Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 23/03/2026, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00462/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00352/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 352 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimiliano Musio e Giorgio Oliva, con domicilio digitale come da PEC indicata in Reginde;
contro
- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliato ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
per l’annullamento
- del provvedimento datato 07.01.2025, prot. n -OMISSIS- del 24.01.2025, notificato in data 31.01.2025, a firma del Capo della Polizia, con il quale è stata disposta nei confronti della parte ricorrente la destituzione dall’Amministrazione di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2, 3, e 4 del d.P.R. n. 737/1981, per i motivi contenuti nell’unita delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Matera del 07.12.2024;
- della delibera del Consiglio Provinciale di Disciplina di Matera del 07.12.2024;
- di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra, della relazione conclusiva dell’istruttoria disciplinare del 17.10.2024, a firma del Funzionario Istruttore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 marzo 2026 il dott. MA GI e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 352 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato il 31.03.2025 e depositato il 04.04.2025, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento previa concessione di misura cautelare - del provvedimento datato 07.01.2025, prot. n -OMISSIS- del 24.01.2025, notificato in data 31.01.2025, a firma del capo della polizia, con il quale è stata disposta nei confronti di parte ricorrente la destituzione dall’amministrazione di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 7 nn. 1, 2, 3, e 4 del d.P.R. n. 737/1981, per i motivi contenuti nell’unita delibera del consiglio provinciale di disciplina di Matera del 07.12.2024; - della delibera del consiglio provinciale di disciplina di Matera del 07.12.2024; - di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: - la relazione conclusiva dell’istruttoria disciplinare del 17.10.2024, a firma del funzionario istruttore ”.
1.1. Con il predetto atto introduttivo, la parte ricorrente ha proposto quattro doglianze: con la prima censura, la stessa si duole dell’illegittimità del provvedimento impugnato derivante della violazione del termine procedimentale di cui all’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981; con la seconda censura, la parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per palese violazione del termine massimo di durata del procedimento disciplinare di 270 giorni cui all’art. 5, comma 4, della L. n. 97 del 2001; con la terza censura, quest’ultima si duole dell’illegittimità provvedimentale derivante dal difetto di istruttoria e di motivazione e dalla violazione del principio di proporzionalità; con la quarta ed ultima censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità provvedimentale derivante dal vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
2. In data 08.04.2025, con atto di mero stile, si è costituita l’Amministrazione intimata.
3. In vista dell’udienza camerale del 28.04.2025, le parti hanno depositato memorie ed ulteriore documentazione.
4. All’udienza camerale del 28.04.2025, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare in vista della sollecita fissazione di un’udienza pubblica e il Collegio, tenuto conto della peculiarità della vicenda, ha fissato per l’esame del merito l’udienza del 26.01.2026.
5. In vista dell’udienza pubblica del 26.01.2026, la parte resistente ha depositato della giurisprudenza amministrativa intervenuta su vicende speculari.
6. All’udienza pubblica del 26.01.2026, la causa è stata rinviata all’udienza del 09.03.2026 per impedimento del relatore.
7. All’udienza pubblica del 09.03.2026, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
8. Il ricorso va respinto, per le ragioni di seguito esposte.
8.1. Come già precisato, con la prima censura la parte ricorrente si duole dell’illegittimità del provvedimento impugnato derivante della violazione del termine procedimentale di cui all’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737/1981.
8.1.1. La censura è infondata.
8.1.2. Sulla questione della decorrenza del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare non vi è ragione per discostarsi dai principi affermati in materia dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui ( ex ceteris , C.d.S., sez. II, 28 giugno 2023, sentenza n. 6289):
“- i termini di cui all’art. 9, comma 6, del d.P.R. n. 737 del 1981, decorrono non dalla pubblicazione o passaggio in giudicato della sentenza, bensì dalla conoscenza qualificata da parte dell’Amministrazione, derivante dall’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna o dalla notificazione della sentenza ad opera dell’interessato (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, sentenze n. 6726 del 2022; n. 1465 del 2021; n. 3956 del 2020; n. 3869 del 2020; n. 1499 del 2020; n. 4940 del 2019).
- Diversamente opinando, si perverrebbe all’illogica conclusione di sottoporre l’esercizio del potere disciplinare al termine decadenziale in questione senza che l’Amministrazione competente abbia alcuna conoscenza degli elementi fattuali emersi in sede penale e suscettibili di legittimare il procedimento sanzionatorio, e costringendola a interrogare, in continuazione, le varie Cancellerie dei diversi Tribunali, per ogni procedimento penale collegato ad un procedimento disciplinare.
