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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2383 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza del 9/6/2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10747/2021 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. L. G. Maggipinto;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E. Castellaneta;
Resistente
*******
Con ricorso depositato in data 20/10/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stata lavoratrice dipendente e bracciante agricola giornaliera, esponeva di aver contratto la seguente malattia “lesione subtotale della cuffia dei rotatori della spalla sn con impingement sotto acromiale”.
Esponeva che l' pur riconoscendo l'origine professionale della malattia, aveva, CP_1
tuttavia, negato la sussistenza di postumi permanenti in misura indennizzabile, avendo valutato il danno biologico come pari al 2%.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di sentire condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione, in suo favore, del danno biologico nella misura dell'8% o nella diversa percentuale ritenuta di giustizia, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' deduceva la assoluta infondatezza dell'avversa domanda, CP_1
ribadendo la correttezza del proprio operato, atteso che la valutazione nella misura non indennizzabile del 2% era stata formulata sulla base delle indicazioni delle Tabelle delle
Menomazioni allegata al d.lgs. n. 38/2000 ed evidenziava che la ricorrente non è più esposta a rischio morbigeno sin dal 31/12/2018, data della cessazione dell'attività lavorativa.
Disposta una consulenza medico-legale e depositato il relativo elaborato, all'udienza odierna, previa discussione, la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova precisare che, alla presente fattispecie, è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00 che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». (…) b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato
e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. (…)”.
Pag. 2 di 5 Ciò posto, nella fattispecie oggetto di esame, l'unico profilo controverso riguarda la misura delle menomazioni riportate dall'odierno istante.
A questo proposito, il nominato c.t.u. ha innanzitutto evidenziato che “Sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione in atti e dall'esame clinico effettuato in corso di operazioni peritali, si può formulare la seguente diagnosi: “Esiti di rottura del tendine del sovraspinoso della spalla sinistra trattata chirurgicamente, in sindrome da conflitto subacromiale”.
La tendinopatia evidenziata clinicamente e strumentalmente complicatasi con la rottura del tendine del sovra spinoso (per cui si è imposto l'intervento chirurgico) riconosce, nella sua eziopatogenesi, una ipersollecitazione prolungata dell'articolazione della spalla, tipica di attività che comportano movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico dell'articolazione.
Tale condizione patologica è tuttavia altresì agevolata dai fenomeni involutivi correlati all'avanzare dell'età anagrafica e da alcune caratteristiche anatomiche della spalla, come ad esempio la riduzione dello spazio subacromiale, caratteristica, quest'ultima predisponente ad una sindrome da conflitto.
La periziata, nella fattispecie, risulta portatrice di una riduzione dello spazio subacromiale, sulla quale ha tuttavia agito, in modo concausale ed efficiente, il sovraccarico biomeccanico articolare tipico dell'attività che la stessa ha dichiarato di aver svolto per 36 anni (bracciante agricolo). Tali considerazioni furono evidentemente condivise dall' , che ritenne di riconoscere l'origine professionale della patologia, CP_1
prospettando una menomazione del 2%.
Le tabelle allegate al DM del 12 luglio 2000 prospettano, tuttavia, una valutazione fino al 4% per gli “esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”.
Attesa l'evoluzione clinica documentata nonché gli attuali riflessi funzionali, si ritiene che la menomazione rsidua giustifichi una percentuale di danno biologico non inferiore al 4%”.
CONCLUSIONI
La sig.ra risulta affetta da “Esiti di rottura del tendine del sovra Parte_1
spinoso della spalla trattata chirurgicamente, in sindrome da conflitto subacromiale”.
Pag. 3 di 5 Sulla base di quanto documentato e sopra esposto, si ritiene che il quadro menomante descritto prospetti il riconoscimento di un danno biologico del 4%, alla luce del DM del
12 luglio 2000”.
In definitiva, il ricorso va rigettato, poiché il danno biologico accertato non è emerso in misura tale da superare la soglia di indennizzabilità.
Occorre, in particolare, rimarcare come l'elaborato peritale sia stato accurato, approfondito, perfettamente logico dal punto di vista conseguenziale, oltre che immune da censure sul versante medico legale, di tal che, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello della pronuncia la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio
2002 n.113.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 10747/2021 R.G., promosso da contro Parte_1
l' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone a definitivo carico dell' convenuto le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 9/6/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
Pag. 4 di 5 Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Emanuela Foggetti, ha pronunziato all'udienza del 9/6/2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 10747/2021 R.G. vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. L. G. Maggipinto;
Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro
[...]
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. E. Castellaneta;
Resistente
*******
Con ricorso depositato in data 20/10/2021, la parte ricorrente, come in epigrafe indicata, premesso di essere stata lavoratrice dipendente e bracciante agricola giornaliera, esponeva di aver contratto la seguente malattia “lesione subtotale della cuffia dei rotatori della spalla sn con impingement sotto acromiale”.
Esponeva che l' pur riconoscendo l'origine professionale della malattia, aveva, CP_1
tuttavia, negato la sussistenza di postumi permanenti in misura indennizzabile, avendo valutato il danno biologico come pari al 2%.
