Ordinanza collegiale 15 ottobre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 25/06/2025, n. 12540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12540 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 12540/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07145/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7145 del 2020, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Cosimo Alvaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto ministeriale del 25.03.2020 e notificato al ricorrente il 19.05.2020, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, con il quale veniva respinta l’istanza presentata dal ricorrente per ottenere la cittadinanza italiana (K10/-OMISSIS-)
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 aprile 2025 la dott.ssa Antonietta Giudice e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 21 dicembre 2015.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con d.m. 25 marzo 2020 ha respinto la domanda dell’interessato per mancanza del requisito reddituale “ VISTA la documentazione acquisita agli atti nella quale non vi è prova che l’interessato e il proprio nucleo familiare abbiano percepito redditi uguali o superiori a quelli fissati nei … parametri assunti dall’Amministrazione ”.
Avverso il provvedimento di diniego insorge il richiedente con il presente strumento di gravame, affidato ai motivi di ricorso, come di seguito rubricati:
1. Difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere per travisamento dei fatti;
2. Erronea applicazione dell’art. 10 bis della l. N. 241/1990;
3. Difetto di motivazione.
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio per resistere al ricorso, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
All’udienza straordinaria del giorno 11 aprile 2025, svolta da remoto, in vista della quale il proprio ricorrente ha versato in atti il proprio estratto conto previdenziale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Si controverte del diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, di cui alla legge n. 91 del 1992, articolo 9, comma 1, lett. f), per mancanza del requisito reddituale, considerato che il richiedente è tenuto a dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale.
Di contro, il ricorrente sostiene che la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe viziata da travisamento dei fatti che si riverbera nel vizio dell’eccesso di potere poiché, senza tener conto della documentazione relativa al reddito dell’interessato, si asserisce la mancanza di un’autosufficienza economica duratura in capo allo stesso senza specificare il periodo nel quale detta autosufficienza sarebbe venuta meno, circostanza quest’ultima che avrebbe determinato anche una lesione delle prerogative partecipative dell’interessato (in ragione della presunta impossibilità di allegare documentazione specifica a fronte della genericità della contestazione anche nella comunicazione ex art. 10- bis della legge n. 241/1990).
In proposito, il Collegio ritiene opportuno un preliminare richiamo ai principali punti d’arrivo della giurisprudenza in materia di autosufficienza reddituale dell’aspirante cittadino (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 1590/22, 1698/22, 1724/22, 2945/22, 3692/22, 4619/22; n. 7980/2022; n. 7889/2022; n. 7888/2022).
L'acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l'esplicarsi di un potere valutativo che si traduce in un apprezzamento di opportunità in ordine al definitivo inserimento dell'istante all'interno della comunità nazionale (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. V bis, sentenza n. 1590/2022, Sez. I ter, sentenza n. 3227/2021 e sentenze ivi richiamate).
L’amministrazione segnatamente ha il compito di verificare che nel soggetto istante risiedano e si concentrino le qualità e i requisiti ritenuti necessari per ottenere la cittadinanza, tra i quali la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi.
Il requisito in esame impone al richiedente lo status civitatis di dimostrare la disponibilità di adeguati mezzi economici di sostentamento nonché il regolare adempimento degli obblighi fiscali e la possibilità di adempiere ai doveri di solidarietà economica e sociale (cfr., da ultimo, TAR Lazio, Sez I ter, n. 13690/2021; id., n. 1902/2018; Cons. Stato Sez. I, parere n. 240/2021; id., n. 2152/2020; Sez. III, n. 1726/2019: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 766/2011 e 974/2011).
L’accertamento del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell’istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766; id., 16 febbraio 2011, n. 974) – ratio che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l’ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di soggiorno – ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l’utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato; in particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all’erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., ex multis , Tar Lazio, I ter, 31 dicembre 2021, n. 13690; id., 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).
La valutazione del requisito reddituale va effettuata tenendo conto sia di quello già maturato al momento della presentazione della domanda (cfr., TAR Lazio, sez. I ter, 14 gennaio 2021, n. 507; id., 31 dicembre 2021, n. 13690) – che deve essere corredata dalla dichiarazione dei redditi dell’ultimo triennio, come prescritto dal DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 – sia di quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 (cfr. Consiglio di Stato sez. I, parere n. 240/2021; TAR Lazio, sez. V bis, n. 1724/2022; sez. I ter, n. 507/2021 e n. 13690/2021, cit.; sez. II quater, 2 febbraio 2015, n. 1833; id., 13 maggio 2014, n. 4959; id., 3 marzo 2014, n. 2450; id., 18 febbraio 2014, n. 1956; id., 10 dicembre 2013, n. 10647 nel senso che lo straniero deve dimostrare di possedere una certa stabilità e continuità nel possesso del requisito; questo non viene meno in caso di flessioni meramente transitorie e suscettibili di recupero in breve tempo cfr. da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2015, n. 60; idem, sez. I, n. 1791/2021 e 1959/20; TAR Lazio, sez. I ter, n. 6979/2021).
Il legislatore, tuttavia, non ha fissato una soglia di reddito minima, rimettendone l’individuazione all’Amministrazione sulla base di parametri indefettibili di garanzia dell’autosufficienza economica del richiedente e della sua reale capacità di partecipare alla spesa pubblica necessaria ad assicurare i servizi pubblici essenziali in Italia.
A tal fine, l’Amministrazione ha attinto alla legislazione vigente in materia di esenzione totale dalla partecipazione alla spesa sanitaria in favore del cittadino italiano titolare di pensione di vecchiaia, secondo quanto specificato nella Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007. In particolare, l'art. 3 del decreto-legge n. 382/1989 stabilisce che sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria i titolari di pensione di vecchiaia con reddito imponibile fino a € 8.263,31, incrementato fino a € 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori € 516,00 per ogni figlio a carico.
Del parametro cui si conforma l’Amministrazione si è compiutamente occupata la Sezione da ultimo con le due recenti sentenze nn. 14163 e 14172 del 25 settembre 2023, sottolineando che esso individua una soglia ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “ indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale ” (cfr. ex multis : Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio - Roma, sez. II, 2.2.2015, n. 1833).
Sulla legittimità del parametro in questione, in assenza di base normativa, la giurisprudenza ha ancora affermato che “ non può convenirsi con le affermazioni di cui al ricorso, secondo le quali l’amministrazione non potrebbe considerare “indefettibile” la soglia reddituale, in quanto essa non è precisata da atti aventi rango primario. Quello che conta, invero, è che il requisito reddituale minimo integri una delle condizioni che devono risultare soddisfatte ai fini dell’acquisizione dello status di cittadino italiano, come pacificamente imposto dalle previsioni del d.m. 22 novembre 1994, prima richiamato. Va da sé che, a tal fine, una soglia minima deve essere individuata a fini di certezza, allo scopo di evitare arbitrarie e divergenti valutazioni da parte dell’amministrazione, e tale soglia è, allo stato, quella già più sopra ricostruita, considerata valido parametro anche dalla costante giurisprudenza ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 9582/2023).
Peraltro, come già ricordato sopra, la soglia in contestazione, recepita dalla Circolare del Ministero dell'Interno DLCI K.60.1 del 5 gennaio 2007, è stata costantemente ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia (cfr. ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; T.A.R. Lazio, sez. II quater, n. 1833/2015) “ in quanto con un reddito inferiore si potrebbe usufruire di eventuali provvidenze previste per i cittadini in stato di indigenza, che graverebbero ulteriormente sul bilancio dello Stato ” (TAR Lazio, Sez. I ter, n. 2650/2002; TAR Liguria, sez. II, n. 4/2005).
A ben vedere si tratta delle stesse ragioni per cui è stata già da tempo risalente ritenuta legittima la prescrizione di soglie reddituali minime già solo al fine di autorizzare l’ingresso ed il soggiorno sul territorio nazionale, ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. 286/1998, per cui “ il possesso di un reddito minimo – idoneo al sostentamento dello straniero e del suo nucleo familiare – costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, in quanto attinente alla sostenibilità dell’ingresso dello straniero nella comunità nazionale, al suo inserimento nel contesto lavorativo e alla capacità di contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del paese al quale ha chiesto di ospitarlo; il requisito reddituale è infatti finalizzato ad evitare l’inserimento nella comunità nazionale di soggetti che non siano in grado di offrire un’adeguata contropartita in termini di lavoro e, quindi, di formazione del prodotto nazionale e partecipazione fiscale alla spesa pubblica e che, in sintesi, finiscono per gravare sul pubblico erario come beneficiari a vario titolo di contributi e di assistenza sociale e sanitaria, in quanto indigenti; d’altro canto la dimostrazione di un reddito di lavoro o di altra fonte lecita di sostentamento è garanzia che il cittadino extracomunitario non si dedichi ad attività illecite o criminose ” (cfr. di recente, tra tante, Cons. Stato, sez. II, n. 4026/2021; cfr. Cons. Stato, Sez. III, n. 3141/2020, n. 8839/2019, Cons. Stato, sez. I, parere n. 2176/2016 su affare 377/2016; Cons. St., sez. III, n. 2645/2015 e 2335/2015; Cons. Stato, sez. VI, n. 5994/2010).
Quindi, se la fissazione del requisito economico e delle relative soglie reddituali minime è necessaria per consentire allo straniero il semplice ingresso ed il temporaneo soggiorno sul territorio nazionale, a maggior ragione si richiede che tali condizioni siano soddisfatte per conseguire la cittadinanza dello Stato ospite sulla base della mera considerazione che “il più contiene il meno”: a tale riguardo è appena il caso di ricordare che si tratta di attribuire uno status che include, tra l’altro, il diritto di incolato, con conseguente permanente collegamento del soggetto al territorio del Paese di appartenenza.
Si tratta pertanto di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. St., sez. III, nn. 3143, 4754 e 4767 del 2023) che la Sezione ha da subito recepito (TAR Lazio, sez. V bis, n.1590/2022, 1698/2022, 1724/2022, 2945/2022, nonché, di recente, n. 11028/2022, 11187/2022, 8273/2023, 9570/2023, 9582/2023, 11964/2023, 12386/2023), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “ il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici ” (TAR Lazio, sez. V bis, n. 11028/2022; 16321/2022, 1993/2023, 4268/2023, 10747/2023).
A tale riguardo, va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell’Unione per l’esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. “turismo sociale”, è sottoposto alla condizione “ di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante ” (art. 7 Direttiva 2004/38/CE), per la ragione che “ i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante ” (considerando n. 10 della citata Direttiva).
L’autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell’effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo al richiedente la cittadinanza.
Dall’esame degli atti relativi all’odierna controversia alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale illustrato, non emergono elementi in grado di scalfire la valutazione negativa cui è pervenuta la p.a. in relazione al requisito del reddito dell’istante.
Il Collegio ritiene di anticipare, per ragioni di ordine logico, l’esame delle censure di erronea applicazione dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 e di difetto di motivazione, entrambe fondate sulla ritenuta genericità della contestazione su cui il Ministero ha fondato la propria sfavorevole determinazione, in ragione della mancata specificazione delle annualità in cui sussisterebbe l’insufficienza reddituale.
Al riguardo, il Collegio ritiene la censura non suscettibile di positivo apprezzamento, in quanto, ut supra ricostruito, la situazione reddituale dell’istante presa in considerazione nell’ambito del procedimento concessorio riguarda un arco temporale, che ricomprende - ai sensi di quanto evincibile dal combinato disposto del DM 22.11.1994, adottato in attuazione dell’art. 1 co. 4 del DPR 18 aprile 1994, n. 362 e dell’art. 4, co. 7, DPR 12.10. 1993, n. 572 – il triennio antecedente la domanda e tutti gli anni successivi fino all’adozione del provvedimento finale e anche oltre, visto che i requisiti richiesti per l’acquisto della cittadinanza devono essere mantenuti fino al momento del giuramento.
Allo stesso ricorrente è noto quanto testé precisato, visto che in proposito nel ricorso afferma che “ ai fini della naturalizzazione, deve essere presa in considerazione un arco di vita lavorativa che copre un periodo di più di sette anni ”.
Ciò nonostante, in riscontro al preavviso di rigetto del 31 maggio 2019 con cui è stata prospettata la mancata produzione di redditi adeguati, l’interessato si è limitato ad inviare la sola Certificazione Unica 2019, relativa all’anno 2018, senza nulla allegare o produrre circa le ulteriori annualità oggetto di valutazione da parte dell’autorità procedente.
Peraltro, incidentalmente, si evidenzia che nel caso di specie è possibile anche ritenere che la dedotta genericità della contestazione si può spiegare con la circostanza che la carenza del requisito reddituale è risultata essere, come si vedrà infra , costante negli anni oggetti di osservazione.
Sulla scorta delle osservazioni che precedono, il secondo e terzo motivo di ricorso sono respinti in quanto infondati.
Parimenti infondato è l’ultimo motivo di censura con cui il ricorrente deduce il difetto di istruttoria e conseguente eccesso di potere per travisamento dei fatti.
Al riguardo, bisogna tener conto in primo luogo che, in sede di domanda di cittadinanza ha dichiarato di essere coniugato e di avere un figlio e che quindi la soglia di reddito rilevante nel caso di specie per il conseguimento dell’agognato status è di euro 11.878,05 (11.362,05 + 516,00).
Orbene, sul punto, si rileva anzitutto che nella domanda compilata, lo stesso richiedente ha dichiarato di aver percepito nel triennio antecedente i seguenti redditi:
per l’anno 2014 redditi pari ad euro 11.497,00;
per l’anno 2013 redditi pari ad euro 8.404,00:
per l’anno 2012 redditi pari ad euro 10018,00.