- Detto approdo ermeneutico è, del resto, coerente con le affermazioni contenute nella decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2004, che ha ritenuto “irragionevole e contraria al buon andamento” la disposizione transitoria dell’art. 10, comma 3, della legge 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dal momento della conclusione del giudizio penale, anziché dalla comunicazione della relativa sentenza all’amministrazione. Pertanto, il dies a quo per il computo dei termini che decorrono dalla sentenza penale, da qualunque norma siano previsti, non può che coincidere con la comunicazione della stessa alla amministrazione, essendo una diversa interpretazione del tutto irragionevole e contraria al buon andamento.
- Nell’ambito del parallelo ordinamento militare, la stessa Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 14 del 2022, ha recentemente statuito che, ai fini della instaurazione o ripresa del procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 1392, comma 3, e 1393, comma 4, d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66, “la conoscenza della sentenza conclusiva del processo penale deve essere integrale, non essendo sufficiente la mera conoscenza del dispositivo o di estratti della stessa, e legalmente certa, dovendo la stessa irrevocabilità risultare formalmente, secondo le modalità previste dalla legge” (cfr. ex multis , T.A.R. Napoli, Campania, sez. VI, 01/07/2025, (ud. 07/05/2025- dep. 01/07/2025) – sentenza n. 4917).
8.1.3. Tali statuizioni della Adunanza Plenaria, seppure riferite all’ordinamento militare, hanno portata generale, come sottolineato dallo stesso Consiglio di Stato (Consiglio di Stato sez. VI, 30/12/2025, (ud. 16/12/2025- dep. 30/12/2025) – sentenza n. 10388).
8.1.4. Nel caso in esame, la sentenza penale di rito è divenuta irrevocabile in data 22 aprile 2024 ed è stata trasmessa l’attestazione di irrevocabilità via p.e.c. alla Questura di Matera in data 16 maggio 2024; il procedimento disciplinare ha avuto inizio in data 20 agosto 2024, con la nomina del funzionario istruttore, il quale ha notificato alla parte ricorrente, in data 28 agosto 2024, la contestazione degli addebiti ( sull’avvio del procedimento che interviene con il decreto di nomina del funzionario istruttore cfr. ex multis T.a.r. Napoli, Campania, sez. VI, 01/07/2025, (ud. 07/05/2025- dep. 01/07/2025) – sentenza n. 4917; T.a.r. Bari sentenza n. 14040 del 2025; Consiglio di Stato sez. VI, 30/12/2025, (ud. 16/12/2025- dep. 30/12/2025) – sentenza n. 10388).
8.1.5. Dunque, nella specie, anche a voler calcolare il dies a quo di decorrenza dei 120 giorni dal 22 aprile 2024, anziché dalla comunicazione dell’irrevocabilità della sentenza intervenuta in data 16.05.2024, è evidente come tale termine sia stato pienamente rispettato in quanto scadeva proprio il 20.08.2024 (data in cui è stato avviato il procedimento disciplinare con la nomina del funzionario istruttore).
Di qui l’infondatezza della doglianza formulata.
8.2. Con la seconda censura, la parte ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato per palese violazione del termine massimo di durata del procedimento disciplinare di 270 giorni cui all’art. 5, comma 4, della L. n. 97 del 2001.
8.2.1. La censura è infondata.
8.2.2. Il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale più in linea con il primario criterio ermeneutico della littera legis (criterio prevalente in presenza di disposizione normativa non equivoca cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sentenza n. 1 del 2025) secondo cui l’art. 5, comma 4, della legge n. 97 del 2001, invocato a sostegno della presunta decadenza dell’Amministrazione dal potere sanzionatorio, trovi applicazione esclusiva nel caso di sentenza penale irrevocabile di condanna, ipotesi non verificatasi nella presente fattispecie in cui la sentenza definitiva aveva in parte dichiarato il non doversi procedere per l’estinzione per prescrizione di determinati reati contestati alla parte ricorrente – tra cui alcuni riqualificati nella fattispecie di cui all’art. 319- quater c.p. – e in parte assolto la stessa per altri reati ( ex multis , T.A.R. Bari Puglia sez. I, 04/12/2025, (ud. 19/11/2025- dep. 04/12/2025) – sentenza n. 1404).
8.2.3. Invero, il procedimento disciplinare instaurato all’esito di un procedimento penale concluso con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, infatti, non ha ad oggetto fattispecie già accertate interamente nella loro evidenza fattuale dall’Autorità giudiziaria con conseguente necessità di una autonoma rivalutazione delle stesse da parte dell’autorità procedente (cfr., ex multis , Cons. Stato sez. II, 23 giugno 2022, sentenza n. 5181; Cons Stato, Sez. II, 07.12.2022, sentenza n.10736).
8.2.4. La giurisprudenza ha chiarito che i termini del procedimento disciplinare sono variamente modulati a seconda dell’esito del procedimento penale, della tipologia di reato e della gravità della sanzione da irrogare: per le sentenze di condanna, relative ad alcuni specifici delitti contro la pubblica amministrazione, viene in rilievo la L. n. 97 del 2001; per le sentenze di condanna per reati diversi da quelli indicati nella suddetta L. n. 97 del 2001, trova applicazione la L. n. 19 del 1990; per le sentenze di proscioglimento continua a sopravvivere la normativa recata dal d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 aprile 2017, sentenza n. 1702; sez. III, 27 febbraio 2019, sentenza n. 1393; Cons Stato, Sez. II, 07.12.2022, sentenza n.10736).
8.2.5. Le tre normative sopraindicate, pertanto, lungi dal potere essere attinte promiscuamente, si riferiscono inequivocabilmente a fattispecie tra loro diverse, alle quali il legislatore ha attribuito una differenziata capacità offensiva nei confronti dell’Amministrazione di appartenenza, individuando termini distinti e scansioni temporali specifiche. Discende da ciò che l’Amministrazione dovrà, a seconda delle evenienze, rispettare quella delle tre che si riferisce alla specifica sentenza concretamente intervenuta e al titolo di reato in essa accertato (cfr. Cons. Stato, sez. II 17 marzo 2022 sentenza n. 1948; Cons Stato, Sez. II, 07.12.2022, sentenza n.10736).
8.2.6. Poiché la destituzione dal servizio è stata irrogata a seguito di sentenza di proscioglimento per prescrizione, correttamente l’Amministrazione ha escluso l’applicazione sia della legge n. 97 del 2001 (in particolare dell’invocato art. 5, comma 4, della stessa normativa, sia della l. n. 19/1990) e ha ravvisato quale unico paradigma normativo di riferimento il d.P.R. n. 3 del 1957.
8.2.7. Ad ogni modo, nella specie, anche volendo applicare il diverso orientamento che estende l’applicazione del termine di 270 giorni di cui alla legge n. 97 del 2001 e alla legge n. 19 del 1990, anche ai casi di sentenza di proscioglimento per prescrizione del reato, il predetto termine risulta pienamente rispettato.
8.2.8. Invero, com’è noto i termini procedimentali decorrono dall’acquisizione della copia conforme della sentenza irrevocabile di condanna ( ex plurimis , Consiglio di Stato, sentenze n. 128/2024; n. 6289/2023; n. 6726/2022; n. 1465/2021; n. 3956/2020; n. 3869/2020; n. 1499/2020; n. 4940/2019); la giurisprudenza (Cons. St., sentenza n. 128/2024) ha infatti chiarito che: “detto approdo ermeneutico è, del resto, coerente con le affermazioni contenute nella decisione della Corte costituzionale n. 186 del 2004, che ha ritenuto irragionevole e contraria al buon andamento la disposizione transitoria dell’art. 10, comma 3, della L. 27 marzo 2001, n. 97, nella parte in cui fa decorrere il termine per l’instaurazione del procedimento disciplinare dal momento della conclusione del giudizio penale, anziché dalla comunicazione della relativa sentenza all’amministrazione. Pertanto, il dies a quo per il computo dei termini che decorrono dalla sentenza penale, da qualunque norma siano previsti, non può che coincidere con la comunicazione della stessa alla amministrazione, essendo una diversa interpretazione del tutto irragionevole e contraria al buon andamento” ; inoltre: “ l’art. 9 cit. non può che essere inteso come riferito alla sentenza penale definitiva ” (Cons. St., sentenza n. 3151/2008), anticipare la decorrenza del termine de quo all’emanazione di una sentenza non definitiva sacrificherebbe in modo eccessivo e irragionevole l’interesse dell’Amministrazione, che sarebbe costretta ad assumere le proprie determinazioni disciplinari sulla base di una ricostruzione delle circostanze ancora suscettibile di revisione nei successivi gradi di giudizio (cfr. anche Cons. St., sentenza 667/2025 che ha ribadito che: “ il termine decadenziale di cui all’art. 9, comma 6 del d.P.R. n. 737/1981 decorre dalla conoscenza qualificata, da parte dell’Amministrazione, di una sentenza penale irrevocabile, mentre non assumono rilevanza, a questo fine, eventuali precedenti comunicazioni o notificazioni di sentenze ancora impugnabili” ).
8.2.9. Dunque nella specie, anche a voler avallare tale orientamento, la sentenza in questione è divenuta irrevocabile in data 22.04.2024 e, dunque, in tale data, se non addirittura nel 16.05.2024 (quando l’Amministrazione ha avuto effettiva e legale contezza della irrevocabilità), va individuato il dies a quo dei 270 giorni (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sentenza n. 6289/2023).
8.2.10. Ebbene, prendendo come dies a quo il 22.04.2024, il dies ad quem va individuato nel 17.01.2025.
8.2.11. Com’è noto, infatti, ai fini del rispetto del termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, va considerato il momento di adozione del provvedimento sanzionatorio (quest’ultimo è stato adottato in data 07 gennaio 2025, come risulta dalla data riportata nel decreto firmato dal Capo della Polizia e che fa fede fino a querela di falso) e non quello di notifica al destinatario (in data 31 gennaio 2025), il quale rileva esclusivamente ai fini dell’efficacia dell’atto (cfr., ex multis , Consiglio di Stato sez. VI, 10/12/2025, (ud. 06/11/2025- dep. 10/12/2025) – sentenza n. 9715; Consiglio di Stato sez. IV, 17/10/2025, (ud. 01/10/2025- dep. 17/10/2025) – sentenza n. 8067; Cons. Stato, Sez. IV, 28 marzo 2019, sentenza n. 2050, 13 giugno 2013, sentenza n. 3279 e 2 novembre 2012, sentenza n. 5582).
8.2.12. Di qui l’infondatezza anche della predetta censura.
8.3. Con la terza censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità provvedimentale derivante dal difetto di istruttoria e di motivazione e dalla violazione del principio di proporzionalità.
8.3.1. La doglianza è infondata.
8.3.2. Al riguardo possono richiamarsi i consolidati orientamenti giurisprudenziali secondo cui le valutazioni dell’Amministrazione in materia di sanzioni disciplinari sono connotate da ampia discrezionalità, anche quelle in ordine alla valutazione dei fatti ascritti al dipendente, al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere – ciò in considerazione degli interessi pubblici che devono essere tutelati attraverso tale procedimento – con la conseguenza che il provvedimento disciplinare sfugge ad un pieno sindacato di legittimità del giudice, il quale non può sostituire le proprie valutazioni a quelle operate dall’Amministrazione, salvo che queste ultime siano inficiate da travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità o qualora il convincimento non risulti formato sulla base di un processo logico e coerente ovvero sia viziato da palese irrazionalità (Cons. Stato Sez. II, 27 giugno 2022, sentenza n. 5261; 30 marzo 2022, sentenza n. 2337; Sez. IV, 10 febbraio 2020, sentenza n. 1013; T.A.R. Campania sez. VI - Napoli, 01/07/2025, sentenza n. 4917).
8.3.3. Nel caso di specie non è dato rinvenire nell’azione amministrativa alcun connotato di irragionevolezza, relativamente alla valutazione della condotta della parte ricorrente.
8.3.4. Dall’esame degli atti, a differenza di quanto sostenuto dalla parte ricorrente, emerge chiaramente l’effettuazione di una autonoma attività istruttoria, di un esame delle giustificazioni e di una effettiva valutazione ai fini disciplinari. Ciò si trae chiaramente sia dalla dettagliata relazione istruttoria del 17 ottobre 2024, che riporta una autonoma ricostruzione dei fatti in precedenza accertati nell’ambito del procedimento penale e contiene il richiamo a tutte le fonti utilizzate nonché la disamina con osservazioni delle memorie difensive presentate (cfr. doc. 2 depositato dalla parte ricorrente in data 24.04.2025: in particolare, si vedano le pagine da 7 a 13 nonché la ricostruzione dei fatti processuali), ma anche dal verbale di deliberazione del Consiglio provinciale di Disciplina del 07 dicembre 2024, richiamato per relationem nel decreto impugnato che comunque – a sua volta – reca una motivazione specifica (cfr. doc depositato in data 10.04.2025 dalla parte ricorrente).
