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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/07/2025, n. 5753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5753 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 31819/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SS UC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31819/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEZZENA LAURA Parte_1 C.F._1 ND IN MA e , elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 33 20122 MILANO presso il difensore avv. MEZZENA LAURA ND IN MA
ATTORE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 CONVENUTA NON COSTITUITA
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4 nella qualità di chiamati all'eredità di Persona_1 con il patrocinio dell'avv. RIZZI ANTONELLA e Controparte_4 ( ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. C.F._5 RIZZI ANTONELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e per sentir accogliere le Parte_1 CP_1 Persona_1 seguenti conclusioni:
“1) Sospendere gli effetti dell'ordinanza impugnata poiché la sua esecuzione arreca al dott. un Pt_1 danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati pagina 1 di 7 2) Revocare ex art 395 n.4 cpc l'ordinanza de quo del Tribunale di Milano –sez. IV civile del
03.02.2021 resa nel giudizio RG 20224/2020( Repert. N.830/2021 del 05/02/2021 per la parte che considera come volontaria la mancata presenza in giudizio del dott. e la legittimità del recesso Pt_1 dal preliminare di vendita dei sigg.ri CP_5
3) Conseguentemente Restituire la caparra di € 45.000,00 al dott. oltre interessi e rivalutazione Pt_1 monetaria dal dovuto al saldo.
4)Revocare altresì il capo di sentenza concernente le spese processuali di € 2767,00, € 399,50 per spese oltre spese generali , iva e cpa
5)Accertare e dichiarare che i sigg.ri E sono inadempienti all'obbligo di CP_1 Persona_1 restituzione dell'importo ad essi pagato dal dott. di € 30.000,00 a titolo di acconto sul Parte_1 prezzo dell'immobile che non ha acquistato in relazione al contratto preliminare da cui sono receduti;
6)Conseguentemente condannare i sig.ri e a restituire il citato importo di CP_1 Persona_1
€ 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. . 7)Spese e competenze rifuse a favore dell'avv. Mezzena in relazione all'ammissione al gratuito”.
Non si sono costituiti i convenuti.
Il g.i. all'udienza del 18 gennaio 2023 ha rilevato la regolarità, ma non la tempestività ,della notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c. stante il suo perfezionamento (20 giorno successivi alle formalità eseguita dall'ufficiale giudiziario) il 22 settembre 2022 con quello che ne segue in ordine alla violazione de termine libero a comparire e ha fissato termine fino al 31 marzo 2023 per la rinnovazione della notificazione in confronto dei convenuti e la nuova udienza di comparizione al 5 luglio 2023. Il 7 febbraio 2023 la difesa attorea ha instato per la modificazione del termine a comparire vista la
“scoperta” della residenza dei convenuti in Spagna presso la città di Puerto De La Cruz all'indirizzo di Calle Turina 3-Cap 38400, come da ricerche effettuate. Il g.i, ha, quindi, differito l'udienza al 25 ottobre 2023 e imposto all'attore termine perentorio fino al 21 aprile 2023 per la rinnovazione della notificazione. Il 24 aprile 2023 la difesa attorea ha chiesto, nuovamente, il differimento dell'udienza allegando:
• di aver richiesto tempestivamente la notifica dell'atto di citazione attraverso la “via consolare ammessa dalla Spagna in quanto consente di non tradurre gli atti, dato che il sig. ha il Pt_1 gratuito patrocinio e tuttavia le traduzioni le deve pagare”;
• che “l'invio al Consolato onorario di Tenerife in via Calle Turina 3 di Puerto della Cruzdove risiedono le controparti (doc. n.2) non ha avuto esito. onorario, la cui pubblicità è , peraltro, tuttora sul sito, era stato soppresso.. ”come riferito ex post dal Consolato Centrale, sito in Tenerife. Il g.i. ha accolto l'istanza e fissato la nuova udienza di comparizione e trattazione per il 31 gennaio 2024 onerando dall'attore a notificare la citazione ed li provvedimento entro il 1° settembre 2023. In detta udienza la patrona attorea ha dato atto di ”aver prodotto in via telematica gli atti e i documenti a dimostrazione del procedimento notificatori avviato presso il Regno di Spagna ma fa presente di essere in attesa della copia dell'atto notificato e dei relativi moduli di attestazione comu8nitari da parte delle autorità riceventi spagnole” ed il g.i. ha aggiornato la causa al 20 marzo 2024. La difesa attorea ha dato atto di aver prodotto la copia fotostatica della prova della notificazione eseguita nel Regno di Spagna in confronto di onché quella di mancata esecuzione CP_1 delle notificazioni in confronto di in quanto deceduto il 27 gennaio 2023. Persona_1 Il g.i. ha:
pagina 2 di 7 • ritenuto la regolarità ma non la tempestività nel rispetto die termini a comparire della notificazione eseguita all'estero in confronto di CP_1
• ritenuto l'inesistenza di una notificazione in confronto di in quanto deceduto Persona_1 prima del perfezionamento di qualsivoglia notificazione;
• ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in confronto dei suoi eredi (o allo stato chiamati) atteso il rapporto inscindibile derivante dall'oggetto della causa (revocazione di sentenza);
• aggiornato la causa 16 maggio 2024 al fine di consentire all'attore le ricerche circa l'esistenza di successibili a cui notificare la citazione e di disporre la rinnovazione tanto in confronto di quanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali CP_1 chiamati o eredi. Con ordinanza del 23 maggio 2024 ha:
➢ fissato la nuova udienza di prima comparizione e trattazione per il 19 febbraio 2025 ore 10.00;
➢ ordinando la: rinnovazione della notificazione della citazione in confronto di
[...] presso la sua residenza nel Regno di Spagna, nonché l'integrazione del CP_1 contraddittorio in confronto di e (quali eredi o chiamati) di CP_3 CP_2 Persona_1
Il 30 gennaio 2025 si sono costituiti con comparsa di risposta e instando: CP_3 CP_2
“Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei signori e per CP_2 CP_3 avvenuta rinuncia all'eredità del padre sig. e disporre la loro immediata estromissione Persona_1 dal presente giudizio, respingendo comunque le domande proposte nei loro confronti in quanto inammissibili”. Il 18 febbraio 2025 hanno svolto una “peculiare” istanza fuori udienza di estinzione del processo ex art. 307 comma quarto c.p.c. poi formalmente esposta nella citata udienza. La difesa attorea ha rappresentato di aver prodotto in via telematica la copia fotostatica della notificazione della citazione eseguita in confronto di nel regno di Spagna e chiesto la CP_1 concessione dei termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.. In merito all'avversa eccezione ha replicato che: A. le notificazioni erano state rese difficili dalle controparti e che pertanto vi erano le condizioni per la rimessione in termini;
B. la traduzione dell'atto in lingua straniera aveva comportato un allungamento dei tempi della notificazione;
C. ogni violazione sarebbe stata sanata e che comunque chiedeva la sanatoria in questa sede visti i tempi tecnici anche di risposta dei pubblici ufficiali alle richieste all'esecuzione delle formalità notificatorie. La difesa dei convenuti ha ribadito, dal canto proprio, l'estinzione del giudizio ex art. 307 comma quarto c.p.c. per violazione del termine perentorio ad eseguire la notifica dell'aprile 2023 o comunque quella successiva per le ragioni meglio articolate nell'istanza depositata il 18 febbraio 2025. Il g.i. ha preso atto dell'articolare eccezione di estinzione del giudizio che sarebbe intervenuta ex art. 307 c.p.c. già a far data dal 22 aprile 2023 (oltre che per successive violazioni di termini perentori impartiti ex art. 291 c.p.c. all'attore) e la necessità di doversi pronunciare sulla stessa con sentenza – vista la veste di giudice unico. Ha, quindi, rinviato la causa all'udienza del 21 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies c.p.c. pagina 3 di 7 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte telematicamente e hanno proceduto a discutere oralmente la causa.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307 commi terzo e quarto c.p.c.. In limine litis appare manifestamente infondata la contro eccezione sollevata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale dalla difesa attorea circa il potere dei convenuti di sollevare l'eccezione di estinzione. Essi sollevando l'altra eccezione, di difetto di legittimazione passiva, in quanto rinunciatari all'eredità dell'originario convenuto , non avrebbero Persona_1 titolo ad interloquire sull'estinzione o meno del processo al quale non debbano partecipare. Rispetto della priorità dell'eccezione la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'eccezione di estinzione del processo è caratterizzata da un'assoluta pregiudizialità, ossia deve precedere ogni altra difesa anche in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni (infra Cass. II, 3 gennaio 2024, n. 114 riferita al previgente regime dell'eccepibilità di parte). A fortiori se si pena che la stessa è rilevabile d'ufficio nel regime successivo alla l. 18 giugno 2009, n. 69 con quel che ne segue circa la sollecitazione all'esercizio di tale potere in capo a qualsiasi parte del processo. Peraltro, giova rammentare che i due soggetti sono parti del giudizio e rivestono tale qualità fintantoché non interviene una sentenza che li escluda dal processo.
