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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 14/12/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. AN ER RR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IU SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1682 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 CodiceFiscale_1
Riela per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
ella qualità di Impresa designata per la liquidazione Parte_2
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (p. iva ), P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
AT IE per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello. Appellata
Conclusioni dell'appellante:
nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il sinistro in cui è
rimasto coinvolto il giorno 2 Marzo 2012 è stato causato per fatto e colpa Parte_1
esclusiva del conducente di un'autovettura non identificata perché datasi alla fuga;
conseguentemente, condannare n.q. di impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di
[...]
a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali la somma di € Parte_1
44.740,50, come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito della chiesta rinnovazione della c.t.u., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
in subordine, condannare n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. Parte_1
a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali la somma di € 12.310,66, oltre
€ 300,00 per spese mediche, calcolato sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
condannare in ogni caso controparte alle spese di lite sia per il precedente che per il presente grado di giudizio, oltre il 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art
2 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario che dichiara di averli anticipati e non ancora riscossi.
Conclusioni dell'appellata:
ritenere e dichiarare tardivo, illegittimo, infondato, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da e, pertanto, rigettarlo;
Parte_1
ritenere e dichiarare, in ogni caso, inammissibili tutte quelle domande e richieste solo oggi formulate, adottando le opportune e consequenziali statuizioni.
con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1121 del 5 marzo 2020, il Tribunale di Palermo ha rigettato, ritenendola sfornita di supporto probatorio, la domanda di volta a ottenere la condanna Parte_1
di nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei Parte_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro stradale verificatosi in Palermo il giorno
2 marzo 2012, quando, transitando lungo viale Diana a bordo del motociclo Kymco Gran
Dink targato BM52835 di sua proprietà, era stato urtato da un'autovettura allontanatasi dopo i fatti e rimasta non identificata.
ha proposto appello avverso la pronunzia affidandolo a due motivi, con i Parte_1
quali lamenta:
3 (I) la parziale ed erronea ricostruzione dei fatti di causa, frutto del mancato apprezzamento della genuina deposizione del teste il quale Testimone_1
aveva confermato l'accadimento del sinistro lasciando emergere la piena responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, e della valorizzazione, per contro, di dati scarsamente significativi, quali il tenore della registrazione della telefonata con la quale era stato chiesto l'intervento di un'autoambulanza;
(II) l'erronea valutazione delle dichiarazioni inviate il giorno 27 aprile 2012 alla Polizia
Municipale di Palermo da pienamente concordante con quanto Testimone_2
riferito da salvo minime discrasie su elementi di dettaglio, Testimone_1
inidonee a inficiare il complessivo quadro probatorio anche perché giustificate dal lungo lasso di tempo intercorso tra il sinistro e l'udienza di assunzione della prova orale. Segnala infine che la ricostruzione della dinamica del sinistro proposta dalla
Polizia Municipale di Palermo, in quanto basata “su una valutazione scaturente da
un giudizio dei verbalizzanti, non gode dell'efficacia probatoria privilegiata di cui
all'art. 2700 c.c.” (pagina 17 dell'atto di appello).
Ha resistito al gravame nella qualità di impresa designata alla Parte_3
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale,
eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne ha chiesto in linea gradata il rigetto nel merito.
4 L'impugnazione, che per la sua specificità si sottrae alle censure di inammissibilità sollevate dall'appellata in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., è meritevole di parziale accoglimento.
Il compendio probatorio acquisito agli atti si presta a una lettura integrata e coerente che attesta l'effettivo verificarsi dello scontro tra il motociclo condotto da e Parte_1
un'autovettura rimasta non identificata.
Rilevano in primo luogo le dichiarazioni inoltrate il 30.4.2012 al Comando della Polizia
Municipale di Palermo da , il quale ha così descritto l'accaduto: “il giorno Testimone_2
2/3/2012 alle ore 15:45 circa mi trovavo a bordo della mia autovettura Renault Clio, mentre
percorrevo Viale Diana in Palermo procedeva avanti a me una NI OO di colore grigio
scuro ed uno scooter di colore nero, giunto circa all'altezza della curva di Viale Ercole
direzione P.zza Leoni, notavo l'auto che mi precedeva superare sulla destra uno scooter
urtandolo sulla fiancata destra, facendo perdere il controllo del mezzo, lo scooter così andò
a sbattere contro il guardrail cadendo e la NI OO si allontanava senza fermarsi. A quel
punto mi prestai a dare soccorso al conducente del motore che si trovava a terra senza potersi
muovere, nel frattempo giungeva casualmente una pattuglia dei vigili urbani che si fermava
constatando quanto accaduto, dopo essermi assicurato dell'arrivo dell'ambulanza e dei
familiari del ragazzo lasciai il mio recapito a questi ultimi e me ne andai”.