8.3.5. Peraltro, com’è noto, non occorre, in sede di procedimento disciplinare, lo svolgimento da parte dell’Amministrazione di un “nuovo processo” al fine di accertare la colpevolezza del dipendente perché una siffatta impostazione contrasta con il principio sopra richiamato, secondo il quale “per escludere la veridicità dei fatti assunti a fondamento del procedimento disciplinare occorre un giudicato assolutorio circa l’insussistenza del fatto o la mancata commissione dello stesso da parte del dipendente pubblico” (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 8171 del 21.10.2025; Consiglio di Stato, sentenza n. 468/2023). Quando non si è giunti ad una condanna, oppure la sentenza di condanna, come nel caso che ci occupa, è stata annullata in conseguenza dell’intervento di cause di prescrizione o di altre cause di estinzione del reato, non si ha un giudicato di carattere assolutorio e pertanto “l’Amministrazione può legittimamente utilizzare a fini istruttori gli accertamenti effettuati nella sede penale senza doverli ripetere” (così ancora, testualmente, Cons. Stato, sentenza n. 468/2023; e Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 8171 del 21.10.2025). L’Amministrazione, quando le circostanze sono chiare, come nel caso in esame, non ha alcun obbligo di rinnovare del tutto l’istruttoria né può mettere in dubbio le dichiarazioni rese in sede penale se il giudice in quella sede non le ha poste in dubbio.
8.3.6. Nel caso che ci occupa, la Corte di Appello, in esito al relativo procedimento, nell’ambito dell’amplissima motivazione alla cui lettura si rimanda (cfr. pagine da 58 a 69 della sentenza) ha accertato a carico della parte ricorrente l’integrazione delle condotte del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319- quater del c.p.). Trattasi di un delitto di particolare disvalore sociale (come emerge chiaramente dall’elevata cornice edittale della pena della reclusione da un minimo di sei anni ad un massimo di 10 anni e sei mesi), la cui sussistenza non è nemmeno messa in discussione dalla parte ricorrente la quale tenta solo di inferirne un minor disvalore dal fatto che si trattasse di un mal costume diffuso nell’ambito della Sezione della Polizia Stradale di Lecce il che – al contrario – ne evidenzia un maggior pregiudizio ai rilevanti beni giuridici tutelati dall’art. 319- quater c.p. (imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione).
8.3.7. In sintesi, il Collegio, in relazione alla fattispecie in esame, rileva che l’Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare che ha condotto all’irrogazione dell’impugnata sanzione, ha congruamente valutato i fatti addebitabili alla parte ricorrente non limitandosi ad un mero richiamo (acritico) delle motivazioni del procedimento penale.
8.3.8. Il provvedimento è stato preceduto da approfondita istruttoria (vedasi relazione istruttoria e documentazione allegata) e corredato da congrua, logica e coerente motivazione, come è dimostrato dal fatto che:
a) è stata accertata e valutata la condotta denotata da rilevante gravità (come si legge nel provvedimento di destituzione, invero, “i fatti in argomento (hanno) palesato una complessiva censurabilità sul piano deontologico e professionale del comportamento tenuto dall’incolpato, nonché una evidente impossibilità di affidamento sulle sue doti morali e caratteriali”; inoltre, nel verbale del consiglio di disciplina si evidenzia come “il grave nocumento e disdoro all’immagine della Polizia di Stato (sia stato) arrecato dalle condotte tenute dall’incolpato nella vicenda in argomento in un considerevole arco temporale, secondo stilemi comportamentali realizzanti un vero e proprio mercimonio della funzione pubblica, nonché (dal) notevole clamore mediatico suscitato nel 2009 – all’atto degli arresti degli appartenenti alla polizia stradale di Lecce –, che si è ripresentato con ciclica cadenza legata all’esito dei vari gradi di giudizio e all’esito della sentenza definitiva della Corte di Appello di Lecce, riportando alla memoria quanto accaduto” );
b) sono state esaminate le giustificazioni addotte dall’assistente in sede di relazione istruttoria e da parte del Consiglio di disciplina, ritenendole tuttavia destituite di fondamento e per il resto non in grado di sminuire le gravi responsabilità;
c) è stata apprezzata la particolare gravità della condotta, perché contraria ai “doveri assunti con il giuramento prestato” e in quanto “oltremodo riprovevole ed assolutamente inconciliabile con le funzioni di alto profilo demandate dall’ordinamento giuridico ad ogni operatore di polizia di stato” e comunque poiché ha arrecato “grave nocumento al prestigio e al decoro dell’Amministrazione, per la cui missione istituzionale rivestono fondamentale importanza la stima e la fiducia in essa riposte dalla collettività” ; in sostanza, come evidenziato nel provvedimento impugnato, “ la condotta tenuta dall’incolpato, con chiaro abuso di autorità e fiducia , (si è posta) in stridente contrasto con il dettato costituzionale che impone ai cittadini, cui sono affidate funzioni pubbliche, di adempierle con disciplina ed onore” ;
8.3.9. In conclusione, l’Amministrazione, oltre ad utilizzare le risultanze istruttorie della sede penale quali elementi fattuali idonei a supportare il giudizio disciplinare, valutandone la rilevanza in tale diversa prospettiva, ha analizzato la complessiva condotta tenuta dall’assistente capo negli episodi contestati e ne ha apprezzato il disvalore anche alla luce delle giustificazioni addotte che ha ritenuto non idonee ad escludere l’addebito contestato.
