare, invero, ricondurre una cefalea insorta dopo quasi un ventennio dal congedo a un trauma distorsivo alla caviglia del 1966 (peraltro mai verbalizzato nel mod. 980/1966),
risulta una pretesa priva di fondamento.
Da ultimo, si osserva che le domande risarcitorie volte alla condanna della PA per risarcire il danno alla salute, alla vita di relazione Nulla viene provato, nulla viene rilevato.
La domanda sembra rinvenire in re ipsa il danno. Invero, non appare plausibile richiedere la risarcibilità di un danno senza allegare, provare e
danni al medesimo recati.
Il ricorso, dunque, va rigettato.
La complessità delle questioni e la natura delle pretese avanzate rendono equa la compensazione delle spese.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche, in composizione monocratica di Giudice per le pensioni, rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Dispone il d co. 1 c.g.c. stante la particolare complessità della controversia.
Il Giudice ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente, eventuali eredi ed aventi causa, le cui generalità saranno pertanto oscurate e non rese pubbliche nelle banche dati ovvero in caso di diffusione della presente sentenza, anche via web e con qualsiasi altra modalità.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Il Giudice unico Cons. Guido Petrigni f.to digitalmente Depositata in Segreteria il Il Funzionario di Segreteria Dr.ssa Antonella Chiarenza f.to digitalmente