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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 16/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2158/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario RI CA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 14.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2158/2024, vertente
TRA
, con l'avv. BUCCI GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. INCLETOLLI FLAVIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e successivamente notificato all , CP_1 [...]
adiva il Giudice del Lavoro di Cassino, chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione del totale delle somme richieste sussistendone tutti i presupposti sia sotto il profilo del fumus che dell'ingente danno che ne deriverebbe all'istante in caso di riscossione coattiva della somma ingiunta. IN VIA PRINCIPALE: annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta per carenza di presupposti, carenza di motivazione-illogicità manifesta, mancata notifica dell'atto presupposto, avvenuta estinzione del credito dell' per CP_1 prescrizione nonché mancata preventiva escussione del debitore principale. IN VIA
SUBORDINATA e per mero scrupolo difensivo: rideterminare la sanzione all'importo minimo previsto dalla legge di gran lunga più congrua rispetto alla somma che si assume omessa e di cui non è dato conoscere l'entità. IN OGNI CASO: condannare
l'Istituto emittente alle spese e competenze di giudizio di cui l'istante difensore si dichiara sin d'ora antistatario.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 14.10.2025.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
L'assunto di parte opponente secondo cui, prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 10.07.2024, l'istituto non avrebbe notificato gli atti presupposti è smentito per tabulas dall'avversa produzione documentale. Il verbale di accertamento è stato notificato dall' a in data CP_1 Parte_1
04.12.2018.
Il comma 9 art 3 L. 335/95 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione delle contribuzioni in materia di assistenza e previdenza sociale obbligatoria è di 5 anni.
Nel caso di specie: l'ordinanza ingiunzione notificata in data 10.07.2024 come sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento all'annualità 2016 è stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento del 04.12.2018 (per compiuta giacenza), idonea ad interrompere il termine di prescrizione, computando poi il periodo di sospensione di cui all'art 3 co 9 legge 08.08.1995 n. 335 dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (art 37 DL 18/20 conv.
L 27/20) e poi dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (art 11 DL 182/20), il termine ultimo di prescrizione è quello del 04.06.2025 successivo alla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio.
L'eccezione di prescrizione è quindi infondata. Per ciò che concerne difetto di motivazione la Corte di Cassazione ha stabilito che
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020; conforme Cass. Ordinanza n. 21924 del 30.07.2021).
Nel caso in esame l'ordinanza-ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione avendo richiamato l'atto di accertamento della contestazione, la violazione contestata, le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa.
Dall'esame dell'ordinanza-ingiunzione impugnata emerge che l' ha CP_1 correttamente determinato l'importo della sanzione in € 3.756,00.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15.1.2016 n. 8, entrato in vigore dal 6.2.2016, così prevede: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
Rigettati i motivi dell'opposizione, il ricorso non può essere accolto.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di giudizio. Cassino 16.10.2025
Il Giudice Onorario
RI CA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione Lavoro
R.G. 2158/2024
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice onorario RI CA, ha pronunciato e pubblicato all'esito della riserva di cui alla trattazione scritta ex art 127 ter cpc fissata per l'udienza del 14.10.2025 la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n°
2158/2024, vertente
TRA
, con l'avv. BUCCI GIUSEPPE Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. INCLETOLLI FLAVIA CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e successivamente notificato all , CP_1 [...]
adiva il Giudice del Lavoro di Cassino, chiedendo l'accoglimento Parte_1 delle seguenti conclusioni “IN VIA PRELIMINARE: disporre la sospensione del totale delle somme richieste sussistendone tutti i presupposti sia sotto il profilo del fumus che dell'ingente danno che ne deriverebbe all'istante in caso di riscossione coattiva della somma ingiunta. IN VIA PRINCIPALE: annullare l'ordinanza-ingiunzione opposta per carenza di presupposti, carenza di motivazione-illogicità manifesta, mancata notifica dell'atto presupposto, avvenuta estinzione del credito dell' per CP_1 prescrizione nonché mancata preventiva escussione del debitore principale. IN VIA
SUBORDINATA e per mero scrupolo difensivo: rideterminare la sanzione all'importo minimo previsto dalla legge di gran lunga più congrua rispetto alla somma che si assume omessa e di cui non è dato conoscere l'entità. IN OGNI CASO: condannare
l'Istituto emittente alle spese e competenze di giudizio di cui l'istante difensore si dichiara sin d'ora antistatario.
A fondamento dell'opposizione eccepiva la prescrizione del credito, l'omessa notifica degli atti presupposti, la carenza di motivazione.
Si costituiva in giudizio l , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa istruita documentalmente è stata decisa all'esito della riserva di cui all'udienza cartolare del 14.10.2025.
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
L'assunto di parte opponente secondo cui, prima della notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta in data 10.07.2024, l'istituto non avrebbe notificato gli atti presupposti è smentito per tabulas dall'avversa produzione documentale. Il verbale di accertamento è stato notificato dall' a in data CP_1 Parte_1
04.12.2018.
Il comma 9 art 3 L. 335/95 prevede che a decorrere dal 1 gennaio 1996 il termine di prescrizione delle contribuzioni in materia di assistenza e previdenza sociale obbligatoria è di 5 anni.
Nel caso di specie: l'ordinanza ingiunzione notificata in data 10.07.2024 come sanzione per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali con riferimento all'annualità 2016 è stata preceduta dalla notifica del verbale di accertamento del 04.12.2018 (per compiuta giacenza), idonea ad interrompere il termine di prescrizione, computando poi il periodo di sospensione di cui all'art 3 co 9 legge 08.08.1995 n. 335 dal 23.02.2020 al 30.06.2020 (art 37 DL 18/20 conv.
L 27/20) e poi dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (art 11 DL 182/20), il termine ultimo di prescrizione è quello del 04.06.2025 successivo alla notifica dell'ordinanza ingiunzione opposta nel presente giudizio.
L'eccezione di prescrizione è quindi infondata. Per ciò che concerne difetto di motivazione la Corte di Cassazione ha stabilito che
“L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte "per relationem" dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente” (Cass. Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020; conforme Cass. Ordinanza n. 21924 del 30.07.2021).
Nel caso in esame l'ordinanza-ingiunzione risulta dotata di sufficiente motivazione avendo richiamato l'atto di accertamento della contestazione, la violazione contestata, le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa.
Dall'esame dell'ordinanza-ingiunzione impugnata emerge che l' ha CP_1 correttamente determinato l'importo della sanzione in € 3.756,00.
L'art. 2, c. 1 bis, della legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15.1.2016 n. 8, entrato in vigore dal 6.2.2016, così prevede: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a € 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 10.000 a € 50.000. Il datore di lavoro non
è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione per l'omesso versamento della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore dipendente ed anticipata dal datore di lavoro di importo inferiore ad € 10.000, il fatto non costituisce più reato ma sanzione amministrativa pecuniaria di importo variabile da un minimo di euro € 10.000 fino ad un massimo di € 50.000».
Rigettati i motivi dell'opposizione, il ricorso non può essere accolto.
Sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di giudizio. Cassino 16.10.2025
Il Giudice Onorario
RI CA