Tanto premesso, adiva il giudice del lavoro presso il Tribunale di Bari al fine di sentire condannare parte convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla liquidazione, in suo favore, del danno biologico nella misura dell'8% o nella diversa percentuale ritenuta di giustizia, oltre accessori e con vittoria delle spese di lite, da distrarsi. Costituitosi in giudizio, l' deduceva la assoluta infondatezza dell'avversa domanda, CP_1
ribadendo la correttezza del proprio operato, atteso che la valutazione nella misura non indennizzabile del 2% era stata formulata sulla base delle indicazioni delle Tabelle delle
Menomazioni allegata al d.lgs. n. 38/2000 ed evidenziava che la ricorrente non è più esposta a rischio morbigeno sin dal 31/12/2018, data della cessazione dell'attività lavorativa.
Disposta una consulenza medico-legale e depositato il relativo elaborato, all'udienza odierna, previa discussione, la causa è stata decisa mediante pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va respinto.
Giova precisare che, alla presente fattispecie, è applicabile quanto disposto dal D. Lgs.
n. 38/00 che, all' art. 13, comma 2, prevede: “In caso di danno biologico [ndr. definita dal comma 1 come “lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona”], i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonché a malattie professionali denunciate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 3, l' nell' àmbito del sistema d'indennizzo e sostegno CP_1
sociale, in luogo della prestazione di cui all'articolo 66, primo comma, numero 2), del testo unico, eroga l'indennizzo previsto e regolato dalle seguenti disposizioni:
a) le menomazioni conseguenti alle lesioni dell'integrità psicofisica di cui al comma 1 sono valutate in base a specifica «tabella delle menomazioni», comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali. L'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento è erogato in capitale, dal 16 per cento è erogato in rendita, nella misura indicata nell'apposita «tabella indennizzo danno biologico». (…) b) le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato
e al coefficiente di cui all'apposita «tabella dei coefficienti», che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per
l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso. (…)”.
Pag. 2 di 5 Ciò posto, nella fattispecie oggetto di esame, l'unico profilo controverso riguarda la misura delle menomazioni riportate dall'odierno istante.
A questo proposito, il nominato c.t.u. ha innanzitutto evidenziato che “Sulla scorta di quanto emerso dalla documentazione in atti e dall'esame clinico effettuato in corso di operazioni peritali, si può formulare la seguente diagnosi: “Esiti di rottura del tendine del sovraspinoso della spalla sinistra trattata chirurgicamente, in sindrome da conflitto subacromiale”.
La tendinopatia evidenziata clinicamente e strumentalmente complicatasi con la rottura del tendine del sovra spinoso (per cui si è imposto l'intervento chirurgico) riconosce, nella sua eziopatogenesi, una ipersollecitazione prolungata dell'articolazione della spalla, tipica di attività che comportano movimenti ripetitivi e sovraccarico biomeccanico dell'articolazione.
Tale condizione patologica è tuttavia altresì agevolata dai fenomeni involutivi correlati all'avanzare dell'età anagrafica e da alcune caratteristiche anatomiche della spalla, come ad esempio la riduzione dello spazio subacromiale, caratteristica, quest'ultima predisponente ad una sindrome da conflitto.
La periziata, nella fattispecie, risulta portatrice di una riduzione dello spazio subacromiale, sulla quale ha tuttavia agito, in modo concausale ed efficiente, il sovraccarico biomeccanico articolare tipico dell'attività che la stessa ha dichiarato di aver svolto per 36 anni (bracciante agricolo). Tali considerazioni furono evidentemente condivise dall' , che ritenne di riconoscere l'origine professionale della patologia, CP_1
prospettando una menomazione del 2%.
Le tabelle allegate al DM del 12 luglio 2000 prospettano, tuttavia, una valutazione fino al 4% per gli “esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale”.
Attesa l'evoluzione clinica documentata nonché gli attuali riflessi funzionali, si ritiene che la menomazione rsidua giustifichi una percentuale di danno biologico non inferiore al 4%”.
CONCLUSIONI
La sig.ra risulta affetta da “Esiti di rottura del tendine del sovra Parte_1
spinoso della spalla trattata chirurgicamente, in sindrome da conflitto subacromiale”.
Pag. 3 di 5 Sulla base di quanto documentato e sopra esposto, si ritiene che il quadro menomante descritto prospetti il riconoscimento di un danno biologico del 4%, alla luce del DM del
12 luglio 2000”.
In definitiva, il ricorso va rigettato, poiché il danno biologico accertato non è emerso in misura tale da superare la soglia di indennizzabilità.
Occorre, in particolare, rimarcare come l'elaborato peritale sia stato accurato, approfondito, perfettamente logico dal punto di vista conseguenziale, oltre che immune da censure sul versante medico legale, di tal che, ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU.
Nulla per le spese di lite ex art. 152 disp. att. c.p.c.: risulta, infatti, depositata in atti dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante che nell'anno precedente a quello della pronuncia la parte ricorrente è stata titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, pari o inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76, commi da 1 a 3, e 77 del decreto legislativo 30 maggio
2002 n.113.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese di consulenza tecnica. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 10747/2021 R.G., promosso da contro Parte_1
l' in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese processuali, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone a definitivo carico dell' convenuto le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata, che liquida come da separato decreto.
Bari, 9/6/2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Foggetti
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