Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/02/2026, n. 4240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4240 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Oscuramento disposto
N. 1692/23 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 1692/2023 Numero sezionale 4658/2025 Numero di raccolta generale 4240/2026 Data pubblicazione 25/02/2026
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati
Oggetto:
AN DE TE
Presidente
PASQUALE GIANNITI
Consigliere
Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.1 c.p.c. Condanna dell'assicuratore per la R.C. all'indennizzo
massimale "aggregato"
Eccezione Proponibilite
IS VA
AE RO
Consigliere
nel giudizio di opposizione
allà
esecuzione Condizioni
Consigliere
AT AI
Consigliere - Rel.
Ud.
3.12.2025 PU Cron.
R.G.N. 1692/2023
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso N. 1692/2023 R.G. proposto da: AMTRUST ASSICURAZIONI s.p.a., in persona del procuratore speciale Leonardo Simonelli, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola de Luca come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti
- ricorrente -
contro
MARIA ELEONORA HOSPITAL s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luisa Ranucci e Gabriele Fagnani come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
- controricorrente
-
avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano recante il n. 3347/2022 e pubblicata in data 25.10.2022; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3.12.2025 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija;
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Firmato Da: AN DE TE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 337a00fa32130a8a - Firmato Da: AT AI Emesso Da:
TEUS PRO QUADDED CA 1 Seriale: 593c370834c3fb
Oscuramento disposto
N. 1692/23 R.G.
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udito il Sostituto Procuratore Generale dr.ssa Anna IA Soldi, che ha chiesto
il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati Nicola de Luca e Luisa Ranucci.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 92/2020, il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento della domanda proposta da TE IA LA, in proprio e quale tutore del marito IO LL, nonché dai figli AN OL ed KA LL, in relazione ad un caso di malpractice sanitaria, condannò IA NO OS s.r.l. (di seguito, anche solo "ME") al risarcimento dei danni in favore degli attori, quantificati in € 2.782.719,38; al contempo, accolse la domanda di manleva assicurativa formulata da ME, condannando l'assicuratore di quest'ultima, TR RO LT. (di seguito, anche "AE") a tenerla indenne da quanto questa avrebbe dovuto versare in favore degli attori. TR RO propose appello, deducendo l'erroneità della sentenza per avere ritenuto operativa la polizza. Più precisamente, AE dedusse in via principale l'inoperatività della polizza per verificazione del sinistro prima del termine iniziale della garanzia o, comunque, la perdita del diritto all'indennizzo per dichiarazioni inesatte e reticenti dell'assicurato; soltanto in via subordinata dedusse l'intervenuta erosione del massimale aggregato. Costituitasi, ME propose appello incidentale e chiese a sua volta la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nella parte in cui la condannava al risarcimento del danno e alla refusione delle spese di lite nei confronti degli attori in primo grado.
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Oscuramento sp2/23 R.G.
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Nelle more della decisione della Corte d'appello di Palermo, con precetto notificato in data 17.7.2020, ME intimò ad AE il pagamento di € 2.850.615,93, pari alla somma cui essa era tenuta nei confronti degli attori - IO LL e i suoi congiunti - nella suddetta causa. AE introdusse quindi il presente giudizio, proponendo opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., dinanzi al Tribunale di Milano;
dedusse l'opponente la sopravvenuta estinzione della pretesa creditoria di ME per intervenuta erosione del massimale aggregato per i "sinistri in retroattività". Rigettata dal G.I. l'istanza di sospensione dell'esecutività del titolo (decisione confermata anche in sede collegiale), con sentenza n. 1113/2021 del 9.2.2021, il Tribunale di Milano rigettò l'opposizione all'esecuzione, sul rilievo che, in ipotesi di titolo di formazione giudiziale, possono farsi valere solo i fatti successivi alla formazione del titolo stesso e non eccezioni o difese che avrebbero dovuto dedursi nel giudizio in cui ebbe a formarsi il titolo medesimo, come appunto era da ritenersi per l'eccezione di superamento del massimale. TR Assicurazioni s.p.a. (di seguito, anche solo "TR"), cessionaria del portafoglio assicurativo di AE, propose dunque gravame e la Corte d'appello di Milano, nella resistenza di ME, lo rigettò con sentenza del 25.10.2022, ribadendo gli argomenti già spesi dal Tribunale. Precisò tuttavia la Corte territoriale che poiché l'efficacia esecutiva della sentenza di cui era stata minacciata l'esecuzione (si ripete, Tribunale di Palermo n. 92/2020) era stata frattanto parzialmente sospesa dalla Corte d'appello di Palermo ai sensi
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dell'art. 373 c.p.c. con ordinanza del 15.10.2020, per la parte eccedente € 550.000,00 - tanto implicasse la sopravvenuta parziale caducazione del titolo esecutivo, questione rilevabile d'ufficio; la Corte ambrosiana, pertanto, accolse in parte l'appello e riformò parzialmente la prima decisione, pure accogliendo "l'opposizione fino a concorrenza dell'importo di € 550.000"; infine, compensò per metà le spese del grado e pose la restante parte a carico dell'appellante TR. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione TR Assicurazioni s.p.a., sulla scorta di quattro motivi, cui resiste con controricorso IA NO OS s.r.l. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, chiedendo il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE
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1.1 Con il primo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza, per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., per avere la Corte d'appello, da una parte, affermato che l'appellante è incorso in violazione di quest'ultima norma per non avere specificamente censurato nell'impugnazione il provvedimento definitorio del reclamo avverso il rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 615 c.p.c., mentre tale provvedimento non poteva essere impugnato né oggetto di censura, dovendo esserlo solo la sentenza di primo grado;
dall'altra parte, per non avere la medesima Corte d'appello effettivamente esaminato il motivo di gravame compiutamente esposto anche in relazione agli argomenti che la stessa sentenza di primo
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grado ha tratto e fatto propri dal provvedimento collegiale, insuscettibile in sé
di censura.
1.2 - Con il secondo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione e falsa applicazione di legge, in particolare degli artt. 1882, 1905, 1917 c.c. e 615 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto che il sopravvenuto esaurimento del massimale aggregato non possa essere apprezzato dal giudice dell'esecuzione, potendo esserlo solo dal giudice del merito, ai fini dell'accertamento dell'insussistenza di un'obbligazione attuale dell'assicuratore di tenere indenne e manlevato l'assicurato. Si sostiene, in particolare, che l'eccezione di massimale aggregato non costituisca eccezione in senso stretto, ma mera difesa, e che, avendo opinato diversamente, la sentenza impugnata "viola e falsamente applica plurime disposizioni di legge: da una parte, essa fraintende la rilevanza nel contratto di assicurazione, e di quello di responsabilità civile in particolare, dei limiti convenuti' (di cui agli artt. 1882, 1905 e 1917 c.c.) e, nella specie, del limite costituito dal massimale aggregato;
dall'altra parte, reputando che l'accertamento dei detti limiti possa essere fatto solo in un giudizio di merito - mentre si è mostrato che l'esaurimento del massimale aggregato potrebbe anche dipendere da una pluralità di titoli giudiziali con valore di cosa giudicata la stessa viola e falsamente applica l'art. 615 c.p.c., affermando erroneamente di non potere sindacare il titolo giudiziale ma solo la sua regolarità formale, senza avvedersi che nell'opporre l'esaurimento del massimale aggregato non si chiede affatto di sindacare il titolo esecutivo, ma solo di verificare la permanenza
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dell'obbligazione che esso porta, attribuendo rilevanza a fatti posteriori (o quanto meno concomitanti) alla sua formazione (Cass., n. 9247/2015)". 1.3 - Con il terzo motivo, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si lamenta la nullità della sentenza in relazione all'art. 615 c.p.c., per avere la Corte d'appello denegato la richiesta tutela erroneamente ritenendo che il sopravvenuto esaurimento del massimale aggregato non possa essere apprezzato dal giudice dell'esecuzione, potendolo essere solo dal giudice del merito, nonostante l'accertamento dell'insussistenza di un'obbligazione attuale dell'assicuratore di tenere indenne e manlevato l'assicurato. Tanto per l'ipotesi in cui l'adita Corte "dovesse ritenere che l'errore commesso dalla Sentenza impugnata nel negare la possibilità di apprezzare in sede di
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opposizione all'esecuzione, minacciata o effettiva, l'esaurimento del massimale aggregato sopravvenuto nel corso di un giudizio di merito costituisca non violazione o falsa applicazione di norme di legge, bensì error in procedendo, sempre in relazione all'art. 615 c.p.c., con conseguente nullità della Sentenza". 1.4 -Con il quarto motivo, infine, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., per avere la sentenza condannato l'appellante alle spese del grado, previa compensazione al 50%, e non avere riformato il capo relativo alle spese della sentenza di primo grado, pur avendo accolto parzialmente l'opposizione all'esecuzione, per effetto della sospensione parziale del titolo esecutivo
azionato.
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2.1 - Prima di esaminare il merito cassatorio delle censure fin qui riportate, occorre evidenziare che la controricorrente ME, in memoria ex art. 378 c.p.c., ha dedotto che la Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1316/2023 del 12.7.2023, ha definito il giudizio di impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 92/2020, che costituisce il titolo esecutivo su cui si fonda il precetto opposto dalla PA. Pur non essendo stata prodotta detta sentenza in questa sede, né essendone stato indicato l'approdo complessivo cui essa è giunta (neppure essendosi precisato se l'appello di TR sia stato rigettato tout court, o sia stato accolto anche solo in parte), può comunque ritenersi pacifico tra le parti (non essendovi stata contestazione alcuna nel corso della discussione orale all'odierna pubblica udienza) sia il fatto che la Corte palermitana abbia ritenuto la clausola sul massimale contenuta nel contratto assicurativo inter partes come di natura "frontale", ossia riferita al singolo sinistro assicurato, anziché di natura "aggregata", come invece preteso dalla PA, sia il fatto che quest'ultima abbia impugnato per cassazione la stessa sentenza d'appello, con
giudizio ad oggi non ancora definito.
Se tanto esclude che, dalla ripetuta decisione d'appello e nei limiti in cui sia stata ritualmente sottoposta alla cognizione di questa Corte, possano trarsi dati preclusivi all'esame del merito cassatorio del ricorso in scrutinio (non essendo essa valutabile alla stregua del giudicato esterno), nondimeno emergono elementi che indubbiamente finiscono col corroborare le ragioni che inducono questa Corte ad una valutazione nel complesso non favorevole,
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principalmente, del secondo e del terzo motivo del ricorso, come si vedrà
appresso.
3.1 - Ciò posto, il primo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. È inammissibile nella parte in cui la ricorrente lamenta l'impossibilità di impugnare l'ordinanza collegiale di rigetto dell'istanza di sospensione, potendo essa PA solo impugnare, con l'appello, la sentenza resa dal Tribunale di Milano, come appunto avvenuto: nell'esplicitare una simile censura, infatti, la ricorrente mostra di non aver colto la ratio decidendi dell'impugnata sentenza, perché questa non ha affatto affermato quanto ne costituisce oggetto, ma ha solo evidenziato la genericità dell'appello, ex art. 342 c.p.c. In particolare, la Corte ambrosiana ha rilevato che l'appellante a suo dire - non aveva confutato gli argomenti di cui all'ordinanza collegiale sulla sospensione dell'esecutività del titolo, ampiamente ripresi dal primo giudice (che, richiamandone e condividendone integralmente il contenuto, ha evidentemente reso una motivazione per relationem), ma non ha certo posto a base della sua decisione la circostanza che la PA non avesse impugnato l'ordinanza stessa, come mostra di aver inteso, proponendo la censura qui in esame, la ricorrente. 3.2 - Il mezzo è poi infondato laddove ci si duole di una omessa pronuncia sul proprio motivo d'appello. Seppur con metodo rivedibile, la Corte ambrosiana ha infatti proseguito lo
scrutinio del gravame
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pur dopo averne valutato la genericità ex art. 342
c.p.c. e quindi, implicitamente, l'inammissibilità esaminandolo nel merito e
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rigettandolo, pure esplicitamente affermando "di dover confermare quanto dedotto dal Giudice di primo grado circa la inerenza delle questioni dedotte dalla parte opponente al merito della controversia" (così la sentenza, p. 8); tanto ciò è vero che sia pur, verosimilmente, anche per una malintesa valutazione su una presunta, ma inesistente, sopravvenuta caducazione parziale del titolo esecutivo, questione su cui si rinvia al par. 5.1 - manca nel dispositivo della sentenza impugnata qualsivoglia declaratoria di inammissibilità dell'appello. In altre parole, le doglianze articolate da TR circa la pretesa deducibilità della eccezione di superamento del massimale anche dinanzi al giudice dell'esecuzione sono state effettivamente vagliate dalla Corte d'appello, che le ha comunque ritenute infondate. Tanto ciò è vero che, con il secondo e il terzo motivo di ricorso, TR ha censurato la decisione impugnata - sotto diversi ma convergenti profili - proprio con riguardo alle questioni sottese al suddetto motivo d'appello. In linea di principio, avrebbe potuto eventualmente discutersi circa l'idoneità della motivazione così resa dalla Corte territoriale, con riguardo alla sua rispondenza al "minimo costituzionale" ex art. 111, comma 6, Cost., ma si tratta di censura che la ricorrente non ha avanzato con la necessaria specificità col ricorso in esame e che, stante il carattere vincolato del giudizio di cassazione, questa Corte non può evidentemente scrutinare motu proprio.
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4.1 - Il secondo e il terzo motivo possono esaminarsi congiuntamente, perché connessi, investendo le medesime questioni sotto diverse, ma convergenti, prospettive: e sono infondati. La tesi di fondo della ricorrente è che per il contratto in questione, operante in regime di claims made con efficacia dal 31.12.2010 al 31.12.2013 e con retroattività decennale, fosse prevista, in particolare, una clausola che dettava un limite di € 3,5 mln. per il periodo di retroattività (c.d. "massimale aggregato in retroattività"), limite superato in epoca successiva alla scadenza dei termini assertivi nel giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo e, addirittura, dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni, sicché la sentenza in questione non avrebbe potuto tenerne conto. Pertanto, poiché l'erosione del massimale aggregato costituiva un fatto verificatosi dopo la formazione del titolo giudiziale, essa avrebbe dovuto considerarsi liberamente deducibile dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, come da costante giurisprudenza sul punto (si sono richiamate, tra l'altro, Cass. n. 26285/2019; Cass., Sez. Un., n. 19889/2019; Cass. n. 6337/2014). Sostiene la ricorrente che il massimale delimita l'obbligazione dell'assicuratore e, correlativamente, la pretesa dell'assicurato, sicché esso è un elemento che contribuisce alla definizione dell'oggetto del contratto, e non una limitazione di responsabilità dell'assicuratore. Circa la natura dell'eccezione di massimale, la ricorrente, dopo ampia disamina, evidenzia anche la sussistenza di un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte (in particolare, tra l'orientamento maggioritario, da ultimo ribadito da Cass., Sez. III, n.
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23076/2022, secondo cui si tratta di eccezione in senso stretto, e quello minoritario, rappresentato da Cass., Sez. II, n. 1475/2022, secondo cui invece si tratterebbe di mera difesa); e sostiene come non solo come l'indirizzo minoritario meriti di essere pienamente condiviso, auspicandone la definitiva adozione da parte di questa Corte, ma anche che, quando si tratta di massimale aggregato, la deduzione e la prova dell'esistenza del limite gravi sull'assicurato, mediante la produzione della prova per iscritto del contratto, benché tanto non consenta di per sé all'assicuratore di giovarsi del limite: ciò perché l'esaurimento del massimale aggregato (a differenza di quello frontale) è un fatto esterno al testo del contratto e dipende dai pagamenti effettuati dall'assicuratore in un dato periodo. Solo con detta precisazione può dunque continuare ad affermarsi prosegue la ricorrente - che la prova dell'esaurimento del massimale aggregato grava sull'assicuratore, mentre non può condividersi la tesi per cui l'eccezione in parola sia eccezione in senso stretto. Ciò perché, rispetto ad un dato sinistro, l'esaurimento del massimale aggregato non determina la scopertura del sinistro stesso, ma solo dimostra l'esatto adempimento dell'obbligazione dell'assicuratore, che non può essere chiamato ad ulteriori pagamenti indennitari, oltre il limite pattuito. Secondo la ricorrente, la natura necessariamente progressiva del limite di massimale, tale da manifestarsi anche dopo la formazione del titolo giudiziale e da poter essere così invocato dinanzi al giudice dell'esecuzione, è stata ben compresa da uno specifico precedente di questa Corte (Cass. n. 13966/2019, in motivazione), che ha rilevato come "il dedotto superamento del massimale di polizza... potrà
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eventualmente farsi valere in sede attuativa, essendo comunque i detti limiti
richiamati nella statuizione di condanna".
4.2 - Ritiene la Corte che la tesi fin qui sommariamente illustrata, per quanto
argomentata in modo approfondito, non possa essere condivisa.