Chiarito ciò non può non convenirsi con la disamina fattuale, e documentale, svolta dalla difesa dei convenuti circa la: A. violazione del termine perentorio del 21 aprile 2023, assegnato dal giudice con ordinanza del 7 febbraio 2023, al fine di rinnovare la notificazione della citazione nella residenza presso il Regno d Spagna dei convenuti originari;
B. l'insussistenza di una causa non imputabile alla difesa attorea nella violazione del detto termine perentorio rilevante ex art. 153 comma secondo c.p.c. e, quindi legittimante il giudice a concederne una proroga.
E' noto che il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c per un vizio della vocatio in ius è espressamente qualificato dalla norma come perentorio (art. 164, comma secondo, primo periodo, cod. proc. civ.) e, pertanto, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ.. La stessa disposizione prevede (comma secondo, ultimo periodo) che «se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo» Si tratta, dunque, di una estinzione prevista dalla norma quale conseguenza immediata della mancata rinnovazione e come tale deve ritenersi operante (ché altrimenti ne resterebbe elusa la chiara portata precettiva) anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione, e comporta che, pur in assenza di eccezione, si pervenga ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria;
In ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio, sulla base di una disciplina positiva per tale diversa ipotesi rinvenibile nel comma terzo dell'art. 307 cod. proc. civ. (v. Cass. 14/04/2015, n. 7460; Cass. 10/01/1998, n. 157). Si tratta di disciplina esattamente identica a quella prevista, specificamente, per il caso di mancata ottemperanza dell'ordine di rinnovazione della citazione dall'art. 164 cod. proc. civ. che, sul punto, per vero, non fa altro che ribadire quanto già ricavabile dal citato comma terzo dell'art. 307 cod. proc. civ., il quale accomuna infatti alla ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice anche, tra le altre, quella della mancata rinnovazione della citazione. pagina 4 di 7 Ne segue in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte (infra Cass. VI-III, Ord. 5 novembre 2011, n. 32207 Ebbene la difesa attorea ha violato il termine del 21 aprile 2023 per causa a sé imputabile in quanto la notificazione presso il Consolato Onorario Italiano a Santa Cruz de Tenerife, Calle Cruz Verde n. 10 – 38003- Spagna non si è mai perfezionata visto che il detto luogo di “astratto ricevimento “ del plico era
“chiuso” da oltre un anno. L'allegazione svolta nell'istanza del 24 aprile 2023 della ricorrenza riguardante una c.d. compiuta giacenza non corrisponde a verità processuale attesa la restituzione del plico ( in disparte l'impossibilità di applicare l'istituto processuale nostrano alla notificazione avvenuta fuori dal territorio dello Stato). In sintesi, si trattava di una tentata notificazione con quel che ne segue.
Quanto all'aspetto sub B non può elidersi l'esame delle diverse circostanze snocciolate dalla difesa eccipiente ovvero:
- l'iter della tentata notificazione è stato intrapreso soltanto un mese dopo la concessione (rinnovata) del termine per la rinnovazione della notificazione;
- il procedimento notificatorio prescelto era quello residuale ed eccezionale previsto dall'art. 16 del REG. del 25 novembre 2020 n. 1784 (““In circostanze eccezionali ciascuno Stato membro ha la facoltà di ricorrere alla via diplomatica o consolare per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi riceventi e alle autorità centrali di un altro Stato membro”) e non tra quelli ordinari previsti dall'art. 8 o dall'art. 18;
- l'ufficio consolare di destinazione, poi, era chiuso da oltre un anno (v. PEC del 20 aprile 2023 del Consolato Generale di Spagna) dalla spedizione del plico senza che sia stata offerta la prova che tale notizia non fosse rinvenibile dalle pubblicazioni ufficiali dell'Ambasciata d'Italia nel Regno di Spagna (l'allegazione che su “internet” risultasse diversamente non ha pregio giuridico ovviamente, oltre che generica);
- la difesa attorea ha fatto spirare il termine perentorio astenendosi dal:
• provare a riattivare sponte sua il procedimento notificatorio;
• formulare l'istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notificazione entro la data di scadenza del termine. Ed in effetti l'istanza è stata formulata soltanto il 24 aprile 2023 mentre il termine perentorio era già scaduto il 21 aprile 2023.
