Sentenza breve 20 gennaio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 20/01/2022, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/01/2022
N. 00104/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00004/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a;
sul ricorso numero di registro generale 4 del 2022, proposto da
ZI PI, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Rascazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Uff. Scolastico Reg. Puglia – Uff. IV Ambito Terr. per la Provincia di Brindisi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ope legis ;
nei confronti
CU CO, MO Sarah, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione,
del decreto n.15827 del 10.11.2021 con cui il dirigente dell’Istituto “Morvillo – Falcone” di Brindisi ha ritenuto, in autotutela, non valida la laurea in ingegneria civile posseduta dalla ricorrente, per l’inclusione nella graduatoria della classe di concorso A026 (ex A047) - Matematica Istituti II grado;
del decreto n. 0016685 dell’11.11.2021 con cui il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi ha aderito alla proposta del dirigente scolastico ed ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale classe A026 in ritenuta applicazione dell’O.M. n. 60/2020;
di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione, Uff. Scolastico Reg Puglia – Uff. IV Ambito Terr. per la Provincia di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. G. Rascazzo per la parte ricorrente e avv. dello Stato S. Libertini;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 c.p.a;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – in possesso della laurea in ingegneria civile conseguita presso l’Università di Parma – ha impugnato gli atti in epigrafe, tra cui il decreto n. 0016685 dell’11.11.2021, con cui il Dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Brindisi ha aderito alla proposta del Dirigente scolastico ed ha disposto l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale, classe A026, in ritenuta applicazione dell’O.M. n. 60/2020.
A sostegno del ricorso, ella ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 3, 7 e 10 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell’art. 8 O.M. n. 60/2020; eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento degli atti impugnati, con vittoria delle spese di lite.
Costituite in giudizio, le Amministrazioni resistenti hanno preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. Nel merito, hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Nella camera di consiglio del 19.1.2022, fissata per la discussione della domanda cautelare, il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, ha definito il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, per essere la controversia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.
2.1. La Corte regolatrice ha da tempo chiarito che: “ Al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo; viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario ” (Cass. Civ, SS.UU, ord. 26.6.2019, n. 17123. in termini confermativi, cfr. altresì TAR Lecce, sent. n. 1761/21; TAR Napoli, sent. n. 145/22, nonché la giurisprudenza ivi citata).
2.2. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che il petitum sostanziale (e dunque: il bene della vita) azionato dalla ricorrente nell’odierno giudizio è rappresentato dal suo diritto all’inclusione nella graduatoria in esame. In questo contesto, il decreto n. 15827 del 10.11.2021, con cui il dirigente dell’Istituto “Morvillo – Falcone” di Brindisi ha ritenuto, in autotutela, non valida la laurea in ingegneria civile posseduta dalla ricorrente, rileva quale semplice presupposto dell’esclusione del nominativo della ricorrente nella graduatoria provinciale relativa alla classe di concorso A026, all’interno della quale la ricorrente chiede di essere nuovamente inserita.
2.3. Per tali ragioni, è evidente che la pretesa giuridica azionata nell’odierno giudizio attiene ad un diritto soggettivo perfetto (diritto all’inclusione del nominativo del ricorrente all’interno della graduatoria provinciale relativa alla classe di concorso A026), la cui cognizione – in difetto di ipotesi di giurisdizione esclusiva del g.a. – non può che essere devoluta al g.o, quale giudice naturale della cognizione di diritti soggettivi.
3. Alla luce di tali considerazioni, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto nel termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
4. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia in esame, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale l’odierno giudizio dovrà essere riassunto nel termine di giorni 90 dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO