Ordinanza collegiale 20 novembre 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00438/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 438 del 2025, proposto dai sig.ri RI AR TI, CA CI, ER GI e MA AS, rappresentati e difesi dagli avvocati Fabio Amici e AR Egle Orsini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
nei confronti
VA IT, VA SA, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto n. 512/2025 del 18 luglio 2025, con il quale il Direttore generale dell’Università degli studi di Perugia ha approvato la graduatoria di merito della procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico, per le esigenze dei Dipartimenti dell’Ateneo, ai fini dell’assegnazione di funzioni scientifico-tecnologiche relative alla gestione di processi complessi di competenza di tali strutture, ed ha dichiarato i vincitori della procedura;
dei verbali della Commissione giudicatrice e relativi allegati, in particolare del verbale della prima riunione del 2 luglio 2025 con il quale la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dell’esperienza maturata, dei titoli di studio, delle competenze professionali e del colloquio di approfondimento, nella parte in cui è stato precisato che potranno essere oggetto di valutazione solo ed esclusivamente gli incarichi rientranti nelle tipologie previste nel Regolamento come incarichi valutabili;
ove occorrer possa e in via meramente subordinata e condizionata:
del decreto del Direttore generale n. 186/2025 del 7 aprile 2025 con il quale è stata indetta la procedura valutativa ai sensi dell’art. 92, comma 5, del C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario in servizio presso l’Università degli studi di Perugia;
del Regolamento emanato con D.R. n. 582/2025 per la copertura di n. 25 posti di area professionale dei Funzionari - settore scientifico-tecnologico, per le esigenze dei Dipartimenti dell’Ateneo;
del relativo Bando pubblicato all’Allegato 1, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di non considerare la laurea vecchio ordinamento anche quale titolo di studio ulteriore ai fini dell’assegnazione del punteggio di cui all’art. 5 lett. b) del Bando e nel senso di considerare la tipologia di incarico “Referente tecnico di Laboratorio” o “Vice R.U.L.” non valutabile ai fini del punteggio per le competenze professionali di cui all’art. 5 lett. C1) del Bando medesimo;
del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali approvato con decreto rettorale n. 1305/2025 del 22 maggio 2025, nella parte in cui venisse interpretato nel senso di non includere gli incarichi di referente tecnico di laboratorio tra gli incarichi valutabili;
di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente agli atti impugnati, ivi inclusa, ove nel frattempo adottata, la nomina dei vincitori del concorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli studi Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa DA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. I quattro ricorrenti, tutti dipendenti di ruolo dell’Ateneo resistente e partecipanti alla procedura in epigrafe, hanno gravato il decreto n. 512/2025 del 18 luglio 2025 con il quale il Direttore generale dell’Università degli studi di Perugia ha approvato la graduatoria di merito della procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico, indetta con D.D.G. n. 186 del 7 aprile 2025 per le esigenze dei Dipartimenti dell’Ateneo, ai fini dell’assegnazione di funzioni scientifico-tecnologiche relative alla gestione di processi complessi di competenza di tali strutture ed ha dichiarato i vincitori della procedura (cod.: PV PTA-FUNZ 2025-37), nonché gli ulteriori atti e provvedimenti in epigrafe meglio indicati.
1.1. Evidenziano i ricorrenti che, parallelamente alla procedura per cui è causa, si svolgeva anche la procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 22 posti di area dei Funzionari, settore amministrativo-gestionale per le esigenze dei Dipartimenti dell’Ateneo, ai fini dell’assegnazione di funzioni amministrative relative alla gestione di processi complessi di competenza di tali strutture (determina del Direttore generale n. 185/2025 del 7 aprile 2025).
1.2. Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla procedura per le progressioni verticali del settore scientifico-tecnologico, spendendo tutti quale titolo di accesso una laurea vecchio ordinamento (scienze biologiche per TI, CI e AS, chimica per GI), dichiarando, quanto agli incarichi attinenti al profilo oggetto della procedura, di aver ricoperto per diversi anni il ruolo di Referente tecnico di laboratorio o Vice responsabile unico di laboratorio (RUL).
1.3. Con decreto del Direttore generale n. 512/2025 del 18 luglio 2025, veniva approvata la graduatoria di merito della procedura e venivano dichiarati i 25 vincitori. Gli odierni ricorrenti di posizionavano come segue: TI, 40ˆ posizione con 52,5 punti; CI, 42ˆ posizione con 52 punti; GI, 35ˆ posizione con 54 punti; AS, 38ˆ posizione con 54 punti.
Evidenziano i ricorrenti che a nessuno degli stessi è stato assegnato il punteggio per i “titoli ulteriori” pari a 10 punti relativo al possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento, in quanto ritenuto dalla Commissione non valutabile poiché speso quale titolo di accesso.
Parimenti, a nessuno dei ricorrenti è stato assegnato punteggio per gli incarichi di Referente di laboratorio o Vice RUL dichiarati in sede di domanda, in quanto ritenuti dalla Commissione non valutabili poiché non espressamente indicati dall’art. 5, lett. c), punti I, II, III e IV del bando.
1.4. Riferiscono i ricorrenti di aver appreso, a seguito di accesso agli atti, che:
- ai concorrenti in possesso di laurea triennale e specialistica/magistrale sono stati assegnati 10 punti in relazione al possesso della medesima laurea specialistica/magistrale di cui all’art. 5, lett. b), del bando, quale titolo di studio ulteriore rispetto a quello necessario per l’accesso;
- ai concorrenti che hanno dichiarato quale titolo di accesso il diploma di scuola superiore e i 10 anni di esperienza, i medesimi 10 anni già spesi per l’accesso sono stati valutati anche quale esperienza maturata ai fini del punteggio di cui all’art. 5, lett. a), del bando;
- alcuni candidati vincitori del concorso apparterrebbero ad un profilo professionale non attinente a quello oggetto della progressione.
2. Premesse considerazioni in merito all’ammissibilità nel caso che occupa del ricorso collettivo – stante l’assenza di una situazione di conflittualità di interessi, anche solo potenziale, tra i ricorrenti e l’identità di posizioni sostanziali e processuali degli stessi – sono state articolate censure in diritto riassumibili come segue.
i. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. a) del bando; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, travisamento, sviamento, motivazione insufficiente, disparità di trattamento, violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
I ricorrenti denunciano l’errata lettura della lex specialis che avrebbe condotto ad una ingiustificata duplicazione dell’utilità, avendo la Commissione valutato per tutti i candidati gli anni di esperienza spesi quale titolo di accesso (5 in caso di possesso di laurea o 10 in caso di possesso di diploma di scuola superiore) anche ai fini dell’attribuzione di punteggio di merito ai sensi dell’art. 5, lett. a), del bando, in relazione all’esperienza maturata nell’area di provenienza.
Risulterebbe incoerente, rispetto alla lex specialis , non attribuire alcun punteggio alla laurea utilizzata come requisito di ammissione – in conformità all’espressa previsione di bando – e, al contempo, riconoscere un punteggio ulteriore ad altri titoli utilizzati allo stesso fine, quale l’esperienza pregressa nell’area di provenienza; pertanto, il testo del bando dovrebbe essere letto nel senso di non consentire l’utilizzo, quale titolo valutabile ai fini di punteggio, dell’esperienza maturata già utilizzata come titolo di accesso. Da ciò discenderebbe una modifica della graduatoria approvata con D.D.G. n. 512 del 2025, con riferimento alle posizioni dei candidati vincitori MAtti, Di LO, IT e IZ; con la decurtazione dell’esperienza utilizzata ai fini dell’accesso la relativa posizione in graduatoria sarebbe modificata in base al punteggio ricalcolato pari a: 66 punti per MAtti, 46 punti per Di LO, 55 punti per IT e IZ.
I ricorrenti hanno evidenziato, anche a prescindere dall’accoglimento della censura, il candidato Di LO dovrebbe vedersi, inoltre, decurtati quattro punti per l’esperienza, in quanto la Commissione ha commesso un errore materiale di calcolo nella tabella di relativa attribuzione (7x3=21 anziché 7x3=25; come emergerebbe dall’allegato al Verbale n. 3, pag. 239).
In via subordinata, i ricorrenti hanno contestato la clausola del bando e gli altri atti in epigrafe laddove interpretati nel senso di consentire la legittima attribuzione di punteggi agli anni di esperienza utilizzati come titolo di accesso.
ii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del bando, dell’art. 52, comma 1 bis, del d.lgs. n. 165 del 2001, eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria, travisamento, disparità di trattamento, violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
I ricorrenti censurano la graduatoria nella parte in cui sono stati ammessi e dichiarati vincitori i candidati IT e ON (rispettivamente collocati in posizione 17^ e 18^) in possesso di profili professionali ritenuti estranei rispetto a quello oggetto della progressione verticale.
Nonostante l’art. 1 del bando stabilisca che la selezione fosse finalizzata alla progressione del personale inquadrato nel settore scientifico-tecnologico, “ai fini dell’assegnazione di funzioni scientifico-tecnologiche relative alla gestione di processi complessi” di competenza dei Dipartimenti dell’Ateneo, l’Amministrazione resistente ha consentito la partecipazione – e successivamente collocato in posizione utile in graduatoria – dei richiamati candidati che svolgono e hanno svolto esclusivamente funzioni di natura amministrativa, come risulta dai rispettivi curricula vitae allegati agli atti di concorso. La censura sarebbe confermata dalla circostanza che il candidato IT avrebbe partecipato alla parallela procedura finalizzata alla copertura di n. 22 posti di area dei Funzionari, settore amministrativo – gestionale, per le esigenze dei Dipartimenti dell’Ateneo, ai fini dell’assegnazione di funzioni amministrative relative alla gestione di processi complessi di competenza di tali strutture (determina del Direttore generale n. 185/2025).
iii. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. b) del bando, dell’art. 1 del d.m. n. 233 del 9 luglio 2009; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, travisamento, sviamento, motivazione insufficiente, disparità di trattamento, violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
I ricorrenti lamentano l’errata applicazione della previsione dell’art. 5, lett. b), del bando, in quanto la Commissione giudicatrice, se da un alto ha correttamente attribuito 10 punti ai candidati in possesso di laurea specialistica/magistrale che i quali avevano speso la collegata laurea triennale in sede di accesso, dall’altro non ha riconosciuto punteggio ai candidati, compresi gli odierni ricorrenti, in possesso di diploma di laurea vecchio ordinamento o di laurea magistrale a ciclo unico, in quanto tale titolo era stato dichiarato quale di titolo di accesso alla procedura. Ciò in violazione della normativa in materia universitaria che contempla una generale equiparazione tra laurea quinquennale o vecchio ordinamento e laurea triennale + specializzazione biennale; l’art. 1 del d.m. n. 233 del 2009, in particolare, ha chiarito che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sono equiparati il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea specialistica/magistrale, come dettagliatamente previsto nella tabella allegata al medesimo decreto. Quindi, posta la piena equipollenza tra lauree vecchio ordinamento e lauree specialistiche “3+2” ai sensi della normativa di settore richiamata, i provvedimenti impugnati si presenterebbero illegittimi in quanto viziati da disparità di trattamento, laddove l’Amministrazione ha attribuito un punteggio ulteriore alla sola laurea specialistica (biennio di specializzazione) e non anche alla laurea vecchio ordinamento.
In via subordinata ed eventuale, i ricorrenti hanno gravato l’art. 5, lett. b) del bando e tutti gli atti indicati in epigrafe, laddove interpretati nel senso di non consentire la valutazione ai fini dell’attribuzione di 10 punti della laurea vecchio ordinamento o a ciclo unico utilizzata per l’accesso, in quanto illegittimi per i medesimi motivi.
iv. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5, lett. c 1), del bando, dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali di cui al decreto rettorale n. 1305/2025; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, difetto di istruttoria e difetto dei presupposti, travisamento, sviamento, motivazione insufficiente, disparità di trattamento, violazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
I ricorrenti denunciano l’illegittimità dell’operato della Commissione giudicatrice per la mancata valutazione degli incarichi di Referente tecnico di laboratorio o Vice RUL dichiarati dai ricorrenti.
Si contesta che la Commissione in sede di fissazione dei criteri di valutazione abbia reso tassativa l’elencazione di cui all’art. 7, lett. c.1), del Regolamento di cui al decreto rettorale n. 1305 del 2025 (pedissequamente richiamato dal bando art. 5, c.1)), precisando che « ai fini della valutazione degli incarichi sub. C1) … potranno essere valutati solo ed esclusivamente gli incarichi rientranti nelle tipologie previste nel Regolamento come incarichi valutabili »; la predetta elencazione, ad avviso dei ricorrenti, avrebbe al contrario carattere meramente esemplificativo e non tassativo.
La ratio della norma, a parere di parte ricorrente, sarebbe quella di valorizzare le competenze effettivamente maturate attraverso lo svolgimento di funzioni riconducibili, per contenuto e responsabilità, al livello professionale superiore oggetto di progressione, e non di escludere incarichi analoghi o di pari o superiore complessità non espressamente menzionati; al contrario, l’interpretazione adottata dalla Commissione, che introduce una limitazione non espressamente prevista dalla fonte regolamentare né dal bando, comporterebbe una inammissibile restrizione del potere valutativo.
Sotto ulteriore profilo, l’art. 5, lett. c.1), del bando e la relativa applicazione volta a circoscrivere la valutazione esclusivamente agli incarichi espressamente nominati nel Regolamento e nel bando – escludendo quelli di Referente di laboratorio o Vice RUL dichiarati dai ricorrenti – sarebbero illegittime, perché viziate da illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento, poiché priverebbero di rilevanza esperienze professionali oggettivamente attinenti al profilo oggetto della procedura e del tutto comparabili ed equivalenti per contenuto e responsabilità con quelle indicate dal bando, frustrando la finalità meritocratica che informa l’impianto della disciplina delle progressioni verticali
Conseguentemente, tutti ricorrenti avrebbero dovuto ottenere il punteggio massimo di 23 punti per gli incarichi di referente tecnico di laboratorio dichiarati in sede di domanda – come da calcoli riportati nel ricorso – essendo tali incarichi riconducibili a quelli di “Responsabili di Ufficio” (6 punti per anno, oltre ad un ulteriore punto per attinenza delle strutture) o al limite a quelli di “Responsabili del procedimento o di settore” (2,5 punti per anno oltre ad un ulteriore punto per attinenza delle strutture).
In subordine, i ricorrenti hanno gravato il bando e gli atti conseguenti per l’ipotesi in cui vengano interpretati nel senso di escludere la valutabilità dell’incarico di Referente tecnico di Laboratorio o Vice RUL, per illegittimità per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e sviamento.
3. Si è costituita per resistere in giudizio l’Università degli studi di Perugia, eccependo preliminarmente in rito la tardività dell’azione cautelare, l’inammissibilità del ricorso collettivo per difetto dei presupposti – essendo configurabile un conflitto, seppur non manifesto bensì in forma potenziale tra i ricorrenti – l’inammissibilità del ricorso, ed in subordine improcedibilità dello stesso, per difetto di notifica ai controinteressati, nonché l’inammissibilità dei singoli motivi per difetto della prova di resistenza.
Argomentando nel merito circa l’infondatezza delle censure proposte dai ricorrenti, per quanto attiene al primo mezzo, l’Ateneo ha evidenziato la necessità di tenere distinte le due fasi (e le connesse valutazioni) inerenti l’ammissione – di competenza del Direttore generale – e la valutazione di merito dei candidati, rimessa alla Commissione; da questa dualità discenderebbe l’assenza di una duplicazione delle utilità. Inoltre in materia concorsuale, vige il principio di stretta interpretazione della lex specialis , che va applicata secondo il suo tenore letterale, senza possibilità di integrazioni analogiche o interpretazioni estensive non espressamente previste; mentre per i “Titoli di Studio” (lett. b) il bando (art. 5) ed il Regolamento di cui al d.r. n. 1305 del 2025 (art. 7) specificavano di valutare solo i titoli “ulteriori rispetto a quelli necessari per l’accesso”, nessuna analoga previsione di “decurtazione” era prevista per la “Esperienza Maturata” (lett. a). La formulazione letterale delle suddette disposizioni è inequivoca: viene valutata tutta l’esperienza maturata nell’area di provenienza, senza alcuna limitazione o esclusione degli anni utilizzati per l’accesso; detta diversa formulazione risponde a una precisa logica sistematica. La ratio della lett. a) è premiare chi ha maggiore anzianità nell’area di provenienza, a prescindere da quale parte di tale anzianità sia stata necessaria per accedere alla procedura; la scelta di valorizzare l’anzianità complessiva di servizio nell’area di provenienza, senza escludere gli anni minimi, risponde a una logica razionale: premiare chi ha maggiore esperienza effettiva, a prescindere da quale parte di essa sia stata necessaria per l’ammissione. Tale scelta non presenta profili di irragionevolezza né determina disparità di trattamento, in quanto tutti i candidati sono stati valutati con il medesimo criterio.
Infondato si presenterebbe anche il secondo mezzo, in quanto ai fini della partecipazione, rilevando non le singole mansioni dichiarate nel curriculum , bensì il settore di inquadramento formale del dipendente; la difesa resistente ha, inoltre, evidenziato che il sig. IT non ha partecipato all’altra procedura parallelamente indetta.
Con riferimento al terzo motivo, la difesa dell’Ateneo ha invocato la lettura testuale della lex specialis , evidenziando come la laurea vecchio ordinamento sia un titolo unitario e come l’equipollenza operi ai fini dell’ammissione alle procedure concorsuali (requisiti minimi), ma non imponga identità di trattamento in ogni fase valutativa.
Per quanto attiene all’ultimo motivo di censura, ribadita la tassatività dell’elencazione contenuta tanto nel Regolamento che nel bando, la parte resistente ha evidenziato come gli incarichi fatti valere dai ricorrenti non possano comunque essere ritenuti “assimilabili” agli incarichi di “Responsabile di Ufficio”. Rileverebbero, al riguardo, importanti differenze sul piano strutturale, posto che il “Responsabile di Ufficio” è figura apicale, titolare di una posizione organizzativa autonoma, con responsabilità gestionale piena su una struttura amministrativa o tecnica formalmente individuata nell’organigramma dell’ente; il “Referente tecnico di laboratorio” o “Vice RUL”, al contrario, costituisce figura di supporto e collaborazione, che “sostituisce e/o coadiuva” il “Responsabile Unico di Laboratorio” (come affermano gli stessi ricorrenti nel ricorso, pag. 23).
4. Alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, la difesa di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, anche in ragione dell’intervenuta presa di servizio di tutti i vincitori, ed ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione del ricorso per pubblici proclami, in considerazione del numero dei potenziali ulteriori controinteressati. La causa è stata trattenuta in decisione.
5. Con ordinanza 20 novembre 2025, n. 772, il Collegio ha rilevato che la notifica del ricorso nei confronti del sig. VA SA risulta essere stata effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento ad un indirizzo differente da risultante dal certificato di residenza versato in atti e non consegnata per irreperibilità del destinatario; non risultando in atti alcun collegamento tra l’indirizzo indicato ed il ricorrente, detta notificazione deve essere ritenuta inesistente. Il Collegio ha rilevato, altresì, che la notifica del ricorso risulta essere stata effettuata nei confronti del sig. VA IT mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dal certificato di residenza versato in atti, tuttavia il destinatario è risultato sconosciuto; stante la mancata costituzione del controinteressato, sarebbe stato necessario ordinare la rinnovazione della notificazione. Tale adempimento, tuttavia, è stato ritenuto sovrabbondante ed in contrasto con il principio di economia dei mezzi processuali, emergendo dagli atti di causa la presenza di un più ampio numero di controinteressati – ovvero tutti partecipanti alla procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico in oggetto collocati in graduatoria in posizione più favorevole rispetto agli odierni ricorrenti – tale da giustificare l’autorizzazione della notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm., richiesta dalla parte ricorrente in sede di discussione camerale. Il Collegio ha, pertanto, autorizzato i ricorrenti ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi degli artt. 41, comma 4, e dell’art. 49, comma 3, cod. proc. amm., con le modalità specificate nell’ordinanza stessa.
6. Le parti hanno adempiuto agli incombenti ordinati con l’ordinanza n. 772 del 2025.
7. Con memorie e repliche depositate in vista della trattazione, le parti hanno ribadito e specificato le rispettive difese.
8. All’udienza pubblica del 14 aprile 2026, uditi per le parti i difensori come specificato a verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
1. Gli odierni ricorrenti hanno gravato gli atti della procedura per le progressioni verticali volta alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico, per le esigenze dei Dipartimenti dell’Università degli studi di Perugia, proponendo plurime censure volte alla rimodulazione in loro favore della graduatoria finale approvata con decreto del Direttore generale n. 512/2025 del 18 luglio 2025.
2. Devono essere preliminarmente esaminate le plurime eccezioni in rito proposte dalla parte resistente.
3. Per quanto attiene all’integrità del contraddittorio, deve essere prioritariamente rigettata l’eccezione di parte resistente di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell’Ateneo, risulta sicuramente controinteressato il sig. VA IT, utilmente collocato nella graduatoria dei vincitori e di cui si chiede l’esclusione dalla procedura per i motivi di cui al secondo mezzo.
Come già evidenziato con l’ordinanza n. 772 del 2025, la notifica del ricorso al sig. IT risulta essere stata effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo risultante dal certificato di residenza versato in atti, essendo tuttavia il destinatario risultato sconosciuto.
In punto di patologie in tema di notificazione, è stato chiarito che « [l]a notificazione è inesistente quando manca del tutto il collegamento con il destinatario dell’atto, mentre è nulla quando esiste un collegamento ma non rispetta le modalità previste dalla legge. Tale nullità può essere sanata con effetto retroattivo tramite la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica. L’inesistenza della notificazione, dunque, riguarda le ipotesi di mancanza materiale dell’atto o delle caratteristiche essenziali dell’attività notificatoria. Gli altri vizi della notifica, invece, rientrano nella nullità dell’atto, sanabile con la costituzione del destinatario o la rinnovazione della notifica » (Cass. civ., sez. II, 10 settembre 2024, n. 24329).
Nel caso che occupa, sussistendo un collegamento tra l’indirizzo utilizzato per la notificazione e l’interessato (indirizzo tratto dal certificato di residenza), la notificazione medesima deve essere considerata nulla e non sanata stante la mancata costituzione del controinteressato.
Conseguentemente, il Collegio avrebbe dovuto ordinare la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm. (cfr. Corte cost., n. 148 del 2021).
3.1. Tale adempimento è stato, tuttavia, ritenuto dal Collegio sovrabbondante ed in contrasto con il principio di economia dei mezzi processuali, emergendo dagli atti di causa la presenza di un più ampio numero di controinteressati – ovvero tutti partecipanti alla procedura valutativa per la progressione verticale finalizzata alla copertura di n. 25 posti di area dei Funzionari, settore scientifico-tecnico in oggetto collocati in graduatoria in posizione più favorevole rispetto agli odierni ricorrenti – tale da giustificare l’autorizzazione della notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, cod. proc. amm, richiesta dalla parte ricorrente in sede di discussione camerale.
L’intervenuto adempimento delle parti agli incombenti disposti con l’ordinanza 20 novembre 2025, n. 772, per la notificazione per pubblici proclami consente di superare ogni eccezione in merito alla completezza del contraddittorio.
4. Non si presenta meritevole di accoglimento l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo.
4.1. Per giurisprudenza consolidata « [n]el processo amministrativo il ricorso collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con unico atto, è ammissibile solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente i requisiti dell’identità delle situazioni sostanziali e processuali (ovvero deve trattarsi di domande giudiziali identiche nell’oggetto, di atti impugnati aventi il medesimo contenuto e censurati per gli stessi motivi) e dell’assenza di un conflitto di interessi, anche solo potenziale, tra le parti; poiché la proposizione del ricorso collettivo rappresenta una deroga al principio generale secondo il quale ogni domanda, in quanto tesa a tutelare un interesse meritevole di tutela, deve essere proposta dal relativo titolare con separata azione vista la natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, deputata ad erogare tutela giurisdizionale ad una posizione soggettiva lesa dall’azione amministrativa, non a veicolare un controllo oggettivo della legittimità dell’azione amministrativa stessa, scisso da una concreta lesione arrecata agli specifici interessi di un determinato consociato » (C.d.S., sez. VII, 17 giugno 2024, n. 5378; cfr. Id., sez. V, 1 settembre 2023, n. 8138).
4.2. Nel caso che occupa, non è contestata l’identità del petitum e della causa petendi ; gli atti impugnati, sono i medesimi e per i medesimi motivi di censura.
La difesa resistente ha, piuttosto, eccepito la sussistenza di conflitto di interessi, sebbene solo potenziale, in quanto l’eventuale accoglimento parziale di alcuni motivi di ricorso potrebbe determinare conseguenze diverse per ciascuno dei ricorrenti, in ragione delle rispettive posizioni e della diversa incidenza che le singole censure avrebbero sul loro punteggio complessivo.
Detta eccezione tuttavia – anche alla luce di quanto esposto nei paragrafi che seguono – non trova riscontro nel ricorso, dal quale emerge, al contrario, che l’accoglimento delle censure comporterebbe un avanzamento dei ricorrenti nella graduatoria senza modificare le reciproche posizioni.
Difatti, fermo restando quanto si dirà nel merito, anche con riferimento al secondo motivo di ricorso – che parrebbe porsi come maggiormente problematico sotto questo punto di vista, avendo i ricorrenti fatto valere esperienze professionali non perfettamente coincidenti – emerge dai calcoli effettuati nel ricorso (e non contestati) che le differenze tra gli stessi risulterebbero comunque annullate dal raggiungimento del tetto massimo del punteggio attribuibile.
5. Infine, la rinuncia all’istanza cautelare dispensa il Collegio dall’esame dell’eccezione circa la tardività della stessa.
6. Procedendo con l’esame del merito del ricorso, ritiene il Collegio che debbano essere esaminati prioritariamente i motivi che autonomamente, in caso di accoglimento, consentirebbero ai ricorrenti di pervenire al conseguimento di un punteggio utile ai fini dell’inserimento nella graduatoria dei vincitori.
7. Viene, pertanto, esaminato prioritariamente il terzo mezzo, con cui i ricorrenti lamentano l’errata valutazione del titolo di studio laurea vecchio ordinamento, rivendicando l’attribuzione a ciascuno di ulteriori dieci punti, previsti dall’art. 5, lett. b), del bando per i titoli di studio “ulteriori” rispetto a quelli utilizzati per l’accesso.
L’attribuzione di tali ulteriori dieci punti risulterebbe sufficiente a consentire a ciascuno dei ricorrenti di pervenire ad un punteggio utile al fine del piazzamento nella graduatoria dei vincitori, essendo le ultime quattro posizioni occupate da candidati che hanno ottenuto tra i 60 e i 59 punti, mentre i ricorrenti otterrebbero un punteggio tra i 64 e i 62 punti.
Né si presenta meritevole di condivisione l’eccezione di inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza formulata dalla difesa dell’Ateneo nelle proprie memorie alla luce della predisposizione di una “graduatoria simulata”, che ricalcolerebbe l’intera graduatoria attribuendo il punteggio aggiuntivo (10 o 5 punti) a tutti i candidati che hanno dichiarato il possesso di laurea vecchio ordinamento o magistrale a ciclo unico. Difatti, l’esito prospettato dalla difesa resistente non potrebbe in alcun modo discendere direttamente all’accoglimento del motivo di ricorso, non potendo conseguirne una rivalutazione in meius della posizione di candidati che non abbiano agito in giudizio neanche incidentalmente.
7.1. Il motivo si presenta fondato.
L’art. 5 del bando, alla lett. b), prevede l’attribuzione di un punteggio (fino a un massimo di 25 punti) per il « possesso di titoli di studio, ulteriori rispetto a quelli necessari per l’accesso dall’esterno al profilo e ai posti oggetto della procedura ». Nel dettagliare i punteggi relativi ai diversi titoli di studio si prevede, per quanto qui interessa, con riferimento alla laurea specialistica/magistrale, laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea vecchio ordinamento « 5 punti per ciascun titolo non attinente al profilo 10 punti per ciascun titolo attinente al profilo ».
Non è contestato che tutti i ricorrenti siano in possesso della laurea vecchio ordinamento attinenti al profilo per cui è stata bandita la procedura.
Come ricordato dalla parte ricorrente, l’art. 1 del d.m. 9 luglio 2009 n. 233 ha chiarito che, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, sono equiparati il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea specialistica/magistrale, come dettagliatamente previsto nella tabella allegata al medesimo decreto.
La giurisprudenza amministrativa ha avuto già modo di affermare in materia che « il diploma di laurea magistrale secondo il vecchio ordinamento (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso rappresentato dalla laurea triennale e “come tale valutabile quale titolo aggiuntivo, poiché sarebbe illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più” (Cons. Stato, sez. I, 24 maggio 2024, n. 671; Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2023, n. 6108);... 8.3.3. Ad ogni modo, questo Collegio ritiene che la disposta equiparazione, sebbene sia finalizzata alla valutazione dei titoli per l’accesso ai concorsi pubblici, sia determinante anche per la ponderazione delle varie tipologie di laurea ai fini della valutazione dei titoli aggiuntivi. Del resto, il generale riferimento alla “partecipazione ai concorsi pubblici” deve essere inteso in senso globale, quindi riconoscendo la validità del titolo, non esclusivamente ai fini dell’accesso al concorso, ma anche per ulteriori finalità ad esso connesse (es. valutazione per il riconoscimento di titoli aggiuntivi).... 10. In conclusione sul punto, il Collegio, in condivisione con quanto affermato dal primo giudice, ritiene pertanto illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più” (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3890). ... Riassumendo i termini della questione: a) va riconosciuta la piena equipollenza tra lauree vecchio ordinamento e lauree specialistiche (c.d. 3+2); b) di qui la chiara disparità di trattamento laddove la PA decida di attribuire un punteggio ulteriore alla sola laurea specialistica (biennio di specializzazione) e non anche alla laurea vecchio ordinamento » (C.d.S., sez. V, 28 giugno 2024, n. 5757).