Sul punto si condivide anche l'impostazione giuridico – processuale evocata dalla difesa convenuta. In caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente, il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto (infra Cass. 13 novembre 2023, n. 31438; Cass. III, 29 marzo 2022. n. 10142). E in facoltà oltre che onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del pagina 5 di 7 termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Sez. U, n. 14594 del 15 luglio 2016; Sez. 6-1, n. 17864 del19 luglio 2017).
Tanto basta per affermare l'avvenuta estinzione di diritto del processo già a far data dal 21 aprile 2023. Ciò assorbe la necessità di vagliare l'ulteriore fatto estintivo del processo allegato dalla convenuta riferito alla violazione dell'ulteriore termine perentorio del 1° settembre 2023 in cui è incorsa l'attrice.
Merita solo un breve cenno l'esame delle difese spese sul punto dalla difesa attrice al fine di paralizzare l'eccezione di estinzione del giudizio attesa la loro natura “agiuridica”. Ed infatti risulta:
- inconsistente l'allegazione di una qualsivoglia sanatoria che sarebbe intervenuta tramite la concessione dell'ulteriore termine per la rinnovazione della notificazione giusta ordinanza del 1° maggio 2023. In disparte la revocabilità ad nutum delle ordinanze non decisorie ex art. 177 c.p.c., essa fu tecnicamente emessa quando il processo era già estinto di diritto atteso che l'odierna sentenza è di mero accertamento di un fatto già verificatosi. Ne segue che nessun provvedimento successivo del Tribunale (che già di per sé non ha efficacia sanante) avrebbe potuto essere efficacemente emesso;
- gergale, la doglianza riferita al comportamento sfuggente dei convenuti principali con quel che ne segue circa la difficoltà di individuarli ai fini della notificazione.
Null'altro vi è da aggiungere.
Con dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite. L'art. 310 comma quarto c.p.c. così governa le spese in tali ipotesi:” Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Tale regula iuris, tuttavia, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. II, Ord. 14 luglio 2021, n. 20073 in materia di estinzione per difetto di integrazione del contraddittorio - cfr. Cass. VI-I, 14 gennaio 2016, n. 533; Cass. II, 27 giugno 2005, , n. 13736; Cass. Sez. 1, 14 ottobre 1993, n. 10173). In questo caso la controversia è insorta ed il giudice l'ha definita con l'accertamento dell'intervenuta estinzione del processo con ciò derivandone la soccombenza dell'attore su tale questione. La liquidazione delle spese, ovviamente, riguarderà soltanto lo sforzo defensionale dei convenuti rispetto a tale eccezione.
va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_3 CP_2
e liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
[...]
P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• dichiara l'estinzione del processo;
• condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_3 CP_2
liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e
[...]
C.P.A..
Milano, 10 luglio 2025
Il Giudice
SS UC
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SS UC ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 31819/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MEZZENA LAURA Parte_1 C.F._1 ND IN MA e , elettivamente domiciliato in VIA LAMARMORA, 33 20122 MILANO presso il difensore avv. MEZZENA LAURA ND IN MA
ATTORE contro
C.F. ), CP_1 C.F._2 CONVENUTA NON COSTITUITA
(C.F. ), CP_2 C.F._3
(C.F. ), CP_3 C.F._4 nella qualità di chiamati all'eredità di Persona_1 con il patrocinio dell'avv. RIZZI ANTONELLA e Controparte_4 ( ) elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. C.F._5 RIZZI ANTONELLA
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e per sentir accogliere le Parte_1 CP_1 Persona_1 seguenti conclusioni:
“1) Sospendere gli effetti dell'ordinanza impugnata poiché la sua esecuzione arreca al dott. un Pt_1 danno grave ed irreparabile per i motivi sopra evidenziati pagina 1 di 7 2) Revocare ex art 395 n.4 cpc l'ordinanza de quo del Tribunale di Milano –sez. IV civile del
03.02.2021 resa nel giudizio RG 20224/2020( Repert. N.830/2021 del 05/02/2021 per la parte che considera come volontaria la mancata presenza in giudizio del dott. e la legittimità del recesso Pt_1 dal preliminare di vendita dei sigg.ri CP_5
3) Conseguentemente Restituire la caparra di € 45.000,00 al dott. oltre interessi e rivalutazione Pt_1 monetaria dal dovuto al saldo.
4)Revocare altresì il capo di sentenza concernente le spese processuali di € 2767,00, € 399,50 per spese oltre spese generali , iva e cpa
5)Accertare e dichiarare che i sigg.ri E sono inadempienti all'obbligo di CP_1 Persona_1 restituzione dell'importo ad essi pagato dal dott. di € 30.000,00 a titolo di acconto sul Parte_1 prezzo dell'immobile che non ha acquistato in relazione al contratto preliminare da cui sono receduti;
6)Conseguentemente condannare i sig.ri e a restituire il citato importo di CP_1 Persona_1
€ 30.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. . 7)Spese e competenze rifuse a favore dell'avv. Mezzena in relazione all'ammissione al gratuito”.
Non si sono costituiti i convenuti.
Il g.i. all'udienza del 18 gennaio 2023 ha rilevato la regolarità, ma non la tempestività ,della notificazione eseguita ex art. 143 c.p.c. stante il suo perfezionamento (20 giorno successivi alle formalità eseguita dall'ufficiale giudiziario) il 22 settembre 2022 con quello che ne segue in ordine alla violazione de termine libero a comparire e ha fissato termine fino al 31 marzo 2023 per la rinnovazione della notificazione in confronto dei convenuti e la nuova udienza di comparizione al 5 luglio 2023. Il 7 febbraio 2023 la difesa attorea ha instato per la modificazione del termine a comparire vista la
“scoperta” della residenza dei convenuti in Spagna presso la città di Puerto De La Cruz all'indirizzo di Calle Turina 3-Cap 38400, come da ricerche effettuate. Il g.i, ha, quindi, differito l'udienza al 25 ottobre 2023 e imposto all'attore termine perentorio fino al 21 aprile 2023 per la rinnovazione della notificazione. Il 24 aprile 2023 la difesa attorea ha chiesto, nuovamente, il differimento dell'udienza allegando:
• di aver richiesto tempestivamente la notifica dell'atto di citazione attraverso la “via consolare ammessa dalla Spagna in quanto consente di non tradurre gli atti, dato che il sig. ha il Pt_1 gratuito patrocinio e tuttavia le traduzioni le deve pagare”;
• che “l'invio al Consolato onorario di Tenerife in via Calle Turina 3 di Puerto della Cruzdove risiedono le controparti (doc. n.2) non ha avuto esito. onorario, la cui pubblicità è , peraltro, tuttora sul sito, era stato soppresso.. ”come riferito ex post dal Consolato Centrale, sito in Tenerife. Il g.i. ha accolto l'istanza e fissato la nuova udienza di comparizione e trattazione per il 31 gennaio 2024 onerando dall'attore a notificare la citazione ed li provvedimento entro il 1° settembre 2023. In detta udienza la patrona attorea ha dato atto di ”aver prodotto in via telematica gli atti e i documenti a dimostrazione del procedimento notificatori avviato presso il Regno di Spagna ma fa presente di essere in attesa della copia dell'atto notificato e dei relativi moduli di attestazione comu8nitari da parte delle autorità riceventi spagnole” ed il g.i. ha aggiornato la causa al 20 marzo 2024. La difesa attorea ha dato atto di aver prodotto la copia fotostatica della prova della notificazione eseguita nel Regno di Spagna in confronto di onché quella di mancata esecuzione CP_1 delle notificazioni in confronto di in quanto deceduto il 27 gennaio 2023. Persona_1 Il g.i. ha:
pagina 2 di 7 • ritenuto la regolarità ma non la tempestività nel rispetto die termini a comparire della notificazione eseguita all'estero in confronto di CP_1
• ritenuto l'inesistenza di una notificazione in confronto di in quanto deceduto Persona_1 prima del perfezionamento di qualsivoglia notificazione;
• ritenuto la necessità di integrare il contraddittorio in confronto dei suoi eredi (o allo stato chiamati) atteso il rapporto inscindibile derivante dall'oggetto della causa (revocazione di sentenza);
• aggiornato la causa 16 maggio 2024 al fine di consentire all'attore le ricerche circa l'esistenza di successibili a cui notificare la citazione e di disporre la rinnovazione tanto in confronto di quanto l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali CP_1 chiamati o eredi. Con ordinanza del 23 maggio 2024 ha:
➢ fissato la nuova udienza di prima comparizione e trattazione per il 19 febbraio 2025 ore 10.00;
➢ ordinando la: rinnovazione della notificazione della citazione in confronto di
[...] presso la sua residenza nel Regno di Spagna, nonché l'integrazione del CP_1 contraddittorio in confronto di e (quali eredi o chiamati) di CP_3 CP_2 Persona_1
Il 30 gennaio 2025 si sono costituiti con comparsa di risposta e instando: CP_3 CP_2
“Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei signori e per CP_2 CP_3 avvenuta rinuncia all'eredità del padre sig. e disporre la loro immediata estromissione Persona_1 dal presente giudizio, respingendo comunque le domande proposte nei loro confronti in quanto inammissibili”. Il 18 febbraio 2025 hanno svolto una “peculiare” istanza fuori udienza di estinzione del processo ex art. 307 comma quarto c.p.c. poi formalmente esposta nella citata udienza. La difesa attorea ha rappresentato di aver prodotto in via telematica la copia fotostatica della notificazione della citazione eseguita in confronto di nel regno di Spagna e chiesto la CP_1 concessione dei termini ex art. 183 comma sesto c.p.c.. In merito all'avversa eccezione ha replicato che: A. le notificazioni erano state rese difficili dalle controparti e che pertanto vi erano le condizioni per la rimessione in termini;
B. la traduzione dell'atto in lingua straniera aveva comportato un allungamento dei tempi della notificazione;
C. ogni violazione sarebbe stata sanata e che comunque chiedeva la sanatoria in questa sede visti i tempi tecnici anche di risposta dei pubblici ufficiali alle richieste all'esecuzione delle formalità notificatorie. La difesa dei convenuti ha ribadito, dal canto proprio, l'estinzione del giudizio ex art. 307 comma quarto c.p.c. per violazione del termine perentorio ad eseguire la notifica dell'aprile 2023 o comunque quella successiva per le ragioni meglio articolate nell'istanza depositata il 18 febbraio 2025. Il g.i. ha preso atto dell'articolare eccezione di estinzione del giudizio che sarebbe intervenuta ex art. 307 c.p.c. già a far data dal 22 aprile 2023 (oltre che per successive violazioni di termini perentori impartiti ex art. 291 c.p.c. all'attore) e la necessità di doversi pronunciare sulla stessa con sentenza – vista la veste di giudice unico. Ha, quindi, rinviato la causa all'udienza del 21 maggio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies c.p.c. pagina 3 di 7 Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte telematicamente e hanno proceduto a discutere oralmente la causa.
Va dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 307 commi terzo e quarto c.p.c.. In limine litis appare manifestamente infondata la contro eccezione sollevata all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale dalla difesa attorea circa il potere dei convenuti di sollevare l'eccezione di estinzione. Essi sollevando l'altra eccezione, di difetto di legittimazione passiva, in quanto rinunciatari all'eredità dell'originario convenuto , non avrebbero Persona_1 titolo ad interloquire sull'estinzione o meno del processo al quale non debbano partecipare. Rispetto della priorità dell'eccezione la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'eccezione di estinzione del processo è caratterizzata da un'assoluta pregiudizialità, ossia deve precedere ogni altra difesa anche in ipotesi di contestuale proposizione di più eccezioni (infra Cass. II, 3 gennaio 2024, n. 114 riferita al previgente regime dell'eccepibilità di parte). A fortiori se si pena che la stessa è rilevabile d'ufficio nel regime successivo alla l. 18 giugno 2009, n. 69 con quel che ne segue circa la sollecitazione all'esercizio di tale potere in capo a qualsiasi parte del processo. Peraltro, giova rammentare che i due soggetti sono parti del giudizio e rivestono tale qualità fintantoché non interviene una sentenza che li escluda dal processo.