8.3.10. Peraltro, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, a nulla rileva che la motivazione dell’impugnato provvedimento contenga alcuni errori (vista la riqualificazione operata in corso di causa) circa le fattispecie penali addebitate alla parte ricorrente (concussione anziché induzione indebita a dare o promettere utilità), atteso che si tratta di reati comunque molto gravi e che siamo in presenza certamente di un errore materiale di trascrizione (cfr. ex multis , T.a.r. del Lazio – Roma, sentenza n. 11936 del 18.06.2025).
8.3.11. Inoltre, anche la scelta di infliggere la sanzione disciplinare della destituzione non si presta alle critiche espresse dalla parte ricorrente volte ad evidenziare la presunta violazione del principio di proporzionalità.
8.3.12. Come costantemente ribadito dalla giurisprudenza (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. II, 05/09/2022, sentenza n. 7691; Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza n. 8171 del 21.10.2025), la determinazione relativa all’entità della sanzione disciplinare è espressione di una tipica valutazione discrezionale della Pubblica Amministrazione datrice di lavoro, che è insindacabile dal giudice amministrativo, il quale non può sostituire la propria valutazione a quella dell’Amministrazione, salvi i casi di abnormità, di travisamento dei fatti e di manifesta illogica e macroscopica sproporzione.
8.3.13. Nel caso di specie non si rinvengono minimamente i suddetti indici sintomatici di eccesso di potere, in quanto i fatti sono stati ben percepiti dall’Amministrazione e la sanzione non è palesemente anomala o abnorme rispetto alla gravità della condotta del dipendente.
8.3.14. Di qui l’infondatezza anche della predetta doglianza.
8.4. Con la quarta ed ultima censura, la parte ricorrente si duole dell’illegittimità provvedimentale derivante dal vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento.
8.4.1. La doglianza, per come formulata, è infondata.
8.4.2. Com’è noto, la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento presuppone una rigorosa prova dell’assoluta identità delle situazioni di fatto e di diritto, prova che la parte ricorrente non ha fornito (cfr. ex multis , T.a.r. Puglia – Bari sentenza n. 1404 del 2025).
8.4.3. I precedenti invocati riguardano procedimenti penali distinti, relativi a fattispecie di tentativo o di istigazione (già di per sé caratterizzate da minor disvalore) rispetto alle fattispecie di induzione consumata e, pertanto, non comparabili con la vicenda in esame.
8.4.4. Al contrario, risulta significativo che tutti gli altri appartenenti alla Polizia di Stato coinvolti nella medesima indagine leccese siano stati, all’esito dei rispettivi procedimenti disciplinari, destinatari della medesima sanzione della destituzione, attestando una linea di condotta amministrativa omogenea e coerente per fatti analoghi (come allegato dall’Amministrazione nella relativa relazione e non specificamente contestato dalla parte ricorrente) (cfr. ex multis , T.a.r. Puglia – Bari sentenza n. 1404 del 2025).
8.4.5. Di qui l’infondatezza della predetta doglianza.
9. Sulla base delle predette considerazioni, ne discende dunque il rigetto del ricorso per infondatezza nel merito.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nei confronti dell’Amministrazione resistente che liquida in euro 1.500 (millecinquecento), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 09 marzo 2026, con l’intervento dei magistrati:
RE MA, Presidente
Nino Dello Preite, Primo Referendario
MA GI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA GI | RE MA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.