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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/07/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Codi
Rg 11-1/2025 PU
Interessati: PE Controparte_1
OCC: Avv. Giovanni Botti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE III CIVILE
Sottosezione Crisi Insolvenza e Procedure Concorsuali in persona del Giudice monocratico dott. Carlo Bianconi ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nella causa iscritta al 105-1/2025 r.g. introdotta da:
RICORRENTI con l'ausilio de
AVV. Giovanni BOTTI, del Foro di Modena, in qualità di Gestore della Crisi;
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che
“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile
e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”
***
Ciò chiarito, si richiama il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, idoneo a consentire la ricostruzione della vicenda.
Parimenti, si richiama, intendendosi essa qui ritrascritta, la parte motivazionale del decreto 15.4.2025, reso da questo Giudice nell'ambito della fase disciplinata dal comma 1 dell'art. 70 CCII.
Il Gestore ha quindi effettuato le comunicazioni previste dalla legge e dal decreto.
A seguito delle osservazioni dei creditori, condivise dal Gestore, con decreto
04.6.2025 questo GD ha concesso termine per integrare la proposta ed il piano.
Il debitore, con l'ausilio del Gestore, ha provveduto in data 17.6.2025.
Nel silenzio della legge – che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 7, CCII – deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto.
Chiarito che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo la prima fattispecie astratta,
è agevole rendersi conto di come le modifiche apportate al piano siano da considerarsi necessitate, da un lato, e minime, quanto al contenuto, dall'altro: nel
Codice oggi vigente emerge piuttosto nitido (cfr. ad es. art. 58) il principio per il quale i creditori debbano essere nuovamente coinvolti solo per il caso di modifiche sostanziali (ossia: negli elementi essenziali) del piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza, evenienza qui pacificamente non occorsa.
Ribadito che non emergono profili di inammissibilità della iniziativa, ed in assenza di contestazioni di convenienza (rimesse all'impulso di parte), il piano può essere omologato per come proposto, e segnatamente secondo quanto previsto nel piano stesso nelle tabelle di cui alla versione aggiornata del 17.6.2025.
Si precisa che: i) correttamente le tabelle contemplano la posizione dei creditori
TA S.p.a. (posizione ) e ND NC S.p.a. PE
(posizione ), non equivalendo la mancata precisazione del Controparte_1 credito a remissione dello stesso;
ii) all'Avvocato Botti nulla è dovuto quale
“ausiliario” dei debitori, pena la duplicazione delle spettanze, da intendersi ricomprese nell'onorario del Gestore, a loro volta incluse in quelle dell'Organismo.
Devesi unicamente aggiungere che tali previsioni contemplano o comunque presuppongono la inopponibilità, alla massa dei creditori, delle cessioni del quinto e/o delle trattenute relative a tutti i finanziamenti in essere, che opererà dunque dalla omologa del piano.
***
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Spese irripetibili in assenza di contrasto.
***
Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso omologa il piano proposto da PE
e Controparte_1
- dispone che il piano venga eseguito dal debitore sotto la vigilanza del Gestore, secondo le previsioni e le scadenze contenute a pagg. 17 e sgg. Del ricorso/relazione introduttiva del Gestore stesso, come integrata con le tabelle depositate in data 17.6.2025;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
(a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione;
in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano;
tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72 CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCI;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena per estratto a cura del medesimo OCC;
dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.
Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'OCC.
Modena 09.7.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi
Rg 11-1/2025 PU
Interessati: PE Controparte_1
OCC: Avv. Giovanni Botti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE III CIVILE
Sottosezione Crisi Insolvenza e Procedure Concorsuali in persona del Giudice monocratico dott. Carlo Bianconi ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART. 70 c. 8 CCII nella causa iscritta al 105-1/2025 r.g. introdotta da:
RICORRENTI con l'ausilio de
AVV. Giovanni BOTTI, del Foro di Modena, in qualità di Gestore della Crisi;
OGGETTO: ristrutturazione dei debiti del consumatore;
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si rileva, quanto alla tecnica motivazionale della presente decisione che
“al Collegio è consentito fare rimando al contenuto di taluni atti di causa, così motivando per relationem: le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, infatti, hanno di recente affermato (Sentenza 642 del 16.1.2015) che in tema di motivazione delle sentenze civili, non può ritenersi nulla la pronuncia che esponga le ragioni della decisione limitandosi a riprodurre il contenuto di un atto di parte (ovvero di altri atti processuali o provvedimenti giudiziari), eventualmente senza nulla aggiungere ad esso, sempre che in tal modo risultino comunque attribuibili al giudicante ed esposte in maniera chiara, univoca ed esaustiva, le ragioni sulle quali la decisione è fondata.