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alla quale è demandata, per
Ancora di recente, questa stessa Sezione tabella, la trattazione dei ricorsi in materia di assicurazione ha ribadito che "In tema di assicurazione per la responsabilità civile, il massimale contrattualmente previsto non è elemento essenziale del contratto di assicurazione e non rappresenta un fatto costitutivo del credito assicurato;
ne consegue che il rilievo relativo all'esistenza del limite del massimale, lasciato alla libera pattuizione delle parti, rappresentando un mero elemento impeditivo o estintivo del diritto, costituisce un'eccezione in senso stretto, da far valere, dalla parte interessata, nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie e non rilevabile d'ufficio" (così Cass. n. 16899/2023). La citata ordinanza con motivazione ampiamente argomentata e che il Collegio convintamente condivide, sicché è sufficiente qui integralmente richiamarla (parr. 10.1-10.3, in particolare), anche per brevità - ha affrontato il tema in questione, confutando le ragioni del precedente dissonante (Cass., Sez. II, n. 1475/2022) e ribadendo la consolidata giurisprudenza di questa stessa Sezione, secondo cui (si trascrive dall'ordinanza stessa):
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"in tema di assicurazione per responsabilità civile, il massimale non è elemento essenziale del contratto di assicurazione, che può essere validamente stipulato senza la relativa pattuizione, e neppure costituisce fatto
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generatore del credito assicurato, configurandosi piuttosto come elemento limitativo dell'obbligo dell'assicuratore, sicché grava su quest'ultimo l'onere di allegare prima e provare poi l'esistenza e la misura del massimale, dovendosi altrimenti accogliere la domanda di garanzia proposta dall'assicurato a prescindere da qualsiasi limite di massimale (Cass. n. 27913 del 13/10/2021; n. 5625 del 28/02/2020; n. 1168 del 21/01/2020; n. 26813 del 21/10/2019; n. 3173 del 18/02/2016; n. 17459 del 31/07/2006)"; "- a nulla rileva la circostanza che l'esaurimento del massimale sia sopravvenuta in corso di causa;
ai fini del contenimento dell'obbligazione indennitaria gravante sull'assicuratore, infatti, quel che rileva in iure non è l'esaurimento del massimale, ma la pattuizione di esso (come s'è detto, infatti, nell'assicurazione della responsabilità civile la fissazione d'un massimale potrebbe anche mancare, senza che ciò incida sulla validità del contratto) (Cass. n. 26813 del 2019, cit.; n. 27913 del 2021, cit.; n. 3173 del 2016, cit.); -il principio iura novit curia può trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui lo stesso massimale sia normativamente stabilito (v. Cass. n. 16148 del 17/06/2019; Cass. n. 1168 del 2020, cit. e ivi altri precedenti conformi); - l'allegazione e prova cui negli altri casi è tenuto l'assicuratore, riguardando un'eccezione in senso stretto, debbono avvenire nel rispetto delle preclusioni assertive ed istruttorie stabilite dagli articoli 167 e 183 c.p.c. (Cass. n. 26813 del 2019, cit.; n. 27913 del 2021, cit.; n. 23076 del 25/07/2022, in
motivazione)".
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4.3.1 Quanto precede reca importanti implicazioni, ai fini dello scrutinio dei
mezzi in esame.
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In primo luogo, va ribadito il granitico insegnamento neppure messo in discussione, per la verità, dalla ricorrente per cui "In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo" (così, ex multis, Cass. n. 3716/2020); e ancora: "Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame" (così ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 2785/2025).
4.3.2 Detti principi vanno poi rapportati al caso di situazioni fattuali suscettibili di significative variazioni nel corso del giudizio di merito, come appunto può avvenire con riguardo alla clausola di massimale aggregato, in controversie assicurative come quella sottesa all'opposizione all'esecuzione per cui è processo.
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Oscuramento disposto
N. 1692/23 R.G.
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Anzitutto, l'assicuratore che intenda avvalersene è tenuto a sollevare, in ogni caso, la relativa eccezione, nel giudizio di cognizione, entro il termine di preclusione di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, per quanto prima detto. Può però accadere che il limite del massimale, alla data di scadenza del termine di preclusione, non sia stato ancora superato. In tal caso, è necessario e, ad un tempo, sufficiente che l'assicuratore sollevi comunque l'eccezione, al fine di far constare al giudice l'esistenza della clausola limitativa e di ottenerne la relativa declaratoria, anche in ordine al suo perimetro applicativo e alla sua efficacia. Pertanto, se l'assicuratore ha regolarmente e tempestivamente sollevato l'eccezione e il limite di massimale sia in concreto superato solo dopo la scadenza del termine ex art. 167, comma 2, c.p.c., ma comunque nel corso dello stesso giudizio di merito (quindi, nel giudizio di primo grado, anche dopo la scadenza dei termini assertivi oggi previsti dall'art. 171-ter c.p.c.; in ogni caso, per i giudizi di primo e secondo grado, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione orale della causa), egli è tenuto a soltanto allegare (ed eventualmente documentare) detto superamento, onde ottenerne la declaratoria nell'ambito della sentenza che definisce il relativo giudizio e, dunque, impedire l'emissione della condanna alla prestazione
contrattuale a suo carico.
Infatti, trattandosi di questione di merito, essa non può che essere delibata dal giudice della cognizione, dinanzi al quale il titolo esecutivo si sta formando,
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in ossequio ai consolidati principi prima riportati, inoperanti essendo le preclusioni di fase, trattandosi per definizione di "fatto sopravvenuto". Qualora, invece, il superamento del limite si verifichi quando il giudizio di cognizione si sia ormai esaurito (e, dunque, la sentenza - di primo grado o d'appello - sia passata in giudicato), detta circostanza a pieno titolo costituisce "fatto sopravvenuto" ai fini della deduzione nell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., sicché solo in tal caso essa potrà esser fatta valere dall'assicuratore in sede esecutiva e, dunque, rappresentare idonea ragione a sostegno dell'opposizione stessa, onde contestare il diritto dell'assicurato di procedere ad esecuzione forzata nei suoi confronti, qualora la sentenza azionata rechi incondizionata condanna dell'assicuratore alla prestazione
indennitaria.
In tale ipotesi, infatti, è ben vero che l'assicurato è titolare di un titolo esecutivo rappresentativo di un diritto di credito certo, liquido ed esigibile, ex art. 474 c.p.c.; ma se e solo se - in detto titolo sono state effettivamente delibate le questioni circa l'esistenza, la validità e l'effettiva portata della clausola di massimale aggregato (al tempo, in ipotesi, non ancora raggiunto), il superamento del limite di massimale solo in epoca successiva alla sua formazione consente all'assicuratore di paralizzare l'azione esecutiva del creditore, proprio in forza della pattuizione contrattuale e della sua successiva concreta estrinsecazione.
4.3.3 Proprio questo a convinto avviso del Collegio è il senso di quel passaggio della motivazione di Cass. n. 13966/2019, invocato dalla ricorrente,
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in cui si afferma: "Nemmeno può considerarsi ostativo all'accoglimento del motivo il dedotto superamento del massimale di polizza, trattandosi di circostanza che non emerge dalla sentenza impugnata e che potrà eventualmente farsi valere in sede attuativa, essendo comunque i detti limiti richiamati nella statuizione di condanna". Anche al di là della contestualizzazione dell'affermazione (prima riportata in modo completo, rispetto a quella offerta dalla ricorrente), il suo significato è pienamente in linea con quanto prima illustrato: se non emerge dalla sentenza che integra il titolo esecutivo, il superamento del massimale aggregato può essere fatto valere allorché questa sia portata ad esecuzione, ma sempre che la sentenza stessa riporti ed accerti l'esistenza e la portata della relativa
clausola.
4.3.4 - Può quindi affermarsi il seguente principio di diritto: In tema di opposizione all'esecuzione promossa dall'assicurato in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale contro il proprio assicuratore per la responsabilità civile, questi non può dedurre, quale fatto estintivo, l'esistenza di una clausola di massimale a formazione progressiva (c.d. massimale aggregato) e il suo superamento, verificatosi in epoca successiva alla formazione di tale titolo, a meno che l'esistenza, la validità, l'efficacia e l'effettiva portata di detta clausola non siano state delibate dal giudice della cognizione in seno al provvedimento azionato in executivis, a seguito
dell'eccezione
tempestivamente sollevata dall'assicuratore nel termine di cui all'art. 167,
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comma 2, c.p.c., trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile
d'ufficio.
4.4 - Per quanto fin qui detto, il secondo e il terzo motivo sono infondati. La PA ricorrente, a fronte di una sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., recante condanna nei suoi confronti, non può pretendere di paralizzare l'azione esecutiva di ME, creditrice propria assicurata, semplicemente deducendo l'avvenuto superamento del limite del massimale aggregato, perché la perdurante pendenza del giudizio in cui il titolo è stato formato (v. supra, par. 2.1) comporta che la questione può essere delibata solo in quella sede. Peraltro, pur a prescindere dalle perplessità manifestate dalla stessa sentenza qui impugnata circa la effettiva proposizione dell'eccezione nel giudizio di cognizione (v. p. 7 della motivazione), ogni questione deve dirsi superata a fronte del contenuto della sentenza n. 1316/2023 della Corte d'appello di Palermo (v. par. 2.1), che ha definito il giudizio di impugnazione relativo al titolo esecutivo azionato: come è pacifico tra le parti, in quella sede la Corte palermitana ha specificamente affrontato il tema della esistenza e della portata della clausola di massimale aggregato, con ciò restando confermato che la questione è ancora sub iudice, dinanzi al giudice naturale (lo si ripete, da quanto consta dalla memoria della controricorrente, la PA ha proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza). A maggior ragione, dunque, la questione del superamento del massimale non poteva essere avanzata a sostegno dell'opposizione all'esecuzione per cui è
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processo, giacché in questo ambito la valutazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata del creditore non può che essere collegata al titolo esecutivo così come esitato dal giudice della cognizione: il che vale sia rispetto alla sentenza di primo grado, su cui si fonda il precetto intimato da ME ed opposto dalla PA, sia rispetto a quella d'appello frattanto intervenuta, che com'è noto si sostituisce alla prima, quand'anche meramente la confermi (v., per tutte, Cass. n. 9161/2013). Correttamente, dunque, la Corte ambrosiana ha respinto le doglianze della PA avverso la prima decisione, perché l'avvenuto superamento del massimale non poteva essere dedotto a sostegno della spiegata opposizione pre-esecutiva, ex art. 615, comma 1, c.p.c. 5.1 - Il quarto motivo è invece fondato. La Corte d'appello di Milano, dopo aver disatteso il gravame di TR, ha rilevato d'ufficio quella che - a suo parere - costituiva caducazione parziale del titolo esecutivo, ossia la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Palermo n. 92/2000, disposta dalla Corte d'appello di Palermo ai sensi dell'art. 373 c.p.c. con ordinanza del 15.10.2020, per la parte eccedente € 550.000,00. Su tale presupposto, ha testualmente riformato in parte la sentenza di primo grado, accogliendo l'opposizione all'esecuzione proposta dalla PA fino a concorrenza dell'importo di € 550.000,00 e, previa compensazione della metà, ha posto le spese del grado a carico della stessa PA appellante. 5.2.1 - Il suddetto iter decisorio è erroneo per un triplice ordine di motivi.
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Anzitutto, il capo di condanna alle spese del grado non era stato impugnato da alcuna delle parti;
né la sua caducazione poteva discendere, ex art. 336, comma 1, c.p.c., dall'accoglimento del gravame, come s'è visto ritenuto dalla stessa Corte d'appello inammissibile ed infondato. In secondo luogo, la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, disposta dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 373 c.p.c., ha mera efficacia interinale, destinata a risolversi nella decisione di merito sul gravame. Pertanto, essa non può affatto comportare la parziale caducazione del titolo, la cui efficacia esecutiva resta (in tutto o, come nella specie, in parte) sospesa per il tempo del giudizio d'appello, per essere finalmente regolata dalla sentenza che lo definisce (con l'accoglimento e, dunque, con la riforma, totale o parziale della prima sentenza;
o col rigetto e, dunque, con la piena efficacia esecutiva della sentenza d'appello che, come s'è visto, si sostituisce in tal caso alla prima sentenza). Il che è quanto certamente avvenuto a seguito della emissione della successiva sentenza n. 1316/2023 del 12.7.2023 da parte della Corte isolana, benché la controricorrente non abbia ritenuto di specificarne il dictum (né tanto ha fatto la stessa ricorrente, che a ben vedere avrebbe pure potuto averne interesse). Infine, ed in ogni caso, anche ad ammettere, per assurdo, che l'ordinanza ex art. 373 c.p.c. possa comportare la caducazione del titolo esecutivo, tanto non avrebbe certo giustificato l'accoglimento parziale dell'opposizione all'esecuzione proposta dalla PA per altri motivi, perché detto fenomeno giustifica solo la declaratoria di cessazione della materia del
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contendere (v. Cass., Sez. Un., n. 25478/2021), con conseguente necessità di regolare le spese secondo il criterio della soccombenza c.d. virtuale, con riguardo ai motivi originariamente proposti (v. Cass. n. 9899/2022). Pertanto, sempre ragionando per assurdo, ciò avrebbe dovuto eventualmente al più comportare la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna, in ragione dell'infondatezza dell'opposizione, dell'opponente/ appellante alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio, salva eventuale compensazione totale o parziale, ove se ne fossero ravvisate le ragioni ex art. 92 c.p.c. Ma, in realtà, la Corte ambrosiana avrebbe dovuto limitarsi a rigettare l'appello, regolando le spese secondo soccombenza salva, anche qui, eventuale compensazione, ut supra - e dando atto che, allo stato (e fino a che il giudizio d'appello a quo non si fosse definito), il titolo esecutivo di cui si minacciava l'esecuzione era da ritenersi efficace fino a concorrenza di € 550.000,00. 5.2.2 - Senonché, l'odierna controricorrente - fatta salva una assai laconica e generica critica mossa a siffatta decisione alle pp. 20-21 del controricorso -
non
ha impugnato incidentalmente detta statuizione, prestandovi implicitamente acquiescenza ai sensi dell'art. 329, comma 1, c.p.c. Questa Corte, quindi, resta vincolata al dictum del giudice d'appello prima illustrato, che non può essere pretermesso, benché gravemente errato in iure: il che comporta anche che il precetto opposto, a seguito di detta oramai definitiva statuizione, può allo stato supportare l'esecuzione forzata di ME
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fino a concorrenza di € 550.000,00, fatte salve ulteriori iniziative della creditrice in forza del titolo esecutivo, come risultante a seguito di quanto statuito dalla ripetuta sentenza della Corte d'appello di Palermo n. 1316/2023 del 12.7.2023, la cui finale statuizione, peraltro, inopinatamente non è stata ostesa a questa Corte. Né può condividersi quanto pure ritenuto dal Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, circa il carattere meramente improprio della statuizione con cui la Corte ambrosiana pronunciò l'accoglimento dell'opposizione: questa non s'è affatto limitata a rilevare la temporanea limitazione del diritto di ME di procedere esecutivamente (come avrebbe dovuto), ma ha deliberato tout court di accogliere l'opposizione di TR fino al suddetto importo, senza alcuna ulteriore limitazione e con statuizione definitiva, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata dalla parte che ne aveva interesse, come poi infatti avvenuto.
5.3 Ha buon gioco la ricorrente, pertanto, nel rilevare che, accogliendo l'opposizione all'esecuzione e riformando in parte la prima sentenza, la Corte d'appello non avrebbe potuto considerarla soccombente, stante l'esito parzialmente vittorioso del gravame. L'adozione di una simile (benché, come visto, errata) statuizione, secondo i dettami dell'art. 91 c.p.c., comporta che non solo TR non avrebbe potuto essere condannata alle spese del grado, ma neppure a quelle del primo giudizio, poste dal Tribunale integralmente a suo carico, che avrebbero invece dovuto essere regolate secondo il criterio della soccombenza prevalente, previa eventuale compensazione.
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6.1 In definitiva, il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato, il secondo e il terzo sono infondati, mentre il quarto motivo è accolto. La sentenza d'appello è dunque cassata in relazione e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l'integrale compensazione, tra le parti, delle spese dell'intero giudizio di merito, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., e ciò sia in considerazione dell'evidente errore della Corte d'appello benché non censurato da ME - circa la riforma della sentenza di primo grado e la regolamentazione delle spese, sia per la novità della questione in iure oggetto del presente giudizio.
-
Le medesime ragioni militano anche per l'integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
6.2 Infine, per la natura della causa petendi della domanda principale oggetto del giudizio in cui si è formato il titolo esecutivo opposto, va di ufficio disposta l'omissione, in caso di diffusione del presente provvedimento, delle generalità e degli altri dati identificativi dei relativi attori (TE IA LA, in proprio e quale tutore di IO LL, nonché da AN OL ed KA LL), poiché qui menzionati, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003.
P. Q. M.
La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso e rigetta i restanti. Cassa la sentenza impugnata in relazione e, decidendo nel merito, compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di merito.
Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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Dispone che, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196 del 2003, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omessi generalità ed altri dati identificativi delle persone indicate al punto 6.2 della motivazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il
giorno 3.12.2025.
Il Consigliere est. Salvatore Saija
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Il Presidente
AN De NO
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