5 La presenza di sul luogo del sinistro è confermata dalla Polizia Municipale Testimone_2
che, nel rapporto datato 19.4.2012, dà atto di aver ascoltato sui fatti, pur senza redigere verbale di sommarie informazioni testimoniali, un “sedicente teste oculare”.
Converge con tale prima ricostruzione degli eventi, emersa nell'immediatezza dei fatti, il pressoché sovrapponibile contenuto della deposizione testimoniale resa da Tes_1
all'udienza del 16.4.2018. Questi ha riferito che, circa sei anni prima, “da LL
[...]
verso Palermo in Favorita dopo l'Ippodromo sulla destra il mi aveva superato col Parte_1
suo motorino uno scooter, io ero in macchina, ho visto poi una macchina che pure mi ha
superato che imboccando la successiva curva a destra ha stretto un po' il motorino e ha
toccato il motorino sul quale si trovava il che ha cercato di controllare il mezzo – Parte_1
il manubrio si muoveva a destra e sinistra – e poi è caduto per terra, scivolando verso il lato
sinistro della carreggiata. Il motorino era ancora nella corsia di sorpasso, la macchina ha
imboccato la curva nella corsia di destra stringendosi, poi però si è un po' allargata colpendo
il motorino. Aveva il casco. La scivolata è stata lunga … L'attore è finito tra il motociclo e il
guardrail. La macchina non si è fermata, io mi sono fermato e l'ho tirato fuori, altri che si
sono fermati hanno chiamato il 118, io sono andato via prima dell'arrivo” Rispondendo a una domanda a chiarimento riguardo all'autovettura investitrice ha soggiunto: “se mal non
ricordo era una golf o peugeot 307, scura”.
Dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Municipale di Palermo il 19 aprile 2013 si apprende che gli agenti, i quali transitavano casualmente sui luoghi intorno alle ore 15:15 del
6 2 marzo 2012, ebbero a constatare la presenza del motociclo Kymco targato BM52835, su viale Ercole, all'altezza dell'intersezione con viale Diana, in direzione Palermo, il quale, come indicato alla voce “danni riportati”, così si presentava: “assenza di specchietti retrovisori,
indicatori direzionali anteriori rotti, parafango anteriore mancante”.
I dati raccolti non presentano significative incoerenze interne: la narrazione coincide nei passaggi salienti, in particolare quanto alla descrizione della manovra di sorpasso a destra del motociclo da parte di un'autovettura allontanatasi dopo i fatti e rimasta non identificata, alla perdita del controllo del mezzo da parte del conducente del motociclo, al moto inerziale verso destra del motociclo che finì per incastrarsi sotto il guard-rail riverso sul fianco destro, dove in effetti venne rinvenuto dai Vigili Urbani che ritrassero in fotografia la posizione di quiete del mezzo.
Prive di rilevanza, per contro, risultano:
- la differente descrizione del modello di autovettura (una NI OO, per;
“se mal Tes_2
non ricordo era una golf o peugeot 307, scura”, per ), tanto meno significativa ove Tes_1
si consideri che si è espresso in termini dubitativi e a distanza di sei anni Testimone_1
dagli eventi;
- l'attribuzione a sé del primato nel prestare soccorso all'infortunato, un credito morale speso da entrambi i testimoni che non solo è, in sé considerato, privo di profili di inverosimiglianza
(peraltro, nessuno dei testi afferma di essere stato l'unico ad aiutare l'infortunato), ma neppure inficia la credibilità della narrazione con riguardo al verificarsi del sinistro.
7 Ampliando l'indagine alle ulteriori acquisizioni istruttorie, non è dato riscontrare dati distonici o incoerenti che deprivino di efficacia probatoria gli elementi sin qui analizzati. Vale
invero considerare che:
* se è vero che, nel rapporto di incidente, la Polizia Municipale annota che in “assenza di
danni riconducibili all'ipotetico urto subito, non è possibile asseverare quanto riferito dal
centauro e da un sedicente teste oculare, tale , pertanto in assenza di elementi Testimone_2
certi non si è proceduto alla contestazione di violazioni alle norme comportamentali”
stabilite dal Codice della Strada, è pur vero che: la caduta di un mezzo dall'equilibrio precario quale un motociclo può essere cagionata anche da un contatto lieve;
il motociclo è stato rinvenuto riverso a terra sul lato destro e incastrato sotto il guard-rail, sì da rendere impossibile l'identificazione delle eventuali deformazioni dovute all'urto con l'autovettura; i testimoni non riferiscono di una frenata del mezzo a due ruote (il teste riferisce che il Tes_1
conducente tentò di mantenere il controllo), sì che neppure si sarebbero trovate tracce impresse dallo pneumatico;
* le ricostruzioni deduttive non posseggono l'efficacia probatoria attribuita dall'art. 2700 c.c.