È da escludere inoltre che, alla stregua delle disposizioni contenute nel codice di rito civile
e nella Costituzione, possa ritenersi sintomatico di un difetto di imparzialità del giudice il fatto che la motivazione di un provvedimento giurisdizionale sia, totalmente o parzialmente, costituita dalla copia dello scritto difensivo di una delle parti.”
***
Ciò chiarito, si richiama il contenuto dell'atto introduttivo del presente giudizio, idoneo a consentire la ricostruzione della vicenda.
Parimenti, si richiama, intendendosi essa qui ritrascritta, la parte motivazionale del decreto 15.4.2025, reso da questo Giudice nell'ambito della fase disciplinata dal comma 1 dell'art. 70 CCII.
Il Gestore ha quindi effettuato le comunicazioni previste dalla legge e dal decreto.
A seguito delle osservazioni dei creditori, condivise dal Gestore, con decreto
04.6.2025 questo GD ha concesso termine per integrare la proposta ed il piano.
Il debitore, con l'ausilio del Gestore, ha provveduto in data 17.6.2025.
Nel silenzio della legge – che non disciplina né la fase di trattazione successiva alle modifiche del piano ex art. 70 comma 6, CCII né quella successiva alla presentazione delle contestazioni ex art. 70, comma 7, CCII – deve ritenersi che l'attivazione del contraddittorio, se del caso attraverso fissazione di udienza, debba considerarsi necessaria unicamente a fronte, rispettivamente, di modifiche sostanziali al piano, ovvero di contestazioni difficilmente superabili in ragione del carattere illiquido del loro contenuto.
Chiarito che nel caso che ci occupa viene in rilievo solo la prima fattispecie astratta,
è agevole rendersi conto di come le modifiche apportate al piano siano da considerarsi necessitate, da un lato, e minime, quanto al contenuto, dall'altro: nel
Codice oggi vigente emerge piuttosto nitido (cfr. ad es. art. 58) il principio per il quale i creditori debbano essere nuovamente coinvolti solo per il caso di modifiche sostanziali (ossia: negli elementi essenziali) del piano di regolazione della crisi o dell'insolvenza, evenienza qui pacificamente non occorsa.
Ribadito che non emergono profili di inammissibilità della iniziativa, ed in assenza di contestazioni di convenienza (rimesse all'impulso di parte), il piano può essere omologato per come proposto, e segnatamente secondo quanto previsto nel piano stesso nelle tabelle di cui alla versione aggiornata del 17.6.2025.
Si precisa che: i) correttamente le tabelle contemplano la posizione dei creditori
TA S.p.a. (posizione ) e ND NC S.p.a. PE
(posizione ), non equivalendo la mancata precisazione del Controparte_1 credito a remissione dello stesso;
ii) all'Avvocato Botti nulla è dovuto quale
“ausiliario” dei debitori, pena la duplicazione delle spettanze, da intendersi ricomprese nell'onorario del Gestore, a loro volta incluse in quelle dell'Organismo.
Devesi unicamente aggiungere che tali previsioni contemplano o comunque presuppongono la inopponibilità, alla massa dei creditori, delle cessioni del quinto e/o delle trattenute relative a tutti i finanziamenti in essere, che opererà dunque dalla omologa del piano.
***
Il ricorso merita dunque accoglimento.
Spese irripetibili in assenza di contrasto.
***
Tutto ciò premesso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, nella composizione monocratica di cui all'epigrafe, definitivamente pronunziando, così provvede:
- in accoglimento del ricorso omologa il piano proposto da PE
e Controparte_1
- dispone che il piano venga eseguito dal debitore sotto la vigilanza del Gestore, secondo le previsioni e le scadenze contenute a pagg. 17 e sgg. Del ricorso/relazione introduttiva del Gestore stesso, come integrata con le tabelle depositate in data 17.6.2025;
- dispone che l'OCC depositi entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno
(a partire dal 31.12.2025) un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della gestione;
in tale rapporto dovrà essere svolto riferimento, nell'incipit, alle previsioni ed alle scadenze del piano;
tale rapporto dovrà contenere le eventuali informazioni di cui all'art. 72 CCII;
- dispone che all'esito del piano l'OCC depositi la relazione finale di cui all'art. 71 c. 4 CCI;
- dichiara irripetibili le spese di lite. Dispone che la presente sentenza sia pubblicata sul sito del Tribunale di Modena per estratto a cura del medesimo OCC;
dispone che la stessa sia comunicata a cura dell'OCC, presso la residenza o la sede legale di ciascun creditore, alternativamente per telegramma, lettera raccomandata A/R, telefax, mail certificata.
Manda la Cancelleria per la comunicazione al ricorrente e all'OCC.
Modena 09.7.2025
Il Giudice
Dott. Carlo Bianconi