Chiarito ciò non può non convenirsi con la disamina fattuale, e documentale, svolta dalla difesa dei convenuti circa la: A. violazione del termine perentorio del 21 aprile 2023, assegnato dal giudice con ordinanza del 7 febbraio 2023, al fine di rinnovare la notificazione della citazione nella residenza presso il Regno d Spagna dei convenuti originari;
B. l'insussistenza di una causa non imputabile alla difesa attorea nella violazione del detto termine perentorio rilevante ex art. 153 comma secondo c.p.c. e, quindi legittimante il giudice a concederne una proroga.
E' noto che il termine concesso dal giudice per la rinnovazione della citazione nulla ex art. 164 c.p.c per un vizio della vocatio in ius è espressamente qualificato dalla norma come perentorio (art. 164, comma secondo, primo periodo, cod. proc. civ.) e, pertanto, non può essere né rinnovato né prorogato ai sensi dell'art. 153 cod. proc. civ.. La stessa disposizione prevede (comma secondo, ultimo periodo) che «se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo» Si tratta, dunque, di una estinzione prevista dalla norma quale conseguenza immediata della mancata rinnovazione e come tale deve ritenersi operante (ché altrimenti ne resterebbe elusa la chiara portata precettiva) anche in difetto di formulazione di una relativa eccezione, e comporta che, pur in assenza di eccezione, si pervenga ad una decisione di mero rito, ricognitiva della impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria;
In ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio, sulla base di una disciplina positiva per tale diversa ipotesi rinvenibile nel comma terzo dell'art. 307 cod. proc. civ. (v. Cass. 14/04/2015, n. 7460; Cass. 10/01/1998, n. 157). Si tratta di disciplina esattamente identica a quella prevista, specificamente, per il caso di mancata ottemperanza dell'ordine di rinnovazione della citazione dall'art. 164 cod. proc. civ. che, sul punto, per vero, non fa altro che ribadire quanto già ricavabile dal citato comma terzo dell'art. 307 cod. proc. civ., il quale accomuna infatti alla ipotesi di mancata integrazione del contraddittorio nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice anche, tra le altre, quella della mancata rinnovazione della citazione. pagina 4 di 7 Ne segue in caso di mancata rinnovazione, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 307, comma 3, c.p.c., comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte (infra Cass. VI-III, Ord. 5 novembre 2011, n. 32207 Ebbene la difesa attorea ha violato il termine del 21 aprile 2023 per causa a sé imputabile in quanto la notificazione presso il Consolato Onorario Italiano a Santa Cruz de Tenerife, Calle Cruz Verde n. 10 – 38003- Spagna non si è mai perfezionata visto che il detto luogo di “astratto ricevimento “ del plico era
“chiuso” da oltre un anno. L'allegazione svolta nell'istanza del 24 aprile 2023 della ricorrenza riguardante una c.d. compiuta giacenza non corrisponde a verità processuale attesa la restituzione del plico ( in disparte l'impossibilità di applicare l'istituto processuale nostrano alla notificazione avvenuta fuori dal territorio dello Stato). In sintesi, si trattava di una tentata notificazione con quel che ne segue.
Quanto all'aspetto sub B non può elidersi l'esame delle diverse circostanze snocciolate dalla difesa eccipiente ovvero:
- l'iter della tentata notificazione è stato intrapreso soltanto un mese dopo la concessione (rinnovata) del termine per la rinnovazione della notificazione;
- il procedimento notificatorio prescelto era quello residuale ed eccezionale previsto dall'art. 16 del REG. del 25 novembre 2020 n. 1784 (““In circostanze eccezionali ciascuno Stato membro ha la facoltà di ricorrere alla via diplomatica o consolare per trasmettere atti giudiziari a scopo di notificazione o comunicazione agli organi riceventi e alle autorità centrali di un altro Stato membro”) e non tra quelli ordinari previsti dall'art. 8 o dall'art. 18;
- l'ufficio consolare di destinazione, poi, era chiuso da oltre un anno (v. PEC del 20 aprile 2023 del Consolato Generale di Spagna) dalla spedizione del plico senza che sia stata offerta la prova che tale notizia non fosse rinvenibile dalle pubblicazioni ufficiali dell'Ambasciata d'Italia nel Regno di Spagna (l'allegazione che su “internet” risultasse diversamente non ha pregio giuridico ovviamente, oltre che generica);
- la difesa attorea ha fatto spirare il termine perentorio astenendosi dal:
• provare a riattivare sponte sua il procedimento notificatorio;
• formulare l'istanza di rimessione in termini ai fini della rinnovazione della notificazione entro la data di scadenza del termine. Ed in effetti l'istanza è stata formulata soltanto il 24 aprile 2023 mentre il termine perentorio era già scaduto il 21 aprile 2023.