Si tratta evidentemente di dati che confermano la bontà del giudizio sfavorevole formulato dalla p.a. proprio avuto riguardo alla situazione reddituale ante-domanda, desumibile da quanto allegato e prodotto dalla stessa interessata.
Ad adiuvandum , si rileva che dagli accertamenti effettuati dall’autorità procedente, tramite la banca dati Punto SC (vedi risultati dell’interrogazione depositati in allegato al rapporto difensivo della PA del 10 settembre 2024), è risultata una situazione reddituale non adeguata anche per gli anni successivi – considerata altresì l’accertata mancanza di redditi della coniuge tra il 2013 e il 2017 - avendo percepito € 10.261,00 nell’anno 2017 e € 10.072,00 nell’anno 2016.
Del resto, il ricorrente, a fronte del deposito documentale della resistente, non ha svolto alcuna contestazione atta concretamente a dimostrare l’inappropriatezza dell’attività istruttoria svolta, né ha prodotto documenti in grado di comprovare l'erroneità degli esiti cui la p.a. è pervenuta sulla base dei dati disponibili presso l’Agenzia delle Entrate. Al contrario, dalle Certificazioni Uniche depositate unitamente al ricorso (oltre che dall’estratto conto previdenziale depositato il 28 febbraio 2025), emerge la seguente situazione, che conferma le criticità riscontrate dalla p.a.:
- € 14.557,16 per il 2019 (CU 2020, da cui risulta un ulteriore figlio a carico nato nel 2018);
- € 14.521,10 per il 2018 (CU 2019);
- € 10.261,02 per il 2017 (CU 2018);
- € 10.071,56 per il 2016 (CU 2017);
- € 10.070,17 per il 2015 (CU 2016).
Il Collegio, visti gli atti acquisiti in giudizio, rileva dunque la mancata dimostrazione di una stabilità economica dell’istante, visto che, peraltro, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopradelineato, non può assumere rilevanza, al fine della dimostrazione della richiesta stabilità economica, l’osservazione di un limitato periodo di tempo, anche se più recente, in cui, come nel caso di specie (v. redditi percepiti nel 2018 e 2019), risulta raggiunta un’adeguata situazione reddituale.
Ebbene, i requisiti prescritti per l’ottenimento di un beneficio debbono essere posseduti già all’atto della presentazione dell’istanza e mantenuti sino al momento della decisione sulla stessa da parte dell’autorità procedente. In proposito, giova richiamare la giurisprudenza di questa Sezione che, in relazione alla pretesa di applicare il principio di attualizzazione, al fine di superare l’insufficienza reddituale nel periodo antecedente alla proposizione della domanda, ha avuto modo di chiarire che: “ e non può essere applicato in via analogica al procedimento di concessione della cittadinanza per naturalizzazione l’opposto principio della rilevanza delle sopravvenienze favorevoli sancito dalla normativa in materia di immigrazione, al fine di evitare che lo straniero, per mancanza di titolo autorizzatorio al soggiorno, cada in situazioni di clandestinità: l’art. 5 co . 5, D.lgs. 286/1998, nel prevedere che il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno sono rifiutati “quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato … sempre che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio”, proprio per la sua natura derogatoria al principio generale soprarichiamato, non può essere applicato al di fuori delle ipotesi espressamente previste, tanto meno ove non sia ravvisabile l’ eadem ratio (come appunto nei procedimenti per la concessione della cittadinanza) ” (Tar Lazio, sez. V bis, 11188/2022).
Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere conclusivamente respinto, in quanto infondato.
In ogni caso, a tutela della posizione del ricorrente, il Collegio rileva che l'avversato diniego non impedisce di reiterare la domanda una volta consolidato, nel rispetto degli obblighi fiscali, il reddito minimo richiesto per l’acquisizione dello status civitatis per un periodo minimo di tre anni (proprio in quanto, come già sopra evidenziato, i requisiti reddituali devono essere già maturati al momento della presentazione della domanda per la concessione della cittadinanza, in quanto costituiscono uno dei requisiti prescritti dalla normativa in materia, che, invero, richiede che siano prodotti documenti atti a dimostrarne il possesso nel triennio antecedente).
La sede in cui far valere l’eventuale conseguimento di tali requisiti, pertanto, non è quella del procedimento di esame dell’istanza in corso, bensì quella dell’esame di una nuova domanda, che può essere ripresentata già solo dopo un anno dal rigetto della prima.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della peculiarità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente
Davide De Grazia, Primo Referendario
Antonietta Giudice, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonietta Giudice | Rosa Perna |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.