Anche alla luce dei richiamati principi, la previsione del bando, laddove prevede un punteggio per il « possesso di titoli di studio, ulteriori rispetto a quelli necessari per l’accesso dall’esterno al profilo e ai posti oggetto della procedura », non può che essere correttamente interpretata nel senso che, essendo sufficiente per l’accesso la sola laurea triennale unita ad almeno cinque anni di esperienza (art. 2, comma1, lett. b), sub a), del bando), il possesso della laurea magistrale o vecchio ordinamento costituisce un “titolo ulteriore”, valutabile ai sensi dell’art. 5, lett. b, del bando medesimo.
8. Dall’accoglimento del motivo che precede discende il diritto dei ricorrenti all’attribuzione di un punteggio aggiuntivo utile ai fini del collocamento nella graduatoria dei vincitori; devono essere scrutinati gli ulteriori motivi di ricorso permanendo l’interesse dei ricorrenti ad un eventuale miglior punteggio.
9. Con il primo motivo i ricorrenti censurano l’applicazione della lex specialis fatta dalla Commissione – comunque gravata in subordine – laddove, con una denunciata duplicazione dell’utilità, l’anzianità richiesta quale titolo di ammissione è stata, altresì, valutata al fine del punteggio premiale di cui all’art. 5, lett. a), del bando.
Il motivo non può trovare accoglimento.
Costituisce principio consolidato quello per cui « il bando costituisce la lex specialis del concorso e deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l’operato dell’amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell’affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l’amministrazione si è originariamente autovincolata nell’esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva (Cons. Stato, VI, 6 febbraio 2023, n. 1232; V, 2 marzo 2022, n. 1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844) » (C.d.S., sez. I, 1° settembre 2025 n. 985; cfr. Id., sez. V, 16 maggio 2025, n. 4193).
Nel caso che occupa risulta dirimente l’inequivoca formulazione della lex specialis che alla lett. a) dell’art. 5 del bando – a differenza della già richiamata lett. b) del medesimo articolo del bando – non condiziona l’attribuzione del punteggio premiale riferito al possesso dell’ “esperienza maturata” alla circostanza che si tratti di un requisito “ulteriore” rispetto a quello necessario per l’accesso.
La formulazione del richiamato art. 5 del bando risulta riproporre pedissequamente l’art. 7, comma 1, lett. a), del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali di cui al decreto rettorale n. 1305/2025.
Pertanto, il maggior peso di fatto attribuito all’ “esperienza maturata” discende direttamente dalla previsione regolamentare. I ricorrenti hanno gravato in via subordinata l’art. 5 del bando sotto il profilo in esame, ma non il citato Regolamento di Ateneo di cui al d.r. n. 1305 del 2025, espressamente gravato unicamente « nella parte in cui venisse interpretato nel senso di non includere gli incarichi di referente tecnico di laboratorio tra gli incarichi valutabili », quindi con limitato riferimento alla lett. c) del medesimo art. 7, comma 1.
9.1. Un ulteriore ed autonomo profilo di censura denuncia l’errore nel computo del punteggio attribuito per l’anzianità al candidato Di LO. Sotto questo profilo il motivo deve essere accolto, avendo la stessa difesa resistente ammesso l’errore di calcolo in cui è incorsa la Commissione.
10. Con il secondo mezzo i ricorrenti hanno censurato la mancata esclusione di due candidati (sig.ri IT e ON, collocatisi rispettivamente al 17° e 18° posto), in quanto gli stessi avrebbero svolto pregresse funzioni esclusivamente amministrative, non coerenti con il settore scientifico-tecnologico oggetto della procedura.
Il motivo non è meritevole di condivisione, non trovando le censure attoree riscontro nella lex specialis .
Difatti l’art. 1 del bando, nel richiamare le « funzioni scientifico-tecnologiche relative alla gestione di processi complessi » di competenza dei Dipartimenti dell’Ateneo si riferisce alle posizioni che la procedura di progressione è destinata a coprire (venticinque posti da funzionario nel settore professionale scientifico-tecnologico). I requisiti di partecipazione risultano, invece, disciplinati dall’art. 2 del bando, che alla lett. c) richiede che i candidati, alla data fissata per la presentazione delle domande, oltre ad essere « in servizio a tempo indeterminato presso l’Università degli Studi di Perugia » (lett. a) ed appartenere « alla area immediatamente inferiore a quella dei posti oggetto della procedura valutativa, con un’anzianità minima di cinque anni maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni » (lett. c), posseggano oltre alla laurea o al diploma di scuola secondaria di secondo grado, rispettivamente almeno cinque o dieci anni di « esperienza maturata nell’Area dei Collaboratori, settore tecnico, scientifico, tecnologico, informatico e dei servizi generali e/o nell’equivalente categoria del precedente sistema di classificazione – categoria C, area tecnica, tecnico - scientifica ed elaborazione dati ». L’ampiezza della lex specialis , ed in particolare il riferimento al settore del « servizi generali » non consente di ritenere preclusa la partecipazione a chi abbia maturato la propria esperienza svolgendo funzioni di natura amministrativa.