Sul punto si condivide anche l'impostazione giuridico – processuale evocata dalla difesa convenuta. In caso di notifica, da compiersi entro un termine perentorio, di un atto processuale all'interno del processo e non andata a buon fine, il notificante ha l'onere di riprendere, immediatamente e tempestivamente, il procedimento notificatorio, non potendo ritenersi dipendente da causa non imputabile la decadenza che può essere ovviata col completamento della procedura di notificazione ad iniziativa della parte stessa, salva la necessità di richiedere l'intervento del giudice per la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c. qualora non sia possibile una semplice e ragionevolmente tempestiva effettuazione della nuova notifica per l'esigenza di rispettare un termine in favore del destinatario dell'atto (infra Cass. 13 novembre 2023, n. 31438; Cass. III, 29 marzo 2022. n. 10142). E in facoltà oltre che onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di domandare all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del pagina 5 di 7 termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Sez. U, n. 14594 del 15 luglio 2016; Sez. 6-1, n. 17864 del19 luglio 2017).
Tanto basta per affermare l'avvenuta estinzione di diritto del processo già a far data dal 21 aprile 2023. Ciò assorbe la necessità di vagliare l'ulteriore fatto estintivo del processo allegato dalla convenuta riferito alla violazione dell'ulteriore termine perentorio del 1° settembre 2023 in cui è incorsa l'attrice.
Merita solo un breve cenno l'esame delle difese spese sul punto dalla difesa attrice al fine di paralizzare l'eccezione di estinzione del giudizio attesa la loro natura “agiuridica”. Ed infatti risulta:
- inconsistente l'allegazione di una qualsivoglia sanatoria che sarebbe intervenuta tramite la concessione dell'ulteriore termine per la rinnovazione della notificazione giusta ordinanza del 1° maggio 2023. In disparte la revocabilità ad nutum delle ordinanze non decisorie ex art. 177 c.p.c., essa fu tecnicamente emessa quando il processo era già estinto di diritto atteso che l'odierna sentenza è di mero accertamento di un fatto già verificatosi. Ne segue che nessun provvedimento successivo del Tribunale (che già di per sé non ha efficacia sanante) avrebbe potuto essere efficacemente emesso;
- gergale, la doglianza riferita al comportamento sfuggente dei convenuti principali con quel che ne segue circa la difficoltà di individuarli ai fini della notificazione.
Null'altro vi è da aggiungere.
Con dichiarata l'estinzione del giudizio.
Le spese di lite. L'art. 310 comma quarto c.p.c. così governa le spese in tali ipotesi:” Le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate”. Tale regula iuris, tuttavia, non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza. In quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa all'estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (Cass. II, Ord. 14 luglio 2021, n. 20073 in materia di estinzione per difetto di integrazione del contraddittorio - cfr. Cass. VI-I, 14 gennaio 2016, n. 533; Cass. II, 27 giugno 2005, , n. 13736; Cass. Sez. 1, 14 ottobre 1993, n. 10173). In questo caso la controversia è insorta ed il giudice l'ha definita con l'accertamento dell'intervenuta estinzione del processo con ciò derivandone la soccombenza dell'attore su tale questione. La liquidazione delle spese, ovviamente, riguarderà soltanto lo sforzo defensionale dei convenuti rispetto a tale eccezione.
va condannato alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_3 CP_2
e liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A..
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P.Q.M.
pagina 6 di 7 il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
• dichiara l'estinzione del processo;
• condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da e Parte_1 CP_3 CP_2
liquidate in € 1.453,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e
[...]
C.P.A..
Milano, 10 luglio 2025
Il Giudice
SS UC
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