alle rilevazioni fattuali effettuate dai pubblici ufficiali;
* è del tutto irrilevante che l'autore della telefonata al servizio 118 abbia richiesto l'intervento di un mezzo di soccorso per “un ragazzo … caduto col motore”, non ricorrendo elementi che legittimino a ritenere che costui avesse assistito al sinistro e neppure che, con tale espressione,
intendesse escludere il coinvolgimento di altro veicolo nella caduta;
8 * ai sanitari della Centrale Operativa 118 di Palermo riferì di un “incidente Parte_1
con motore”, dove la parola incidente ben si presta a descrivere lo scontro con altro veicolo,
essendo invece estranea e comunque disutile a fini anamnestici la descrizione delle modalità
dell'incidente.
Piuttosto, i dati acquisiti non permettono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 comma II c.c., norma che, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., implica che la dimostrazione del comportamento colposo di uno dei due conducenti non esonera l'altro dalla dimostrazione di essere esente nel concreto da responsabilità. “In
tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle
prove resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuirgli
la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro
conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché
è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo
presumersi anche il suo colpevole concorso. (Cass. civ. 8/1/2016, n. 124 e, in senso conforme,
Cass. civ. 11/6/1997, n. 5250). Tale onere probatorio viene meno unicamente in ipotesi di accertamento dell'efficienza causale esclusiva o assorbente della condotta di guida di uno solo dei conducenti nella produzione dell'evento dannoso (Cass. civ. 9/03/2017, n. 6039).
“L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di
guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata
in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto
9 tutto il possibile per evitare il danno dimostrando l'impossibilità di una condotta diversa o la
diligenza massima in relazione alle circostanze del caso concreto” (Cass. civ. 16/2/2017, n.
4130).
Nel concreto, se la manovra dell'autovettura rimasta non identificata viola il disposto dell'art. 148 comma 3 Cod. Strada, tuttavia non può dirsi conforme alle prescrizioni sulla circolazione stradale la condotta di guida dell'appellante, il quale all'evidenza non viaggiava accosto al margine destro della carreggiata, per come invece prescritto dall'art. 143 comma I Cod.
Strada. Simile violazione delle regole prudenziali non permette di considerare superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma II c.c., così che la liquidazione del pregiudizio risentito dall'infortunato deve essere proporzionalmente decurtata.
All'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta mediante esame obiettivo dell'infortunato e della documentazione medica da costui prodotta, il c.t.u. medico legale incaricato nel primo grado di giudizio ha concluso che, in conseguenza del sinistro per cui è
causa, risente di “postumi frattura avulsione del massiccio delle spine tibiali Parte_1
ginocchio destro trattate chirurgicamente artroscopicamente”, alla quale sono conseguiti una
“inabilità temporanea totale di gg. 6, un periodo di inabilità temporanea al 75% di gg. 30,
un periodo di inabilità temporanea al 50% di gg. 30 e un periodo di inabilità temporanea al
25% di gg. 15” e una invalidità permanente pari a 6 punti percentuali
Il c.t.u. ha, poi, stimato congrue le spese, pari a € 300,00 sostenute dall'infortunato per la diagnosi e la cura delle patologie sofferte.
10 Essendo conseguita al sinistro un'invalidità micropermanente, deve farsi applicazione dei parametri di cui all'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, come aggiornati dal d.m. 18.7.2025.
Possono dunque riconoscersi a , che al momento del sinistro aveva 36 anni, i Parte_1
seguenti importi:
(i) danno biologico da invalidità permanente € 8.794,86 (valore punto base € 963,40,
aumentato in modo più che proporzionale per ogni punto di invalidità superiore);
(ii) danno biologico da inabilità temporanea assoluta e parziale (indennità giornaliera pari a € 56,18) € 2.794,96, di cui € 337,08 per ITA, € 1.264,05 inabilità parziale al 75%,
€ 842,70 per inabilità parziale al 50%, ed € 351,13 per inabilità parziale al 25%.