11. Con l’ultimo motivo di ricorso, si censura la mancata valutazione degli incarichi di “Referente tecnico di laboratorio” o “Vice RUL” ricoperti dai ricorrenti, sostenendo che tali incarichi rientrerebbero tra quelli valutabili ex art. 5, lett. c.1), del bando e che irragionevolmente la Commissione avrebbe, nel fissare i criteri di valutazione, irrigidito l’elencazione non tassativa contenuta nel bando e nel Regolamento di Ateneo. Le valutazioni della Commissione nei confronti dei ricorrenti sarebbero, pertanto, viziate da illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà, disparità di trattamento e sviamento, essendo stata esclusa la rilevanza di esperienze professionali oggettivamente attinenti al profilo oggetto della procedura ed equivalenti per contenuto e responsabilità con quelle indicate nel bando.
Il motivo non è fondato per quanto di seguito esposto.
11.1. Giova, preliminarmente, rammentare la consolidata posizione della giurisprudenza che, da un lato, riconosce all’Amministrazione una « ampia discrezionalità nell’esercizio dell’attività di individuazione dei criteri di valutazione nell’ambito di una procedura selettiva di un concorso pubblico (nel caso di specie intervenuti), con conseguente limitazione del relativo sindacato di legittimità del giudice amministrativo alle sole ipotesi di manifesta irragionevolezza, illogicità od abnormità dei criteri (ovvero di loro non intellegibilità e trasparenza) e delle valutazioni, nonché per travisamento di fatto od errore procedurale commesso nella formulazione di queste (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7782 )» (C.d.S., sez. III, 11 dicembre 2024, n. 9972) e, da altro lato, afferma che « nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un’ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi - limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, III, n. 2091 del 2019) » (cfr., da ultimo, C.d.S., sez. VI, 11 novembre 2025, n. 8783; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 17 aprile 2026, n. 6948).
11.2. Nel caso che occupa, la Commissione nella prima riunione del 2 luglio 2025 ha fissato i criteri per la valutazione dei candidati; con riferimento alle “competenze professionali”, ed in particolare agli « incarichi rivestiti, attinenti al profilo e al posto oggetto della procedura » (lett. c.1), sono stati puntualmente richiamate le tipologie di incarico già elencate all’art. 5, lett. c.1 del bando – i) Responsabile di ufficio/responsabile di strutture bibliotecarie e del Fondo antico; ii) Responsabile del procedimento ex l. 241 del 1990/Responsabile di settore presso Dipartimenti e Centri; iii) Responsabile unico del procedimento-progetto ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici; iv) Delegato al Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti-SISTRI – con l’indicazione dei relativi punteggi.
La Commissione ha ritenuto di specificare che: « ai fini della valutazione degli incarichi sub. c.1) si riporta integralmente a quanto disposto dal bando e sopra richiamato, precisando che potranno essere oggetto di valutazione solo ed esclusivamente gli incarichi rientranti nelle tipologie previste nel Regolamento come incarichi valutabili, tenendo conto che per “Responsabile di settore” si intendono solo “Responsabile di settore didattica”, “Responsabile di settore ricerca”, “responsabile di settore informatica”, “Responsabile di settore servizi generali”, “Responsabile di settore contabilità” ».
La scelta della Commissione di “irrigidire” l’elencazione già prevista all’art. 5, lett. c 1), del bando – che richiama pedissequamente l’art. 7 del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali di cui al decreto rettorale n. 1305/2025 – non può essere ritenuta affetta da manifesta irragionevolezza o illogicità.
Al contrario, la scelta della Commissione di autovincolarsi alle puntuali indicazioni del bando e del Regolamento – senza peraltro introdurre alcun elemento nuovo o incongruo – costituisce una garanzia di par condicio per i concorrenti.
11.3. Ciò posto, anche diversamente opinando, le censure attoree non sarebbero state comunque suscettibili di accoglimento, stante la non equiparabilità degli incarichi di Referente tecnico di laboratorio e di Vice RUL, fatti valere dai ricorrenti, rispetto agli incarichi di “Responsabile di ufficio” come sostenuto negli scritti attorei.
Emerge difatti dagli atti di causa che, mentre il “Responsabile di Ufficio” è figura apicale, titolare di una posizione organizzativa autonoma, con responsabilità gestionale piena su una struttura amministrativa o tecnica formalmente individuata nell’organigramma dell’Ente, il “Referente tecnico di laboratorio o Vice RUL” costituisce una figura di supporto e collaborazione, che – come affermato nello stesso ricorso – « sostituisce e/o coadiuva » il RUL (Responsabile unico di laboratorio). Pertanto, il Referente di laboratorio svolge prevalentemente funzioni operative e tecniche, sia pure di elevata qualificazione, ma nell’ambito di un rapporto di collaborazione con il RUL, che mantiene la responsabilità complessiva del laboratorio.
Né le posizioni in passato ricoperte dai ricorrenti appaiono assimilabili alle altre ipotesi contenute nella richiamata elencazione, riferite a figure puntualmente definite da fonti normative, che ne disciplinano competenze e responsabilità.
12. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto in parte, ai sensi di cui in motivazione, con conseguente annullamento in parte qua dei provvedimenti gravati e remissione degli atti dall’Ateneo per la conseguente riformulazione della graduatoria dei vincitori, in conformità con quanto esposto, e l’adozione degli atti consequenziali.
L’accoglimento solo parziale giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte qua , come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
IE AR, Presidente
DA LI, Consigliere, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| DA LI | IE AR |
IL SEGRETARIO