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Sentenza 17 aprile 2024
Sentenza 17 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 17/04/2024, n. 85 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 85 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
Il Giudice monocratico in funzione di Giudice del lavoro dottor Giampiero PANICO
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 1066 del 2023 R.G.L., su ricorso depositato il 27 ottobre 2023,
avente ad oggetto:
RIPETIZIONE DI INDEBITO,
promossa da:
c.f. res,te alla Spezia (SP), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso anche disgiuntamente dagli avv.ti Roberto VALETTINI ed Emanuele BUTTINI
(indirizzi p.e.c. ed Email_1 Email_2
elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE
contro
:
Ente di diritto Parte_2
pubblico, con Sede centrale in Roma (RM), c.f. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia SANGUINETI, elettivamente domiciliato come in atti (indirizzo p.e.c.
t), Email_3
CONVENUTO
sulle seguenti conclusioni delle parti: per ciascuna parte:
- come in atti.
FATTO E DIRITTO
1.Parte ricorrente, res.te nel Circondario di questo Tribunale, propone opposizione all'indebito di cui al provvedimento n. del 21 giugno 2023, con il quale l' CP_1 Pt_2
procede a comunicarle la rideterminazione della prestazione/assegno n. 04012491= cat. AS di cui è beneficiaria e dal quale è derivato un debito a suo carico di Euro 16.813,68=, per effetto della revoca definitiva della prestazione;
formula le conclusioni di cui in atti.
L si costituisce e resiste alla domanda. CP_1
Così radicatosi il contraddittorio, la causa viene discussa dai patroni e decisa dal giudice, come da separato dispositivo, letto e poi emesso per via telematica al termine della camera di consiglio.
2. Il ricorrente - già titolare, a far data dal 1°gennaio 2016 della prestazione cat. AS n.
0401491, ex art. 3, commi 6-7, L. n. 335 del 1995 [doc. n. 1), ric.] - ha ricevuto il ridetto provvedimento con il quale è stata data comunicazione della rideterminazione della CP_1
prestazione e dal quale è derivato un indebito a suo carico pari ad Euro 16.813,68=, relativo al periodo gennaio 2018-dicembre 2019 e dipeso dal ricalcolo della prestazione per mancata presentazione del modello reddituale o mod. RED per gli anni 2017 e 2018; tale provvedimento ha disposto, altresì, la revoca definitiva del beneficio – per il periodo già individuato - collegato al reddito dell'anno 2018 ai sensi e per gli effetti dell'art. 35, comma
10 bis, d.l. 207 del 2008, conv., con modd., nella L. n. 14 del 2009 e succ. modd. [doc. n.
2), ric.].
3. Nel merito, i requisiti per l'assegno sociale sono fissati dalla legge e sono legati, tra l'altro, al non superamento di determinate soglie reddituali.
Per tale motivo l prevede, a carico dei beneficiari delle prestazioni, l'obbligo di CP_1 comunicare qualsiasi variazione della situazione reddituale – per la cui definizione si fa riferimento all'art. 35, commi 8 e ss., d.l. n. 207 del 2008, conv., con modd., nella L. n. 14 del 2009 e succ. modd. - che possa incidere sul diritto alla prestazione o alla determinazione della sua misura, pena la sospensione della stessa, come previsto dall'art. 13, comma 6 lett. c), d.l. . 78 del 2010, conv., con modd., nella L. 122 del 2010 e succ. modd.; tale normativa, intervenendo sull'art. 35, d.l. ult. cit., con l'aggiunta dell'art. 10bis, al medesimo comma ed alla medesima lettera, prevede la facoltà per l'Istituto di «procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa» nonché di procedere, qualora il titolare della prestazione non abbia provveduto a comunicare entro 60 giorni dalla sospensione le richieste variazioni reddituali, «alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi».
Va richiamato in merito anche l'art. 15, comma 1, del d.l. n. 78 del 2009, conv., con modd., nella L. n. 102 del 2009, il quale dispone che « decorrere dal 1° gennaio 2010, al fine di semplificare le attività di verifica sulle situazioni reddituali di cui all'articolo 13 della L. 30 dicembre 1991, n. 412, l'Amministrazione finanziaria e ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all e agli altri enti CP_1
di previdenza e assistenza obbligatoria, in via telematica e in forma disaggregata per singola tipologia di redditi, nonché nel rispetto della normativa in materia di dati personali, le predette informazioni presenti in tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia».
