Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1977 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4697 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sez. III civile, composta dai magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4697/2024 R.G.A.C. riservata in decisione all'udienza del 29.11.2023 tra
), rappresentato e difeso dall'avv.to SASSONE Parte_1 C.F._1
MARIA ELENA (c.f.: ) in virtù di procura in atti, presso il cui studio C.F._2
elettivamente domicilia
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv.to SPAGNUOLO Controparte_1 P.IVA_1
DOMENICO (c.f. ) , in virtù di procura in atti, presso il cui studio elettivamente P.IVA_1
domicilia
APPELLATA
Oggetto: appello
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello ritualmente notificato, impugnava la sentenza del Tribunale Parte_1
di Napoli Nord n. 1609/2024, pubblicata il 27.9.2024, con la quale veniva rigettata la domanda da lui proposta e finalizzata ad ottenere il pagamento a carico della dell'importo di € Parte_2
42.550,00, invero addebitato sul suo conto corrente per effetto di operazioni asseritamente a lui non riconducibili.
Si costituiva la banca appellata, resistendo all'impugnazione.
A tale ultima udienza, di cui è stata data regolare comunicazione ai difensori delle parti, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., deve ordinarsi che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo.
Al giudizio in esame, infatti, introdotto in primo grado nell'anno 2011, è applicabile l'art. 181, primo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dell'art. 50 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modif. dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, trattandosi di procedimento instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore del citato decreto-legge del 2008, che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi, carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
.
La Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Napoli, 16/04/2025
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi