Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 308 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
Cron. ___________________
F.A. _________________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro ed in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Antonella Di Maio, nella causa civile iscritta al n. 9655 del 2023 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
Con l'avv. Davì Salvatore
- opponente -
C O N T R O
- in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_1 con gli avv.ti Adriana Giovanna Rizzo e Maria Grazia
Sparacino
E
Controparte_2
- opposto contumace -
O g g e t t o: opposizione ad intimazione di pagamento
All'udienza del 23.01.2025, alle ore 14.30 ha pronunciato
SENTENZA
Dando lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Il Giudice Onorario, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, dichiara la prescrizione dei crediti di cui all'avviso di addebito n. 59620160004125062000 che per l'effetto annulla.
Condanna contumace, Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, quantificate in euro 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA, da distrarsi in favore dell'avv. Salvatore Davì, antistatario.
Compensa le spese con CP_1
NONCHE' DEI MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27.07.2023 il ricorrente, come in epigrafe indicato, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29620239011723341000 notificata il 10 luglio 2023 limitatamente all'avviso di addebito n.59620160004125062000, eccependone la prescrizione.
La causa veniva decisa all'udienza odierna.
In merito alla prescrizione, si osserva quanto segue.
L'art. 3 della L. 335/1995, in materia di riordino del sistema pensionistico, ha espressamente sancito che: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dall'1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. …”.
Orbene, poiché l'intimazione di pagamento impugnata inerisce a crediti sorti in epoca successiva alla data di entrata in vigore della suddetta norma, deve ritenersi applicabile ai crediti in essa iscritti il nuovo ridotto termine prescrizionale quinquennale.
Era, dunque, onere dell'ente previdenziale documentare la regolare notifica dell'avviso di addebito opposto e dell'ente di
Riscossione dimostrare di avere compiuto, dopo avere ricevuto il ruolo, atti interruttivi del suddetto termine prescrizionale quinquennale.
Dalla documentazione versata in atti da è emerso che CP_1
l'avviso di addebito è stato regolarmente notificato.
invero, non costituendosi, benchè regolarmente CP_4 convenuto in giudizio, non ha documentato di avere effettuato, successivamente alla consegna del ruolo, prima dell'intimazione impugnata, ulteriori atti interruttivi.
Anche a volere considerare il periodo di sospensione COVID, avrebbe dovuto notificare, per sospendere la CP_4 prescrizione, entro il 15.12.2022, ma nulla è stato documentato.
Il ricorso, pertanto, va accolto.
Le spese di lite vanno poste a carico di e liquidate come CP_4 in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo in data 23.01.2025 IL GIUDICE ONORARIO
Antonella Di Maio