Ordinanza cautelare 21 aprile 2022
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00452/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 452 del 2022, proposto dal signor NO NG, rappresentato e difeso dall’avvocato Roberto Afeltra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare
del provvedimento prot. n. 1938\2.7 del 17.02.2022 del Segretario generale del Consiglio regionale della Toscana, di rigetto dell’istanza di proroga del termine per la raccolta delle firme per l’approvazione di una proposta di legge di iniziativa popolare avente ad oggetto la fusione dei Comuni dell’Isola d’Elba
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Toscana;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. VI De ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – In data 30.11.2020 il comitato “Elba in Comune” presentava al Presidente del Consiglio regionale della Toscana, ai sensi della legge regionale n. 51/2010, una proposta di legge di iniziativa popolare finalizzata alla “ Istituzione del Comune unico dell’Isola dell’Elba mediante fusione degli attuali sette comuni ”.
2. – La proposta otteneva, con atto del 4.12.2020, la dichiarazione di procedibilità ai sensi dell’art. 7 della citata legge regionale.
3. – Quindi, con PEC del 9.11.2021, il sig. NO NG, a nome del comitato promotore, faceva richiesta dei moduli per la raccolta delle 5.878 firme necessarie per la presentazione della proposta di legge.
4. – In data 23.11.2021 il responsabile del procedimento consegnava al sig. NG 470 moduli stampati e vidimati necessari per la raccolta delle firme.
5. – Con nota a mezzo PEC del 12.01.2022, il sig. NG chiedeva, a nome del comitato promotore, la proroga fino al 22.09.2022 del termine per la raccolta delle firme, motivata dalla diffusione sull’Isola del contagio da Covid-19.
6. – L’istanza veniva respinta con atto del Segretario generale del Consiglio regionale del 17.02.2022.
7. – Con ricorso notificato il 23.03.2022 e depositato il 10.04.2022, il sig. NO NG, « quale primo firmatario della proposta di legge popolare nonché Presidente del Comitato promotore “Elba In Comune” », ha impugnato dinnanzi a questo Tribunale amministrativo regionale il diniego di proroga del termine di raccolta delle firme e ne ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare.
A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente deduce che il diniego di proroga sarebbe in contrasto con il decreto legge n. 21/2021 e che il termine avrebbe dovuto essere prorogato con provvedimento della Regione; il ricorrente deduce altresì l’eccesso di potere per contraddittorietà nel quale sarebbe incorsa la Regione con la nota impugnata.
8. – La Regione Toscana si è costituita per resistere al ricorso, preliminarmente eccependone l’inammissibilità per difetto del carattere provvedimentale della nota impugnata.
9. – Con ordinanza n. 269 del 21 aprile 2022, il Tribunale, salva la necessità di verificare la legittimazione del ricorrente a proporre l’impugnazione, ha respinto l’istanza cautelare, non avendo ravvisato né il pericolo di danno grave e irreparabile, risultando all’epoca il termine per la raccolta delle firme ancora pendente, né il fumus boni iuris , apparendo sostanzialmente corretto l’ iter argomentativo dell’atto impugnato.
10. – In vista della discussione della causa la Regione resistente ha poi eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo ormai infruttuosamente trascorso anche il giorno fino al quale, secondo gli auspici del ricorrente, il termine avrebbe dovuto essere prorogato.
11. – All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, viste le conclusioni delle parti come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
12. – L’infondatezza nel merito del ricorso consente al collegio di prescindere dall’esame delle numerose questioni preliminari in rito sollevate dall’Amministrazione resistente.
13. – La legge regionale n. 51/2010 stabilisce, all’art. 8, co. 7, che «[ l ] a proposta di legge, corredata dalle firme raccolte, non può essere presentata su fogli vidimati da oltre centottanta giorni », stabilendo in tal modo il termine ultimo entro il quale la proposta, corredata dalle firme, deve essere presentata (nel caso di specie 180 giorni dal 23.11.2021 e dunque il 23.05.2022).
Come correttamente ritenuto dalla Regione Toscana nell’atto impugnato, l’art. 1, co. 17- bis , del decreto legge n. 183/2020, come convertito, ha stabilito che «[ p ] er la presentazione di progetti di legge d’iniziativa popolare ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, i fogli recanti le firme il cui termine temporale di validità, ai sensi del secondo periodo del terzo comma dell’articolo 49 della medesima legge, scade nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 restano validi per sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza ».
La disposizione appena citata riguarda quindi la procedura relativa alla presentazione dei progetti di legge d’iniziativa popolare ai sensi della n. 352/1970, e dunque l’iniziativa popolare nel processo di approvazione delle leggi dello Stato, e non può trovare applicazione, in difetto di specifiche disposizioni statali o regionali che lo consentano, all’iniziativa popolare relativa alla formazione delle leggi regionali.
Ad ogni modo, se anche la succitata disposizione potesse applicarsi per analogia al procedimento relativo alla proposta di legge regionale di iniziativa popolare, la validità di sei mesi a decorrere dalla cessazione dello stato di emergenza dei fogli recanti le firme opererebbe soltanto nel caso in cui il termine temporale di validità fosse scaduto nel periodo dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.
Orbene, lo stato d’emergenza epidemiologica è stato dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31.01.2020 per l’iniziale durata di sei mesi e successivamente è stato prorogato con diversi provvedimenti fino al 31.03.2022, data in cui lo stesso è cessato (cfr. decreto legge n. 24/2022, come convertito).
Ne consegue che, poiché il termine di centottanta giorni dalla vidimazione dei moduli per la raccolta delle firme (art. art. 8, co. 7, della legge regionale n. 51/2010) è scaduto il 23.05.2022, e dunque in data successiva alla cessazione dello stato d’emergenza, non avrebbe comunque potuto operare la norma eccezionale di cui al citato art. 1, co. 17- bis , del decreto legge n. 183/2020, come convertito.
Il ricorso è dunque infondato.
14. – La peculiarità della materia del contendere giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
VI La GU, Presidente
VI De Felice, Primo Referendario
VI De ZI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI De ZI | VI La GU |
IL SEGRETARIO