(iii) danno da sofferenza morale € 2.318,00 pari al 20% del danno biologico nelle sue due componenti, permanente e temporanea. Il risarcimento del pregiudizio da sofferenza morale può riconoscersi anche in relazione a danni di lieve entità, tali cioè da tradursi in lesioni micropermanenti, giacché “non costituisce duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento
dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base
organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di
invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo,
vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), sicché ove sia dedotta e provata
l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono
formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema
11 delle micropermanenti” (Cass. civ. 21.9.2023 n. 26985). È, questo, approdo coerente con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 235 del 2014, là ove
(punto 10.1 e ss). evidenzia che la norma dell'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche
al risarcimento del danno morale") e oggi definitivamente confermato, sul piano normativo, dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), Cod. Ass., introdotta -con valenza evidentemente interpretativa- dalla legge di stabilità del 2016. La
disposizione, ribadita, in attuazione di acquisiti principi di matrice costituzionale, la necessità “di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del
danno non patrimoniale”, elenca tra le componenti risarcibili, accanto al danno biologico, da liquidarsi secondo il meccanismo tabellare disciplinato dal successivo art. 139, anche il danno morale, disponendo che la relativa liquidazione sia operata mediante aumento percentuale di quanto dovuto a titolo di danno biologico. Ebbene,
l'entità delle lesioni fisiche riportate nel sinistro, la sottoposizione del danneggiato a intervento chirurgico di artroscopia “per riduzione e sintesi delle spine tibiali con due
fili k”, il perdurante dolore occasionale al ginocchio, “la deambulazione difficoltosa
con facile affaticamento nei lunghi percorsi o stazione eretta per lunghi periodi o nei
percorsi accidentati” rilevati dal c.t.u., fondano la conclusione, di ordine presuntivo,
dell'insorgenza nell'infortunato di una condizione di sofferenza interiore.
Compete inoltre all'infortunato il rimborso delle spese mediche per € 300,00.
12 Su tali voci devono poi essere conteggiati gli interessi onde tener conto del diverso profilo di pregiudizio rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
La liquidazione degli accessori del credito procede nel rispetto delle prescrizioni metodologiche impartite dalla Suprema Corte in modo continuativo già dal 1997, ovvero con computo eseguito, quanto alle voci di danno non patrimoniale, liquidate ai valori monetari correnti, sulla sorte devalutata alla data del sinistro (marzo 2012) e poi rivalutata anno per anno, unitamente all'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, onde fungere da base per il calcolo degli interessi, computati al saggio legale.
Sviluppati i calcoli, si perviene alla data odierna all'importo di € 16.681,32, di cui € 14.281,32
per sorte capitale rivalutata ed € 2.400,00 per interessi (equitativamente arrotondati).
Dimidiato l'importo in considerazione della partecipazione colposa di alla Parte_1
verificazione del sinistro, deve essere condannata al Parte_2
pagamento in favore dell'appellante di € 8.340,66, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate ai sensi dell'art. 5 comma
I d.m. n. 55/2014 con “riguardo … alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a
quella domandata” in e, dunque, in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, in € 4.764,00 -di cui € 4.500,00 per compensi- per il giudizio di primo grado, e in € 4.382,50 per il presente grado di giudizio -di cui € 482,50 per esborsi,
13 € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.900,00 per la fase decisionale-, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di nella Parte_2
qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato a nella qualità di Impresa designata per la Fondo di Parte_2
Garanzia Vittime della Strada avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1121 del 5
marzo 2020, condanna nella qualità di Impresa designata per Parte_2
la Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di € 8.340,66, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna l'appellata alla refusione in favore di delle spese di lite, liquidate Parte_1
in € 4.764,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.382,50, come specificato in motivazione,
per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 11 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
14 IU SA AN ER RR
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. AN ER RR Presidente
2) Dott. Virginia Marletta Consigliere
3) Dott. IU SA Consigliere rel. est.
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1682 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2020
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 CodiceFiscale_1
Riela per procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado.
Appellante
ella qualità di Impresa designata per la liquidazione Parte_2
dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (p. iva ), P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
AT IE per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello. Appellata
Conclusioni dell'appellante:
nel merito, in riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare che il sinistro in cui è
rimasto coinvolto il giorno 2 Marzo 2012 è stato causato per fatto e colpa Parte_1
esclusiva del conducente di un'autovettura non identificata perché datasi alla fuga;
conseguentemente, condannare n.q. di impresa designata dal Controparte_1
F.G.V.S., in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore di
[...]
a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali la somma di € Parte_1
44.740,50, come richiesta nell'atto introduttivo del giudizio, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche a seguito della chiesta rinnovazione della c.t.u., oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
in subordine, condannare n.q. di impresa designata dal F.G.V.S., in Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare in favore del sig. Parte_1
a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali la somma di € 12.310,66, oltre
€ 300,00 per spese mediche, calcolato sulla base delle risultanze della c.t.u. espletata nel corso del giudizio di primo grado, ovvero di quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia,
oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate;
condannare in ogni caso controparte alle spese di lite sia per il precedente che per il presente grado di giudizio, oltre il 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA, con distrazione ex art
2 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario che dichiara di averli anticipati e non ancora riscossi.