4. E' pacifica la circostanza per cui – ed è questa la condizione in cui versa il ricorrente -
i titolari di prestazione previdenziale, che non percepiscano redditi ulteriori e diversi (i quali, ai fini previdenziali, non siano in grado di incidere considerevolmente sul reddito ai fini dell'integrazione dei requisiti per l'accesso al beneficio), non solo non siano obbligati alla dichiarazione dei redditi nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, ma non siano neppure tenuti alla comunicazione nei confronti dell'Ente previdenziale;
anzi, viene piuttosto a generarsi in capo a quest'ultimo un dovere od obbligo di attivazione al fine di indagare la situazione reddituale del soggetto beneficiario.
5. Così ripercorsi sommariamente i fatti di causa, in primo luogo va osservato che, nel caso di specie – e ciò appare dirimente ai fini del decidere – il ricorrente non ha redditi ulteriori e diversi da quelli già noti all' (v. ric., p. 5). Pt_2
In effetti, l'Ente non nega decisamente questo assunto, ma sostiene la legittimità del recupero sulla premessa che il ricorrente non ha comunque ottemperato all'obbligo di trasmissione della sua situazione reddituale.
6. Si deve premettere che il presente caso si sussume nella fattispecie dell'indebito assistenziale, non previdenziale (nella giur. di merito, v., p. es., App. Salerno 31 ott. 2018,
n. 562).
Orbene, in consimile fattispecie, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato che non si viola l'obbligo normativo di comunicazione dei redditi all se i relativi dati sono già CP_1
nella disponibilità della pubblica Amministrazione (v. Cass, ord., 30 giu. 2020, n. 13223, in motivaz., pp. 8-10).
Sempre in motivazione, andando ancora oltre, la Corte afferma: «… va osservato che in casi simili ( secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996;
Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost.
n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone).
7. E' pertanto possibile affermare che, in riferimento all'elemento soggettivo, il ricorrente non ha sicuramente agito con dolo, anche rilevando la circostanza per cui l'omissione della dichiarazione non era tesa ad occultare redditi ulteriori e diversi, accertato che di questi non ve ne fossero alcuni.
Per converso, va tutelato il legittimo affidamento del soggetto beneficiario che confida nella correttezza della propria posizione e ripone aspettative nella erogazione del beneficio.
Applicandosi al caso tale insegnamento, già per questo la domanda di opposizione al recupero deve essere accolta.
8. Possono essere svolte ulteriori considerazioni, che corroborano la irripetibilità del preteso.
L come detto, imputa il recupero della somma indebita all'applicazione di una CP_1
norma sanzionatoria (v. art. 35, comma 10 bis, d.l. n. 207 del 2008 e succ. modd.); tuttavia, la somma pretesa si appalesa come tarata sui ratei di prestazione erogati nel periodo in cui vi sarebbe stata l'omessa comunicazione dei redditi e, quindi, non è correlata a profili strettamente punitivi (che debbono considerare elementi soggettivi dell'autore ed oggettivi del fatto) ma, piuttosto, al controvalore economico della ridetta prestazione.
9. Va precisato che, di recente, la Corte costituzionale, intervenendo sull'art. 2033, c.c., ha inteso distinguere, nel dare una interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alle disposizioni sovranazionali di questa norma, tra presupposti di recuperabilità ed effettiva esigibilità, in tutto od in parte, dell'indebito (v. C. cost. 27 gen. 2023, n. 8).
Con tale decisione la Corte - richiamando la giurisprudenza della Corte EDU «volta a stigmatizzare interferenze sproporzionate rispetto all'affidamento legittimo ingenerato dall'erogazione indebita da parte di soggetti pubblici di prestazioni di natura previdenziale, pensionistica e non» - evidenzia che l'ordinamento italiano esclude la ripetibilità tout court dell'indebito; rileva piuttosto – richiamando anche una propria ordinanza del 2004, n. 264 e relativamente alle norme applicabili in ambito assistenziale – che viene riconosciuta «la sussistenza di “un principio di settore, [in virtù del quale] la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile”» (sul principio v. C. cost., ult. cit., in motivaz. p. 14).
La Corte continua nella disamina della questione affermando che, in tale ambito, non è richiesta alcuna prova dell'affidamento, sicché quest'ultimo, «più che rilevare quale interesse protetto, si configura – unitamente al rilievo costituzionale riconosciuto, ai sensi dell'art. 38 Cost., al tipo di prestazioni erogate – quale ratio ispiratrice di fondo della disciplina, che si connota in termini di previsione eccezionale, frutto di una valutazione che
… Corte ha più volte ritenuto rimessa alla discrezionalità del legislatore (Corte Cost., sentenza n. 148 del 2017 e n. 431 del 1993)».
10. Va anche aggiunto che, in alcune decisioni, la giurisprudenza di legittimità è venuta affermando che la recuperabilità dell'indebito assistenziale non può retroagire alla data dell'accertamento (Cass. 20 mag. 2021, n. 13915).
Nel caso di specie, si deve rilevare che, con provvedimento del 21 giugno 2023 [doc. n.
2), ric., cit.], è stato contestato un indebito degli anni 2018-19 e ne è stata chiesta la restituzione.
11. Il complesso delle superiori considerazioni dà conto dell'accoglimento della domanda di opposizione all'indebito, con assorbimento di altre questioni in tema.
12. Veniamo ora alla disamina della doglianza relativa alla richiesta di ripristino della provvidenza. 13. Con la comunicazione ad oggi impugnata, il beneficio viene formalmente revocato – non già sospeso-.
La suprema Corte è già stata chiamata ad approfondire la questione relativa alla definitività o meno del provvedimento di revoca ai fini della sua idoneità a determinare l'estinzione del diritto alla prestazione assistenziale e, quindi, della necessità di presentare una nuova domanda amministrativa per ottenere nuovamente la medesima prestazione.
In tal contesto la Corte afferma che «la domanda di ripristino della prestazione (sia essa determinata dalla negativa verifica della permanenza del requisito sanitario che di quello socio-economico), al pari di quelle concernenti il diritto ad ottenere per la prima volta prestazioni negate in sede amministrativa, non dà luogo ad un'impugnativa del provvedimento amministrativo di revoca, ma riguarda il diritto del cittadino ad ottenere la tutela che la legge gli accorda» disponendo, quindi, che il soggetto interessato ad ottenere il ripristino della prestazione «è tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, condizione di proponibilità della domanda giudiziale, dovendosi altresì escludere che il venir meno di un requisito costitutivo del diritto comporti la mera sospensione del beneficio in godimento, in quanto il temporaneo venire meno di uno dei requisiti costitutivi comporta, secondo la regola generale, l'estinzione del diritto al godimento» (Cass. 5 nov. 2019, n.
28445, in motivaz. pp. 5 e 6).
14. Come ripetutamente chiarito in sede di legittimità, «n tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce un presupposto dell'azione, mancando il quale la domanda giudiziaria non è improcedibile, … ,ma improponibile, determinandosi in tal caso una temporanea carenza di giurisdizione, rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato in relazione alla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria» (Cass. 12 marzo 2004, n. 5149, dalla mass.).
15. Nel caso di specie, viene richiesto dal ricorrente il ripristino della provvidenza a far data dalla revoca;
ora, è vero che non si tratta di domanda nuova, ancorché identica nel contenuto, ma, come riportato dall il ricorrente avrebbe dovuto avanzare CP_1
amministrativamente una istanza di ricostituzione reddituale della provvidenza, che, invece, non risulta.
L'eccezione di improponibilità è dunque fondata e va accolta. 16. Pertanto, alla luce delle superiori considerazioni il ricorso viene parzialmente accolto, nella parte di opposizione al recupero per la somma totale richiesta pari ad Euro 16.813,68=
e respinto nel resto;
il tutto, come da dispositivo.
17. Venendo alle spese di lite, queste seguono la soccombenza (art. 91, c.p.c.) temperata da una parziale compensazione (art. 92, c.p.c., come inciso da C. cost. n. 77 del 2018).
Ai fini liquidatori, si applica il d.m. n. 147 del 2022, tariffario della previdenza, fascia di valore da Euro 5.200,01=, riconoscimento del compenso per la 1a, 2a e 4a fase dell'attività difensiva, compensazione di ½.
18. La particolarità del caso consiglia infine di stendere la motivazione separatamente e dopo la lettura del dispositivo, che segue (v. nuovo art. 429, c.p.c.).
P.Q.M.
Il Giudice monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando,
1) Accerta e dichiara l'insussistenza del diritto dell di procedere al recupero CP_1
oggetto della presente opposizione, con conseguente diritto del ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente nelle more già recuperato dall;
Pt_2
2) Dichiara l'improponibilità della domanda di riconoscimento dell'assegno sociale;
3) Compensa per ½ le spese di lite e condanna parte convenuta al resto delle spese, liquidato in Euro 1.863,50= per competenze legali, oltre spese gen.li, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione;
4) Fissa il termine di giorni sessanta per la motivazione.
Cosí deciso in La Spezia, addí 26/02/2024.
IL GIUDICE
(Giampiero PANICO)