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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 17/12/2025, n. 3934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3934 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 4991 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2015 promosso da
NELLA QUALITA' DI PROCURATORE SPECIALE Parte_1
DI ASCOLESE DORA, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Di Lauro
attore contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fernando Miriano, Emma CP_1
OR e CL OL
convenuta
Controparte_2
convenuto contumace
Avente ad
OGGETTO: Colpa medica
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2015, per il Parte_2
tramite del procuratore speciale , conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
ed il P.O. di proponendo domanda di risarcimento per CP_1 CP_2 CP_2
colpa medica a seguito della morte del coniuge verificatasi in data Persona_1
27.03.2010.
A sostegno della sua pretesa parte attorea produceva la sentenza civile passata in giudicato n. 68/2015 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale veniva accolta la domanda da parte dei figli del e per l'effetto Persona_1
venivano condannati in solido l ed il Controparte_3 [...]
al pagamento della somma di Euro 54.000 a Controparte_2 favore di ciascuno dei figli, a titolo risarcitorio in conseguenza di una liquidazione del danno da perdita di chance.
In data 28.01.2016 si costituiva in giudizio l' eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Nonostante la regolare notifica, il P.O. di non si costituiva in CP_2 CP_2
giudizio e restava contumace.
Rigettate le istanze istruttorie, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 19.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto, non ricorrono nel caso di specie i presupposti e le condizioni dell'invocato effetto preclusivo del giudicato esterno con riferimento alla sentenza civile n. 68/2015 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pronuncia intervenuta in un giudizio che vedeva coinvolte parti diverse.
Andando a rileggere il predetto pronunciato da esso è dato evincere che il
Tribunale di Nocera Inferiore, nella medesima fattispecie, ha comunque escluso il nesso causale tra il preteso inadempimento dei sanitari e l'evento morte, rigettando la domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita del congiunto.
Ha invece riconosciuto fondata la domanda risarcitoria sotto il profilo della perdita di chance.
Ciò non di meno va disattesa anche la pretesa risarcitoria conseguente ad un'ipotetica perdita di chance che parte attorea non ha giustificato attraverso un adeguato iter logico - argomentativo.
Non si ravvisano responsabilità da ascrivere a carico dei sanitari dell'ospedale di i quali hanno eseguito sul paziente accertamenti medici adeguati (anche CP_2 se rapportati agli strumenti a loro disposizione), ben 24 giorni prima del suo decesso.
Il paziente arrivò, infatti, in Pronto Soccorso alle ore 21,25 del Persona_1
giorno 3.3.2010 in quanto affetto da sintomi aspecifici (astenia marcata, adinamia dopo conati di vomito) e registrato sul verbale di accesso al P.S. come
"Lipotimia".
Venne sottoposto ad esame Ecg ed emoprelievo che rilevarono una Leucocitosi
e un blocco di branca a sx completo. Alla luce del quadro sintomatologico e delle prime risultanze degli esami strumentali, il sanitario del P.S. eseguì il ricovero in reparto per il prosieguo delle cure e degli accertamenti di rito. Il paziente entrò in reparto alle ore 00.50, preso in carico dal sanitario di turno Persona_1
dott. , che provvide ad eseguire tutti gli adempimenti del caso Persona_2
(raccolta dell'anamnesi, visita medica, compilazione della cartella clinica e predisposizione della terapia del caso). Il dott. , provvide a ripetere gli Per_2
esami ematochimici, nonostante fossero stati eseguiti pochi minuti prima, i cui risultati pervennero dopo circa 2 ore, confermando i dati già in possesso.
Contestualmente il Dott. dispose ed ottenne dapprima la consulenza Per_2
dello specialista cardiologo e successivamente l'esecuzione di esame ecocardiografico, che venne eseguito intorno alle ore 04.00 circa e che acclarò, come reperto obiettivo, solo una ectasia dell'aorta ascendente di 42 mm. Il percorso diagnostico intrapreso dal dott. fu mirato all'esclusione Per_2
inizialmente di patologie ischemiche cardiache acute, anche per poter procedere all'esecuzione di ulteriori indagini sul versante emodinamico. Le condizioni del paziente verso le ore 5.00 ebbero un improvviso peggioramento, tanto da richiedere l'intervento dello specialista rianimatore che provvide subito all'intubazione oro tracheale e ventilazione polmonare assistita. Lo stesso rianimatore si attivò per la ricerca di un posto letto in una U.O. di Rianimazione.