Conclusioni dell'appellata:
ritenere e dichiarare tardivo, illegittimo, infondato, sia in fatto che in diritto, l'appello proposto da e, pertanto, rigettarlo;
Parte_1
ritenere e dichiarare, in ogni caso, inammissibili tutte quelle domande e richieste solo oggi formulate, adottando le opportune e consequenziali statuizioni.
con vittoria di spese, diritti ed onorari anche di questo grado del giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1121 del 5 marzo 2020, il Tribunale di Palermo ha rigettato, ritenendola sfornita di supporto probatorio, la domanda di volta a ottenere la condanna Parte_1
di nella qualità di Impresa designata per la liquidazione dei Parte_2
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguiti al sinistro stradale verificatosi in Palermo il giorno
2 marzo 2012, quando, transitando lungo viale Diana a bordo del motociclo Kymco Gran
Dink targato BM52835 di sua proprietà, era stato urtato da un'autovettura allontanatasi dopo i fatti e rimasta non identificata.
ha proposto appello avverso la pronunzia affidandolo a due motivi, con i Parte_1
quali lamenta:
3 (I) la parziale ed erronea ricostruzione dei fatti di causa, frutto del mancato apprezzamento della genuina deposizione del teste il quale Testimone_1
aveva confermato l'accadimento del sinistro lasciando emergere la piena responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato, e della valorizzazione, per contro, di dati scarsamente significativi, quali il tenore della registrazione della telefonata con la quale era stato chiesto l'intervento di un'autoambulanza;
(II) l'erronea valutazione delle dichiarazioni inviate il giorno 27 aprile 2012 alla Polizia
Municipale di Palermo da pienamente concordante con quanto Testimone_2
riferito da salvo minime discrasie su elementi di dettaglio, Testimone_1
inidonee a inficiare il complessivo quadro probatorio anche perché giustificate dal lungo lasso di tempo intercorso tra il sinistro e l'udienza di assunzione della prova orale. Segnala infine che la ricostruzione della dinamica del sinistro proposta dalla
Polizia Municipale di Palermo, in quanto basata “su una valutazione scaturente da
un giudizio dei verbalizzanti, non gode dell'efficacia probatoria privilegiata di cui
all'art. 2700 c.c.” (pagina 17 dell'atto di appello).
Ha resistito al gravame nella qualità di impresa designata alla Parte_3
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, la quale,
eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c., ne ha chiesto in linea gradata il rigetto nel merito.
4 L'impugnazione, che per la sua specificità si sottrae alle censure di inammissibilità sollevate dall'appellata in relazione alla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c., è meritevole di parziale accoglimento.
Il compendio probatorio acquisito agli atti si presta a una lettura integrata e coerente che attesta l'effettivo verificarsi dello scontro tra il motociclo condotto da e Parte_1
un'autovettura rimasta non identificata.
Rilevano in primo luogo le dichiarazioni inoltrate il 30.4.2012 al Comando della Polizia
Municipale di Palermo da , il quale ha così descritto l'accaduto: “il giorno Testimone_2
2/3/2012 alle ore 15:45 circa mi trovavo a bordo della mia autovettura Renault Clio, mentre
percorrevo Viale Diana in Palermo procedeva avanti a me una NI OO di colore grigio
scuro ed uno scooter di colore nero, giunto circa all'altezza della curva di Viale Ercole
direzione P.zza Leoni, notavo l'auto che mi precedeva superare sulla destra uno scooter
urtandolo sulla fiancata destra, facendo perdere il controllo del mezzo, lo scooter così andò
a sbattere contro il guardrail cadendo e la NI OO si allontanava senza fermarsi. A quel
punto mi prestai a dare soccorso al conducente del motore che si trovava a terra senza potersi
muovere, nel frattempo giungeva casualmente una pattuglia dei vigili urbani che si fermava
constatando quanto accaduto, dopo essermi assicurato dell'arrivo dell'ambulanza e dei
familiari del ragazzo lasciai il mio recapito a questi ultimi e me ne andai”.
5 La presenza di sul luogo del sinistro è confermata dalla Polizia Municipale Testimone_2
che, nel rapporto datato 19.4.2012, dà atto di aver ascoltato sui fatti, pur senza redigere verbale di sommarie informazioni testimoniali, un “sedicente teste oculare”.
Converge con tale prima ricostruzione degli eventi, emersa nell'immediatezza dei fatti, il pressoché sovrapponibile contenuto della deposizione testimoniale resa da Tes_1
all'udienza del 16.4.2018. Questi ha riferito che, circa sei anni prima, “da LL
[...]
verso Palermo in Favorita dopo l'Ippodromo sulla destra il mi aveva superato col Parte_1
suo motorino uno scooter, io ero in macchina, ho visto poi una macchina che pure mi ha
superato che imboccando la successiva curva a destra ha stretto un po' il motorino e ha
toccato il motorino sul quale si trovava il che ha cercato di controllare il mezzo – Parte_1
il manubrio si muoveva a destra e sinistra – e poi è caduto per terra, scivolando verso il lato
sinistro della carreggiata. Il motorino era ancora nella corsia di sorpasso, la macchina ha
imboccato la curva nella corsia di destra stringendosi, poi però si è un po' allargata colpendo
il motorino. Aveva il casco. La scivolata è stata lunga … L'attore è finito tra il motociclo e il
guardrail. La macchina non si è fermata, io mi sono fermato e l'ho tirato fuori, altri che si
sono fermati hanno chiamato il 118, io sono andato via prima dell'arrivo” Rispondendo a una domanda a chiarimento riguardo all'autovettura investitrice ha soggiunto: “se mal non
ricordo era una golf o peugeot 307, scura”.
Dal rapporto di incidente stradale redatto dalla Municipale di Palermo il 19 aprile 2013 si apprende che gli agenti, i quali transitavano casualmente sui luoghi intorno alle ore 15:15 del
6 2 marzo 2012, ebbero a constatare la presenza del motociclo Kymco targato BM52835, su viale Ercole, all'altezza dell'intersezione con viale Diana, in direzione Palermo, il quale, come indicato alla voce “danni riportati”, così si presentava: “assenza di specchietti retrovisori,
indicatori direzionali anteriori rotti, parafango anteriore mancante”.
I dati raccolti non presentano significative incoerenze interne: la narrazione coincide nei passaggi salienti, in particolare quanto alla descrizione della manovra di sorpasso a destra del motociclo da parte di un'autovettura allontanatasi dopo i fatti e rimasta non identificata, alla perdita del controllo del mezzo da parte del conducente del motociclo, al moto inerziale verso destra del motociclo che finì per incastrarsi sotto il guard-rail riverso sul fianco destro, dove in effetti venne rinvenuto dai Vigili Urbani che ritrassero in fotografia la posizione di quiete del mezzo.
Prive di rilevanza, per contro, risultano:
- la differente descrizione del modello di autovettura (una NI OO, per;
“se mal Tes_2
non ricordo era una golf o peugeot 307, scura”, per ), tanto meno significativa ove Tes_1
si consideri che si è espresso in termini dubitativi e a distanza di sei anni Testimone_1
dagli eventi;
- l'attribuzione a sé del primato nel prestare soccorso all'infortunato, un credito morale speso da entrambi i testimoni che non solo è, in sé considerato, privo di profili di inverosimiglianza
(peraltro, nessuno dei testi afferma di essere stato l'unico ad aiutare l'infortunato), ma neppure inficia la credibilità della narrazione con riguardo al verificarsi del sinistro.
7 Ampliando l'indagine alle ulteriori acquisizioni istruttorie, non è dato riscontrare dati distonici o incoerenti che deprivino di efficacia probatoria gli elementi sin qui analizzati. Vale
invero considerare che:
* se è vero che, nel rapporto di incidente, la Polizia Municipale annota che in “assenza di
danni riconducibili all'ipotetico urto subito, non è possibile asseverare quanto riferito dal
centauro e da un sedicente teste oculare, tale , pertanto in assenza di elementi Testimone_2
certi non si è proceduto alla contestazione di violazioni alle norme comportamentali”
stabilite dal Codice della Strada, è pur vero che: la caduta di un mezzo dall'equilibrio precario quale un motociclo può essere cagionata anche da un contatto lieve;
il motociclo è stato rinvenuto riverso a terra sul lato destro e incastrato sotto il guard-rail, sì da rendere impossibile l'identificazione delle eventuali deformazioni dovute all'urto con l'autovettura; i testimoni non riferiscono di una frenata del mezzo a due ruote (il teste riferisce che il Tes_1
conducente tentò di mantenere il controllo), sì che neppure si sarebbero trovate tracce impresse dallo pneumatico;
* le ricostruzioni deduttive non posseggono l'efficacia probatoria attribuita dall'art. 2700 c.c.
alle rilevazioni fattuali effettuate dai pubblici ufficiali;
* è del tutto irrilevante che l'autore della telefonata al servizio 118 abbia richiesto l'intervento di un mezzo di soccorso per “un ragazzo … caduto col motore”, non ricorrendo elementi che legittimino a ritenere che costui avesse assistito al sinistro e neppure che, con tale espressione,
intendesse escludere il coinvolgimento di altro veicolo nella caduta;
8 * ai sanitari della Centrale Operativa 118 di Palermo riferì di un “incidente Parte_1
con motore”, dove la parola incidente ben si presta a descrivere lo scontro con altro veicolo,
essendo invece estranea e comunque disutile a fini anamnestici la descrizione delle modalità
dell'incidente.
Piuttosto, i dati acquisiti non permettono di ritenere superata la presunzione di pari responsabilità posta dall'art. 2054 comma II c.c., norma che, in combinato disposto con l'art. 2697 c.c., implica che la dimostrazione del comportamento colposo di uno dei due conducenti non esonera l'altro dalla dimostrazione di essere esente nel concreto da responsabilità. “In
tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle
prove resti individuato il comportamento colposo di uno dei due conducenti, per attribuirgli
la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro
conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché
è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo
presumersi anche il suo colpevole concorso. (Cass. civ. 8/1/2016, n. 124 e, in senso conforme,
Cass. civ. 11/6/1997, n. 5250). Tale onere probatorio viene meno unicamente in ipotesi di accertamento dell'efficienza causale esclusiva o assorbente della condotta di guida di uno solo dei conducenti nella produzione dell'evento dannoso (Cass. civ. 9/03/2017, n. 6039).
“L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di
guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità fissata
in via sussidiaria dall'art. 2054, comma 2, c.c., nonché dall'onere di provare di avere fatto
9 tutto il possibile per evitare il danno dimostrando l'impossibilità di una condotta diversa o la
diligenza massima in relazione alle circostanze del caso concreto” (Cass. civ. 16/2/2017, n.
4130).
Nel concreto, se la manovra dell'autovettura rimasta non identificata viola il disposto dell'art. 148 comma 3 Cod. Strada, tuttavia non può dirsi conforme alle prescrizioni sulla circolazione stradale la condotta di guida dell'appellante, il quale all'evidenza non viaggiava accosto al margine destro della carreggiata, per come invece prescritto dall'art. 143 comma I Cod.
Strada. Simile violazione delle regole prudenziali non permette di considerare superata la presunzione di cui all'art. 2054 comma II c.c., così che la liquidazione del pregiudizio risentito dall'infortunato deve essere proporzionalmente decurtata.
All'esito di un'indagine coerente e lineare, condotta mediante esame obiettivo dell'infortunato e della documentazione medica da costui prodotta, il c.t.u. medico legale incaricato nel primo grado di giudizio ha concluso che, in conseguenza del sinistro per cui è
causa, risente di “postumi frattura avulsione del massiccio delle spine tibiali Parte_1
ginocchio destro trattate chirurgicamente artroscopicamente”, alla quale sono conseguiti una
“inabilità temporanea totale di gg. 6, un periodo di inabilità temporanea al 75% di gg. 30,
un periodo di inabilità temporanea al 50% di gg. 30 e un periodo di inabilità temporanea al
25% di gg. 15” e una invalidità permanente pari a 6 punti percentuali
Il c.t.u. ha, poi, stimato congrue le spese, pari a € 300,00 sostenute dall'infortunato per la diagnosi e la cura delle patologie sofferte.
10 Essendo conseguita al sinistro un'invalidità micropermanente, deve farsi applicazione dei parametri di cui all'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, come aggiornati dal d.m. 18.7.2025.
Possono dunque riconoscersi a , che al momento del sinistro aveva 36 anni, i Parte_1
seguenti importi:
(i) danno biologico da invalidità permanente € 8.794,86 (valore punto base € 963,40,
aumentato in modo più che proporzionale per ogni punto di invalidità superiore);
(ii) danno biologico da inabilità temporanea assoluta e parziale (indennità giornaliera pari a € 56,18) € 2.794,96, di cui € 337,08 per ITA, € 1.264,05 inabilità parziale al 75%,
€ 842,70 per inabilità parziale al 50%, ed € 351,13 per inabilità parziale al 25%.
(iii) danno da sofferenza morale € 2.318,00 pari al 20% del danno biologico nelle sue due componenti, permanente e temporanea. Il risarcimento del pregiudizio da sofferenza morale può riconoscersi anche in relazione a danni di lieve entità, tali cioè da tradursi in lesioni micropermanenti, giacché “non costituisce duplicazione la congiunta
attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento
dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base
organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado di percentuale di
invalidità permanente, sostanziandosi nella sofferenza interiore (dolore dell'animo,
vergogna, disistima di sé, paura, disperazione, ecc. ), sicché ove sia dedotta e provata
l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale essi debbono
formare oggetto di separata valutazione e liquidazione, anche nell'ambito del sistema
11 delle micropermanenti” (Cass. civ. 21.9.2023 n. 26985). È, questo, approdo coerente con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 235 del 2014, là ove
(punto 10.1 e ss). evidenzia che la norma dell'art. 139 cod. ass. "non è chiusa anche
al risarcimento del danno morale") e oggi definitivamente confermato, sul piano normativo, dalla nuova formulazione dell'art. 138 lett. e), Cod. Ass., introdotta -con valenza evidentemente interpretativa- dalla legge di stabilità del 2016. La
disposizione, ribadita, in attuazione di acquisiti principi di matrice costituzionale, la necessità “di garantire il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del
danno non patrimoniale”, elenca tra le componenti risarcibili, accanto al danno biologico, da liquidarsi secondo il meccanismo tabellare disciplinato dal successivo art. 139, anche il danno morale, disponendo che la relativa liquidazione sia operata mediante aumento percentuale di quanto dovuto a titolo di danno biologico. Ebbene,
l'entità delle lesioni fisiche riportate nel sinistro, la sottoposizione del danneggiato a intervento chirurgico di artroscopia “per riduzione e sintesi delle spine tibiali con due
fili k”, il perdurante dolore occasionale al ginocchio, “la deambulazione difficoltosa
con facile affaticamento nei lunghi percorsi o stazione eretta per lunghi periodi o nei
percorsi accidentati” rilevati dal c.t.u., fondano la conclusione, di ordine presuntivo,
dell'insorgenza nell'infortunato di una condizione di sofferenza interiore.
Compete inoltre all'infortunato il rimborso delle spese mediche per € 300,00.
12 Su tali voci devono poi essere conteggiati gli interessi onde tener conto del diverso profilo di pregiudizio rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
La liquidazione degli accessori del credito procede nel rispetto delle prescrizioni metodologiche impartite dalla Suprema Corte in modo continuativo già dal 1997, ovvero con computo eseguito, quanto alle voci di danno non patrimoniale, liquidate ai valori monetari correnti, sulla sorte devalutata alla data del sinistro (marzo 2012) e poi rivalutata anno per anno, unitamente all'importo riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, onde fungere da base per il calcolo degli interessi, computati al saggio legale.
Sviluppati i calcoli, si perviene alla data odierna all'importo di € 16.681,32, di cui € 14.281,32
per sorte capitale rivalutata ed € 2.400,00 per interessi (equitativamente arrotondati).
Dimidiato l'importo in considerazione della partecipazione colposa di alla Parte_1
verificazione del sinistro, deve essere condannata al Parte_2
pagamento in favore dell'appellante di € 8.340,66, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione.
In accordo al canone della soccombenza, le spese di lite, liquidate ai sensi dell'art. 5 comma
I d.m. n. 55/2014 con “riguardo … alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a
quella domandata” in e, dunque, in misura prossima ai medi delle cause di valore compreso tra euro 5.201 ed euro 26.000, in € 4.764,00 -di cui € 4.500,00 per compensi- per il giudizio di primo grado, e in € 4.382,50 per il presente grado di giudizio -di cui € 482,50 per esborsi,
13 € 1.100,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, € 1.900,00 per la fase decisionale-, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014, devono essere poste a carico di nella Parte_2
qualità di Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così dispone:
in parziale accoglimento dell'appello proposto da con atto di citazione Parte_1
notificato a nella qualità di Impresa designata per la Fondo di Parte_2
Garanzia Vittime della Strada avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1121 del 5
marzo 2020, condanna nella qualità di Impresa designata per Parte_2
la Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento di € 8.340,66, oltre interessi al saggio legale con decorrenza dalla data della presente sentenza sino al dì dell'effettiva corresponsione;
condanna l'appellata alla refusione in favore di delle spese di lite, liquidate Parte_1
in € 4.764,00 per il giudizio di primo grado e in € 4.382,50, come specificato in motivazione,
per il presente grado di giudizio, maggiorati entrambi gli importi di c.p.a. e iva come per legge e spese forfettarie ex d.m. n. 55/2014.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 11 dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
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