Il posto fu reperito presso l'Ospedale di Oliveto Citra. A questo punto si attivò diligentemente la procedura per il trasferimento che avvenne intorno alle ore
7.00 mediante ambulanza di tipo A con rianimatore a bordo.
La diagnosi di cui in cartella clinica fu stilata sulla base degli esami disponibili eseguiti e si basa su un'ipotesi diagnostica ancora in fieri e non conclusasi per il peggioramento delle condizioni di salute;
le condizioni cliniche del paziente peggiorarono rapidamente e non si ebbe il tempo di poter approfondire con un esame tomografico ed ecografìco eseguibile in loco, visto che nelle ore notturne tale servizio non era attivo all'epoca dei fatti, nel P.O. di . CP_2
Nel corso del poco tempo risultato a loro disposizione, i sanitari dell'ospedale di hanno posto in essere tutti gli accertamenti necessari per rendersi conto CP_2
del tipo di interventi da adottare (compatibilmente con la struttura a loro disposizione).
In seguito, tenuto conto del peggioramento del quadro generale del paziente hanno ritenuto correttamente di trasferirlo in una struttura più specializzata nel tentativo di salvargli la vita.
Non vi fu errore diagnostico ma, al piu', un ritardo diagnostico non imputabile ai sanitari del P.O. di . CP_2 CP_2
Del resto, nel corso del percorso diagnostico il paziente fu colpito dal grave evento della rottura di un aneurisma dell'aorta addominale e fu prontamente indirizzato in altra struttura (in quel momento disponibile) dotata del reparto di
Rianimazione.
Alla luce di quanto rappresentato, è da escludere che la condotta dei sanitari del
P.O. di abbia, in modo apprezzabile e concreto, diminuito le chances di CP_2
sopravvivenza di . Persona_1
Peraltro, non è possibile valutare l'operato dei sanitari della struttura di CP_1
(ove il paziente fu poi trasferito da Oliveto Citra ed ove morì 24 giorni dopo) e non è da escludere che vi possano essere stati degli errori che hanno condotto alla morte.
La particolarità della vicenda e la giurisprudenza oscillante in casi analoghi inducono a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 4991 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2015 promosso da
NELLA QUALITA' DI PROCURATORE SPECIALE Parte_1
DI ASCOLESE DORA, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Di Lauro
attore contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fernando Miriano, Emma CP_1
OR e CL OL
convenuta
Controparte_2
convenuto contumace
Avente ad
OGGETTO: Colpa medica
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19.03.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Giova all'uopo richiamare il principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., in virtù del quale la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 363 del 09/01/2019).
Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2015, per il Parte_2
tramite del procuratore speciale , conveniva in giudizio l Parte_1 [...]
ed il P.O. di proponendo domanda di risarcimento per CP_1 CP_2 CP_2
colpa medica a seguito della morte del coniuge verificatasi in data Persona_1
27.03.2010.
A sostegno della sua pretesa parte attorea produceva la sentenza civile passata in giudicato n. 68/2015 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, con la quale veniva accolta la domanda da parte dei figli del e per l'effetto Persona_1
venivano condannati in solido l ed il Controparte_3 [...]
al pagamento della somma di Euro 54.000 a Controparte_2 favore di ciascuno dei figli, a titolo risarcitorio in conseguenza di una liquidazione del danno da perdita di chance.
In data 28.01.2016 si costituiva in giudizio l' eccependo CP_1
l'infondatezza in fatto e diritto della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Nonostante la regolare notifica, il P.O. di non si costituiva in CP_2 CP_2
giudizio e restava contumace.
Rigettate le istanze istruttorie, precisate le conclusioni all'udienza a trattazione scritta del 19.03.2025, la causa veniva riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Innanzitutto, non ricorrono nel caso di specie i presupposti e le condizioni dell'invocato effetto preclusivo del giudicato esterno con riferimento alla sentenza civile n. 68/2015 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, pronuncia intervenuta in un giudizio che vedeva coinvolte parti diverse.
Andando a rileggere il predetto pronunciato da esso è dato evincere che il
Tribunale di Nocera Inferiore, nella medesima fattispecie, ha comunque escluso il nesso causale tra il preteso inadempimento dei sanitari e l'evento morte, rigettando la domanda di risarcimento del danno derivante dalla perdita del congiunto.
Ha invece riconosciuto fondata la domanda risarcitoria sotto il profilo della perdita di chance.
Ciò non di meno va disattesa anche la pretesa risarcitoria conseguente ad un'ipotetica perdita di chance che parte attorea non ha giustificato attraverso un adeguato iter logico - argomentativo.
Non si ravvisano responsabilità da ascrivere a carico dei sanitari dell'ospedale di i quali hanno eseguito sul paziente accertamenti medici adeguati (anche CP_2 se rapportati agli strumenti a loro disposizione), ben 24 giorni prima del suo decesso.
Il paziente arrivò, infatti, in Pronto Soccorso alle ore 21,25 del Persona_1
giorno 3.3.2010 in quanto affetto da sintomi aspecifici (astenia marcata, adinamia dopo conati di vomito) e registrato sul verbale di accesso al P.S. come
"Lipotimia".
Venne sottoposto ad esame Ecg ed emoprelievo che rilevarono una Leucocitosi
e un blocco di branca a sx completo. Alla luce del quadro sintomatologico e delle prime risultanze degli esami strumentali, il sanitario del P.S. eseguì il ricovero in reparto per il prosieguo delle cure e degli accertamenti di rito. Il paziente entrò in reparto alle ore 00.50, preso in carico dal sanitario di turno Persona_1
dott. , che provvide ad eseguire tutti gli adempimenti del caso Persona_2
(raccolta dell'anamnesi, visita medica, compilazione della cartella clinica e predisposizione della terapia del caso). Il dott. , provvide a ripetere gli Per_2
esami ematochimici, nonostante fossero stati eseguiti pochi minuti prima, i cui risultati pervennero dopo circa 2 ore, confermando i dati già in possesso.
Contestualmente il Dott. dispose ed ottenne dapprima la consulenza Per_2
dello specialista cardiologo e successivamente l'esecuzione di esame ecocardiografico, che venne eseguito intorno alle ore 04.00 circa e che acclarò, come reperto obiettivo, solo una ectasia dell'aorta ascendente di 42 mm. Il percorso diagnostico intrapreso dal dott. fu mirato all'esclusione Per_2
inizialmente di patologie ischemiche cardiache acute, anche per poter procedere all'esecuzione di ulteriori indagini sul versante emodinamico. Le condizioni del paziente verso le ore 5.00 ebbero un improvviso peggioramento, tanto da richiedere l'intervento dello specialista rianimatore che provvide subito all'intubazione oro tracheale e ventilazione polmonare assistita. Lo stesso rianimatore si attivò per la ricerca di un posto letto in una U.O. di Rianimazione.
Il posto fu reperito presso l'Ospedale di Oliveto Citra. A questo punto si attivò diligentemente la procedura per il trasferimento che avvenne intorno alle ore
7.00 mediante ambulanza di tipo A con rianimatore a bordo.
La diagnosi di cui in cartella clinica fu stilata sulla base degli esami disponibili eseguiti e si basa su un'ipotesi diagnostica ancora in fieri e non conclusasi per il peggioramento delle condizioni di salute;
le condizioni cliniche del paziente peggiorarono rapidamente e non si ebbe il tempo di poter approfondire con un esame tomografico ed ecografìco eseguibile in loco, visto che nelle ore notturne tale servizio non era attivo all'epoca dei fatti, nel P.O. di . CP_2
Nel corso del poco tempo risultato a loro disposizione, i sanitari dell'ospedale di hanno posto in essere tutti gli accertamenti necessari per rendersi conto CP_2
del tipo di interventi da adottare (compatibilmente con la struttura a loro disposizione).
In seguito, tenuto conto del peggioramento del quadro generale del paziente hanno ritenuto correttamente di trasferirlo in una struttura più specializzata nel tentativo di salvargli la vita.
Non vi fu errore diagnostico ma, al piu', un ritardo diagnostico non imputabile ai sanitari del P.O. di . CP_2 CP_2
Del resto, nel corso del percorso diagnostico il paziente fu colpito dal grave evento della rottura di un aneurisma dell'aorta addominale e fu prontamente indirizzato in altra struttura (in quel momento disponibile) dotata del reparto di
Rianimazione.
Alla luce di quanto rappresentato, è da escludere che la condotta dei sanitari del
P.O. di abbia, in modo apprezzabile e concreto, diminuito le chances di CP_2
sopravvivenza di . Persona_1
Peraltro, non è possibile valutare l'operato dei sanitari della struttura di CP_1
(ove il paziente fu poi trasferito da Oliveto Citra ed ove morì 24 giorni dopo) e non è da escludere che vi possano essere stati degli errori che hanno condotto alla morte.
La particolarità della vicenda e la giurisprudenza oscillante in casi analoghi inducono a compensare le spese del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda.
2) Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15/12/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo